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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1104/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1104/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 14.2.2025, alle ore
10.55, la seguente
SENTENZA
Il ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di Parte_1
CP_ giudice del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti CP_2
domande “accertare la nullità e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e per l'effetto dichiarare
che nulla è dovuto dall' opponente all' in relazione al predetto avviso di addebito ed al verbale ispettivo CP_1
presupposto”.
Ha esposto che in data 5 ottobre 2022 il si è visto notificare dall' Parte_1 [...]
il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. PG00001/2022- Controparte_3
189-01 del 28.9.2022- Prot.27414, adottato all'esito degli accertamenti iniziati il 10 agosto 2020; che, con tale Verbale Unico di accertamento e notificazione, è stato contestato ad essa opponente il fatto “che
nella fattispecie la signora a fronte di un contatto di lavoro part-time di 24 ore settimanali Parte_2
dal lunedì al sabato, da svolgersi quattro ore al giorno pomeridiane, ha di fatto svolto attività lavorativa
pagina 1 di 6 subordinata a tempo pieno di 40 ore settimanali, svolti su sei giorni alla settimana, dall'11/09/2017 al
31/10/2019. La stessa ha svolto la sua attività lavorativa senza orari fissi stabiliti (e non come indicato nel
contratto di lavoro) sempre organizzati settimanalmente dalla società e atti a assicurare la presenza della
dipendente presso il suddetto punto vendita, lavorando durante l'apertura del negozio due domeniche al mese, ad
eccezione dei periodi di chiusura estiva”; che, in conseguenza del predetto verbale, l' in data 17 CP_1
settembre 2023 ha notificato ad essa opponente avviso di addebito n. 3802023000054925600 per il pagamento della somma di € 11.443,40; che gli accertamenti di cui al verbale ispettivo sono erronei e,
dunque, le conseguenti pretese contributive dell'Istituto infondate.
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che l' ha accertato che la Società odierna ricorrente ha assunto la lavoratrice Controparte_3
, con mansioni di commessa di vendita, liv. B2, dalll'11 settembre 2017 sino al 31 Parte_2
ottobre 2019, con contratto a tempo determinato, più volte prorogato e che il contratto tra le parti, a tempo determinato parti time di 24 ore settimanali, prevedeva che l'attività lavorativa venisse svolta nel pomeriggio, dalle h. 16.00 alle h. 20.00 dal lunedì al sabato;
che, all'esito dell'ispezione, è emerso che la lavoratrice, impiegata 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato, ha in realtà svolto un lavoro a tempo pieno;
che la lavoratrice ha sempre lavorato presso il punto vendita di via Gallenga, n. 26; che,
nel mese di dicembre 2017, è stato aperto il punto vendita di che non è solo un punto Parte_3
vendita di prodotti di pasticceria e da forno, ma è anche un bar, aperto dalle ore 6.00 alle h. 20.00 dal lunedì al sabato e la domenica delle h.
6.00 alle h.14.00; che, nel punto vendita in via Gallenga,
lavoravano e la , alternandosi la mattina o il pomeriggio per coprire le ore Persona_1 Parte_2
di apertura del negozio, organizzando i turni di lavoro da sole, con la previsione di un giorno di riposo infrasettimanale ed un turno domenicale di 2 domeniche al mese ciascuno;
che la Parte_2
lavorava tre mattine a settimana durante le quali faceva 6 ore, e tre pomeriggi di 3,4 ore, oltre a due domeniche al mese;
che, quando è stato aperto il negozio di la andava a Parte_3 PE
sostituire le tre colleghe di lavoro, il cui giorno di riposo coincideva con il lunedì, il martedì e il mercoledì ed in tali tre mattine lavorava la mattina nel punto vendita di via Parte_2
Gallenga dalle ore 7.00 alle 13.00; che, nel mese di marzo 2018, la per circa un mese, si è PE
assentata per una malattia e la si è occupata di sostituire la collega, rimanendo in negozio Parte_2
durante tutto l'arco della giornata ed osservando il giorno di riposo unicamente la domenica;
che,
pagina 2 di 6 quando la si è dimessa, è stata sostituita dalle sig.re che PE Parte_4
si sono alternate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che l'avviso di addebito opposto si basa sulla presunzione che il rapporto di lavoro tra e la società opponente non fosse a tempo parziale ma a tempo pieno. Parte_2
Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, la prova orale espletata non ha confermato tale ipotesi.
Occorre, al riguardo, evidenziare che la ha sempre lavorato esclusivamente presso il Parte_2
punto vendita di Via Gallenga dove, in un primo periodo, si è alternata con e, Persona_1
successivamente alle dimissioni di quest'ultima, dal mese di dicembre del 2018, con . Persona_2
In relazione al periodo decorrente dall'assunzione della sino al mese di marzo del 2018, è Parte_2
risultato, dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni sentiti, che fosse a svolgere il Persona_1
turno della mattina di sei ore mentre, tendenzialmente, la svolgeva il turno pomeridiano Parte_2
di 3 ore e mezza. La poi lavorava due domeniche al mese, svolgendo un turno di 6 ore e Parte_2
due giornate infrasettimanali al mese lavorando sia mattina che pomeriggio. Tale articolazione dell'orario era, in ogni caso, tendenziale nel senso che la turnazione era organizzata dalle stesse lavoratrici impiegate presso il punto vendita che osservava un orario dalle 7.00 alle 13.30 la mattina e dalle 16.00 alle 19.30 il pomeriggio dal lunedì al sabato e dalle 8.00 alle 13.30 la domenica. Si tratta di
CP_ un orario ben lontano dal tempo pieno ipotizzato dall' ed invece compatibile con le 24 ore settimanali del contratto.
Nel periodo, successivo al marzo del 2018 e sino alle dimissioni della dall'esame della PE
testimonianza della e del libero interrogatorio della , è risultato che, per tre PE Parte_2
mattine a settimana, la si recava presso il punto vendita di Castel del Piano, venendo PE
sostituita, nelle occasioni, dalla . In relazione a tale periodo, presupponendo una certa Parte_2
stabilità di tale organizzazione della turnazione, si potrebbe ipotizzare un orario settimanale di circa
33 ore il che sarebbe compatibile con l'esistenza di un certo numero di ore di lavoro supplementare non pagate e sottratte ad imposizione contributiva anche se, dall'esame complessivo delle testimonianze, sono risultati degli accorgimenti organizzativi datoriali come l'assunzione di una nuova risorsa, o l'invio occasionale di lavoratori generalmente impiegati a Castel del Parte_5
Piano presso l'unità di Via Gallenga che potrebbero incidere sul sopra ipotizzato apprezzamento dei pagina 3 di 6 fatti (cfr. la testimonianza resa da “…ci alternavamo con la per coprire tutto Persona_1 Parte_2
l'orario di apertura del negozio…avevamo un giorno libero a settimana che era fissato per due volte al mese la
domenica e per le altre due volte in un altro giorno della settimana;
ADR solitamente accadeva che a Castel del
Piano c'erano altre tre commesse le quali riposavano il lunedì il martedì e il mercoledì; in quei giorni io andavo a
Castel del Piano e scoprivo quindi il turno della mattina a Via Gallenga, turno che quindi veniva coperto da
ADR negli altri giorni della settimana [la faceva il pomeriggio, tranne il Parte_2 Parte_2
giorno in cui doveva sostituirmi perché avevo il giorno di riposo perché in quel caso era presente per l'intera
giornata; ADR circa un anno prima che mi licenziassi a dicembre ha aperto il punto vendita di Castel del Piano
di cui ho parlato;
ADR fino a quando ha aperto il punto vendita di del Piano io facevo la Per_3
maggiore parte delle mattine come turno e la il pomeriggio; ADR nel periodo dal 12 marzo al Parte_2
10 aprile del 2018 mi sono assentata per malattia;
ADR che io sappia in quel periodo è andato qualcuno di Castel
del Piano a coprire il turno del pomeriggio di Via Gallenga mentre la mattina la faceva sempre ADR Pt_2
non so in quel periodo come sia stato gestito il giorno di riposo;
ADR so che in quel periodo fu assunta, forse in
coincidenza della Pasqua, per dare una mano alla ” cfr. anche il libero Parte_5 Parte_2
interrogatorio della “): “L'orario di apertura del punto vendita era dalle 7.00 alle 13.30 la Parte_2
mattina, e dalle 16.00 alle 19.30 il pomeriggio. La domenica era aperto solo la mattina dalle 7.00 alle 13.30”. In
base ai turni che venivano dati ci alternavamo io e la per coprire l'intera giornata. E' capitato poche PE
volte che venisse qualche altra lavoratrice per coprire turni scoperti da noi due: si trattava di lavoratrici
impiegate normalmente al punto vendita di Castel del Piano. Nel periodo di Pasqua del 2018, la si PE
assentò per circa 40 giorni, ed in quel periodo, ho coperto da sola i turni della mattina e del pomeriggio. Preciso
che prevalentemente coprivo il turno del pomeriggio, capitava che facessi anche il turno della mattina quando la
era impegnata altrove e, in quelle occasioni, almeno tre volte alla settimana, potevo fare solo la mattina PE
o, spesso, anche il pomeriggio…).
Nel periodo successivo alle dimissioni della (dicembre del 2018), è risultato che PE [...]
svolgesse la sua prestazione di lavoro la mattina presso il punto vendita di Via Gallenga, Per_2
alternandosi con la la quale lavorava il pomeriggio (cfr. le sue dichiarazioni testimoniali Parte_2
“…da dicembre del 2018 sino a dopo l'estate del 2019, presso il punto vendita di Via Gallenga ha lavorato la
signora che si alternava con me e altre lavoratrici di Castel del Piano. Tendenzialmente facevo tutte Parte_2
le mattine, compresa quella della domenica, e la faceva il pomeriggio, però poteva capitare che in Parte_2
base alle reciproche esigenze facessi anche i pomeriggi e che la facesse la mattina. Il mio ricordo è che Parte_2
facevo tutte le domeniche mattina”. pagina 4 di 6 Anche in tale periodo, la prova orale espletata conduce ad escludere che la ricorrente abbia svolto un numero di ore superiore a quelle risultanti dal contratto ed in ogni caso certamente difetta la prova di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
CP_ Resta dunque da valutare l'eventuale fondatezza della pretesa dell limitatamente al periodo dal marzo del 2018 (allorchè la è stata parzialmente impiegata presso il punto vendita di Castel PE
del Piano) e il mese di dicembre del 2018, allorchè la ha cessato il proprio rapporto di lavoro PE
venendo sostituita da Persona_2
Si ritiene che, anche in relazione a tale limitato periodo, la pretesa dell' non possa essere CP_1
ritenuta fondata in questo giudizio.
CP_ A tale specifico riguardo, infatti, vale la pena ribadirlo, la pretesa dell' si basa esclusivamente sull'ipotesi che il rapporto di lavoro tra le parti, per l'intero periodo, fosse a tempo pieno anziché a tempo parziale e tale ipotesi ha anche fondato la determinazione del maggiore imponibile e del conseguente carico contributivo oggetto dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Non risulta formulata alcuna domanda di condanna subordinata sul presupposto che il maggiore imponibile possa discendere dall'esistenza di ore di lavoro supplementari non pagate o dall'esistenza di maggiorazioni per lavoro festivo non corrisposte.
Si ritiene, dunque, che questo giudicante violerebbe il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato desumibile dall'art. 99 c.p.c. laddove riqualificasse la pretesa contributiva
CP_ dell' come discendente, per un limitato periodo, dall'esistenza di ore di lavoro supplementare settimanali non pagate.
Tanto, infatti, inciderebbe anche sulla determinazione dell'imponibile dovendosi applicare, per le eventuali ore di lavoro supplementari, la maggiorazione contrattuale prevista e muterebbe sostanzialmente l'oggetto della domanda dell' con conseguente violazione del principio del CP_1
contraddittorio.
In conclusione, si ritiene che l'avviso di addebito debba essere dichiarato inefficace non essendo emersa la prova dello svolgimento, da parte di , di un orario a tempo pieno. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede: dichiara inefficace l'avviso di addebito n. 3802023000054925600 e non dovute le somme pagina 5 di 6 CP_ di cui allo stesso e condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte opponente,
liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 14.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1104/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 14.2.2025, alle ore
10.55, la seguente
SENTENZA
Il ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di Parte_1
CP_ giudice del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti CP_2
domande “accertare la nullità e comunque l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto e per l'effetto dichiarare
che nulla è dovuto dall' opponente all' in relazione al predetto avviso di addebito ed al verbale ispettivo CP_1
presupposto”.
Ha esposto che in data 5 ottobre 2022 il si è visto notificare dall' Parte_1 [...]
il Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. PG00001/2022- Controparte_3
189-01 del 28.9.2022- Prot.27414, adottato all'esito degli accertamenti iniziati il 10 agosto 2020; che, con tale Verbale Unico di accertamento e notificazione, è stato contestato ad essa opponente il fatto “che
nella fattispecie la signora a fronte di un contatto di lavoro part-time di 24 ore settimanali Parte_2
dal lunedì al sabato, da svolgersi quattro ore al giorno pomeridiane, ha di fatto svolto attività lavorativa
pagina 1 di 6 subordinata a tempo pieno di 40 ore settimanali, svolti su sei giorni alla settimana, dall'11/09/2017 al
31/10/2019. La stessa ha svolto la sua attività lavorativa senza orari fissi stabiliti (e non come indicato nel
contratto di lavoro) sempre organizzati settimanalmente dalla società e atti a assicurare la presenza della
dipendente presso il suddetto punto vendita, lavorando durante l'apertura del negozio due domeniche al mese, ad
eccezione dei periodi di chiusura estiva”; che, in conseguenza del predetto verbale, l' in data 17 CP_1
settembre 2023 ha notificato ad essa opponente avviso di addebito n. 3802023000054925600 per il pagamento della somma di € 11.443,40; che gli accertamenti di cui al verbale ispettivo sono erronei e,
dunque, le conseguenti pretese contributive dell'Istituto infondate.
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto ed esponendo che l' ha accertato che la Società odierna ricorrente ha assunto la lavoratrice Controparte_3
, con mansioni di commessa di vendita, liv. B2, dalll'11 settembre 2017 sino al 31 Parte_2
ottobre 2019, con contratto a tempo determinato, più volte prorogato e che il contratto tra le parti, a tempo determinato parti time di 24 ore settimanali, prevedeva che l'attività lavorativa venisse svolta nel pomeriggio, dalle h. 16.00 alle h. 20.00 dal lunedì al sabato;
che, all'esito dell'ispezione, è emerso che la lavoratrice, impiegata 6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato, ha in realtà svolto un lavoro a tempo pieno;
che la lavoratrice ha sempre lavorato presso il punto vendita di via Gallenga, n. 26; che,
nel mese di dicembre 2017, è stato aperto il punto vendita di che non è solo un punto Parte_3
vendita di prodotti di pasticceria e da forno, ma è anche un bar, aperto dalle ore 6.00 alle h. 20.00 dal lunedì al sabato e la domenica delle h.
6.00 alle h.14.00; che, nel punto vendita in via Gallenga,
lavoravano e la , alternandosi la mattina o il pomeriggio per coprire le ore Persona_1 Parte_2
di apertura del negozio, organizzando i turni di lavoro da sole, con la previsione di un giorno di riposo infrasettimanale ed un turno domenicale di 2 domeniche al mese ciascuno;
che la Parte_2
lavorava tre mattine a settimana durante le quali faceva 6 ore, e tre pomeriggi di 3,4 ore, oltre a due domeniche al mese;
che, quando è stato aperto il negozio di la andava a Parte_3 PE
sostituire le tre colleghe di lavoro, il cui giorno di riposo coincideva con il lunedì, il martedì e il mercoledì ed in tali tre mattine lavorava la mattina nel punto vendita di via Parte_2
Gallenga dalle ore 7.00 alle 13.00; che, nel mese di marzo 2018, la per circa un mese, si è PE
assentata per una malattia e la si è occupata di sostituire la collega, rimanendo in negozio Parte_2
durante tutto l'arco della giornata ed osservando il giorno di riposo unicamente la domenica;
che,
pagina 2 di 6 quando la si è dimessa, è stata sostituita dalle sig.re che PE Parte_4
si sono alternate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che l'avviso di addebito opposto si basa sulla presunzione che il rapporto di lavoro tra e la società opponente non fosse a tempo parziale ma a tempo pieno. Parte_2
Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, la prova orale espletata non ha confermato tale ipotesi.
Occorre, al riguardo, evidenziare che la ha sempre lavorato esclusivamente presso il Parte_2
punto vendita di Via Gallenga dove, in un primo periodo, si è alternata con e, Persona_1
successivamente alle dimissioni di quest'ultima, dal mese di dicembre del 2018, con . Persona_2
In relazione al periodo decorrente dall'assunzione della sino al mese di marzo del 2018, è Parte_2
risultato, dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni sentiti, che fosse a svolgere il Persona_1
turno della mattina di sei ore mentre, tendenzialmente, la svolgeva il turno pomeridiano Parte_2
di 3 ore e mezza. La poi lavorava due domeniche al mese, svolgendo un turno di 6 ore e Parte_2
due giornate infrasettimanali al mese lavorando sia mattina che pomeriggio. Tale articolazione dell'orario era, in ogni caso, tendenziale nel senso che la turnazione era organizzata dalle stesse lavoratrici impiegate presso il punto vendita che osservava un orario dalle 7.00 alle 13.30 la mattina e dalle 16.00 alle 19.30 il pomeriggio dal lunedì al sabato e dalle 8.00 alle 13.30 la domenica. Si tratta di
CP_ un orario ben lontano dal tempo pieno ipotizzato dall' ed invece compatibile con le 24 ore settimanali del contratto.
Nel periodo, successivo al marzo del 2018 e sino alle dimissioni della dall'esame della PE
testimonianza della e del libero interrogatorio della , è risultato che, per tre PE Parte_2
mattine a settimana, la si recava presso il punto vendita di Castel del Piano, venendo PE
sostituita, nelle occasioni, dalla . In relazione a tale periodo, presupponendo una certa Parte_2
stabilità di tale organizzazione della turnazione, si potrebbe ipotizzare un orario settimanale di circa
33 ore il che sarebbe compatibile con l'esistenza di un certo numero di ore di lavoro supplementare non pagate e sottratte ad imposizione contributiva anche se, dall'esame complessivo delle testimonianze, sono risultati degli accorgimenti organizzativi datoriali come l'assunzione di una nuova risorsa, o l'invio occasionale di lavoratori generalmente impiegati a Castel del Parte_5
Piano presso l'unità di Via Gallenga che potrebbero incidere sul sopra ipotizzato apprezzamento dei pagina 3 di 6 fatti (cfr. la testimonianza resa da “…ci alternavamo con la per coprire tutto Persona_1 Parte_2
l'orario di apertura del negozio…avevamo un giorno libero a settimana che era fissato per due volte al mese la
domenica e per le altre due volte in un altro giorno della settimana;
ADR solitamente accadeva che a Castel del
Piano c'erano altre tre commesse le quali riposavano il lunedì il martedì e il mercoledì; in quei giorni io andavo a
Castel del Piano e scoprivo quindi il turno della mattina a Via Gallenga, turno che quindi veniva coperto da
ADR negli altri giorni della settimana [la faceva il pomeriggio, tranne il Parte_2 Parte_2
giorno in cui doveva sostituirmi perché avevo il giorno di riposo perché in quel caso era presente per l'intera
giornata; ADR circa un anno prima che mi licenziassi a dicembre ha aperto il punto vendita di Castel del Piano
di cui ho parlato;
ADR fino a quando ha aperto il punto vendita di del Piano io facevo la Per_3
maggiore parte delle mattine come turno e la il pomeriggio; ADR nel periodo dal 12 marzo al Parte_2
10 aprile del 2018 mi sono assentata per malattia;
ADR che io sappia in quel periodo è andato qualcuno di Castel
del Piano a coprire il turno del pomeriggio di Via Gallenga mentre la mattina la faceva sempre ADR Pt_2
non so in quel periodo come sia stato gestito il giorno di riposo;
ADR so che in quel periodo fu assunta, forse in
coincidenza della Pasqua, per dare una mano alla ” cfr. anche il libero Parte_5 Parte_2
interrogatorio della “): “L'orario di apertura del punto vendita era dalle 7.00 alle 13.30 la Parte_2
mattina, e dalle 16.00 alle 19.30 il pomeriggio. La domenica era aperto solo la mattina dalle 7.00 alle 13.30”. In
base ai turni che venivano dati ci alternavamo io e la per coprire l'intera giornata. E' capitato poche PE
volte che venisse qualche altra lavoratrice per coprire turni scoperti da noi due: si trattava di lavoratrici
impiegate normalmente al punto vendita di Castel del Piano. Nel periodo di Pasqua del 2018, la si PE
assentò per circa 40 giorni, ed in quel periodo, ho coperto da sola i turni della mattina e del pomeriggio. Preciso
che prevalentemente coprivo il turno del pomeriggio, capitava che facessi anche il turno della mattina quando la
era impegnata altrove e, in quelle occasioni, almeno tre volte alla settimana, potevo fare solo la mattina PE
o, spesso, anche il pomeriggio…).
Nel periodo successivo alle dimissioni della (dicembre del 2018), è risultato che PE [...]
svolgesse la sua prestazione di lavoro la mattina presso il punto vendita di Via Gallenga, Per_2
alternandosi con la la quale lavorava il pomeriggio (cfr. le sue dichiarazioni testimoniali Parte_2
“…da dicembre del 2018 sino a dopo l'estate del 2019, presso il punto vendita di Via Gallenga ha lavorato la
signora che si alternava con me e altre lavoratrici di Castel del Piano. Tendenzialmente facevo tutte Parte_2
le mattine, compresa quella della domenica, e la faceva il pomeriggio, però poteva capitare che in Parte_2
base alle reciproche esigenze facessi anche i pomeriggi e che la facesse la mattina. Il mio ricordo è che Parte_2
facevo tutte le domeniche mattina”. pagina 4 di 6 Anche in tale periodo, la prova orale espletata conduce ad escludere che la ricorrente abbia svolto un numero di ore superiore a quelle risultanti dal contratto ed in ogni caso certamente difetta la prova di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
CP_ Resta dunque da valutare l'eventuale fondatezza della pretesa dell limitatamente al periodo dal marzo del 2018 (allorchè la è stata parzialmente impiegata presso il punto vendita di Castel PE
del Piano) e il mese di dicembre del 2018, allorchè la ha cessato il proprio rapporto di lavoro PE
venendo sostituita da Persona_2
Si ritiene che, anche in relazione a tale limitato periodo, la pretesa dell' non possa essere CP_1
ritenuta fondata in questo giudizio.
CP_ A tale specifico riguardo, infatti, vale la pena ribadirlo, la pretesa dell' si basa esclusivamente sull'ipotesi che il rapporto di lavoro tra le parti, per l'intero periodo, fosse a tempo pieno anziché a tempo parziale e tale ipotesi ha anche fondato la determinazione del maggiore imponibile e del conseguente carico contributivo oggetto dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Non risulta formulata alcuna domanda di condanna subordinata sul presupposto che il maggiore imponibile possa discendere dall'esistenza di ore di lavoro supplementari non pagate o dall'esistenza di maggiorazioni per lavoro festivo non corrisposte.
Si ritiene, dunque, che questo giudicante violerebbe il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato desumibile dall'art. 99 c.p.c. laddove riqualificasse la pretesa contributiva
CP_ dell' come discendente, per un limitato periodo, dall'esistenza di ore di lavoro supplementare settimanali non pagate.
Tanto, infatti, inciderebbe anche sulla determinazione dell'imponibile dovendosi applicare, per le eventuali ore di lavoro supplementari, la maggiorazione contrattuale prevista e muterebbe sostanzialmente l'oggetto della domanda dell' con conseguente violazione del principio del CP_1
contraddittorio.
In conclusione, si ritiene che l'avviso di addebito debba essere dichiarato inefficace non essendo emersa la prova dello svolgimento, da parte di , di un orario a tempo pieno. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €5.200,00 e €26.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
così provvede: dichiara inefficace l'avviso di addebito n. 3802023000054925600 e non dovute le somme pagina 5 di 6 CP_ di cui allo stesso e condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte opponente,
liquidandole nella misura di €3.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di CU, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 14.2.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 6 di 6