Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 220
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Sentenza 27 febbraio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Patti, nella persona del Giudice Dott. Giovanni Genovese, riguarda una controversia in cui l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di un incidente avvenuto in un cantiere stradale. L'attrice ha sostenuto di essere caduta in un pozzetto a causa di una passerella non adeguatamente ancorata, mentre la controparte ha eccepito il difetto di legittimazione, sostenendo che l'obbligo di custodia fosse a carico dell'appaltatore dei lavori e che non vi fosse insidia, dato che il cantiere era visibile.

Il Giudice ha accolto la domanda dell'attrice, affermando che l'obbligo di custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., gravava sulla controparte, poiché non era stata dimostrata la traslazione di tale obbligo. La decisione si basa su un'analisi della dinamica del sinistro, confermata da testimoni, e sulla valutazione della responsabilità della controparte per non aver garantito la sicurezza del passaggio pedonale. Inoltre, il Giudice ha liquidato il danno biologico e patrimoniale, applicando i criteri risarcitori stabiliti dalla giurisprudenza, inclusi gli interessi e le spese legali, condannando la controparte al pagamento di € 14.855,44.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 220
    Giurisdizione : Trib. Patti
    Numero : 220
    Data del deposito : 27 febbraio 2025

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