TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5198 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19863/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19863/2018 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Simone Parte_1 C.F._1
( , presso lo studio del quale, in Napoli, via Marino Turchi n. 34, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore , Controparte_1 PartitaIVA_1 Controparte_2 mandataria di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_3 P.IVA_2
Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, è C.F._3
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3955/18 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in favore di Fire s.p.a., mandataria di Isabel SPV s.r.l., cessionaria del credito vantato da la somma di euro 5.628,61 oltre interessi e spese del Parte_2
procedimento monitorio sulla base del contratto di finanziamento n. 2136636200 asseritamente concluso dal medesimo con L'opponente: 1) ha dedotto di non aver mai Pt_1 Parte_2
sottoscritto il contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo e ne ha disconosciuto la sottoscrizione osservando pure che, in sede monitoria, la controparte non ha depositato “la carta pagina 1 di 8 d'identità e/o la patente di guida, il codice fiscale e la busta paga” che, pure, di regola, vengono consegnati in copia al finanziatore;
2) ha dedotto che il decreto ingiuntivo è stato emesso nonostante il difetto di idonea prova scritta del credito (non potendo il provvedimento opposto essere emesso sulla base di atti di formazione unilaterale del creditore); 3) ha allegato che, pur non avendo prodotto le condizioni generali di contratto, la controparte ha chiesto il pagamento della somma di euro 1.904,03 per interessi moratori asseritamente dovuti sulla base dell'art. 10 del contratto (articolo il cui contenuto non è stato provato e che, in ogni caso, non potrebbe che esser considerato come vessatorio ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f, d. lgs. n. 206/05).
Il ha inoltre chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Fire s.p.a., mandataria di Isabel SPV s.r.l., ha chiesto di rigettare le domande proposte dall'opponente deducendo: i) che inammissibile per genericità deve considerarsi il disconoscimento formulato dal debitore e, in ogni caso, che la conclusione del contratto è desumibile -almeno- dal pagamento di ben
48 rate da parte del mutuatario riservando in ogni caso “laddove l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere valido e rituale il disconoscimento – ma non si vede come – (…) nel concedendo termine ex art. 183 c.
6 c.p.c. la formulazione di ogni idonea e confacente istanza istruttoria sul punto” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che, sulla base della documentazione depositata in sede monitoria, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
iii) che le clausole contrattuali risultano oggetto della specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c. e non presentano contenuto tale da consentire di ritenere applicabile l'art. 33, co. 2, lett. f), d. lgs. n. 206/05; iv) che, anche alla luce della documentazione depositata, pretestuosa deve esser considerata la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, svolto vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria ed assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto che il pagamento delle rate non può desumersi dal documento -di formazione unilaterale- formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. mentre nell'unica memoria prodotta -quella prevista dal n. 2 della disposizione da ultimo richiamata- l'opposta ha formulato istanza di verificazione, riservando il deposito dell'originale del documento prodotto in copia conforme nel termine giudizialmente assegnato) è stata fissata, per il 22 febbraio 2022, l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza, pendenti trattative per la definizione stragiudiziale, è stata differita, dapprima, al 18 ottobre 2022 e (previa costituzione, nelle more, quale nuova cessionaria del credito di mandataria di , successivamente, al 21 febbraio 2023 Controparte_1 Controparte_3
nonché, ancora, vani i tentativi di definizione stragiudiziale, al 24 settembre 2024. Fallito pure il tentativo di conciliazione svolto dal mutato Giudice istruttore ed effettuati i rilievi officiosi risultanti pagina 2 di 8 dai provvedimenti in data 9.7.2024 e 21.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione in data 1.4.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato alla luce della questione oggetto di rilievo officioso con provvedimento del 21 febbraio 2025.
2.1. Secondo una ormai ultraventennale, costante giurisprudenza della Corte di giustizia il giudice delle controversie consumeristiche individuali è tenuto, nel rispetto di quella che è una “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c.
Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej), ad effettuare un esame officioso delle clausole abusive (art. 33, cod. cons.) contenute nel contratto e rilevanti ai fini dell'oggetto del processo (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, ÖR ; esame officioso che è strumentale a colmare Per_1
l'asimmetria esistente anche a livello processuale (le possibili cause di una simile asimmetria sono indicate -tra le tantissime- in Corte di giustizia, 18 febbraio 2016, C-49/14, ; Controparte_4
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/19, Banco Español de Crédito SA; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, ; Corte di giustizia, 27 giugno 2000, C-240/98, C- 244/98, CP_5
) tra professionista e consumatore (tra le tantissime, Corte di giustizia, 4 Controparte_6
giugno 2009, C-243/08, . Nell'esercitare un simile, doveroso controllo in ordine alle CP_5
clausole contrattuali il giudice: i) può (rectius, deve) esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD; Corte di giustizia, 4 giugno 2015,
C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) Persona_2 Persona_3 deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, Parte_3
; iii) non può dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da
[...]
parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre
2022, C-80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, PA . CP_5
2.2. Tanto premesso, non può non rilevarsi come, a fronte del rilievo compiuto con l'ordinanza del
21.2.2025, l'opposta abbia osservato (richiamando pure recenti decisioni di merito) che l'attivismo imposto al giudice nazionale dalla Corte di giustizia non può giungere sino al punto di esorbitare dai principi di imparzialità e terzietà del giudice e di violare il diritto di difesa. Ne discende, secondo la parte, che l'indagine rimessa al giudice non può, quanto al caso concreto, eccedere l'unica questione fatta oggetto di opposizione e rilevante nella prospettiva del diritto dell'Unione (quella, cioè dell'entità degli interessi moratori).
pagina 3 di 8 Le difese dell'opposta impongono (sia pur nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della presente decisione) alcune riflessioni su talune delle tante, attuali questioni derivanti dall'impatto della richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia sull'ordinamento interno;
impatto che richiede una - tanto delicata quanto ineludibile- opera di rivisitazione di molti principi cardine del processo civile.
Una simile, faticosa opera (frutto di quell'atteggiamento culturale ben tratteggiato da Cass., S. U., sent.
6 aprile 2023, n. 9479) è peraltro doverosa ove si tenga conto degli attuali rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento sovranazionale (sapientemente delineati -tra l'altro- dalla decisione da ultimo richiamata) e del principio di leale cooperazione risultante dall'art. 4 TUE.
2.2.1. Punto di partenza di tali riflessioni non può non essere il riferimento compiuto dall'opposta al dovere di imparzialità e terzietà del giudice;
dovere che non può ritenersi violato a fronte dell'ottemperanza al modello (senza dubbio attivo) di giudice tratteggiato, quanto alle controversie consumeristiche individuali, dalla Corte di giustizia. Quello delineato dai giudici del con CP_7
riferimento alle controversie consumeristiche individuali è, infatti, un giudice senza dubbio imparziale
(poiché non parteggia per il consumatore o per il professionista e non ha un interesse diretto in ordine alla controversia), potendo invece risultare (almeno secondo la ricostruzione offertane da alcuni autori) un giudice non neutrale in quanto chiamato ad intervenire in modo attivo al fine di riequilibrare una posizione di strutturale asimmetria esistente tra le parti del processo. La mancata neutralità, è stato tuttavia osservato, ben risulta compatibile con l'imparzialità e, anzi, secondo alcuni, ne consente una più intensa affermazione. Il mancato intervento del giudice, è stato infatti sostenuto, rischia di tradursi in una sottile forma di parzialità, poiché chi decide di non intervenire in una controversia lascia che in essa prevalga il più forte in quanto più forte.
In definitiva, il giudice delle controversie consumeristiche individuali quale delineato dalla Corte di giustizia è un giudice chiamato (nel rispetto del diritto di difesa -in questo senso giustificandosi la stessa preventiva sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti- e dei principi del giusto processo -non a caso garantiti anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) a contrastare fenomeni di (altrimenti inevitabile) darwinismo giudiziario, oltre che (finalità certo non secondaria nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia) a realizzare un molecolare contrasto ai piccoli fallimenti del mercato.
Le considerazioni appena svolte consentono di sgombrare il campo da possibili fraintendimenti derivanti dalla lettura delle richiamate decisioni dei giudici del . Del resto, ferma la difficoltà CP_7
di immaginare che la Corte di giustizia abbia (peraltro con la segnalata frequenza) disatteso quel principio di imparzialità che risulta chiaramente scolpito negli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non può non pagina 4 di 8 richiamarsi il passaggio delle conclusioni dell'Avvocato generale nel procedimento definito dalla Corte di giustizia con la sentenza 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, e Controparte_8 [...]
ove si legge che “il fatto che un giudice nazionale esamini d'ufficio Controparte_9
l'eventuale abusività di clausole contrattuali e informi il consumatore della possibilità di invocare i diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13 non sembra di per sé compromettere l'imparzialità di tale giudice, poiché il giudice, così facendo, non «prende posizione», ma esercita funzioni allo stesso incombenti in forza del diritto nazionale e dell'Unione”.
2.2.2. Tanto detto con riferimento al modello astratto di giudice delle controversie consumeristiche individuali delineato dalla richiamata giurisprudenza sovranazionale, occorre allora verificare se il rilievo concernente la mancata produzione delle condizioni generali di contratto (questione, per quanto si dirà, decisiva ai fini della definizione del presente giudizio) sia espressione di un'attività idonea, in concreto, a compromettere il dovere di imparzialità e neutralità del giudice.
In proposito deve escludersi che un simile rilievo sia precluso dall'avere il proposto (quale unico Pt_1
motivo di opposizione rilevante nella prospettiva della disciplina di origine comunitaria) una doglianza relativa ai soli interessi moratori. La difesa a riguardo svolta dall'opposta (che, nella stessa prospettazione di parte, comporterebbe -almeno- l'accertamento della inesistenza di un credito per interessi moratori -non prodotte le condizioni generali di contratto, non sarebbe infatti possibile valutarne già solo l'entità della quantificazione operata dalle parti) pare fondata su una non condivisibile perimetrazione di quell'”oggetto della controversia” che, stante il principio dispositivo, vale a delimitare la (doverosa) attività officiosa del giudice. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto del processo (del quale non può essere offerta una lettura formalistica -Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, non può essere circoscritto ai soli motivi Controparte_10
di opposizione proposti dal debitore. Piuttosto, considerato che, a dispetto della posizione formale, attore in senso sostanziale è la parte opposta (tra le tantissime, Cass., sez. 1, ord. 6 giugno 2018, n.
14640; Cass., sez. 3, sent. 24 novembre 2005, n. 24815), l'”oggetto della controversia” deve essere delimitato avendo riguardo (almeno) a tutte quelle clausole contrattuali che concorrono alla determinazione del credito azionato in sede monitoria (e, pertanto, con riferimento al caso concreto, almeno alle clausole mediante le quali sono stati quantificati gli interessi corrispettivi e quelli moratori).
2.3. Precisato che, nei limiti dell”oggetto della controversia” (e, pertanto, nel rispetto del principio dispositivo), il giudice deve poter esaminare la non vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) delle clausole contrattuali pattuite con il consumatore, occorre valutare quali siano le conseguenze della mancata produzione del documento contrattuale.
pagina 5 di 8 2.3.1. A riguardo non pare peregrino osservare come, all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio
2022, C-693/19 e C-831/19, e , attenta Controparte_8 Controparte_9
dottrina abbia ritenuto che le decisioni dei giudici del implichino una modifica della nozione CP_7
di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, risultando ormai indefettibile, al fine dell'emissione di tale provvedimento, la produzione del contratto alla base del ricorso (argomenti in questo senso sono desumibili pure dalla più recente decisione della Corte di giustizia del 29 febbraio
2024, C-742/22, Investcapital Ltd).
2.3.2. La mancata prova del contenuto del contratto (nei limiti delle clausole rilevanti quanto all'oggetto della controversia) non può, tuttavia, non avere rilevanza anche con riferimento al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. e, più in generale, al giudizio di cognizione ordinaria (nel quale, anche in assenza di costituzione del consumatore, il giudice è tenuto ad effettuare il doveroso controllo in ordine alla non vessatorietà delle clausole -tra le altre, Corte di giustizia, 4 giugno 2020, C-495/19,
). Controparte_11
Tanto in considerazione delle seguenti ragioni.
2.3.2.1. In primis, la mancata produzione delle condizioni generali di contratto preclude quel richiamato, doveroso esame officioso delle clausole che ben potrebbe portare ad una dichiarazione di nullità delle stesse (art. 36 cod. cons.), sì che non consente di ravvisare quella certezza del credito che, pure, deve risultare dal titolo esecutivo (art. 474, co. 1, c.p.c.). Tanto è a dirsi sia con riferimento alle clausole relative ad elementi accidentali del contratto (come, ad esempio, la clausola relativa agli interessi moratori), sia con riferimento alle clausole relative ad elementi essenziali del contratto (quali, ad esempio, gli interessi corrispettivi) la cui non abusività deve pur sempre essere accertata (pur se nei più ristretti limiti previsti dall'art. 34, co. 2, cod. cons.) alla luce dei parametri offerti, tra le altre, da
Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, (parametri che non possono essere Persona_4
apprezzati in assenza del testo delle condizioni generali).
La necessità delle condizioni generali di contratto è, del resto, ulteriormente confermata dal fatto che il doveroso esame in ordine all'abusività/non abusività deve essere condotto avendo riguardo non alla clausola atomisticamente considerata, ma alla luce, pure, delle “altre clausole del contratto” (secondo quanto richiesto dall'art. 34, co. 1, cod. cons. ed impedito, in concreto, dalla mancata produzione del testo del contratto).
2.3.2.2. Ancora, una diversa conclusione consentirebbe al professionista (magari a fronte della deliberata, mancata produzione delle condizioni generali di contratto) di sottrarsi al doveroso esercizio dei poteri officiosi del giudice con conseguente pregiudizio dell'effetto utile della direttiva 93/13/CEE.
pagina 6 di 8 2.3.2.3. Da ultimo, in assenza di un'esplicita motivazione in ordine alla mancata abusività delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio, la decisione non sarebbe passibile di formare (nella dimensione eurounitaria) cosa giudicata. In proposito, fermi i chiarimenti che saranno offerti dalla Corte di giustizia all'esito del procedimento C-320/24, Soledil, nonché, eventualmente, del procedimento instaurato a fronte dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene questo Giudice che la superabilità del giudicato nazionale formatosi (pur all'esito di un giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti) in assenza di esplicita motivazione sulla non abusività delle clausole risulti argomentabile in modo chiaro già alla luce di Corte di giustizia, sent.
17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA. Infatti, ciò che, nella prospettiva dei giudici del Kirchberg, rileva al fine della superabilità del giudicato nazionale formatosi nei confronti del consumatore non è la mancata instaurazione di un pieno contraddittorio tra le parti (come pure è stato autorevolmente sostenuto all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, e Controparte_8
), ma la mancata esternazione del concreto esercizio di quei poteri- Controparte_9
doveri del giudice nazionale cui si è fatto brevemente riferimento al punto 2.1 di questa sentenza e che sono funzionali, come detto, a colmare l'asimmetria processuale tra le parti.
2.4. Tanto premesso in linea generale, occorre osservare (all'esito del rilievo officioso disposto con provvedimento del 21.2.2025) che (già) Fire s.p.a., lungi dal produrre il testo integrale del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, si è limitata a depositare (doc. 4) documentazione parziale dalla quale è possibile desumere solo la concessione di un finanziamento per euro 8.000,00 con pattuizione di un t.a.n. pari all'8,50% ed un t.a.e.g. pari all'8,84% da restituirsi in rate mensili decorrenti dal 27.11.2005 per euro 131,34 mensili.
In assenza delle condizioni generali di contratto (e di ulteriori elementi idonei a consentire il doveroso esercizio dei segnalati poteri officiosi) non è tuttavia possibile esaminare (così come imposto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia) la non abusività delle clausole contrattuali;
tanto in relazione sia agli elementi accidentali, sia agli elementi essenziali del contratto.
Ne discende la mancata possibilità di ravvisare, in capo all'opposta, un credito certo, liquido ed esigibile con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo ed impossibilità di addivenire a qualsivoglia pronunzia di condanna dell'opponente.
La pronunzia di condanna non può essere adottata neppure con riferimento alle somme mutuate (e non restituite). Se, in relazione a tali somme, è ravvisabile (in astratto) il diritto alla ripetizione da parte dell'opposta, deve tuttavia rilevarsi che, a fronte della domanda di condanna diretta a dare esecuzione al contratto (tale essendo la domanda proposta in sede monitoria), risulta preclusa la possibilità di pagina 7 di 8 adottare statuizione sulla ripetizione dell'indebito che abbia titolo nella nullità del medesimo contratto.
Infatti, i “diritti di obbligazione tendenti all'ottenimento della medesima somma di denaro sono eteroderminati, in quanto possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. E' stato perciò affermato che la ripetizione dell'indebito integra, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, originariamente proposta, una domanda nuova, non costituendo le due pretese articolazioni di un'unica matrice e riguardando entrambe diritti eterodeterminati (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1788;
Cass. 26 luglio 1999, n. 8070). In linea con quest'ordine di considerazioni deve negarsi che il giudice avanti al quale sia proposta domanda di adempimento relativa a una determinata somma possa riconoscere quest'ultima a titolo di ripetizione dell'indebito e pronunciare una correlativa condanna al pagamento sulla base di tale, diversa, causa petendi. Proprio in quanto il fatto costituivo della domanda assume autonomo rilievo ai fini dell'individuazione del diritto azionato, il giudice resta vincolato al fatto costitutivo allegato dalla parte (diversamente da quanto si verifica in tema di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte)” (Cass., sez. 1, ord. 30 luglio 2024, n. 21410).
3. Non essendo ravvisabili, in capo all'opposta, dolo o colpa grave, deve essere rigettata la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. (il riferimento a tale comma si giustifica non avendo la parte svolto allegazioni -prima ancora che offerto prove- in relazione a quel pregiudizio derivante dalla condotta della controparte che costituisce presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c.).
4.
Considerato che
la revoca del decreto ingiuntivo opposto è conseguenza di questione oggetto di rilievo d'ufficio e, in ogni caso, tenuto conto della novità della questione alla base della presente decisione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3955/18 di questo Tribunale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 25 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19863/2018 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Simone Parte_1 C.F._1
( , presso lo studio del quale, in Napoli, via Marino Turchi n. 34, è elettivamente C.F._2
domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore , Controparte_1 PartitaIVA_1 Controparte_2 mandataria di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_3 P.IVA_2
Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, è C.F._3
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 3955/18 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in favore di Fire s.p.a., mandataria di Isabel SPV s.r.l., cessionaria del credito vantato da la somma di euro 5.628,61 oltre interessi e spese del Parte_2
procedimento monitorio sulla base del contratto di finanziamento n. 2136636200 asseritamente concluso dal medesimo con L'opponente: 1) ha dedotto di non aver mai Pt_1 Parte_2
sottoscritto il contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo e ne ha disconosciuto la sottoscrizione osservando pure che, in sede monitoria, la controparte non ha depositato “la carta pagina 1 di 8 d'identità e/o la patente di guida, il codice fiscale e la busta paga” che, pure, di regola, vengono consegnati in copia al finanziatore;
2) ha dedotto che il decreto ingiuntivo è stato emesso nonostante il difetto di idonea prova scritta del credito (non potendo il provvedimento opposto essere emesso sulla base di atti di formazione unilaterale del creditore); 3) ha allegato che, pur non avendo prodotto le condizioni generali di contratto, la controparte ha chiesto il pagamento della somma di euro 1.904,03 per interessi moratori asseritamente dovuti sulla base dell'art. 10 del contratto (articolo il cui contenuto non è stato provato e che, in ogni caso, non potrebbe che esser considerato come vessatorio ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f, d. lgs. n. 206/05).
Il ha inoltre chiesto la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Pt_1
Fire s.p.a., mandataria di Isabel SPV s.r.l., ha chiesto di rigettare le domande proposte dall'opponente deducendo: i) che inammissibile per genericità deve considerarsi il disconoscimento formulato dal debitore e, in ogni caso, che la conclusione del contratto è desumibile -almeno- dal pagamento di ben
48 rate da parte del mutuatario riservando in ogni caso “laddove l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere valido e rituale il disconoscimento – ma non si vede come – (…) nel concedendo termine ex art. 183 c.
6 c.p.c. la formulazione di ogni idonea e confacente istanza istruttoria sul punto” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); ii) che, sulla base della documentazione depositata in sede monitoria, il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
iii) che le clausole contrattuali risultano oggetto della specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c. e non presentano contenuto tale da consentire di ritenere applicabile l'art. 33, co. 2, lett. f), d. lgs. n. 206/05; iv) che, anche alla luce della documentazione depositata, pretestuosa deve esser considerata la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, svolto vanamente il tentativo di mediazione obbligatoria ed assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c. l'opponente ha dedotto che il pagamento delle rate non può desumersi dal documento -di formazione unilaterale- formato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. mentre nell'unica memoria prodotta -quella prevista dal n. 2 della disposizione da ultimo richiamata- l'opposta ha formulato istanza di verificazione, riservando il deposito dell'originale del documento prodotto in copia conforme nel termine giudizialmente assegnato) è stata fissata, per il 22 febbraio 2022, l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Tale udienza, pendenti trattative per la definizione stragiudiziale, è stata differita, dapprima, al 18 ottobre 2022 e (previa costituzione, nelle more, quale nuova cessionaria del credito di mandataria di , successivamente, al 21 febbraio 2023 Controparte_1 Controparte_3
nonché, ancora, vani i tentativi di definizione stragiudiziale, al 24 settembre 2024. Fallito pure il tentativo di conciliazione svolto dal mutato Giudice istruttore ed effettuati i rilievi officiosi risultanti pagina 2 di 8 dai provvedimenti in data 9.7.2024 e 21.2.2025, la causa è stata trattenuta in decisione in data 1.4.2025 con assegnazione di termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato alla luce della questione oggetto di rilievo officioso con provvedimento del 21 febbraio 2025.
2.1. Secondo una ormai ultraventennale, costante giurisprudenza della Corte di giustizia il giudice delle controversie consumeristiche individuali è tenuto, nel rispetto di quella che è una “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c.
Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej), ad effettuare un esame officioso delle clausole abusive (art. 33, cod. cons.) contenute nel contratto e rilevanti ai fini dell'oggetto del processo (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, ÖR ; esame officioso che è strumentale a colmare Per_1
l'asimmetria esistente anche a livello processuale (le possibili cause di una simile asimmetria sono indicate -tra le tantissime- in Corte di giustizia, 18 febbraio 2016, C-49/14, ; Controparte_4
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/19, Banco Español de Crédito SA; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, ; Corte di giustizia, 27 giugno 2000, C-240/98, C- 244/98, CP_5
) tra professionista e consumatore (tra le tantissime, Corte di giustizia, 4 Controparte_6
giugno 2009, C-243/08, . Nell'esercitare un simile, doveroso controllo in ordine alle CP_5
clausole contrattuali il giudice: i) può (rectius, deve) esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD; Corte di giustizia, 4 giugno 2015,
C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) Persona_2 Persona_3 deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM; Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, Parte_3
; iii) non può dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da
[...]
parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre
2022, C-80/21, E.K., S.K; Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, PA . CP_5
2.2. Tanto premesso, non può non rilevarsi come, a fronte del rilievo compiuto con l'ordinanza del
21.2.2025, l'opposta abbia osservato (richiamando pure recenti decisioni di merito) che l'attivismo imposto al giudice nazionale dalla Corte di giustizia non può giungere sino al punto di esorbitare dai principi di imparzialità e terzietà del giudice e di violare il diritto di difesa. Ne discende, secondo la parte, che l'indagine rimessa al giudice non può, quanto al caso concreto, eccedere l'unica questione fatta oggetto di opposizione e rilevante nella prospettiva del diritto dell'Unione (quella, cioè dell'entità degli interessi moratori).
pagina 3 di 8 Le difese dell'opposta impongono (sia pur nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della presente decisione) alcune riflessioni su talune delle tante, attuali questioni derivanti dall'impatto della richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia sull'ordinamento interno;
impatto che richiede una - tanto delicata quanto ineludibile- opera di rivisitazione di molti principi cardine del processo civile.
Una simile, faticosa opera (frutto di quell'atteggiamento culturale ben tratteggiato da Cass., S. U., sent.
6 aprile 2023, n. 9479) è peraltro doverosa ove si tenga conto degli attuali rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento sovranazionale (sapientemente delineati -tra l'altro- dalla decisione da ultimo richiamata) e del principio di leale cooperazione risultante dall'art. 4 TUE.
2.2.1. Punto di partenza di tali riflessioni non può non essere il riferimento compiuto dall'opposta al dovere di imparzialità e terzietà del giudice;
dovere che non può ritenersi violato a fronte dell'ottemperanza al modello (senza dubbio attivo) di giudice tratteggiato, quanto alle controversie consumeristiche individuali, dalla Corte di giustizia. Quello delineato dai giudici del con CP_7
riferimento alle controversie consumeristiche individuali è, infatti, un giudice senza dubbio imparziale
(poiché non parteggia per il consumatore o per il professionista e non ha un interesse diretto in ordine alla controversia), potendo invece risultare (almeno secondo la ricostruzione offertane da alcuni autori) un giudice non neutrale in quanto chiamato ad intervenire in modo attivo al fine di riequilibrare una posizione di strutturale asimmetria esistente tra le parti del processo. La mancata neutralità, è stato tuttavia osservato, ben risulta compatibile con l'imparzialità e, anzi, secondo alcuni, ne consente una più intensa affermazione. Il mancato intervento del giudice, è stato infatti sostenuto, rischia di tradursi in una sottile forma di parzialità, poiché chi decide di non intervenire in una controversia lascia che in essa prevalga il più forte in quanto più forte.
In definitiva, il giudice delle controversie consumeristiche individuali quale delineato dalla Corte di giustizia è un giudice chiamato (nel rispetto del diritto di difesa -in questo senso giustificandosi la stessa preventiva sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti- e dei principi del giusto processo -non a caso garantiti anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) a contrastare fenomeni di (altrimenti inevitabile) darwinismo giudiziario, oltre che (finalità certo non secondaria nella giurisprudenza della Corte di giustizia in materia) a realizzare un molecolare contrasto ai piccoli fallimenti del mercato.
Le considerazioni appena svolte consentono di sgombrare il campo da possibili fraintendimenti derivanti dalla lettura delle richiamate decisioni dei giudici del . Del resto, ferma la difficoltà CP_7
di immaginare che la Corte di giustizia abbia (peraltro con la segnalata frequenza) disatteso quel principio di imparzialità che risulta chiaramente scolpito negli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non può non pagina 4 di 8 richiamarsi il passaggio delle conclusioni dell'Avvocato generale nel procedimento definito dalla Corte di giustizia con la sentenza 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, e Controparte_8 [...]
ove si legge che “il fatto che un giudice nazionale esamini d'ufficio Controparte_9
l'eventuale abusività di clausole contrattuali e informi il consumatore della possibilità di invocare i diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13 non sembra di per sé compromettere l'imparzialità di tale giudice, poiché il giudice, così facendo, non «prende posizione», ma esercita funzioni allo stesso incombenti in forza del diritto nazionale e dell'Unione”.
2.2.2. Tanto detto con riferimento al modello astratto di giudice delle controversie consumeristiche individuali delineato dalla richiamata giurisprudenza sovranazionale, occorre allora verificare se il rilievo concernente la mancata produzione delle condizioni generali di contratto (questione, per quanto si dirà, decisiva ai fini della definizione del presente giudizio) sia espressione di un'attività idonea, in concreto, a compromettere il dovere di imparzialità e neutralità del giudice.
In proposito deve escludersi che un simile rilievo sia precluso dall'avere il proposto (quale unico Pt_1
motivo di opposizione rilevante nella prospettiva della disciplina di origine comunitaria) una doglianza relativa ai soli interessi moratori. La difesa a riguardo svolta dall'opposta (che, nella stessa prospettazione di parte, comporterebbe -almeno- l'accertamento della inesistenza di un credito per interessi moratori -non prodotte le condizioni generali di contratto, non sarebbe infatti possibile valutarne già solo l'entità della quantificazione operata dalle parti) pare fondata su una non condivisibile perimetrazione di quell'”oggetto della controversia” che, stante il principio dispositivo, vale a delimitare la (doverosa) attività officiosa del giudice. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto del processo (del quale non può essere offerta una lettura formalistica -Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, non può essere circoscritto ai soli motivi Controparte_10
di opposizione proposti dal debitore. Piuttosto, considerato che, a dispetto della posizione formale, attore in senso sostanziale è la parte opposta (tra le tantissime, Cass., sez. 1, ord. 6 giugno 2018, n.
14640; Cass., sez. 3, sent. 24 novembre 2005, n. 24815), l'”oggetto della controversia” deve essere delimitato avendo riguardo (almeno) a tutte quelle clausole contrattuali che concorrono alla determinazione del credito azionato in sede monitoria (e, pertanto, con riferimento al caso concreto, almeno alle clausole mediante le quali sono stati quantificati gli interessi corrispettivi e quelli moratori).
2.3. Precisato che, nei limiti dell”oggetto della controversia” (e, pertanto, nel rispetto del principio dispositivo), il giudice deve poter esaminare la non vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) delle clausole contrattuali pattuite con il consumatore, occorre valutare quali siano le conseguenze della mancata produzione del documento contrattuale.
pagina 5 di 8 2.3.1. A riguardo non pare peregrino osservare come, all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio
2022, C-693/19 e C-831/19, e , attenta Controparte_8 Controparte_9
dottrina abbia ritenuto che le decisioni dei giudici del implichino una modifica della nozione CP_7
di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, risultando ormai indefettibile, al fine dell'emissione di tale provvedimento, la produzione del contratto alla base del ricorso (argomenti in questo senso sono desumibili pure dalla più recente decisione della Corte di giustizia del 29 febbraio
2024, C-742/22, Investcapital Ltd).
2.3.2. La mancata prova del contenuto del contratto (nei limiti delle clausole rilevanti quanto all'oggetto della controversia) non può, tuttavia, non avere rilevanza anche con riferimento al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. e, più in generale, al giudizio di cognizione ordinaria (nel quale, anche in assenza di costituzione del consumatore, il giudice è tenuto ad effettuare il doveroso controllo in ordine alla non vessatorietà delle clausole -tra le altre, Corte di giustizia, 4 giugno 2020, C-495/19,
). Controparte_11
Tanto in considerazione delle seguenti ragioni.
2.3.2.1. In primis, la mancata produzione delle condizioni generali di contratto preclude quel richiamato, doveroso esame officioso delle clausole che ben potrebbe portare ad una dichiarazione di nullità delle stesse (art. 36 cod. cons.), sì che non consente di ravvisare quella certezza del credito che, pure, deve risultare dal titolo esecutivo (art. 474, co. 1, c.p.c.). Tanto è a dirsi sia con riferimento alle clausole relative ad elementi accidentali del contratto (come, ad esempio, la clausola relativa agli interessi moratori), sia con riferimento alle clausole relative ad elementi essenziali del contratto (quali, ad esempio, gli interessi corrispettivi) la cui non abusività deve pur sempre essere accertata (pur se nei più ristretti limiti previsti dall'art. 34, co. 2, cod. cons.) alla luce dei parametri offerti, tra le altre, da
Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, (parametri che non possono essere Persona_4
apprezzati in assenza del testo delle condizioni generali).
La necessità delle condizioni generali di contratto è, del resto, ulteriormente confermata dal fatto che il doveroso esame in ordine all'abusività/non abusività deve essere condotto avendo riguardo non alla clausola atomisticamente considerata, ma alla luce, pure, delle “altre clausole del contratto” (secondo quanto richiesto dall'art. 34, co. 1, cod. cons. ed impedito, in concreto, dalla mancata produzione del testo del contratto).
2.3.2.2. Ancora, una diversa conclusione consentirebbe al professionista (magari a fronte della deliberata, mancata produzione delle condizioni generali di contratto) di sottrarsi al doveroso esercizio dei poteri officiosi del giudice con conseguente pregiudizio dell'effetto utile della direttiva 93/13/CEE.
pagina 6 di 8 2.3.2.3. Da ultimo, in assenza di un'esplicita motivazione in ordine alla mancata abusività delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto del giudizio, la decisione non sarebbe passibile di formare (nella dimensione eurounitaria) cosa giudicata. In proposito, fermi i chiarimenti che saranno offerti dalla Corte di giustizia all'esito del procedimento C-320/24, Soledil, nonché, eventualmente, del procedimento instaurato a fronte dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene questo Giudice che la superabilità del giudicato nazionale formatosi (pur all'esito di un giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti) in assenza di esplicita motivazione sulla non abusività delle clausole risulti argomentabile in modo chiaro già alla luce di Corte di giustizia, sent.
17 maggio 2022, C-869/19, Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA. Infatti, ciò che, nella prospettiva dei giudici del Kirchberg, rileva al fine della superabilità del giudicato nazionale formatosi nei confronti del consumatore non è la mancata instaurazione di un pieno contraddittorio tra le parti (come pure è stato autorevolmente sostenuto all'indomani di Corte di giustizia, 17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, e Controparte_8
), ma la mancata esternazione del concreto esercizio di quei poteri- Controparte_9
doveri del giudice nazionale cui si è fatto brevemente riferimento al punto 2.1 di questa sentenza e che sono funzionali, come detto, a colmare l'asimmetria processuale tra le parti.
2.4. Tanto premesso in linea generale, occorre osservare (all'esito del rilievo officioso disposto con provvedimento del 21.2.2025) che (già) Fire s.p.a., lungi dal produrre il testo integrale del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, si è limitata a depositare (doc. 4) documentazione parziale dalla quale è possibile desumere solo la concessione di un finanziamento per euro 8.000,00 con pattuizione di un t.a.n. pari all'8,50% ed un t.a.e.g. pari all'8,84% da restituirsi in rate mensili decorrenti dal 27.11.2005 per euro 131,34 mensili.
In assenza delle condizioni generali di contratto (e di ulteriori elementi idonei a consentire il doveroso esercizio dei segnalati poteri officiosi) non è tuttavia possibile esaminare (così come imposto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia) la non abusività delle clausole contrattuali;
tanto in relazione sia agli elementi accidentali, sia agli elementi essenziali del contratto.
Ne discende la mancata possibilità di ravvisare, in capo all'opposta, un credito certo, liquido ed esigibile con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo ed impossibilità di addivenire a qualsivoglia pronunzia di condanna dell'opponente.
La pronunzia di condanna non può essere adottata neppure con riferimento alle somme mutuate (e non restituite). Se, in relazione a tali somme, è ravvisabile (in astratto) il diritto alla ripetizione da parte dell'opposta, deve tuttavia rilevarsi che, a fronte della domanda di condanna diretta a dare esecuzione al contratto (tale essendo la domanda proposta in sede monitoria), risulta preclusa la possibilità di pagina 7 di 8 adottare statuizione sulla ripetizione dell'indebito che abbia titolo nella nullità del medesimo contratto.
Infatti, i “diritti di obbligazione tendenti all'ottenimento della medesima somma di denaro sono eteroderminati, in quanto possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. E' stato perciò affermato che la ripetizione dell'indebito integra, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, originariamente proposta, una domanda nuova, non costituendo le due pretese articolazioni di un'unica matrice e riguardando entrambe diritti eterodeterminati (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1788;
Cass. 26 luglio 1999, n. 8070). In linea con quest'ordine di considerazioni deve negarsi che il giudice avanti al quale sia proposta domanda di adempimento relativa a una determinata somma possa riconoscere quest'ultima a titolo di ripetizione dell'indebito e pronunciare una correlativa condanna al pagamento sulla base di tale, diversa, causa petendi. Proprio in quanto il fatto costituivo della domanda assume autonomo rilievo ai fini dell'individuazione del diritto azionato, il giudice resta vincolato al fatto costitutivo allegato dalla parte (diversamente da quanto si verifica in tema di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte)” (Cass., sez. 1, ord. 30 luglio 2024, n. 21410).
3. Non essendo ravvisabili, in capo all'opposta, dolo o colpa grave, deve essere rigettata la domanda formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. (il riferimento a tale comma si giustifica non avendo la parte svolto allegazioni -prima ancora che offerto prove- in relazione a quel pregiudizio derivante dalla condotta della controparte che costituisce presupposto per l'accoglimento della domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c.).
4.
Considerato che
la revoca del decreto ingiuntivo opposto è conseguenza di questione oggetto di rilievo d'ufficio e, in ogni caso, tenuto conto della novità della questione alla base della presente decisione, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3955/18 di questo Tribunale;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Napoli, il 25 maggio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 8 di 8