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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G 2113/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/10/2025
Successivamente all'udienza del 8/10/2025 sono comparsi:
per l'avv. IO AU PA;
Parte_1
per l'avv. ANTONINO AIELLO;
Parte_2
per l'avv. LAURA TORRISI;
Controparte_1
per il l'avv. CORMACI;
Controparte_2
per chiamata in causa da , l'avv. IRENE Controparte_3 Parte_2
SANTORO per delega dell'avv. SANTO SPAGNOLO;
per chiamata in causa da , Controparte_3 Controparte_1
l'avv. ALESSANDRO ARCIFA per delega dell'avv. GIOVANNI RD;
per e l'avv. SALVATORE CITTADINO;
CP_4 CP_5
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'Avv. Aiello e l'avv. Cittadino dichiarano di avere transatto il giudizio riunito, con adesione di e di e chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del CP_1 Controparte_3 contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Pappalardo insiste nelle richieste istruttorie formulate, ovvero l'interrogatorio formale di TO e del legale rappresentante della;
Parte_2
l'avv. Arcifa evidenzia che, all'esito della CTU, è stata esclusa la responsabilità dell'assicurato, ing. CP_1
pagina 1 di 21 Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2113 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 – cui è riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 9773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 - vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO AU PA per procura in atti attrice
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. SALVATORE CITTADINO C.F._3 per procura in atti attrici nel giudizio riunito
pagina 2 di 21 E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINO AIELLO per procura in atti
(C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE
CORMACI per procura in atti
TO (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. LAURA TORRISI per procura in atti convenuti
NONCHÉ
(P. I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTO SPAGNOLO e dall'Avv.
GIOVANNI RD per procura in atti
terza chiamata
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 19.2.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e il Parte_2 Controparte_1 Controparte_8 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'appartamento di sua proprietà, sito al settimo e ultimo piano dello stabile condominiale, e la loro conseguente condanna in solido alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni o, in subordine, al pagamento della somma necessaria, pari a € 43.748,06, o della diversa somma emersa all'esito del giudizio, oltre all'importo di € 7.000,00 per il risarcimento dei danni subiti.
pagina 3 di 21 A sostegno delle domande l'attrice allegava: che con delibera del 4.11.2013 l'assemblea condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico solare, come da preventivo presentato dalla che il contratto con la Parte_2 [...] era stato stipulato il 13.5.2014, pattuendo il corrispettivo di € 47.903,80; che Parte_2 era stato nominato, quale direttore dei lavori, l'ing. che i lavori non erano stati CP_1 eseguiti a regola d'arte e avevano determinato infiltrazioni nel sottostante appartamento dell'attrice; che, nonostante le richieste di essa attrice i convenuti non erano intervenuti.
Si costituiva in giudizio eccependo la decadenza della per Parte_2 Pt_1 mancata denuncia dei vizi entro l'anno dalla loro scoperta, nonché la prescrizione dell'azione per il suo mancato esercizio entro l'anno dalla denuncia dei vizi.
Nel merito contestava le domande, evidenziando che i lavori, ultimati in data 30.09.2014, erano stati collaudati dal direttore dei lavori, ing. che ne aveva attestato l'esecuzione a CP_1 regola d'arte il 24.06.2015. Affermava di essersi dichiarata disponibile, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, ad effettuare gli interventi ripristinatori richiesti dal a CP_2 seguito delle segnalazioni di infiltrazioni da parte della Evidenziava di avere effettuato il Pt_1 sopralluogo in data 13.11.2020 unitamente all'ing. e all'amministratore del CP_1
Condominio, riscontrando la presenza di lesioni al soffitto dell'appartamento della e di Pt_1 avere sospettato la riconducibilità delle stesse a deformazioni della struttura del solaio.
Chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa incorporante per Controparte_3 fusione la con la quale aveva stipulato un'apposita polizza per la Controparte_9 responsabilità civile.
Si costituiva in giudizio il affermando che Controparte_7
i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, come attestato dall'ing. Dichiarava che CP_1 nell'estate del 2020, a seguito della denuncia di infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, aveva invitato la a intervenire per eliminarne le cause, e che l'impresa si Parte_2 era dichiarata pronta a provvedere in tal senso, ma gli interventi si erano rivelati non risolutivi e, a seguito della nuova denuncia dell'attrice, l'Impresa aveva denunciato i fatti alla compagnia pagina 4 di 21 assicuratrice, che aveva partecipato ad un sopralluogo, da cui non era emersa la causa dei danni a carico dell'appartamento della Pt_1
Escludeva la propria responsabilità, avendo appaltato i lavori e nominato un direttore dei lavori, e chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti, mentre aderiva alle richieste formulate dall'attrice nei confronti della e del Cutore. Parte_2
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando le domande proposte nei suoi CP_1 confronti.
Dichiarava che i danni cagionati all'immobile della come appurati in occasione del Pt_1 sopralluogo del 13.11.2020, erano dovuti ad un fenomeno infiltrativo circoscritto a soli due punti (vano soggiorno e stanza da letto), determinati presuntivamente da micro-cavillature sulla guaina del terrazzo in corrispondenza dei due ambienti indicati.
Affermava di avere vigilato sull'esecuzione delle opere e sulla corrispondenza dei materiali impiegati;
riteneva che i danni fossero riconducibili a vizi strutturali, vista la vetustà del fabbricato.
Chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa con cui aveva stipulato Controparte_3 la polizza n. 310472390, chiedendo di essere tenuto indenne dall'Assicurazione per il caso di condanna.
Si costituiva in giudizio chiamata in causa dal escludendo Controparte_3 CP_1
l'operatività della polizza per il caso di danni non conseguenti a rovina totale o parziale dell'edificio. Inoltre, evidenziava la pattuizione di uno scoperto del 10%, con il minimo di €
5.000,00 per sinistro ed il massimo del 2,5% del massimale, oltre ai limiti per i danni patrimoniali da mancato godimento di edifici. Richiamava, poi, l'art. 10, sez. II, delle condizioni generali di assicurazioni, e l'art. 5.
Si costituiva in giudizio, infine, chiamata in causa dalla Controparte_3 [...] chiedendo preliminarmente la riunione al presente giudizio del giudizio n.r.g. Parte_2
9773/2021, promosso da e Controparte_6 Parte_3
Eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurata, ai sensi dell'art. 2952, c. 3, c.c..
pagina 5 di 21 Al riguardo affermava che le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento della si erano Pt_1 manifestate dopo la consegna dei lavori, avvenuta il 30 settembre 2014, la denuncia degli asseriti vizi alla società appaltatrice e gli interventi riparativi, da parte di quest'ultima, erano intervenuti oltre due anni prima rispetto alla comunicazione trasmessa alla Compagnia.
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia, ai sensi dell'art. 39.1 delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la garanzia solo per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza, nonché, ai sensi dell'art. 43, lettere b),
o), p), che escludeva i danni “cagionati da operazioni di riparazione e manutenzione verificatisi dopo
l'esecuzione dei lavori”.
Chiedeva, comunque, il rigetto delle domande formulate nei confronti dell'impresa, e contestava l'entità delle somme richieste, non provate.
Nell'ipotesi di condanna solidale, e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, chiedeva l'accertamento del suo diritto di rivalersi nei confronti degli altri convenuti per tutte quelle somme che fosse stata costretta a corrispondere alla parte attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità ascrivibile alla società appaltatrice.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 16.11.2021 veniva avviato il procedimento ex art. 274 c.p.c. e all'udienza del 1.3.2022 al presente giudizio veniva riunito il giudizio n.r.g. 9773/2021 nel quale e Controparte_6 Parte_3 proprietarie di due appartamenti sottostanti il lastrico solare, posti all'ultimo piano dell'edificio condominiale, verosimilmente interessati da infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare, non visibili per la presenza di cartongesso, ma plausibili in considerazione dello stato del limitrofo appartamento chiamavano in giudizio l'impresa e il direttore dei lavori al Pt_1 fine di ottenerne la condanna all'eliminazione delle cause delle predette infiltrazioni, oltre al risarcimento del danno per il mancato uso degli immobili.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per la Parte_2 genericità della domanda, nonché la decadenza e la prescrizione;
eccepiva, inoltre la carenza di legittimazione attiva della che aveva dichiarato di risiedere in Adrano, via Ugo La Malfa CP_6
pagina 6 di 21 n.40/A, avendo concesso il pieno utilizzo e godimento dell'immobile alla figlia, Parte_3
[...]
Riteneva l'infondatezza della domanda, non essendo stata accertata l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni. Chiedeva anche in questo caso di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione, al fine di esserne manlevata in caso di condanna.
Anche il si costituiva in giudizio svolgendo difese analoghe a quelle già sopra CP_1 esposte e chiedendo di chiamare in causa l'assicurazione.
L'Assicurazione, chiamata in causa da entrambi i convenuti, si costituiva in giudizio svolgendo difese analoghe a quelle già esposte nel giudizio n.r.g. 2113/2021.
Nelle more la proponeva ricorso cautelare in corso di causa al fine di ottenere Pt_1
l'immediata rimozione delle cause delle infiltrazioni;
all'esito della CTU appositamente disposta, con ordinanza del 24.8.2022, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti di veniva ordinato a quest'ultima di eseguire i lavori necessari alla Parte_2 eliminazione delle infiltrazioni oggetto del ricorso, nonché al risanamento delle infiltrazioni degli intradossi dei solai come descritti dal CTU.
Nei giudizi riuniti, con ordinanza del 22.3.2023, confermata in data 12.5.2023, veniva rigettata la richiesta di integrazione della CTU e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.6.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui la causa era stata riassegnata, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.2.2025.
Seguivano taluni differimenti determinati da impedimenti del Giudice e, infine, all'udienza dell'8.10.2025 la causa viene decisa.
RITENUTO IN DIRITTO
La ha agito ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Pt_1
La società convenuta ha eccepito la decadenza e la prescrizione prevista dalla predetta disposizione.
È noto che l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è volta a garantire sia il committente, sia l'acquirente di un'opera destinata a durare nel tempo;
ha natura di responsabilità
pagina 7 di 21 extracontrattuale e finalità di ordine pubblico (C. Cass., n. 12406/2001; n. 567/2005).
Trascendendo l'area meramente contrattuale-privatistica (nella quale si esaurisce invece l'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c.), la disposizione in esame consente non solo al committente ma anche ai suoi aventi causa di invocare la responsabilità dell'appaltatore per i vizi della cosa che dovessero manifestarsi nei dieci anni successivi alla ultimazione dell'opera ed è soggetta ad un termine annuale di decadenza, decorrente dalla scoperta del vizio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (C. Cass., n. 24230/2018).
L'art. 1669 c.c. prevede che la garanzia abbia una durata decennale, che la denunzia debba essere fatta entro un anno dalla scoperta e che entro un anno dalla denunzia debba esercitarsi il diritto, a pena di prescrizione.
Ebbene, nel caso di specie, pur se l'ultimazione dei lavori, come ammesso dalla convenuta,
è avvenuta nel 2014, solo in seguito all'esame della relazione del tecnico di parte appositamente incaricato, geom. , datata 4.9.2020, la ha potuto apprezzare la Per_1 Pt_1 riconducibilità delle infiltrazioni alle opere realizzate dalla quindi, il Parte_2
17.9.2020 ha effettuato la denunzia, e ha introdotto il presente giudizio a febbraio 2021, entro l'anno dalla denunzia.
Né rileva a tal fine l'avvenuta esecuzione di riparazioni da parte della ditta, in quanto, come chiarito dai giudici di legittimità, in tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni
a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo
pagina 8 di 21 l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni (C. Cass., n. 20853/2009).
Nel caso di specie i nuovi termini hanno ripreso a decorrere solo dopo che la ha Pt_1 apprezzato l'inefficacia delle opere poste in essere dall'appaltatrice e solo dopo l'esame della relazione del perito di parte (cfr. C. Cass., n. 18402/2009).
Così inquadrata la domanda, e rigettate le eccezioni formulate dalla convenuta, è possibile esaminare le pretese della Pt_1
Quest'ultima ha affermato la responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori per la realizzazione delle opere non a regola d'arte; ha agito nei confronti del ex art. CP_2
2051 c.c..
Nel procedimento cautelare in corso di causa è stata disposta apposita CTU al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alle opere eseguite, alle modalità di esecuzione e alla sussistenza del nesso eziologico tra le infiltrazioni manifestatesi nell'appartamento e le Pt_1 predette opere.
La CTU, redatta dall'ing. , ha evidenziato che i lavori appaltati alla Persona_2 CP_10 sono consistiti nel ripristino dell'efficienza funzionale di copertura del lastrico solare, tramite un intervento
[...] di manutenzione senza modifiche sostanziali della sua configurazione, eseguito tramite rimozione e rifacimento del massetto e ripristino dell'impermeabilizzazione, oltre ad interventi accessori […] nell'ambito dell'appalto erano ricompresi anche i lavori di ripristino dell'appartamento della signora ed in particolare gli Pt_1 interventi di risanamento dell'intradosso del solaio. […].
Ha verificato che l'appartamento di proprietà dell'odierna ricorrente si colloca in posizione immediatamente sottostante il lastrico di copertura e soggiace per una superficie di circa 160 m2 alla porzione di lastrico indicativamente rappresentata nella sottostante riproduzione e che All'atto del sopralluogo le superfici di copertura hanno evidenziato una corretta conformazione delle pendenze non rilevandosi tracce evidenti di zone di ristagno e può quindi dirsi come la realizzazione della livellatura del massetto sia stata correttamente conformata.
In merito alle condizioni del manto di impermeabilizzazione della superficie terrazzata, ha riscontrato due concomitanti circostanze pregiudizievoli che possono sinteticamente indicarsi nella diffusa ed
pagina 9 di 21 irregolare presenza di microcavillature della superficie e nella scarsa consistenza della membrana impermeabilizzante. Relativamente alla presenza delle microcavillature si è osservato come queste siano irregolarmente presenti sulla superficie e presentino direttrici di andamento e di propagazione irregolari senza che si evidenzi alcuna direttrice preferenziale in una determinata direzione né una qualche connessione con la presenza dei giunti di discontinuità ed anzi alcune di tali microfessurazioni sono venute a formarsi in prossimità del giunto e con un andamento pressoché parallelo a questo. […] successivamente alla sua realizzazione, sulla superficie sono stati posti in essere diversi interventi di riparazione che sono consistiti sia in interventi localizzati specificamente indirizzati alla sigillatura del decorso lineare delle microcavillature che, più diffusamente, per porzioni più estese della superficie ed attuate tramite ricopertura integrale.
Quanto alle riparazioni effettuate il CTU ha evidenziato come gli interventi di chiusura delle microcavillature hanno manifestato in alcuni casi la loro inefficacia per la tendenza di queste a riaprirsi lungo il medesimo tracciato. Il secondo elemento di pregiudizio che si è constatato attiene alla scarsa consistenza della membrana impermeabilizzante, che sembra essere del tutto priva di un proprio spessore come fosse stata “erosa” dagli agenti atmosferici.
Il CTU ha poi visionato l'immobile rilevando al suo interno cospicui ammaloramenti Pt_1 dovuti ad infiltrazioni di umidità provenienti dal sovrastante lastrico solare che sostanzialmente si manifestano in corrispondenza dei soffitti e per la quasi totalità dell'immobile, sia pur con differente entità e con ammaloramenti di diversa natura che ricomprendono sia il semplice deterioramento delle finiture che la compromissione strutturale dell'intradosso.
In particolare, ha evidenziato che sostanzialmente tutti gli ambienti dell'immobile sono interessati da infiltrazioni di umidità e dal conseguente ammaloramento delle finiture e come siano altresì presenti consistenti fenomeni di compromissione strutturale dell'intradosso che può essere stimata nel 50 – 60 % della superficie;
si
è ancora evidenziato come tali compromissioni non necessariamente sono riconducibili solo a infiltrazioni intervenute negli ultimi due anni ma potrebbero anche essere state elicitate dall'evolversi di fenomeni ossidativi già in atto e non precedentemente rilevabili.
In merito alla tipologia di lavori realizzati dall'impresa rispetto al progetto ha dichiarato che
Nella fase esecutiva risultano introdotte solo due variazioni, che consistono nella realizzazione dei giunti di discontinuità nel nuovo massetto e nell'adozione di un differente prodotto impermeabilizzante;
per quanto tale
pagina 10 di 21 aspetto non si ritiene abbia particolare rilievo, non si hanno a disposizione elementi per potere indicare se tali modifiche siano state adottate per disposizione della direzione lavori, per scelta autonoma dell'impresa o concordate con il committente.
Sotto il profilo tecnico la realizzazione dei giunti di discontinuità nel nuovo massetto, in effetti non espressamente indicati nel c.m., costituisce un accorgimento conforme alla buona regola dell'arte e migliorativo rispetto alle previsioni.
Ha concluso affermando che l'impiego della poliurea al posto del previsto non può che CP_11 essere considerata una modifica migliorativa delle previsioni progettuali, anche in considerazione del fatto che le malte cementizie impermeabilizzanti hanno evidenziato alcune criticità nell'impiego su tali tipologie di superfici che la poliurea sembra non avere e che l'impresa ha eseguito i lavori in conformità alle previsioni contrattuali e che la direzione lavori ha correttamente svolto la propria attività assicurando che le opere eseguite fossero corrispondenti con quelle oggetto dell'appalto per come progettate dal geom. ed introducendo Parte_4 modifiche di carattere migliorativo.
Ha ritenuto che il determinarsi delle infiltrazioni non sia riconducibile a specifiche e circostanziate evenienze ma sia imputabile ad una complessiva e diffusa inefficienza funzionale del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Tale complessiva inefficienza è venuta a determinarsi per il concorso di due cause distinte e concomitanti,
l'insorgenza delle microcavillature nel massetto ed una precoce obsolescenza del manto impermeabilizzante, per quanto si sia dell'avviso che tale seconda circostanza assuma rilievo preponderante.
Con riguardo allo strato impermeabilizzate, esso è apparso diffusamente “eroso” su tutta la superficie originariamente trattata in cui non si ha quasi più traccia del film protettivo e tale circostanza giustifica la sussistenza di infiltrazioni diffuse e non specificatamente coincidenti con determinate parti o con le
Controparte_12
In proposito occorre preliminarmente considerare come le microcavillature osservabili presentano ampiezze e profondità modeste e che il prodotto impermeabilizzante impiegato presenta un elevata elasticità con eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza alla trazione e allo strappo.
Ad avviso del CTU, la lacerazione dell'impermeabilizzante in corrispondenza delle microcavillature e, più in generale, la complessiva erosione del film protettivo intervenuta precocemente a circa 5 – 6 anni dalla
pagina 11 di 21 posa in opera a fronte di una vita utile minima di 10 anni, per come definita dalla scheda tecnica del prodotto, non possa che indicare come le problematiche sussistenti e l'ingenerarsi delle infiltrazioni trovino causa primaria nelle scadenti caratteristiche dell'impermeabilizzante, che possono essere dovute a procedure di posa non corrette, per il mancato rispetto delle prescrizioni del produttore, ad esempio eccessiva diluizione o applicazione al di fuori dei range di temperatura o dei tempi prescritti, o all'impiego di un prodotto scaduto o mal conservato.
Il Consulente ha pure precisato che i danni alle finiture (€ 15.575,00) sono riconducibili unicamente alle infiltrazioni verificatesi successivamente all'esecuzione dei lavori di rifacimento della terrazza, verosimilmente 2020 ÷ 2022, ma la compromissione degli intradossi, ovvero il danno corrispondente agli interventi di risanamento (€ 12.640,00), è imputabile solo in parte alle più recenti infiltrazioni risultando parimenti dovuto al sommarsi ed all'evolversi di precedenti infiltrazioni verificatesi nel corso del tempo.
Ha, quindi, individuato i lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni.
Specificamente, con riguardo alla responsabilità del direttore dei lavori, il CTU ha evidenziato che mancano invero in atti precisi riscontri di eventuali indicazioni del direttore dei lavori all'impresa che, nella fase esecutiva, possono essere date verbalmente al responsabile di cantiere della ditta, nel qual caso non può aversi evidentemente contezza delle disposizioni eventualmente impartite in cantiere nell'ambito delle attività di sorveglianza, né si dispone in atti di ordini o prescrizioni emanate per iscritto con
l'emissione dei così detti ordini di servizio, dove possono essere riportate le eventuali contestazioni e le prescrizioni per porre rimedio ad eventuali lavorazioni non correttamente eseguite, analogamente nessun riscontro documentale si ha a disposizione per definire le modalità con cui ci si è determinati all'utilizzo di un diverso impermeabilizzante rispetto a quello progettualmente previsto, per quanto trattasi di una determinazione migliorativa comunque rientrante nella discrezionalità del direttore dei lavori.
Ha pure chiarito come la realizzazione dei massetti non ha presentato pendenze anomale o non correttamente eseguite, né si sono evidenziate anomalie nell'omogeneità della stesura e della posa, nella realizzazione dei giunti di discontinuità, e nella stesura dell'impermeabilizzante; tali verifiche ed il rispetto dei parametri tecnici di progetto attengono certamente alle mansioni della che ha il compito di assicurarsi che Pt_5 tali lavorazioni avvengano secondo le prescrizioni di progetto e, comunque, secondo la buona regola dell'arte, in tale ottica, qualora si fossero riscontrate irregolarità di esecuzione in tale ambito, sarebbe rilevante la responsabilità del direttore dei lavori. Mentre, l'esecuzione delle singole lavorazioni o l'utilizzo dei materiali ed
pagina 12 di 21 entrando nel merito dei manufatti oggetto dell'appalto deve considerarsi come il confezionamento della malta o la miscelazione/diluizione degli impermeabilizzanti, trattandosi di preparati ordinari, non comportano specifiche competenze e rientrano nelle ordinarie conoscenze delle maestranze di qualsivoglia ditta operante in ambito edile.
L'Ausiliario ha, quindi, concluso affermando che Non può dunque ritenersi rientrante nelle attività di sorveglianza demandate alla direzione lavori e conseguentemente nel suo ambito di responsabilità quella di controllare il dosaggio e/o dare prescrizioni per il confezionamento di un componente elementare quale la malta di cemento o per l'utilizzo di un impermeabilizzante.
Nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ha rimarcato come il mancato utilizzo Pt_1 di un prodotto con armatura in fibra non può apoditticamente essere qualificato quale errore progettuale del
Direttore dei Lavori. Ha rimarcato che il prodotto si è deteriorato in 5 – 6 anni e tale lasso temporale è inferiore, oltre che ai 10 anni indicati dal produttore, anche alla durata che usualmente si riscontra sul nostro territorio e che l'impermeabilizzante non ha solo presentato un decadimento delle sue caratteristiche prestazionali, ma ha perduto completamente la sua consistenza in quanto completamente eroso ed in misura tale da sembrare in alcuni punti del tutto assente.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate anche nella analitica risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise, fatta eccezione di quanto si esporrà nel prosieguo in ordine alla responsabilità del
CP_1
A questo punto, richiamando i principi sopra riportati con riguardo all'art. 1669 c.c. e tenendo conto delle conclusioni del CTU, va affermata la responsabilità della convenuta
[...]
in quanto non è stata eseguita a regola d'arte la posa in opera del film Parte_2 protettivo costituente la membrana impermeabilizzante, che ha manifestato un precoce decadimento prestazionale a fronte di una vita utile minima garantita dal produttore di 10 anni.
Come sopra esposto, il CTU ha affermato che la causa del deterioramento dell'impermeabilizzazione, manifestatosi sul lastrico solare, va ricercato nelle scadenti caratteristiche dell'impermeabilizzante, che possono essere dovute a procedure di posa non corrette, per il
pagina 13 di 21 mancato rispetto delle prescrizioni del produttore, ad esempio eccessiva diluizione o applicazione al di fuori dei range di temperatura o dei tempi prescritti, o all'impiego di un prodotto scaduto o mal conservato.
Ciò conduce ad affermare la responsabilità della Parte_2
La ha dichiarato, e ciò non è stato contestato dall'attrice, di avere Parte_2 eseguito i lavori indicati dal CTU sia sul lastrico solare sia nell'appartamento Dunque, Pt_1 allo stato, vi è cessata materia del contendere sulle relative domande avanzate dall' nei Pt_1 confronti dell'impresa volte ad ottenere la rimozione delle cause delle infiltrazioni e il risarcimento in forma specifica. La domanda di risarcimento per la mancata utilizzazione dell'immobile sarà esaminata infra. ha, altresì, chiesto l'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori. Pt_6
Com'è noto, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (C. Cass., n. 2913/2020).
Inoltre, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (C. Cass., n. 29218/2017).
pagina 14 di 21 Ed ancora, In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (C. Cass., n. 39448/2021).
Facendo applicazione dei principi indicati occorre stabilire se nel caso di specie sia individuabile la responsabilità del direttore dei lavori.
Ad avviso del Consulente il Cutore non ha tenuto condotte negligenti, imprudenti o imperite. L'Ausiliario ha escluso che la scelta di un impermeabilizzante in luogo di un altro abbia rappresentato un errore del direttore dei lavori e ha affermato che Non può dunque ritenersi rientrante nelle attività di sorveglianza demandate alla direzione lavori e conseguentemente nel suo ambito di responsabilità quella di controllare il dosaggio e/o dare prescrizioni per il confezionamento di un componente elementare quale la malta di cemento o per l'utilizzo di un impermeabilizzante.
Ebbene, pur condividendo il presupposto di dette affermazioni, ovvero che la scelta di un impermeabilizzante diverso non può in sé determinare la responsabilità del direttore dei lavori, né può ingenerarla l'errore nella esecuzione di mere attività materiali marginali, rientranti nelle competenze delle maestranze dell'impresa, occorre evidenziare che nel caso di specie proprio la scelta, operata dal direttore dei lavori, di un prodotto diverso rispetto a quello indicato in progetto, e accettato dall'impresa, avrebbe dovuto indurre il direttore dei lavori a verificare il corretto utilizzo di detto prodotto da parte dell'impresa.
Il ha escluso di non avere attentamente vigilato e a tal fine ha depositato le CP_1 fotografie da egli scattate durante l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia, le condivise conclusioni del CTU in merito alla individuazione della causa delle infiltrazioni - le infiltrazioni trovino causa primaria nelle scadenti caratteristiche dell'impermeabilizzante che possono essere dovute a procedure di posa non corrette, per il mancato rispetto delle prescrizioni del produttore, ad esempio eccessiva diluizione o applicazione al di fuori dei range di temperatura o dei tempi prescritti, o all'impiego di un prodotto scaduto o mal conservato – consentono di imputare anche al direttore dei lavori la responsabilità per i danni conseguenti. Evidentemente, nessun controllo è stato pagina 15 di 21 eseguito da parte del direttore dei lavori sulla composizione del prodotto e sulla corretta utilizzazione dello stesso, diversamente vi sarebbero stati richiami verbali o ordini di servizio.
Peraltro, verosimilmente, se il Cutore avesse attentamente vigilato, si sarebbe potuto accorgere dei difetti indicati dal CTU, in tal modo sarebbe potuto prontamente intervenire sulle porzioni di terrazza non correttamente trattate;
proprio per il difetto di un costante monitoraggio, il deterioramento si è verificato su tutta l'estensione della terrazza.
In ragione di ciò va affermata la responsabilità del direttore dei lavori.
L'avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti del Cutore sulla domanda della di condanna Pt_1 alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e sulla domanda di risarcimento in forma specifica.
Anche nei confronti del , che è responsabile in quanto custode del bene, va CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e sulla domanda di risarcimento in forma specifica.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria avanzata dalla per l'omessa utilizzazione Pt_1 dell'immobile.
Sul punto occorre innanzitutto richiamare quanto rilevato dal CTU in merito alla eziologia dei danni prodotti nell'appartamento non tutti riconducibili alle infiltrazioni verificatesi Pt_1 dopo i lavori eseguiti dalla impresa convenuta (la compromissione degli intradossi, ovvero il danno corrispondente agli interventi di risanamento […], è imputabile solo in parte alle più recenti infiltrazioni risultando parimenti dovuto al sommarsi ed all'evolversi di precedenti infiltrazioni verificatesi nel corso del tempo), mentre la compromissione delle finiture in sé non risulta inoltre ostativa all'abitazione dell'appartamento.
In ogni caso, la si è limitata ad allegare, senza provarlo, di aver dovuto lasciare Pt_1
l'immobile per effetto dei danni prodotti dalle infiltrazioni, non ha indicato la data in cui avrebbe lasciato l'immobile, non ha dichiarato che l'immobile era stato concesso in locazione o che sarebbe stato messo a reddito, una volta riparato. Né, infine, ha allegato, e provato, di avere condotto in locazione un altro immobile per sopperire alla carenza di quello in esame.
pagina 16 di 21 Sotto questo profilo la carenza di allegazioni sul punto non consente di addivenire ad una pronuncia di accoglimento.
Peraltro, pur volendo ampliare il catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, includendovi il diritto di proprietà (ex art. 117 Cost., in relazione all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU), valorizzando l'art. 2059 c.c. e attribuendo rilevanza alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità del bene potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona, resta onere dell'attore l'allegazione del fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.
Nel caso di specie la si ribadisce, non ha provato di aver dovuto lasciare l'immobile, Pt_1 né è emersa in giudizio la totale inutilizzabilità dello stesso.
Ciò determina il rigetto della relativa domanda nei confronti dei convenuti.
Vanno ora esaminate le domande di garanzia, rilevanti ai fini della condanna alle spese.
Ebbene, la domanda di garanzia proposta dall'impresa risulta tempestivamente formulata, avuto riguardo alla richiesta risarcitoria ad essa pervenuta nel settembre 2020.
Deve essere esclusa l'inoperatività della polizza per assenza di involontarietà del danno o di accidentalità del fatto (art. 39.1. condizioni generali di assicurazione, depositate dall'Assicurazione con la comparsa di costituzione e risposta), non potendo seriamente ritenersi che, proprio alla luce di quanto emerso dalla CTU, vi sia stata una volontaria non corretta preparazione o stesura dell'impermeabilizzante.
La garanzia, tuttavia, non risulta operare in quanto i danni si sono verificati dopo l'ultimazione dei lavori, essendo proprio tali danni espressamente esclusi dall'art. 43, lett. p), delle condizioni generali di assicurazione, non rinvenendosi nel contratto firmato con la Toro
Assicurazione, cui è subentrata alcuna deroga espressa al riguardo. Controparte_3
Per la domanda proposta dal invece, non si rinvengono ragioni di inoperatività CP_1 della garanzia.
pagina 17 di 21 ha richiamato l'art. 5, c. 3, ultimo periodo, della Sezione I delle CGA, Controparte_3 in virtù del quale “la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati […]”.
Si tratta del c.d. patto di gestione della lite e, a parte la questione della validità o meno di una tale clausola, non eccepita dal non emerge che le parti abbiano dato applicazione CP_1 alla clausola in esame.
Invero, da una parte, il Cutore ha nominato il legale di sua fiducia, in tal modo mostrando di avere disapplicato la clausola e, dall'altra parte, l'assicurazione ha ritenuto valide le difese spiegate in giudizio dal legale del Cutore, tanto da essersi associata alle difese e alle eccezioni svolte da quest'ultimo. Proprio la condivisione delle non avventate difese del da parte CP_1 dell'Assicurazione consente, altresì, di ritenere che esse integrino quelle spese di salvataggio, ai sensi dell'art. 1914 c.c..
Dunque va condannata a manlevare per le somme Controparte_3 CP_1 che egli deve versare per effetto della presente sentenza a titolo di spese legali e di CTU.
Va, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande formulate da e nei confronti dell'impresa, del direttore dei lavori, nonché CP_6 Pt_3 dell'assicurazione.
Le predette parti il 10.12.2024 hanno sottoscritto un accordo, depositato dall'impresa con la comparsa conclusionale, in virtù del quale le attrici e hanno rinunciato CP_6 Pt_3 all'azione proposta nei confronti dei convenuti, che hanno accettato la rinuncia, con compensazione delle spese, e l'assicurazione ha sottoscritto l'accordo, accettando la compensazione delle spese, compensazione che va disposta in questa sede.
Passando, ora, alle statuizioni sulle spese di lite, nei rapporti tra Pt_1 Parte_2
e , tenuto conto della cessazione della materia del contendere sulle CP_1 CP_2 domande principali, sebbene all'esito del procedimento cautelare in corso di causa, e del rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria, le spese di lite vanno compensate per metà per il giudizio principale, dunque l'impresa, il e il Condominio vanno condannati in solido al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della residua metà.
pagina 18 di 21 Le spese del procedimento cautelare in corso di causa sono poste a carico dell'impresa.
L'esito della controversia e l'accoglimento di solo una delle eccezioni formulate da consente di compensare per metà le spese di lite tra la Controparte_3 Parte_2
e la predetta compagnia, da essa chiamata in causa, dunque la va
[...] Parte_2 condannata alla rifusione, in favore della predetta terza chiamata, della residua metà delle spese.
chiamata in causa dal va condannata alla rifusione delle spese Controparte_3 CP_1 di lite in favore di quest'ultimo.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nella seguente misura: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 6.000,00, oltre € 545,00 a titolo di esborsi, importi su cui applicare la compensazione, ove disposta. Le spese del procedimento cautelare sono liquidate in € 2.800,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 700,00 per la fase decisionale).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'impresa e Parte_2 del in solido. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2113/2021 – cui è riunito il giudizio n. r.g. 9773/2021, vertente tra (attrice), , e Parte_1 Controparte_6 Parte_3
(attrici nel giudizio riunito), in persona del legale rappresentante
[...] Parte_2 pro tempore, e , in persona Controparte_1 Controparte_8 dell'Amministratore pro tempore (convenuti), in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande formulate dall'attrice nei confronti della di e del Condominio, Pt_1 Parte_2 CP_1
pagina 19 di 21 volte ad ottenere la rimozione delle cause delle infiltrazioni e il ripristino dell'appartamento;
2. Rigetta la ulteriore domanda risarcitoria avanzata dall'attrice;
3. Rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_2
Controparte_3
4. Accoglie la domanda di garanzia proposta da nei confronti Controparte_1
di e, per l'effetto, condanna a tenere indenne Controparte_3 Controparte_3 per tutte le somme che costui è tenuto a versare per effetto Controparte_1 della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite e di CTU;
5. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le attrici e , CP_6 Pt_3
e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
6. Compensa per metà le spese di lite tra Parte_1 Parte_2 [...]
e il e condanna i predetti convenuti, in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento della residua metà, che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 272,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
7. Condanna, altresì, al pagamento in favore dell'attrice delle Parte_2
spese del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
8. Compensa per metà le spese di lite tra e e Parte_2 Controparte_3
condanna al pagamento, in favore di della Parte_2 Controparte_3 residua metà, che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 272,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
9. Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_3 Controparte_1
spese di lite, che liquida, in € 6.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa come per legge;
10. Compensa le spese di lite tra CP_6 Pt_3 Parte_2 CP_1
e
[...] Controparte_3
pagina 20 di 21 11. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e di Parte_2 [...]
in solido. Controparte_1
Così deciso in Catania il 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LU
pagina 21 di 21
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/10/2025
Successivamente all'udienza del 8/10/2025 sono comparsi:
per l'avv. IO AU PA;
Parte_1
per l'avv. ANTONINO AIELLO;
Parte_2
per l'avv. LAURA TORRISI;
Controparte_1
per il l'avv. CORMACI;
Controparte_2
per chiamata in causa da , l'avv. IRENE Controparte_3 Parte_2
SANTORO per delega dell'avv. SANTO SPAGNOLO;
per chiamata in causa da , Controparte_3 Controparte_1
l'avv. ALESSANDRO ARCIFA per delega dell'avv. GIOVANNI RD;
per e l'avv. SALVATORE CITTADINO;
CP_4 CP_5
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
L'Avv. Aiello e l'avv. Cittadino dichiarano di avere transatto il giudizio riunito, con adesione di e di e chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del CP_1 Controparte_3 contendere con compensazione delle spese di lite.
L'Avv. Pappalardo insiste nelle richieste istruttorie formulate, ovvero l'interrogatorio formale di TO e del legale rappresentante della;
Parte_2
l'avv. Arcifa evidenzia che, all'esito della CTU, è stata esclusa la responsabilità dell'assicurato, ing. CP_1
pagina 1 di 21 Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
LU, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2113 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 – cui è riunita la causa civile di primo grado iscritta al n. 9773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 - vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO AU PA per procura in atti attrice
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. SALVATORE CITTADINO C.F._3 per procura in atti attrici nel giudizio riunito
pagina 2 di 21 E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONINO AIELLO per procura in atti
(C.F. ), in Controparte_7 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE
CORMACI per procura in atti
TO (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. LAURA TORRISI per procura in atti convenuti
NONCHÉ
(P. I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. SANTO SPAGNOLO e dall'Avv.
GIOVANNI RD per procura in atti
terza chiamata
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 19.2.2021 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e il Parte_2 Controparte_1 Controparte_8 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'appartamento di sua proprietà, sito al settimo e ultimo piano dello stabile condominiale, e la loro conseguente condanna in solido alla realizzazione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni o, in subordine, al pagamento della somma necessaria, pari a € 43.748,06, o della diversa somma emersa all'esito del giudizio, oltre all'importo di € 7.000,00 per il risarcimento dei danni subiti.
pagina 3 di 21 A sostegno delle domande l'attrice allegava: che con delibera del 4.11.2013 l'assemblea condominiale aveva approvato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del lastrico solare, come da preventivo presentato dalla che il contratto con la Parte_2 [...] era stato stipulato il 13.5.2014, pattuendo il corrispettivo di € 47.903,80; che Parte_2 era stato nominato, quale direttore dei lavori, l'ing. che i lavori non erano stati CP_1 eseguiti a regola d'arte e avevano determinato infiltrazioni nel sottostante appartamento dell'attrice; che, nonostante le richieste di essa attrice i convenuti non erano intervenuti.
Si costituiva in giudizio eccependo la decadenza della per Parte_2 Pt_1 mancata denuncia dei vizi entro l'anno dalla loro scoperta, nonché la prescrizione dell'azione per il suo mancato esercizio entro l'anno dalla denuncia dei vizi.
Nel merito contestava le domande, evidenziando che i lavori, ultimati in data 30.09.2014, erano stati collaudati dal direttore dei lavori, ing. che ne aveva attestato l'esecuzione a CP_1 regola d'arte il 24.06.2015. Affermava di essersi dichiarata disponibile, senza riconoscimento di responsabilità alcuna, ad effettuare gli interventi ripristinatori richiesti dal a CP_2 seguito delle segnalazioni di infiltrazioni da parte della Evidenziava di avere effettuato il Pt_1 sopralluogo in data 13.11.2020 unitamente all'ing. e all'amministratore del CP_1
Condominio, riscontrando la presenza di lesioni al soffitto dell'appartamento della e di Pt_1 avere sospettato la riconducibilità delle stesse a deformazioni della struttura del solaio.
Chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa incorporante per Controparte_3 fusione la con la quale aveva stipulato un'apposita polizza per la Controparte_9 responsabilità civile.
Si costituiva in giudizio il affermando che Controparte_7
i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte, come attestato dall'ing. Dichiarava che CP_1 nell'estate del 2020, a seguito della denuncia di infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, aveva invitato la a intervenire per eliminarne le cause, e che l'impresa si Parte_2 era dichiarata pronta a provvedere in tal senso, ma gli interventi si erano rivelati non risolutivi e, a seguito della nuova denuncia dell'attrice, l'Impresa aveva denunciato i fatti alla compagnia pagina 4 di 21 assicuratrice, che aveva partecipato ad un sopralluogo, da cui non era emersa la causa dei danni a carico dell'appartamento della Pt_1
Escludeva la propria responsabilità, avendo appaltato i lavori e nominato un direttore dei lavori, e chiedeva il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti, mentre aderiva alle richieste formulate dall'attrice nei confronti della e del Cutore. Parte_2
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando le domande proposte nei suoi CP_1 confronti.
Dichiarava che i danni cagionati all'immobile della come appurati in occasione del Pt_1 sopralluogo del 13.11.2020, erano dovuti ad un fenomeno infiltrativo circoscritto a soli due punti (vano soggiorno e stanza da letto), determinati presuntivamente da micro-cavillature sulla guaina del terrazzo in corrispondenza dei due ambienti indicati.
Affermava di avere vigilato sull'esecuzione delle opere e sulla corrispondenza dei materiali impiegati;
riteneva che i danni fossero riconducibili a vizi strutturali, vista la vetustà del fabbricato.
Chiedeva, ed otteneva, di chiamare in causa con cui aveva stipulato Controparte_3 la polizza n. 310472390, chiedendo di essere tenuto indenne dall'Assicurazione per il caso di condanna.
Si costituiva in giudizio chiamata in causa dal escludendo Controparte_3 CP_1
l'operatività della polizza per il caso di danni non conseguenti a rovina totale o parziale dell'edificio. Inoltre, evidenziava la pattuizione di uno scoperto del 10%, con il minimo di €
5.000,00 per sinistro ed il massimo del 2,5% del massimale, oltre ai limiti per i danni patrimoniali da mancato godimento di edifici. Richiamava, poi, l'art. 10, sez. II, delle condizioni generali di assicurazioni, e l'art. 5.
Si costituiva in giudizio, infine, chiamata in causa dalla Controparte_3 [...] chiedendo preliminarmente la riunione al presente giudizio del giudizio n.r.g. Parte_2
9773/2021, promosso da e Controparte_6 Parte_3
Eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurata, ai sensi dell'art. 2952, c. 3, c.c..
pagina 5 di 21 Al riguardo affermava che le infiltrazioni d'acqua nell'appartamento della si erano Pt_1 manifestate dopo la consegna dei lavori, avvenuta il 30 settembre 2014, la denuncia degli asseriti vizi alla società appaltatrice e gli interventi riparativi, da parte di quest'ultima, erano intervenuti oltre due anni prima rispetto alla comunicazione trasmessa alla Compagnia.
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia, ai sensi dell'art. 39.1 delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la garanzia solo per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività indicata in polizza, nonché, ai sensi dell'art. 43, lettere b),
o), p), che escludeva i danni “cagionati da operazioni di riparazione e manutenzione verificatisi dopo
l'esecuzione dei lavori”.
Chiedeva, comunque, il rigetto delle domande formulate nei confronti dell'impresa, e contestava l'entità delle somme richieste, non provate.
Nell'ipotesi di condanna solidale, e di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, chiedeva l'accertamento del suo diritto di rivalersi nei confronti degli altri convenuti per tutte quelle somme che fosse stata costretta a corrispondere alla parte attrice in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità ascrivibile alla società appaltatrice.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 16.11.2021 veniva avviato il procedimento ex art. 274 c.p.c. e all'udienza del 1.3.2022 al presente giudizio veniva riunito il giudizio n.r.g. 9773/2021 nel quale e Controparte_6 Parte_3 proprietarie di due appartamenti sottostanti il lastrico solare, posti all'ultimo piano dell'edificio condominiale, verosimilmente interessati da infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare, non visibili per la presenza di cartongesso, ma plausibili in considerazione dello stato del limitrofo appartamento chiamavano in giudizio l'impresa e il direttore dei lavori al Pt_1 fine di ottenerne la condanna all'eliminazione delle cause delle predette infiltrazioni, oltre al risarcimento del danno per il mancato uso degli immobili.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per la Parte_2 genericità della domanda, nonché la decadenza e la prescrizione;
eccepiva, inoltre la carenza di legittimazione attiva della che aveva dichiarato di risiedere in Adrano, via Ugo La Malfa CP_6
pagina 6 di 21 n.40/A, avendo concesso il pieno utilizzo e godimento dell'immobile alla figlia, Parte_3
[...]
Riteneva l'infondatezza della domanda, non essendo stata accertata l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni. Chiedeva anche in questo caso di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione, al fine di esserne manlevata in caso di condanna.
Anche il si costituiva in giudizio svolgendo difese analoghe a quelle già sopra CP_1 esposte e chiedendo di chiamare in causa l'assicurazione.
L'Assicurazione, chiamata in causa da entrambi i convenuti, si costituiva in giudizio svolgendo difese analoghe a quelle già esposte nel giudizio n.r.g. 2113/2021.
Nelle more la proponeva ricorso cautelare in corso di causa al fine di ottenere Pt_1
l'immediata rimozione delle cause delle infiltrazioni;
all'esito della CTU appositamente disposta, con ordinanza del 24.8.2022, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti di veniva ordinato a quest'ultima di eseguire i lavori necessari alla Parte_2 eliminazione delle infiltrazioni oggetto del ricorso, nonché al risanamento delle infiltrazioni degli intradossi dei solai come descritti dal CTU.
Nei giudizi riuniti, con ordinanza del 22.3.2023, confermata in data 12.5.2023, veniva rigettata la richiesta di integrazione della CTU e la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10.6.2024.
A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, cui la causa era stata riassegnata, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.2.2025.
Seguivano taluni differimenti determinati da impedimenti del Giudice e, infine, all'udienza dell'8.10.2025 la causa viene decisa.
RITENUTO IN DIRITTO
La ha agito ai sensi dell'art. 1669 c.c.. Pt_1
La società convenuta ha eccepito la decadenza e la prescrizione prevista dalla predetta disposizione.
È noto che l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è volta a garantire sia il committente, sia l'acquirente di un'opera destinata a durare nel tempo;
ha natura di responsabilità
pagina 7 di 21 extracontrattuale e finalità di ordine pubblico (C. Cass., n. 12406/2001; n. 567/2005).
Trascendendo l'area meramente contrattuale-privatistica (nella quale si esaurisce invece l'ambito di operatività dell'art. 1667 c.c.), la disposizione in esame consente non solo al committente ma anche ai suoi aventi causa di invocare la responsabilità dell'appaltatore per i vizi della cosa che dovessero manifestarsi nei dieci anni successivi alla ultimazione dell'opera ed è soggetta ad un termine annuale di decadenza, decorrente dalla scoperta del vizio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (C. Cass., n. 24230/2018).
L'art. 1669 c.c. prevede che la garanzia abbia una durata decennale, che la denunzia debba essere fatta entro un anno dalla scoperta e che entro un anno dalla denunzia debba esercitarsi il diritto, a pena di prescrizione.
Ebbene, nel caso di specie, pur se l'ultimazione dei lavori, come ammesso dalla convenuta,
è avvenuta nel 2014, solo in seguito all'esame della relazione del tecnico di parte appositamente incaricato, geom. , datata 4.9.2020, la ha potuto apprezzare la Per_1 Pt_1 riconducibilità delle infiltrazioni alle opere realizzate dalla quindi, il Parte_2
17.9.2020 ha effettuato la denunzia, e ha introdotto il presente giudizio a febbraio 2021, entro l'anno dalla denunzia.
Né rileva a tal fine l'avvenuta esecuzione di riparazioni da parte della ditta, in quanto, come chiarito dai giudici di legittimità, in tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni
a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo
pagina 8 di 21 l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni (C. Cass., n. 20853/2009).
Nel caso di specie i nuovi termini hanno ripreso a decorrere solo dopo che la ha Pt_1 apprezzato l'inefficacia delle opere poste in essere dall'appaltatrice e solo dopo l'esame della relazione del perito di parte (cfr. C. Cass., n. 18402/2009).
Così inquadrata la domanda, e rigettate le eccezioni formulate dalla convenuta, è possibile esaminare le pretese della Pt_1
Quest'ultima ha affermato la responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori per la realizzazione delle opere non a regola d'arte; ha agito nei confronti del ex art. CP_2
2051 c.c..
Nel procedimento cautelare in corso di causa è stata disposta apposita CTU al fine di ottenere ogni utile elemento in merito alle opere eseguite, alle modalità di esecuzione e alla sussistenza del nesso eziologico tra le infiltrazioni manifestatesi nell'appartamento e le Pt_1 predette opere.
La CTU, redatta dall'ing. , ha evidenziato che i lavori appaltati alla Persona_2 CP_10 sono consistiti nel ripristino dell'efficienza funzionale di copertura del lastrico solare, tramite un intervento
[...] di manutenzione senza modifiche sostanziali della sua configurazione, eseguito tramite rimozione e rifacimento del massetto e ripristino dell'impermeabilizzazione, oltre ad interventi accessori […] nell'ambito dell'appalto erano ricompresi anche i lavori di ripristino dell'appartamento della signora ed in particolare gli Pt_1 interventi di risanamento dell'intradosso del solaio. […].
Ha verificato che l'appartamento di proprietà dell'odierna ricorrente si colloca in posizione immediatamente sottostante il lastrico di copertura e soggiace per una superficie di circa 160 m2 alla porzione di lastrico indicativamente rappresentata nella sottostante riproduzione e che All'atto del sopralluogo le superfici di copertura hanno evidenziato una corretta conformazione delle pendenze non rilevandosi tracce evidenti di zone di ristagno e può quindi dirsi come la realizzazione della livellatura del massetto sia stata correttamente conformata.
In merito alle condizioni del manto di impermeabilizzazione della superficie terrazzata, ha riscontrato due concomitanti circostanze pregiudizievoli che possono sinteticamente indicarsi nella diffusa ed
pagina 9 di 21 irregolare presenza di microcavillature della superficie e nella scarsa consistenza della membrana impermeabilizzante. Relativamente alla presenza delle microcavillature si è osservato come queste siano irregolarmente presenti sulla superficie e presentino direttrici di andamento e di propagazione irregolari senza che si evidenzi alcuna direttrice preferenziale in una determinata direzione né una qualche connessione con la presenza dei giunti di discontinuità ed anzi alcune di tali microfessurazioni sono venute a formarsi in prossimità del giunto e con un andamento pressoché parallelo a questo. […] successivamente alla sua realizzazione, sulla superficie sono stati posti in essere diversi interventi di riparazione che sono consistiti sia in interventi localizzati specificamente indirizzati alla sigillatura del decorso lineare delle microcavillature che, più diffusamente, per porzioni più estese della superficie ed attuate tramite ricopertura integrale.
Quanto alle riparazioni effettuate il CTU ha evidenziato come gli interventi di chiusura delle microcavillature hanno manifestato in alcuni casi la loro inefficacia per la tendenza di queste a riaprirsi lungo il medesimo tracciato. Il secondo elemento di pregiudizio che si è constatato attiene alla scarsa consistenza della membrana impermeabilizzante, che sembra essere del tutto priva di un proprio spessore come fosse stata “erosa” dagli agenti atmosferici.
Il CTU ha poi visionato l'immobile rilevando al suo interno cospicui ammaloramenti Pt_1 dovuti ad infiltrazioni di umidità provenienti dal sovrastante lastrico solare che sostanzialmente si manifestano in corrispondenza dei soffitti e per la quasi totalità dell'immobile, sia pur con differente entità e con ammaloramenti di diversa natura che ricomprendono sia il semplice deterioramento delle finiture che la compromissione strutturale dell'intradosso.
In particolare, ha evidenziato che sostanzialmente tutti gli ambienti dell'immobile sono interessati da infiltrazioni di umidità e dal conseguente ammaloramento delle finiture e come siano altresì presenti consistenti fenomeni di compromissione strutturale dell'intradosso che può essere stimata nel 50 – 60 % della superficie;
si
è ancora evidenziato come tali compromissioni non necessariamente sono riconducibili solo a infiltrazioni intervenute negli ultimi due anni ma potrebbero anche essere state elicitate dall'evolversi di fenomeni ossidativi già in atto e non precedentemente rilevabili.
In merito alla tipologia di lavori realizzati dall'impresa rispetto al progetto ha dichiarato che
Nella fase esecutiva risultano introdotte solo due variazioni, che consistono nella realizzazione dei giunti di discontinuità nel nuovo massetto e nell'adozione di un differente prodotto impermeabilizzante;
per quanto tale
pagina 10 di 21 aspetto non si ritiene abbia particolare rilievo, non si hanno a disposizione elementi per potere indicare se tali modifiche siano state adottate per disposizione della direzione lavori, per scelta autonoma dell'impresa o concordate con il committente.
Sotto il profilo tecnico la realizzazione dei giunti di discontinuità nel nuovo massetto, in effetti non espressamente indicati nel c.m., costituisce un accorgimento conforme alla buona regola dell'arte e migliorativo rispetto alle previsioni.
Ha concluso affermando che l'impiego della poliurea al posto del previsto non può che CP_11 essere considerata una modifica migliorativa delle previsioni progettuali, anche in considerazione del fatto che le malte cementizie impermeabilizzanti hanno evidenziato alcune criticità nell'impiego su tali tipologie di superfici che la poliurea sembra non avere e che l'impresa ha eseguito i lavori in conformità alle previsioni contrattuali e che la direzione lavori ha correttamente svolto la propria attività assicurando che le opere eseguite fossero corrispondenti con quelle oggetto dell'appalto per come progettate dal geom. ed introducendo Parte_4 modifiche di carattere migliorativo.
Ha ritenuto che il determinarsi delle infiltrazioni non sia riconducibile a specifiche e circostanziate evenienze ma sia imputabile ad una complessiva e diffusa inefficienza funzionale del sistema di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Tale complessiva inefficienza è venuta a determinarsi per il concorso di due cause distinte e concomitanti,
l'insorgenza delle microcavillature nel massetto ed una precoce obsolescenza del manto impermeabilizzante, per quanto si sia dell'avviso che tale seconda circostanza assuma rilievo preponderante.
Con riguardo allo strato impermeabilizzate, esso è apparso diffusamente “eroso” su tutta la superficie originariamente trattata in cui non si ha quasi più traccia del film protettivo e tale circostanza giustifica la sussistenza di infiltrazioni diffuse e non specificatamente coincidenti con determinate parti o con le
Controparte_12
In proposito occorre preliminarmente considerare come le microcavillature osservabili presentano ampiezze e profondità modeste e che il prodotto impermeabilizzante impiegato presenta un elevata elasticità con eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza alla trazione e allo strappo.
Ad avviso del CTU, la lacerazione dell'impermeabilizzante in corrispondenza delle microcavillature e, più in generale, la complessiva erosione del film protettivo intervenuta precocemente a circa 5 – 6 anni dalla
pagina 11 di 21 posa in opera a fronte di una vita utile minima di 10 anni, per come definita dalla scheda tecnica del prodotto, non possa che indicare come le problematiche sussistenti e l'ingenerarsi delle infiltrazioni trovino causa primaria nelle scadenti caratteristiche dell'impermeabilizzante, che possono essere dovute a procedure di posa non corrette, per il mancato rispetto delle prescrizioni del produttore, ad esempio eccessiva diluizione o applicazione al di fuori dei range di temperatura o dei tempi prescritti, o all'impiego di un prodotto scaduto o mal conservato.
Il Consulente ha pure precisato che i danni alle finiture (€ 15.575,00) sono riconducibili unicamente alle infiltrazioni verificatesi successivamente all'esecuzione dei lavori di rifacimento della terrazza, verosimilmente 2020 ÷ 2022, ma la compromissione degli intradossi, ovvero il danno corrispondente agli interventi di risanamento (€ 12.640,00), è imputabile solo in parte alle più recenti infiltrazioni risultando parimenti dovuto al sommarsi ed all'evolversi di precedenti infiltrazioni verificatesi nel corso del tempo.
Ha, quindi, individuato i lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni.
Specificamente, con riguardo alla responsabilità del direttore dei lavori, il CTU ha evidenziato che mancano invero in atti precisi riscontri di eventuali indicazioni del direttore dei lavori all'impresa che, nella fase esecutiva, possono essere date verbalmente al responsabile di cantiere della ditta, nel qual caso non può aversi evidentemente contezza delle disposizioni eventualmente impartite in cantiere nell'ambito delle attività di sorveglianza, né si dispone in atti di ordini o prescrizioni emanate per iscritto con
l'emissione dei così detti ordini di servizio, dove possono essere riportate le eventuali contestazioni e le prescrizioni per porre rimedio ad eventuali lavorazioni non correttamente eseguite, analogamente nessun riscontro documentale si ha a disposizione per definire le modalità con cui ci si è determinati all'utilizzo di un diverso impermeabilizzante rispetto a quello progettualmente previsto, per quanto trattasi di una determinazione migliorativa comunque rientrante nella discrezionalità del direttore dei lavori.
Ha pure chiarito come la realizzazione dei massetti non ha presentato pendenze anomale o non correttamente eseguite, né si sono evidenziate anomalie nell'omogeneità della stesura e della posa, nella realizzazione dei giunti di discontinuità, e nella stesura dell'impermeabilizzante; tali verifiche ed il rispetto dei parametri tecnici di progetto attengono certamente alle mansioni della che ha il compito di assicurarsi che Pt_5 tali lavorazioni avvengano secondo le prescrizioni di progetto e, comunque, secondo la buona regola dell'arte, in tale ottica, qualora si fossero riscontrate irregolarità di esecuzione in tale ambito, sarebbe rilevante la responsabilità del direttore dei lavori. Mentre, l'esecuzione delle singole lavorazioni o l'utilizzo dei materiali ed
pagina 12 di 21 entrando nel merito dei manufatti oggetto dell'appalto deve considerarsi come il confezionamento della malta o la miscelazione/diluizione degli impermeabilizzanti, trattandosi di preparati ordinari, non comportano specifiche competenze e rientrano nelle ordinarie conoscenze delle maestranze di qualsivoglia ditta operante in ambito edile.
L'Ausiliario ha, quindi, concluso affermando che Non può dunque ritenersi rientrante nelle attività di sorveglianza demandate alla direzione lavori e conseguentemente nel suo ambito di responsabilità quella di controllare il dosaggio e/o dare prescrizioni per il confezionamento di un componente elementare quale la malta di cemento o per l'utilizzo di un impermeabilizzante.
Nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ha rimarcato come il mancato utilizzo Pt_1 di un prodotto con armatura in fibra non può apoditticamente essere qualificato quale errore progettuale del
Direttore dei Lavori. Ha rimarcato che il prodotto si è deteriorato in 5 – 6 anni e tale lasso temporale è inferiore, oltre che ai 10 anni indicati dal produttore, anche alla durata che usualmente si riscontra sul nostro territorio e che l'impermeabilizzante non ha solo presentato un decadimento delle sue caratteristiche prestazionali, ma ha perduto completamente la sua consistenza in quanto completamente eroso ed in misura tale da sembrare in alcuni punti del tutto assente.
Le conclusioni del CTU, rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e degli atti di causa, ben motivate anche nella analitica risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise, fatta eccezione di quanto si esporrà nel prosieguo in ordine alla responsabilità del
CP_1
A questo punto, richiamando i principi sopra riportati con riguardo all'art. 1669 c.c. e tenendo conto delle conclusioni del CTU, va affermata la responsabilità della convenuta
[...]
in quanto non è stata eseguita a regola d'arte la posa in opera del film Parte_2 protettivo costituente la membrana impermeabilizzante, che ha manifestato un precoce decadimento prestazionale a fronte di una vita utile minima garantita dal produttore di 10 anni.
Come sopra esposto, il CTU ha affermato che la causa del deterioramento dell'impermeabilizzazione, manifestatosi sul lastrico solare, va ricercato nelle scadenti caratteristiche dell'impermeabilizzante, che possono essere dovute a procedure di posa non corrette, per il
pagina 13 di 21 mancato rispetto delle prescrizioni del produttore, ad esempio eccessiva diluizione o applicazione al di fuori dei range di temperatura o dei tempi prescritti, o all'impiego di un prodotto scaduto o mal conservato.
Ciò conduce ad affermare la responsabilità della Parte_2
La ha dichiarato, e ciò non è stato contestato dall'attrice, di avere Parte_2 eseguito i lavori indicati dal CTU sia sul lastrico solare sia nell'appartamento Dunque, Pt_1 allo stato, vi è cessata materia del contendere sulle relative domande avanzate dall' nei Pt_1 confronti dell'impresa volte ad ottenere la rimozione delle cause delle infiltrazioni e il risarcimento in forma specifica. La domanda di risarcimento per la mancata utilizzazione dell'immobile sarà esaminata infra. ha, altresì, chiesto l'accertamento della responsabilità del direttore dei lavori. Pt_6
Com'è noto, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (C. Cass., n. 2913/2020).
Inoltre, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (C. Cass., n. 29218/2017).
pagina 14 di 21 Ed ancora, In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ovvero per l'omessa costante vigilanza in relazione a profili marginali dell'esecuzione dell'opera (C. Cass., n. 39448/2021).
Facendo applicazione dei principi indicati occorre stabilire se nel caso di specie sia individuabile la responsabilità del direttore dei lavori.
Ad avviso del Consulente il Cutore non ha tenuto condotte negligenti, imprudenti o imperite. L'Ausiliario ha escluso che la scelta di un impermeabilizzante in luogo di un altro abbia rappresentato un errore del direttore dei lavori e ha affermato che Non può dunque ritenersi rientrante nelle attività di sorveglianza demandate alla direzione lavori e conseguentemente nel suo ambito di responsabilità quella di controllare il dosaggio e/o dare prescrizioni per il confezionamento di un componente elementare quale la malta di cemento o per l'utilizzo di un impermeabilizzante.
Ebbene, pur condividendo il presupposto di dette affermazioni, ovvero che la scelta di un impermeabilizzante diverso non può in sé determinare la responsabilità del direttore dei lavori, né può ingenerarla l'errore nella esecuzione di mere attività materiali marginali, rientranti nelle competenze delle maestranze dell'impresa, occorre evidenziare che nel caso di specie proprio la scelta, operata dal direttore dei lavori, di un prodotto diverso rispetto a quello indicato in progetto, e accettato dall'impresa, avrebbe dovuto indurre il direttore dei lavori a verificare il corretto utilizzo di detto prodotto da parte dell'impresa.
Il ha escluso di non avere attentamente vigilato e a tal fine ha depositato le CP_1 fotografie da egli scattate durante l'esecuzione dei lavori.
Tuttavia, le condivise conclusioni del CTU in merito alla individuazione della causa delle infiltrazioni - le infiltrazioni trovino causa primaria nelle scadenti caratteristiche dell'impermeabilizzante che possono essere dovute a procedure di posa non corrette, per il mancato rispetto delle prescrizioni del produttore, ad esempio eccessiva diluizione o applicazione al di fuori dei range di temperatura o dei tempi prescritti, o all'impiego di un prodotto scaduto o mal conservato – consentono di imputare anche al direttore dei lavori la responsabilità per i danni conseguenti. Evidentemente, nessun controllo è stato pagina 15 di 21 eseguito da parte del direttore dei lavori sulla composizione del prodotto e sulla corretta utilizzazione dello stesso, diversamente vi sarebbero stati richiami verbali o ordini di servizio.
Peraltro, verosimilmente, se il Cutore avesse attentamente vigilato, si sarebbe potuto accorgere dei difetti indicati dal CTU, in tal modo sarebbe potuto prontamente intervenire sulle porzioni di terrazza non correttamente trattate;
proprio per il difetto di un costante monitoraggio, il deterioramento si è verificato su tutta l'estensione della terrazza.
In ragione di ciò va affermata la responsabilità del direttore dei lavori.
L'avvenuta esecuzione dei lavori da parte dell'impresa consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti del Cutore sulla domanda della di condanna Pt_1 alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e sulla domanda di risarcimento in forma specifica.
Anche nei confronti del , che è responsabile in quanto custode del bene, va CP_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di condanna alla rimozione delle cause delle infiltrazioni e sulla domanda di risarcimento in forma specifica.
Resta da esaminare la domanda risarcitoria avanzata dalla per l'omessa utilizzazione Pt_1 dell'immobile.
Sul punto occorre innanzitutto richiamare quanto rilevato dal CTU in merito alla eziologia dei danni prodotti nell'appartamento non tutti riconducibili alle infiltrazioni verificatesi Pt_1 dopo i lavori eseguiti dalla impresa convenuta (la compromissione degli intradossi, ovvero il danno corrispondente agli interventi di risanamento […], è imputabile solo in parte alle più recenti infiltrazioni risultando parimenti dovuto al sommarsi ed all'evolversi di precedenti infiltrazioni verificatesi nel corso del tempo), mentre la compromissione delle finiture in sé non risulta inoltre ostativa all'abitazione dell'appartamento.
In ogni caso, la si è limitata ad allegare, senza provarlo, di aver dovuto lasciare Pt_1
l'immobile per effetto dei danni prodotti dalle infiltrazioni, non ha indicato la data in cui avrebbe lasciato l'immobile, non ha dichiarato che l'immobile era stato concesso in locazione o che sarebbe stato messo a reddito, una volta riparato. Né, infine, ha allegato, e provato, di avere condotto in locazione un altro immobile per sopperire alla carenza di quello in esame.
pagina 16 di 21 Sotto questo profilo la carenza di allegazioni sul punto non consente di addivenire ad una pronuncia di accoglimento.
Peraltro, pur volendo ampliare il catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, includendovi il diritto di proprietà (ex art. 117 Cost., in relazione all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU), valorizzando l'art. 2059 c.c. e attribuendo rilevanza alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità del bene potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona, resta onere dell'attore l'allegazione del fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.
Nel caso di specie la si ribadisce, non ha provato di aver dovuto lasciare l'immobile, Pt_1 né è emersa in giudizio la totale inutilizzabilità dello stesso.
Ciò determina il rigetto della relativa domanda nei confronti dei convenuti.
Vanno ora esaminate le domande di garanzia, rilevanti ai fini della condanna alle spese.
Ebbene, la domanda di garanzia proposta dall'impresa risulta tempestivamente formulata, avuto riguardo alla richiesta risarcitoria ad essa pervenuta nel settembre 2020.
Deve essere esclusa l'inoperatività della polizza per assenza di involontarietà del danno o di accidentalità del fatto (art. 39.1. condizioni generali di assicurazione, depositate dall'Assicurazione con la comparsa di costituzione e risposta), non potendo seriamente ritenersi che, proprio alla luce di quanto emerso dalla CTU, vi sia stata una volontaria non corretta preparazione o stesura dell'impermeabilizzante.
La garanzia, tuttavia, non risulta operare in quanto i danni si sono verificati dopo l'ultimazione dei lavori, essendo proprio tali danni espressamente esclusi dall'art. 43, lett. p), delle condizioni generali di assicurazione, non rinvenendosi nel contratto firmato con la Toro
Assicurazione, cui è subentrata alcuna deroga espressa al riguardo. Controparte_3
Per la domanda proposta dal invece, non si rinvengono ragioni di inoperatività CP_1 della garanzia.
pagina 17 di 21 ha richiamato l'art. 5, c. 3, ultimo periodo, della Sezione I delle CGA, Controparte_3 in virtù del quale “la società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati […]”.
Si tratta del c.d. patto di gestione della lite e, a parte la questione della validità o meno di una tale clausola, non eccepita dal non emerge che le parti abbiano dato applicazione CP_1 alla clausola in esame.
Invero, da una parte, il Cutore ha nominato il legale di sua fiducia, in tal modo mostrando di avere disapplicato la clausola e, dall'altra parte, l'assicurazione ha ritenuto valide le difese spiegate in giudizio dal legale del Cutore, tanto da essersi associata alle difese e alle eccezioni svolte da quest'ultimo. Proprio la condivisione delle non avventate difese del da parte CP_1 dell'Assicurazione consente, altresì, di ritenere che esse integrino quelle spese di salvataggio, ai sensi dell'art. 1914 c.c..
Dunque va condannata a manlevare per le somme Controparte_3 CP_1 che egli deve versare per effetto della presente sentenza a titolo di spese legali e di CTU.
Va, infine, dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande formulate da e nei confronti dell'impresa, del direttore dei lavori, nonché CP_6 Pt_3 dell'assicurazione.
Le predette parti il 10.12.2024 hanno sottoscritto un accordo, depositato dall'impresa con la comparsa conclusionale, in virtù del quale le attrici e hanno rinunciato CP_6 Pt_3 all'azione proposta nei confronti dei convenuti, che hanno accettato la rinuncia, con compensazione delle spese, e l'assicurazione ha sottoscritto l'accordo, accettando la compensazione delle spese, compensazione che va disposta in questa sede.
Passando, ora, alle statuizioni sulle spese di lite, nei rapporti tra Pt_1 Parte_2
e , tenuto conto della cessazione della materia del contendere sulle CP_1 CP_2 domande principali, sebbene all'esito del procedimento cautelare in corso di causa, e del rigetto dell'ulteriore domanda risarcitoria, le spese di lite vanno compensate per metà per il giudizio principale, dunque l'impresa, il e il Condominio vanno condannati in solido al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della residua metà.
pagina 18 di 21 Le spese del procedimento cautelare in corso di causa sono poste a carico dell'impresa.
L'esito della controversia e l'accoglimento di solo una delle eccezioni formulate da consente di compensare per metà le spese di lite tra la Controparte_3 Parte_2
e la predetta compagnia, da essa chiamata in causa, dunque la va
[...] Parte_2 condannata alla rifusione, in favore della predetta terza chiamata, della residua metà delle spese.
chiamata in causa dal va condannata alla rifusione delle spese Controparte_3 CP_1 di lite in favore di quest'ultimo.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, nella seguente misura: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 6.000,00, oltre € 545,00 a titolo di esborsi, importi su cui applicare la compensazione, ove disposta. Le spese del procedimento cautelare sono liquidate in € 2.800,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 700,00 per la fase decisionale).
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'impresa e Parte_2 del in solido. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2113/2021 – cui è riunito il giudizio n. r.g. 9773/2021, vertente tra (attrice), , e Parte_1 Controparte_6 Parte_3
(attrici nel giudizio riunito), in persona del legale rappresentante
[...] Parte_2 pro tempore, e , in persona Controparte_1 Controparte_8 dell'Amministratore pro tempore (convenuti), in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande formulate dall'attrice nei confronti della di e del Condominio, Pt_1 Parte_2 CP_1
pagina 19 di 21 volte ad ottenere la rimozione delle cause delle infiltrazioni e il ripristino dell'appartamento;
2. Rigetta la ulteriore domanda risarcitoria avanzata dall'attrice;
3. Rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Parte_2
Controparte_3
4. Accoglie la domanda di garanzia proposta da nei confronti Controparte_1
di e, per l'effetto, condanna a tenere indenne Controparte_3 Controparte_3 per tutte le somme che costui è tenuto a versare per effetto Controparte_1 della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite e di CTU;
5. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le attrici e , CP_6 Pt_3
e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3
6. Compensa per metà le spese di lite tra Parte_1 Parte_2 [...]
e il e condanna i predetti convenuti, in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento della residua metà, che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 272,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
7. Condanna, altresì, al pagamento in favore dell'attrice delle Parte_2
spese del procedimento cautelare in corso di causa, liquidate in € 2.800,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
8. Compensa per metà le spese di lite tra e e Parte_2 Controparte_3
condanna al pagamento, in favore di della Parte_2 Controparte_3 residua metà, che liquida in € 3.000,00 per compensi e € 272,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge;
9. Condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_3 Controparte_1
spese di lite, che liquida, in € 6.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e cpa come per legge;
10. Compensa le spese di lite tra CP_6 Pt_3 Parte_2 CP_1
e
[...] Controparte_3
pagina 20 di 21 11. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di e di Parte_2 [...]
in solido. Controparte_1
Così deciso in Catania il 08/10/2025.
Il Giudice
Milena LU
pagina 21 di 21