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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/08/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 1952/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Clemente e Michele Seveso, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Umberto Forcelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 28.07.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 25.07.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Con atto di precetto notificato in data 17 marzo 2025, Controparte_1
ha intimato alla opponente il pagamento dell'importo complessivo di € 79.420,44, di
[...]
cui € 51.041,30 in sorte capitale, € 5.879,61 per interessi, € 10.004,09 per rivalutazione monetaria, e la restante somma per spese di lite. Il titolo azionato dalla convenuta è rappresentato dalla sentenza n. 451/2025, pubblicata il
05.03.2025, con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la risoluzione - in ragione del grave inadempimento imputabile all'attrice “per aver costruito ed installato un macchinario del tutto inidoneo a svolgere la sua funzione, vale a dire quella di ridurre la percentuale di anidride solforosa nel ciclo di produzione dei succhi di mosto” - del contratto concluso inter partes avente ad oggetto
“la realizzazione di una nuova soffiante di vapore, da attuare mediante la costruzione di una nuova chiocciola, la costruzione di una nuova girante, un nuovo monoblocco, una nuova tenuta con anelli in grafite, un nuovo motore di 75kw”, contestualmente condannando l'attrice “al rimborso dei costi sostenuti dall'attore (ossia dalla odierna opposta) per l'installazione del nuovo macchinario non funzionante e per il successivo intervento di ripristino a cura della , per una somma capitale Pt_2
complessiva di euro 51.041,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.
La controversia de qua si incentra sulla esecutività o meno, a prescindere dal giudicato, della detta sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto concluso inter partes, ha condannato l'attrice “a pagare in favore della controparte la somma di euro 51.041,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva”.
In primo luogo va precisato che, in considerazione della stessa formulazione della norma di cui all'art. 282 c.p.c., che fa riferimento all'esecuzione, deve escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc.
civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;
b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;
c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod. civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo (cfr. Cass. Civ.,
n. 7369 del 26.03.2009). Dunque, l'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che,
evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento.
Il provvedimento oggetto di controversia - al di là di ogni valutazione sul merito della vicenda che non può essere oggetto di discussione nel presente procedimento - contiene una statuizione di natura evidentemente dichiarativa nella parte in cui accerta l'avvenuta risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in ragione del grave inadempimento della attrice.
Per verificare, dunque, se la pronuncia di condanna al rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta per l'installazione del nuovo macchinario non funzionante e per il successivo intervento di ripristino a cura di soggetto terzo è conseguente alla dichiarazione della risoluzione del contratto, si devono prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4059 del 2010. Pur nella sostanziale diversità del caso concreto affrontato - nella specie i giudici di legittimità si sono occupati dell'esecutività del capo di condanna al rilascio di immobile conseguente all'accoglimento di pronuncia costitutiva ex art 2932 c.c. - la Suprema Corte ha espresso una serie di principi valevoli anche nel caso in esame. In particolare, nella suddetta pronuncia si afferma che "la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporta tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fase occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta "corrispettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva." In forza di ciò, possono dunque ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi di condanna compatibili con la produzione dell'effetto dichiarativo o costitutivo, anche in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza dichiarativo e/o costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale.
Tali principi sono stati precisati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12872/2021, laddove viene testualmente affermato che “Questa Corte ha già stabilito a quali condizioni il capo condannatorio
contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in
esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Al riguardo questa Corte ha stabilito tre regole ben chiare.
3.1. La pima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluít.
Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a
quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o
costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv
629082-01).
3.2. La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione
dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima
dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la
statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
3.3. Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento
costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili
questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del
promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica
dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv 611643-
01).
3.4. Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente
in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una
delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa
scaturenti.
È il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a
carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della
comunione (Sez. 3 - , Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01).
3.5. Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria
del capo dichiarativo o costitutivo.
E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria
di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta
dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione
revocatoria (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una
azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma secondo, I. fall., e la condanna d'una banca alla
restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).
3.6. Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun
modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
È il caso, in particolare, della condanna alle spese (Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004)”. Ciò posto, nel caso de quo – fermo restando che nella sentenza del Tribunale pugliese il contratto concluso inter partes, di cui è stata dichiarata la risoluzione giudiziale, non viene qualificato in termini di compravendita, apparendo esso, invece, riconducibile, stante le argomentazioni sul punto dell'organo giudicante, alla fattispecie del contratto d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. - la pronuncia di condanna al rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta per l'installazione del nuovo macchinario,
risultante non funzionante, e per il successivo intervento di ripristino da parte di una terza società
non appare certo legata da un rapporto di stretta connessione sinallagmatica rispetto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, rispetto a cui non si presenta cioè inscindibile, di talchè la sua esecutività può essere anticipata rispetto alla pronuncia dichiarativa. Infatti, nella specie in oggetto, la statuizione condannatoria appare meramente dipendente dall'effetto dichiarativo,
essendone soltanto la conseguenza, tanto che, in ipotesi, ben avrebbe potuto esservi la declaratoria di risoluzione contrattuale senza statuizione condannatoria – che la convenuta avrebbe potuto non richiedere expressis verbis – e che la dichiarata risoluzione contrattuale ben potrebbe permanere ancorchè non fosse data esecuzione alla condanna risarcitoria.
Fermo restando che non è specificamente contestato dalla convenuta che controparte ha provveduto a saldare – successivamente, comunque, alla notificazione dell'atto di precetto - l'importo di euro
11.875,31 a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza del Tribunale di Foggia (vd. anche su doc. n. 9 fasc. opponente), le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite
(ivi comprese quelle inerenti la fase cautelare), liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato col D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale, nonché i valori medi della tabella n. 10 allegata al medesimo decreto per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede: - rigetta le domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 16.492,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a..
Così deciso in Bergamo il 12 agosto 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 1952/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Clemente e Michele Seveso, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Umberto Forcelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto telematico depositato il 28.07.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 25.07.2025, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Con atto di precetto notificato in data 17 marzo 2025, Controparte_1
ha intimato alla opponente il pagamento dell'importo complessivo di € 79.420,44, di
[...]
cui € 51.041,30 in sorte capitale, € 5.879,61 per interessi, € 10.004,09 per rivalutazione monetaria, e la restante somma per spese di lite. Il titolo azionato dalla convenuta è rappresentato dalla sentenza n. 451/2025, pubblicata il
05.03.2025, con la quale il Tribunale di Foggia ha dichiarato la risoluzione - in ragione del grave inadempimento imputabile all'attrice “per aver costruito ed installato un macchinario del tutto inidoneo a svolgere la sua funzione, vale a dire quella di ridurre la percentuale di anidride solforosa nel ciclo di produzione dei succhi di mosto” - del contratto concluso inter partes avente ad oggetto
“la realizzazione di una nuova soffiante di vapore, da attuare mediante la costruzione di una nuova chiocciola, la costruzione di una nuova girante, un nuovo monoblocco, una nuova tenuta con anelli in grafite, un nuovo motore di 75kw”, contestualmente condannando l'attrice “al rimborso dei costi sostenuti dall'attore (ossia dalla odierna opposta) per l'installazione del nuovo macchinario non funzionante e per il successivo intervento di ripristino a cura della , per una somma capitale Pt_2
complessiva di euro 51.041,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali.
La controversia de qua si incentra sulla esecutività o meno, a prescindere dal giudicato, della detta sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto concluso inter partes, ha condannato l'attrice “a pagare in favore della controparte la somma di euro 51.041,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva”.
In primo luogo va precisato che, in considerazione della stessa formulazione della norma di cui all'art. 282 c.p.c., che fa riferimento all'esecuzione, deve escludersi che, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (e quelle costitutive) possono avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, essendo l'esecuzione riferibile soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. Tale interpretazione trova ulteriore conferma: a) nell'art. 283 cod. proc.
civ., che, prevedendo espressamente la possibilità di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, necessariamente intende fare riferimento alle sentenze di condanna;
b) nelle disposizioni di cui agli artt. 431 e 447 bis cod. proc. civ., che fanno riferimento alle sole ipotesi di condanna;
c) nella regola generale dell'immutabilità dell'accertamento sancita dall'art. 2909 cod. civ., atteso che, in mancanza di una espressa previsione legislativa in senso contrario, tale norma non consente di attribuire efficacia a un accertamento che non sia ancora definitivo (cfr. Cass. Civ.,
n. 7369 del 26.03.2009). Dunque, l'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum che,
evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento.
Il provvedimento oggetto di controversia - al di là di ogni valutazione sul merito della vicenda che non può essere oggetto di discussione nel presente procedimento - contiene una statuizione di natura evidentemente dichiarativa nella parte in cui accerta l'avvenuta risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in ragione del grave inadempimento della attrice.
Per verificare, dunque, se la pronuncia di condanna al rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta per l'installazione del nuovo macchinario non funzionante e per il successivo intervento di ripristino a cura di soggetto terzo è conseguente alla dichiarazione della risoluzione del contratto, si devono prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4059 del 2010. Pur nella sostanziale diversità del caso concreto affrontato - nella specie i giudici di legittimità si sono occupati dell'esecutività del capo di condanna al rilascio di immobile conseguente all'accoglimento di pronuncia costitutiva ex art 2932 c.c. - la Suprema Corte ha espresso una serie di principi valevoli anche nel caso in esame. In particolare, nella suddetta pronuncia si afferma che "la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporta tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fase occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta "corrispettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva." In forza di ciò, possono dunque ritenersi anticipabili i soli effetti esecutivi dei capi di condanna compatibili con la produzione dell'effetto dichiarativo o costitutivo, anche in un momento temporale successivo, ossia all'atto del passaggio in giudicato del capo di sentenza dichiarativo e/o costitutivo. Così la condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza che accoglie la domanda. La provvisoria esecutività non può invece riguardare i capi condannatori che si collocano in un rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi dichiarativi e/o costitutivi della situazione giuridica sostanziale.
Tali principi sono stati precisati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12872/2021, laddove viene testualmente affermato che “Questa Corte ha già stabilito a quali condizioni il capo condannatorio
contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in
esecuzione, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Al riguardo questa Corte ha stabilito tre regole ben chiare.
3.1. La pima regola è che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che "la sentenza di primo grado è
provvisoriamente esecutiva tra le parti", in realtà plus dixit quam voluít.
Tale regola, infatti, non s'applica indistintamente a tutte le "sentenze di primo grado", ma solo a
quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s'applica, invece, alle sentenze dichiarative o
costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv
629082-01).
3.2. La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione
dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima
dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.
A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la
statuizione di condanna e le altre:
a) rapporto di sinallagmaticità;
b) rapporto di corrispettività;
c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.
3.3. Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento
costitutivo delle altre statuizioni, sicché mancando l'esecuzione di quello, non sarebbero applicabili
questi.
E' il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del
promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica
dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv 611643-
01).
3.4. Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente
in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una
delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa
scaturenti.
È il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a
carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della
comunione (Sez. 3 - , Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 - 01).
3.5. Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria
del capo dichiarativo o costitutivo.
E' stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria
di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta
dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione
revocatoria (Sez. 3 - , Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l'accoglimento d'una
azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma secondo, I. fall., e la condanna d'una banca alla
restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).
3.6. Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun
modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.
È il caso, in particolare, della condanna alle spese (Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004)”. Ciò posto, nel caso de quo – fermo restando che nella sentenza del Tribunale pugliese il contratto concluso inter partes, di cui è stata dichiarata la risoluzione giudiziale, non viene qualificato in termini di compravendita, apparendo esso, invece, riconducibile, stante le argomentazioni sul punto dell'organo giudicante, alla fattispecie del contratto d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. - la pronuncia di condanna al rimborso dei costi sostenuti dalla convenuta per l'installazione del nuovo macchinario,
risultante non funzionante, e per il successivo intervento di ripristino da parte di una terza società
non appare certo legata da un rapporto di stretta connessione sinallagmatica rispetto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, rispetto a cui non si presenta cioè inscindibile, di talchè la sua esecutività può essere anticipata rispetto alla pronuncia dichiarativa. Infatti, nella specie in oggetto, la statuizione condannatoria appare meramente dipendente dall'effetto dichiarativo,
essendone soltanto la conseguenza, tanto che, in ipotesi, ben avrebbe potuto esservi la declaratoria di risoluzione contrattuale senza statuizione condannatoria – che la convenuta avrebbe potuto non richiedere expressis verbis – e che la dichiarata risoluzione contrattuale ben potrebbe permanere ancorchè non fosse data esecuzione alla condanna risarcitoria.
Fermo restando che non è specificamente contestato dalla convenuta che controparte ha provveduto a saldare – successivamente, comunque, alla notificazione dell'atto di precetto - l'importo di euro
11.875,31 a titolo di spese processuali liquidate nella sentenza del Tribunale di Foggia (vd. anche su doc. n. 9 fasc. opponente), le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite
(ivi comprese quelle inerenti la fase cautelare), liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato col D.M. n.
147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nonché secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale, nonché i valori medi della tabella n. 10 allegata al medesimo decreto per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede: - rigetta le domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 16.492,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a..
Così deciso in Bergamo il 12 agosto 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni