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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 06 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 160/2024, del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Spena.
APPELLANTE
E
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorinda Conte.
APPELLATO
OGGETTO: Infortunio sul lavoro – Accertamento responsabilità del datore di lavoro – c.d. Danno differenziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1945/2023, pubblicata
[...]
1 il 20.12.2023, emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da veniva accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1 parte resistente nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente in data 24.04.2018; per l'effetto, la parte resistente veniva condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 44.723,24 a titolo di risarcimento danni.
L'odierna parte appellata, , nel giudizio di primo CP_1 grado, deduceva di essere dipendente della società appellante a far data dal 04.08.2014, assunto con contratto a tempo indeterminato e full time, con la qualifica di “frigorista industriale”, livello 3, svolgendo poi di fatto mansioni di “tubista”, “saldatore” e
“responsabile di cantiere”; esponeva che, in data 24.04.2018, su indicazione del datore di lavoro, si recava presso il cantiere della società , sito in S. Marco Evangelista, dove, Controparte_2 insieme ad altri colleghi, era impegnato ad effettuare l'operazione di cambio dei cilindri di spinta in prossimità del macchinario denominato “quarto vecchio”; in tale occasione: “accadeva che durante l'operazione di cambio, la guarnitura non usciva dal cilindro per un ostacolo posto sul binario. Il lavoratore, accorgendosi della presenza di tale ostacolo che bloccava la guarnitura, chiedeva a tutti i colleghi di fermare le operazioni al fine di rimuovere l'oggetto. Nell'avvicinarsi alla macchina, la guarnitura, improvvisamente, avanzata di circa due centimetri, andando a tranciare le dita della mano sinistra del sig. CP_1
”. Per effetto di tale occorso, al veniva diagnosticata
[...] CP_1
l'amputazione di tre dita della mano sinistra per necrosi, dovuta a
“trauma schiacciamento II, III, IV dito mano sinistra con FLC suturate presso PS, frattura composta base F3 IV dito, frattura tuberosità ungueale F3 II dito e sub lussazione della IFD III dito con microdistacco parcellare”. In virtù del dedotto infortunio, il CP_1 riceveva il riconoscimento di 9 punti percentuali con la liquidazione da parte dell'INAIL nella misura di circa € 9.098,34 e, stante il danno subito, lo stesso avanzava alla la richiesta di Parte_1 risarcimento del danno c.d. “differenziale”.
Come detto, il Tribunale accertava la responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio e condannava la al Parte_1 risarcimento dei danni.
Avverso tale pronuncia, la società appellante proponeva gravame per i seguenti motivi: a) per non aver considerato che per le mansioni a cui era addetto il ricorrente non era richiesto l'uso dei guanti in
2 crosta;
b) per aver erroneamente ritenuto il ricorrente inesperto nella mansione;
c) per aver ritenuto che l'evento dell'infortunio non fosse imprevedibile;
d) per non aver ritenuto il comportamento del ricorrente abnorme;
e) per omessa pronuncia in merito all'eccepito concorso di colpa nella causazione dell'evento. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con rigetto della domanda originaria proposta dalla controparte.
Si costituiva in giudizio parte appellata che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore con conseguente accertamento del c.d. danno differenziale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contestava la sentenza nella parte relativa all'uso dei DPI;
nella specie rilevava che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che per le mansioni a cui era addetto il ricorrente – ovvero quella di “passare le attrezzature ai colleghi” - non era richiesto l'uso dei guanti in crosta. Secondo la tesi dell'appellante era evidente che tale operazione non richiedeva l'uso dei guanti in crosta, non essendovi pericolo di schiacciamento delle mani, ma essendo piuttosto necessaria una manualità per la quale, al contrario, i suddetti guanti sarebbero stati di ostacolo.
La doglianza è infondata.
In primo luogo, va osservato che risultano provate e non in discussione le circostanze di fatto relative all'evento lesivo così come narrate dal ricorrente nel ricorso di primo grado. Infatti, l'istruttoria orale ha univocamente confermato che l'evento accadeva presso lo stabilimento della società Controparte_2
in data 24.04.2018; in tale occasione, il subiva
[...] CP_1
l'infortunio alla mano per rimuovere un pezzo di legno che bloccava lo smontaggio della guarnitura;
in occasione del sinistro, insieme al erano presenti e , dipendenti CP_1 Persona_1 Persona_2
3 della nonché , dipendente della Parte_1 Persona_3 società I lavoratori erano impegnati Controparte_2 nell'operazione di smontaggio dei cilindri e sostituzione della guarnitura.
Posto ciò, deve rilevarsi che la censura mossa dall'appellante risulta infondata, in quanto, dall'istruttoria orale è emerso che per la dedotta operazione in cui era impiegato l'appellato, insieme agli altri colleghi, era necessario l'utilizzo dei guanti in crosta. Infatti, sul punto, il teste (teste di parte appellante) Per_2 dichiarava: “Preciso che noi dovevamo tenere i guanti in crosta per obbligo, tuttavia, si era valutato di mettere quegli altri per evitare che con quelli in crosta sporchi potessimo danneggiare le attrezzature”. Il teste (teste di parte appellata) dichiarava: “Il ricorrente Per_1 indossava i guanti. Normalmente utilizziamo guanti in crosta forniti da tuttavia in quella circostanza abbiamo utilizzato Parte_1 dei guanti in cotone nella parte superiore e in pelle sul palmo, perché erano più adatti per le operazioni di lubrificazione ed incastro dei bulloni. I guanti ci venivano forniti dalla ma in quel Parte_1 momento quel tipo di guanti ce li fornì l'operatore della CP_2
”.
[...]
Inoltre, anche dal libero interrogatorio del legale rappresentante della società, emergeva che per tutte le operazioni di Controparte_3 carpenteria e meccanica era necessario utilizzare i guanti in crosta. Infatti, il dichiarava: “Noi usiamo solo i guanti crosta CP_3 perché noi di solito facciamo lavori di meccanica e carpenteria, quindi guanti in lattice non ne usiamo”. Tra l'altro, la stessa società appellante in primo grado, nell'argomentare a sua difesa, sosteneva di aver fornito guanti in crosta ai dipendenti, ciò a testimonianza del fatto che in relazione all'operazione da eseguire era necessario l'utilizzo di tali dispositivi di sicurezza.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui rilevava che il ricorrente non avesse una adeguata esperienza professionale. Secondo l'appellante, il era un operaio altamente CP_1 specializzato che aveva eseguito numerose volte le operazioni di smontaggio del cilindro e sostituzione della guarnitura. Tale circostanza sarebbe emersa sia dall'istruttoria orale, sia dalla documentazione prodotta relativa ai numerosi attestati di formazione professionale del dipendente.
4 Anche tale doglianza non si ritiene fondata. Infatti, deve condividersi la motivazione dal Giudice di prime cure tenuto conto delle risultanze istruttorie. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dalle dichiarazioni testimoniali non emergeva l'elevata specializzazione del nel compimento delle operazioni cui era impiegato al CP_1 momento del sinistro. In tal senso, si veda la dichiarazione del teste , il Persona_3 quale affermava: “Io e il ricorrente non abbiamo mai partecipato a corsi di formazione specifici per svolgere questa attività, ma abbiamo solo firmato dei documenti”. Il teste , figlio del legale rappresentante della Testimone_1 società, sul punto, dichiarava: “La non ha mai Parte_1 organizzato corsi di formazione in merito all'attività specifica presso la Laminazione sottile, non essendo necessari, trattandosi di lavorazioni espletate da anni per le quali quando vincemmo l'appalto fu organizzato un periodo di formazione con i dipendenti della laminazione”. Il teste sempre sul tema dei corsi di formazione Persona_1 dichiarava: “Non abbiamo seguito corsi di formazione specifici per l'attività presso Laminazione Sottile, ma in generale seguiamo costantemente corsi di formazione sulla sicurezza”. Infine, il teste dichiarava: “Per questo tipo di Persona_2 attività noi non avevamo seguito corsi di formazione specifica. In generale però seguiamo corsi di sicurezza, primo soccorso, lavorazione in altezza, spazi confinanti. Questo tipo di corsi si svolgono in azienda con un ispettore che ci spiega le regole e facciamo anche dei questionari. Preciso che per la lavorazione di sostituzione delle guarniture non avevamo seguito un corso specifico perché c'era un operatore della laminazione che ci spiegava ed indicava cosa fare”. Dunque, l'istruttoria orale ha restituito in maniera pressoché unanime la prova della mancata partecipazione del a corsi di CP_1 formazione specifici sulle operazioni di smontaggio-sostituzione dei cilindri. Tra l'altro, la mancata specializzazione da parte dei dipendenti della
– e dunque anche del – nel compimento dell'operazione CP_1 specifica (smontaggio cilindri) è testimoniata dal fatto che nell'esecuzione di tali mansioni questi venivano affiancati da operatori della società presso il cui stabilimento si CP_2 eseguiva l'operazione medesima. Infine, deve rilevarsi che nessuno tra gli attestati di formazione prodotti dall'appellante si riferisce alla mansione e/o operazione
5 specifica che il ricorrente stava compiendo al momento dell'infortunio. Dunque, anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado deve ritenersi corretta.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza gravata nella parte in cui riteneva che l'evento dell'infortunio non fosse imprevedibile. L'appellante sosteneva che tale imprevedibilità sarebbe dipesa sia dalla impossibilità di pronosticare che la guarnitura del cilindro si bloccasse, sia dal gesto imprudente ed avventato del che, CP_1 senza protezioni, avvicinava la mano in prossimità della guarnitura. Inoltre, l'appellante denunciava una presunta illogicità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe confuso la locuzione “terza volta” con “terzo giorno”, riferendosi ad una delle dichiarazioni testimoniali. In primo luogo, quest'ultimo passaggio della censura appare irrilevante. Infatti, a giudizio della Corte, la dedotta imprevedibilità dell'evento che avrebbe scaturito l'infortunio, ovvero il bloccaggio della guarnitura, non è dimostrata in alcun modo. Tra l'altro, l'eventuale imprevedibilità di tale evento non escluderebbe la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., in quanto, incombeva sullo stesso l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo, oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo, i rischi esistenti. Tale onere probatorio non appare soddisfatto, atteso che non è nemmeno pacifica – stante la discordanza tra le dichiarazioni dei testi
- la circostanza che i guanti in crosta fossero stati forniti dalla società nel giorno dell'infortunio. Parte_1
Infatti, i testi e affermavano che Persona_3 Testimone_2 in quella giornata i guanti in crosta non erano stati forniti dalla
[...]
Nello specifico, il dichiarava: “Preciso che ci Pt_1 Per_3 erano stati forniti dalla stessa “ ”. In quella Controparte_2 giornata, 24.4.2018 la non ci aveva fornito i guanti Parte_1 in crosta”; il dichiarava: “I guanti ci venivano forniti dalla Per_1
ma in quel momento quel tipo di guanti ce li fornì Parte_1
l'operatore della ” Controparte_2
Solo il teste invece, dichiarava: “La società CP_3 Parte_1 aveva fornito ai propri dipendenti tutti i dispositivi di protezione personale, anche guanti in crosta”. Dunque, sulla fornitura dei guanti in crosta vi è incertezza e, tra l'altro, nulla è dedotto o provato in ordine al rispetto dell'onere di
6 vigilanza incombente sul datore di lavoro. Per tali ragioni non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte datoriale.
Infine, con gli ultimi due motivi di gravame parte appellante contestava la sentenza per non aver ritenuto abnorme il comportamento del nonché per omessa pronuncia in merito CP_1 al concorso di colpa.
I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente atteso che entrambi pongono l'attenzione sulla presunta condotta abnorme e/o negligente ed imprudente del CP_1
Secondo la tesi dell'appellante la responsabilità datoriale sarebbe esclusa o quanto meno sarebbe concorrente con quella del lavoratore, in virtù del comportamento abnorme o altamente imprudente adottato dallo stesso, il quale incautamente posizionava la mano in prossimità della guarnitura.
Le censure non possono ritenersi fondate.
La Suprema Corte, sul punto, ha già da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall' art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso, non essendo sufficiente, a tal fine, che le cautele assunte dall'imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell'azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema (in tal senso vedi Cass. n. 4980/2023; n. 6154/2006; n. 4980/2006; n. 2930/2005). Inoltre, è stato chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è 7 interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza. Pertanto, la condotta imprudente del lavoratore realizzata comunque nell'ambito dei compiti e delle mansioni a lui attribuite, integra una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, e pertanto, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (in tal senso, Cass. n. 11753/2018). Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza della Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento o da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. n. 798/2017; n. 12779/2012; n. 21694/2011; nello stesso senso, Cass. n. 7313/2016, secondo cui il rischio elettivo è solo "quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"). Posti tali principi, pertanto, si è esclusa la configurabilità d'una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore costituisce l'oggetto dell'obbligo cui il datore è tenuto, in quanto il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza (così, Cass. n. 5149/2019; Cass. n. 1994/2012, Cass. n. 3763/2021). Da ultimo, si è ribadito che l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 25597/2021; n. 23826/2023). Nel caso in esame, in applicazione dei principi appena esposti, deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta – come correttamente valutato anche dal Tribunale - non era emerso alcun comportamento abnorme del lavoratore, il quale, al momento dell'infortunio, stava regolarmente svolgendo le sue mansioni utilizzando il macchinario 8 cui era addetto, mentre il suo avvicinamento pericoloso alla guarnitura è dipeso dalla necessità di eliminare il pezzo di legno che bloccava la stessa. Si tratta, dunque, non di un comportamento abnorme o comportante un rischio estraneo alle normali modalità lavorative, ma di una condotta, sebbene imprudente, posta in essere in esecuzione delle mansioni a lui assegnate e volta ad evitare l'interruzione del ciclo di produzione. Ne consegue la correttezza dell'accertamento della responsabilità datoriale per non aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitate l'infortunio.
Infine, per completezza, deve rilevarsi che l'appellante con il gravame proposto contestava la fondatezza del diritto ad ottenere il risarcimento danni;
nessuna doglianza, nemmeno in via gradata, in merito al quantum del risarcimento stabilito dal Tribunale.
Alla luce di quanto esposto l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida complessivamente in euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 06/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere
Dott. Arturo Avolio Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 06 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 160/2024, del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Olga Spena.
APPELLANTE
E
, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorinda Conte.
APPELLATO
OGGETTO: Infortunio sul lavoro – Accertamento responsabilità del datore di lavoro – c.d. Danno differenziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.01.2024 la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1945/2023, pubblicata
[...]
1 il 20.12.2023, emessa dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da veniva accertata e dichiarata la responsabilità della CP_1 parte resistente nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente in data 24.04.2018; per l'effetto, la parte resistente veniva condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 44.723,24 a titolo di risarcimento danni.
L'odierna parte appellata, , nel giudizio di primo CP_1 grado, deduceva di essere dipendente della società appellante a far data dal 04.08.2014, assunto con contratto a tempo indeterminato e full time, con la qualifica di “frigorista industriale”, livello 3, svolgendo poi di fatto mansioni di “tubista”, “saldatore” e
“responsabile di cantiere”; esponeva che, in data 24.04.2018, su indicazione del datore di lavoro, si recava presso il cantiere della società , sito in S. Marco Evangelista, dove, Controparte_2 insieme ad altri colleghi, era impegnato ad effettuare l'operazione di cambio dei cilindri di spinta in prossimità del macchinario denominato “quarto vecchio”; in tale occasione: “accadeva che durante l'operazione di cambio, la guarnitura non usciva dal cilindro per un ostacolo posto sul binario. Il lavoratore, accorgendosi della presenza di tale ostacolo che bloccava la guarnitura, chiedeva a tutti i colleghi di fermare le operazioni al fine di rimuovere l'oggetto. Nell'avvicinarsi alla macchina, la guarnitura, improvvisamente, avanzata di circa due centimetri, andando a tranciare le dita della mano sinistra del sig. CP_1
”. Per effetto di tale occorso, al veniva diagnosticata
[...] CP_1
l'amputazione di tre dita della mano sinistra per necrosi, dovuta a
“trauma schiacciamento II, III, IV dito mano sinistra con FLC suturate presso PS, frattura composta base F3 IV dito, frattura tuberosità ungueale F3 II dito e sub lussazione della IFD III dito con microdistacco parcellare”. In virtù del dedotto infortunio, il CP_1 riceveva il riconoscimento di 9 punti percentuali con la liquidazione da parte dell'INAIL nella misura di circa € 9.098,34 e, stante il danno subito, lo stesso avanzava alla la richiesta di Parte_1 risarcimento del danno c.d. “differenziale”.
Come detto, il Tribunale accertava la responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio e condannava la al Parte_1 risarcimento dei danni.
Avverso tale pronuncia, la società appellante proponeva gravame per i seguenti motivi: a) per non aver considerato che per le mansioni a cui era addetto il ricorrente non era richiesto l'uso dei guanti in
2 crosta;
b) per aver erroneamente ritenuto il ricorrente inesperto nella mansione;
c) per aver ritenuto che l'evento dell'infortunio non fosse imprevedibile;
d) per non aver ritenuto il comportamento del ricorrente abnorme;
e) per omessa pronuncia in merito all'eccepito concorso di colpa nella causazione dell'evento. Per tali ragioni chiedeva riformarsi la sentenza gravata con rigetto della domanda originaria proposta dalla controparte.
Si costituiva in giudizio parte appellata che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità datoriale nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al lavoratore con conseguente accertamento del c.d. danno differenziale.
Con il primo motivo di gravame l'appellante contestava la sentenza nella parte relativa all'uso dei DPI;
nella specie rilevava che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del fatto che per le mansioni a cui era addetto il ricorrente – ovvero quella di “passare le attrezzature ai colleghi” - non era richiesto l'uso dei guanti in crosta. Secondo la tesi dell'appellante era evidente che tale operazione non richiedeva l'uso dei guanti in crosta, non essendovi pericolo di schiacciamento delle mani, ma essendo piuttosto necessaria una manualità per la quale, al contrario, i suddetti guanti sarebbero stati di ostacolo.
La doglianza è infondata.
In primo luogo, va osservato che risultano provate e non in discussione le circostanze di fatto relative all'evento lesivo così come narrate dal ricorrente nel ricorso di primo grado. Infatti, l'istruttoria orale ha univocamente confermato che l'evento accadeva presso lo stabilimento della società Controparte_2
in data 24.04.2018; in tale occasione, il subiva
[...] CP_1
l'infortunio alla mano per rimuovere un pezzo di legno che bloccava lo smontaggio della guarnitura;
in occasione del sinistro, insieme al erano presenti e , dipendenti CP_1 Persona_1 Persona_2
3 della nonché , dipendente della Parte_1 Persona_3 società I lavoratori erano impegnati Controparte_2 nell'operazione di smontaggio dei cilindri e sostituzione della guarnitura.
Posto ciò, deve rilevarsi che la censura mossa dall'appellante risulta infondata, in quanto, dall'istruttoria orale è emerso che per la dedotta operazione in cui era impiegato l'appellato, insieme agli altri colleghi, era necessario l'utilizzo dei guanti in crosta. Infatti, sul punto, il teste (teste di parte appellante) Per_2 dichiarava: “Preciso che noi dovevamo tenere i guanti in crosta per obbligo, tuttavia, si era valutato di mettere quegli altri per evitare che con quelli in crosta sporchi potessimo danneggiare le attrezzature”. Il teste (teste di parte appellata) dichiarava: “Il ricorrente Per_1 indossava i guanti. Normalmente utilizziamo guanti in crosta forniti da tuttavia in quella circostanza abbiamo utilizzato Parte_1 dei guanti in cotone nella parte superiore e in pelle sul palmo, perché erano più adatti per le operazioni di lubrificazione ed incastro dei bulloni. I guanti ci venivano forniti dalla ma in quel Parte_1 momento quel tipo di guanti ce li fornì l'operatore della CP_2
”.
[...]
Inoltre, anche dal libero interrogatorio del legale rappresentante della società, emergeva che per tutte le operazioni di Controparte_3 carpenteria e meccanica era necessario utilizzare i guanti in crosta. Infatti, il dichiarava: “Noi usiamo solo i guanti crosta CP_3 perché noi di solito facciamo lavori di meccanica e carpenteria, quindi guanti in lattice non ne usiamo”. Tra l'altro, la stessa società appellante in primo grado, nell'argomentare a sua difesa, sosteneva di aver fornito guanti in crosta ai dipendenti, ciò a testimonianza del fatto che in relazione all'operazione da eseguire era necessario l'utilizzo di tali dispositivi di sicurezza.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui rilevava che il ricorrente non avesse una adeguata esperienza professionale. Secondo l'appellante, il era un operaio altamente CP_1 specializzato che aveva eseguito numerose volte le operazioni di smontaggio del cilindro e sostituzione della guarnitura. Tale circostanza sarebbe emersa sia dall'istruttoria orale, sia dalla documentazione prodotta relativa ai numerosi attestati di formazione professionale del dipendente.
4 Anche tale doglianza non si ritiene fondata. Infatti, deve condividersi la motivazione dal Giudice di prime cure tenuto conto delle risultanze istruttorie. Infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, dalle dichiarazioni testimoniali non emergeva l'elevata specializzazione del nel compimento delle operazioni cui era impiegato al CP_1 momento del sinistro. In tal senso, si veda la dichiarazione del teste , il Persona_3 quale affermava: “Io e il ricorrente non abbiamo mai partecipato a corsi di formazione specifici per svolgere questa attività, ma abbiamo solo firmato dei documenti”. Il teste , figlio del legale rappresentante della Testimone_1 società, sul punto, dichiarava: “La non ha mai Parte_1 organizzato corsi di formazione in merito all'attività specifica presso la Laminazione sottile, non essendo necessari, trattandosi di lavorazioni espletate da anni per le quali quando vincemmo l'appalto fu organizzato un periodo di formazione con i dipendenti della laminazione”. Il teste sempre sul tema dei corsi di formazione Persona_1 dichiarava: “Non abbiamo seguito corsi di formazione specifici per l'attività presso Laminazione Sottile, ma in generale seguiamo costantemente corsi di formazione sulla sicurezza”. Infine, il teste dichiarava: “Per questo tipo di Persona_2 attività noi non avevamo seguito corsi di formazione specifica. In generale però seguiamo corsi di sicurezza, primo soccorso, lavorazione in altezza, spazi confinanti. Questo tipo di corsi si svolgono in azienda con un ispettore che ci spiega le regole e facciamo anche dei questionari. Preciso che per la lavorazione di sostituzione delle guarniture non avevamo seguito un corso specifico perché c'era un operatore della laminazione che ci spiegava ed indicava cosa fare”. Dunque, l'istruttoria orale ha restituito in maniera pressoché unanime la prova della mancata partecipazione del a corsi di CP_1 formazione specifici sulle operazioni di smontaggio-sostituzione dei cilindri. Tra l'altro, la mancata specializzazione da parte dei dipendenti della
– e dunque anche del – nel compimento dell'operazione CP_1 specifica (smontaggio cilindri) è testimoniata dal fatto che nell'esecuzione di tali mansioni questi venivano affiancati da operatori della società presso il cui stabilimento si CP_2 eseguiva l'operazione medesima. Infine, deve rilevarsi che nessuno tra gli attestati di formazione prodotti dall'appellante si riferisce alla mansione e/o operazione
5 specifica che il ricorrente stava compiendo al momento dell'infortunio. Dunque, anche sotto tale profilo la sentenza di primo grado deve ritenersi corretta.
Con il terzo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza gravata nella parte in cui riteneva che l'evento dell'infortunio non fosse imprevedibile. L'appellante sosteneva che tale imprevedibilità sarebbe dipesa sia dalla impossibilità di pronosticare che la guarnitura del cilindro si bloccasse, sia dal gesto imprudente ed avventato del che, CP_1 senza protezioni, avvicinava la mano in prossimità della guarnitura. Inoltre, l'appellante denunciava una presunta illogicità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe confuso la locuzione “terza volta” con “terzo giorno”, riferendosi ad una delle dichiarazioni testimoniali. In primo luogo, quest'ultimo passaggio della censura appare irrilevante. Infatti, a giudizio della Corte, la dedotta imprevedibilità dell'evento che avrebbe scaturito l'infortunio, ovvero il bloccaggio della guarnitura, non è dimostrata in alcun modo. Tra l'altro, l'eventuale imprevedibilità di tale evento non escluderebbe la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., in quanto, incombeva sullo stesso l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo, oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre al minimo, i rischi esistenti. Tale onere probatorio non appare soddisfatto, atteso che non è nemmeno pacifica – stante la discordanza tra le dichiarazioni dei testi
- la circostanza che i guanti in crosta fossero stati forniti dalla società nel giorno dell'infortunio. Parte_1
Infatti, i testi e affermavano che Persona_3 Testimone_2 in quella giornata i guanti in crosta non erano stati forniti dalla
[...]
Nello specifico, il dichiarava: “Preciso che ci Pt_1 Per_3 erano stati forniti dalla stessa “ ”. In quella Controparte_2 giornata, 24.4.2018 la non ci aveva fornito i guanti Parte_1 in crosta”; il dichiarava: “I guanti ci venivano forniti dalla Per_1
ma in quel momento quel tipo di guanti ce li fornì Parte_1
l'operatore della ” Controparte_2
Solo il teste invece, dichiarava: “La società CP_3 Parte_1 aveva fornito ai propri dipendenti tutti i dispositivi di protezione personale, anche guanti in crosta”. Dunque, sulla fornitura dei guanti in crosta vi è incertezza e, tra l'altro, nulla è dedotto o provato in ordine al rispetto dell'onere di
6 vigilanza incombente sul datore di lavoro. Per tali ragioni non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte datoriale.
Infine, con gli ultimi due motivi di gravame parte appellante contestava la sentenza per non aver ritenuto abnorme il comportamento del nonché per omessa pronuncia in merito CP_1 al concorso di colpa.
I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente atteso che entrambi pongono l'attenzione sulla presunta condotta abnorme e/o negligente ed imprudente del CP_1
Secondo la tesi dell'appellante la responsabilità datoriale sarebbe esclusa o quanto meno sarebbe concorrente con quella del lavoratore, in virtù del comportamento abnorme o altamente imprudente adottato dallo stesso, il quale incautamente posizionava la mano in prossimità della guarnitura.
Le censure non possono ritenersi fondate.
La Suprema Corte, sul punto, ha già da tempo affermato il principio secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità per la mancata predisposizione di misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, derivante dall' art. 2087 c.c., impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo allorquando il rischio sia stato generato da una condotta che non abbia alcun rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che esorbiti del tutto dai limiti di essa, mentre l'eventuale colpa del lavoratore non è idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità dell'imprenditore, sul quale grava l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno stesso, non essendo sufficiente, a tal fine, che le cautele assunte dall'imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio addetto alla produzione sia rispondente ai dettati antinfortunistici ed essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema antinfortunistico approntato nell'azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema (in tal senso vedi Cass. n. 4980/2023; n. 6154/2006; n. 4980/2006; n. 2930/2005). Inoltre, è stato chiarito che il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è 7 interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza o negligenza. Pertanto, la condotta imprudente del lavoratore realizzata comunque nell'ambito dei compiti e delle mansioni a lui attribuite, integra una modalità dell'iter produttivo del danno imposta dal regime di subordinazione, e pertanto, va addebitata al datore di lavoro, il quale, con l'ordine di eseguire un'incombenza lavorativa pericolosa, determina l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (in tal senso, Cass. n. 11753/2018). Tali principi, enucleati e più che consolidati nella giurisprudenza della Corte in tema di infortuni sul lavoro, comportano che deve ritenersi configurabile un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento o da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. n. 798/2017; n. 12779/2012; n. 21694/2011; nello stesso senso, Cass. n. 7313/2016, secondo cui il rischio elettivo è solo "quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente avalli volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente"). Posti tali principi, pertanto, si è esclusa la configurabilità d'una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore costituisce l'oggetto dell'obbligo cui il datore è tenuto, in quanto il datore di lavoro ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza (così, Cass. n. 5149/2019; Cass. n. 1994/2012, Cass. n. 3763/2021). Da ultimo, si è ribadito che l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. n. 25597/2021; n. 23826/2023). Nel caso in esame, in applicazione dei principi appena esposti, deve rilevarsi che dall'istruttoria svolta – come correttamente valutato anche dal Tribunale - non era emerso alcun comportamento abnorme del lavoratore, il quale, al momento dell'infortunio, stava regolarmente svolgendo le sue mansioni utilizzando il macchinario 8 cui era addetto, mentre il suo avvicinamento pericoloso alla guarnitura è dipeso dalla necessità di eliminare il pezzo di legno che bloccava la stessa. Si tratta, dunque, non di un comportamento abnorme o comportante un rischio estraneo alle normali modalità lavorative, ma di una condotta, sebbene imprudente, posta in essere in esecuzione delle mansioni a lui assegnate e volta ad evitare l'interruzione del ciclo di produzione. Ne consegue la correttezza dell'accertamento della responsabilità datoriale per non aver adottato tutte le misure di sicurezza idonee ad evitate l'infortunio.
Infine, per completezza, deve rilevarsi che l'appellante con il gravame proposto contestava la fondatezza del diritto ad ottenere il risarcimento danni;
nessuna doglianza, nemmeno in via gradata, in merito al quantum del risarcimento stabilito dal Tribunale.
Alla luce di quanto esposto l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida complessivamente in euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU n. 4315/2020).
Napoli, 06/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro 9