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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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- 1. quando l’occupazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non è reato | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6775 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35060/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35060/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIGRO Parte_1 P.IVA_1
VITO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI Controparte_1 P.IVA_2
LEONARDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_1 per l'importo di euro 13.005,61 a titolo di corrispettivo per la Parte_1 prestazione di servizi di telefonia e connessione a internet.
Il si oppone eccependo di aver provveduto al pagamento di fatture che Parte_1 avrebbero estinto l'intero credito vantato da e che tale credito non può essere relativo a CP_1 periodi successivi ad aprile 2022, quando il sarebbe receduto dal rapporto con l'ingiungente. Pt_1 A sostegno dell'avvenuto recesso l'ente pubblico produce una lettera inviata alla compagnia telefonica. replica evidenziando che le fatture azionate non sono tra quelle pagate dal la CP_1 Pt_1 cui relativa eccezione non è quindi rilevante, e che la lettera di disdetta prodotta dall'opponente è in realtà, come risulta dal suo contenuto, la richiesta di informazione su come disdettare il contratto in essere, ciò che non costituisce recesso.
Alle allegazioni della opposta, rileva il Tribunale, non è seguita alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente, che si è limitata a ripetere le generiche affermazioni dell'atto di opposizione e a dedurre tali generiche allegazioni in capitoli di prova orale, che il Tribunale giudica inammissibili sia per la genericità di essi che per la natura necessariamente documentale della prova della disdetta.
Deve quindi essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto portatore del credito di
CP_1
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11422/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna il a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.700 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35060/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIGRO Parte_1 P.IVA_1
VITO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI Controparte_1 P.IVA_2
LEONARDO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_1 per l'importo di euro 13.005,61 a titolo di corrispettivo per la Parte_1 prestazione di servizi di telefonia e connessione a internet.
Il si oppone eccependo di aver provveduto al pagamento di fatture che Parte_1 avrebbero estinto l'intero credito vantato da e che tale credito non può essere relativo a CP_1 periodi successivi ad aprile 2022, quando il sarebbe receduto dal rapporto con l'ingiungente. Pt_1 A sostegno dell'avvenuto recesso l'ente pubblico produce una lettera inviata alla compagnia telefonica. replica evidenziando che le fatture azionate non sono tra quelle pagate dal la CP_1 Pt_1 cui relativa eccezione non è quindi rilevante, e che la lettera di disdetta prodotta dall'opponente è in realtà, come risulta dal suo contenuto, la richiesta di informazione su come disdettare il contratto in essere, ciò che non costituisce recesso.
Alle allegazioni della opposta, rileva il Tribunale, non è seguita alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente, che si è limitata a ripetere le generiche affermazioni dell'atto di opposizione e a dedurre tali generiche allegazioni in capitoli di prova orale, che il Tribunale giudica inammissibili sia per la genericità di essi che per la natura necessariamente documentale della prova della disdetta.
Deve quindi essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto portatore del credito di
CP_1
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 11422/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna il a rimborsare a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 1.700 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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