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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3123/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3123/2023 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Loggia Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Carlino Annamaria ) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 22.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/12/2023, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
04.12.1999, con CP_1
A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nate due figlie, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente al 7.11.2017 allorché essi coniugi erano comparsi davanti al Presidente del
Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 902 del 29.10.2020, passata in giudicato.
Il ricorrente chiedeva altresì la modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione ed in particolare di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore stante la volontà delle figlie maggiorenni, ma non economicante indipendenti, di vivere con il padre.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale ma CP_1 resisteva alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Esperito infruttuosamente il prescritto tentativo di conciliazione, il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 22.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione del 29.10.2020, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella predetta procedura risale al 7.11.2017.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In ordine alle altre statuizioni, deve essere confermata l'ordinanza del 15.07.2024, che tenuto conto di quanto dichiarato dalle figlie delle parti e in particolare del desiderio espresso da i vivere Per_1 con il padre (cfr. verbale udienza del 10.07.2024), ha revocato l'assegno di mantenimento in favore delle figlie gravante su e l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta, Pt_1 disposti con la sentenza di separazione.
Pertanto, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (il ricorrente è bracciante agricolo mentre la convenuta ha iniziato a lavorare da poco come operatore socio sanitario) deve essere posto a carico della madre l'obbligo di versare al ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie, un assegno nella misura ritenuta congrua dal Collegio pari ad euro
300,00 mensili, rivalutabile Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
L'uso della casa coniugale deve essere assegnato a e alle figlie con lui Parte_1 conviventi.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Agrigento il 4 dicembre 1999 da , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Palermo l'08/11/1976 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n.
173, parte II, serie A, anno 1999;
REVOCA
l'assegno di mantenimento gravante su Pt_1
OBBLIGA
a corrispondere a , a titolo di mantenimento delle figlie, CP_1 Parte_1 l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabili Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti;
ASSEGNA
l'uso della casa familiare a e alle figlie con lei convivente;
Parte_1
DICHIARA compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Licata, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 6.5.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)