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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA ND, in esito all'udienza del 06 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4080/2024 R.G. vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AS DA, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall'avv.
CA IC OM.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_
1. Con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 premetteva che l' le Parte_1 aveva comunicato in data 17.06.2024 la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza (domanda prot. RDC 2023-6862397) per: mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg.
e conseguentemente richiesta la restituzione della somma di €.699,80 percepita da luglio 2023 ad agosto 2023.
1 Riferiva di avere proposto istanza di riesame nella quale evidenziava che l'attività lavorativa era stata prestata in favore della esclusivamente dal 19.06.2023 al 24.06.2023 per CP_3 un periodo di prova, con la conseguenza che l'attività lavorativa prestata durante il periodo di prova esclude la decadenza dal diritto a percepire il reddito di cittadinanza, come precisato nella nota del Ministero del Lavoro n. 10617/2020.
CP_ Esponeva che l' rigettava l'istanza rappresentando che “l'art. 3 commi 8 e 9, del decreto- legge n. 4/2019 e succ. mod, prevede l'obbligo di comunicazione dell'avvio di attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione della prestazione RDC, da parte dei componenti del nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza entro 30 giorni dall'evento, pena la decadenza dal beneficio”.
Rilevava che l'art. 3 del DL 4/2018 era stato abrogato dal 1 gennaio 2024 e che in ogni caso il comma 9 non sarebbe stato applicabile perché riferito a coloro i quali procedono all “avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione” e che comunque la comunicazione non era stata effettuata perché l'attività lavorativa era stata svolta solamente per sei giorni.
Osservava, inoltre, che la pretesa ripetizione di indebito violava il principio di buona fede come previsto dall'art. 1 Prot.addiz.CEDU e dalla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia di ripetizione degli indebiti previdenziali erogati da soggetti pubblici.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare nulla o con altra statuizione privare di effetto la revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza e conseguentemente annullare, dichiarare nulla o con altra statuizione privare di effetto la richiesta di restituzione della somma di €.699,80 percepita a titolo di RDC da luglio 2023 ad agosto 2023, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre ex art. 93 c.p.c.
CP_
2. Con memoria depositata in giudizio in data 10 marzo 2025 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso in fatto e in diritto.
Evidenziava che il reddito di Cittadinanza, oltre ad essere una misura di contrasto alla povertà
e all'esclusione sociale, è da annoverarsi altresì tra le misure di politica attiva dell'occupazione, avendo il Legislatore previsto specifici obblighi di condizionalità venendo prescritti anche appositi obblighi di comunicazione in capo al richiedente del beneficio nei confronti dell'Ente erogatore, ossia l' in ipotesi varie tra cui si possono ricordare, a titolo d'esempio, la CP_2
2 variazione della composizione del nucleo familiare o l'avvio di attività lavorative da parte di componenti del nucleo percettore.
Osservava che non era oggetto di contestazione che la parte ricorrente che beneficiava di
Reddito di Cittadinanza si sia occupata dal 19.06.2023 con contratto a tempo determinato, né che non abbia effettuato detta comunicazione entro i termini, né che abbia percepito l'importo richiesto in ripetizione.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza del 06.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
4. Al fine di risolvere la controversia in esame occorre richiamare la normativa applicabile al ratione temporis caso di specie.
Il D.L. 4/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), all'art. 3, comma 8, sancisce che “
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente,
a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione
o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, CP_2 comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego”.
La norma prevede quindi un onere informativo in capo al percettore del Reddito di cittadinanza.
L'inottemperanza di tale onere è sanzionata dalla decadenza di cui al successivo articolo 7, comma 11 che, infatti, prevede che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano
3 parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
Nel caso di specie, però, come documentato in atti, la ha prestato attività lavorativa Parte_1 solo per sei giorni, dal 19.06.2023 al 24.06.2023, data in cui ha comunicato la volontà di non proseguire il rapporto, essendo ancora nel periodo di prova.
Come specificato dal Ministero del lavoro con la nota prot. 10617_2020, nel caso di lavoro in prova è esclusa l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 2, co. 3 del dl n. 4/2019 convertito con legge 26/2019. Il comma inibisce il conseguimento del Reddito di Cittadinanza al componente del nucleo familiare disoccupato dopo le dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
Ne consegue che chi rassegna le dimissioni dal lavoro durante il periodo di prova non perde il diritto al Reddito di Cittadinanza.
Come correttamente rilevato dalla ricorrente, inoltre, nel modello per RDC il Ministero del
Lavoro alla lettera a) precisa che “Occorre comunicare il reddito previsto per l'anno solare di avvio dell'attività”. Nel caso della tale comunicazione non è stata effettuata sia perché Parte_1
l'attività lavorativa è stata svolta solamente per 6 giorni dal 19 al 24 giugno e, pertanto, si è esaurita prima che spirasse il termine per la comunicazione.
In ragione delle superiori considerazioni, ogni ulteriore questione rimane assorbita e il ricorso va accolto.
4. Deve dunque dichiararsi l'illegittimità della richiesta di ripetizione d'indebito impugnata e CP_ disporsi la restituzione delle somme eventualmente trattenute dall' a tale titolo.
5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, data la durata infratriennale del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. AS DA, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
4 Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 24.07.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro
..tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima e annulla la richiesta di ripetizione d'indebito dell'importo di € 699,80;
CP_
- condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 339,00, oltre
Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina 07 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
TA ND
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