Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1965/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1965/2017
TRA
(C.F. – Avv. Giosuè Parte_1 C.F._1
Giardina
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Rosa Ventura Controparte_1 P.IVA_1
convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in data 26/04/2015, allorchè, mentre verso le ore 13.00 percorreva la Piazza Don Luigi Sturzo, interessata da lavori di rifacimento del manto stradale, per raggiungere la Via Verdi di Patti (ME), utilizzando una passerella di collegamento ivi posizionata, a causa dell'improvviso spostamento della medesima cadeva in un pozzetto sottostante, coperto da una tavola anch'essa non ancorata al suolo, procurandosi lesioni.
Si costituiva il eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva per aver appaltato i predetti lavori (con contratto del 16/11/2011) all'
[...]
e Fintel Costruzioni s.r.l., poi trasformata nella Controparte_2 Controparte_3
[...
sulla quale gravava in via esclusiva l'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c.; eccepiva inoltre l'assenza di insidia, per essere l'esistenza del cantiere immediatamente visibile a
1
Le parti precisavano infine le conclusioni come da note depositate telematicamente.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'obbligo di custodia, per costante orientamento giurisprudenziale (variamente declinato nelle diverse fattispecie: cfr., ex multis, Cass. 16422/2011, Cass. 18188/2009), presuppone che il proprietario, o altro soggetto avente la custodia del bene, mantenga una concreta possibilità di controllo ed intervento sulla res, che rappresenta la condicio sine qua non della peculiare forma di responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
Nel caso di specie, il contratto d'appalto nulla dice quanto alla traslazione dell'obbligo di custodia. La sussistenza di un potere di intervento da parte del CP_1 specie sulle zone n on interdette al pubblico, si evince comunque agevolmente dalla circostanza che la piazza era aperta al transito pedonale e che questo, come affermato in comparsa dallo stesso convenuto, era regolamentato dal il quale evidentemente CP_1 avrebbe dovuto previamente assicurarsi che il tratto che veniva aperto alla fruizione della collettività non presentasse insidie o pericoli.
Tanto premesso, l'attività istruttoria ha consentito di accertare la corrispondenza della dinamica del sinistro con quella prospettata da parte attrice.
Il teste , indifferente e presente al momento del fatto, ha Testimone_1 confermato che per l'accesso alla piazza era stata approntata una passerella ad uso pubblico, priva di divieti o transenne, da egli stesso utilizzata e sulla quale era avvenuto il sinistro, in quanto la tavola si era “sfondata” a seguito del passaggio dell'attrice.
Il teste , nipote dell'attrice ed anch'egli presente, ha confermato Testimone_2
l'assenza di transenne e ha riferito di aver visto l'attrice cadere in avanti mentre attraversava una passerella in tavola, che si era spaccata al suo passaggio.
Irrilevanti appaiono quindi le contrarie dichiarazioni, di natura generica e non attinenti al singolo episodio in questione.
Anche le conseguenze personali che la caduta ha comportato sono state puntualmente confermate da tutti i testimoni escussi.
2 L'imprevedibilità dell'insidia induce peraltro ad escludere anche un'eventuale riduzione del danno per concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato per le obbligazioni extracontrattuali dall'art. 2056 c.c.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno biologico, la problematica del suo risarcimento, ricollegata dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 184/1986 alla lesione del diritto costituzionale alla salute sancito dall'art. 32 Cost., ha subito una lunga evoluzione giurisprudenziale, che ha infine condotto la Corte di Cassazione, con le sentenze n° 8827/2003 e 8828/2003, a definirlo espressamente come danno non patrimoniale.
Tale ricostruzione dogmatica muove di pari passo con il superamento della tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., e giunge ad affermare che sono risarcibili ai sensi della predetta norma, oltre al danno morale ed al danno non patrimoniale nei casi espressamente previsti dalla legge, anche tutti i danni non patrimoniali che conseguono ad una lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ivi compresi il danno biologico ed i pregiudizi di carattere esistenziale subiti dalla vittima.
Sul piano della struttura dell'illecito, ciò che caratterizza l'art. 2059 c.c., e lo differenzia dall'art. 2043 c.c., è il requisito della tipicità del danno non patrimoniale, contrapposta all'atipicità dell'illecito aquiliano;
tuttavia, nella nuova lettura della disposizione i “casi previsti dalla legge” comprendono anche le lesioni dei valori della persona costituzionalmente garantiti, dovendosi fare riferimento, ai fini della individuazione dei danni risarcibili, anche all'art. 2 Cost., che riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo.
Agli interessi sanciti dalla Carta costituzionale, proprio perché inviolabili, non può essere negata la tutela minima, ovvero quella risarcitoria, e sulla base di questa lettura costituzionalmente orientata la tipizzazione prevista dall'art. 2059 c.c. va intesa come un rinvio anche alla Legge fondamentale, oltre che a quella ordinaria.
Con le menzionate pronunce, pertanto, è stato razionalizzato il sistema risarcitorio, riconducendo tutti i danni di tipo non patrimoniale nell'alveo dell'art. 2059 c.c., cui non viene riconosciuta più una funzione meramente sanzionatoria, come veniva intesa dalla dottrina tradizionale.
L'innovativo sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale introdotto con le menzionate sentenze della Cassazione ha ricevuto, poi, l'avallo della Corte
Costituzionale, che con la sentenza n° 233/2003, ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui non consentirebbe il risarcimento dei danni non patrimoniali al di fuori delle ipotesi di reato, proprio sul presupposto che può
3 dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale subiettivo.
La successiva, fondamentale sentenza Cass. S.U. 26972/2008 ha poi unificato le varie categorie di danni non patrimoniali rientranti nell'alveo dell'art. 2059 c.c., specificando che “in tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003 e recepite dalla sentenza n° 233/2003 della Corte Costituzionale”, anche al fine di evitare che la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame divenisse occasione per incrementare le poste di danno.
La pronuncia in esame ha fissato i criteri per enucleare i danni risarcibili, giungendo alla conclusione che “il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile”.
Il sistema così delineato è stato altresì dotato del necessario grado di flessibilità, dal momento che “entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico”, e costituiscono perciò una c.d. clausola aperta.
La giurisprudenza di legittimità si è inoltre pronunciata in favore di una personalizzazione della tutela risarcitoria, che, ben potendo partire dall'accertamento medico-legale e dall'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del danno biologico, abbia come scopo quello di dare ristoro a tutte le componenti di danno non patrimoniale che superino il triplice vaglio selettivo di rilevanza costituzionale dell'interesse, gravità della lesione e serietà del danno.
Il giudice, avvalendosi del c.d. sistema tabellare, dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione nel liquidare il danno non patrimoniale, tenendo conto di ogni possibile profilo, ivi incluso il danno morale. La Suprema Corte, nell'evidenziare che “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”
(Cass. 23469/2018), ha precisato che “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta
4 attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”; ciò in quanto “il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”
(Cass. 27482/2018).
Si perviene pertanto ad un sistema risarcitorio che, mediante l'utilizzo di un metodo tabellare obiettivo e di un meccanismo di personalizzazione, consente di ponderare tutte le possibili voci di danno non patrimoniale, siano esse riferibili alla sfera interiore del danneggiato oppure a quella dinamico-relazionale.
Danno biologico, esistenziale, psicologico o altri similari, anche se distintamente invocati, non costituiscono perciò autonome voci di danno, ma mere sintesi descrittive dell'esplicazione di un danno unitario.
Al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione del danno alla salute, la quantificazione monetaria del danno biologico è stata infine agganciata al parametro oggettivo rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
La scelta è stata consacrata dalla sentenza Corte di Cassazione n° 12464/2012, che ha richiamato la “vocazione nazionale” su base statistica delle tabelle milanesi e ne ha fatto discendere la conformità del loro utilizzo al criterio equitativo, in precedenza variamente inteso: tale orientamento, allo stato, può essere considerato ius receptum (cfr.
Cass. 17018/2018, secondo cui “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle
"Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue
5 l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire”, e Cass. 8532/2020, che afferma che “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.”).
Le predette tabelle devono perciò essere applicate al caso di specie, secondo la versione ultima pubblicata nel 2024.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di accertare l'esistenza della patologia lamentata dall'attrice, il nesso eziologico con il sinistro, l'entità e la durata dell'invalidità temporanea e l'esistenza o meno di postumi invalidanti permanenti.
Il consulente, con valutazioni che si ritiene di condividere, in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente supportate da adeguati riscontri in fatto, ha rilevato che l'attrice ha riportato la “frattura piatto tibiale faccia laterale” con “Esiti dolorosi di frattura piatto tibiale laterale trattato con placca e viti;
persistenza dei mezzi di sintesi con modesta ripercussione funzionale” con postumi invalidanti permanenti del 5%, invalidità temporanea di 17 giorni al 100% 30 al 75%, 20 al 50% e 25 al 25%.
Alla luce dei parametri indicati, all'attrice, che all'epoca del fatto aveva 54 anni, può essere riconosciuta, a titolo di invalidità permanente, la somma base di € 14.411,25.
Tale somma, comprensiva di tutti i profili di danno non patrimoniale di tipo medico- biologico, può essere aumentata di una ulteriore percentuale in presenza di concreti e rilevanti elementi dai quali dedurre profili di danno ulteriori rispetto all'ordinaria lesione del bene-salute comprensivamente considerata, che nel caso di specie non sono stati allegati.
Va inoltre liquidato il danno patrimoniale per spese mediche dimostrato, pari ad €
444,19, per complessivi € 14.855,44.
In ragione della natura risarcitoria del debito, che va qualificato come debito di valore, la cifra così quantificata dovrà essere maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data del fatto (26/04/2015) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Sui medesimi importi spetteranno inoltre gli interessi compensativi al tasso legale, come modalità di liquidazione del danno da lucro cessante derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta.
6 Secondo la Suprema Corte, invero, “gli interessi per il ritardo nel pagamento della somma dovuta costituiscono una componente implicita nella domanda risarcitoria e, come tali, non solo spettano di pieno diritto al danneggiato, anche in assenza di un'espressa richiesta, ma sono dovuti anche in mancanza di una prova rigorosa del mancato guadagno” (Cass. 10825/2007; conforme Cass. 10193/2010); la natura risarcitoria correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro li differenzia perciò dalla rivalutazione monetaria, che assolve invece ad una funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso.
Al fine di evitare indebiti effetti locupletativi, ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 1712/1995; Cass. 492/2001), tali interessi devono essere computati sulla predetta somma via via annualmente rivalutata, sempre sulla base dei medesimi indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno inoltre dovuti gli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico del convenuto, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 4.900,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 576,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1965/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 14.855,44 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale dal 26/04/2015 fino al soddisfo, da calcolare sulla predetta somma devalutata a quella data e via via annualmente rivalutata fino alla data odierna, secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
7 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.900,00 per compensi ed € 576,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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