Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 705 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to RITORTO BRUZZESE DOMENICO Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellata – non costituito
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Crotone. Ricostruzione carriera e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Crotone, pronunciandosi sul ricorso proposto da così ha Parte_1
provveduto:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_1
-previa disapplicazione dell'art.569 d.lgs.297/94 accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali, pari ad anni 9 mesi 4 giorni 7, per l'effetto condanna il ad adottare Controparte_1
nuovo decreto di ricostruzione della carriera nonché a collocare la medesima nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata che, tenuto
-condanna il al pagamento delle correlate differenze Controparte_1 retributive, complessivamente pari ad euro € 1.906,23 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
-condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si CP_1
liquidano in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre r.s.f. 15%, I.V.A., C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. RITORTO BRUZZESE.
Nel corpo della motivazione ha affermato che:
1. L'amministrazione convenuta dovrà, perciò, adottare nuovo decreto di ricostruzione che tenga conto in misura integrale del servizio preruolo svolto, pari ad anni 9 mesi 4 giorni 7, e conseguentemente collocare l'odierna ricorrente nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata, pari ad anni 3, con decorrenza giuridica ed economica dal 24/11/2004 ad anni 9 con decorrenza giuridica ed economica dal 25/04/2011
e ad anni 15 con decorrenza giuridica ed economica dal 21/04/2018 ( tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 2011 nonché del blocco della progressione stipendiale relativa all'anno 2013).
2.la domanda relativa alla corresponsione dei maggiori compensi è domanda di tipo retributivo ed è soggetta a prescrizione quinquennale;
di contro, la verifica giudiziale dell'anzianità di servizio deve ritenersi imprescrittibile;
3.il deve essere altresì condannato al pagamento delle relative Controparte_1
differenze retributive, oltre il diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; anche in assenza di domanda in tal senso, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (v. Cass. Sez. Un. n. 16036/2010).
4.In ordine a quest'ultimo aspetto, in particolare, si osserva che l'immissione in ruolo della ricorrente è avvenuta in data 31.10.2011 con visto del 19.06.13; che vi è in atti lettera di messa in mora del 27/10/2015 ( cfr. all. 4 fascicolo ricorrente); che il ricorso è stato notificato al Ministero in data 16.02.2023, pertanto oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente dall'ultimo atto interruttivo (lettera di messa in mora del
27.10.2015); conseguentemente, possono riconoscersi unicamente le differenze retributive maturate dal 21.04.2018 (fascia anni 15), essendosi ormai prescritte quelle anteriori, pari alla somma di euro 1.761,00 dal 21.04.18 al 31.01.2020 oltre ad euro 145,23 a titolo di ratei
Pag. 2 di 5 di tredicesima, e quindi alla somma complessiva di euro 1.906,23 quantificate in base ai conteggi in atti, elaborati nel rispetto della Contrattazione Collettiva di settore.
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, nella parte in cui il tribunale ha limitato la condanna alle differenze retributive considerando la prescrizione quinquennale, senza che sia stata oggetto di eccezione della controparte, rimasta contumacia.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
Alla fissata udienza, sentito il difensore dell'unica parte costituita, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo.
1.Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata, che non si è costituita in giudizio, nonostante rituale notifica dell'atto d'appello presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.
2.L'appello è fondato.
Nel ricorso la chiedeva il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo prestato, Parte_1
ai fini giuridici ed economici, e la condanna del resistente a collocarla nelle CP_1
posizioni stipendiali maturate che di seguito si riportano:
- di anni 3, con decorrenza giuridica ed economica dal 24/11/2004 al 24/04/2011 per l'importo di € 1.728,79;
-di anni 9, con decorrenza giuridica ed economica dal 25/04/2011 al 31/01/2014 per l'importo di € 3.952,51;
-di anni 15, con decorrenza giuridica ed economica dal 21/04/2018 al 31/01/2020 per l'importo di € 1.906,23.
Per l'effetto chiedeva la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma complessiva € 7.587,53.
Ciò posto, si è formato il giudicato implicito – per mancata impugnazione della parte soccombente – sulla statuizione con cui il giudice di prime cure, accogliendo in parte qua il ricorso, ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti nelle istituzioni scolastiche statali, pari ad anni 9 mesi 4 giorni 7, ed il collocamento della medesima nella classe stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio complessivamente maturata che, tenuto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 2011, è pari ad anni 15 con decorrenza dal 21/04/2018.
E ciò affermando l'erronea ricostruzione della carriera alla luce del principio enunciato dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 31150/2019, secondo cui «L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed
Pag. 3 di 5 ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES,
UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Orbene, l'art. 2938 c.c. dispone espressamente: “il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione”.
Ed invero la prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto, ben potendo la mancata eccezione rilevare come tacita rinunzia ad avvalersi dell'efficacia estintiva ex art. 2937 c.c.
Trattasi quindi di una eccezione in senso stretto, che, peraltro, nel rito lavoro soggiace alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., che impone la costituzione tempestiva entro 10 giorni prima della udienza di discussione, sicchè appare evidente l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure nel caso di specie in cui il dicastero era contumace.
Essendo ormai incontrovertibile l'inquadramento per come richiesto, spettano alla odierna appellante le differenze retributive che traggono origine dallo stesso, ammontanti € 7.587,53, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo, elaborati sulla base delle tabelle stipendiali all'epoca in vigore.
Per i motivi suesposti, la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui in dispositivo.
3. Le spese del grado vengono integralmente compensate, valorizzandosi la condotta processuale della controparte che rimanendo contumace non ha opposto alcuna difesa al gravame proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 12.7.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 481/2023, così provvede:
1.accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il CP_1 appellato a corrispondere all'appellante a titolo di differenze retributive la complessiva
Pag. 4 di 5 somma di € 7.587,53, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo
2. conferma nel resto;
3. compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 8.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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