Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1967, n. 1172
CASS
Sentenza 29 maggio 1967

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Il divieto di promuovere il giudizio petitorio, finche non sia definito il giudizio possessorio, deve di norma intendersi nel senso che il giudizio petitorio non possa essere promosso finche la sentenza pronunciata nel giudizio possessorio non sia stata accettata o non sia passata in giudicato. Se, peraltro, il convenuto, durante il corso del giudizio possessorio, abbia spontaneamente ripristinato la situazione dei luoghi, indipendentemente e prima che un provvedimento giurisdizionale esecutivo glielo abbia imposto, la lite possessoria non puo piu considerarsi pendente, infatti, con la spontanea reintegrazione del possesso,l'esigenza espressa dal principio spoliatus ante omnia restituendus e pienamente e definitivamente soddisfatta,in quanto,per effetto di tale atto spontaneo, viene a cadere la contestazione del convenuto in possessorio rispetto alla pretesa dell'attore. In tale ipotesi, quindi, viene meno la preclusione sancita dall'art. 705 cod.proc.civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1967, n. 1172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1172
    Data del deposito : 29 maggio 1967

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