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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2703 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PASTORINO CLIZIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIACCARDI DANIELA, Controparte_1
giusta delega in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“1. la casa familiare individuata nell'abitazione, concessa in locazione da terzi alle parti, sita in
Savona, Via Privata degli Angeli n. 21 è stata già rilasciata avendo trovato ciascuna parte altra idonea soluzione abitativa;
2. i sig.ri e condivideranno l'affidamento del figlio minore con residenza Pt_1 CP_1 Per_1
presso la casa materna. La responsabilità genitoriale sarà esercitata pariteticamente da entrambi i genitori, i quali dovranno prendere di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la crescita e l'educazione dello stesso, mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la loro responsabilità genitoriale;
in particolare, ciascun genitore sarà esclusivamente responsabile del figlio minore nei periodi che lo stesso trascorrerà con lui/lei;
3. il padre terrà seco il figlio tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso, e in ogni caso, tenuto conto degli impegni di entrambi i genitori, resterà con il padre: Per_1
§ dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 (o comunque dall'uscita dell'asilo) fino alle 20.30, momento in cui sarà accompagnato presso il domicilio materno;
§ a week end alternati, da domenica mattina dalle ore 9.00, fino al lunedì mattina quando sarà
accompagnato all'asilo;
§ nel caso in cui non frequentasse l'asilo (malattia / allerta meteo / festività) i genitori Per_1
concordano che in caso di impegni lavorativi di entrambi, ricorreranno ove possibile all'aiuto dei nonni (materni o paterni); in alternativa al sostegno di una baby-sitter i cui costi saranno ripartiti al
50% tra i genitori;
- festività natalizie: il 24/12 con il padre, il 25/12 con la madre, il 26/12 Capodanno ed Epifania
alternati, concordando le parti che il S. Stefano 2024 ed Epifania 2025 sta con mamma, il Capodanno
2024 (31/12/2024) starà con il padre;
Pasqua e Pasquetta alternati, concordando le parti che il minore rimarrà con il padre il giorno di Pasqua 2025 e il giorno di Pasquetta 2025 con la madre, e così in alternanza per gli anni successivi;
il compleanno di del corrente anno con papà e Per_1
l'anno successivo con mamma e così in alternanza per gli anni successivi.
- vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre/ la madre 15 giorni anche non consecutivi;
le parti concordano reciprocamente di comunicare i periodi di ferie estive entro il 31/05 di ogni anno,
onde consentire l'organizzazione e la gestione del calendario feriale di entrambi;
4. il mantenimento del minore stante il tempo di permanenza paritetico tra i ricorrenti, Per_1
resta a carico di ciascun genitore nel periodo di rispettiva coabitazione con il figlio;
5 Ciascuna parte si obbliga a corrispondere all'altra il 50% delle spese straordinarie, sostenute e/o da sostenersi nell'interesse del minore, con modalità di comunicazione e corresponsione delle stesse, come da linee guida del Tribunale di Savona del 15.01.2024. Le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO e con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso:
• tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, tutte relative a istituti pubblici
(statali e comunali); • tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da Atenei pubblici;
• libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito per le scuole sopra indicate;
• spese gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati tramite la scuola senza pernottamento;
• abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria. SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO e con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso qualora la spesa sia stata concordata e reciprocamente accettata: a) tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) costi prescuola e/o dopo scuola e campi estivi;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
h) costi per baby-sitter se l'esigenza nasce dalla cessazione della convivenza tra i genitori e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce;
i) costi di campi estivi o rette estive.
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO e con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso:
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
• spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO e con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso qualora la spesa sia stata concordata e reciprocamente accettata: a) corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, corsi musicali, corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio (per quelli invece con i genitori,
il singolo genitore terrà a proprio carico per l'intero); d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e)
soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO e con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso:
a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) spese sanitarie urgenti.
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO e con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso qualora la spesa sia stata concordata e reciprocamente accettata: • cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
• cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
• interventi chirurgici presso strutture private e comunque qualsiasi intervento presso strutture private laddove non erogabili dal SSN • occhiali o lenti a contatto se prescritte;
• cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
• dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche,
protesi integrative, ecc.
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro,
dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10
giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6. La sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico. Pt_1
7. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Entrambi i genitori dovranno comunicare tutte le necessità ed urgenze relative al proprio figlio. Nell'ipotesi in cui uno dei due non potesse tenere il minore durante i tempi di propria competenza dovrà immediatamente avvisare l'altro genitore e preferirlo prima di reperire altre soluzioni o lasciare il figlio presso terzi. I genitori si impegnano, altresì, a comunicare eventuali spostamenti rilevanti insieme al minore e a comunicare eventuali ritardi rispetto alla consegna/riconsegna del minore al competente genitore. Inoltre, concordano che la frequentazione di eventuali nuovi partner coinvolga il figlio laddove stabile e duratura.
8. Le parti si concedono sin d'ora il consenso al rilascio di passaporti e/o documenti di espatrio del figlio minore ai sensi di legge.
9. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)