Art. 6.
Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto puo' chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unita' aziendale idonea ad una piu' razionale utilizzazione agraria, adeguata, alla capacita' lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa.
In tal caso il concedente e' tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti per convenzione o per uso locale, una indennita' pari all'ammontare del valore della, produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.
Il pagamento di tale indennita' puo' essere effettuato in due rate annuali.
La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avra' esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a termini dell'articolo 972, comma ultimo, del Codice civile . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La restituzione del fondo prevista dall' articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione e' disciplinato dall'articolo 972, ultimo comma, del codice civile , come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 ".
Nei rapporti a miglioria previsti dalla presente legge, il concedente che sia proprietario coltivatore diretto puo' chiedere la restituzione del fondo al fine di costituire una unita' aziendale idonea ad una piu' razionale utilizzazione agraria, adeguata, alla capacita' lavorativa della sua famiglia, secondo le disposizioni vigenti, ed a condizione che esso provveda alla coltivazione diretta di questa.
In tal caso il concedente e' tenuto a corrispondere al miglioratario, oltre al valore dei miglioramenti a lui spettanti per convenzione o per uso locale, una indennita' pari all'ammontare del valore della, produzione lorda vendibile dell'ultimo anno di permanenza del miglioratario sul fondo.
Il pagamento di tale indennita' puo' essere effettuato in due rate annuali.
La disdetta deve essere comunicata al miglioratario almeno un anno prima della fine dell'annata agraria, ed in ogni caso non avra' esecuzione prima della fine della seconda annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Nel caso regolato dal presente articolo la domanda di devoluzione prevale su quella di affrancazione a termini dell'articolo 972, comma ultimo, del Codice civile . ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 maggio 1980, n. 233 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "La restituzione del fondo prevista dall' articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 , deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607 .
Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione e' disciplinato dall'articolo 972, ultimo comma, del codice civile , come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 ".