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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. N. _______/______, IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 maggio 2024, da
1) Parte_1
nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: C.F._1
residente a [...] con gli Avvocati Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni nei confronti di
2) Parte_2
nata a [...], il [...] cittadina italiana codice fiscale: C.F._2
residente a [...] con l'Avvocato Paola Pastore
con i seguenti figli:
- , nato a [...], il [...], maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente;
- , nato a [...], il 1° giugno 1999, maggiorenne ed economicamente Persona_2
indipendente;
- , nata a [...], il [...], maggiorenne ma non Persona_3
economicamente indipendente.
1 FATTO
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2024, il NO ha convenuto in giudizio Parte_1
la NOa per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 659/2012, Parte_2
emessa dal Tribunale di Como in data 10 aprile 2012 e pubblicata il 10 maggio 2012.
Le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE
a integrale modifica della Sentenza di divorzio n. 659/2012, emessa dal Tribunale di Como in data 10 aprile 2012 e pubblicata il 10 maggio 2012, così provvedere:
1) Dare atto che il padre, nel rispetto della situazione di fatto ormai consolidatasi, continuerà
a contribuire al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora totalmente Per_3
indipendente dal punto di vista economico, corrispondendo direttamente alla stessa, entro il giorno
5 di ogni mese, l'importo di € 1.000,00 (mille/00) mensili, rivalutabili annualmente ex indici Istat, con espresso esonero del NO dall'obbligo di corrispondere alla NOa Pt_1 Pt_2
qualsivoglia importo a titolo di contributo paterno indiretto al mantenimento della figlia.
2) Dare atto che, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della stessa, il padre continuerà a coprire, integralmente e in via diretta, le spese straordinarie della figlia
, nel rispetto di accordi direttamente assunti tra padre e figlia. Per_3
3) Dare atto della raggiunta autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni Per_1
e , nonché della disponibilità del padre alla corresponsione diretta agli stessi della somma di Per_2
€ 1.000,00 (mille/00) mensili, sino al dicembre 2026, quale forma di contributo paterno al loro mantenimento.
4) Dare atto che le parti – attualmente comproprietarie, per la quota del 50% ciascuna, dell'immobile-ex casa familiare sito a Como (CO), in Via Briantea n. 7 (identificato al N.C.E.U. del
Comune di Como come segue: Sez. Urb. BOR, Foglio 8, Particella 1966, Subalterno 28, Rendita:
Euro 1.455,12, Zona censuaria 1, Categoria A/2, Classe 2, Consistenza 11,5 vani, Superficie totale:
295 m2, Superficie totale escluse aree scoperte: 293 m2, nonché Sez. Urb. BOR, Foglio 8, Particella
1966, Subalterno 27, Rendita: Euro 19,83, Zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza
8 m2, Superficie totale: 11 m2) e del box sito a Como (CO), in Via Teresa Ciceri (identificato al
N.C.E.U. del Comune di Como come segue: Sez. Urb. BOR, Foglio 8, Particella 3613, Subalterno
12, Rendita: Euro 120,85, Zona censuaria 1, Categoria C/6, Classe 7, Consistenza 13 m2, Superficie totale: 16 m2) – trasferiranno la nuda proprietà degli interi immobili innanzi indicati (ciascuna parte per la propria quota) ai tre figli in parti uguali, con riserva di usufrutto in capo alle stesse per il 50% ciascuna. Il trasferimento verrà fatto entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, presso il Notaio scelto dal NO e con Pt_1
2 costi integralmente a carico dello stesso, fermo restando che, poiché il trasferimento immobiliare che precede viene fatto in funzione della sistemazione dei rapporti economici derivanti dal matrimonio e quale parte essenziale per la risoluzione della lite, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987.
5) Dare atto che il NO ha già versato alla NOa in data 10 giugno 2025, Pt_1 Pt_2 la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di liquidazione una tantum, che le parti chiedono al
Tribunale di dichiarare equa.
6) Dare atto che, dall'anno 2026 e sino a quando la figlia convivrà con la mamma e Per_3
non sarà economicamente autosufficiente, il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese condominiali ordinarie dell'immobile-ex casa familiare di cui al punto n. 4 che precede, dandosi atto le parti che quelle relative all'anno 2025 sono state già saldate dal NO . Pt_1
7) Dare atto che entrambe le parti rinunciano alle domande formulate nei rispettivi atti difensivi del presente giudizio.
8) Le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
9) Spese legali interamente compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e rispondenti all'interesse della prole, nonché adeguate alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Ritiene infine il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
PER QUESTI MOTIVI
3 il Tribunale di Como, in composizione collegiale, a integrale modifica delle condizioni di cui alla
Sentenza n. 659/2012 del Tribunale di Como, pubblicata il 10 maggio 2012, definitivamente pronunciando:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in COMO, il 11.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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