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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
NRG. 21887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21887/24 RG Lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_1
Corso Arnaldo Lucci 137 presso lo studio degli avv. Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi dai quale è rappresentato e difeso come in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
“ , (P. IVA in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Zola Predosa (BO) alla Via U. Poli n. 4; -RESISTENTE-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 esponeva: Parte_1
che aveva lavorato dal 17 settembre 2020 al 31 marzo 2023 alle dipendenze della resistente con profilo di operaia addetta alle pulizie con part- time al 52,63$;
che in base al contratto di lavoro avrebbe dovuto svolgere 20 ore settimanali, ma aveva lavorato sino al 31 agosto 2022 per 39 ore settimanali e, per il periodo successivo, 36 ore settimanali.
Esponeva che aveva sottoscritto un verbale di conciliazione per le differenze retributive spettanti sino al 28 novembre 2022 e chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 1.912,67 a titolo di differenze retributive. rapporto.
Non si costituiva parte resistente.
Veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare si osserva che parte ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione per le spettanze sino a novembre 2022, periodo che è quindi escluso dall'oggetto della presente controversia.
Le differenze retributive rivendicate si basano sostanzialmente sullo svolgimento di un orario di lavoro maggiore di quello contrattuale ed in effetti le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio e le deposizioni dei testi confermano lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore delle 20 ore previste dal contratto e sostanzialmente pari alle 36 alle ore di cui a pag.2 del ricorso.
Tanto premesso, si osserva però che alcunchè spetta per il lavoro straordinario che spetterebbe solo nel caso in cui si osservi un orario di lavoro superiore alle 38 ore(settimana lavorativa ordinaria), il che in sede di ricorso non è nemmeno prospettato.
Nulla va poi riconosciuto a titolo di ferie e permessi non goduti, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo tali indennità sostitutive deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento dei permessi e delle ferie ovvero l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati: il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro subordinato, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr.
Cass. 22-11-2010, n. 23624; Cass.
7.12.1984 n.6462; Cass. 29-7-1978, n. 3788; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311).
In ordine alla quantificazione del dovuto possono essere presi a parametro gli stessi conteggi di parte ricorrente con le precisazioni di cui sopra, si ha che il credito del ricorrente ammonta alla, già attualizzata, somma di euro 1.618,00 , di cui euro 459,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Le somme sono indicate al lordo dal momento che L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie ( Cass. 18-4-2003, n. 6337; vedi più recentemente Cass. 7-7-2008, n.
18584).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede in accoglimento del ricorso:
a) Dichiara la contumacia della resistente b) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore di della somma euro 1.618,00 , di cui euro 459,00 a titolo di trattamento Parte_1 di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli lì____________
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21887/24 RG Lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Napoli al Parte_1
Corso Arnaldo Lucci 137 presso lo studio degli avv. Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi dai quale è rappresentato e difeso come in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
“ , (P. IVA in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Zola Predosa (BO) alla Via U. Poli n. 4; -RESISTENTE-
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024 esponeva: Parte_1
che aveva lavorato dal 17 settembre 2020 al 31 marzo 2023 alle dipendenze della resistente con profilo di operaia addetta alle pulizie con part- time al 52,63$;
che in base al contratto di lavoro avrebbe dovuto svolgere 20 ore settimanali, ma aveva lavorato sino al 31 agosto 2022 per 39 ore settimanali e, per il periodo successivo, 36 ore settimanali.
Esponeva che aveva sottoscritto un verbale di conciliazione per le differenze retributive spettanti sino al 28 novembre 2022 e chiedeva la condanna della resistente al pagamento della somma di euro 1.912,67 a titolo di differenze retributive. rapporto.
Non si costituiva parte resistente.
Veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il Giudice decideva la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
In via preliminare si osserva che parte ricorrente ha sottoscritto un verbale di conciliazione per le spettanze sino a novembre 2022, periodo che è quindi escluso dall'oggetto della presente controversia.
Le differenze retributive rivendicate si basano sostanzialmente sullo svolgimento di un orario di lavoro maggiore di quello contrattuale ed in effetti le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio e le deposizioni dei testi confermano lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore delle 20 ore previste dal contratto e sostanzialmente pari alle 36 alle ore di cui a pag.2 del ricorso.
Tanto premesso, si osserva però che alcunchè spetta per il lavoro straordinario che spetterebbe solo nel caso in cui si osservi un orario di lavoro superiore alle 38 ore(settimana lavorativa ordinaria), il che in sede di ricorso non è nemmeno prospettato.
Nulla va poi riconosciuto a titolo di ferie e permessi non goduti, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo tali indennità sostitutive deve provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento dei permessi e delle ferie ovvero l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad essi destinati: il fatto costitutivo del diritto a tale indennità non è il rapporto di lavoro subordinato, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e cioè l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
spetta, pertanto, al lavoratore, il quale chieda la predetta indennità, di provare tale mancato godimento mentre il datore di lavoro non ha alcun onere di provare di averle concesse (cfr.
Cass. 22-11-2010, n. 23624; Cass.
7.12.1984 n.6462; Cass. 29-7-1978, n. 3788; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311).
In ordine alla quantificazione del dovuto possono essere presi a parametro gli stessi conteggi di parte ricorrente con le precisazioni di cui sopra, si ha che il credito del ricorrente ammonta alla, già attualizzata, somma di euro 1.618,00 , di cui euro 459,00 a titolo di trattamento di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Le somme sono indicate al lordo dal momento che L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento
e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto
d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie ( Cass. 18-4-2003, n. 6337; vedi più recentemente Cass. 7-7-2008, n.
18584).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., così provvede in accoglimento del ricorso:
a) Dichiara la contumacia della resistente b) In parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore di della somma euro 1.618,00 , di cui euro 459,00 a titolo di trattamento Parte_1 di fine rapporto;
oltre ad interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.300,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli lì____________
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Scognamiglio