Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00336/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2021, proposto da
NG PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo Buono, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano D'Ischia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di comminazione di sanzione pecuniaria n. 43 del 10 dicembre 2020, prot. n. 7678.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna l’ordinanza n. 43 del 10 dicembre 2020, prot. n. 7678, con cui il Comune di Barano d’Ischia – accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 37/2018, giusta verbale di Polizia Municipale del 27.02.2019, prot. n. 2614 del 10.04.2019, notificato alla parte – le ha ingiunto di pagare la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , del D.P.R. n. 380/2001.
Nessuno si è costituito per resistere.
All’udienza di smaltimento del 21 novembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorso avverso l’ordinanza demolitoria risulta respinto dalla Sez. VI di questo Tribunale, con sentenza n. 2002 del 29 marzo 2023, su cui pende appello.
Con le prime due censure, si contesta l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria essendo l’ordinanza demolitoria adottata ai sensi dell’art. 27, e non dell’art. 31, del D.P.R. n. 380/2001 e comunque l’illegittimità dell’irrogazione della stessa nella misura normativa massima.
Entrambe le doglianze sono infondate, posto che il citato comma 4- bis prevede testualmente che “ la sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”, così fugando ogni dubbio circa l’estensione della misura agli illeciti ex art. 27 ed alla liquidazione della stessa, in tali ipotesi, nella sua dimensione massima.
La natura vincolata dell’atto impugnato induce a ritenere infondate anche le due ultime censure, di carattere formale, in base alle quali la sanzione non è stata preceduta da un formale atto di accertamento dell’inottemperanza e dalla comunicazione di avvio del procedimento.
A ciò si aggiunga che, non solo l’inottemperanza alla demolizione è fuori discussione, ma è rimasto incontestato che al ricorrente sia stato a suo tempo notificato il relativo verbale di accertamento, che comunque egli ha conosciuto con la comunicazione del provvedimento in esame e non ha contestato nel merito.
Nulla è dovuto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Alberto Di Mario, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO