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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1428/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana LA, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1428/2023 pendente tra:
(C.F. , con sede legale in S. Agata sul Santerno Controparte_1 P.IVA_1
(RA) Via Brodolini 2, con il patrocinio dell'Avv. Gemin Agnese, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] – V.lo CP_2 C.F._1
ND LE n. 19 e (C.F. ), residente CP_3 C.F._2
in Occhiobello (RO) – V.lo ND LE n. 19/b, entrambi in con il patrocinio dell'Avv. Busetti Michele, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 127ter depositata il
18.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 127ter depositata il
17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. ha citato in giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
deducendo:
-di essere una società che si occupa, tra le altre attività, delle attività di compravendita, noleggio, gestione, e assistenza su apparecchi e congegni elettronici per i videogiochi, come individuati dall'art. 1410 T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773 e relative modifiche e integrazioni;
-che in data 1aprile 2022 concludeva con un contratto per l'installazione CP_3
di apparecchi da gioco lecito con efficacia sino al 31 marzo 2025;
-che il contratto prevedeva il diritto di esclusiva a favore di con divieto per il CP_1
resistente di installare apparecchi appartenenti a soggetti terzi, a pena di applicazione, in caso di violazione, di una penale pari a € 20 al giorno per apparecchio;
-che l'eventuale recesso doveva essere comunicato dall'esercente al gestore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, con raccomandata a/r;
-che il contratto prevedeva altresì l'obbligo di cessione del contratto in caso di affitto o cessione dell'azienda;
-che il 6 luglio 2022, il titolare di , donava Parte_1 CP_3
l'azienda al figlio, escludendo il contratto con R.B. Video Games;
-che pochi giorni dopo, venivano installati n. 8 apparecchi di proprietà di e CP_4
veniva contestualmente richiesto il ritiro dei macchinari di R.B. Video Games;
-che il contraente veniva pertanto richiamato all'osservanza dei propri doveri contrattuali;
-che la donazione era finalizzata a eludere il contratto con ovvero, in ogni caso, CP_1
effettuata nella consapevolezza del danno a questa arrecato;
-che l'atto di donazione del ramo d'azienda del 20.7.2022 è simulato ai sensi dell'art. 1414
c.c. e dunque nullo, con la conseguenza che va condannato CP_3
all'adempimento degli obblighi assunti contrattualmente nei confronti di
[...]
nonché alla rifusione dei mancati introiti dal giorno dell'illegittimo CP_1
scollegamento degli apparecchi e sino al loro ripristino;
-che, laddove l'atto di donazione non sia ritenuto nullo, esso sarebbe comunque inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di sussistendone tutti i presupposti;
Controparte_1
-che, in ogni caso, accertata la nullità o inefficacia-nei confronti di dell'atto di CP_1
donazione, va accertato il grave inadempimento di agli obblighi CP_3
contrattualmente assunti, avendo la medesima società violato il disposto dell'art. 16, avendo omesso di cedere, in uno con l'azienda, anche il contratto di installazione c di cui
è causa nonché altresì dell'art. 15 che le imponeva l'esclusiva in favore di CP_1
-che risolto il contratto, e vanno condannati, in solido CP_5 CP_2
o alternativamente, al risarcimento dei danni occorsi a nella misura di euro 20,00= CP_1
per ciascun apparecchio, dal giorno dell'inadempimento e sino alla scadenza naturale del contratto medesimo, per un totale di Euro 78.880,00=, cui va sommato il debito pregresso di Euro 8.950,00= e così per un totale di 87.830,00= Euro.
Per questi motivi
concludeva domandando di accertare e dichiarare la simulazione CP_1
assoluta e conseguente nullità, ovvero - in via subordinata- l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 6.7.2022, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la validità del contratto 1.4.2022 e il grave inadempimento delle parti resistenti, con conseguente risoluzione e risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in euro 78.880,00=.
Domandava inoltre la condanna dei resistenti al rimborso della somma di Euro 8.950,00=
a titolo di debito pregresso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
***
Si costituivano in giudizio e deducendo: CP_2 CP_3
-il difetto della condizione di procedibilità, atteso che in data 8.2.2023, il ricorrente notificava al solo l'invito a concludere una negoziazione assistita, CP_3
comunicazione che veniva tempestivamente riscontrata a mezzo pec il 9.2.2023, senza che venisse in seguito instaurato il relativo procedimento;
-che nell'ambito della raccolta del gioco lecito opera un'articolata rete di sinergia composta da: Ministero dell'Economia e delle finanze proprietario della rete telematica attraverso cui viene acquisito il flusso di informazioni che provengono dal software di ciascun apparecchio installato;
concessionari di rete che materialmente gestiscono la ridetta rete telematica, contrattualmente vincolati con i soggetti commerciali che operano sul territorio (i noleggiatori), in forza di convenzioni dal contenuto individuato dalla legge;
gestori, ovvero i soggetti-mandatari del concessionario- che si occupano nel suo interessi di far sottoscrivere i contratti, installare gli apparecchi, manutenere gli apparecchi;
provvedere allo “scassettamento”; gli esercenti vale a dire i titolari dei singoli punti vendita (bar, sale gioco ecc…) autorizzati a utilizzare detti apparecchi;
-che le somme incamerate da ogni apparecchio (c.d. coin in) sono gravate dai seguenti oneri: prelievo erariale unico, canone di concessione a favore di vincita Parte_2
(pay out) percentuale restituita al giocatore sotto forma di vincita, quota di gestione rete ovvero la percentuale in favore del concessionario in forza del contratto di raccolta;
-che il 15.9.2021 gestore) da un lato, e (esercente) stipulavano un CP_1 CP_3
contratto per l'utilizzo di apparecchiature da intrattenimento, indicante, quale sede dell'esercizio pubblico “TABACCHERIA ARCOBALENO”, via Eridania n. 46/D in
Occhiobello, avente ad oggetto installazione di n. 4 apparecchi per la raccolta del gioco lecito ex art. 110, comma 6, lettera s) T.U.L.P.S.
-che in pari data (15.9.2021) le parti stipulavano l'atto denominato “integrazione al contratto per l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento”;
-che l'anno successivo, atteso che il numero civico corretto del punto vendita non era via
Eridania 46/d, bensì via Eridania n. 46d/bis, i medesimi soggetti [ , da CP_3
un lato, “ , dall'altro] stipulavano, in data 1 aprile 2022 un rapporto negoziale di CP_1
contenuto assolutamente identico rispetto a quello del 2021, nel quale era esclusivamente modificata l'indicazione del numero civico;
-che nella medesima data (1 aprile 2022) veniva siglato un atto titolato “integrazione al contratto per l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento”, perfettamente identico a quello del 2021, salva la modifica del criterio di computo del compenso spettante all'esercente
“calcolato nella misura del 7% delle somme giocate complessive”;
[...
-che, pertanto, nessuno dei contratti è stato stipulato tra “ e “ ” CP_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Parte_3 CP_3
-che tutti i rapporti negoziali sono nulli per violazione dell'art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136, la quale disciplina l'obbligo della corretta individuazione dei flussi finanziari per tutti “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici” prevedendo, al comma 9, che “la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al c. 1 sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
-che in ottemperanza a ciò, l'art. 18 lettera g) e l'art. 19 lettera n) dello schema di convenzione prevedono che il concessionario possa stipulare contratti solo con gestori ed esercenti abilitati, con la previsione di taluni contenuti minimi, tra cui l'obbligo, da parte del gestore, di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge cit.;
-che tale norma si applica anche ai contratti del tipo di cui è causa;
-che, inoltre, i contratti per l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento sono stati indubitabilmente predisposti unilateralmente da al fine di disciplinare una CP_1
indeterminata serie di rapporti contrattuali, senza che l'aderente abbia potuto influire sul loro contenuto, predisposti peraltro su moduli e/o formulari formati dal solo predisponente con la conseguente nullità delle condizioni vessatorie non specificamente approvate per iscritto;
-che costituiscono clausole vessatorie l'art. 15, il quale prevede un patto di esclusiva con penale in caso di violazione di Euro 20,00= al giorno per apparecchio;
l'art. 22 sul tacito rinnovo e sul recesso ad nutum a favore del solo gestore;
l'art. 30 che prevede la deroga alla competenza territoriale, con indicazione quale foro esclusivo, del Tribunale di Ravenna, ovvero del Giudice di Pace di Lugo;
-che il negozio di donazione è stato realmente voluto dalle parti contraenti, non è pertanto né simulato, né di natura fraudolenta;
-che, in particolare, e convenivano la donazione del CP_2 CP_3
ramo d'azienda, ossia di un complesso di beni, individuato e dotato di propria autonomia Part organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento dell'attività principale di e da cui sono stati esclusi i contratti per le forniture di caffè e bevande, poi autonomamente stipulati dal donatario;
-che alle dipendenze di erano rimaste e CP_3 Persona_1 Persona_2
mentre alle dipendenze di “ ” vi erano i lavoratori Parte_4 [...]
, e;
Per_3 Persona_4 Persona_5
-che all'esito della donazione, donante e donatario sono conseguentemente divenuti titolari di autonome e distinte imprese individuali;
-che è parimenti infondata l'azione revocatoria, posto che, da un lato, era CP_2
ed è assolutamente ignaro del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni di
“ , la quale – stando alla rappresentazione avversaria e ai documenti in atti - ha CP_1
intrattenuto rapporti solo ed esclusivamente con , dall'altro risulta carente il CP_3
requisito dell'eventus damni;
-che non è dovuto, da parte del donatario, l'importo di Euro 8.950,00=, non risultando tale voce passiva nei libri contabili obbligatori del donante;
-che detta somma è stata espressamente rinunciata da in entrambi i contratti all'art. CP_1
26;
-che non sussiste alcun inadempimento, dal momento che gli apparecchi non venivano scollegati ma ritirati volontariamente da che manifestava così l'intenzione di risolvere CP_1
il contratto;
-che la pattuizione contenuta ex art. 16 del contratto non vincola , trattandosi CP_3
di una promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., dalla cui eventuale violazione non discenderebbe alcun cascame risarcitorio in capo al donatario;
quanto al patto di esclusiva, il medesimo è nullo per le ragioni già enucleate;
-che alcuna somma è dovuta a titolo di risarcimento, dal momento che alcun inadempimento è imputabile a;
CP_3
-che in ogni caso la penale pattuita risulta manifestamente eccessiva.
Per tali motivi, e concludevano domandando, in via CP_2 CP_3
preliminare, attesa la mancanza della condizione di procedibilità, di sospendere il procedimento invitando le parti a dar corso alla stessa;
nel merito, respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali.
*** Il Giudice, disposto un rinvio per consentire l'avvio del procedimento di mediazione e in seguito concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c., ritenuta la causa documentale e decidibile alla stregua della documentazione prodotta, rinviava all'udienza in data 19.11.2025, tenuta con le modalità ex art. 127ter c.p.c. e all'esito riservato il deposito della sentenza entro giorni trenta, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3
c.p.c.
***
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente esaminato il motivo di opposizione concernente la nullità del titolo contrattuale per mancato inserimento, nel contratto 1.4.2022, stipulato tra ricorrente e , della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità CP_3
dei flussi finanziari, causa di nullità dei contratti tra stazione appaltante e subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture prevista dal comma 1 dell'art. 3 legge 136/2010.
Allo scopo di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche, il legislatore, con la legge 13 agosto 2010 n. 136, ha previsto una serie di regole volte a rendere tracciabili i flussi finanziari relativi all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici. Così ha imposto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici eseguano qualunque movimento finanziario su conti correnti dedicati e tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 co. 1 L.
136/2010).
Inoltre, la normativa prevede che “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)” (art. 3 co. 5 L. 136/2010).
Le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, precisa inoltre che “la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. (..) Obiettivo finale dell'impianto normativo è principalmente quello di anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attività di contrasto”.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale normativa è pacificamente applicabile al settore dei giochi: “L'organizzazione del gioco lecito è affidata ai concessionari aggiudicatari della gara ad evidenza pubblica per la gestione della rete telematica statale, i quali concessionari hanno l'onere di gestire il gioco e remunerare tutti i soggetti della filiera esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari…La ratio è quella della tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati, essendo come noto il settore del gioco e delle scommesse del tutto permeabile agli interessi della criminalità organizzata interessata ad operazioni di riciclaggio…i principi che regolano la materia e che hanno natura indisponibile proprio in ragione dell'interesse pubblico perseguito della piena trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro pubblico”( Cass. sentenza sez. III, n. 7966 del 2023).
Ad avviso della Suprema Corte, la lettera delle specifiche disposizioni relative alla filiera del gioco non lascia spazio a dubbi circa la inderogabilità dei sistemi di tracciamento di tutti i flussi finanziari. L'art. 24, co. 1 bis del d.l. 6/7/2011 n. 98 prevede testualmente “Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento”.
La Cass. con sentenza sez. III, n. 7966 del 2023, ha chiarito che: “La disciplina dei flussi finanziari relativi alla filiera del gioco lecito, tramite strumenti di pagamento tracciabili, ha carattere inderogabile, stante la natura di stretto interesse pubblico della disciplina del gioco, la cui ragione risiede oltre che nella finalità di dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema del gioco, anche nella natura pubblica del denaro raccolto”.
L'art. 3 della l. 13/8/2010 n. 136 prevede, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, che tutti gli appaltatori debbano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche e tutti i pagamenti debbano essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il comma 9 bis dispone che “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”.
Secondo la Suprema Corte “In caso di pagamenti in contanti effettuati dal gestore nei confronti dell'esercente del gioco lecito, il contratto tra questi intercorso si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. n. 136 del 2010, senza che possa ipotizzarsi una valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede” (Cass. sentenza sez. III, n. 7966 del 2023).
La ragione della medesima risiede, oltre che nella finalità di dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema del gioco, anche nella natura pubblica del denaro raccolto.
Dunque, sebbene tale normativa sia stata originariamente dettata in tema di appalti pubblici, è ormai assolutamente pacifica, in dottrina e giurisprudenza, la sua applicabilità anche al settore dei giochi, trattandosi di settore assimilabile a quello degli appalti pubblici, in quanto esercitato su concessione della Pubblica Amministrazione, tramite un sistema improntato all'evidenza pubblica, alla trasparenza e, appunto, alla tracciabilità dei flussi di denaro;
tale applicabilità, del resto, è stata espressamente sancita dalle delibere delle
Autorità competenti in materia (l'autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici – AVCP – con la determinazione n. 10 del 22.12.2010, nonché e confermata, inoltre, dal richiamo contenuto nello schema di convenzione per il rapporto di concessione elaborato dall'
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (doc. 3p allegato alla comparsa di costituzione), che, all'art. 18, comma 2, lettera g), impone al concessionario di includere nel contratto “l'obbligo, da parte del gestore, di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Riassumendo, gli adempimenti prescritti dal menzionato art. 3 Legge 13 agosto 2010, n.
136 sono così individuabili:
-previsione contrattuale con la quale subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge, a pena di nullità assoluta (art. 3, comma 9). Trattasi, in particolare, di una nullità assoluta conseguente alla violazione di norme imperative poste a tutela di rilevanti interessi pubblici quali, in particolare, il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della libera concorrenza nelle commesse pubbliche;
-utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni a pena di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9);
È di tutta evidenza come non sia sufficiente, ai fini del rispetto della norma, il solo inserimento nel contratto dell'apposita clausola, dovendo poi essere osservato in concreto l'obbligo di eseguire pagamenti tracciabili.
Un altro degli adempimenti imposto per tracciare i flussi finanziari è rappresentato dai codici C.I.G. (codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante) e C.U.P. (codice unico di progetto, assegnato dal CIPE) che devono essere indicati negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione: “occorre garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che l'intermediario finanziario sia in grado di registrare e conservare nel proprio sistema tale informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli.” (punto 5.3 Linee guida)
Appare così evidente che il riferimento dei codici C.I.G. e C.U.P. debba essere presente nella disposizione di bonifico bancario trasmessa alla banca (intermediario finanziario) tenuta a conservare l'informazione al fine di renderla accessibile agli organi di controllo.
Nel caso di specie è dunque pacifica (oltre che incontestata) l'applicazione della normativa dettata dall'art. 3, legge 136/2010.
Risulta documentale la mancata previsione, all'interno del contratto stipulato tra e CP_1
, dell'apposita clausola sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. CP_3
Il contratto concluso in data 1.4.2022 non contiene la clausola prevista dall'art. 3 comma
8 e 9 della legge n. 136/2010. La circostanza, non negata dalla società ricorrente, risulta all'evidenza dall'esame della scrittura negoziale, nella quale non vi è alcun riferimento all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n.
136/2010. Tale omissione – accompagnata dall'emissione di fatture prive dei codici necessari alla verifica di tracciabilità dei flussi finanziari - comporta inevitabilmente la nullità del contratto stipulato tra le due parti in causa.
Dalla nullità del contratto stipulato in data 1.4.2020 discende che alcuna pretesa può essere avanzata dalla società ricorrente in esecuzione di detto negozio e, pertanto, tutte le ulteriori domande risultano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della società ricorrente e liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, secondo i parametri previsti per le cause di valore fino a 260.000,00=, secondo i valori medi le fasi di studio e introduttiva, minimi le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente espletata. Non vengono riconosciute le spese richieste dal difensore dei resistenti nella nota depositata il 17.11.2025 per quanto concerne le spese a titolo di pedaggio e carburante, in quanto non documentate. L'art. 11 D.M. 55/2014 dispone che:
“Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è ((...)) liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale;
il successivo art. 27 prevede che: “All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta…in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari ((...)) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”. Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, secondo la giurisprudenza: “Ove la parte ricorra a difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito, sono liquidabili, a carico del soccombente, l'indennità di trasferta e le relative spese (salvi gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità) Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7061 del 15/05/2002. Nel caso di specie, la parte è ricorso a un procuratore con studio in Trento, per cui va riconosciuta l'indennità richiesta per la partecipazione alle udienze del 29.11.2023 e del 3.4.2024.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-RIGETTA il ricorso;
-CONDANNA al pagamento nei Parte_5
confronti di e delle spese di lite, che liquida in Euro CP_2 CP_3
9.142,00= per compensi, Euro 388,00= per spese di trasferta, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Rovigo, il 27 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana LA, ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 1428/2023 pendente tra:
(C.F. , con sede legale in S. Agata sul Santerno Controparte_1 P.IVA_1
(RA) Via Brodolini 2, con il patrocinio dell'Avv. Gemin Agnese, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] – V.lo CP_2 C.F._1
ND LE n. 19 e (C.F. ), residente CP_3 C.F._2
in Occhiobello (RO) – V.lo ND LE n. 19/b, entrambi in con il patrocinio dell'Avv. Busetti Michele, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
RESISTENTI
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 127ter depositata il
18.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 127ter depositata il
17.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. ha citato in giudizio e Controparte_1 CP_2 CP_3
deducendo:
-di essere una società che si occupa, tra le altre attività, delle attività di compravendita, noleggio, gestione, e assistenza su apparecchi e congegni elettronici per i videogiochi, come individuati dall'art. 1410 T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773 e relative modifiche e integrazioni;
-che in data 1aprile 2022 concludeva con un contratto per l'installazione CP_3
di apparecchi da gioco lecito con efficacia sino al 31 marzo 2025;
-che il contratto prevedeva il diritto di esclusiva a favore di con divieto per il CP_1
resistente di installare apparecchi appartenenti a soggetti terzi, a pena di applicazione, in caso di violazione, di una penale pari a € 20 al giorno per apparecchio;
-che l'eventuale recesso doveva essere comunicato dall'esercente al gestore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, con raccomandata a/r;
-che il contratto prevedeva altresì l'obbligo di cessione del contratto in caso di affitto o cessione dell'azienda;
-che il 6 luglio 2022, il titolare di , donava Parte_1 CP_3
l'azienda al figlio, escludendo il contratto con R.B. Video Games;
-che pochi giorni dopo, venivano installati n. 8 apparecchi di proprietà di e CP_4
veniva contestualmente richiesto il ritiro dei macchinari di R.B. Video Games;
-che il contraente veniva pertanto richiamato all'osservanza dei propri doveri contrattuali;
-che la donazione era finalizzata a eludere il contratto con ovvero, in ogni caso, CP_1
effettuata nella consapevolezza del danno a questa arrecato;
-che l'atto di donazione del ramo d'azienda del 20.7.2022 è simulato ai sensi dell'art. 1414
c.c. e dunque nullo, con la conseguenza che va condannato CP_3
all'adempimento degli obblighi assunti contrattualmente nei confronti di
[...]
nonché alla rifusione dei mancati introiti dal giorno dell'illegittimo CP_1
scollegamento degli apparecchi e sino al loro ripristino;
-che, laddove l'atto di donazione non sia ritenuto nullo, esso sarebbe comunque inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di sussistendone tutti i presupposti;
Controparte_1
-che, in ogni caso, accertata la nullità o inefficacia-nei confronti di dell'atto di CP_1
donazione, va accertato il grave inadempimento di agli obblighi CP_3
contrattualmente assunti, avendo la medesima società violato il disposto dell'art. 16, avendo omesso di cedere, in uno con l'azienda, anche il contratto di installazione c di cui
è causa nonché altresì dell'art. 15 che le imponeva l'esclusiva in favore di CP_1
-che risolto il contratto, e vanno condannati, in solido CP_5 CP_2
o alternativamente, al risarcimento dei danni occorsi a nella misura di euro 20,00= CP_1
per ciascun apparecchio, dal giorno dell'inadempimento e sino alla scadenza naturale del contratto medesimo, per un totale di Euro 78.880,00=, cui va sommato il debito pregresso di Euro 8.950,00= e così per un totale di 87.830,00= Euro.
Per questi motivi
concludeva domandando di accertare e dichiarare la simulazione CP_1
assoluta e conseguente nullità, ovvero - in via subordinata- l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di donazione del 6.7.2022, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi la validità del contratto 1.4.2022 e il grave inadempimento delle parti resistenti, con conseguente risoluzione e risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in euro 78.880,00=.
Domandava inoltre la condanna dei resistenti al rimborso della somma di Euro 8.950,00=
a titolo di debito pregresso. Con vittoria di spese e competenze di lite.
***
Si costituivano in giudizio e deducendo: CP_2 CP_3
-il difetto della condizione di procedibilità, atteso che in data 8.2.2023, il ricorrente notificava al solo l'invito a concludere una negoziazione assistita, CP_3
comunicazione che veniva tempestivamente riscontrata a mezzo pec il 9.2.2023, senza che venisse in seguito instaurato il relativo procedimento;
-che nell'ambito della raccolta del gioco lecito opera un'articolata rete di sinergia composta da: Ministero dell'Economia e delle finanze proprietario della rete telematica attraverso cui viene acquisito il flusso di informazioni che provengono dal software di ciascun apparecchio installato;
concessionari di rete che materialmente gestiscono la ridetta rete telematica, contrattualmente vincolati con i soggetti commerciali che operano sul territorio (i noleggiatori), in forza di convenzioni dal contenuto individuato dalla legge;
gestori, ovvero i soggetti-mandatari del concessionario- che si occupano nel suo interessi di far sottoscrivere i contratti, installare gli apparecchi, manutenere gli apparecchi;
provvedere allo “scassettamento”; gli esercenti vale a dire i titolari dei singoli punti vendita (bar, sale gioco ecc…) autorizzati a utilizzare detti apparecchi;
-che le somme incamerate da ogni apparecchio (c.d. coin in) sono gravate dai seguenti oneri: prelievo erariale unico, canone di concessione a favore di vincita Parte_2
(pay out) percentuale restituita al giocatore sotto forma di vincita, quota di gestione rete ovvero la percentuale in favore del concessionario in forza del contratto di raccolta;
-che il 15.9.2021 gestore) da un lato, e (esercente) stipulavano un CP_1 CP_3
contratto per l'utilizzo di apparecchiature da intrattenimento, indicante, quale sede dell'esercizio pubblico “TABACCHERIA ARCOBALENO”, via Eridania n. 46/D in
Occhiobello, avente ad oggetto installazione di n. 4 apparecchi per la raccolta del gioco lecito ex art. 110, comma 6, lettera s) T.U.L.P.S.
-che in pari data (15.9.2021) le parti stipulavano l'atto denominato “integrazione al contratto per l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento”;
-che l'anno successivo, atteso che il numero civico corretto del punto vendita non era via
Eridania 46/d, bensì via Eridania n. 46d/bis, i medesimi soggetti [ , da CP_3
un lato, “ , dall'altro] stipulavano, in data 1 aprile 2022 un rapporto negoziale di CP_1
contenuto assolutamente identico rispetto a quello del 2021, nel quale era esclusivamente modificata l'indicazione del numero civico;
-che nella medesima data (1 aprile 2022) veniva siglato un atto titolato “integrazione al contratto per l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento”, perfettamente identico a quello del 2021, salva la modifica del criterio di computo del compenso spettante all'esercente
“calcolato nella misura del 7% delle somme giocate complessive”;
[...
-che, pertanto, nessuno dei contratti è stato stipulato tra “ e “ ” CP_1 Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
Parte_3 CP_3
-che tutti i rapporti negoziali sono nulli per violazione dell'art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136, la quale disciplina l'obbligo della corretta individuazione dei flussi finanziari per tutti “gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici” prevedendo, al comma 9, che “la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al c. 1 sia inserita a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
-che in ottemperanza a ciò, l'art. 18 lettera g) e l'art. 19 lettera n) dello schema di convenzione prevedono che il concessionario possa stipulare contratti solo con gestori ed esercenti abilitati, con la previsione di taluni contenuti minimi, tra cui l'obbligo, da parte del gestore, di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge cit.;
-che tale norma si applica anche ai contratti del tipo di cui è causa;
-che, inoltre, i contratti per l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento sono stati indubitabilmente predisposti unilateralmente da al fine di disciplinare una CP_1
indeterminata serie di rapporti contrattuali, senza che l'aderente abbia potuto influire sul loro contenuto, predisposti peraltro su moduli e/o formulari formati dal solo predisponente con la conseguente nullità delle condizioni vessatorie non specificamente approvate per iscritto;
-che costituiscono clausole vessatorie l'art. 15, il quale prevede un patto di esclusiva con penale in caso di violazione di Euro 20,00= al giorno per apparecchio;
l'art. 22 sul tacito rinnovo e sul recesso ad nutum a favore del solo gestore;
l'art. 30 che prevede la deroga alla competenza territoriale, con indicazione quale foro esclusivo, del Tribunale di Ravenna, ovvero del Giudice di Pace di Lugo;
-che il negozio di donazione è stato realmente voluto dalle parti contraenti, non è pertanto né simulato, né di natura fraudolenta;
-che, in particolare, e convenivano la donazione del CP_2 CP_3
ramo d'azienda, ossia di un complesso di beni, individuato e dotato di propria autonomia Part organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento dell'attività principale di e da cui sono stati esclusi i contratti per le forniture di caffè e bevande, poi autonomamente stipulati dal donatario;
-che alle dipendenze di erano rimaste e CP_3 Persona_1 Persona_2
mentre alle dipendenze di “ ” vi erano i lavoratori Parte_4 [...]
, e;
Per_3 Persona_4 Persona_5
-che all'esito della donazione, donante e donatario sono conseguentemente divenuti titolari di autonome e distinte imprese individuali;
-che è parimenti infondata l'azione revocatoria, posto che, da un lato, era CP_2
ed è assolutamente ignaro del pregiudizio che l'atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni di
“ , la quale – stando alla rappresentazione avversaria e ai documenti in atti - ha CP_1
intrattenuto rapporti solo ed esclusivamente con , dall'altro risulta carente il CP_3
requisito dell'eventus damni;
-che non è dovuto, da parte del donatario, l'importo di Euro 8.950,00=, non risultando tale voce passiva nei libri contabili obbligatori del donante;
-che detta somma è stata espressamente rinunciata da in entrambi i contratti all'art. CP_1
26;
-che non sussiste alcun inadempimento, dal momento che gli apparecchi non venivano scollegati ma ritirati volontariamente da che manifestava così l'intenzione di risolvere CP_1
il contratto;
-che la pattuizione contenuta ex art. 16 del contratto non vincola , trattandosi CP_3
di una promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ex art. 1381 c.c., dalla cui eventuale violazione non discenderebbe alcun cascame risarcitorio in capo al donatario;
quanto al patto di esclusiva, il medesimo è nullo per le ragioni già enucleate;
-che alcuna somma è dovuta a titolo di risarcimento, dal momento che alcun inadempimento è imputabile a;
CP_3
-che in ogni caso la penale pattuita risulta manifestamente eccessiva.
Per tali motivi, e concludevano domandando, in via CP_2 CP_3
preliminare, attesa la mancanza della condizione di procedibilità, di sospendere il procedimento invitando le parti a dar corso alla stessa;
nel merito, respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali.
*** Il Giudice, disposto un rinvio per consentire l'avvio del procedimento di mediazione e in seguito concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 281duodecies, comma 4 c.p.c., ritenuta la causa documentale e decidibile alla stregua della documentazione prodotta, rinviava all'udienza in data 19.11.2025, tenuta con le modalità ex art. 127ter c.p.c. e all'esito riservato il deposito della sentenza entro giorni trenta, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3
c.p.c.
***
Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente esaminato il motivo di opposizione concernente la nullità del titolo contrattuale per mancato inserimento, nel contratto 1.4.2022, stipulato tra ricorrente e , della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità CP_3
dei flussi finanziari, causa di nullità dei contratti tra stazione appaltante e subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture prevista dal comma 1 dell'art. 3 legge 136/2010.
Allo scopo di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche, il legislatore, con la legge 13 agosto 2010 n. 136, ha previsto una serie di regole volte a rendere tracciabili i flussi finanziari relativi all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici. Così ha imposto che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici eseguano qualunque movimento finanziario su conti correnti dedicati e tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 co. 1 L.
136/2010).
Inoltre, la normativa prevede che “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)” (art. 3 co. 5 L. 136/2010).
Le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, precisa inoltre che “la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. (..) Obiettivo finale dell'impianto normativo è principalmente quello di anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attività di contrasto”.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, tale normativa è pacificamente applicabile al settore dei giochi: “L'organizzazione del gioco lecito è affidata ai concessionari aggiudicatari della gara ad evidenza pubblica per la gestione della rete telematica statale, i quali concessionari hanno l'onere di gestire il gioco e remunerare tutti i soggetti della filiera esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità dei flussi finanziari…La ratio è quella della tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati, essendo come noto il settore del gioco e delle scommesse del tutto permeabile agli interessi della criminalità organizzata interessata ad operazioni di riciclaggio…i principi che regolano la materia e che hanno natura indisponibile proprio in ragione dell'interesse pubblico perseguito della piena trasparenza e tracciabilità dei flussi di denaro pubblico”( Cass. sentenza sez. III, n. 7966 del 2023).
Ad avviso della Suprema Corte, la lettera delle specifiche disposizioni relative alla filiera del gioco non lascia spazio a dubbi circa la inderogabilità dei sistemi di tracciamento di tutti i flussi finanziari. L'art. 24, co. 1 bis del d.l. 6/7/2011 n. 98 prevede testualmente “Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento”.
La Cass. con sentenza sez. III, n. 7966 del 2023, ha chiarito che: “La disciplina dei flussi finanziari relativi alla filiera del gioco lecito, tramite strumenti di pagamento tracciabili, ha carattere inderogabile, stante la natura di stretto interesse pubblico della disciplina del gioco, la cui ragione risiede oltre che nella finalità di dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema del gioco, anche nella natura pubblica del denaro raccolto”.
L'art. 3 della l. 13/8/2010 n. 136 prevede, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, che tutti gli appaltatori debbano utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche e tutti i pagamenti debbano essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il comma 9 bis dispone che “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto”.
Secondo la Suprema Corte “In caso di pagamenti in contanti effettuati dal gestore nei confronti dell'esercente del gioco lecito, il contratto tra questi intercorso si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della l. n. 136 del 2010, senza che possa ipotizzarsi una valutazione del comportamento contrattuale delle parti secondo diligenza e buona fede” (Cass. sentenza sez. III, n. 7966 del 2023).
La ragione della medesima risiede, oltre che nella finalità di dissuadere qualunque tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema del gioco, anche nella natura pubblica del denaro raccolto.
Dunque, sebbene tale normativa sia stata originariamente dettata in tema di appalti pubblici, è ormai assolutamente pacifica, in dottrina e giurisprudenza, la sua applicabilità anche al settore dei giochi, trattandosi di settore assimilabile a quello degli appalti pubblici, in quanto esercitato su concessione della Pubblica Amministrazione, tramite un sistema improntato all'evidenza pubblica, alla trasparenza e, appunto, alla tracciabilità dei flussi di denaro;
tale applicabilità, del resto, è stata espressamente sancita dalle delibere delle
Autorità competenti in materia (l'autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici – AVCP – con la determinazione n. 10 del 22.12.2010, nonché e confermata, inoltre, dal richiamo contenuto nello schema di convenzione per il rapporto di concessione elaborato dall'
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (doc. 3p allegato alla comparsa di costituzione), che, all'art. 18, comma 2, lettera g), impone al concessionario di includere nel contratto “l'obbligo, da parte del gestore, di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Riassumendo, gli adempimenti prescritti dal menzionato art. 3 Legge 13 agosto 2010, n.
136 sono così individuabili:
-previsione contrattuale con la quale subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge, a pena di nullità assoluta (art. 3, comma 9). Trattasi, in particolare, di una nullità assoluta conseguente alla violazione di norme imperative poste a tutela di rilevanti interessi pubblici quali, in particolare, il contrasto alla criminalità organizzata e la tutela della libera concorrenza nelle commesse pubbliche;
-utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni a pena di risoluzione del contratto (art. 3, comma 9);
È di tutta evidenza come non sia sufficiente, ai fini del rispetto della norma, il solo inserimento nel contratto dell'apposita clausola, dovendo poi essere osservato in concreto l'obbligo di eseguire pagamenti tracciabili.
Un altro degli adempimenti imposto per tracciare i flussi finanziari è rappresentato dai codici C.I.G. (codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante) e C.U.P. (codice unico di progetto, assegnato dal CIPE) che devono essere indicati negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione: “occorre garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che l'intermediario finanziario sia in grado di registrare e conservare nel proprio sistema tale informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli.” (punto 5.3 Linee guida)
Appare così evidente che il riferimento dei codici C.I.G. e C.U.P. debba essere presente nella disposizione di bonifico bancario trasmessa alla banca (intermediario finanziario) tenuta a conservare l'informazione al fine di renderla accessibile agli organi di controllo.
Nel caso di specie è dunque pacifica (oltre che incontestata) l'applicazione della normativa dettata dall'art. 3, legge 136/2010.
Risulta documentale la mancata previsione, all'interno del contratto stipulato tra e CP_1
, dell'apposita clausola sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. CP_3
Il contratto concluso in data 1.4.2022 non contiene la clausola prevista dall'art. 3 comma
8 e 9 della legge n. 136/2010. La circostanza, non negata dalla società ricorrente, risulta all'evidenza dall'esame della scrittura negoziale, nella quale non vi è alcun riferimento all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n.
136/2010. Tale omissione – accompagnata dall'emissione di fatture prive dei codici necessari alla verifica di tracciabilità dei flussi finanziari - comporta inevitabilmente la nullità del contratto stipulato tra le due parti in causa.
Dalla nullità del contratto stipulato in data 1.4.2020 discende che alcuna pretesa può essere avanzata dalla società ricorrente in esecuzione di detto negozio e, pertanto, tutte le ulteriori domande risultano assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della società ricorrente e liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, secondo i parametri previsti per le cause di valore fino a 260.000,00=, secondo i valori medi le fasi di studio e introduttiva, minimi le fasi di istruttoria e trattazione e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente espletata. Non vengono riconosciute le spese richieste dal difensore dei resistenti nella nota depositata il 17.11.2025 per quanto concerne le spese a titolo di pedaggio e carburante, in quanto non documentate. L'art. 11 D.M. 55/2014 dispone che:
“Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è ((...)) liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell'articolo 27 della materia stragiudiziale;
il successivo art. 27 prevede che: “All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta…in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un'indennità chilometrica pari ((...)) a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio”. Per quanto riguarda l'indennità di trasferta, secondo la giurisprudenza: “Ove la parte ricorra a difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito, sono liquidabili, a carico del soccombente, l'indennità di trasferta e le relative spese (salvi gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità) Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7061 del 15/05/2002. Nel caso di specie, la parte è ricorso a un procuratore con studio in Trento, per cui va riconosciuta l'indennità richiesta per la partecipazione alle udienze del 29.11.2023 e del 3.4.2024.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
-RIGETTA il ricorso;
-CONDANNA al pagamento nei Parte_5
confronti di e delle spese di lite, che liquida in Euro CP_2 CP_3
9.142,00= per compensi, Euro 388,00= per spese di trasferta, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Rovigo, il 27 novembre 2025.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Si comunichi.
Il Giudice
Rossana LA