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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/09/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1202/2023 avente ad oggetto: intermediazione finanziaria promossa da:
(C.F. , in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
e di elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Sebastiano Zuccarello e Michela
[...] Persona_2
Russo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), quale incorporante di e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Umberto Averna, rappresentata e CP_5
difesa dall'Avv. Paolo Giudici per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa in decisione del 3.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 14 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis,
Riformare la Sentenza del Tribunale di Torino – Sez. I – dr. Rende n. 3389, resa nel giudizio R.G. n.
2785/2021, depositata in data 8 agosto 2023, notificata in data 5 settembre 2023, per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento delle domande tutte formulate,
In via istruttoria
Accogliere le istanze di prova per testi e di c.t.u. formulate in atti;
Nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità di (ora per i motivi di cui in CP_3 Controparte_1
atti e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in Modena, via San Carlo n. 8/20 al pagamento in favore del signor Parte_1 dell'importo totale di € 49.174,40 o diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni con decorrenza come da legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, contributo forfettario ex art. 15 L.P. per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei legali antistatari.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3389/23 inammissibile e/o rigettarlo nel merito.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il sig. , in proprio ed in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1
di conveniva in giudizio esponendo che: , Persona_2 Controparte_3 Persona_1
pensionato, e casalinga, erano titolari presso la Filiale di Diano Marina di Persona_2 CP_3
del conto corrente n. 5710718 e del conto deposito titoli a custodia n. 338751/11; in data 6.9.2007
sottoscriveva con la banca contratto di negoziazione di strumenti finanziari;
Persona_1
nonostante gli obblighi contrattuali, la banca non effettuava alcuna profilatura del cliente, non richiedendo quale fosse la sua conoscenza degli strumenti finanziari, né la propensione al rischio;
in data 25.2.2010 acquistava dalla banca titoli obbligazionari denominati Persona_1 CP_3
4,75% 2010-2015 per complessivi € 29.174,40, perché indotto da un funzionario della filiale;
lo stesso funzionario riferiva che si trattava di titoli obbligazionari sicuri;
non veniva fornita alcuna informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario, né veniva consegnato alcun pagina 2 di 14 documento relativo all'investimento; solo successivamente al decesso di , avvenuto il Persona_1
19.8.2011, e scoprivano, dall'estratto conto ricevuto a Persona_2 Parte_1 Parte_2
luglio 2012, che in data 23.3.2012 le obbligazioni erano state convertite in azioni Controparte_3 per un controvalore di € 19.725,00, e che non si trattava di semplici obbligazioni, ma di uno strumento finanziario ben più rischioso, potendo le obbligazioni essere convertite in azioni unilateralmente dalla banca;
nel 2015 (quando le azioni avevano raggiunto un controvalore di € 7.415,65) e nel 2016, il sig.
veniva indotto ad aderire a due aumenti di capitale di € 10.000,00 l'uno; in data Parte_1
2.3.2017 decedeva e la figlia rinunciava all'eredità, pertanto i titoli presenti Persona_2 Parte_2
nel conto deposito n. 852017/11, ormai privi di valore, venivano trasferiti sul conto deposito titoli a custodia n. 1017216 11 intestato a . Parte_1
L'attore deduceva la violazione da parte di degli obblighi informativi ex artt. 21 Controparte_3
TUF e 27 e ss. Regolamento Consob n. 16190/2007, sia con riferimento alla natura dello strumento di investimento prescelto da , sia con riferimento al sotteso conflitto di interessi, nonché Persona_1 in ordine all'inadempimento da parte della banca delle obbligazioni conseguenti al successivo contratto di consulenza sottoscritto in data 29.11.2011; chiedeva di accertare la responsabilità della banca e di condannarla al pagamento di € 49.174,40, oltre rivalutazione dalla data delle singole operazioni al saldo.
costituendosi, contestava la sussistenza della propria responsabilità, chiedendo di Controparte_3
rigettare le domande attoree e deducendo che: e erano stati profilati il Persona_1 Persona_2
6.11.2007, all'atto della stipula del contratto quadro per la prestazione dei servizi, e il profilo di era stato aggiornato il 25.2.2010; era stato profilato in data Persona_1 Parte_1
12.12.2011; la banca non aveva “indotto” gli investitori ad effettuare le operazioni, che erano state effettuate in autonomia;
la banca aveva adempiuto ai propri obblighi informativi, fornendo a Per_1
le informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari convertibili
[...]
acquistati, come documentalmente provato;
la banca aveva altresì adempiuto ai propri obblighi in materia di conflitto di interessi, come documentalmente provato;
non doveva essere fornito un servizio di consulenza, non previsto nel contratto con e previsto nel contratto con Persona_1 Pt_1
solo per operazioni aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca o da altri soggetti del
[...]
non titoli azionari. Parte_3
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3389/2023 pubblicata il 28.8.2023, rigettava le domande proposte da , rilevando che: Parte_1
-in ordine all'acquisto dei titoli obbligazionari convertibili in azioni denominati 4,75% CP_3
2010-2015”, vi era stata la profilatura del rischio degli investitori e Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 14 attraverso la compilazione dei questionari ID prodotti dalla banca, sottoscritti dagli investitori, le cui firme non erano state disconosciute;
il profilo assegnato a , poi acquirente dei titoli Persona_1
obbligazionari convertibili, risultava corretto;
l'obiettivo di investimento e rischio veniva classificato come moderato;
lo stesso aveva un patrimonio immobiliare superiore a € 600.000,00, € 50.000,00 di disponibilità esterna alla banca, oltre a ulteriori € 25.000,00 di disponibilità a breve termine;
al momento della profilatura era pensionato settantaseienne, ma ex dipendente della stessa CP_3
nei confronti della quale sapeva relazionarsi, avendo lavorato presso di essa, sebbene con
[...] mansioni d'ordine (non apicali o direttive);
-come emergeva dalla documentazione, al sig. era stata fornita piena ed esaustiva Persona_1
informazione circa il prodotto acquistato;
la aveva dimostrato di aver adempiuto al proprio CP_3
obbligo informativo ex art. 23 comma 6 D. Lgs. 58/1998 mediante il deposito della modulistica sottoscritta, nella quale l'investitore dichiarava di essere stato informato del conflitto di interessi, della natura del prodotto acquistato e di aver ricevuto il regolamento e il foglio informativo;
l'operazione ex ante risultava adeguata e l'investimento non presentava spiccati rischi, ma solo il rischio c.d.
“emittente” e il rischio c.d. “corso”, entrambi di tipo moderato e adeguatamente segnalati nel modulo di acquisto sottoscritto dall'investitore; il valore investito rispetto al patrimonio complessivo era di entità compatibile con un moderato e accettabile rischio;
l'attore si era invece limitato ad affermare, senza
Per_ fornire alcuna prova, che il sig. e la sig.ra non erano stati messi a conoscenza della natura Per_1
di obbligazioni convertibili in azioni e di non aspettarsi l'avvenuta conversione in azioni;
-relativamente all'asserito inadempimento della banca nei confronti di in occasione Parte_1 dell'asserita adesione a due aumenti di capitale, l'attore non aveva provato di avere aderito agli aumenti di capitale nel 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00, circostanza contestata dalla banca;
i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto erano inammissibili in quanto del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto in presenza e in occasione delle quali sarebbero state assunte le relative determinazioni di acquisto, con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 c.p.c.; peraltro l'attore si era limitato ad affermare di essere stato indotto dai funzionari della banca ad aderire agli aumenti di capitale, senza specificare in quali modi si sarebbe esplicata tale induzione.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva Parte_1
la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
quale incorporante di si costituiva e chiedeva di rigettare Controparte_1 Controparte_3
l'appello confermando la sentenza di primo grado.
pagina 4 di 14 II. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di responsabilità della banca in merito alla perdita ingenerata dall'acquisto delle obbligazioni
4,75% 2010-2015 da parte del signor e della signora - CP_3 Persona_1 Persona_2
l'appellante allega che la responsabilità della banca, con riferimento all'operazione indicata, sussiste sotto i seguenti profili:
a)- erronea profilatura del signor e della signora l'odierno appellante ha Persona_1 Persona_2
contestato ritualmente in primo grado i questionari ID prodotti dalla banca;
si tratta di moduli precompilati da sottoposti alla sottoscrizione dei clienti i quali, fidandosi, hanno apposto la CP_3
firma; la sottoscrizione di tali moduli non ha natura confessoria, pertanto la produzione in giudizio non
è sufficiente a provare l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del Regolamento Per_ Intermediari (Cass. civ. 20178/2014); nessuna profilatura è stata fatta della sig.ra la banca avrebbe comunque dovuto accertarsi in concreto della propensione al rischio dei clienti, prendendo in considerazione parametri come l'età, la posizione lavorativa, il titolo di studio e la reale situazione economica;
invece dal questionario risulta che avrebbe risposto “si” al quesito Persona_1
relativo alle conoscenze sulle caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari elencati, mentre è impossibile che lo stesso conoscesse prodotti così complessi;
appare poi estremamente improbabile che un pensionato, ex fattorino, avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro, producendosi a riprova visura catastale dei due modesti immobili di proprietà dei coniugi (doc. 3); dalle evidenti contraddizioni si evince che la banca non ha effettuato una corretta profilatura del cliente;
a conferma si consideri che in data anteriore il portafoglio titoli dallo stesso detenuto presentava solo prodotti finanziari sicuri (doc. 2); la profilatura non risponde agli artt. 21 TUF e 39 Reg. Consob 16190/2007;
b)- Informativa in merito alle caratteristiche del titolo 4,75% 2010 -2015: contrariamente a CP_3
quanto sostenuto dal Tribunale, è stato provato che non è stato informato circa le Persona_1
caratteristiche delle obbligazioni di cui trattasi;
infatti lo stesso non ha mai ricevuto documenti CP_3
informativi e la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel doc. 3 di controparte non è idonea a dimostrare che effettivamente siano stati consegnati i documenti di cui trattasi;
nei documenti prodotti dalla banca e sottoscritti dal sig. , non risulta esplicitato che le obbligazioni siano Persona_1
convertibili, né in cosa siano convertibili, né tantomeno che la conversione possa essere eseguita per scelta unilaterale della banca;
il sig. al momento dell'acquisto aveva 79 anni, era Persona_1 pensionato da vent'anni ed era stato sì un dipendente di ma svolgeva attività di fattorino;
CP_3
pertanto la sua posizione lavorativa non gli avrebbe potuto permettere di conoscere le informazioni pagina 5 di 14 relative al titolo per cui è causa;
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è stato allegato che non era stato informato e non era conoscenza della natura di obbligazioni convertibili Persona_1
in azioni;
c)- Adeguatezza e appropriatezza dell'operazione al profilo di rischio del signor : il Persona_1
Tribunale ha errato nel ritenere che l'operazione di investimento fosse adeguata al profilo di rischio del cliente;
infatti la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata dall'intermediario tenendo conto delle caratteristiche soggettive dell'investitore; deteneva un patrimonio mobiliare e Persona_1
immobiliare assai modesto, come risulta dai certificati catastali prodotti;
nel 2010 versava in CP_3
gravi difficoltà, tanto che il prodotto in esame è stato emesso proprio per ristrutturarla e negli anni successivi la stessa ha effettuato numerosi aumenti di capitale;
a , pensionato di anni Persona_1
79 in possesso di un portafoglio caratterizzato dalla presenza solo di titoli sicuri, non poteva essere attribuito un rischio moderato e le obbligazioni convertibili in azioni sono prodotti complessi e speculativi inadeguati rispetto a un investitore risparmiatore.
L'appellata rileva l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di appello, richiama Controparte_1
le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado in accoglimento delle proprie tesi difensive, aggiungendo che: il doc. 3 dell'appellante è inammissibile per la sua tardività, oltre che irrilevante;
i questionari ID, adottati in ottemperanza alla Direttiva ID 2004/39/CE, sono stati sottoscritti dai clienti e l'appellante non fornito alcuna prova che gli stessi siano stati precompilati;
le circostanze dedotte da controparte in ordine alle mansioni di fattorino svolte dal sig. (circostanza non Per_1
provata perché il doc. 13 non è idoneo a tal fine e la banca non ha più il fascicolo personale, essendo il rapporto cessato nel 1996), all'età e al fatto che lo stesso fosse pensionato, sono irrilevanti ai fini della correttezza delle risposte del questionario, dal quale si rileva la conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente;
il doc. 2 di controparte dimostra che i coniugi conoscevano il mercato azionario e da sempre investivano anche in azioni;
la banca ha provato di avere fornito piena ed esaustiva informazione circa il prodotto acquistato mediante la produzione del doc. 3; nell'ordine e nell'informativa si parla di obbligazioni convertibili;
il servizio di consulenza era escluso dal contratto del 2007.
Il motivo è infondato.
In ordine alle allegazioni svolte al punto a), si rileva che la banca ha provato, mediante la produzione dei questionari c.d. ID (doc. 8), di avere effettivamente e correttamente profilato sia il sig. Per_1
sia la sig.ra
[...] Persona_2
pagina 6 di 14 Entrambi i questionari sono stati sottoscritti dai clienti il 6.11.2007, alla data della stipulazione del contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 5).
Il sig. è stato nuovamente profilato mediante sottoscrizione di questionario ID il Persona_1
25.2.2010 (doc. 9), alla data della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CP_3
4,75% 2010-2015 convertibili in azioni (doc. 3).
[...]
I questionari sono stati prodotti con le sottoscrizioni di e di che non Persona_1 Persona_2
sono state ritualmente disconosciute nel presente giudizio.
La deduzione secondo cui si tratterebbe di moduli precompilati che i clienti avrebbero firmato, fidandosi della banca, è generica e priva di qualsivoglia elemento di prova.
I questionari sottopongono ai clienti tutte le domande (ottenendo le relative risposte) utili ad acquisire le informazioni finalizzate a verificare se i clienti abbiano il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il servizio di investimento o lo strumento finanziario comportano, nonché informazioni afferenti agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria.
La deduzione secondo cui la profilatura non risponde alle norme di cui agli artt. 21 TUF e 39 reg.
Consob 16190/2007 è del tutto generica, non essendo fornita alcuna specificazione sul punto;
al contrario, la banca ha dimostrato di avere acquisito con i questionari tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa richiamata e delle direttive europee ID.
Dai questionari prodotti non emerge ictu oculi alcuna contraddizione e le deduzioni sul punto dell'appellante (secondo cui sarebbe “impossibile” che il sig. conoscesse tutti gli Persona_1 strumenti finanziari elencati e sarebbe “estremamente improbabile” che avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro) sono del tutto generiche.
La produzione del doc. 3 (visura catastale) è inammissibile in quanto effettuata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c..
La deduzione secondo cui il portafoglio titoli detenuto da prima dell'operazione di Persona_1
investimento oggetto di causa (doc. 2), presentava solo prodotti finanziari sicuri, è generica in quanto non fa alcun riferimento agli specifici prodotti finanziari detenuti e agli elementi sulla base dei quali gli stessi sarebbero qualificabili come sicuri;
dall'esame del doc. 2 si evince in realtà che Persona_1
e erano titolari non solo di obbligazioni ma anche di azioni. Persona_2
La pronuncia Cass. civ. 20178/2014 invocata dall'appellante non è pertinente;
la Suprema Corte ha ivi statuito che “la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce pagina 7 di 14 dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (come già Cass. civ. 6142/2012); la pronuncia concerne quindi questione estranea al profilo in esame, relativo alla sottoscrizione del questionario con cui il cliente fornisce informazioni alla banca per la profilazione.
Si conferma pertanto quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata in punto esistenza e correttezza della profilazione, risultando infondate tutte le contrarie allegazioni dell'appellante.
In ordine al punto b), si rileva che la banca ha provato di avere svolto la dovuta attività informativa riguardo al prodotto di investimento che veniva acquistato, mediante la produzione del doc. 3 del
25.2.2010 sottoscritto in ogni pagina da . Persona_1
In tale documento - contenente l'ordine di acquisto con la scheda prodotto e le valutazioni della banca -
l'investitore dichiara <div>> del prodotto
(pag. 5; oltre a dichiarare a pag. 1 di <aver preso conoscenza del prospetto informativo e di
Quotazione (ed in particolare del capitolo “Fattori di rischio”) predisposto ai fini dell'Offerta e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità>>, <div>> nonché delle modalità per ottenere il documento menzionato, pubblicato tra l'altro sul sito internet dell'emittente).
La deduzione dell'appellante secondo cui la sottoscrizione di tale dichiarazione non sarebbe idonea a dimostrare che siano stati consegnati i documenti in questione, è generica perché priva di motivazione, ed è comunque infondata in quanto la dichiarazione è chiara e inequivoca e, come rilevato dal
Tribunale, deve essere invocato “il c.d. principio di autoresponsabilità delle dichiarazioni emesse da ciascun consociato, in forza del quale il soggetto che immette nel traffico giuridico dichiarazioni di scienza, volontà o mera attestazione o conoscenza, è tenuto a sopportare le conseguente derivanti dal contenuto di esse, salvo che dimostri - con gli opportuni mezzi giuridici e processuali – di non averle emesse o che esse siano state illecitamente o arbitrariamente artefatte o cagionate”. La banca ha quindi fornito adeguata prova di avere fornito le dovute informazioni al cliente.
Il regolamento (Regolamento del Prestito obbligazionario convertibile denominato CP_3
4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”) è stato prodotto in primo grado da con l'atto di citazione (doc.12), allegando che lo stesso illustra tutte le caratteristiche Parte_1
delle obbligazioni convertibili in azioni acquistate, come effettivamente si constata dal suo esame. Ogni diversa considerazione svolta in appello è tardiva e contraddittoria con quanto dedotto in primo grado, oltre che infondata.
pagina 8 di 14 Peraltro lo stesso doc. 3 fa espresso riferimento a obbligazioni convertibili in azioni (pag. 1 <offerta in opzione (“offerta”) di: obbligazioni del prestito “ 4,75% 2010-2015” convertibile con Parte_1 C.F._1 Per_1
e di elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Sebastiano Zuccarello e Michela
[...] Persona_2
Russo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), quale incorporante di e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Umberto Averna, rappresentata e CP_5
difesa dall'Avv. Paolo Giudici per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa in decisione del 3.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 14 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis,
Riformare la Sentenza del Tribunale di Torino – Sez. I – dr. Rende n. 3389, resa nel giudizio R.G. n.
2785/2021, depositata in data 8 agosto 2023, notificata in data 5 settembre 2023, per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento delle domande tutte formulate,
In via istruttoria
Accogliere le istanze di prova per testi e di c.t.u. formulate in atti;
Nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità di (ora per i motivi di cui in CP_3 Controparte_1
atti e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in Modena, via San Carlo n. 8/20 al pagamento in favore del signor Parte_1 dell'importo totale di € 49.174,40 o diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni con decorrenza come da legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, contributo forfettario ex art. 15 L.P. per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei legali antistatari.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3389/23 inammissibile e/o rigettarlo nel merito.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il sig. , in proprio ed in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1
di conveniva in giudizio esponendo che: , Persona_2 Controparte_3 Persona_1
pensionato, e casalinga, erano titolari presso la Filiale di Diano Marina di Persona_2 CP_3
del conto corrente n. 5710718 e del conto deposito titoli a custodia n. 338751/11; in data 6.9.2007
sottoscriveva con la banca contratto di negoziazione di strumenti finanziari;
Persona_1
nonostante gli obblighi contrattuali, la banca non effettuava alcuna profilatura del cliente, non richiedendo quale fosse la sua conoscenza degli strumenti finanziari, né la propensione al rischio;
in data 25.2.2010 acquistava dalla banca titoli obbligazionari denominati Persona_1 CP_3
4,75% 2010-2015 per complessivi € 29.174,40, perché indotto da un funzionario della filiale;
lo stesso funzionario riferiva che si trattava di titoli obbligazionari sicuri;
non veniva fornita alcuna informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario, né veniva consegnato alcun pagina 2 di 14 documento relativo all'investimento; solo successivamente al decesso di , avvenuto il Persona_1
19.8.2011, e scoprivano, dall'estratto conto ricevuto a Persona_2 Parte_1 Parte_2
luglio 2012, che in data 23.3.2012 le obbligazioni erano state convertite in azioni Controparte_3 per un controvalore di € 19.725,00, e che non si trattava di semplici obbligazioni, ma di uno strumento finanziario ben più rischioso, potendo le obbligazioni essere convertite in azioni unilateralmente dalla banca;
nel 2015 (quando le azioni avevano raggiunto un controvalore di € 7.415,65) e nel 2016, il sig.
veniva indotto ad aderire a due aumenti di capitale di € 10.000,00 l'uno; in data Parte_1
2.3.2017 decedeva e la figlia rinunciava all'eredità, pertanto i titoli presenti Persona_2 Parte_2
nel conto deposito n. 852017/11, ormai privi di valore, venivano trasferiti sul conto deposito titoli a custodia n. 1017216 11 intestato a . Parte_1
L'attore deduceva la violazione da parte di degli obblighi informativi ex artt. 21 Controparte_3
TUF e 27 e ss. Regolamento Consob n. 16190/2007, sia con riferimento alla natura dello strumento di investimento prescelto da , sia con riferimento al sotteso conflitto di interessi, nonché Persona_1 in ordine all'inadempimento da parte della banca delle obbligazioni conseguenti al successivo contratto di consulenza sottoscritto in data 29.11.2011; chiedeva di accertare la responsabilità della banca e di condannarla al pagamento di € 49.174,40, oltre rivalutazione dalla data delle singole operazioni al saldo.
costituendosi, contestava la sussistenza della propria responsabilità, chiedendo di Controparte_3
rigettare le domande attoree e deducendo che: e erano stati profilati il Persona_1 Persona_2
6.11.2007, all'atto della stipula del contratto quadro per la prestazione dei servizi, e il profilo di era stato aggiornato il 25.2.2010; era stato profilato in data Persona_1 Parte_1
12.12.2011; la banca non aveva “indotto” gli investitori ad effettuare le operazioni, che erano state effettuate in autonomia;
la banca aveva adempiuto ai propri obblighi informativi, fornendo a Per_1
le informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari convertibili
[...]
acquistati, come documentalmente provato;
la banca aveva altresì adempiuto ai propri obblighi in materia di conflitto di interessi, come documentalmente provato;
non doveva essere fornito un servizio di consulenza, non previsto nel contratto con e previsto nel contratto con Persona_1 Pt_1
solo per operazioni aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca o da altri soggetti del
[...]
non titoli azionari. Parte_3
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3389/2023 pubblicata il 28.8.2023, rigettava le domande proposte da , rilevando che: Parte_1
-in ordine all'acquisto dei titoli obbligazionari convertibili in azioni denominati 4,75% CP_3
2010-2015”, vi era stata la profilatura del rischio degli investitori e Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 14 attraverso la compilazione dei questionari ID prodotti dalla banca, sottoscritti dagli investitori, le cui firme non erano state disconosciute;
il profilo assegnato a , poi acquirente dei titoli Persona_1
obbligazionari convertibili, risultava corretto;
l'obiettivo di investimento e rischio veniva classificato come moderato;
lo stesso aveva un patrimonio immobiliare superiore a € 600.000,00, € 50.000,00 di disponibilità esterna alla banca, oltre a ulteriori € 25.000,00 di disponibilità a breve termine;
al momento della profilatura era pensionato settantaseienne, ma ex dipendente della stessa CP_3
nei confronti della quale sapeva relazionarsi, avendo lavorato presso di essa, sebbene con
[...] mansioni d'ordine (non apicali o direttive);
-come emergeva dalla documentazione, al sig. era stata fornita piena ed esaustiva Persona_1
informazione circa il prodotto acquistato;
la aveva dimostrato di aver adempiuto al proprio CP_3
obbligo informativo ex art. 23 comma 6 D. Lgs. 58/1998 mediante il deposito della modulistica sottoscritta, nella quale l'investitore dichiarava di essere stato informato del conflitto di interessi, della natura del prodotto acquistato e di aver ricevuto il regolamento e il foglio informativo;
l'operazione ex ante risultava adeguata e l'investimento non presentava spiccati rischi, ma solo il rischio c.d.
“emittente” e il rischio c.d. “corso”, entrambi di tipo moderato e adeguatamente segnalati nel modulo di acquisto sottoscritto dall'investitore; il valore investito rispetto al patrimonio complessivo era di entità compatibile con un moderato e accettabile rischio;
l'attore si era invece limitato ad affermare, senza
Per_ fornire alcuna prova, che il sig. e la sig.ra non erano stati messi a conoscenza della natura Per_1
di obbligazioni convertibili in azioni e di non aspettarsi l'avvenuta conversione in azioni;
-relativamente all'asserito inadempimento della banca nei confronti di in occasione Parte_1 dell'asserita adesione a due aumenti di capitale, l'attore non aveva provato di avere aderito agli aumenti di capitale nel 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00, circostanza contestata dalla banca;
i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto erano inammissibili in quanto del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto in presenza e in occasione delle quali sarebbero state assunte le relative determinazioni di acquisto, con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 c.p.c.; peraltro l'attore si era limitato ad affermare di essere stato indotto dai funzionari della banca ad aderire agli aumenti di capitale, senza specificare in quali modi si sarebbe esplicata tale induzione.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva Parte_1
la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
quale incorporante di si costituiva e chiedeva di rigettare Controparte_1 Controparte_3
l'appello confermando la sentenza di primo grado.
pagina 4 di 14 II. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di responsabilità della banca in merito alla perdita ingenerata dall'acquisto delle obbligazioni
4,75% 2010-2015 da parte del signor e della signora - CP_3 Persona_1 Persona_2
l'appellante allega che la responsabilità della banca, con riferimento all'operazione indicata, sussiste sotto i seguenti profili:
a)- erronea profilatura del signor e della signora l'odierno appellante ha Persona_1 Persona_2
contestato ritualmente in primo grado i questionari ID prodotti dalla banca;
si tratta di moduli precompilati da sottoposti alla sottoscrizione dei clienti i quali, fidandosi, hanno apposto la CP_3
firma; la sottoscrizione di tali moduli non ha natura confessoria, pertanto la produzione in giudizio non
è sufficiente a provare l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del Regolamento Per_ Intermediari (Cass. civ. 20178/2014); nessuna profilatura è stata fatta della sig.ra la banca avrebbe comunque dovuto accertarsi in concreto della propensione al rischio dei clienti, prendendo in considerazione parametri come l'età, la posizione lavorativa, il titolo di studio e la reale situazione economica;
invece dal questionario risulta che avrebbe risposto “si” al quesito Persona_1
relativo alle conoscenze sulle caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari elencati, mentre è impossibile che lo stesso conoscesse prodotti così complessi;
appare poi estremamente improbabile che un pensionato, ex fattorino, avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro, producendosi a riprova visura catastale dei due modesti immobili di proprietà dei coniugi (doc. 3); dalle evidenti contraddizioni si evince che la banca non ha effettuato una corretta profilatura del cliente;
a conferma si consideri che in data anteriore il portafoglio titoli dallo stesso detenuto presentava solo prodotti finanziari sicuri (doc. 2); la profilatura non risponde agli artt. 21 TUF e 39 Reg. Consob 16190/2007;
b)- Informativa in merito alle caratteristiche del titolo 4,75% 2010 -2015: contrariamente a CP_3
quanto sostenuto dal Tribunale, è stato provato che non è stato informato circa le Persona_1
caratteristiche delle obbligazioni di cui trattasi;
infatti lo stesso non ha mai ricevuto documenti CP_3
informativi e la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel doc. 3 di controparte non è idonea a dimostrare che effettivamente siano stati consegnati i documenti di cui trattasi;
nei documenti prodotti dalla banca e sottoscritti dal sig. , non risulta esplicitato che le obbligazioni siano Persona_1
convertibili, né in cosa siano convertibili, né tantomeno che la conversione possa essere eseguita per scelta unilaterale della banca;
il sig. al momento dell'acquisto aveva 79 anni, era Persona_1 pensionato da vent'anni ed era stato sì un dipendente di ma svolgeva attività di fattorino;
CP_3
pertanto la sua posizione lavorativa non gli avrebbe potuto permettere di conoscere le informazioni pagina 5 di 14 relative al titolo per cui è causa;
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è stato allegato che non era stato informato e non era conoscenza della natura di obbligazioni convertibili Persona_1
in azioni;
c)- Adeguatezza e appropriatezza dell'operazione al profilo di rischio del signor : il Persona_1
Tribunale ha errato nel ritenere che l'operazione di investimento fosse adeguata al profilo di rischio del cliente;
infatti la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata dall'intermediario tenendo conto delle caratteristiche soggettive dell'investitore; deteneva un patrimonio mobiliare e Persona_1
immobiliare assai modesto, come risulta dai certificati catastali prodotti;
nel 2010 versava in CP_3
gravi difficoltà, tanto che il prodotto in esame è stato emesso proprio per ristrutturarla e negli anni successivi la stessa ha effettuato numerosi aumenti di capitale;
a , pensionato di anni Persona_1
79 in possesso di un portafoglio caratterizzato dalla presenza solo di titoli sicuri, non poteva essere attribuito un rischio moderato e le obbligazioni convertibili in azioni sono prodotti complessi e speculativi inadeguati rispetto a un investitore risparmiatore.
L'appellata rileva l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di appello, richiama Controparte_1
le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado in accoglimento delle proprie tesi difensive, aggiungendo che: il doc. 3 dell'appellante è inammissibile per la sua tardività, oltre che irrilevante;
i questionari ID, adottati in ottemperanza alla Direttiva ID 2004/39/CE, sono stati sottoscritti dai clienti e l'appellante non fornito alcuna prova che gli stessi siano stati precompilati;
le circostanze dedotte da controparte in ordine alle mansioni di fattorino svolte dal sig. (circostanza non Per_1
provata perché il doc. 13 non è idoneo a tal fine e la banca non ha più il fascicolo personale, essendo il rapporto cessato nel 1996), all'età e al fatto che lo stesso fosse pensionato, sono irrilevanti ai fini della correttezza delle risposte del questionario, dal quale si rileva la conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente;
il doc. 2 di controparte dimostra che i coniugi conoscevano il mercato azionario e da sempre investivano anche in azioni;
la banca ha provato di avere fornito piena ed esaustiva informazione circa il prodotto acquistato mediante la produzione del doc. 3; nell'ordine e nell'informativa si parla di obbligazioni convertibili;
il servizio di consulenza era escluso dal contratto del 2007.
Il motivo è infondato.
In ordine alle allegazioni svolte al punto a), si rileva che la banca ha provato, mediante la produzione dei questionari c.d. ID (doc. 8), di avere effettivamente e correttamente profilato sia il sig. Per_1
sia la sig.ra
[...] Persona_2
pagina 6 di 14 Entrambi i questionari sono stati sottoscritti dai clienti il 6.11.2007, alla data della stipulazione del contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 5).
Il sig. è stato nuovamente profilato mediante sottoscrizione di questionario ID il Persona_1
25.2.2010 (doc. 9), alla data della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CP_3
4,75% 2010-2015 convertibili in azioni (doc. 3).
[...]
I questionari sono stati prodotti con le sottoscrizioni di e di che non Persona_1 Persona_2
sono state ritualmente disconosciute nel presente giudizio.
La deduzione secondo cui si tratterebbe di moduli precompilati che i clienti avrebbero firmato, fidandosi della banca, è generica e priva di qualsivoglia elemento di prova.
I questionari sottopongono ai clienti tutte le domande (ottenendo le relative risposte) utili ad acquisire le informazioni finalizzate a verificare se i clienti abbiano il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il servizio di investimento o lo strumento finanziario comportano, nonché informazioni afferenti agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria.
La deduzione secondo cui la profilatura non risponde alle norme di cui agli artt. 21 TUF e 39 reg.
Consob 16190/2007 è del tutto generica, non essendo fornita alcuna specificazione sul punto;
al contrario, la banca ha dimostrato di avere acquisito con i questionari tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa richiamata e delle direttive europee ID.
Dai questionari prodotti non emerge ictu oculi alcuna contraddizione e le deduzioni sul punto dell'appellante (secondo cui sarebbe “impossibile” che il sig. conoscesse tutti gli Persona_1 strumenti finanziari elencati e sarebbe “estremamente improbabile” che avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro) sono del tutto generiche.
La produzione del doc. 3 (visura catastale) è inammissibile in quanto effettuata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c..
La deduzione secondo cui il portafoglio titoli detenuto da prima dell'operazione di Persona_1
investimento oggetto di causa (doc. 2), presentava solo prodotti finanziari sicuri, è generica in quanto non fa alcun riferimento agli specifici prodotti finanziari detenuti e agli elementi sulla base dei quali gli stessi sarebbero qualificabili come sicuri;
dall'esame del doc. 2 si evince in realtà che Persona_1
e erano titolari non solo di obbligazioni ma anche di azioni. Persona_2
La pronuncia Cass. civ. 20178/2014 invocata dall'appellante non è pertinente;
la Suprema Corte ha ivi statuito che “la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce pagina 7 di 14 dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (come già Cass. civ. 6142/2012); la pronuncia concerne quindi questione estranea al profilo in esame, relativo alla sottoscrizione del questionario con cui il cliente fornisce informazioni alla banca per la profilazione.
Si conferma pertanto quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata in punto esistenza e correttezza della profilazione, risultando infondate tutte le contrarie allegazioni dell'appellante.
In ordine al punto b), si rileva che la banca ha provato di avere svolto la dovuta attività informativa riguardo al prodotto di investimento che veniva acquistato, mediante la produzione del doc. 3 del
25.2.2010 sottoscritto in ogni pagina da . Persona_1
In tale documento - contenente l'ordine di acquisto con la scheda prodotto e le valutazioni della banca -
l'investitore dichiara> del prodotto
(pag. 5; oltre a dichiarare a pag. 1 diQuotazione (ed in particolare del capitolo “Fattori di rischio”) predisposto ai fini dell'Offerta e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità>>, > nonché delle modalità per ottenere il documento menzionato, pubblicato tra l'altro sul sito internet dell'emittente).
La deduzione dell'appellante secondo cui la sottoscrizione di tale dichiarazione non sarebbe idonea a dimostrare che siano stati consegnati i documenti in questione, è generica perché priva di motivazione, ed è comunque infondata in quanto la dichiarazione è chiara e inequivoca e, come rilevato dal
Tribunale, deve essere invocato “il c.d. principio di autoresponsabilità delle dichiarazioni emesse da ciascun consociato, in forza del quale il soggetto che immette nel traffico giuridico dichiarazioni di scienza, volontà o mera attestazione o conoscenza, è tenuto a sopportare le conseguente derivanti dal contenuto di esse, salvo che dimostri - con gli opportuni mezzi giuridici e processuali – di non averle emesse o che esse siano state illecitamente o arbitrariamente artefatte o cagionate”. La banca ha quindi fornito adeguata prova di avere fornito le dovute informazioni al cliente.
Il regolamento (Regolamento del Prestito obbligazionario convertibile denominato CP_3
4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”) è stato prodotto in primo grado da con l'atto di citazione (doc.12), allegando che lo stesso illustra tutte le caratteristiche Parte_1
delle obbligazioni convertibili in azioni acquistate, come effettivamente si constata dal suo esame. Ogni diversa considerazione svolta in appello è tardiva e contraddittoria con quanto dedotto in primo grado, oltre che infondata.
pagina 8 di 14 Peraltro lo stesso doc. 3 fa espresso riferimento a obbligazioni convertibili in azioni (pag. 1CP_3 facoltà di rimborso in azioni” (le “Obbligazioni Convertibili”)>> e dopo la dicitura “prende atto” ove si parla di “Obbligazioni Convertibili” come sopra definite).
Le specifiche indicazioni circa tempi e modi di convertibilità sono contenute, come detto, nel regolamento.
è stato pertanto debitamente informato della tipologia di investimento che stava per Persona_1
effettuare e che era in grado di comprendere a prescindere dal ruolo che svolgeva quando era dipendente della banca.
Non è poi stato censurato in appello l'accertamento circa la corretta informazione ricevuta in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi, con relativa autorizzazione a procedere ugualmente.
Con riferimento al punto c), si rileva che la valutazione di adeguatezza è stata effettuata dalla banca, e confermata dal Tribunale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'investitore e della corretta profilazione avvenuta con i questionari ID;
le allegazioni dell'appellante sul punto sono generiche e ripetitive delle deduzioni svolte con riferimento al punto a), già ritenute infondate.
Sono parimenti generiche, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, le allegazioni in ordine alle gravi difficoltà in cui versava nel febbraio 2010; al contrario si evidenzia che CP_3 la valutazione di da parte dell'agenzia di rating Moody's era all'epoca “A2 Affidabile”, CP_3
come riportato a pag. 4 del doc. 3 (in ordine al valore degli indici di valutazione delle principali agenzie di rating, con riferimento all'informazione al cliente circa il rischio presentato dall'investimento, v.
Cass. civ. 19104/2023).
Con il terzo motivo – “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di responsabilità della banca in merito alla perdita derivante dagli aumenti di capitale” –
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla responsabilità della banca per la perdita subita da per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di Parte_1
allegando che: CP_3 CP_3
a)-contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le adesioni all'aumento di capitale disposto da CP_3
sono provate documentalmente dagli estratti del conto deposito titoli prodotti, forniti dalla stessa
[...]
banca a seguito di specifica richiesta ex art. 119 TUB;
da tali documenti, in particolare doc. 9, emerge che sono state acquistate azioni “RAG”; si tratta di titoli azionari emessi proprio in occasione CP_3
degli aumenti di capitale;
non ha adempiuto compiutamente agli obblighi di produzione ex CP_3
art. 119 TUB;
ha allegato le modalità con le quali la banca lo ha indotto ad aderire Parte_1
pagina 9 di 14 agli aumenti di capitale;
il Tribunale doveva applicare il principio di diritto per cui nelle cause di risarcimento dei danni da intermediazione finanziaria, grava sul cliente solo l'onere di allegare l'inadempimento, mentre è l'intermediario che deve provare di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore;
e la banca non ha fornito alcuna valida prova di avere adempiuto all'obbligo di profilatura del cliente, all'obbligo di informare della possibilità che le obbligazioni acquistate dal padre potessero essere convertite unilateralmente da , né all'obbligo CP_3 di informare che al momento dell'acquisto delle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale, CP_3
fosse in grave dissesto;
chiede di accogliere le istanze istruttorie di prova per testi e di c.t.u.;
[...]
b)- i contratti sottoscritti da prevedevano anche il servizio di consulenza ed è pacifico Parte_1
in giurisprudenza che, in caso di esistenza di un contratto di consulenza tra l'intermediario e il cliente, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. b) D.Lgs. 58/1998, vanno adempiuti anche successivamente alla negoziazione degli strumenti finanziari, non esaurendosi in tale fase;
il Tribunale ha omesso di esaminare la doglianza sul punto, ma la domanda di risarcimento danno va accolta anche sotto tale profilo;
la banca non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza nei confronti di , in quanto avrebbe dovuto consigliare al Parte_1
medesimo, erede di , il disinvestimento delle obbligazioni convertibili prima di Persona_1 esercitare l'opzione di conversione, ben conoscendo il grave dissesto economico e finanziario che all'epoca presentava;
invece nulla è stato detto al momento della conversione;
l'inadempimento sussiste anche per avere consigliato di non vendere i titoli ormai del tutto deprezzati e aspettare che riacquistassero valore e, successivamente, per avere consigliato l'adesione agli aumenti di capitale.
rileva l'inammissibilità e infondatezza del motivo di appello in quanto: lo stesso Controparte_1 non si confronta con la motivazione della sentenza;
non è stata provata l'asserita adesione di Pt_1
agli aumenti di capitale del 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00; controparte ha prodotto
[...]
gli estratti conto titoli dal 2007 al 2017, senza formulare alcuna istanza di esibizione e senza contestare alla banca alcun inadempimento alla richiesta ex art. 119 TUB;
la contestazione è svolta solo in appello per la prima volta ed è pertanto inammissibile;
confrontando i documenti prodotti n. 7 (relativo al
2015), n. 8 (relativo al 2016) e n. 15 (relativo al 2017), il numero di azioni (10.880), risulta invariato nel saldo iniziale e nel saldo finale, mentre se nel periodo vi fossero state delle adesioni ad aumenti di capitale il numero complessivo di azioni indicato negli estratti sarebbe aumentato;
peraltro nel CP_3
2016 non vi è stato alcun aumento di capitale di quanto al servizio di consulenza nei CP_3
confronti di , lo stesso è stato pattuito con il contratto 29.12.2011 nel solo caso in cui Parte_1
le operazioni avessero ad oggetto obbligazioni emesse dalla banca o da altri soggetti del Gruppo
pagina 10 di 14 non era quindi dovuto in relazione alla asserita sottoscrizione delle azioni né un CP_3 CP_3
servizio di consulenza doveva essere svolto in relazione alle obbligazioni acquistate da Per_1
e poi confluite nel portafoglio di , acquistate in forza di un altro contratto ed
[...] Parte_1 entrate nel patrimonio dell'appellante in forza di un diverso rapporto giuridico (ovvero per successione).
Il motivo è infondato.
domanda la condanna della banca al risarcimento del danno consistente nelle perdite Parte_1
economiche subite per avere aderito agli aumenti di capitale del 2015 e del 2016 deliberati da
[...]
investendo € 20.000,00 complessivi, avendo poi le azioni perso completamente valore. CP_3
Non ha però provato di avere aderito ad aumenti di capitale del 2015 e del 2016 per € 20.000,00.
Il Tribunale rileva che “Come evidenziato dalla Difesa convenuta, parte attrice ha depositato in atti tutti gli estratti conto titoli dal 2007 al 2017 e il numero totale delle azioni lì registrate o non è CP_3
indicato o risulta costante e non ha subito significative variazioni, o comunque esse non risultano inequivocabilmente connesse alla dedotta adesione. A fronte della precipua contestazione di parte convenuta (la quale, peraltro, contesta in radice che nel 2016 vi sia stato un aumento di capitale), era onere di parte attrice provare l'adesione ai dedotti aumenti di capitale”.
Il motivo di appello non si confronta con tale punto della sentenza, presentando profili di inammissibilità, in quanto non deduce che dagli estratti conto titoli risulta invece che il numero di azioni è aumentato nel 2015 e nel 2016 con riferimento all'investimento di € 20.000,00, e sulla base di quali specifici dati ivi indicati.
Dall'esame degli estratti conto titoli del 2015 (doc. 7 dell'appellante), del 2016 (doc. 8) e del 2017
(doc. 15), risulta al contrario che il numero di azioni di di titolarità del sig. CP_3 Pt_1
ivi riportato (10.880) è rimasto invariato;
mentre, come rileva parte appellata, se vi fosse stata
[...]
l'adesione ad aumenti di capitale, il numero di azioni sarebbe aumentato.
L'affermazione dell'appellante secondo cui dal doc. 9 emergerebbe che sono state acquistate azioni titoli azionari emessi proprio in occasione degli aumenti di capitale, è generica e CP_6 infondata;
non spiega (né tantomeno prova) perché l'indicazione ” Controparte_7 dimostrerebbe l'adesione ad aumenti di capitale;
in ogni caso il doc. 9 è riferito alla situazione portafoglio titoli al 2021 e non prova l'adesione ad aumenti di capitale del 2015 e del 2016.
La deduzione secondo cui non avrebbe adempiuto compiutamente agli obblighi di CP_3
produzione ex art. 119 TUB, è tardiva (e come tale inammissibile) in quanto svolta per la prima volta in appello;
in primo grado, al contrario, ha affermato che la prova di quanto dedotto Parte_1
pagina 11 di 14 veniva fornita dalla documentazione che produceva (ottenuta dalla banca a seguito di istanza ex art. 119 TUB), né ha formulato alcuna istanza ex art. 210 c.p.c.; la deduzione è inoltre generica perché non specifica quale singolo documento, dovuto ai sensi dell'art. 119 TUB, non sarebbe stato prodotto.
L'istanza di c.t.u. volta a quantificare la perdita subita a seguito dell'adesione agli aumenti di capitale, è inammissibile e irrilevante, non essendo stata provata l'allegata adesione, il cui onere incombe sull'attore in primo grado.
L'istanza di ammissione della prova per testi è inammissibile, non essendo riportati nell'atto di appello i capi di prova di cui si chiede l'ammissione e non essendo specificato per quali ragioni ciascun singolo capo di prova sarebbe rilevante e in quali termini, ai fini di una diversa decisione rispetto a quella del
Tribunale.
Le considerazioni svolte assorbono ogni altra questione oggetto del profilo a) del motivo in esame.
In ordine al profilo b), si rileva che non sussistevano gli obblighi di consulenza allegati dall'appellante a carico della banca.
Il contratto 29.12.2011 stipulato da per i servizi di negoziazione per conto proprio, Parte_1
esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 6 appellata), prevedeva che la banca svolgesse - in connessione con i servizi contrattualmente previsti - il servizio di consulenza in materia di investimenti solo “nel caso di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla CP_3
o da altro “soggetto appartenente al Gruppo Banca Carige” mentre in ogni altra ipotesi “il servizio di consulenza non è prestato in connessione con i servizi di investimento oggetto del presente contratto”.
Il servizio di consulenza riguardava esclusivamente gli investimenti aventi ad oggetto obbligazioni emesse dal non azioni;
pertanto per le (asserite e non provate) adesioni agli aumenti di Parte_3
capitale, con acquisto di azioni, detto servizio non era dovuto.
Nessun servizio di consulenza era dovuto in relazione alle obbligazioni convertibili in azioni acquistate da e poi confluite nel conto titoli di;
tali obbligazioni erano infatti Persona_1 Parte_1
state acquistate in forza del contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari, stipulato con e in data Persona_1 Persona_2
6.11.2007 (doc. 5 appellata), che non prevedeva alcun servizio di consulenza da parte della banca;
e la confluenza nel conto titoli di è avvenuta per successione ereditaria;
non si è trattato Parte_1
quindi di operazione di investimento, oggetto del servizio di consulenza pattuito nel contratto del
29.12.2011.
Con il terzo motivo – “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha condannato il signor alle spese processuali” – l'appellante afferma che alla fondatezza delle ragioni Parte_1
pagina 12 di 14 di appello per i precedenti motivi, consegue la riforma della sentenza anche in punto spese;
e chiede di condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o in subordine di compensare le spese per entrambi i gradi, tenuto conto della complessità della fattispecie.
Il motivo è inammissibile, non essendo formulato quale autonomo motivo di impugnazione ma come conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.
E con riferimento alla richiesta di compensazione delle spese è inammissibile in quanto generico, non essendo allegato perché sussisterebbe la complessità della fattispecie né spiegato in quale modo ciò dovrebbe influire su una diversa decisione in punto regolamentazione delle spese.
Si rileva comunque che il Tribunale ha correttamente posto le spese di lite a carico di Parte_1 in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva,
€ 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3389/2023 del Tribunale di Parte_1
Torino, pubblicata il 28.8.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
pagina 13 di 14 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1202/2023 avente ad oggetto: intermediazione finanziaria promossa da:
(C.F. , in proprio ed in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
e di elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Sebastiano Zuccarello e Michela
[...] Persona_2
Russo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), quale incorporante di e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Umberto Averna, rappresentata e CP_5
difesa dall'Avv. Paolo Giudici per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa in decisione del 3.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 14 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis,
Riformare la Sentenza del Tribunale di Torino – Sez. I – dr. Rende n. 3389, resa nel giudizio R.G. n.
2785/2021, depositata in data 8 agosto 2023, notificata in data 5 settembre 2023, per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento delle domande tutte formulate,
In via istruttoria
Accogliere le istanze di prova per testi e di c.t.u. formulate in atti;
Nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità di (ora per i motivi di cui in CP_3 Controparte_1
atti e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in Modena, via San Carlo n. 8/20 al pagamento in favore del signor Parte_1 dell'importo totale di € 49.174,40 o diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni con decorrenza come da legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, contributo forfettario ex art. 15 L.P. per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei legali antistatari.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3389/23 inammissibile e/o rigettarlo nel merito.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il sig. , in proprio ed in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1
di conveniva in giudizio esponendo che: , Persona_2 Controparte_3 Persona_1
pensionato, e casalinga, erano titolari presso la Filiale di Diano Marina di Persona_2 CP_3
del conto corrente n. 5710718 e del conto deposito titoli a custodia n. 338751/11; in data 6.9.2007
sottoscriveva con la banca contratto di negoziazione di strumenti finanziari;
Persona_1
nonostante gli obblighi contrattuali, la banca non effettuava alcuna profilatura del cliente, non richiedendo quale fosse la sua conoscenza degli strumenti finanziari, né la propensione al rischio;
in data 25.2.2010 acquistava dalla banca titoli obbligazionari denominati Persona_1 CP_3
4,75% 2010-2015 per complessivi € 29.174,40, perché indotto da un funzionario della filiale;
lo stesso funzionario riferiva che si trattava di titoli obbligazionari sicuri;
non veniva fornita alcuna informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario, né veniva consegnato alcun pagina 2 di 14 documento relativo all'investimento; solo successivamente al decesso di , avvenuto il Persona_1
19.8.2011, e scoprivano, dall'estratto conto ricevuto a Persona_2 Parte_1 Parte_2
luglio 2012, che in data 23.3.2012 le obbligazioni erano state convertite in azioni Controparte_3 per un controvalore di € 19.725,00, e che non si trattava di semplici obbligazioni, ma di uno strumento finanziario ben più rischioso, potendo le obbligazioni essere convertite in azioni unilateralmente dalla banca;
nel 2015 (quando le azioni avevano raggiunto un controvalore di € 7.415,65) e nel 2016, il sig.
veniva indotto ad aderire a due aumenti di capitale di € 10.000,00 l'uno; in data Parte_1
2.3.2017 decedeva e la figlia rinunciava all'eredità, pertanto i titoli presenti Persona_2 Parte_2
nel conto deposito n. 852017/11, ormai privi di valore, venivano trasferiti sul conto deposito titoli a custodia n. 1017216 11 intestato a . Parte_1
L'attore deduceva la violazione da parte di degli obblighi informativi ex artt. 21 Controparte_3
TUF e 27 e ss. Regolamento Consob n. 16190/2007, sia con riferimento alla natura dello strumento di investimento prescelto da , sia con riferimento al sotteso conflitto di interessi, nonché Persona_1 in ordine all'inadempimento da parte della banca delle obbligazioni conseguenti al successivo contratto di consulenza sottoscritto in data 29.11.2011; chiedeva di accertare la responsabilità della banca e di condannarla al pagamento di € 49.174,40, oltre rivalutazione dalla data delle singole operazioni al saldo.
costituendosi, contestava la sussistenza della propria responsabilità, chiedendo di Controparte_3
rigettare le domande attoree e deducendo che: e erano stati profilati il Persona_1 Persona_2
6.11.2007, all'atto della stipula del contratto quadro per la prestazione dei servizi, e il profilo di era stato aggiornato il 25.2.2010; era stato profilato in data Persona_1 Parte_1
12.12.2011; la banca non aveva “indotto” gli investitori ad effettuare le operazioni, che erano state effettuate in autonomia;
la banca aveva adempiuto ai propri obblighi informativi, fornendo a Per_1
le informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari convertibili
[...]
acquistati, come documentalmente provato;
la banca aveva altresì adempiuto ai propri obblighi in materia di conflitto di interessi, come documentalmente provato;
non doveva essere fornito un servizio di consulenza, non previsto nel contratto con e previsto nel contratto con Persona_1 Pt_1
solo per operazioni aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca o da altri soggetti del
[...]
non titoli azionari. Parte_3
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3389/2023 pubblicata il 28.8.2023, rigettava le domande proposte da , rilevando che: Parte_1
-in ordine all'acquisto dei titoli obbligazionari convertibili in azioni denominati 4,75% CP_3
2010-2015”, vi era stata la profilatura del rischio degli investitori e Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 14 attraverso la compilazione dei questionari ID prodotti dalla banca, sottoscritti dagli investitori, le cui firme non erano state disconosciute;
il profilo assegnato a , poi acquirente dei titoli Persona_1
obbligazionari convertibili, risultava corretto;
l'obiettivo di investimento e rischio veniva classificato come moderato;
lo stesso aveva un patrimonio immobiliare superiore a € 600.000,00, € 50.000,00 di disponibilità esterna alla banca, oltre a ulteriori € 25.000,00 di disponibilità a breve termine;
al momento della profilatura era pensionato settantaseienne, ma ex dipendente della stessa CP_3
nei confronti della quale sapeva relazionarsi, avendo lavorato presso di essa, sebbene con
[...] mansioni d'ordine (non apicali o direttive);
-come emergeva dalla documentazione, al sig. era stata fornita piena ed esaustiva Persona_1
informazione circa il prodotto acquistato;
la aveva dimostrato di aver adempiuto al proprio CP_3
obbligo informativo ex art. 23 comma 6 D. Lgs. 58/1998 mediante il deposito della modulistica sottoscritta, nella quale l'investitore dichiarava di essere stato informato del conflitto di interessi, della natura del prodotto acquistato e di aver ricevuto il regolamento e il foglio informativo;
l'operazione ex ante risultava adeguata e l'investimento non presentava spiccati rischi, ma solo il rischio c.d.
“emittente” e il rischio c.d. “corso”, entrambi di tipo moderato e adeguatamente segnalati nel modulo di acquisto sottoscritto dall'investitore; il valore investito rispetto al patrimonio complessivo era di entità compatibile con un moderato e accettabile rischio;
l'attore si era invece limitato ad affermare, senza
Per_ fornire alcuna prova, che il sig. e la sig.ra non erano stati messi a conoscenza della natura Per_1
di obbligazioni convertibili in azioni e di non aspettarsi l'avvenuta conversione in azioni;
-relativamente all'asserito inadempimento della banca nei confronti di in occasione Parte_1 dell'asserita adesione a due aumenti di capitale, l'attore non aveva provato di avere aderito agli aumenti di capitale nel 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00, circostanza contestata dalla banca;
i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto erano inammissibili in quanto del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto in presenza e in occasione delle quali sarebbero state assunte le relative determinazioni di acquisto, con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 c.p.c.; peraltro l'attore si era limitato ad affermare di essere stato indotto dai funzionari della banca ad aderire agli aumenti di capitale, senza specificare in quali modi si sarebbe esplicata tale induzione.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva Parte_1
la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
quale incorporante di si costituiva e chiedeva di rigettare Controparte_1 Controparte_3
l'appello confermando la sentenza di primo grado.
pagina 4 di 14 II. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di responsabilità della banca in merito alla perdita ingenerata dall'acquisto delle obbligazioni
4,75% 2010-2015 da parte del signor e della signora - CP_3 Persona_1 Persona_2
l'appellante allega che la responsabilità della banca, con riferimento all'operazione indicata, sussiste sotto i seguenti profili:
a)- erronea profilatura del signor e della signora l'odierno appellante ha Persona_1 Persona_2
contestato ritualmente in primo grado i questionari ID prodotti dalla banca;
si tratta di moduli precompilati da sottoposti alla sottoscrizione dei clienti i quali, fidandosi, hanno apposto la CP_3
firma; la sottoscrizione di tali moduli non ha natura confessoria, pertanto la produzione in giudizio non
è sufficiente a provare l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del Regolamento Per_ Intermediari (Cass. civ. 20178/2014); nessuna profilatura è stata fatta della sig.ra la banca avrebbe comunque dovuto accertarsi in concreto della propensione al rischio dei clienti, prendendo in considerazione parametri come l'età, la posizione lavorativa, il titolo di studio e la reale situazione economica;
invece dal questionario risulta che avrebbe risposto “si” al quesito Persona_1
relativo alle conoscenze sulle caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari elencati, mentre è impossibile che lo stesso conoscesse prodotti così complessi;
appare poi estremamente improbabile che un pensionato, ex fattorino, avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro, producendosi a riprova visura catastale dei due modesti immobili di proprietà dei coniugi (doc. 3); dalle evidenti contraddizioni si evince che la banca non ha effettuato una corretta profilatura del cliente;
a conferma si consideri che in data anteriore il portafoglio titoli dallo stesso detenuto presentava solo prodotti finanziari sicuri (doc. 2); la profilatura non risponde agli artt. 21 TUF e 39 Reg. Consob 16190/2007;
b)- Informativa in merito alle caratteristiche del titolo 4,75% 2010 -2015: contrariamente a CP_3
quanto sostenuto dal Tribunale, è stato provato che non è stato informato circa le Persona_1
caratteristiche delle obbligazioni di cui trattasi;
infatti lo stesso non ha mai ricevuto documenti CP_3
informativi e la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel doc. 3 di controparte non è idonea a dimostrare che effettivamente siano stati consegnati i documenti di cui trattasi;
nei documenti prodotti dalla banca e sottoscritti dal sig. , non risulta esplicitato che le obbligazioni siano Persona_1
convertibili, né in cosa siano convertibili, né tantomeno che la conversione possa essere eseguita per scelta unilaterale della banca;
il sig. al momento dell'acquisto aveva 79 anni, era Persona_1 pensionato da vent'anni ed era stato sì un dipendente di ma svolgeva attività di fattorino;
CP_3
pertanto la sua posizione lavorativa non gli avrebbe potuto permettere di conoscere le informazioni pagina 5 di 14 relative al titolo per cui è causa;
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è stato allegato che non era stato informato e non era conoscenza della natura di obbligazioni convertibili Persona_1
in azioni;
c)- Adeguatezza e appropriatezza dell'operazione al profilo di rischio del signor : il Persona_1
Tribunale ha errato nel ritenere che l'operazione di investimento fosse adeguata al profilo di rischio del cliente;
infatti la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata dall'intermediario tenendo conto delle caratteristiche soggettive dell'investitore; deteneva un patrimonio mobiliare e Persona_1
immobiliare assai modesto, come risulta dai certificati catastali prodotti;
nel 2010 versava in CP_3
gravi difficoltà, tanto che il prodotto in esame è stato emesso proprio per ristrutturarla e negli anni successivi la stessa ha effettuato numerosi aumenti di capitale;
a , pensionato di anni Persona_1
79 in possesso di un portafoglio caratterizzato dalla presenza solo di titoli sicuri, non poteva essere attribuito un rischio moderato e le obbligazioni convertibili in azioni sono prodotti complessi e speculativi inadeguati rispetto a un investitore risparmiatore.
L'appellata rileva l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di appello, richiama Controparte_1
le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado in accoglimento delle proprie tesi difensive, aggiungendo che: il doc. 3 dell'appellante è inammissibile per la sua tardività, oltre che irrilevante;
i questionari ID, adottati in ottemperanza alla Direttiva ID 2004/39/CE, sono stati sottoscritti dai clienti e l'appellante non fornito alcuna prova che gli stessi siano stati precompilati;
le circostanze dedotte da controparte in ordine alle mansioni di fattorino svolte dal sig. (circostanza non Per_1
provata perché il doc. 13 non è idoneo a tal fine e la banca non ha più il fascicolo personale, essendo il rapporto cessato nel 1996), all'età e al fatto che lo stesso fosse pensionato, sono irrilevanti ai fini della correttezza delle risposte del questionario, dal quale si rileva la conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente;
il doc. 2 di controparte dimostra che i coniugi conoscevano il mercato azionario e da sempre investivano anche in azioni;
la banca ha provato di avere fornito piena ed esaustiva informazione circa il prodotto acquistato mediante la produzione del doc. 3; nell'ordine e nell'informativa si parla di obbligazioni convertibili;
il servizio di consulenza era escluso dal contratto del 2007.
Il motivo è infondato.
In ordine alle allegazioni svolte al punto a), si rileva che la banca ha provato, mediante la produzione dei questionari c.d. ID (doc. 8), di avere effettivamente e correttamente profilato sia il sig. Per_1
sia la sig.ra
[...] Persona_2
pagina 6 di 14 Entrambi i questionari sono stati sottoscritti dai clienti il 6.11.2007, alla data della stipulazione del contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 5).
Il sig. è stato nuovamente profilato mediante sottoscrizione di questionario ID il Persona_1
25.2.2010 (doc. 9), alla data della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CP_3
4,75% 2010-2015 convertibili in azioni (doc. 3).
[...]
I questionari sono stati prodotti con le sottoscrizioni di e di che non Persona_1 Persona_2
sono state ritualmente disconosciute nel presente giudizio.
La deduzione secondo cui si tratterebbe di moduli precompilati che i clienti avrebbero firmato, fidandosi della banca, è generica e priva di qualsivoglia elemento di prova.
I questionari sottopongono ai clienti tutte le domande (ottenendo le relative risposte) utili ad acquisire le informazioni finalizzate a verificare se i clienti abbiano il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il servizio di investimento o lo strumento finanziario comportano, nonché informazioni afferenti agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria.
La deduzione secondo cui la profilatura non risponde alle norme di cui agli artt. 21 TUF e 39 reg.
Consob 16190/2007 è del tutto generica, non essendo fornita alcuna specificazione sul punto;
al contrario, la banca ha dimostrato di avere acquisito con i questionari tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa richiamata e delle direttive europee ID.
Dai questionari prodotti non emerge ictu oculi alcuna contraddizione e le deduzioni sul punto dell'appellante (secondo cui sarebbe “impossibile” che il sig. conoscesse tutti gli Persona_1 strumenti finanziari elencati e sarebbe “estremamente improbabile” che avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro) sono del tutto generiche.
La produzione del doc. 3 (visura catastale) è inammissibile in quanto effettuata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c..
La deduzione secondo cui il portafoglio titoli detenuto da prima dell'operazione di Persona_1
investimento oggetto di causa (doc. 2), presentava solo prodotti finanziari sicuri, è generica in quanto non fa alcun riferimento agli specifici prodotti finanziari detenuti e agli elementi sulla base dei quali gli stessi sarebbero qualificabili come sicuri;
dall'esame del doc. 2 si evince in realtà che Persona_1
e erano titolari non solo di obbligazioni ma anche di azioni. Persona_2
La pronuncia Cass. civ. 20178/2014 invocata dall'appellante non è pertinente;
la Suprema Corte ha ivi statuito che “la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce pagina 7 di 14 dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (come già Cass. civ. 6142/2012); la pronuncia concerne quindi questione estranea al profilo in esame, relativo alla sottoscrizione del questionario con cui il cliente fornisce informazioni alla banca per la profilazione.
Si conferma pertanto quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata in punto esistenza e correttezza della profilazione, risultando infondate tutte le contrarie allegazioni dell'appellante.
In ordine al punto b), si rileva che la banca ha provato di avere svolto la dovuta attività informativa riguardo al prodotto di investimento che veniva acquistato, mediante la produzione del doc. 3 del
25.2.2010 sottoscritto in ogni pagina da . Persona_1
In tale documento - contenente l'ordine di acquisto con la scheda prodotto e le valutazioni della banca -
l'investitore dichiara <div>> del prodotto
(pag. 5; oltre a dichiarare a pag. 1 di <aver preso conoscenza del prospetto informativo e di
Quotazione (ed in particolare del capitolo “Fattori di rischio”) predisposto ai fini dell'Offerta e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità>>, <div>> nonché delle modalità per ottenere il documento menzionato, pubblicato tra l'altro sul sito internet dell'emittente).
La deduzione dell'appellante secondo cui la sottoscrizione di tale dichiarazione non sarebbe idonea a dimostrare che siano stati consegnati i documenti in questione, è generica perché priva di motivazione, ed è comunque infondata in quanto la dichiarazione è chiara e inequivoca e, come rilevato dal
Tribunale, deve essere invocato “il c.d. principio di autoresponsabilità delle dichiarazioni emesse da ciascun consociato, in forza del quale il soggetto che immette nel traffico giuridico dichiarazioni di scienza, volontà o mera attestazione o conoscenza, è tenuto a sopportare le conseguente derivanti dal contenuto di esse, salvo che dimostri - con gli opportuni mezzi giuridici e processuali – di non averle emesse o che esse siano state illecitamente o arbitrariamente artefatte o cagionate”. La banca ha quindi fornito adeguata prova di avere fornito le dovute informazioni al cliente.
Il regolamento (Regolamento del Prestito obbligazionario convertibile denominato CP_3
4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”) è stato prodotto in primo grado da con l'atto di citazione (doc.12), allegando che lo stesso illustra tutte le caratteristiche Parte_1
delle obbligazioni convertibili in azioni acquistate, come effettivamente si constata dal suo esame. Ogni diversa considerazione svolta in appello è tardiva e contraddittoria con quanto dedotto in primo grado, oltre che infondata.
pagina 8 di 14 Peraltro lo stesso doc. 3 fa espresso riferimento a obbligazioni convertibili in azioni (pag. 1 <offerta in opzione (“offerta”) di: obbligazioni del prestito “ 4,75% 2010-2015” convertibile con Parte_1 C.F._1 Per_1
e di elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Sebastiano Zuccarello e Michela
[...] Persona_2
Russo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), quale incorporante di e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
in persona del procuratore speciale Controparte_3 Controparte_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Umberto Averna, rappresentata e CP_5
difesa dall'Avv. Paolo Giudici per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa in decisione del 3.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 14 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis,
Riformare la Sentenza del Tribunale di Torino – Sez. I – dr. Rende n. 3389, resa nel giudizio R.G. n.
2785/2021, depositata in data 8 agosto 2023, notificata in data 5 settembre 2023, per i motivi di cui in atti e per l'effetto, in accoglimento delle domande tutte formulate,
In via istruttoria
Accogliere le istanze di prova per testi e di c.t.u. formulate in atti;
Nel merito
Accertare e dichiarare la responsabilità di (ora per i motivi di cui in CP_3 Controparte_1
atti e, conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in Modena, via San Carlo n. 8/20 al pagamento in favore del signor Parte_1 dell'importo totale di € 49.174,40 o diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni con decorrenza come da legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, contributo forfettario ex art. 15 L.P. per il doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei legali antistatari.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino
n. 3389/23 inammissibile e/o rigettarlo nel merito.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione il sig. , in proprio ed in qualità di erede di e Parte_1 Persona_1
di conveniva in giudizio esponendo che: , Persona_2 Controparte_3 Persona_1
pensionato, e casalinga, erano titolari presso la Filiale di Diano Marina di Persona_2 CP_3
del conto corrente n. 5710718 e del conto deposito titoli a custodia n. 338751/11; in data 6.9.2007
sottoscriveva con la banca contratto di negoziazione di strumenti finanziari;
Persona_1
nonostante gli obblighi contrattuali, la banca non effettuava alcuna profilatura del cliente, non richiedendo quale fosse la sua conoscenza degli strumenti finanziari, né la propensione al rischio;
in data 25.2.2010 acquistava dalla banca titoli obbligazionari denominati Persona_1 CP_3
4,75% 2010-2015 per complessivi € 29.174,40, perché indotto da un funzionario della filiale;
lo stesso funzionario riferiva che si trattava di titoli obbligazionari sicuri;
non veniva fornita alcuna informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario, né veniva consegnato alcun pagina 2 di 14 documento relativo all'investimento; solo successivamente al decesso di , avvenuto il Persona_1
19.8.2011, e scoprivano, dall'estratto conto ricevuto a Persona_2 Parte_1 Parte_2
luglio 2012, che in data 23.3.2012 le obbligazioni erano state convertite in azioni Controparte_3 per un controvalore di € 19.725,00, e che non si trattava di semplici obbligazioni, ma di uno strumento finanziario ben più rischioso, potendo le obbligazioni essere convertite in azioni unilateralmente dalla banca;
nel 2015 (quando le azioni avevano raggiunto un controvalore di € 7.415,65) e nel 2016, il sig.
veniva indotto ad aderire a due aumenti di capitale di € 10.000,00 l'uno; in data Parte_1
2.3.2017 decedeva e la figlia rinunciava all'eredità, pertanto i titoli presenti Persona_2 Parte_2
nel conto deposito n. 852017/11, ormai privi di valore, venivano trasferiti sul conto deposito titoli a custodia n. 1017216 11 intestato a . Parte_1
L'attore deduceva la violazione da parte di degli obblighi informativi ex artt. 21 Controparte_3
TUF e 27 e ss. Regolamento Consob n. 16190/2007, sia con riferimento alla natura dello strumento di investimento prescelto da , sia con riferimento al sotteso conflitto di interessi, nonché Persona_1 in ordine all'inadempimento da parte della banca delle obbligazioni conseguenti al successivo contratto di consulenza sottoscritto in data 29.11.2011; chiedeva di accertare la responsabilità della banca e di condannarla al pagamento di € 49.174,40, oltre rivalutazione dalla data delle singole operazioni al saldo.
costituendosi, contestava la sussistenza della propria responsabilità, chiedendo di Controparte_3
rigettare le domande attoree e deducendo che: e erano stati profilati il Persona_1 Persona_2
6.11.2007, all'atto della stipula del contratto quadro per la prestazione dei servizi, e il profilo di era stato aggiornato il 25.2.2010; era stato profilato in data Persona_1 Parte_1
12.12.2011; la banca non aveva “indotto” gli investitori ad effettuare le operazioni, che erano state effettuate in autonomia;
la banca aveva adempiuto ai propri obblighi informativi, fornendo a Per_1
le informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dei titoli obbligazionari convertibili
[...]
acquistati, come documentalmente provato;
la banca aveva altresì adempiuto ai propri obblighi in materia di conflitto di interessi, come documentalmente provato;
non doveva essere fornito un servizio di consulenza, non previsto nel contratto con e previsto nel contratto con Persona_1 Pt_1
solo per operazioni aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca o da altri soggetti del
[...]
non titoli azionari. Parte_3
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3389/2023 pubblicata il 28.8.2023, rigettava le domande proposte da , rilevando che: Parte_1
-in ordine all'acquisto dei titoli obbligazionari convertibili in azioni denominati 4,75% CP_3
2010-2015”, vi era stata la profilatura del rischio degli investitori e Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 14 attraverso la compilazione dei questionari ID prodotti dalla banca, sottoscritti dagli investitori, le cui firme non erano state disconosciute;
il profilo assegnato a , poi acquirente dei titoli Persona_1
obbligazionari convertibili, risultava corretto;
l'obiettivo di investimento e rischio veniva classificato come moderato;
lo stesso aveva un patrimonio immobiliare superiore a € 600.000,00, € 50.000,00 di disponibilità esterna alla banca, oltre a ulteriori € 25.000,00 di disponibilità a breve termine;
al momento della profilatura era pensionato settantaseienne, ma ex dipendente della stessa CP_3
nei confronti della quale sapeva relazionarsi, avendo lavorato presso di essa, sebbene con
[...] mansioni d'ordine (non apicali o direttive);
-come emergeva dalla documentazione, al sig. era stata fornita piena ed esaustiva Persona_1
informazione circa il prodotto acquistato;
la aveva dimostrato di aver adempiuto al proprio CP_3
obbligo informativo ex art. 23 comma 6 D. Lgs. 58/1998 mediante il deposito della modulistica sottoscritta, nella quale l'investitore dichiarava di essere stato informato del conflitto di interessi, della natura del prodotto acquistato e di aver ricevuto il regolamento e il foglio informativo;
l'operazione ex ante risultava adeguata e l'investimento non presentava spiccati rischi, ma solo il rischio c.d.
“emittente” e il rischio c.d. “corso”, entrambi di tipo moderato e adeguatamente segnalati nel modulo di acquisto sottoscritto dall'investitore; il valore investito rispetto al patrimonio complessivo era di entità compatibile con un moderato e accettabile rischio;
l'attore si era invece limitato ad affermare, senza
Per_ fornire alcuna prova, che il sig. e la sig.ra non erano stati messi a conoscenza della natura Per_1
di obbligazioni convertibili in azioni e di non aspettarsi l'avvenuta conversione in azioni;
-relativamente all'asserito inadempimento della banca nei confronti di in occasione Parte_1 dell'asserita adesione a due aumenti di capitale, l'attore non aveva provato di avere aderito agli aumenti di capitale nel 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00, circostanza contestata dalla banca;
i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto erano inammissibili in quanto del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto in presenza e in occasione delle quali sarebbero state assunte le relative determinazioni di acquisto, con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 c.p.c.; peraltro l'attore si era limitato ad affermare di essere stato indotto dai funzionari della banca ad aderire agli aumenti di capitale, senza specificare in quali modi si sarebbe esplicata tale induzione.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva Parte_1
la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
quale incorporante di si costituiva e chiedeva di rigettare Controparte_1 Controparte_3
l'appello confermando la sentenza di primo grado.
pagina 4 di 14 II. L'appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di responsabilità della banca in merito alla perdita ingenerata dall'acquisto delle obbligazioni
4,75% 2010-2015 da parte del signor e della signora - CP_3 Persona_1 Persona_2
l'appellante allega che la responsabilità della banca, con riferimento all'operazione indicata, sussiste sotto i seguenti profili:
a)- erronea profilatura del signor e della signora l'odierno appellante ha Persona_1 Persona_2
contestato ritualmente in primo grado i questionari ID prodotti dalla banca;
si tratta di moduli precompilati da sottoposti alla sottoscrizione dei clienti i quali, fidandosi, hanno apposto la CP_3
firma; la sottoscrizione di tali moduli non ha natura confessoria, pertanto la produzione in giudizio non
è sufficiente a provare l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del Regolamento Per_ Intermediari (Cass. civ. 20178/2014); nessuna profilatura è stata fatta della sig.ra la banca avrebbe comunque dovuto accertarsi in concreto della propensione al rischio dei clienti, prendendo in considerazione parametri come l'età, la posizione lavorativa, il titolo di studio e la reale situazione economica;
invece dal questionario risulta che avrebbe risposto “si” al quesito Persona_1
relativo alle conoscenze sulle caratteristiche di tutti gli strumenti finanziari elencati, mentre è impossibile che lo stesso conoscesse prodotti così complessi;
appare poi estremamente improbabile che un pensionato, ex fattorino, avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro, producendosi a riprova visura catastale dei due modesti immobili di proprietà dei coniugi (doc. 3); dalle evidenti contraddizioni si evince che la banca non ha effettuato una corretta profilatura del cliente;
a conferma si consideri che in data anteriore il portafoglio titoli dallo stesso detenuto presentava solo prodotti finanziari sicuri (doc. 2); la profilatura non risponde agli artt. 21 TUF e 39 Reg. Consob 16190/2007;
b)- Informativa in merito alle caratteristiche del titolo 4,75% 2010 -2015: contrariamente a CP_3
quanto sostenuto dal Tribunale, è stato provato che non è stato informato circa le Persona_1
caratteristiche delle obbligazioni di cui trattasi;
infatti lo stesso non ha mai ricevuto documenti CP_3
informativi e la sottoscrizione della dichiarazione contenuta nel doc. 3 di controparte non è idonea a dimostrare che effettivamente siano stati consegnati i documenti di cui trattasi;
nei documenti prodotti dalla banca e sottoscritti dal sig. , non risulta esplicitato che le obbligazioni siano Persona_1
convertibili, né in cosa siano convertibili, né tantomeno che la conversione possa essere eseguita per scelta unilaterale della banca;
il sig. al momento dell'acquisto aveva 79 anni, era Persona_1 pensionato da vent'anni ed era stato sì un dipendente di ma svolgeva attività di fattorino;
CP_3
pertanto la sua posizione lavorativa non gli avrebbe potuto permettere di conoscere le informazioni pagina 5 di 14 relative al titolo per cui è causa;
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, è stato allegato che non era stato informato e non era conoscenza della natura di obbligazioni convertibili Persona_1
in azioni;
c)- Adeguatezza e appropriatezza dell'operazione al profilo di rischio del signor : il Persona_1
Tribunale ha errato nel ritenere che l'operazione di investimento fosse adeguata al profilo di rischio del cliente;
infatti la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata dall'intermediario tenendo conto delle caratteristiche soggettive dell'investitore; deteneva un patrimonio mobiliare e Persona_1
immobiliare assai modesto, come risulta dai certificati catastali prodotti;
nel 2010 versava in CP_3
gravi difficoltà, tanto che il prodotto in esame è stato emesso proprio per ristrutturarla e negli anni successivi la stessa ha effettuato numerosi aumenti di capitale;
a , pensionato di anni Persona_1
79 in possesso di un portafoglio caratterizzato dalla presenza solo di titoli sicuri, non poteva essere attribuito un rischio moderato e le obbligazioni convertibili in azioni sono prodotti complessi e speculativi inadeguati rispetto a un investitore risparmiatore.
L'appellata rileva l'inammissibilità e l'infondatezza del motivo di appello, richiama Controparte_1
le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado in accoglimento delle proprie tesi difensive, aggiungendo che: il doc. 3 dell'appellante è inammissibile per la sua tardività, oltre che irrilevante;
i questionari ID, adottati in ottemperanza alla Direttiva ID 2004/39/CE, sono stati sottoscritti dai clienti e l'appellante non fornito alcuna prova che gli stessi siano stati precompilati;
le circostanze dedotte da controparte in ordine alle mansioni di fattorino svolte dal sig. (circostanza non Per_1
provata perché il doc. 13 non è idoneo a tal fine e la banca non ha più il fascicolo personale, essendo il rapporto cessato nel 1996), all'età e al fatto che lo stesso fosse pensionato, sono irrilevanti ai fini della correttezza delle risposte del questionario, dal quale si rileva la conoscenza del mercato finanziario da parte del cliente;
il doc. 2 di controparte dimostra che i coniugi conoscevano il mercato azionario e da sempre investivano anche in azioni;
la banca ha provato di avere fornito piena ed esaustiva informazione circa il prodotto acquistato mediante la produzione del doc. 3; nell'ordine e nell'informativa si parla di obbligazioni convertibili;
il servizio di consulenza era escluso dal contratto del 2007.
Il motivo è infondato.
In ordine alle allegazioni svolte al punto a), si rileva che la banca ha provato, mediante la produzione dei questionari c.d. ID (doc. 8), di avere effettivamente e correttamente profilato sia il sig. Per_1
sia la sig.ra
[...] Persona_2
pagina 6 di 14 Entrambi i questionari sono stati sottoscritti dai clienti il 6.11.2007, alla data della stipulazione del contratto per la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 5).
Il sig. è stato nuovamente profilato mediante sottoscrizione di questionario ID il Persona_1
25.2.2010 (doc. 9), alla data della sottoscrizione dell'ordine di acquisto delle obbligazioni CP_3
4,75% 2010-2015 convertibili in azioni (doc. 3).
[...]
I questionari sono stati prodotti con le sottoscrizioni di e di che non Persona_1 Persona_2
sono state ritualmente disconosciute nel presente giudizio.
La deduzione secondo cui si tratterebbe di moduli precompilati che i clienti avrebbero firmato, fidandosi della banca, è generica e priva di qualsivoglia elemento di prova.
I questionari sottopongono ai clienti tutte le domande (ottenendo le relative risposte) utili ad acquisire le informazioni finalizzate a verificare se i clienti abbiano il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il servizio di investimento o lo strumento finanziario comportano, nonché informazioni afferenti agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria.
La deduzione secondo cui la profilatura non risponde alle norme di cui agli artt. 21 TUF e 39 reg.
Consob 16190/2007 è del tutto generica, non essendo fornita alcuna specificazione sul punto;
al contrario, la banca ha dimostrato di avere acquisito con i questionari tutte le informazioni necessarie ai sensi della normativa richiamata e delle direttive europee ID.
Dai questionari prodotti non emerge ictu oculi alcuna contraddizione e le deduzioni sul punto dell'appellante (secondo cui sarebbe “impossibile” che il sig. conoscesse tutti gli Persona_1 strumenti finanziari elencati e sarebbe “estremamente improbabile” che avesse un patrimonio immobiliare superiore a 600.000 euro) sono del tutto generiche.
La produzione del doc. 3 (visura catastale) è inammissibile in quanto effettuata per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345 comma 3 c.p.c..
La deduzione secondo cui il portafoglio titoli detenuto da prima dell'operazione di Persona_1
investimento oggetto di causa (doc. 2), presentava solo prodotti finanziari sicuri, è generica in quanto non fa alcun riferimento agli specifici prodotti finanziari detenuti e agli elementi sulla base dei quali gli stessi sarebbero qualificabili come sicuri;
dall'esame del doc. 2 si evince in realtà che Persona_1
e erano titolari non solo di obbligazioni ma anche di azioni. Persona_2
La pronuncia Cass. civ. 20178/2014 invocata dall'appellante non è pertinente;
la Suprema Corte ha ivi statuito che “la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza conseguente alle informazioni ricevute - della rischiosità dell'investimento e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce pagina 7 di 14 dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo” (come già Cass. civ. 6142/2012); la pronuncia concerne quindi questione estranea al profilo in esame, relativo alla sottoscrizione del questionario con cui il cliente fornisce informazioni alla banca per la profilazione.
Si conferma pertanto quanto statuito dal Tribunale nella sentenza impugnata in punto esistenza e correttezza della profilazione, risultando infondate tutte le contrarie allegazioni dell'appellante.
In ordine al punto b), si rileva che la banca ha provato di avere svolto la dovuta attività informativa riguardo al prodotto di investimento che veniva acquistato, mediante la produzione del doc. 3 del
25.2.2010 sottoscritto in ogni pagina da . Persona_1
In tale documento - contenente l'ordine di acquisto con la scheda prodotto e le valutazioni della banca -
l'investitore dichiara
(pag. 5; oltre a dichiarare a pag. 1 di
La deduzione dell'appellante secondo cui la sottoscrizione di tale dichiarazione non sarebbe idonea a dimostrare che siano stati consegnati i documenti in questione, è generica perché priva di motivazione, ed è comunque infondata in quanto la dichiarazione è chiara e inequivoca e, come rilevato dal
Tribunale, deve essere invocato “il c.d. principio di autoresponsabilità delle dichiarazioni emesse da ciascun consociato, in forza del quale il soggetto che immette nel traffico giuridico dichiarazioni di scienza, volontà o mera attestazione o conoscenza, è tenuto a sopportare le conseguente derivanti dal contenuto di esse, salvo che dimostri - con gli opportuni mezzi giuridici e processuali – di non averle emesse o che esse siano state illecitamente o arbitrariamente artefatte o cagionate”. La banca ha quindi fornito adeguata prova di avere fornito le dovute informazioni al cliente.
Il regolamento (Regolamento del Prestito obbligazionario convertibile denominato CP_3
4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”) è stato prodotto in primo grado da con l'atto di citazione (doc.12), allegando che lo stesso illustra tutte le caratteristiche Parte_1
delle obbligazioni convertibili in azioni acquistate, come effettivamente si constata dal suo esame. Ogni diversa considerazione svolta in appello è tardiva e contraddittoria con quanto dedotto in primo grado, oltre che infondata.
pagina 8 di 14 Peraltro lo stesso doc. 3 fa espresso riferimento a obbligazioni convertibili in azioni (pag. 1
Le specifiche indicazioni circa tempi e modi di convertibilità sono contenute, come detto, nel regolamento.
è stato pertanto debitamente informato della tipologia di investimento che stava per Persona_1
effettuare e che era in grado di comprendere a prescindere dal ruolo che svolgeva quando era dipendente della banca.
Non è poi stato censurato in appello l'accertamento circa la corretta informazione ricevuta in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi, con relativa autorizzazione a procedere ugualmente.
Con riferimento al punto c), si rileva che la valutazione di adeguatezza è stata effettuata dalla banca, e confermata dal Tribunale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell'investitore e della corretta profilazione avvenuta con i questionari ID;
le allegazioni dell'appellante sul punto sono generiche e ripetitive delle deduzioni svolte con riferimento al punto a), già ritenute infondate.
Sono parimenti generiche, oltre che sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, le allegazioni in ordine alle gravi difficoltà in cui versava nel febbraio 2010; al contrario si evidenzia che CP_3 la valutazione di da parte dell'agenzia di rating Moody's era all'epoca “A2 Affidabile”, CP_3
come riportato a pag. 4 del doc. 3 (in ordine al valore degli indici di valutazione delle principali agenzie di rating, con riferimento all'informazione al cliente circa il rischio presentato dall'investimento, v.
Cass. civ. 19104/2023).
Con il terzo motivo – “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di responsabilità della banca in merito alla perdita derivante dagli aumenti di capitale” –
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla responsabilità della banca per la perdita subita da per la sottoscrizione degli aumenti di capitale di Parte_1
allegando che: CP_3 CP_3
a)-contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le adesioni all'aumento di capitale disposto da CP_3
sono provate documentalmente dagli estratti del conto deposito titoli prodotti, forniti dalla stessa
[...]
banca a seguito di specifica richiesta ex art. 119 TUB;
da tali documenti, in particolare doc. 9, emerge che sono state acquistate azioni “RAG”; si tratta di titoli azionari emessi proprio in occasione CP_3
degli aumenti di capitale;
non ha adempiuto compiutamente agli obblighi di produzione ex CP_3
art. 119 TUB;
ha allegato le modalità con le quali la banca lo ha indotto ad aderire Parte_1
pagina 9 di 14 agli aumenti di capitale;
il Tribunale doveva applicare il principio di diritto per cui nelle cause di risarcimento dei danni da intermediazione finanziaria, grava sul cliente solo l'onere di allegare l'inadempimento, mentre è l'intermediario che deve provare di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore;
e la banca non ha fornito alcuna valida prova di avere adempiuto all'obbligo di profilatura del cliente, all'obbligo di informare della possibilità che le obbligazioni acquistate dal padre potessero essere convertite unilateralmente da , né all'obbligo CP_3 di informare che al momento dell'acquisto delle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale, CP_3
fosse in grave dissesto;
chiede di accogliere le istanze istruttorie di prova per testi e di c.t.u.;
[...]
b)- i contratti sottoscritti da prevedevano anche il servizio di consulenza ed è pacifico Parte_1
in giurisprudenza che, in caso di esistenza di un contratto di consulenza tra l'intermediario e il cliente, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. b) D.Lgs. 58/1998, vanno adempiuti anche successivamente alla negoziazione degli strumenti finanziari, non esaurendosi in tale fase;
il Tribunale ha omesso di esaminare la doglianza sul punto, ma la domanda di risarcimento danno va accolta anche sotto tale profilo;
la banca non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di consulenza nei confronti di , in quanto avrebbe dovuto consigliare al Parte_1
medesimo, erede di , il disinvestimento delle obbligazioni convertibili prima di Persona_1 esercitare l'opzione di conversione, ben conoscendo il grave dissesto economico e finanziario che all'epoca presentava;
invece nulla è stato detto al momento della conversione;
l'inadempimento sussiste anche per avere consigliato di non vendere i titoli ormai del tutto deprezzati e aspettare che riacquistassero valore e, successivamente, per avere consigliato l'adesione agli aumenti di capitale.
rileva l'inammissibilità e infondatezza del motivo di appello in quanto: lo stesso Controparte_1 non si confronta con la motivazione della sentenza;
non è stata provata l'asserita adesione di Pt_1
agli aumenti di capitale del 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00; controparte ha prodotto
[...]
gli estratti conto titoli dal 2007 al 2017, senza formulare alcuna istanza di esibizione e senza contestare alla banca alcun inadempimento alla richiesta ex art. 119 TUB;
la contestazione è svolta solo in appello per la prima volta ed è pertanto inammissibile;
confrontando i documenti prodotti n. 7 (relativo al
2015), n. 8 (relativo al 2016) e n. 15 (relativo al 2017), il numero di azioni (10.880), risulta invariato nel saldo iniziale e nel saldo finale, mentre se nel periodo vi fossero state delle adesioni ad aumenti di capitale il numero complessivo di azioni indicato negli estratti sarebbe aumentato;
peraltro nel CP_3
2016 non vi è stato alcun aumento di capitale di quanto al servizio di consulenza nei CP_3
confronti di , lo stesso è stato pattuito con il contratto 29.12.2011 nel solo caso in cui Parte_1
le operazioni avessero ad oggetto obbligazioni emesse dalla banca o da altri soggetti del Gruppo
pagina 10 di 14 non era quindi dovuto in relazione alla asserita sottoscrizione delle azioni né un CP_3 CP_3
servizio di consulenza doveva essere svolto in relazione alle obbligazioni acquistate da Per_1
e poi confluite nel portafoglio di , acquistate in forza di un altro contratto ed
[...] Parte_1 entrate nel patrimonio dell'appellante in forza di un diverso rapporto giuridico (ovvero per successione).
Il motivo è infondato.
domanda la condanna della banca al risarcimento del danno consistente nelle perdite Parte_1
economiche subite per avere aderito agli aumenti di capitale del 2015 e del 2016 deliberati da
[...]
investendo € 20.000,00 complessivi, avendo poi le azioni perso completamente valore. CP_3
Non ha però provato di avere aderito ad aumenti di capitale del 2015 e del 2016 per € 20.000,00.
Il Tribunale rileva che “Come evidenziato dalla Difesa convenuta, parte attrice ha depositato in atti tutti gli estratti conto titoli dal 2007 al 2017 e il numero totale delle azioni lì registrate o non è CP_3
indicato o risulta costante e non ha subito significative variazioni, o comunque esse non risultano inequivocabilmente connesse alla dedotta adesione. A fronte della precipua contestazione di parte convenuta (la quale, peraltro, contesta in radice che nel 2016 vi sia stato un aumento di capitale), era onere di parte attrice provare l'adesione ai dedotti aumenti di capitale”.
Il motivo di appello non si confronta con tale punto della sentenza, presentando profili di inammissibilità, in quanto non deduce che dagli estratti conto titoli risulta invece che il numero di azioni è aumentato nel 2015 e nel 2016 con riferimento all'investimento di € 20.000,00, e sulla base di quali specifici dati ivi indicati.
Dall'esame degli estratti conto titoli del 2015 (doc. 7 dell'appellante), del 2016 (doc. 8) e del 2017
(doc. 15), risulta al contrario che il numero di azioni di di titolarità del sig. CP_3 Pt_1
ivi riportato (10.880) è rimasto invariato;
mentre, come rileva parte appellata, se vi fosse stata
[...]
l'adesione ad aumenti di capitale, il numero di azioni sarebbe aumentato.
L'affermazione dell'appellante secondo cui dal doc. 9 emergerebbe che sono state acquistate azioni titoli azionari emessi proprio in occasione degli aumenti di capitale, è generica e CP_6 infondata;
non spiega (né tantomeno prova) perché l'indicazione ” Controparte_7 dimostrerebbe l'adesione ad aumenti di capitale;
in ogni caso il doc. 9 è riferito alla situazione portafoglio titoli al 2021 e non prova l'adesione ad aumenti di capitale del 2015 e del 2016.
La deduzione secondo cui non avrebbe adempiuto compiutamente agli obblighi di CP_3
produzione ex art. 119 TUB, è tardiva (e come tale inammissibile) in quanto svolta per la prima volta in appello;
in primo grado, al contrario, ha affermato che la prova di quanto dedotto Parte_1
pagina 11 di 14 veniva fornita dalla documentazione che produceva (ottenuta dalla banca a seguito di istanza ex art. 119 TUB), né ha formulato alcuna istanza ex art. 210 c.p.c.; la deduzione è inoltre generica perché non specifica quale singolo documento, dovuto ai sensi dell'art. 119 TUB, non sarebbe stato prodotto.
L'istanza di c.t.u. volta a quantificare la perdita subita a seguito dell'adesione agli aumenti di capitale, è inammissibile e irrilevante, non essendo stata provata l'allegata adesione, il cui onere incombe sull'attore in primo grado.
L'istanza di ammissione della prova per testi è inammissibile, non essendo riportati nell'atto di appello i capi di prova di cui si chiede l'ammissione e non essendo specificato per quali ragioni ciascun singolo capo di prova sarebbe rilevante e in quali termini, ai fini di una diversa decisione rispetto a quella del
Tribunale.
Le considerazioni svolte assorbono ogni altra questione oggetto del profilo a) del motivo in esame.
In ordine al profilo b), si rileva che non sussistevano gli obblighi di consulenza allegati dall'appellante a carico della banca.
Il contratto 29.12.2011 stipulato da per i servizi di negoziazione per conto proprio, Parte_1
esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 6 appellata), prevedeva che la banca svolgesse - in connessione con i servizi contrattualmente previsti - il servizio di consulenza in materia di investimenti solo “nel caso di operazioni aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla CP_3
o da altro “soggetto appartenente al Gruppo Banca Carige” mentre in ogni altra ipotesi “il servizio di consulenza non è prestato in connessione con i servizi di investimento oggetto del presente contratto”.
Il servizio di consulenza riguardava esclusivamente gli investimenti aventi ad oggetto obbligazioni emesse dal non azioni;
pertanto per le (asserite e non provate) adesioni agli aumenti di Parte_3
capitale, con acquisto di azioni, detto servizio non era dovuto.
Nessun servizio di consulenza era dovuto in relazione alle obbligazioni convertibili in azioni acquistate da e poi confluite nel conto titoli di;
tali obbligazioni erano infatti Persona_1 Parte_1
state acquistate in forza del contratto di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari, stipulato con e in data Persona_1 Persona_2
6.11.2007 (doc. 5 appellata), che non prevedeva alcun servizio di consulenza da parte della banca;
e la confluenza nel conto titoli di è avvenuta per successione ereditaria;
non si è trattato Parte_1
quindi di operazione di investimento, oggetto del servizio di consulenza pattuito nel contratto del
29.12.2011.
Con il terzo motivo – “Le ragioni dell'impugnazione della sentenza nella parte in cui ha condannato il signor alle spese processuali” – l'appellante afferma che alla fondatezza delle ragioni Parte_1
pagina 12 di 14 di appello per i precedenti motivi, consegue la riforma della sentenza anche in punto spese;
e chiede di condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o in subordine di compensare le spese per entrambi i gradi, tenuto conto della complessità della fattispecie.
Il motivo è inammissibile, non essendo formulato quale autonomo motivo di impugnazione ma come conseguenza dell'accoglimento dei motivi precedenti.
E con riferimento alla richiesta di compensazione delle spese è inammissibile in quanto generico, non essendo allegato perché sussisterebbe la complessità della fattispecie né spiegato in quale modo ciò dovrebbe influire su una diversa decisione in punto regolamentazione delle spese.
Si rileva comunque che il Tribunale ha correttamente posto le spese di lite a carico di Parte_1 in applicazione del principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore di causa (scaglione da
€ 26.000,01 a € 52.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva,
€ 3.470,00 per fase decisionale, per totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3389/2023 del Tribunale di Parte_1
Torino, pubblicata il 28.8.2023, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore della parte appellata, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del
15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
pagina 13 di 14 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18.7.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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