Articolo 3 della Legge 21 febbraio 1963, n. 491
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1963
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Versione
14 giugno 1977
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Versione
21 marzo 1986
Art. 3.
I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Universita' degli studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
((I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attivita' di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Universita' di Pisa))
L'Universita' ha l'obbligo di eseguire, con diritto soltanto al rimborso delle spese vive, tutte le colture a carattere sperimentale che potranno essere richieste dalle Amministrazioni dello Stato.
Entrata in vigore il 21 marzo 1986