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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2488/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2488/2022 R.G. affari contenziosi civili in data 07/09/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da animali
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Franco Gentilesca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Appia n. 333;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t.;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/01/2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1 onde conseguirne la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in €
6.600,00 oltre rivalutazione e interessi) occorsi all'autovettura di sua proprietà “Citroen C3 Picasso” targata ES844YC.
1 Proc. n. 2488/2022 R.G.
1.1. In particolare, l'attrice assumeva che: a) in data 16/04/2022 alle ore
06:00 circa, percorrendo la S.P. 123 al km 3, in agro del Comune di Tolve
(PZ), l'anzidetta autovettura, allora condotta da Controparte_2
rimaneva coinvolta in un sinistro stradale provocato dalla imprevista ed imprevedibile presenza di un cinghiale vagante sulla carreggiata di percorrenza, impossibile da evitare nonostante la velocità di marcia consona al tratto di strada;
b) all'esito dell'investimento dell'animale, il veicolo riportava ingenti danni, ammontanti complessivamente ad €
6.600,00 come da fattura nr. 221244/OF del 06/06/2022 emessa dalla
S.C.A. Società Commercio Auto S.r.l. di Potenza;
c) nell'immediatezza dell'accaduto, sul luogo del sinistro, interveniva una pattuglia dei
Carabinieri della Stazione di Cancellara (PZ) la quale, dopo aver effettuato i dovuti rilievi ed accertamenti di rito, procedeva a redigere relativo rapporto di intervento;
d) la formale richiesta di risarcimento, indirizzata in via stragiudiziale alla – individuata quale responsabile Controparte_1
ex L. 157/92, in ragione dei poteri di coordinamento e controllo che la legge le attribuisce al fine di evitare che la fauna selvatica arrechi danno a terzi – rimaneva inevasa, così come l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
2. Pur ritualmente citata, la convenuta non si Controparte_1
costituiva in giudizio, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15/01/2025, veniva rimessa in decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per il deposito della comparsa conclusionale.
4. Ciò premesso, è necessario un preliminare inquadramento della domanda attorea, al fine di fornirne un'adeguata qualificazione
[rammentandosi, al riguardo, che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti
e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente
2 Proc. n. 2488/2022 R.G.
richiesto» (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n.
27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n.
19331)].
4.1. Orbene, nel caso di specie l'attrice si duole dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà a cagione dell'improvviso attraversamento del tratto viario da parte di un cinghiale;
venendo, dunque, in rilievo un danno cagionato da animali, ritiene il Tribunale che la domanda vada ricondotta nell'ambito del disposto di cui all'art. 2052 c.c., il quale dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
4.2. Tale norma, infatti, deve dirsi applicabile, in linea di principio, ogniqualvolta occorra un danno cagionato da uno (o più) animali: ciò in quanto non può più condividersi il previgente orientamento giurisprudenziale, che riteneva la disposizione in commento inapplicabile alla fauna selvatica a causa dello stato di libertà in cui quest'ultima si trova, tale da rendere impossibile l'espletamento della relativa custodia (v., per tutte, Cass. n. 9276/2014); sul punto, invero, si è condivisibilmente osservato come, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà dell'animale [o, comunque, sulla sua utilizzazione, quando funzionale a soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (v. Cass. n. 16023/2010)], e dall'altro le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono, pertanto, affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020; si veda anche la recentissima Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7580, la quale ha ribadito come, in caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043
c.c.).
5. Ebbene, qualificata negli anzidetti termini la domanda attorea, la stessa può dirsi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3 Proc. n. 2488/2022 R.G.
6. Anzitutto, deve sottolinearsi come la sia da considerarsi CP_1
effettivamente provvista della legittimazione passiva sostanziale in relazione alla domanda.
6.1. A tal riguardo, mette conto rilevare come, in un primo momento, era comune convinzione, tra gli interpreti, quella per cui “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso CP_1
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n.
157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (…) In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. [all'epoca, come anticipato,
l'art. 2052 c.c. non si riteneva applicabile in caso di animali selvatici,
n.d.r.], per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010).
6.2. Successivamente, mutata la giurisprudenza nel senso di riconoscere l'estensione dell'art. 2052 c.c. alle fattispecie di danni cagionati da animali selvatici, sulla scorta del medesimo percorso logico si è pervenuti a individuare la quale unico Ente passivamente legittimato alle CP_1
richieste risarcitorie.
Nell'ambito di tale indirizzo, ampiamente condivisibile e oramai consolidato (cfr., a partire da Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848; Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997; Cass.
Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022, n. 16550; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent.
29 aprile 2020, n. 8385; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085; Cass.
4 Proc. n. 2488/2022 R.G.
Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18087; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre
2020, n. 19101; Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2020, n. 25466; Cass.
Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021, n. 3023) si è statuito che “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1
competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà
o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”
(così, per tutte, la pronuncia capofila di tale indirizzo, Cass. Sez. 3, sent.
7969 del 2020 cit.).
7. Acclarata la sussistenza, in capo alla convenuta contumace, della titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in controversia, occorre sottolineare, quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio, che la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. grava il danneggiato dell'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova CP_1
liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7969 del 20/04/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12113 del 22/06/2020).
Peraltro, qualora venga in rilievo un'ipotesi di urto tra un autoveicolo ed un animale (come nel caso di specie), la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo
5 Proc. n. 2488/2022 R.G.
concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020), sicché grava sul danneggiato, oltre all'allegazione e alla dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito, anche – ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. – a dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 cit.).
Tale orientamento deve dirsi, invero, ampiamente consolidato, e risulta puntualmente compendiato nella recente massima secondo cui “Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo
e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito” CP_1
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024).
8. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, può senz'altro dirsi raggiunta la prova della responsabilità della CP_1
6 Proc. n. 2488/2022 R.G.
secondo i canoni dell'art. 2052 c.c., in quanto, come si evince dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro (e dalla documentazione fotografica ad esso acclusa, la quale, ritraente la strada teatro del sinistro, consente di rilevare tanto l'assenza di recinzione ai margini della carreggiata quanto l'analoga assenza di segnaletica indicante il pericolo di attraversamento di animali) vi è obiettivo riscontro della presenza, sul tratto viario percorso dal veicolo di proprietà attorea, di un animale selvatico (cinghiale), e la prova dell'impatto con il veicolo è stata offerta in sede testimoniale (dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 14/02/2024).
A tal proposito, è appena il caso di rilevare come la deposizione resa da quest'ultimo sia indubbiamente utilizzabile nel presente giudizio, nonostante egli fosse terzo trasportato sul veicolo incidentato, in quanto: a)
l'eventuale incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, in quanto
“l'incapacita' a testimoniare, prevista dall'articolo 246 cod. proc. civ., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'articolo 100 cod. proc. civ., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo
157, secondo comma, cod. proc. civ..” (cfr. Cass. 11377/2006; più di recente anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8528 del 06/05/2020); b) comunque, nel caso di specie, non pare sussistere alcuna incapacità a testimoniare, in quanto al terzo trasportato tale capacità può dirsi preclusa, ex art. 246 c.p.c., soltanto qualora egli abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019), ma tanto non risulta nel caso di specie, in cui ad essere danneggiata è soltanto l'autovettura.
Ciò chiarito, proprio la deposizione testimoniale – unitamente alla considerazione, da un lato, della probabile scarsa illuminazione, considerata l'ora del sinistro, e dall'altro del colore scuro del manto dell'animale – consente di ritenere, per converso, superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. [atteso che anche il proprietario non conducente, ai sensi del terzo comma di tale norma, risponde
7 Proc. n. 2488/2022 R.G.
solidalmente del danno se non dimostri o che la circolazione del veicolo è avvenuta prohibente domino, o che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21115/2005; Cass. n. 12704/2019)], avendo il espressamente dichiarato che “il cinghiale è sbucato Tes_1 all'improvviso ed è stato impossibile da evitare”.
Pertanto, raggiunta la prova gravante sul danneggiato, onere della CP_1
convenuta sarebbe stato quello di offrire la dimostrazione del carattere fortuito del sinistro [ovvero "che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta" (Cass. sentenza del 22 giugno
2020, n. 12113 cit.)] ma tale prova non è stata offerta, avendo l'Ente convenuto, con la propria contumacia, di fatto abdicato all'onus probandi di cui era gravata.
In definitiva, la responsabilità del sinistro va interamente addossata alla convenuta . Controparte_1
9. Acclarata la sussistenza dell'an debeatur, la quantificazione del danno può dirsi utilmente raggiunta in forza della fattura in atti e delle dichiarazioni rese dal redigente, escusso in sede testimoniale.
A tal proposito, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in
8 Proc. n. 2488/2022 R.G.
giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e/, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ciò posto, nel caso all'attenzione del Tribunale si è in presenza di un preventivo dettagliato (ossia corroborato dall'indicazione dei prezzi di listino dei pezzi di ricambio) che è stato confermato in udienza dal suo autore ( il quale, escusso all'udienza del 14/02/2024, Parte_2 ha confermato di aver personalmente esaminato e riparato l'autovettura incidentata, dando atto dell'avvenuto pagamento della fattura), la cui attendibilità è ulteriormente confermata dal verbale dei Carabinieri, in cui viene dato atto dei danni riportati alla parte anteriore del veicolo – peraltro illustrati anche in via fotografica – e si chiarisce che il veicolo risultava non marciante.
Ne consegue che, anche con riguardo al quantum debeatur, la domanda attorea risulta fondata.
10. In ragione di tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento della domanda articolata, va disposta la condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 6.600,00 a titolo di risarcimento del danno.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 6.600,00), devalutata alla data del sinistro (16/04/2022)
9 Proc. n. 2488/2022 R.G.
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 16/04/2022 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
11. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza esse vanno poste a carico della parte convenuta, e tanto nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a €
26.000), con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria – in ragione dell'esigua attività svolta – e con esclusione della fase decisionale, non avendo parte attrice depositato la comparsa conclusionale, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2488/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € CP_1
6.600,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna la parte convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 280,69 per spese vive ed € 2.536,00 per onorari della difesa, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, lì 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2488/2022 R.G. affari contenziosi civili in data 07/09/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni cagionati da animali
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Franco Gentilesca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Appia n. 333;
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t.;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15/01/2025, sostituita con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Controparte_1 onde conseguirne la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in €
6.600,00 oltre rivalutazione e interessi) occorsi all'autovettura di sua proprietà “Citroen C3 Picasso” targata ES844YC.
1 Proc. n. 2488/2022 R.G.
1.1. In particolare, l'attrice assumeva che: a) in data 16/04/2022 alle ore
06:00 circa, percorrendo la S.P. 123 al km 3, in agro del Comune di Tolve
(PZ), l'anzidetta autovettura, allora condotta da Controparte_2
rimaneva coinvolta in un sinistro stradale provocato dalla imprevista ed imprevedibile presenza di un cinghiale vagante sulla carreggiata di percorrenza, impossibile da evitare nonostante la velocità di marcia consona al tratto di strada;
b) all'esito dell'investimento dell'animale, il veicolo riportava ingenti danni, ammontanti complessivamente ad €
6.600,00 come da fattura nr. 221244/OF del 06/06/2022 emessa dalla
S.C.A. Società Commercio Auto S.r.l. di Potenza;
c) nell'immediatezza dell'accaduto, sul luogo del sinistro, interveniva una pattuglia dei
Carabinieri della Stazione di Cancellara (PZ) la quale, dopo aver effettuato i dovuti rilievi ed accertamenti di rito, procedeva a redigere relativo rapporto di intervento;
d) la formale richiesta di risarcimento, indirizzata in via stragiudiziale alla – individuata quale responsabile Controparte_1
ex L. 157/92, in ragione dei poteri di coordinamento e controllo che la legge le attribuisce al fine di evitare che la fauna selvatica arrechi danno a terzi – rimaneva inevasa, così come l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
2. Pur ritualmente citata, la convenuta non si Controparte_1
costituiva in giudizio, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
3. Espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15/01/2025, veniva rimessa in decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per il deposito della comparsa conclusionale.
4. Ciò premesso, è necessario un preliminare inquadramento della domanda attorea, al fine di fornirne un'adeguata qualificazione
[rammentandosi, al riguardo, che «il giudice di merito ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che, in tale attività interpretativa, rilevino le espressioni utilizzate dalle parti, dovendo per converso prendere in esame il tenore letterale degli atti
e la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio, il tipo di provvedimento concretamente
2 Proc. n. 2488/2022 R.G.
richiesto» (v. Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n.
27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n.
19331)].
4.1. Orbene, nel caso di specie l'attrice si duole dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà a cagione dell'improvviso attraversamento del tratto viario da parte di un cinghiale;
venendo, dunque, in rilievo un danno cagionato da animali, ritiene il Tribunale che la domanda vada ricondotta nell'ambito del disposto di cui all'art. 2052 c.c., il quale dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
4.2. Tale norma, infatti, deve dirsi applicabile, in linea di principio, ogniqualvolta occorra un danno cagionato da uno (o più) animali: ciò in quanto non può più condividersi il previgente orientamento giurisprudenziale, che riteneva la disposizione in commento inapplicabile alla fauna selvatica a causa dello stato di libertà in cui quest'ultima si trova, tale da rendere impossibile l'espletamento della relativa custodia (v., per tutte, Cass. n. 9276/2014); sul punto, invero, si è condivisibilmente osservato come, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'art. 2052 c.c. non si fonda sul dovere di custodia, bensì sulla proprietà dell'animale [o, comunque, sulla sua utilizzazione, quando funzionale a soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario (v. Cass. n. 16023/2010)], e dall'altro le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono, pertanto, affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici, in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema (v. Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020; si veda anche la recentissima Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/03/2025, n. 7580, la quale ha ribadito come, in caso di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, la responsabilità si inquadra nell'art. 2052 c.c. e non nell'art. 2043
c.c.).
5. Ebbene, qualificata negli anzidetti termini la domanda attorea, la stessa può dirsi fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
3 Proc. n. 2488/2022 R.G.
6. Anzitutto, deve sottolinearsi come la sia da considerarsi CP_1
effettivamente provvista della legittimazione passiva sostanziale in relazione alla domanda.
6.1. A tal riguardo, mette conto rilevare come, in un primo momento, era comune convinzione, tra gli interpreti, quella per cui “La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso CP_1
Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n.
157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (…) In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. [all'epoca, come anticipato,
l'art. 2052 c.c. non si riteneva applicabile in caso di animali selvatici,
n.d.r.], per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010).
6.2. Successivamente, mutata la giurisprudenza nel senso di riconoscere l'estensione dell'art. 2052 c.c. alle fattispecie di danni cagionati da animali selvatici, sulla scorta del medesimo percorso logico si è pervenuti a individuare la quale unico Ente passivamente legittimato alle CP_1
richieste risarcitorie.
Nell'ambito di tale indirizzo, ampiamente condivisibile e oramai consolidato (cfr., a partire da Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, tra le altre: Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113; Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2020, n. 13848; Cass. Sez. 6-3, ord. 2 ottobre 2020, n. 20997; Cass.
Sez. 6-3, ord. 23 maggio 2022, n. 16550; si vedano anche, tra le non massimate, Cass. Sez. 3, sent. 29 aprile 2020, n. 8384; Cass. Sez. 3, sent.
29 aprile 2020, n. 8385; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18085; Cass.
4 Proc. n. 2488/2022 R.G.
Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18087; Cass. Sez. 6-3, ord. 15 settembre
2020, n. 19101; Cass. Sez. 6-3, ord. 12 novembre 2020, n. 25466; Cass.
Sez. 6-3, ord. 9 febbraio 2021, n. 3023) si è statuito che “la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della CP_1
competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti”, prescindendosi, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., da ogni indagine sulla colpa, giacché il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda “sulla proprietà
o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”
(così, per tutte, la pronuncia capofila di tale indirizzo, Cass. Sez. 3, sent.
7969 del 2020 cit.).
7. Acclarata la sussistenza, in capo alla convenuta contumace, della titolarità del lato passivo del rapporto dedotto in controversia, occorre sottolineare, quanto ai criteri di riparto dell'onere probatorio, che la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. grava il danneggiato dell'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova CP_1
liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
7969 del 20/04/2020; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 12113 del 22/06/2020).
Peraltro, qualora venga in rilievo un'ipotesi di urto tra un autoveicolo ed un animale (come nel caso di specie), la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo
5 Proc. n. 2488/2022 R.G.
concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione (v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020), sicché grava sul danneggiato, oltre all'allegazione e alla dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito, anche – ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. – a dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020 cit.).
Tale orientamento deve dirsi, invero, ampiamente consolidato, e risulta puntualmente compendiato nella recente massima secondo cui “Nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale selvatico, il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo
e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito” CP_1
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024).
8. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, può senz'altro dirsi raggiunta la prova della responsabilità della CP_1
6 Proc. n. 2488/2022 R.G.
secondo i canoni dell'art. 2052 c.c., in quanto, come si evince dal rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro (e dalla documentazione fotografica ad esso acclusa, la quale, ritraente la strada teatro del sinistro, consente di rilevare tanto l'assenza di recinzione ai margini della carreggiata quanto l'analoga assenza di segnaletica indicante il pericolo di attraversamento di animali) vi è obiettivo riscontro della presenza, sul tratto viario percorso dal veicolo di proprietà attorea, di un animale selvatico (cinghiale), e la prova dell'impatto con il veicolo è stata offerta in sede testimoniale (dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1 escusso all'udienza del 14/02/2024).
A tal proposito, è appena il caso di rilevare come la deposizione resa da quest'ultimo sia indubbiamente utilizzabile nel presente giudizio, nonostante egli fosse terzo trasportato sul veicolo incidentato, in quanto: a)
l'eventuale incapacità a testimoniare non è rilevabile d'ufficio, in quanto
“l'incapacita' a testimoniare, prevista dall'articolo 246 cod. proc. civ., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'articolo 100 cod. proc. civ., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo
157, secondo comma, cod. proc. civ..” (cfr. Cass. 11377/2006; più di recente anche Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8528 del 06/05/2020); b) comunque, nel caso di specie, non pare sussistere alcuna incapacità a testimoniare, in quanto al terzo trasportato tale capacità può dirsi preclusa, ex art. 246 c.p.c., soltanto qualora egli abbia riportato danni in conseguenza del sinistro (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19121 del 17/07/2019), ma tanto non risulta nel caso di specie, in cui ad essere danneggiata è soltanto l'autovettura.
Ciò chiarito, proprio la deposizione testimoniale – unitamente alla considerazione, da un lato, della probabile scarsa illuminazione, considerata l'ora del sinistro, e dall'altro del colore scuro del manto dell'animale – consente di ritenere, per converso, superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c. [atteso che anche il proprietario non conducente, ai sensi del terzo comma di tale norma, risponde
7 Proc. n. 2488/2022 R.G.
solidalmente del danno se non dimostri o che la circolazione del veicolo è avvenuta prohibente domino, o che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21115/2005; Cass. n. 12704/2019)], avendo il espressamente dichiarato che “il cinghiale è sbucato Tes_1 all'improvviso ed è stato impossibile da evitare”.
Pertanto, raggiunta la prova gravante sul danneggiato, onere della CP_1
convenuta sarebbe stato quello di offrire la dimostrazione del carattere fortuito del sinistro [ovvero "che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta" (Cass. sentenza del 22 giugno
2020, n. 12113 cit.)] ma tale prova non è stata offerta, avendo l'Ente convenuto, con la propria contumacia, di fatto abdicato all'onus probandi di cui era gravata.
In definitiva, la responsabilità del sinistro va interamente addossata alla convenuta . Controparte_1
9. Acclarata la sussistenza dell'an debeatur, la quantificazione del danno può dirsi utilmente raggiunta in forza della fattura in atti e delle dichiarazioni rese dal redigente, escusso in sede testimoniale.
A tal proposito, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in
8 Proc. n. 2488/2022 R.G.
giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e/, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ciò posto, nel caso all'attenzione del Tribunale si è in presenza di un preventivo dettagliato (ossia corroborato dall'indicazione dei prezzi di listino dei pezzi di ricambio) che è stato confermato in udienza dal suo autore ( il quale, escusso all'udienza del 14/02/2024, Parte_2 ha confermato di aver personalmente esaminato e riparato l'autovettura incidentata, dando atto dell'avvenuto pagamento della fattura), la cui attendibilità è ulteriormente confermata dal verbale dei Carabinieri, in cui viene dato atto dei danni riportati alla parte anteriore del veicolo – peraltro illustrati anche in via fotografica – e si chiarisce che il veicolo risultava non marciante.
Ne consegue che, anche con riguardo al quantum debeatur, la domanda attorea risulta fondata.
10. In ragione di tutto quanto sin qui esposto, in accoglimento della domanda articolata, va disposta la condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 6.600,00 a titolo di risarcimento del danno.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 6.600,00), devalutata alla data del sinistro (16/04/2022)
9 Proc. n. 2488/2022 R.G.
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 16/04/2022 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulle somme complessivamente liquidate all'attualità fino al soddisfo.
11. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza esse vanno poste a carico della parte convenuta, e tanto nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a €
26.000), con applicazione dei valori minimi alla fase istruttoria – in ragione dell'esigua attività svolta – e con esclusione della fase decisionale, non avendo parte attrice depositato la comparsa conclusionale, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2488/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta
[...]
al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € CP_1
6.600,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva;
2. condanna la parte convenuta alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in € 280,69 per spese vive ed € 2.536,00 per onorari della difesa, oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Potenza, lì 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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