TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 11/2/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4232/22 r.g. tra
in proprio e nella qualità di l.r. della , con il Parte_1 CP_1 patrocinio dell'Avv. VINCENZO MOZZI e dell'Avv. PAOLO DE BERARDINIS, ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, difeso ex art. 417 bis c.p.c., resistente
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, la ricorrente (ad oggi inattiva) ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 1316/ 2022 emessa dall' mediante la quale le si Controparte_2 ingiungeva il pagamento a titolo di sanzioni della complessiva somma di euro 7.984,40. L'opposizione è stata tempestivamente depositata in data 5.9.2022, e quindi entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.
6.d.lgs. 150/2011 dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, perfezionatasi l'8.8.2022.
2. Le contestazioni, relative alla violazione di normativa lavoristica e meglio dettagliate nel prosieguo della motivazione, sono state riscontrate all'esito di un accertamento ispettivo avviato con primo accesso del 7.2.2017, proseguito con acquisizioni documentali, e concluso con verbale unico del
10.5.2017.
3. Parte ricorrente deduce in primo luogo la decadenza dell'ispettorato dal potere sanzionatorio a fronte del superamento del termine di 90 giorni tra l'accertamento della violazione e la notifica del verbale di contestazione, previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981; l'avvenuta prescrizione del credito, essendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione intervenuta 8.8.2022, e quindi oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. 689/81 dall'accertamento dei fatti e comunque dalla notifica del verbale ispettivo, avvenuta il 10.5.2017. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese. In subordine sostiene la violazione dei criteri di cui all'art. 11, L. n. 689/1981, e la sproporzione tra la gravità della violazione e l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa, chiedendo la riduzione degli importi al minimo edittale, con vittoria di spese. Con
4. Si è tempestivamente costituito l' , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta e la condanna di controparte alle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs. 149/2015 (riduzione del 20%).
5. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
7. Quanto all'eccezione di tardività della notifica del verbale, l'art. 14 l. 689/81 dispone, per quanto qui interessa: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”.
8. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decorso di tale termine ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, e la tardività della contestazione costituisce eccezione in senso stretto che deve quindi costituire specifico motivo di opposizione di parte ricorrente (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1056 del 14/01/2022). Quanto alla decorrenza del termine – che viene interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 27903 del 30/10/2019), la stessa deve individuarsi nella conclusione dell'accertamento, e quindi dalla data di acquisizione e valutazione di tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, eventualmente successiva all'accertamento del fatto nella sua materialità (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n.
27702 del 29/10/2019). Compete al giudicante valutare se la durata dell'accertamento sia congrua, in relazione al complesso degli accertamenti compiuti, alla loro complessità, senza potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità dei singoli atti istruttori compiuti (Cass. Civ.,
Sez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024).
9. Applicando tali principi al caso concreto, dalla documentazione in atti e dalle concordi allegazioni delle parti risulta che il primo accesso ispettivo sia avvenuto in data 7.2.2017, ed in occasione dello stesso sono stati individuati due lavoratori rispetto ai quali difettava la trasmissione della dichiarazione Unilav rispettivamente per uno e due giorni. Che successivamente ad esso, in data
23.2.2017, l' aveva notificato alla società un verbale ispettivo interlocutorio con cui si dava CP_2 atto che gli accertamenti non erano ancora conclusi e veniva acquisita la documentazione richiesta in fase di accesso ispettivo (dichiarazioni Unilav;
lettere di assunzione;
libro unico del lavoro della opponente;
cassetto previdenziale INPS con denunce e versamenti fino a dicembre 2016; delega alla tenuta del LUL alla consulente del lavoro del 11.9.2015; visura camerale del 11.9.2015).
10. In tale data dovevano quindi ritenersi conclusi gli accertamenti. In data 11.5.2023 veniva redatto il verbale unico di accertamento, notificato in data 15.05.2017 con cui venivano contestate le violazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002 n° 12, convertito con modificazioni nella
Legge 23/4/2002 n°73, come sostituito dall'art. 22, comma1, D.Lgs 14/9/2015 n 151.
11. È evidente quindi che tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale di contestazione è intercorso un termine inferiore ai 90 giorni. Giova inoltre evidenziare che risulta perfettamente congruo il termine intercorso tra il primo accesso e la constatazione delle circostanze fattuali dell'illecito – avvenuto il 7.2.2017 – e la conclusione dell'accertamento stesso – avvenuta il
23.2.2027 mediante l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione della pratica – essendo trascorse sole due settimane, a nulla rilevando che la parte resistente avesse proceduto a trasmette le dichiarazioni Unilav il giorno stesso del primo accesso. L' , infatti, aveva in ogni caso bisogno CP_2 di acquisire tale documentazione formalmente attraverso una successiva attività d'ufficio, ed inoltre necessitava di acquisire tutta l'ulteriore documentazione già menzionata, nell'esercizio della propria discrezionalità che, come già osservato, non compete a questo giudicante valutare, restando irrilevante quanto sostenuto dal ricorrente in riferimento alla superfluità della documentazione stessa.
12. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'art. 28 della l. 689/81 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
13. La notifica della contestazione contenente gli estremi della violazione costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione, decorrente dall'accertamento stesso. A tale atto, avente natura sostanziale e non processuale, non si applica la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale appunto con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e si estende agli effetti sostanziali dei primi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 19143 del 1.8.2017). Ne consegue esclusivamente che non vale ad interrompere la prescrizione la mera consegna all'ufficiale giudiziario del verbale ispettivo per la notifica, ma non può negarsi il valore di atto interruttivo ex art. 2943 co. 4 c.c. al perfezionamento della notifica stessa. Nel caso di specie, il dies a quo per il computo della prescrizione deve quindi individuarsi nella data di perfezionamento della notifica del verbale definitivo di accertamento, avvenuta in data 15.5.2017 (cfr. all. 4 memoria).
14. Parte ricorrente eccepisce il decorso del quinquennio alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, effettuata il 22.7.2022 e perfezionatasi l'8.8.2022.
15. L'Ente deduce tuttavia che il termine quinquennale si sarebbe interrotto per effetto della sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, termine poi prorogato al 31 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
16. L'art. 103, co. 6 bis, del d.l. 18/2020 testualmente recita: “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
17. Ne consegue che la pretesa non era prescritta al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
18. Nel merito delle sanzioni irrogatele, le censure svolte dalla parte ricorrente riguardano le contestazioni relative alla violazione dell'art. art. 3 comma 3 D.L. 22/02/2002 n° 12 convertito in L
n.73/2002 come sostituito dall'art. 22 comma 1 d. lgs n.151/2015, per aver impiegato senza preventiva comunicazione all'Ufficio per Impiego competente territorialmente i lavoratori , con Persona_1 mansioni di lavapiatti, dal 4/2/2017 per n 2 giornate di effettivo lavoro irregolare, e Persona_2
, con mansioni di cameriere, dal 7/2/2017 per n. 1 giornata di effettivo lavoro irregolare.
[...]
19. La parte ricorrente non ha addotto alcuna giustificazione per il rilevato ritardo nella comunicazione, limitandosi ad eccepire che le infrazioni avrebbero avuto durata ridotta e facendo riferimento alle piccole dimensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, della società.
20. Il parametro normativo di riferimento si rinviene nell'art. 3, D.L. n. 12/2002 che, per le violazioni di durata inferiore a 30 giorni, prevede una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo di euro 9.000,00. Gli importi sanzionatori comminati nell'ordinanza- ingiunzione opposta nel presente giudizio ammontano ad euro 4.500,00 per due giornate di lavoro irregolare e ad euro 3.450,00 per una giornata.
21. L'art. 11 della l. 689/81, in materia di quantificazione delle sanzioni pecuniarie per le quali è prevista una forbice edittale, indica che deve farsi riferimento “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
22. Si ritiene che, alla luce di tali criteri, le sanzioni irrogate siano proporzionate.
23. Quanto alla gravità della violazione, nel caso di omessa comunicazione al centro per l'impiego la breve durata dell'omissione non risulta decisiva di per sé al fine di ritenere applicabile il minimo edittale. La comunicazione è infatti l'unica modalità che consente l'individuazione certa del decorso del rapporto di lavoro, consistendo il contratto individuale in una scrittura privata, sicché il disvalore consistente nella suddetta omissione non può ritenersi particolarmente lieve per il solo fatto che l'accertamento è avvenuto, secondo le dichiarazioni delle parti, nell'immediatezza dell'assunzione, ostandovi del resto anche ragioni di deterrenza. Al contrario, l'omissione integra già la gran parte del disvalore sanzionato, ed il tempo trascorso prima dell'accertamento incide sull'entità della stessa principalmente in quanto elemento da cui poter presuntivamente desumere una intenzione di non procedere alla regolarizzazione, ma la sua brevità, pur non potendo valutarsi presuntivamente nel senso appena esposto, non consente di per sé di escludere tale ipotesi e non può quindi essere valutata come un elemento da apprezzarsi favorevolmente ai fini dell'abbassamento della sanzione. L'applicazione del minimo edittale, oggi invocata, non può quindi applicarsi per la sola brevità dell'infrazione accertata, ma richiede al contrario indici ulteriori, da apprezzarsi in positivo e tali da diminuire il disvalore della condotta. Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia immediatamente provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori non appare dirimente, trattandosi di condotta anche a propria tutela.
Quanto alle asserite modeste dimensioni patrimoniali della società, difetta radicalmente la prova di quanto allegato, posto che il ricorrente non ha depositato documentazione contabile a sostegno di tale assunto (rispetto al quale si osserva in ogni caso che, dalla visura in atti, l'ultimo bilancio depositato risale al 2018, sicché non sarebbe comunque stato possibile apprezzare la consistenza patrimoniale della società alla data di introduzione della domanda).
24. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
25. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M
147/2022, con esclusione della decisoria non avendo parte resistente svolto attività defensionale in tale fase, con applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, II comma, d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Giudice:
- Rigetta l'opposizione;
- per l'effetto condanna in proprio e nella qualità di l.r. della Parte_1 CP_1
, a rifondere a controparte le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.480,00 per compensi,
[...] oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA pronunciata all'udienza del 11/2/2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4232/22 r.g. tra
in proprio e nella qualità di l.r. della , con il Parte_1 CP_1 patrocinio dell'Avv. VINCENZO MOZZI e dell'Avv. PAOLO DE BERARDINIS, ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, difeso ex art. 417 bis c.p.c., resistente
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 6 d.lgs. 150/2011, la ricorrente (ad oggi inattiva) ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 1316/ 2022 emessa dall' mediante la quale le si Controparte_2 ingiungeva il pagamento a titolo di sanzioni della complessiva somma di euro 7.984,40. L'opposizione è stata tempestivamente depositata in data 5.9.2022, e quindi entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.
6.d.lgs. 150/2011 dalla notificazione della ordinanza ingiunzione, perfezionatasi l'8.8.2022.
2. Le contestazioni, relative alla violazione di normativa lavoristica e meglio dettagliate nel prosieguo della motivazione, sono state riscontrate all'esito di un accertamento ispettivo avviato con primo accesso del 7.2.2017, proseguito con acquisizioni documentali, e concluso con verbale unico del
10.5.2017.
3. Parte ricorrente deduce in primo luogo la decadenza dell'ispettorato dal potere sanzionatorio a fronte del superamento del termine di 90 giorni tra l'accertamento della violazione e la notifica del verbale di contestazione, previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981; l'avvenuta prescrizione del credito, essendo la notifica dell'ordinanza ingiunzione intervenuta 8.8.2022, e quindi oltre i cinque anni previsti dall'art. 28 l. 689/81 dall'accertamento dei fatti e comunque dalla notifica del verbale ispettivo, avvenuta il 10.5.2017. Ha quindi chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese. In subordine sostiene la violazione dei criteri di cui all'art. 11, L. n. 689/1981, e la sproporzione tra la gravità della violazione e l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa, chiedendo la riduzione degli importi al minimo edittale, con vittoria di spese. Con
4. Si è tempestivamente costituito l' , contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta e la condanna di controparte alle spese di lite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, II comma, D. Lgs. 149/2015 (riduzione del 20%).
5. La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'udienza odierna.
6. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
7. Quanto all'eccezione di tardività della notifica del verbale, l'art. 14 l. 689/81 dispone, per quanto qui interessa: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”.
8. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il decorso di tale termine ha effetto estintivo dell'obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, e la tardività della contestazione costituisce eccezione in senso stretto che deve quindi costituire specifico motivo di opposizione di parte ricorrente (Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 1056 del 14/01/2022). Quanto alla decorrenza del termine – che viene interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo (Cass. Civ., Sez. L - , Ordinanza n. 27903 del 30/10/2019), la stessa deve individuarsi nella conclusione dell'accertamento, e quindi dalla data di acquisizione e valutazione di tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, eventualmente successiva all'accertamento del fatto nella sua materialità (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n.
27702 del 29/10/2019). Compete al giudicante valutare se la durata dell'accertamento sia congrua, in relazione al complesso degli accertamenti compiuti, alla loro complessità, senza potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità dei singoli atti istruttori compiuti (Cass. Civ.,
Sez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024).
9. Applicando tali principi al caso concreto, dalla documentazione in atti e dalle concordi allegazioni delle parti risulta che il primo accesso ispettivo sia avvenuto in data 7.2.2017, ed in occasione dello stesso sono stati individuati due lavoratori rispetto ai quali difettava la trasmissione della dichiarazione Unilav rispettivamente per uno e due giorni. Che successivamente ad esso, in data
23.2.2017, l' aveva notificato alla società un verbale ispettivo interlocutorio con cui si dava CP_2 atto che gli accertamenti non erano ancora conclusi e veniva acquisita la documentazione richiesta in fase di accesso ispettivo (dichiarazioni Unilav;
lettere di assunzione;
libro unico del lavoro della opponente;
cassetto previdenziale INPS con denunce e versamenti fino a dicembre 2016; delega alla tenuta del LUL alla consulente del lavoro del 11.9.2015; visura camerale del 11.9.2015).
10. In tale data dovevano quindi ritenersi conclusi gli accertamenti. In data 11.5.2023 veniva redatto il verbale unico di accertamento, notificato in data 15.05.2017 con cui venivano contestate le violazioni di cui all'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22/2/2002 n° 12, convertito con modificazioni nella
Legge 23/4/2002 n°73, come sostituito dall'art. 22, comma1, D.Lgs 14/9/2015 n 151.
11. È evidente quindi che tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale di contestazione è intercorso un termine inferiore ai 90 giorni. Giova inoltre evidenziare che risulta perfettamente congruo il termine intercorso tra il primo accesso e la constatazione delle circostanze fattuali dell'illecito – avvenuto il 7.2.2017 – e la conclusione dell'accertamento stesso – avvenuta il
23.2.2027 mediante l'acquisizione della documentazione necessaria all'istruzione della pratica – essendo trascorse sole due settimane, a nulla rilevando che la parte resistente avesse proceduto a trasmette le dichiarazioni Unilav il giorno stesso del primo accesso. L' , infatti, aveva in ogni caso bisogno CP_2 di acquisire tale documentazione formalmente attraverso una successiva attività d'ufficio, ed inoltre necessitava di acquisire tutta l'ulteriore documentazione già menzionata, nell'esercizio della propria discrezionalità che, come già osservato, non compete a questo giudicante valutare, restando irrilevante quanto sostenuto dal ricorrente in riferimento alla superfluità della documentazione stessa.
12. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'art. 28 della l. 689/81 dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”.
13. La notifica della contestazione contenente gli estremi della violazione costituisce valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione, decorrente dall'accertamento stesso. A tale atto, avente natura sostanziale e non processuale, non si applica la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale appunto con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, e si estende agli effetti sostanziali dei primi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione (cfr. Cass. Civ., Sentenza n. 19143 del 1.8.2017). Ne consegue esclusivamente che non vale ad interrompere la prescrizione la mera consegna all'ufficiale giudiziario del verbale ispettivo per la notifica, ma non può negarsi il valore di atto interruttivo ex art. 2943 co. 4 c.c. al perfezionamento della notifica stessa. Nel caso di specie, il dies a quo per il computo della prescrizione deve quindi individuarsi nella data di perfezionamento della notifica del verbale definitivo di accertamento, avvenuta in data 15.5.2017 (cfr. all. 4 memoria).
14. Parte ricorrente eccepisce il decorso del quinquennio alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione oggi opposta, effettuata il 22.7.2022 e perfezionatasi l'8.8.2022.
15. L'Ente deduce tuttavia che il termine quinquennale si sarebbe interrotto per effetto della sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 disposta dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, termine poi prorogato al 31 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.
16. L'art. 103, co. 6 bis, del d.l. 18/2020 testualmente recita: “
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
17. Ne consegue che la pretesa non era prescritta al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione.
18. Nel merito delle sanzioni irrogatele, le censure svolte dalla parte ricorrente riguardano le contestazioni relative alla violazione dell'art. art. 3 comma 3 D.L. 22/02/2002 n° 12 convertito in L
n.73/2002 come sostituito dall'art. 22 comma 1 d. lgs n.151/2015, per aver impiegato senza preventiva comunicazione all'Ufficio per Impiego competente territorialmente i lavoratori , con Persona_1 mansioni di lavapiatti, dal 4/2/2017 per n 2 giornate di effettivo lavoro irregolare, e Persona_2
, con mansioni di cameriere, dal 7/2/2017 per n. 1 giornata di effettivo lavoro irregolare.
[...]
19. La parte ricorrente non ha addotto alcuna giustificazione per il rilevato ritardo nella comunicazione, limitandosi ad eccepire che le infrazioni avrebbero avuto durata ridotta e facendo riferimento alle piccole dimensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, della società.
20. Il parametro normativo di riferimento si rinviene nell'art. 3, D.L. n. 12/2002 che, per le violazioni di durata inferiore a 30 giorni, prevede una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 1.500,00 ed un massimo di euro 9.000,00. Gli importi sanzionatori comminati nell'ordinanza- ingiunzione opposta nel presente giudizio ammontano ad euro 4.500,00 per due giornate di lavoro irregolare e ad euro 3.450,00 per una giornata.
21. L'art. 11 della l. 689/81, in materia di quantificazione delle sanzioni pecuniarie per le quali è prevista una forbice edittale, indica che deve farsi riferimento “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
22. Si ritiene che, alla luce di tali criteri, le sanzioni irrogate siano proporzionate.
23. Quanto alla gravità della violazione, nel caso di omessa comunicazione al centro per l'impiego la breve durata dell'omissione non risulta decisiva di per sé al fine di ritenere applicabile il minimo edittale. La comunicazione è infatti l'unica modalità che consente l'individuazione certa del decorso del rapporto di lavoro, consistendo il contratto individuale in una scrittura privata, sicché il disvalore consistente nella suddetta omissione non può ritenersi particolarmente lieve per il solo fatto che l'accertamento è avvenuto, secondo le dichiarazioni delle parti, nell'immediatezza dell'assunzione, ostandovi del resto anche ragioni di deterrenza. Al contrario, l'omissione integra già la gran parte del disvalore sanzionato, ed il tempo trascorso prima dell'accertamento incide sull'entità della stessa principalmente in quanto elemento da cui poter presuntivamente desumere una intenzione di non procedere alla regolarizzazione, ma la sua brevità, pur non potendo valutarsi presuntivamente nel senso appena esposto, non consente di per sé di escludere tale ipotesi e non può quindi essere valutata come un elemento da apprezzarsi favorevolmente ai fini dell'abbassamento della sanzione. L'applicazione del minimo edittale, oggi invocata, non può quindi applicarsi per la sola brevità dell'infrazione accertata, ma richiede al contrario indici ulteriori, da apprezzarsi in positivo e tali da diminuire il disvalore della condotta. Nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia immediatamente provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori non appare dirimente, trattandosi di condotta anche a propria tutela.
Quanto alle asserite modeste dimensioni patrimoniali della società, difetta radicalmente la prova di quanto allegato, posto che il ricorrente non ha depositato documentazione contabile a sostegno di tale assunto (rispetto al quale si osserva in ogni caso che, dalla visura in atti, l'ultimo bilancio depositato risale al 2018, sicché non sarebbe comunque stato possibile apprezzare la consistenza patrimoniale della società alla data di introduzione della domanda).
24. Ne consegue l'integrale rigetto dell'opposizione.
25. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M
147/2022, con esclusione della decisoria non avendo parte resistente svolto attività defensionale in tale fase, con applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 9, II comma, d.lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Giudice:
- Rigetta l'opposizione;
- per l'effetto condanna in proprio e nella qualità di l.r. della Parte_1 CP_1
, a rifondere a controparte le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.480,00 per compensi,
[...] oltre accessori come per legge se dovuti.
Tivoli, 11 febbraio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni