TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/08/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3046/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. rif. artt. 84-170 DPR 115/2002 depositato in data 10 marzo 2025 da: vvocato (C.F. con studio professionale in Bologna, Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
Via Belvedere n. 10 rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alessandro
De Mattia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Miramonte n. 9 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula Controparte_1
n. 70 (C.F. ), rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in P.IVA_1
Bologna, Via Testoni n. 6 contumace
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore di fiducia di imputato ammesso al PSS.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10 marzo 2025 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato Giovanni MENNI proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/2002 avverso il decreto n. 115/2025 Liq., n. 5294/2023 R.G.N.R., n. 3408/2024 R.G. Dib. emesso in data 27 gennaio
2025 dal Tribunale di Bologna Prima Sezione Penale (depositato il 5 febbraio 2025; notificato a mezzo
PEC in data 7 febbraio 2025).
Esponeva:
-di essere stato nominato difensore di fiducia da nell'ambito del procedimento penale n. CP_2
5294/2023 R.G.N.R.;
-che il proprio assistito in data 28 agosto 2023 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
-di avere svolto attività di studio, partecipato all'interrogatorio delegato svoltosi in data 5 ottobre
2023presso la Casa Circondariale di Ferrara, redatto memoria difensiva del 12 novembre 2024 e partecipato alle udienze dell'11 dicembre 2024 e del 17 gennaio 2025;
-di avere presentato istanza di liquidazione del compenso in occasione dell'udienza predibattimentale del 17 gennaio 2025 per complessivi euro 1.667,22 (fase studio euro 240 + fase introduttiva euro 300 + fase decisionale euro 720 + attività in fase di indagini preliminari, cioè interrogatorio, euro 831 – riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 pari a euro 697 + spese generali pari a euro 209,10 +
CPA pari a euro 64,12 = euro 1.667,22);
-che il Tribunale di Bologna liquidava la minor somma di euro 414,00 oltre CPA, escludendo le fasi delle indagini e la fase decisoria, evidenziando che la fase decisoria non si era svolta e che le attività in fase di indagini preliminari non erano previste dal Protocollo bolognese per il Tribunale in composizione monocratica;
pertanto, il Tribunale liquidava le fasi di studio e introduttiva come da istanza, operava la diminuzione ex art. 106 bis citato e operava l'aumento del 15% per spese generali, pervenendo così all'importo finale di euro 414,00 oltre CPA e IVA.
In diritto, evidenziava:
-che la disciplina dettata dai Protocolli costituisce prassi, la quale però non può derogare alla normativa in materia (qui, le tariffe dettate dal D.M. 55/2024 come modificato dal D.M. 147/2022);
-che il citato D.M. 55/2014 all'articolo 12 comma 3 prevede che in materia penale il compenso si liquidi per fasi;
pagina 2 di 15 -di essersi visto negare le fasi di indagine e decisoria, sebbene avesse partecipato all'interrogatorio del
5 ottobre 2023 e all'udienza predibattimentale del 17 gennaio 2025;
-che, quanto alla fase decisoria, occorreva tener conto delle attività descritte dall'articolo 3 lett. d) del
D.M. 55/2024 e anche del punto 1 del Protocollo bolognese, in forza dei quali il compenso spetta anche qualora si sia tenuta solo una udienza predibattimentale;
-che, quanto alle attività in fase di indagini preliminari: a) erroneamente il primo Giudice aveva escluso la spettanza invocando il Protocollo;
al contrario, il Protocollo prevedeva espressamente una maggiorazione per attività in fase di indagini preliminari, per importo pari a euro 831,00; b) in ogni caso andavano applicate le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014; c) spettava anche l'indennità di trasferta (euro 18,27) rispetto alle fase delle indagini, e ciò in quanto l'interrogatorio si era svolto presso la Casa Circondariale di Ferrara).
Alle pagine da 4 a 6 delineava possibili modalità gradate di liquidazione del compenso per le voci non accolte.
Concludeva quindi nel merito come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Bologna: in via principale, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare la somma di € 3.486,61 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale n. 5294/2023 R.G.N.R.; in via subordinata, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare la somma di € 1.754,00 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale n. 5294/2023 R.G.N.R.; in via ulteriormente subordinata, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare la somma di € 1.686,22
a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale n. 5294/2023 R.G.N.R. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto emesso in data 21 marzo 2025 fissava udienza in presenza in data 26 giugno 2025.
All'udienza del 26 giugno 2025:
-la parte opponente concludeva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del MINISTERO resistente, nei cui confronti la notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 23 aprile 2025, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione. pagina 3 di 15 B)
1.
1.a.
Gli articoli 82 e 84 dettati dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) in tema di patrocinio a spese dello Stato sono del seguente tenore, per quanto qui di interesse:
*art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
pagina 4 di 15 1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_3
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, pagina 5 di 15 sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <>.
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <>), composto pagina 6 di 15 dagli artt. 702-bis (Forma della domanda- Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello).
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <>.
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e pagina 7 di 15 che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto:
-il decreto di liquidazione è stato notificato all'avvocato mezzo PEC in data 7 febbraio 2025, Pt_1 venerdì;
-l'opposizione è stata proposta mediante ricorso depositato il giorno lunedì 10 marzo 2025;
-risulta rispettato il termine decadenziale di gg 30, poiché: il 30esimo giorno cadeva di domenica 9 marzo 2025 (21 gg febbraio + 9 di marzo); ai sensi dell'articolo 155 comma 4 c.p.c. la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, corrispondente a lunedì 10 marzo 2025.
2.
Tanto premesso e chiarito, ritiene la scrivente Giudicante che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta, con le doverose precisazioni di cui infra.
2.a.
Si è detto che il Tribunale penale di Bologna mediante il decreto opposto ha liquidato in favore dell'avvocato come da istanza depositata all'udienza del 17 gennaio 2025 (doc. 7 opp.): Pt_1 euro 240 per la fase di studio euro 300 per la fase introduttiva.
Detraendo poi 1/3 ex art. 106 bis c.p.c. e operando l'aumento del 15% per rimborso forfettario spese generali, il Tribunale è pervenuto alla somma finale di euro 414,00 oltre CPA e IVA come per legge.
L'opponente avvocato nsiste nella presente sede affinché gli vengano liquidate le ulteriori due Pt_1 fasi oggetto di istanza, cioè la fase decisoria (per avere partecipato alle udienze predibattimentali dell'11 dicembre 2024 e del 17 gennaio 2025) e la fase delle indagini preliminari (per avere assistito il in occasione dell'interrogatorio svoltosi presso il Carcere di Ferrara). CP_2
pagina 8 di 15 2.a.1.
Orbene, innanzitutto va evidenziato che all'avvocato on è consentito chiedere in questa sede Pt_1 di opposizione, per le due fasi non accolte, importi superiori a quelli che egli aveva indicato nell'istanza di liquidazione.
Nella citata istanza egli chiedeva euro 720 per la fase decisionale ed euro 831 per la fase delle indagini.
Questa è l'unica domanda stabilizzata anche in sede di opposizione.
Sono quindi inconferenti/inammissibili i diversi conteggi “al rialzo” che si rinvengono alle pagine da 4
a 6 del ricorso introduttivo.
E' altresì inammissibile la nuova voce qui richiesta per la prima volta, cioè l'indennità di trasferta con riferimento all'interrogatorio svoltosi a Ferrara;
tale voce avrebbe potuto e dovuto essere inserita nell'istanza originaria.
Occorre che vi sia perfetta corrispondenza fra quanto originariamente domandato e quanto qui insistito avanti al Tribunale in sede di opposizione.
2.a.2.
Quanto alla fase decisoria di cui l'avvocato hiede la liquidazione in sede di opposizione, si Pt_1 rileva che il Tribunale penale ha rigettato l'istanza in parte qua, assumendo che la fase decisoria non si sarebbe svolta.
L'assunto del Tribunale penale non può essere condiviso.
L'articolo 12 del D.M. 55/2014 (non modificato dal D.M. 147/2022), nel disciplinare i parametri generali per la determinazione dei compensi spettanti per l'attività penale, al comma 3 lett. d) prevede che per fase decisionale si intendono esemplificativamente “le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. pagina 9 di 15 La Tabella 15 del D.M. 147/2022 indica, per la fase decisionale avanti al Tribunale monocratico, un compenso (valori medi) pari a euro 1.418,00.
Il punto 1 del Protocollo bolognese per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato (e difese d'ufficio, qui non rilevanti) siglato nel 2023 prevede che sia liquidabile la fase decisoria (per euro 720,00) a fronte di “Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, essenzialmente 129 c.p.p. per esempio prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissioni di querela oppure udienza predibattimentale”.
A fronte di ciò, si comprende come l'avvocato ia pervenuto a indicare (esattamente) mediante Pt_1 la propria originaria istanza un compenso di euro 720,00 per la fase decisoria:
-come si evince dai documenti 4 e 5 opponente, il giudizio penale si arrestava alla fase predibattimentale;
-si tenevano due udienze predibattimentali: a) una in data 11 dicembre 2024 (in occasione della quale l'avvocato i faceva sostituire per delega orale da un altro avvocato) con rinvio al 17 gennaio Pt_1
2025 essendo i reati contestati di competenza del Giudice onorario penale;
b) una in data 17 gennaio
2025, in occasione della quale: l'avvocato ompariva personalmente e insisteva nella richiesta Pt_1 di non luogo a procedere formulata nella memoria difensiva depositata il 21 novembre 2024 (previa riqualificazione del fatto contestato da ricettazione a furto aggravato, non luogo a procedere per mancanza di querela); il Pubblico Ministero chiedeva la prosecuzione del giudizio;
previa camera di consiglio, il Giudice dava lettura della sentenza con motivazione contestuale;
l'avvocato ra Pt_1 presente alla lettura della sentenza;
-l'avvocato on ha chiesto i valori medi di cui alla Tabella 15 del D.M. 55/2014 mod.to dal Pt_1
D.M. 147/2022, bensì ha invocato congruamente il Protocollo del 2023 che, nel disciplinare proprio il caso in cui il processo penale non sia andato oltre l'udienza predibattimentale ma siano state comunque svolte attività difensive, indica un compenso di euro 720,00.
Spettano quindi all'avvocato come da originaria istanza- euro 720,00 per la fase decisionale. Pt_1
pagina 10 di 15 2.a.3.
Quanto alle attività in fase di indagini preliminari di cui l'avvocato hiede la liquidazione in Pt_1 sede di opposizione, si rileva che il Tribunale penale ha rigettato l'istanza in parte qua, assumendo che si tratterebbe di attività non previste dal citato Protocollo bolognese.
L'assunto del Tribunale penale non può essere condiviso.
La Tabella 15 del D.M. 55/2014 come modificata dal D.M. 147/2022 indica, per le indagini preliminari, compensi (valori medi) per le fasi di studio (euro 851,00), introduttiva (euro 662,00), istruttoria (euro 1.040,00) e decisoria (euro 1.229,00).
Il Protocollo bolognese per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato (e difese d'ufficio, qui non rilevanti) siglato nel 2023, con riferimento ai compensi per le attività difensive svolte avanti al Tribunale monocratico, dopo avere illustrato i vari compensi dal punto 1 al punto 7bis, tra le Note a pagina 7 prevede quanto segue: “maggiorazione per attività in fase di indagini preliminari: (come, ad esempio, indagini difensive, incidente probatorio casi ordinari, opposizione al diniego di dissequestro, ecc. …) euro 831,00 …”
A fronte di ciò, si comprende come l'avvocato ia pervenuto a indicare (esattamente) mediante Pt_1 la propria originaria istanza un compenso di euro 831,00 per la fase delle indagini preliminari:
-come si evince dal documento 2 opponente: a) l'avvocato eniva convocato quale difensore Pt_1 di fiducia dell'indagato per l'espletamento di interrogatorio delegato ex art. 370 c.p.p. presso CP_2 la Casa Circondariale di Ferrara;
b) in data 5 ottobre 2023 si svolgeva l'interrogatorio, alla presenza dell'avvocato Pt_1
-l'avvocato on ha chiesto i valori medi di cui alla Tabella 15 del D.M. 147/2022, bensì ha Pt_1 invocato congruamente il Protocollo del 2023 che prevede un compenso di euro 831,00 per attività difensive svolte in fase di indagini preliminari, come è avvenuto nel caso di specie.
Spettano quindi all'avvocato come da originaria istanza- euro 831,00 per attività in fase di Pt_1 indagini preliminari.
pagina 11 di 15 2.b.
A questo punto occorre ricalcolare il totale di spettanza dell'avvocato per effetto Pt_1 dell'accoglimento dell'opposizione nei limiti detti: fase di studio euro 240,00 + fase introduttiva euro 300,00 + fase decisoria euro 720,00 + attività ind. prel. euro 831,00 = euro 2.091,00 - riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 (“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”) pari a euro 697,00 = euro 1.394,00 + aumento del 15% spese generali (euro 209,10) = euro 1.603,10 oltre CPA 4%.
Nella nota pro forma allegata all'istanza di liquidazione si legge, in calce: “Operazione in regime forfetario senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto …”.
Per scrupolo si provvede a richiamare anche l'IVA, con la formula se e in quanto dovuta come per legge.
Poiché il Tribunale penale ha già liquidato euro 414,00 (al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre
CPA (e IVA), spetta all'avvocato a differenza (1.603,10 – 414,00) pari a euro 1.189,00 oltre Pt_1
CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'avvocato ella CP_1 Pt_1 ulteriore somma di euro 1.189,10 oltre CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
2.c.
Quanto agli interessi si osserva quanto segue.
pagina 12 di 15 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si ha a che fare con il compenso spettante all'avvocato che è stato difensore di fiducia in sede penale e quindi si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso ex art. 170 (10 marzo 2025).
A tale ultimo proposito vedasi Cass. 13145/2021: “Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore”.
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del CP_1 convenuto.
E infatti la circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del CP_1 principio di soccombenza (in tal senso vedasi Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002). pagina 13 di 15 Vedasi anche Cass. 4082/2024: “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese"”.
Nella motivazione si legge quanto segue:
“Con il provvedimento qui impugnato il tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso del difensore
d'ufficio avverso il per l'esatta individuazione delle spese e dei Parte_3 Controparte_1 compensi spettantigli. Ha negato la liquidazione delle spese in ragione della mancata resistenza del
Ministero intimato.
Trattasi di motivazione che contrasta con il principio di causalità che regge la liquidazione delle spese in giudizio, principio in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – ad adire il giudice per
l'affermazione delle proprie ragioni (v. Cass. n. 17247 del 12/08/2011).
Pertanto, ai sensi della normativa invocata, il tribunale di Ferrara avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all'obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione”.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, da ultimo novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare, vista la nota spese depositata dal ricorrente:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 425 + 425; valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, essendosi tenuta pagina 14 di 15 una sola udienza senza scritti conclusivi, e così euro 425,50 + 425,50), oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 125,00 per contributo unificato e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione n. 115/2025
Liq., n. 5294/2023 R.G.N.R., n. 3408/2024 R.G. Dib. emesso in data 27 gennaio 2025 dal
Tribunale di Bologna Prima Sezione Penale (depositato il 5 febbraio 2025; notificato a mezzo
PEC in data 7 febbraio 2025), liquida in favore dell'avvocato Giacomo MENNI (quale difensore di fiducia di nel procedimento penale n. 5294/2023 R.G.N.R., n. CP_2
3408/2024 R.G. Dib. definito con sentenza emessa dal Tribunale penale di Bologna all'esito dell'udienza predibattimentale del 17 gennaio 2025), per la fase decisionale e per attività in fase di indagini preliminari, un ulteriore compenso pari a euro 1.189,10 (comprensivi di rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge (ferma la restante somma già liquidata dal Tribunale penale di Bologna a titolo di compenso e pari a euro 414,00 comprensivi di rimborso forfettario 15% oltre CPA e IVA, somma rispetto alla quale l'avvocato on ha proposto opposizione), oltre interessi legali dalla domanda (10 marzo 2025) Pt_1 sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento di detti Controparte_1 importi a favore dell'avvocato Giacomo MENNI.
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Giacomo Controparte_1
MENNI delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 per compenso di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna il 21 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, Sezione III civile, in persona del Giudice delegato dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. rif. artt. 84-170 DPR 115/2002 depositato in data 10 marzo 2025 da: vvocato (C.F. con studio professionale in Bologna, Pt_1 Pt_2 CodiceFiscale_1
Via Belvedere n. 10 rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Alessandro
De Mattia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via Miramonte n. 9 nei confronti di:
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula Controparte_1
n. 70 (C.F. ), rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in P.IVA_1
Bologna, Via Testoni n. 6 contumace
in punto a: opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore di fiducia di imputato ammesso al PSS.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 sulle seguenti conclusioni: la parte ricorrente conclude come da atto introduttivo.
pagina 1 di 15 FATTO E DIRITTO
A)
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 10 marzo 2025 avanti al Tribunale intestato,
l'avvocato Giovanni MENNI proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 170 DPR 115/2002 avverso il decreto n. 115/2025 Liq., n. 5294/2023 R.G.N.R., n. 3408/2024 R.G. Dib. emesso in data 27 gennaio
2025 dal Tribunale di Bologna Prima Sezione Penale (depositato il 5 febbraio 2025; notificato a mezzo
PEC in data 7 febbraio 2025).
Esponeva:
-di essere stato nominato difensore di fiducia da nell'ambito del procedimento penale n. CP_2
5294/2023 R.G.N.R.;
-che il proprio assistito in data 28 agosto 2023 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
-di avere svolto attività di studio, partecipato all'interrogatorio delegato svoltosi in data 5 ottobre
2023presso la Casa Circondariale di Ferrara, redatto memoria difensiva del 12 novembre 2024 e partecipato alle udienze dell'11 dicembre 2024 e del 17 gennaio 2025;
-di avere presentato istanza di liquidazione del compenso in occasione dell'udienza predibattimentale del 17 gennaio 2025 per complessivi euro 1.667,22 (fase studio euro 240 + fase introduttiva euro 300 + fase decisionale euro 720 + attività in fase di indagini preliminari, cioè interrogatorio, euro 831 – riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 pari a euro 697 + spese generali pari a euro 209,10 +
CPA pari a euro 64,12 = euro 1.667,22);
-che il Tribunale di Bologna liquidava la minor somma di euro 414,00 oltre CPA, escludendo le fasi delle indagini e la fase decisoria, evidenziando che la fase decisoria non si era svolta e che le attività in fase di indagini preliminari non erano previste dal Protocollo bolognese per il Tribunale in composizione monocratica;
pertanto, il Tribunale liquidava le fasi di studio e introduttiva come da istanza, operava la diminuzione ex art. 106 bis citato e operava l'aumento del 15% per spese generali, pervenendo così all'importo finale di euro 414,00 oltre CPA e IVA.
In diritto, evidenziava:
-che la disciplina dettata dai Protocolli costituisce prassi, la quale però non può derogare alla normativa in materia (qui, le tariffe dettate dal D.M. 55/2024 come modificato dal D.M. 147/2022);
-che il citato D.M. 55/2014 all'articolo 12 comma 3 prevede che in materia penale il compenso si liquidi per fasi;
pagina 2 di 15 -di essersi visto negare le fasi di indagine e decisoria, sebbene avesse partecipato all'interrogatorio del
5 ottobre 2023 e all'udienza predibattimentale del 17 gennaio 2025;
-che, quanto alla fase decisoria, occorreva tener conto delle attività descritte dall'articolo 3 lett. d) del
D.M. 55/2024 e anche del punto 1 del Protocollo bolognese, in forza dei quali il compenso spetta anche qualora si sia tenuta solo una udienza predibattimentale;
-che, quanto alle attività in fase di indagini preliminari: a) erroneamente il primo Giudice aveva escluso la spettanza invocando il Protocollo;
al contrario, il Protocollo prevedeva espressamente una maggiorazione per attività in fase di indagini preliminari, per importo pari a euro 831,00; b) in ogni caso andavano applicate le tariffe forensi di cui al D.M. 55/2014; c) spettava anche l'indennità di trasferta (euro 18,27) rispetto alle fase delle indagini, e ciò in quanto l'interrogatorio si era svolto presso la Casa Circondariale di Ferrara).
Alle pagine da 4 a 6 delineava possibili modalità gradate di liquidazione del compenso per le voci non accolte.
Concludeva quindi nel merito come segue:
“Voglia l'Ecc.mo Presidente del Tribunale di Bologna: in via principale, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare la somma di € 3.486,61 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale n. 5294/2023 R.G.N.R.; in via subordinata, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare la somma di € 1.754,00 a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale n. 5294/2023 R.G.N.R.; in via ulteriormente subordinata, in riforma dell'impugnato decreto, liquidare la somma di € 1.686,22
a titolo di compensi per l'assistenza prestata nel processo penale n. 5294/2023 R.G.N.R. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
La scrivente Giudicante (designata per la trattazione della causa quale Giudice delegato nell'ambito del turno presidenziale settimanale sezionale) con decreto emesso in data 21 marzo 2025 fissava udienza in presenza in data 26 giugno 2025.
All'udienza del 26 giugno 2025:
-la parte opponente concludeva come a verbale;
-la scrivente Giudicante: a) dichiarava la contumacia del MINISTERO resistente, nei cui confronti la notifica eseguita a mezzo PEC si era perfezionata in data 23 aprile 2025, ma che non si era costituito a mezzo difensore;
b) tratteneva la causa in decisione. pagina 3 di 15 B)
1.
1.a.
Gli articoli 82 e 84 dettati dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) in tema di patrocinio a spese dello Stato sono del seguente tenore, per quanto qui di interesse:
*art. 82 (Onorario e spese del difensore):
“
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, [ soppresso dalla
L. 311 del 2004 “e previo parere del consiglio dell'ordine” ], tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
…
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero”;
*art. 84 (Opposizione al decreto di pagamento):
“
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170”.
Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 115/2002, “Avverso il decreto di pagamento … il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150”.
A seguito della riforma Cartabia, l'opposizione è regolata non più dal rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., ma dal rito semplificato di cognizione disciplinato dagli artt. 281 decies ss. c.p.c.
L'atto introduttivo è un ricorso.
La causa va decisa non più con ordinanza bensì con sentenza “impugnabile nei modi ordinari” (art. 281 terdecies u. co. c.p.c.).
pagina 4 di 15 1.b.
La giurisprudenza di legittimità (risalente al periodo ante novella ) ha chiarito che CP_3
l'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 va proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni
(dalla avvenuta comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato) stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario introdotto dal d. lgs. 150/2011.
In tal senso si veda l'ordinanza n. 27418/2017 pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione con riferimento a una vertenza nell'ambito della quale era stata proposta opposizione ex art. 170 avverso decreto di liquidazione del compenso al CTU.
La Suprema Corte ha evidenziato in motivazione:
-che la Corte Costituzionale con la decisione n. 106 del 12 maggio 2016 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 17 d. lgs. 150/2011 nella parte in cui ha soppresso il termine di 20 giorni dall'avvenuta comunicazione (previsto dall'art. 170 per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia), precisando che
l'attrazione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la sua proposizione sia quello di trenta giorni “stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario” (così anche Corte Cost. 234/2016);
-che sussiste quindi un termine che l'opponente deve rispettare, ex art. 170 citato, a pena di decadenza dell'opposizione.
Si veda, in senso conforme, Cass. 3848/2020.
Vale la pena riportare qui di seguito la motivazione della sentenza 106/2016 della Corte Costituzionale:
“1.1.- Il testo originario dell'art. 170 prevedeva … al comma 1, che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>>.
In attuazione della delega di cui ai primi quattro commi dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato ha, per quanto qui rileva, con il denunciato art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011, sostituito, come detto, il primo comma dell'art. 170 ed abrogato i due suoi commi successivi, pagina 5 di 15 sicché effettivamente esso, ora, solamente prevede che <<avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato "..." beneficiario e le parti processuali, compreso pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente>> e che <<l'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Quest'ultima disposizione definisce l'iter processuale delle opposizioni in esame, stabilendo che esse
<<sono regolate dal rito sommario di cognizione"..."il ricorso è proposto al capo dell'ufficio < i>
giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato"..."Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente"..."L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa"..."Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione"..."L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.>> A sua volta, anche il predetto art. 15 non fa, però, menzione alcuna del termine perentorio originariamente previsto per la proposizione della opposizione di che trattasi.
Da ciò il sospetto di violazione dell'art. 76 Cost., riferito alla denunciata normativa delegata, la quale
-con il "sopprimere" il termine di cui sopra, <<coessenziale alla certezza del diritto e quindi funzione stessa processo>>- avrebbe ecceduto dagli obiettivi, di "coordinamento", fissati dal legislatore delegante del 2009.
1.2.- Nella prospettazione comune ad entrambi i rimettenti, la questione, così sollevata, muove, dunque, dalla premessa che -in conseguenza dell'intervenuta sostituzione dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell'art. 34, comma 17, del d. lgs. n. 150 del 2011- l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario del giudice sia ora proponibile "sine die" e resti, perciò, soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, <
1.3.- Una tale premessa evidenzia, però, una non completa ricognizione del quadro normativo di riferimento.
1.3.1.- In attuazione della delega di cui al comma 1 dell'art. 54 della legge n. 69 del 2009 -la quale demandava al Governo di adottare uno o più decreti legislativi <<in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria sono regolati dalla legislazione speciale>>- il legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150 del 2011, ha, come è noto, "ricondotto" varie tipologie di procedimenti a tre soli principali schemi di rito: rispettivamente, il cosiddetto rito del lavoro, il rito ordinario ed il rito sommario. E, quanto a quest'ultimo, ha fatto riferimento alla disciplina introdotta ex novo dall'art. 51 della medesima legge di delega, con l'inserimento -nel corpus del codice di procedura civile, all'interno del Titolo I del suo
Libro IV- di un Capo III-bis (rubricato <
In particolare, l'art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato <<entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione>>.
1.3.2.- Orbene, l'art. 15, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia <
Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario -emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato- debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702- quater cod. proc. civ.
Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato art. 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.
1.3.3.- L'attrazione dell'opposizione in esame nel modello del rito sommario di cognizione spiega, dunque, perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
1.3.4.- Cade, così, la premessa che l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia -nel testo del predetto art. 170, come novellato dall'impugnato art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 150 del
2011- sia stata sottratta a qualsiasi termine impugnatorio e resa proponibile sine die. E ciò conduce ad escludere che abbia alcun fondamento il dubbio di violazione dell'art. 76 Cost., riferito, in ragione di quella errata premessa, ai denunciati artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2011”.
Fermo che “In caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all'art.
170 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica il termine impugnatorio cd. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e pagina 7 di 15 che soggiace, quindi, alla pari degli altri all'applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all'art. 327 c.p.c.)” (Cass. 30432/2022).
Ciò si dice, ovviamente ritenendosi che a fronte della novella che ha introdotto il rito semplificato di cognizione permanga la pregressa regolamentazione, essendosi il rito semplificato di cognizione sostituito in tutto e per tutto al rito sommario di cognizione.
Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto:
-il decreto di liquidazione è stato notificato all'avvocato mezzo PEC in data 7 febbraio 2025, Pt_1 venerdì;
-l'opposizione è stata proposta mediante ricorso depositato il giorno lunedì 10 marzo 2025;
-risulta rispettato il termine decadenziale di gg 30, poiché: il 30esimo giorno cadeva di domenica 9 marzo 2025 (21 gg febbraio + 9 di marzo); ai sensi dell'articolo 155 comma 4 c.p.c. la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, corrispondente a lunedì 10 marzo 2025.
2.
Tanto premesso e chiarito, ritiene la scrivente Giudicante che l'opposizione sia fondata e debba essere accolta, con le doverose precisazioni di cui infra.
2.a.
Si è detto che il Tribunale penale di Bologna mediante il decreto opposto ha liquidato in favore dell'avvocato come da istanza depositata all'udienza del 17 gennaio 2025 (doc. 7 opp.): Pt_1 euro 240 per la fase di studio euro 300 per la fase introduttiva.
Detraendo poi 1/3 ex art. 106 bis c.p.c. e operando l'aumento del 15% per rimborso forfettario spese generali, il Tribunale è pervenuto alla somma finale di euro 414,00 oltre CPA e IVA come per legge.
L'opponente avvocato nsiste nella presente sede affinché gli vengano liquidate le ulteriori due Pt_1 fasi oggetto di istanza, cioè la fase decisoria (per avere partecipato alle udienze predibattimentali dell'11 dicembre 2024 e del 17 gennaio 2025) e la fase delle indagini preliminari (per avere assistito il in occasione dell'interrogatorio svoltosi presso il Carcere di Ferrara). CP_2
pagina 8 di 15 2.a.1.
Orbene, innanzitutto va evidenziato che all'avvocato on è consentito chiedere in questa sede Pt_1 di opposizione, per le due fasi non accolte, importi superiori a quelli che egli aveva indicato nell'istanza di liquidazione.
Nella citata istanza egli chiedeva euro 720 per la fase decisionale ed euro 831 per la fase delle indagini.
Questa è l'unica domanda stabilizzata anche in sede di opposizione.
Sono quindi inconferenti/inammissibili i diversi conteggi “al rialzo” che si rinvengono alle pagine da 4
a 6 del ricorso introduttivo.
E' altresì inammissibile la nuova voce qui richiesta per la prima volta, cioè l'indennità di trasferta con riferimento all'interrogatorio svoltosi a Ferrara;
tale voce avrebbe potuto e dovuto essere inserita nell'istanza originaria.
Occorre che vi sia perfetta corrispondenza fra quanto originariamente domandato e quanto qui insistito avanti al Tribunale in sede di opposizione.
2.a.2.
Quanto alla fase decisoria di cui l'avvocato hiede la liquidazione in sede di opposizione, si Pt_1 rileva che il Tribunale penale ha rigettato l'istanza in parte qua, assumendo che la fase decisoria non si sarebbe svolta.
L'assunto del Tribunale penale non può essere condiviso.
L'articolo 12 del D.M. 55/2014 (non modificato dal D.M. 147/2022), nel disciplinare i parametri generali per la determinazione dei compensi spettanti per l'attività penale, al comma 3 lett. d) prevede che per fase decisionale si intendono esemplificativamente “le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. pagina 9 di 15 La Tabella 15 del D.M. 147/2022 indica, per la fase decisionale avanti al Tribunale monocratico, un compenso (valori medi) pari a euro 1.418,00.
Il punto 1 del Protocollo bolognese per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato (e difese d'ufficio, qui non rilevanti) siglato nel 2023 prevede che sia liquidabile la fase decisoria (per euro 720,00) a fronte di “Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, essenzialmente 129 c.p.p. per esempio prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissioni di querela oppure udienza predibattimentale”.
A fronte di ciò, si comprende come l'avvocato ia pervenuto a indicare (esattamente) mediante Pt_1 la propria originaria istanza un compenso di euro 720,00 per la fase decisoria:
-come si evince dai documenti 4 e 5 opponente, il giudizio penale si arrestava alla fase predibattimentale;
-si tenevano due udienze predibattimentali: a) una in data 11 dicembre 2024 (in occasione della quale l'avvocato i faceva sostituire per delega orale da un altro avvocato) con rinvio al 17 gennaio Pt_1
2025 essendo i reati contestati di competenza del Giudice onorario penale;
b) una in data 17 gennaio
2025, in occasione della quale: l'avvocato ompariva personalmente e insisteva nella richiesta Pt_1 di non luogo a procedere formulata nella memoria difensiva depositata il 21 novembre 2024 (previa riqualificazione del fatto contestato da ricettazione a furto aggravato, non luogo a procedere per mancanza di querela); il Pubblico Ministero chiedeva la prosecuzione del giudizio;
previa camera di consiglio, il Giudice dava lettura della sentenza con motivazione contestuale;
l'avvocato ra Pt_1 presente alla lettura della sentenza;
-l'avvocato on ha chiesto i valori medi di cui alla Tabella 15 del D.M. 55/2014 mod.to dal Pt_1
D.M. 147/2022, bensì ha invocato congruamente il Protocollo del 2023 che, nel disciplinare proprio il caso in cui il processo penale non sia andato oltre l'udienza predibattimentale ma siano state comunque svolte attività difensive, indica un compenso di euro 720,00.
Spettano quindi all'avvocato come da originaria istanza- euro 720,00 per la fase decisionale. Pt_1
pagina 10 di 15 2.a.3.
Quanto alle attività in fase di indagini preliminari di cui l'avvocato hiede la liquidazione in Pt_1 sede di opposizione, si rileva che il Tribunale penale ha rigettato l'istanza in parte qua, assumendo che si tratterebbe di attività non previste dal citato Protocollo bolognese.
L'assunto del Tribunale penale non può essere condiviso.
La Tabella 15 del D.M. 55/2014 come modificata dal D.M. 147/2022 indica, per le indagini preliminari, compensi (valori medi) per le fasi di studio (euro 851,00), introduttiva (euro 662,00), istruttoria (euro 1.040,00) e decisoria (euro 1.229,00).
Il Protocollo bolognese per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato (e difese d'ufficio, qui non rilevanti) siglato nel 2023, con riferimento ai compensi per le attività difensive svolte avanti al Tribunale monocratico, dopo avere illustrato i vari compensi dal punto 1 al punto 7bis, tra le Note a pagina 7 prevede quanto segue: “maggiorazione per attività in fase di indagini preliminari: (come, ad esempio, indagini difensive, incidente probatorio casi ordinari, opposizione al diniego di dissequestro, ecc. …) euro 831,00 …”
A fronte di ciò, si comprende come l'avvocato ia pervenuto a indicare (esattamente) mediante Pt_1 la propria originaria istanza un compenso di euro 831,00 per la fase delle indagini preliminari:
-come si evince dal documento 2 opponente: a) l'avvocato eniva convocato quale difensore Pt_1 di fiducia dell'indagato per l'espletamento di interrogatorio delegato ex art. 370 c.p.p. presso CP_2 la Casa Circondariale di Ferrara;
b) in data 5 ottobre 2023 si svolgeva l'interrogatorio, alla presenza dell'avvocato Pt_1
-l'avvocato on ha chiesto i valori medi di cui alla Tabella 15 del D.M. 147/2022, bensì ha Pt_1 invocato congruamente il Protocollo del 2023 che prevede un compenso di euro 831,00 per attività difensive svolte in fase di indagini preliminari, come è avvenuto nel caso di specie.
Spettano quindi all'avvocato come da originaria istanza- euro 831,00 per attività in fase di Pt_1 indagini preliminari.
pagina 11 di 15 2.b.
A questo punto occorre ricalcolare il totale di spettanza dell'avvocato per effetto Pt_1 dell'accoglimento dell'opposizione nei limiti detti: fase di studio euro 240,00 + fase introduttiva euro 300,00 + fase decisoria euro 720,00 + attività ind. prel. euro 831,00 = euro 2.091,00 - riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 (“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”) pari a euro 697,00 = euro 1.394,00 + aumento del 15% spese generali (euro 209,10) = euro 1.603,10 oltre CPA 4%.
Nella nota pro forma allegata all'istanza di liquidazione si legge, in calce: “Operazione in regime forfetario senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto …”.
Per scrupolo si provvede a richiamare anche l'IVA, con la formula se e in quanto dovuta come per legge.
Poiché il Tribunale penale ha già liquidato euro 414,00 (al lordo del rimborso forfettario 15%) oltre
CPA (e IVA), spetta all'avvocato a differenza (1.603,10 – 414,00) pari a euro 1.189,00 oltre Pt_1
CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'avvocato ella CP_1 Pt_1 ulteriore somma di euro 1.189,10 oltre CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
2.c.
Quanto agli interessi si osserva quanto segue.
pagina 12 di 15 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente ordinanza n. 8611 del 16 marzo 2022 ha dettato il seguente principio di diritto, in tema di liquidazione del compenso all'avvocato (rispetto ad attività difensiva svolta in sede civile) e alla decorrenza degli interessi: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c., competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui al D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Nel caso in esame si ha a che fare con il compenso spettante all'avvocato che è stato difensore di fiducia in sede penale e quindi si è al di fuori della disciplina dettata dall'articolo 14 citato.
Tuttavia, dal principio riportato deriva -anche ai nostri fini- che gli interessi vanno riconosciuti a far tempo dalla messa in mora che qui coincide con la data di proposizione della domanda giudiziale, cioè con la data di deposito del ricorso ex art. 170 (10 marzo 2025).
A tale ultimo proposito vedasi Cass. 13145/2021: “Quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il "dies a quo" va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore”.
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico del CP_1 convenuto.
E infatti la circostanza che il sia rimasto contumace non esonera dall'applicazione del CP_1 principio di soccombenza (in tal senso vedasi Cass. 5255/2022 in tema di opposizione avverso decreto di liquidazione per PSS: i principi ivi scanditi sono applicabili in generale a tutte le opposizioni ex art. 170 DPR 115/2002). pagina 13 di 15 Vedasi anche Cass. 4082/2024: “Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale;
ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese"”.
Nella motivazione si legge quanto segue:
“Con il provvedimento qui impugnato il tribunale di Ferrara ha accolto il ricorso del difensore
d'ufficio avverso il per l'esatta individuazione delle spese e dei Parte_3 Controparte_1 compensi spettantigli. Ha negato la liquidazione delle spese in ragione della mancata resistenza del
Ministero intimato.
Trattasi di motivazione che contrasta con il principio di causalità che regge la liquidazione delle spese in giudizio, principio in forza del quale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia dato causa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – ad adire il giudice per
l'affermazione delle proprie ragioni (v. Cass. n. 17247 del 12/08/2011).
Pertanto, ai sensi della normativa invocata, il tribunale di Ferrara avrebbe dovuto regolare le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza, adeguatamente considerando che parte convenuta non aveva adempiuto pienamente all'obbligo di coprire le spese legali, costringendo la controparte ad agire in giudizio e a coltivarlo fino alla decisione”.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, da ultimo novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare, vista la nota spese depositata dal ricorrente:
-alla luce della somma accertata come dovuta, si applica lo scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00
(Tabella 2);
-le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
-sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 1.701,00 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e così euro 425 + 425; valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, essendosi tenuta pagina 14 di 15 una sola udienza senza scritti conclusivi, e così euro 425,50 + 425,50), oltre rimborso forfettario del
15%, CPA e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Le anticipazioni ammontano a complessivi euro 125,00 per contributo unificato e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• In accoglimento dell'opposizione e in parziale riforma del decreto di liquidazione n. 115/2025
Liq., n. 5294/2023 R.G.N.R., n. 3408/2024 R.G. Dib. emesso in data 27 gennaio 2025 dal
Tribunale di Bologna Prima Sezione Penale (depositato il 5 febbraio 2025; notificato a mezzo
PEC in data 7 febbraio 2025), liquida in favore dell'avvocato Giacomo MENNI (quale difensore di fiducia di nel procedimento penale n. 5294/2023 R.G.N.R., n. CP_2
3408/2024 R.G. Dib. definito con sentenza emessa dal Tribunale penale di Bologna all'esito dell'udienza predibattimentale del 17 gennaio 2025), per la fase decisionale e per attività in fase di indagini preliminari, un ulteriore compenso pari a euro 1.189,10 (comprensivi di rimborso forfettario 15%) oltre CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge (ferma la restante somma già liquidata dal Tribunale penale di Bologna a titolo di compenso e pari a euro 414,00 comprensivi di rimborso forfettario 15% oltre CPA e IVA, somma rispetto alla quale l'avvocato on ha proposto opposizione), oltre interessi legali dalla domanda (10 marzo 2025) Pt_1 sino al saldo. Condanna quindi il al pagamento di detti Controparte_1 importi a favore dell'avvocato Giacomo MENNI.
• Condanna il al pagamento in favore dell'avvocato Giacomo Controparte_1
MENNI delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.701,00 per compenso di avvocato ed euro 125,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA se e in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Bologna il 21 agosto 2025.
IL GIUDICE DELEGATO
(dott. Paola Matteucci)
pagina 15 di 15