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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
TT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7765/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07869972635 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6425/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE ED ADER: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7765/2024, il Comune di Napoli ha appellato la sentenza della Corte di
Giustizia di I grado di Napoli n. 15185/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e di Agenzia Entrate Riscossione da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il Preavviso di Fermo Amministrativo di beni mobili registrati n. 07180202300011521000, notificato in data 10/10/2023 e tre degli atti presupposti tra i quali due cartelle di pagamento relative ad imposte dirette per l'anno 2017 e l'avviso di accertamento n. 078699726357d afferente alla TARI 2015. E ciò nei confronti di DE, della Agenzia Entrate e del Comune di Napoli.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituita la Amministrazione comunale sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento regolarmente e tempestivamente notificato attraverso Posta Elettronica Certificata;
.
Si era costituita la DE eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli atti di competenza dell'Ente impositore.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che nessuna delle due controparti avesse fornito la prova della notifica di atti presupposti.
Con l'appello in esame il Comune evidenzia come il primo giudice non abbia preso in considerazione la documentazione prodotta chiedendo la riforma della sentenza per tale parte
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita la Agenzia Entrate Riscossione condividendo i motivi dell'appellante Comune
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per TARI 2015, con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato (non lamentati). Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente nei confronti del Comune e della ADER,
e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune, e per l'effetto riforma l'impugnata decisione.. Condanna il contribuente al pagamento, in favore del Comune di Napoli e della Agenzia Entrate Riscossione, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per quanto attiene al Comune, per il I grado in Euro 230,00 ed in Euro 260,00 per il II grado oltre Cut., e per quanto attiene alla ADER in Euro 280,00 per il I grado, ed in Euro 260,00 per il II grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
TT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7765/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 07869972635 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6425/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: CONTRIBUENTE ED ADER: ASSENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 7765/2024, il Comune di Napoli ha appellato la sentenza della Corte di
Giustizia di I grado di Napoli n. 15185/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e di Agenzia Entrate Riscossione da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato il Preavviso di Fermo Amministrativo di beni mobili registrati n. 07180202300011521000, notificato in data 10/10/2023 e tre degli atti presupposti tra i quali due cartelle di pagamento relative ad imposte dirette per l'anno 2017 e l'avviso di accertamento n. 078699726357d afferente alla TARI 2015. E ciò nei confronti di DE, della Agenzia Entrate e del Comune di Napoli.
In particolare era stata sostenuta l'intervenuta prescrizione e decadenza per omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituita la Amministrazione comunale sostenendo che l'iscrizione a ruolo fosse stata preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento per omesso versamento regolarmente e tempestivamente notificato attraverso Posta Elettronica Certificata;
.
Si era costituita la DE eccependo la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli atti di competenza dell'Ente impositore.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo che nessuna delle due controparti avesse fornito la prova della notifica di atti presupposti.
Con l'appello in esame il Comune evidenzia come il primo giudice non abbia preso in considerazione la documentazione prodotta chiedendo la riforma della sentenza per tale parte
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si è costituita la Agenzia Entrate Riscossione condividendo i motivi dell'appellante Comune
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti, e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica dell'avviso di accertamento per TARI 2015, con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato (non lamentati). Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente nei confronti del Comune e della ADER,
e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune, e per l'effetto riforma l'impugnata decisione.. Condanna il contribuente al pagamento, in favore del Comune di Napoli e della Agenzia Entrate Riscossione, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per quanto attiene al Comune, per il I grado in Euro 230,00 ed in Euro 260,00 per il II grado oltre Cut., e per quanto attiene alla ADER in Euro 280,00 per il I grado, ed in Euro 260,00 per il II grado, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore