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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/06/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 121/2024 V.G., vertente
TRA
n. a Lanciano il 30.8.1976, CF Parte_1
, difesa dall'Avv. Stefania Antonelli C.F._1
E
, n. a Gela il 6.1.1975, CF difeso CP_1 C.F._2 dall'Avv. Pierpaolo Bada
CONCLUSIONI
Le parti si riportano alle conclusioni congiuntamente redatte per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili di cui al ricorso depositato il 15.3.2024
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 4.6.2025, tenutasi in forma scritta, le parti si riportavano alle richieste formulate nel ricorso congiunto per la separazione pagina 1 di 5 consensuale e divorzio congiunto;
tali condizioni possono essere integralmente recepite nel presente provvedimento, in quanto non contenenti previsioni contrarie alla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 121/2024 RG, così decide:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti in Castel Frentano il 27.9.2012 ed ordina l'annotazione del presente provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (Anno 2012 n.
2 - Parte I);
i figli minori e vengono affidatati in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre, con collocamento degli stessi presso l'abitazione sita in Lanciano (CH) alla Via Guido Rosato n. 28, già casa coniugale.
Tale scelta si reputa opportuna atteso che il figlio più piccolo come sopra evidenziato, è affetto da diverse patologie e Per_2 necessita di essere seguito con particolare attenzione nelle terapie mediche e farmacologiche alle quali è sottoposto: è evidente che la proposta forma di regolamentazione della responsabilità genitoriale risulta la più adeguata allo scopo suddetto, anche per agevolare la gestione del ragazzo dal punto di vista organizzativo.
La sig.ra , per questo, si impegna a prestare costante Pt_1 assistenza al figlio preoccupandosi, quindi, di garantire la propria presenza ed evitare situazioni in cui lo stesso possa restare solo. Le assenze a scuola del minore saranno strettamente legate a ragioni di salute.
Per quanto riguarda il figlio l'affidamento esclusivo si Per_1 mostra in linea con quanto sopra illustrato nella misura in cui pagina 2 di 5 garantisce per i genitori un'omogeneità nella gestione della genitorialità tra i due figli minori;
il diritto/dovere del padre di vedere e tenere con sé i figli nelle seguenti modalità:
b1) tutte le settimane il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.30, quando riaccompagnerà i minori presso l'abitazione materna, dopo averli fatti cenare, ferma restando la possibilità di modificare il calendario per le esigenze scolastiche dei minori e/o di salute del piccolo Per_2
b2) durante il fine settimana, invece il padre potrà vedere i figli a settimane alterne, dalle ore 18:00 del venerdì fino alle ore
21.30 della domenica, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, dopo averli fatti cenare e sempre con possibilità di modificare il calendario per le esigenze scolastiche dei minori e/o di salute del piccolo Per_2
b3) durante le festività natalizie alternandosi di anno in anno con la madre, il periodo che dal 24 dicembre fino al 30 dicembre;
e dal 31 gennaio fino al 6 gennaio, cominciando la madre nell'anno 2024;
b4) durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con la madre, il periodo intercorrente tra il giovedì santo e il giorno di Pasqua, oppure il lunedì dell'Angelo, cominciando il padre dall'anno 2024;
b5) durante il periodo estivo, per gg.15 anche non consecutivi
(alternando con la madre annualmente il giorno di ferragosto) con orari ed indicazioni di periodi da concordare almeno 15 gg. prima;
in ogni caso compatibilmente con gli impegni di studio ricreativi e ludici dei figli, nonché ovviamente con le esigenze di salute del piccolo Per_2
b6) durante le altre festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 1° novembre, 8 dicembre ed i rispettivi eventuali ponti),
pagina 3 di 5 ed i compleanni dei figli, gli incontri saranno ad alternanza annuale con ciascun genitore, con inizio dalle ore 19:00 del giorno precedente la festività suddetta e possibilità di pernotto fino alle ore 20:00 del giorno successivo, eccetto eventuale prolungamento per l'esistenza di ulteriori giornate di ponte collegate alle festività suddette;
iniziando dal 25 aprile 2024 con la madre;
la Sig.ra rimarrà a vivere con Parte_1 entrambi i figli minori presso l'abitazione sita in Lanciano (CH) alla Via Guido Rosato n. 28 (già casa coniugale), che verrà assegnata alla stessa, previa voltura del contratto di affitto alla quale il Sig. presta sin da ora il relativo consenso;
CP_1
per quanto attiene le richieste economiche, i coniugi hanno stabilito congiuntamente quanto segue:
d1) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 15 del mese, la somma mensile di €
[...]
75,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio, a decorrere dal mese di aprile c.a. da versare sul seguente IBAN:
[...];
d2) la Sig.ra rinuncia a qualsiasi Parte_1 domanda di mantenimento, alla luce della possibilità, prospettatasi da ultimo, di svolgere alcuni lavori saltuari che si andranno a stabilizzare nel futuro prossimo;
d3) la Sig.ra avrà diritto a percepire, Parte_1 nella misura del 100% per i due figli, tutte le somme dovute a titolo di assegno unico, ed al contempo, il Sig. s'impegna CP_1 sin da ora a fornire in favore della moglie tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza;
d4) il Sig. si impegna, ove necessario, a fornire in CP_1 favore della Sig.ra tutta la Parte_1 documentazione utile ad ottenere le indennità e gli sgravi fiscali derivamenti dall'invalidità riconosciuta in favore del piccolo pagina 4 di 5 e che quest'ultima avrà diritto a percepire nella misura Per_2 del 100%;
d5) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei due figli, secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di
Lanciano (CH);
d6) in considerazione delle condizioni di salute del piccolo la Sig.ra avrà diritto a Per_2 Parte_1 percepire e ad usufruire di tutti i contributi economici previsti dalla legge 104/1992 a favore di chi assiste un famigliare affetto da handicap grave.
Per quanto concerne invece i permessi e congedi lavorativi contemplati dalla citata normativa, fino a quanto la Sig.ra non verrà assunta con un contratto di lavoro, sarà il Pt_1
Sig. a godere del diritto di usufruire degli stessi;
CP_1
d7) i coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 6.6.2025
Il Presidente Massimo Canosa
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