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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 21752/2021 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. 21752/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, sia Parte_1 C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Pier Domenico Bolumetti e Marco Colla, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rivoli, Via Roma 106, come per giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE-
Contro
(C.F. ), in persona PA P.IVA_1 del suo amministratore rag. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
Emanuele Contino e Pietro Pisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron 19, come per procura in calce all'atto di comparsa e costituzione;
-CONVENUTA-
Contro
(P.IVA ), in persona della legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_2 sig.ra , rappresentata e difesa, sia congiuntamente che Controparte_4 disgiuntamente, dalle avv. Marina Meola e Giovanna Gerbaudo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Piossasco, via Pinerolo n.78/1 in forza di procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla busta telematica;
-TERZA CHIAMATA-
Nonché contro in persona del Legale Controparte_5
Rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Controparte_6
Depetris presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino piazza Rivoli 10 con giusta procura generale alle liti 27 aprile 2017 a rogito Notaio Rep. Per_1
81955, Racc. 38076, allegata in copia 04/05/17 alla comparsa di costituzione.
-ULTERIORE TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 14 Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 13.02.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice, memoria conclusionale del 10.02.2025:
“accertare che l'infortunio del 16.3.2020 patito dalla signora è Parte_1 riconducibile alla responsabilità esclusiva, a norma dell'art. 2051 t. 2043 c.c., della in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_3 sede in Piossas 9 e, conseguentemente condannare, a norma dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c., in persona del Controparte_3 legale rapp.te pro tempore, con sede in Piossas a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice che si quantificano in € 44.614,50 o nella veriore somma accertanda in corso di causa;
e, in ogni caso, manlevare parte attrice da qualsivoglia domanda (anche in punto spese) avanzata dal nei suoi confronti;
CP_1 in via subordinata: viste le reciproche contestazione in punto responsabilità tra il convenuto e CP_1 la terza chiamata accertare l'effettiva responsabilità degli stessi Controparte_3 riguardo all'infort nora il 16.3.2020 a norma Parte_1 dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c. e e condannare l'effettivo responsabile in proporzione all'effettivo grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora che si quantificano in € 44.614,50 o nella veriore somma accertanda, Parte_1 nche in via equitativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Per parte convenuta, memoria conclusionale del 13.02.2025:
“Rigettarsi tutte le domande formulate dalle altre parti del giudizio nei confronti del
Contestate, altresì, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio nella CP_1 parte in cui ha indicato il grado di invalidità dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per terza chiamata , memoria conclusionale del 10.02.2025: CP_3
Rigettare ogni contraria istanza eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare la situazione di fatto esistente, consistente nell'esistenza di un unico complesso condominiale dato dal (CF PA
) in persona dell'amministratore rag. di cui la P.IVA_1 CP_2 CP_3 ce una parte, cioè “condominio parzi omino e p
[...] rare il difetto di legittimazione passiva della per i motivi in atti, Controparte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 14 NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE, accertata la situazione di fatto, consistente nell'esistenza di un unico complesso condominiale dal (CF CP_1 PA
) in persona dell'amministratore rag. di cui la P.IVA_1 CP_2 CP_3 sce una parte, cioè “condominio parz domino ,
[...] za della qualità di custode in capo alla ex art 2051 c.c. per i Controparte_3 motivi dedotti in atti, dichiarare altresì l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 2043 cc per i motivi dedotti in atti, pertanto accertare che il danno si è verificato per la mancata ordinaria diligenza dell'attrice e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto dichiarando che nulla è dovuto dalla alla sig.ra con vittoria di spese, competenze ed Controparte_3 Parte_1 onorari.
- IN SUBORDINE, accertata la situazione di fatto, consistente nell'esistenza di un unico complesso condominiale dal (CF PA
) di cui la è parte con la propria quota millesimale, P.IVA_1 Controparte_3 in atti, nell creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale della domanda attorea nei confronti del Condominio di Via Milano n. 13 in Orbassano nel suo complesso, condannare la in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, a tener dominio di via Milano 13 in Orbassano, per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire a favore dell'attrice, comunque nei limiti del giusto e del provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della accertata la Controparte_3 responsabilità solidale con il Condominio di Via Milano n. 13 in CP_1 condannare la in persona del legale rappres Controparte_5 tempore, a tene in e PA CP_1 la di quanto eventualmente dovuto comunque nei limiti del giusto e Controparte_3 de ria di spese, competenze ed onorari;
- IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della . in concorso con Controparte_3
l'attrice, accertare la minore colpa imputabile alla ei limiti del giusto Controparte_3
e del provato e condannare la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a te con Controparte_3 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della CP_3 condannare la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_5 tempore, a te e la di quanto Controparte_3 eventualmente dovuto comunque nei limiti del giust vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per terza chiamata memoria conclusionale del 13.02.2025: CP_5
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
pagina 3 di 14 Verificate le condizioni di proponibilità e procedibilità dell'azione
Preliminarmente, accertata l'assoluta carenza di legittimazione dell'evocante
[...] nei confronti di dichi CP_3 Parte_2
l'illegittimità dell'evocazione in causa a qualsiasi titolo e, in specie, a garanzia delle richieste avanzate nella presente da parte attrice, con conseguente reiezione delle domande tutte proposte da nei confronti della Compagnia Controparte_3
Nel merito, principalmente pronunciare nei limiti delle risultanze istruttorie, e – nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea – dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_3
Nel merito, subordinatamente – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia avanzata nei confronti della Compagnia terza chiamata – pronunciare nei confronti della stessa nei limiti delle pattuizioni contrattualmente intercorse con riferimento alla polizza 2010/80/2064383
Con conseguente vittoria di compensi e spese del giudizio.
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio il Parte_1 PA quale custode della scala condominiale e, dunque, responsabile ex art.
[...]
2051 c.c. della rovinosa caduta al suolo avvenuta allorquando parte attrice scendeva la predetta scalinata e veniva a mancare l'illuminazione. La stessa veniva immediatamente trasportata presso l'ospedale San Luigi di ove all'esito CP_1 degli esami strumentali le veniva diagnosticata:
- la frattura della spalla destra “pluriframmentata a livello del collo chirurgico omerale con coinvolgimento della testa e segni di distacco e diastasi del trochite”;
- “politrauma contusivo con frattura pluriframmentata del collo chirurgico omerale, con il coinvolgimento della testa e con segni di distacco e diastasi del trochite, oltre ad una FLC in regione frontale destra” A seguito di visita medico-legale e tentativo di negoziazione assistita la sig.ra Pt_1 ha chiesto condannarsi il convenuto, nella detta qualità di custode, al CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 44.614,50. Il si è costituito in giudizio con comparsa di PA costituzione e risposta del 17.02.2022, eccependo in primo lugo l'assenza di legittimazione passiva stante la mancanza del rapporto di custodia con le scale condominiali in questione, in secondo luogo l'esclusiva responsabilità della sig.ra ed infine contestato le conclusioni a cui è pervenuto il perito medico-legale. Pt_1
All'udienza del 15.03.2022 parte attrice ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società istanza ritenuta accoglibile dal Controparte_3
Giudice con ordinanza del 28.04.2022. Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_3 depositata in data 02.03.2022 rilevando il difetto di legittimazione passiva nonché l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c. e in via subordinata ha chiesto la riduzione della quota di risarcimento danni a lei imputata. La stessa, inoltre, ha domandato in via pregiudiziale di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
Controparte_5
pagina 4 di 14 Quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione datata 07.06.2023 rilevando preliminarmente l'illegittimità dell'evocazione in causa e nel merito di dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
Con ordinanza del 19.02.2024 è stata ammessa la prova orale dedotta all'esito della quale è stata disposta CTU medico legale. Con decreto del 13.11.2024 sono stati assegnati i termini di cui agli artt. 127 ter co.3 cpc e art 190 cpc.
*****
1. La legittimazione passiva e la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Prima di verificare nel merito la fondatezza della domanda attorea, devono esaminarsi le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dalla convenuta dalla terza chiamata e dalla PA CP_3 ulteriore terza chiamata Controparte_5
Per quanto riguarda il , costituendosi questi ha PA eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando come in forza dell'atto rogato il 7.11.1989 e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2 il 20.11.1989 ai numeri 35359/23797, lo stabile luogo del sinistro, non sarebbe parte del convenuto. La medesima circostanza sarebbe riportata CP_1 anche nello stesso regolamento condominiale. È noto che la legittimazione a contraddire – quale condizione dell'azione – si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione attorea, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale. Diversamente, la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata - attiene al merito della lite. L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si fonda su argomentazioni che riguardano il difetto di titolarità del diritto sostanziale, poiché la stessa convenuta ha eccepito che l'azione è stata proposta nei propri confronti sebbene soggetto privo di responsabilità, ovvero non titolare del dovere di custodia di cui all'art. 2051 c.c. È elemento notorio che la figura del custode viene identificata in colui che ha un effettivo potere di fatto sulla cosa che gli consente di controllarne i rischi e di intervenire per evitare il verificarsi di un pregiudizio per i terzi. L'istituto di cui all'art. 2051 c.c. configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la cosa che ha dato causa all'evento lesivo, a nulla rilevando il titolo che si vanti sulla stessa, non essendo questo correlato esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, si può affermare che il custode è colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo fatto di avere la materiale disponibilità della medesima. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che “intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha l'effettivo potere su di essa (il proprietario, come il possessore o anche il detentore), il potere di intervenire sulla cosa opera (come questa corte ha precisato, v. sent. 1948/03) non come fondamento di una presunzione di colpa, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode;
con la
pagina 5 di 14 conseguenza che a pari o diverso titolo la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione e di intervento” (Cass. 29.11.2006, n. 25243).
**** In forza di questi principi, l'eccezione sollevata da parte convenuta non può ritenersi fondata. Secondo la prospettazione attorea, infatti, confermata dall'istruttoria orale, Parte_1 scendendo la scala condominiale cadde rovinosamente a terra a causa da una
[...] mancanza repentina della luce che illuminava gli scalini, oltre che per la scivolosità e la pendenza delle medesime scale. Ora, sulla base dei documenti allegati da parte convenuta (doc. costituzione
“ e regolamentazione di rapporti con la società “ ) Controparte_7 Controparte_3 si trae che:
- la è identificata quale proprietaria della scala luogo del Controparte_3 sinistro, avendo “la società società acquistato… un CP_3 CP_8 terreno, facendovi edificare u fabbrica sola scala…che se le due entità conservano un propria autonomia come proprietà privata, occorre l'adesione della società società semplice al condomino CP_3
in quanto vi è lizzo concomitante di parti e di Controparte_9 servizi…che in effetti trattasi di un unico edificio…che si compone di sei scale di cui le prime cinque (A-B-C-D-E) sono di proprietà della società
[...]
e la sesta ( Scala F) è di proprie PA0
” (p.1, 2); PA1
- re, invece, è individuato quale soggetto titolare degli “impianti elettrici e telefonici” di cui è fatto utilizzo comune con lo stabile della società “infatti sono “di proprietà della società Controparte_3
ma di utilizzo comune con lo PA2
le seguenti PA1 aree e/o servizi: … impianti elettrici società CP_3 semplice- conseguentemente- concorrerà nelle spese id manutenzione ordinaria e straordinaria…” (p. 3, 4). Quest'ultimo dato assume, quindi, una rilevanza decisiva nel caso in esame, stante il fatto che il sinistro si verificava anche a causa del repentino spegnimento delle luci che illuminavano la scalinata. Si evidenzia, infatti, che il convenuto in veste di proprietaria degli CP_1 impianti elettrici della “scala F” aveva ed ha la possibilità di esercitare un effettivo potere sulla stessa, ed avrebbe pertanto dovuto predisporre una durata dell'illuminazione tale da permettere una percorrenza in sicurezza, tenuto conto, inoltre, della naturale insidia delle stesse quale via di comunicazione tra il pianerottolo e la cantina dello stabile, la cui unica fonte di illuminazione va rinvenuta in via esclusiva nella luce artificiale. Deve osservarsi, inoltre, che una delle funzioni essenziali se non quella principale dell'impianto di illuminazione è quello di garantire la vista del percorso nonché di evitare cadute dei fruitori del passaggio. Di conseguenza, va ravvisato un dovere di custodia ex art. 2051 c.c. del CP_1 convenuto con riguardo non già alle caratteristiche della scala F, bensì all'impianto di illuminazione di sua proprietà di cui veniva fatto uso anche da parte di quest'ultima.
pagina 6 di 14 Allo stesso modo deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata poiché in qualità di proprietaria della “scala F”, così come provato Controparte_3 dai già citati documenti, la stessa risponde di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. con riguardo alla scalinata luogo del sinistro, avendone la stessa la proprietà e dunque la possibilità di esercitarvi un effettivo controllo anche – per il tramite del Condominio, di cui fa parte - in relazione alle modalità di programmazione delle luci delle scali . Sebbene la società non avesse la disponibilità diretta dell'impianto CP_3 elettrico in questione, perché di proprietà della parte convenuta, tuttavia, la stessa in qualità titolare della scala F avrebbe dovuto quantomeno attivarsi nel chiedere al di intervenire al fine di allungare il timer della luce posta ad illuminarla. CP_1
Infine, va rigettata l'eccezione sollevata dalla che ha Controparte_5 preliminarmente sollevato eccezione di inoperatività della garanzia dichiarando che la polizza 2010/80/2064383 veniva stipulata esclusivamente tra la Compagnia e il
“Cond. Orbassano 3” in quanto infondata. Si osserva, infatti, che sebbene il contraente della polizza va individuato nel “Cond. Orbassano 3”, la copertura assicurativa, così come riportato dal medesimo contratto, riguarda il “Fabbricato ubicato in Comune di in CP_1 CP_1 particolare facendo riferimento all'intera costruzione (polizza pag.1). Si precisa, inoltre, che lo stesso regolamento condominiale riporta che “in effetti trattasi di un unico edificio, sostenuto dalla concessione edilizia rilasciata il 15.05.1987 n. 38/C/87 che si compone di sei scale di cui le prime cinque (A-B-C-D-E) sono di proprietà della società e la sesta PA0
(scala F) è di proprietà della soci CP_3
Si rileva, infine, che il documento di bilancio allegato da (doc. 6) CP_3 dimostra la partecipazione alle spese, comprese quelle “generali” “spese di proprietà” in cui è ricompresa la voce “Assicurazioni Fabbricati”, della stessa società CP_3
.
[...]
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni è possibile affermare che la copertura dei rischi garantita dall'assicurazione riguarda l'intero fabbricato, compresa la scala F la cui società titolare partecipa al pagamento del premio della polizza.
**** Accertata la titolarità del potere di custodia in capo alla convenuta per quanto riguarda l'impianto elettrico e con riguardo alla terza chiamata in CP_3 ordine alla scala F, nel merito la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi fondata e va accolta nei limiti e secondo le ragioni che seguono. Prima di analizzare le risultanze dell'istruttoria svolta, pare opportuno richiamare i principi generali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche al fine di ribadire gli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti in causa. La responsabilità ex art. 2051 c.c., come già detto, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta previsione, peraltro, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla pagina 7 di 14 presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass. n. 15761/16). In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023 e n. 2165/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass. 27.1.2025, n. 1902). Con particolare riguardo alla condotta del danneggiato la stessa Corte ha evidenziato che la stessa può assumere:
- rilievo causale meramente concorrente e tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno” con la conseguenza che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa e, quindi, imputabile al custode della stessa;
- efficienza causale esclusiva ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; tutto il danno ricadrà quindi sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode” (v. Cass. cit.). Tali principi devono essere letti ed interpretati alla luce che "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (v. Cass. S.U. 20943/2022).
**** Venendo a riferire tali principi al caso di specie, deve in primo luogo ritenersi accertato – all'esito delle prove assunte – che l'attrice sia caduta, procurandosi le lesioni documentate in atti, mentre scendeva la rampa di scale che collega il disimpegno al piano cantina della scala F dell'immobile sito in Via Milano n. 13/1 a motivo di anomalo funzionamento dell'illuminazione e per la conformazione del luogo. La dinamica del sinistro è stata, infatti, confermata dai testi escussi in particolare dalla sig.ra (v. verbale udienza 26.03.2024 pp 2, 3) la quale era Testimone_1 presente nel luogo il giorno del sinistro a pochi passi avanti la parte attrice “Stavo scendendo anche io nel locale cantina, io ero avanti e lei era dietro. Fuori c'erano le transenne e non si poteva passare.”
pagina 8 di 14 La teste ha dato atto della corrispondenza dei luoghi e delle condizioni rispetto a quanto descritto in citazione – confermando per quanto qui rileva la breve durata del timer della illuminazione della scala e la pericolosità della stessa -“…tante volte mi sono salvata anche io per poco…” - ma ha soprattutto riferito che la stessa e lei scendevano con la luce accesa e che parte attrice cadeva “faccia a terra, agli Pt_1 ultimi gradini” a seguito dello spegnimento subitaneo della luce.
La presenza della sig.ra sul luogo del sinistro è stata confermata dal marito Tes_1 della laddove ha riferito: “ho aperto subito la porta quando ho Pt_1 Testimone_2 sentit to la signora con mia moglie tutta insanguinata. Tes_1 Confermo che la signora ha socc moglie”. Lo stesso teste , inoltre ha Tes_1 dichiarato “quel passaggio era obbligatorio anche per me e le luci di spegnevano da sole, ogni 15/20 secondi di spegnevano. Io accendevo le luci sul lato sinistro, non si arrivava al fondo scala che, le luci si spegnevano. Per accenderle o si tornava indietro
o si doveva fare una curva e pigiare il pulsante sulla destra… c'è stata una lamentela del condominio perché le luci non rimanevano accese per il tempo necessario a scendere le scale.”
2. Rilevanza di apporto causale della condotta del danneggiato
Accertata la storicità del fatto lesivo, occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa della danneggiata, tale da integrare – nella prospettazione della convenuta e della terza chiamata – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale, ovvero sufficiente e rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c. La convenuta, nonché le parti terze chiamate hanno sottolineato che:
- parte attrice sceglieva di utilizzare le scale delle cantine quando in realtà l'accesso all'ingresso principale era garantito sebbene vi fosse la presenza di transenne;
- , abitando nello stabile luogo del sinistro conosceva la durata Parte_1 del timer e nonostante questo scendeva comunque la scalinata;
- Parte attrice una volta spenta la luce anziché arrestare la sua camminata decideva imprudentemente di continuare il tragitto. Tenuto conto dinamica del sinistro come riferita e provata in giudizio, si ritiene che la condotta della odierna attrice della non abbia rappresentato un fatto oggettivamente imprevedibile ed eccezionale tale da integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere o limitare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Allo stesso modo nessuna circostanza, emersa all'esito del giudizio, consente di ravvisare una condotta colposa della danneggiata in forza della quale configurare una percentuale di danno alla stessa ascrivibile. In primo luogo, si osserva che la parte attrice, nel descrivere la dinamica del sinistro, ha riferito che il giorno del sinistro, a causa di transenne che inibivano l'accesso ai due accessi pedonali del condominio era costretta a seguire l'unico tragitto percorribile per raggiungere la via pubblica. Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi che hanno dichiarato “… in quel periodo i due accessi di via Gandhi e non erano utilizzabili. Le transenne le CP_1 aveva messe un'impresa per conto del Condominio” e “quello per la cantina era l'unico passaggio per entrare in casa, visto che a Via Gandhi ed a vi erano CP_1 transenne.”
pagina 9 di 14 Si precisa, a ben vedere che anche nell'ipotesi della presenza di un percorso alternativo per raggiungere la via pubblica o l'interno dello stabile, tale variante non avrebbe fatto venir meno la responsabilità di parte convenuta e della terza chiamata, in quanto la scalinata in esame si presta ad essere utilizzata dai condomini o soggetti terzi proprio come via di usuale comunicazione del pianerottolo con le cantine, parte adibita e utilizzata come di regola dai condomini. Di conseguenza, proprio a causa della loro natura di normale utilizzo nonché del libero accesso a ciascun condomino, le stesse avrebbero dovuto essere comunque conformi a condizioni di sicurezza. Si osserva, poi, che la aveva adottato tutte le accortezze del caso Parte_1 poiché oltre a scendere la scalinata reggendosi al passamano, circostanza confermata dalla “si, la si reggeva al passamano” al momento dello Tes_1 Pt_1 spegnimento inve tare la osa e più lunga risalita la stessa scendeva gli ultimi tre scalini. Inoltre, si precisa, che il sol fatto che la fosse a conoscenza dello stato dei Pt_1 luoghi non fa venir me né scema la responsabilità di parte convenuta e della terza chiamata, che avevano l'uno la custodia dei servizi e l'altro la custodia dei luoghi e avrebbero, pertanto, dovuto intervenire garantendone la messa in sicurezza. Il duplice autonomo apporto causale derivato dalle condotte omissive del e della comporta l'insorgere di una responsabilità CP_1 Controparte_3 parziaria in capo a ciascuna delle due predette parti, che vanno condannate a risarcire parte attrice nella misura del 50% ciascuno degli importi a titolo risarcitorio e di spese di lite più oltre precisati.
3. Le conseguenze risarcitorie Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre brevemente soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno. Come noto “nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 24473/20). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di (che CP_1 prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, pagina 10 di 14 procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24). Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. Nel caso di specie, nulla è stato allegato da parte attrice ai fini del riconoscimento del danno morale che consenta anche in via presuntiva di valutare la sussistenza di una sofferenza interiore soggettiva. Il danno permanente deve pertanto essere liquidato nella sola componente dinamico relazionale: come noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto le due componenti “danno biologico/dinamico- relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” presumibile, di norma conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica. Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n. 12046/21). Nel caso di specie parte attrice non ha provato che dalla lesione patita siano derivate conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse da quelle dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, non ricorrendo, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'invocata personalizzazione del danno dinamico relazionale.
pagina 11 di 14 Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate (doc. 3 parte attrice) – danno biologico permanente e invalidità temporanea pari ad € 44.614,50. Viene in primo luogo in rilievo a tal fine la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitata la perizianda, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
- a seguito del sinistro per cui è causa l'attrice ha riportato “esiti algodisfunzionali di impianto di protesi inversa in spalla destra per frattura pluriframmentaria a livello del collo chirurgico omerale con coinvolgimento anche della testa e con segni di distacco e diastasi del trochite (in arto dominante);… ferita lacero-contusa in sede sopraciliare destra” per via dei quali si è reso necessario un “trattamento chirurgico (impianto protesi inversa di spalla) prima e periodo di riposo con posizionamento di tutore immobilizzatore in spalla destra (tipo Desault) per circa due mesi, mentre la ferita lacero-contusa sopraciliare destra è stata trattata con posizionamento di strisce adesive per sutura cutanea...”;
- in esito alla lesione di cui sopra “abbia avuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni tre (3) in regime di ricovero ospedaliero, seguito da un periodo di inabilità temporanea al 75% pari a giorni quindici (15), da un periodo di inabilità temporanea parziale massima al 50% di giorni quarantacinque (45) e da un periodo conclusivo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di ulteriori giorni sessanta”;
- “pertanto, a causa delle menomazioni sopra riportate è residuato un quadro, non suscettibile di variazioni, quantificabile in un danno biologico permanente nella misura del 15% (quindici per cento). Il presente danno biologico espresso racchiude, oltre che la menomazione permanente e temporanea dell'integrità psicofisica della persona anche le ripercussioni personali e dinamico-relazionali sulla persona del ricorrente”. La bozza di relazione è stata inviata alle parti: il CTP di parte convenuta ha dichiarato “ritengo di poter concordare il giudizio valutativo di danno biologico del 15% e concordo totalmente la temporanea biologica indicata.” Le argomentazioni del CTU appaiono corrette, logiche e prive di incongruenze e del tutto condivisibili. Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- IP 15 %: € 33.962,00
- ITT 3 gg (115 die): € 345,00
- ITP 15 gg. al 75% € 1.293,75
- ITP 45 gg al 50% € 2.587,50
- ITP 60 gg al 25% € 1.725,00
e così complessivamente € = 39.913,25 Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro (16.03.2020 - € 33.767,55), per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata (Cass. 1712/95): sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 43.629,96. pagina 12 di 14 Tale importo – in deroga alla regola della solidarietà tra debitori di cui all'art. 1294 c.c. - per i profili di distinta autonoma responsabilità omissiva in precedenza evidenziati va imputato in misura pari al 50 % in capo al PA
e il restante 50 % in capo alla società
[...] CP_3
La Assicurazioni deve, per le ragioni già esposte in CP_11 CP_5 motivazione, essere condannata a manlevare la sola delle somme che CP_3 la stessa sia tenuta a corrispondere in favore di parte attrice.
4. Le spese Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio residuo riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07) - tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da
€ 26.000,00 a € 52.000,00 Le spese di CTU, liquidate in corso di giudizio, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta nell'importo del 50% e del restante in capo alla CP_3
Vengono altresì liquidate in favore di parte attrice le spese di negoziazione assistita per la fase di attivazione (invito doc. 8 citazione) e negoziazione (verbale di esito negativo doc. 9 citazione), nell'importo complessivo di € 1.000,00 da porre a carico di parte convenuta. Rimborso a favore di parte attrice da parte della convenuta e di per la CP_3 chiamata in causa di quest'ultima di € 10,65 per notifica ed € 518,00 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del e della nella PA Controparte_3 misura rispettivamente del 50 % ciascuna.
- per l'effetto, in accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, condanna i predetti nelle rispettive quote di responsabilità, al pagamento del danno non patrimoniale pari ad € 21.815,00 ciascuno (un mezzo ciascuno di Euro 43.629,96) oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna il in persona del suo PA amministratore pro tempore, e la , in persona della legale Controparte_3 rappresentante, a rimborsare nella misura del 50% per ciascuno le spese di lite, che considerando la maggiorazione per pluralità di parti liquida per l'intero in € 6.800,00 per compensi – di cui Euro 1.600,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.800,00 per la fase della decisione - ed € 1.063,00 per esborsi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuto e condanna il in PA persona del suo amministratore rag. al rimborso delle spese per la CP_2
pagina 13 di 14 negoziazione assistita pari ad € 1.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone, nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva le spese di CTU a carico del
, in persona del suo amministratore pro PA tempore e di della socia legale rappresentante Controparte_3 CP_4
nella misura del 50% per ognuno.
[...]
- dichiara tenuta e condanna la in Controparte_5 persona del Legale Rappresentante, a tenere indenne e manlevare la
[...] di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice a titolo risarcitorio e di CP_3 spese legali in forza della presente pronuncia. Così deciso in Torino, in data 24.5.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo
G i u d i c e
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. 21752/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, sia Parte_1 C.F._1 congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Pier Domenico Bolumetti e Marco Colla, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rivoli, Via Roma 106, come per giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE-
Contro
(C.F. ), in persona PA P.IVA_1 del suo amministratore rag. , rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_2
Emanuele Contino e Pietro Pisano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron 19, come per procura in calce all'atto di comparsa e costituzione;
-CONVENUTA-
Contro
(P.IVA ), in persona della legale rappresentante, Controparte_3 P.IVA_2 sig.ra , rappresentata e difesa, sia congiuntamente che Controparte_4 disgiuntamente, dalle avv. Marina Meola e Giovanna Gerbaudo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Piossasco, via Pinerolo n.78/1 in forza di procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla busta telematica;
-TERZA CHIAMATA-
Nonché contro in persona del Legale Controparte_5
Rappresentante Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Controparte_6
Depetris presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino piazza Rivoli 10 con giusta procura generale alle liti 27 aprile 2017 a rogito Notaio Rep. Per_1
81955, Racc. 38076, allegata in copia 04/05/17 alla comparsa di costituzione.
-ULTERIORE TERZA CHIAMATA-
pagina 1 di 14 Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte: 13.02.2025
CONCLUSIONI
Per parte attrice, memoria conclusionale del 10.02.2025:
“accertare che l'infortunio del 16.3.2020 patito dalla signora è Parte_1 riconducibile alla responsabilità esclusiva, a norma dell'art. 2051 t. 2043 c.c., della in persona del legale rapp.te pro tempore, con Controparte_3 sede in Piossas 9 e, conseguentemente condannare, a norma dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c., in persona del Controparte_3 legale rapp.te pro tempore, con sede in Piossas a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice che si quantificano in € 44.614,50 o nella veriore somma accertanda in corso di causa;
e, in ogni caso, manlevare parte attrice da qualsivoglia domanda (anche in punto spese) avanzata dal nei suoi confronti;
CP_1 in via subordinata: viste le reciproche contestazione in punto responsabilità tra il convenuto e CP_1 la terza chiamata accertare l'effettiva responsabilità degli stessi Controparte_3 riguardo all'infort nora il 16.3.2020 a norma Parte_1 dell'art. 2051 c.c., ovvero dell'art. 2043 c.c. e e condannare l'effettivo responsabile in proporzione all'effettivo grado di responsabilità che verrà accertato in corso di causa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla signora che si quantificano in € 44.614,50 o nella veriore somma accertanda, Parte_1 nche in via equitativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio”.
Per parte convenuta, memoria conclusionale del 13.02.2025:
“Rigettarsi tutte le domande formulate dalle altre parti del giudizio nei confronti del
Contestate, altresì, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio nella CP_1 parte in cui ha indicato il grado di invalidità dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per terza chiamata , memoria conclusionale del 10.02.2025: CP_3
Rigettare ogni contraria istanza eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale
IN VIA PRELIMINARE
- Accertare la situazione di fatto esistente, consistente nell'esistenza di un unico complesso condominiale dato dal (CF PA
) in persona dell'amministratore rag. di cui la P.IVA_1 CP_2 CP_3 ce una parte, cioè “condominio parzi omino e p
[...] rare il difetto di legittimazione passiva della per i motivi in atti, Controparte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari.
pagina 2 di 14 NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE, accertata la situazione di fatto, consistente nell'esistenza di un unico complesso condominiale dal (CF CP_1 PA
) in persona dell'amministratore rag. di cui la P.IVA_1 CP_2 CP_3 sce una parte, cioè “condominio parz domino ,
[...] za della qualità di custode in capo alla ex art 2051 c.c. per i Controparte_3 motivi dedotti in atti, dichiarare altresì l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 2043 cc per i motivi dedotti in atti, pertanto accertare che il danno si è verificato per la mancata ordinaria diligenza dell'attrice e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto dichiarando che nulla è dovuto dalla alla sig.ra con vittoria di spese, competenze ed Controparte_3 Parte_1 onorari.
- IN SUBORDINE, accertata la situazione di fatto, consistente nell'esistenza di un unico complesso condominiale dal (CF PA
) di cui la è parte con la propria quota millesimale, P.IVA_1 Controparte_3 in atti, nell creduta ipotesi di accoglimento parziale o totale della domanda attorea nei confronti del Condominio di Via Milano n. 13 in Orbassano nel suo complesso, condannare la in persona Controparte_5 del legale rappresentante pro tempore, a tener dominio di via Milano 13 in Orbassano, per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a risarcire a favore dell'attrice, comunque nei limiti del giusto e del provato;
con vittoria di spese, competenze ed onorari;
- IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della accertata la Controparte_3 responsabilità solidale con il Condominio di Via Milano n. 13 in CP_1 condannare la in persona del legale rappres Controparte_5 tempore, a tene in e PA CP_1 la di quanto eventualmente dovuto comunque nei limiti del giusto e Controparte_3 de ria di spese, competenze ed onorari;
- IN SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della . in concorso con Controparte_3
l'attrice, accertare la minore colpa imputabile alla ei limiti del giusto Controparte_3
e del provato e condannare la in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, a te con Controparte_3 vittoria di spese, competenze ed onorari;
- IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea nei confronti della CP_3 condannare la in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_5 tempore, a te e la di quanto Controparte_3 eventualmente dovuto comunque nei limiti del giust vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per terza chiamata memoria conclusionale del 13.02.2025: CP_5
Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa
pagina 3 di 14 Verificate le condizioni di proponibilità e procedibilità dell'azione
Preliminarmente, accertata l'assoluta carenza di legittimazione dell'evocante
[...] nei confronti di dichi CP_3 Parte_2
l'illegittimità dell'evocazione in causa a qualsiasi titolo e, in specie, a garanzia delle richieste avanzate nella presente da parte attrice, con conseguente reiezione delle domande tutte proposte da nei confronti della Compagnia Controparte_3
Nel merito, principalmente pronunciare nei limiti delle risultanze istruttorie, e – nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea – dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro Controparte_3
Nel merito, subordinatamente – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia avanzata nei confronti della Compagnia terza chiamata – pronunciare nei confronti della stessa nei limiti delle pattuizioni contrattualmente intercorse con riferimento alla polizza 2010/80/2064383
Con conseguente vittoria di compensi e spese del giudizio.
FATTO E DIRITTO
La signora ha evocato in giudizio il Parte_1 PA quale custode della scala condominiale e, dunque, responsabile ex art.
[...]
2051 c.c. della rovinosa caduta al suolo avvenuta allorquando parte attrice scendeva la predetta scalinata e veniva a mancare l'illuminazione. La stessa veniva immediatamente trasportata presso l'ospedale San Luigi di ove all'esito CP_1 degli esami strumentali le veniva diagnosticata:
- la frattura della spalla destra “pluriframmentata a livello del collo chirurgico omerale con coinvolgimento della testa e segni di distacco e diastasi del trochite”;
- “politrauma contusivo con frattura pluriframmentata del collo chirurgico omerale, con il coinvolgimento della testa e con segni di distacco e diastasi del trochite, oltre ad una FLC in regione frontale destra” A seguito di visita medico-legale e tentativo di negoziazione assistita la sig.ra Pt_1 ha chiesto condannarsi il convenuto, nella detta qualità di custode, al CP_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in € 44.614,50. Il si è costituito in giudizio con comparsa di PA costituzione e risposta del 17.02.2022, eccependo in primo lugo l'assenza di legittimazione passiva stante la mancanza del rapporto di custodia con le scale condominiali in questione, in secondo luogo l'esclusiva responsabilità della sig.ra ed infine contestato le conclusioni a cui è pervenuto il perito medico-legale. Pt_1
All'udienza del 15.03.2022 parte attrice ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della società istanza ritenuta accoglibile dal Controparte_3
Giudice con ordinanza del 28.04.2022. Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione Controparte_3 depositata in data 02.03.2022 rilevando il difetto di legittimazione passiva nonché l'assenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c. e in via subordinata ha chiesto la riduzione della quota di risarcimento danni a lei imputata. La stessa, inoltre, ha domandato in via pregiudiziale di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
Controparte_5
pagina 4 di 14 Quest'ultima si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione datata 07.06.2023 rilevando preliminarmente l'illegittimità dell'evocazione in causa e nel merito di dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_3
Con ordinanza del 19.02.2024 è stata ammessa la prova orale dedotta all'esito della quale è stata disposta CTU medico legale. Con decreto del 13.11.2024 sono stati assegnati i termini di cui agli artt. 127 ter co.3 cpc e art 190 cpc.
*****
1. La legittimazione passiva e la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Prima di verificare nel merito la fondatezza della domanda attorea, devono esaminarsi le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dalla convenuta dalla terza chiamata e dalla PA CP_3 ulteriore terza chiamata Controparte_5
Per quanto riguarda il , costituendosi questi ha PA eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando come in forza dell'atto rogato il 7.11.1989 e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2 il 20.11.1989 ai numeri 35359/23797, lo stabile luogo del sinistro, non sarebbe parte del convenuto. La medesima circostanza sarebbe riportata CP_1 anche nello stesso regolamento condominiale. È noto che la legittimazione a contraddire – quale condizione dell'azione – si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione attorea, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale. Diversamente, la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio - che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata - attiene al merito della lite. L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si fonda su argomentazioni che riguardano il difetto di titolarità del diritto sostanziale, poiché la stessa convenuta ha eccepito che l'azione è stata proposta nei propri confronti sebbene soggetto privo di responsabilità, ovvero non titolare del dovere di custodia di cui all'art. 2051 c.c. È elemento notorio che la figura del custode viene identificata in colui che ha un effettivo potere di fatto sulla cosa che gli consente di controllarne i rischi e di intervenire per evitare il verificarsi di un pregiudizio per i terzi. L'istituto di cui all'art. 2051 c.c. configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la cosa che ha dato causa all'evento lesivo, a nulla rilevando il titolo che si vanti sulla stessa, non essendo questo correlato esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, si può affermare che il custode è colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo fatto di avere la materiale disponibilità della medesima. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che “intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha l'effettivo potere su di essa (il proprietario, come il possessore o anche il detentore), il potere di intervenire sulla cosa opera (come questa corte ha precisato, v. sent. 1948/03) non come fondamento di una presunzione di colpa, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode;
con la
pagina 5 di 14 conseguenza che a pari o diverso titolo la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione e di intervento” (Cass. 29.11.2006, n. 25243).
**** In forza di questi principi, l'eccezione sollevata da parte convenuta non può ritenersi fondata. Secondo la prospettazione attorea, infatti, confermata dall'istruttoria orale, Parte_1 scendendo la scala condominiale cadde rovinosamente a terra a causa da una
[...] mancanza repentina della luce che illuminava gli scalini, oltre che per la scivolosità e la pendenza delle medesime scale. Ora, sulla base dei documenti allegati da parte convenuta (doc. costituzione
“ e regolamentazione di rapporti con la società “ ) Controparte_7 Controparte_3 si trae che:
- la è identificata quale proprietaria della scala luogo del Controparte_3 sinistro, avendo “la società società acquistato… un CP_3 CP_8 terreno, facendovi edificare u fabbrica sola scala…che se le due entità conservano un propria autonomia come proprietà privata, occorre l'adesione della società società semplice al condomino CP_3
in quanto vi è lizzo concomitante di parti e di Controparte_9 servizi…che in effetti trattasi di un unico edificio…che si compone di sei scale di cui le prime cinque (A-B-C-D-E) sono di proprietà della società
[...]
e la sesta ( Scala F) è di proprie PA0
” (p.1, 2); PA1
- re, invece, è individuato quale soggetto titolare degli “impianti elettrici e telefonici” di cui è fatto utilizzo comune con lo stabile della società “infatti sono “di proprietà della società Controparte_3
ma di utilizzo comune con lo PA2
le seguenti PA1 aree e/o servizi: … impianti elettrici società CP_3 semplice- conseguentemente- concorrerà nelle spese id manutenzione ordinaria e straordinaria…” (p. 3, 4). Quest'ultimo dato assume, quindi, una rilevanza decisiva nel caso in esame, stante il fatto che il sinistro si verificava anche a causa del repentino spegnimento delle luci che illuminavano la scalinata. Si evidenzia, infatti, che il convenuto in veste di proprietaria degli CP_1 impianti elettrici della “scala F” aveva ed ha la possibilità di esercitare un effettivo potere sulla stessa, ed avrebbe pertanto dovuto predisporre una durata dell'illuminazione tale da permettere una percorrenza in sicurezza, tenuto conto, inoltre, della naturale insidia delle stesse quale via di comunicazione tra il pianerottolo e la cantina dello stabile, la cui unica fonte di illuminazione va rinvenuta in via esclusiva nella luce artificiale. Deve osservarsi, inoltre, che una delle funzioni essenziali se non quella principale dell'impianto di illuminazione è quello di garantire la vista del percorso nonché di evitare cadute dei fruitori del passaggio. Di conseguenza, va ravvisato un dovere di custodia ex art. 2051 c.c. del CP_1 convenuto con riguardo non già alle caratteristiche della scala F, bensì all'impianto di illuminazione di sua proprietà di cui veniva fatto uso anche da parte di quest'ultima.
pagina 6 di 14 Allo stesso modo deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata dalla terza chiamata poiché in qualità di proprietaria della “scala F”, così come provato Controparte_3 dai già citati documenti, la stessa risponde di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. con riguardo alla scalinata luogo del sinistro, avendone la stessa la proprietà e dunque la possibilità di esercitarvi un effettivo controllo anche – per il tramite del Condominio, di cui fa parte - in relazione alle modalità di programmazione delle luci delle scali . Sebbene la società non avesse la disponibilità diretta dell'impianto CP_3 elettrico in questione, perché di proprietà della parte convenuta, tuttavia, la stessa in qualità titolare della scala F avrebbe dovuto quantomeno attivarsi nel chiedere al di intervenire al fine di allungare il timer della luce posta ad illuminarla. CP_1
Infine, va rigettata l'eccezione sollevata dalla che ha Controparte_5 preliminarmente sollevato eccezione di inoperatività della garanzia dichiarando che la polizza 2010/80/2064383 veniva stipulata esclusivamente tra la Compagnia e il
“Cond. Orbassano 3” in quanto infondata. Si osserva, infatti, che sebbene il contraente della polizza va individuato nel “Cond. Orbassano 3”, la copertura assicurativa, così come riportato dal medesimo contratto, riguarda il “Fabbricato ubicato in Comune di in CP_1 CP_1 particolare facendo riferimento all'intera costruzione (polizza pag.1). Si precisa, inoltre, che lo stesso regolamento condominiale riporta che “in effetti trattasi di un unico edificio, sostenuto dalla concessione edilizia rilasciata il 15.05.1987 n. 38/C/87 che si compone di sei scale di cui le prime cinque (A-B-C-D-E) sono di proprietà della società e la sesta PA0
(scala F) è di proprietà della soci CP_3
Si rileva, infine, che il documento di bilancio allegato da (doc. 6) CP_3 dimostra la partecipazione alle spese, comprese quelle “generali” “spese di proprietà” in cui è ricompresa la voce “Assicurazioni Fabbricati”, della stessa società CP_3
.
[...]
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni è possibile affermare che la copertura dei rischi garantita dall'assicurazione riguarda l'intero fabbricato, compresa la scala F la cui società titolare partecipa al pagamento del premio della polizza.
**** Accertata la titolarità del potere di custodia in capo alla convenuta per quanto riguarda l'impianto elettrico e con riguardo alla terza chiamata in CP_3 ordine alla scala F, nel merito la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi fondata e va accolta nei limiti e secondo le ragioni che seguono. Prima di analizzare le risultanze dell'istruttoria svolta, pare opportuno richiamare i principi generali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche al fine di ribadire gli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti in causa. La responsabilità ex art. 2051 c.c., come già detto, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta previsione, peraltro, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla pagina 7 di 14 presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis Cass. n. 15761/16). In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023 e n. 2165/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass. 27.1.2025, n. 1902). Con particolare riguardo alla condotta del danneggiato la stessa Corte ha evidenziato che la stessa può assumere:
- rilievo causale meramente concorrente e tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno” con la conseguenza che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa e, quindi, imputabile al custode della stessa;
- efficienza causale esclusiva ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; tutto il danno ricadrà quindi sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode” (v. Cass. cit.). Tali principi devono essere letti ed interpretati alla luce che "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (v. Cass. S.U. 20943/2022).
**** Venendo a riferire tali principi al caso di specie, deve in primo luogo ritenersi accertato – all'esito delle prove assunte – che l'attrice sia caduta, procurandosi le lesioni documentate in atti, mentre scendeva la rampa di scale che collega il disimpegno al piano cantina della scala F dell'immobile sito in Via Milano n. 13/1 a motivo di anomalo funzionamento dell'illuminazione e per la conformazione del luogo. La dinamica del sinistro è stata, infatti, confermata dai testi escussi in particolare dalla sig.ra (v. verbale udienza 26.03.2024 pp 2, 3) la quale era Testimone_1 presente nel luogo il giorno del sinistro a pochi passi avanti la parte attrice “Stavo scendendo anche io nel locale cantina, io ero avanti e lei era dietro. Fuori c'erano le transenne e non si poteva passare.”
pagina 8 di 14 La teste ha dato atto della corrispondenza dei luoghi e delle condizioni rispetto a quanto descritto in citazione – confermando per quanto qui rileva la breve durata del timer della illuminazione della scala e la pericolosità della stessa -“…tante volte mi sono salvata anche io per poco…” - ma ha soprattutto riferito che la stessa e lei scendevano con la luce accesa e che parte attrice cadeva “faccia a terra, agli Pt_1 ultimi gradini” a seguito dello spegnimento subitaneo della luce.
La presenza della sig.ra sul luogo del sinistro è stata confermata dal marito Tes_1 della laddove ha riferito: “ho aperto subito la porta quando ho Pt_1 Testimone_2 sentit to la signora con mia moglie tutta insanguinata. Tes_1 Confermo che la signora ha socc moglie”. Lo stesso teste , inoltre ha Tes_1 dichiarato “quel passaggio era obbligatorio anche per me e le luci di spegnevano da sole, ogni 15/20 secondi di spegnevano. Io accendevo le luci sul lato sinistro, non si arrivava al fondo scala che, le luci si spegnevano. Per accenderle o si tornava indietro
o si doveva fare una curva e pigiare il pulsante sulla destra… c'è stata una lamentela del condominio perché le luci non rimanevano accese per il tempo necessario a scendere le scale.”
2. Rilevanza di apporto causale della condotta del danneggiato
Accertata la storicità del fatto lesivo, occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa della danneggiata, tale da integrare – nella prospettazione della convenuta e della terza chiamata – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale, ovvero sufficiente e rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c. La convenuta, nonché le parti terze chiamate hanno sottolineato che:
- parte attrice sceglieva di utilizzare le scale delle cantine quando in realtà l'accesso all'ingresso principale era garantito sebbene vi fosse la presenza di transenne;
- , abitando nello stabile luogo del sinistro conosceva la durata Parte_1 del timer e nonostante questo scendeva comunque la scalinata;
- Parte attrice una volta spenta la luce anziché arrestare la sua camminata decideva imprudentemente di continuare il tragitto. Tenuto conto dinamica del sinistro come riferita e provata in giudizio, si ritiene che la condotta della odierna attrice della non abbia rappresentato un fatto oggettivamente imprevedibile ed eccezionale tale da integrare il caso fortuito, idoneo ad escludere o limitare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Allo stesso modo nessuna circostanza, emersa all'esito del giudizio, consente di ravvisare una condotta colposa della danneggiata in forza della quale configurare una percentuale di danno alla stessa ascrivibile. In primo luogo, si osserva che la parte attrice, nel descrivere la dinamica del sinistro, ha riferito che il giorno del sinistro, a causa di transenne che inibivano l'accesso ai due accessi pedonali del condominio era costretta a seguire l'unico tragitto percorribile per raggiungere la via pubblica. Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi che hanno dichiarato “… in quel periodo i due accessi di via Gandhi e non erano utilizzabili. Le transenne le CP_1 aveva messe un'impresa per conto del Condominio” e “quello per la cantina era l'unico passaggio per entrare in casa, visto che a Via Gandhi ed a vi erano CP_1 transenne.”
pagina 9 di 14 Si precisa, a ben vedere che anche nell'ipotesi della presenza di un percorso alternativo per raggiungere la via pubblica o l'interno dello stabile, tale variante non avrebbe fatto venir meno la responsabilità di parte convenuta e della terza chiamata, in quanto la scalinata in esame si presta ad essere utilizzata dai condomini o soggetti terzi proprio come via di usuale comunicazione del pianerottolo con le cantine, parte adibita e utilizzata come di regola dai condomini. Di conseguenza, proprio a causa della loro natura di normale utilizzo nonché del libero accesso a ciascun condomino, le stesse avrebbero dovuto essere comunque conformi a condizioni di sicurezza. Si osserva, poi, che la aveva adottato tutte le accortezze del caso Parte_1 poiché oltre a scendere la scalinata reggendosi al passamano, circostanza confermata dalla “si, la si reggeva al passamano” al momento dello Tes_1 Pt_1 spegnimento inve tare la osa e più lunga risalita la stessa scendeva gli ultimi tre scalini. Inoltre, si precisa, che il sol fatto che la fosse a conoscenza dello stato dei Pt_1 luoghi non fa venir me né scema la responsabilità di parte convenuta e della terza chiamata, che avevano l'uno la custodia dei servizi e l'altro la custodia dei luoghi e avrebbero, pertanto, dovuto intervenire garantendone la messa in sicurezza. Il duplice autonomo apporto causale derivato dalle condotte omissive del e della comporta l'insorgere di una responsabilità CP_1 Controparte_3 parziaria in capo a ciascuna delle due predette parti, che vanno condannate a risarcire parte attrice nella misura del 50% ciascuno degli importi a titolo risarcitorio e di spese di lite più oltre precisati.
3. Le conseguenze risarcitorie Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre brevemente soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno. Come noto “nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 24473/20). Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di (che CP_1 prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, pagina 10 di 14 procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24). Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”. Nel caso di specie, nulla è stato allegato da parte attrice ai fini del riconoscimento del danno morale che consenta anche in via presuntiva di valutare la sussistenza di una sofferenza interiore soggettiva. Il danno permanente deve pertanto essere liquidato nella sola componente dinamico relazionale: come noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto le due componenti “danno biologico/dinamico- relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” presumibile, di norma conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica. Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n. 12046/21). Nel caso di specie parte attrice non ha provato che dalla lesione patita siano derivate conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse da quelle dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, non ricorrendo, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'invocata personalizzazione del danno dinamico relazionale.
pagina 11 di 14 Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate (doc. 3 parte attrice) – danno biologico permanente e invalidità temporanea pari ad € 44.614,50. Viene in primo luogo in rilievo a tal fine la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitata la perizianda, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
- a seguito del sinistro per cui è causa l'attrice ha riportato “esiti algodisfunzionali di impianto di protesi inversa in spalla destra per frattura pluriframmentaria a livello del collo chirurgico omerale con coinvolgimento anche della testa e con segni di distacco e diastasi del trochite (in arto dominante);… ferita lacero-contusa in sede sopraciliare destra” per via dei quali si è reso necessario un “trattamento chirurgico (impianto protesi inversa di spalla) prima e periodo di riposo con posizionamento di tutore immobilizzatore in spalla destra (tipo Desault) per circa due mesi, mentre la ferita lacero-contusa sopraciliare destra è stata trattata con posizionamento di strisce adesive per sutura cutanea...”;
- in esito alla lesione di cui sopra “abbia avuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni tre (3) in regime di ricovero ospedaliero, seguito da un periodo di inabilità temporanea al 75% pari a giorni quindici (15), da un periodo di inabilità temporanea parziale massima al 50% di giorni quarantacinque (45) e da un periodo conclusivo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di ulteriori giorni sessanta”;
- “pertanto, a causa delle menomazioni sopra riportate è residuato un quadro, non suscettibile di variazioni, quantificabile in un danno biologico permanente nella misura del 15% (quindici per cento). Il presente danno biologico espresso racchiude, oltre che la menomazione permanente e temporanea dell'integrità psicofisica della persona anche le ripercussioni personali e dinamico-relazionali sulla persona del ricorrente”. La bozza di relazione è stata inviata alle parti: il CTP di parte convenuta ha dichiarato “ritengo di poter concordare il giudizio valutativo di danno biologico del 15% e concordo totalmente la temporanea biologica indicata.” Le argomentazioni del CTU appaiono corrette, logiche e prive di incongruenze e del tutto condivisibili. Tenendo conto della entità delle conseguenze dannose in concreto verificatesi, rilevate ed esposte nella relazione di CTU medico-legale espletata, possono dunque valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- IP 15 %: € 33.962,00
- ITT 3 gg (115 die): € 345,00
- ITP 15 gg. al 75% € 1.293,75
- ITP 45 gg al 50% € 2.587,50
- ITP 60 gg al 25% € 1.725,00
e così complessivamente € = 39.913,25 Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro (16.03.2020 - € 33.767,55), per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata (Cass. 1712/95): sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 43.629,96. pagina 12 di 14 Tale importo – in deroga alla regola della solidarietà tra debitori di cui all'art. 1294 c.c. - per i profili di distinta autonoma responsabilità omissiva in precedenza evidenziati va imputato in misura pari al 50 % in capo al PA
e il restante 50 % in capo alla società
[...] CP_3
La Assicurazioni deve, per le ragioni già esposte in CP_11 CP_5 motivazione, essere condannata a manlevare la sola delle somme che CP_3 la stessa sia tenuta a corrispondere in favore di parte attrice.
4. Le spese Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza nel giudizio, secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore delle domande accolte, ai senso del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio residuo riconosciuto, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07) - tenuto conto della natura e complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva in concreto svolta, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore da
€ 26.000,00 a € 52.000,00 Le spese di CTU, liquidate in corso di giudizio, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta nell'importo del 50% e del restante in capo alla CP_3
Vengono altresì liquidate in favore di parte attrice le spese di negoziazione assistita per la fase di attivazione (invito doc. 8 citazione) e negoziazione (verbale di esito negativo doc. 9 citazione), nell'importo complessivo di € 1.000,00 da porre a carico di parte convenuta. Rimborso a favore di parte attrice da parte della convenuta e di per la CP_3 chiamata in causa di quest'ultima di € 10,65 per notifica ed € 518,00 per contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- DICHIARA che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità del e della nella PA Controparte_3 misura rispettivamente del 50 % ciascuna.
- per l'effetto, in accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, condanna i predetti nelle rispettive quote di responsabilità, al pagamento del danno non patrimoniale pari ad € 21.815,00 ciascuno (un mezzo ciascuno di Euro 43.629,96) oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna il in persona del suo PA amministratore pro tempore, e la , in persona della legale Controparte_3 rappresentante, a rimborsare nella misura del 50% per ciascuno le spese di lite, che considerando la maggiorazione per pluralità di parti liquida per l'intero in € 6.800,00 per compensi – di cui Euro 1.600,00 per la fase di studio, Euro 1.400,00 per la fase introduttiva, Euro 2.000,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.800,00 per la fase della decisione - ed € 1.063,00 per esborsi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara tenuto e condanna il in PA persona del suo amministratore rag. al rimborso delle spese per la CP_2
pagina 13 di 14 negoziazione assistita pari ad € 1.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone, nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva le spese di CTU a carico del
, in persona del suo amministratore pro PA tempore e di della socia legale rappresentante Controparte_3 CP_4
nella misura del 50% per ognuno.
[...]
- dichiara tenuta e condanna la in Controparte_5 persona del Legale Rappresentante, a tenere indenne e manlevare la
[...] di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice a titolo risarcitorio e di CP_3 spese legali in forza della presente pronuncia. Così deciso in Torino, in data 24.5.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo
G i u d i c e
Il Giudice
Sergio Pochettino
Sentenza redatta con la collaborazione di Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo
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