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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 928/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del magistrato, dr.ssa
LE ID, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 928/2025 R.G. promossa
DA
Avv. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GI AR SA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato di Lecce
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in data 11/12/2024, pubblicato il 02/01/2025 e comunicato a mezzo pec in data 10/01/2025, su istanza di liquidazione del compenso professionale presentata dall'opponente nell'ambito del procedimento civile n.
6569/2023 R.G., tra la sig.ra (ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato) e il Controparte_2
di Lecce, avente come oggetto il diniego di riconoscimento
[...] dello status di rifugiato.
1 Con decreto del 19.02.2025, è stata fissata l'udienza del 06.06.2025 e disposta la notifica a cura del ricorrente, entro il 15.03.2025, del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità Controparte_1 della notifica eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege.
A scioglimento di riserva, il Giudice assegnatario, rilevato che era componente del
Collegio che ha emesso il decreto di liquidazione opposto, ha trasmesso gli atti al
Presidente di Sezione, per la riassegnazione del fascicolo.
Assegnato alla scrivente con provvedimento del 23.10.2025, all'udienza del
2.12.2025, svoltasi a mezzo di deposito di note scritte, il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto, a sostegno dell'illegittimità del decreto opposto, la circostanza che il Tribunale, liquidando la somma di euro 600,00 a fronte di istanza di liquidazione depositata in data 9/12/2024 di euro 2.942,50, è incorso nella violazione del DM 55/14, come modificato dal DM 147/2022, per mancata ed erronea applicazione delle tariffe forensi;
ha contestato, altresì, l'erronea, apparente e insufficiente motivazione del decreto impugnato.
L'opponente ha altresì dedotto di aver svolto la fase di studio della controversia e introduzione del giudizio il 3/10/2023, data in cui procedeva al deposito telematico dello stesso, di aver depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 19/2/2024 e per l'udienza del 9/12/2024, data in cui il giudizio veniva riservato per la decisione.
La ricorrente ha chiesto rideterminarsi il compenso spettante secondo la nota spese incorporata nell'istanza di liquidazione che, tenuto conto delle quattro fasi processuali svolte e della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR 115 del 2002, non potrebbe essere inferiore a euro 2.942,50, oltre accessori di legge.
È necessario premettere che per le controversie di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/08, quale quella trattata nel giudizio n. 6569/2023 R.G. e patrocinata dall'opponente, devono trovare applicazione le tariffe previste dal D.M. 55/2014 per il procedimento di valore “indeterminabile – complessità bassa”. Al riguardo,il D.M. n. 55/2014 indica i
“parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto” (cfr. Cass., sez. VI, 03/06/2021, n. 15443). Tuttavia, non può non tenersi conto della serialità delle controversie in tema di protezione internazionale, della agilità di trattazione delle stesse, nonché della assenza della fase istruttoria: considerazioni alla base anche del Protocollo d'intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato adottato nel presente Tribunale.
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Si ritiene, pertanto, congruo liquidare in favore della ricorrente l'importo totale di euro 800,00, oltre accessori di legge, tra l'altro in linea con il protocollo d'intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato adottato nel presente Tribunale.
In relazione alle spese processuali dell'odierno giudizio, le medesime devono essere dichiarate integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr.
Corte Cost. n. 77/2018), considerate sia la differenza tra la somma richiesta con l'istanza di liquidazione nel procedimento n 6569/2023 R.G. e l'importo, di gran lunga inferiore, in questa sede valutato congruo, sia la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione convenuta. Si ritiene opportuno, tuttavia, condannare l'amministrazione alla restituzione in favore di parte ricorrente delle sole spese vive sostenute per la proposizione del presente ricorso, pari ad euro 98,00, quale importo del contributo unificato, ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso decreto di liquidazione proposto ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione dei compensi opposto n. cronol. 67/2025, emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea il 2/01/2025, comunicato a mezzo pec il 10/01/2025, liquida in favore dell'Avv. l'importo Parte_1 complessivo di euro 800,00 oltre accessori di legge;
- condanna l'Amministrazione convenuta alla restituzione, in favore dell'avv.
delle spese vive sostenute per la proposizione del presente Parte_1 ricorso, pari ad euro 98,00, quale importo del contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie. Compensa per il resto le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 9.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE ID
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
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TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del magistrato, dr.ssa
LE ID, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 928/2025 R.G. promossa
DA
Avv. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GI AR SA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege Controparte_1 presso l'Avvocatura dello Stato di Lecce
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 281 decies cpc e 19 ter d.lgs n. 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in data 11/12/2024, pubblicato il 02/01/2025 e comunicato a mezzo pec in data 10/01/2025, su istanza di liquidazione del compenso professionale presentata dall'opponente nell'ambito del procedimento civile n.
6569/2023 R.G., tra la sig.ra (ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato) e il Controparte_2
di Lecce, avente come oggetto il diniego di riconoscimento
[...] dello status di rifugiato.
1 Con decreto del 19.02.2025, è stata fissata l'udienza del 06.06.2025 e disposta la notifica a cura del ricorrente, entro il 15.03.2025, del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità Controparte_1 della notifica eseguita nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege.
A scioglimento di riserva, il Giudice assegnatario, rilevato che era componente del
Collegio che ha emesso il decreto di liquidazione opposto, ha trasmesso gli atti al
Presidente di Sezione, per la riassegnazione del fascicolo.
Assegnato alla scrivente con provvedimento del 23.10.2025, all'udienza del
2.12.2025, svoltasi a mezzo di deposito di note scritte, il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto, a sostegno dell'illegittimità del decreto opposto, la circostanza che il Tribunale, liquidando la somma di euro 600,00 a fronte di istanza di liquidazione depositata in data 9/12/2024 di euro 2.942,50, è incorso nella violazione del DM 55/14, come modificato dal DM 147/2022, per mancata ed erronea applicazione delle tariffe forensi;
ha contestato, altresì, l'erronea, apparente e insufficiente motivazione del decreto impugnato.
L'opponente ha altresì dedotto di aver svolto la fase di studio della controversia e introduzione del giudizio il 3/10/2023, data in cui procedeva al deposito telematico dello stesso, di aver depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 19/2/2024 e per l'udienza del 9/12/2024, data in cui il giudizio veniva riservato per la decisione.
La ricorrente ha chiesto rideterminarsi il compenso spettante secondo la nota spese incorporata nell'istanza di liquidazione che, tenuto conto delle quattro fasi processuali svolte e della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR 115 del 2002, non potrebbe essere inferiore a euro 2.942,50, oltre accessori di legge.
È necessario premettere che per le controversie di cui all'art. 35 D. Lgs. 25/08, quale quella trattata nel giudizio n. 6569/2023 R.G. e patrocinata dall'opponente, devono trovare applicazione le tariffe previste dal D.M. 55/2014 per il procedimento di valore “indeterminabile – complessità bassa”. Al riguardo,il D.M. n. 55/2014 indica i
“parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto” (cfr. Cass., sez. VI, 03/06/2021, n. 15443). Tuttavia, non può non tenersi conto della serialità delle controversie in tema di protezione internazionale, della agilità di trattazione delle stesse, nonché della assenza della fase istruttoria: considerazioni alla base anche del Protocollo d'intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato adottato nel presente Tribunale.
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Si ritiene, pertanto, congruo liquidare in favore della ricorrente l'importo totale di euro 800,00, oltre accessori di legge, tra l'altro in linea con il protocollo d'intesa in materia di patrocinio a spese dello Stato adottato nel presente Tribunale.
In relazione alle spese processuali dell'odierno giudizio, le medesime devono essere dichiarate integralmente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr.
Corte Cost. n. 77/2018), considerate sia la differenza tra la somma richiesta con l'istanza di liquidazione nel procedimento n 6569/2023 R.G. e l'importo, di gran lunga inferiore, in questa sede valutato congruo, sia la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione convenuta. Si ritiene opportuno, tuttavia, condannare l'amministrazione alla restituzione in favore di parte ricorrente delle sole spese vive sostenute per la proposizione del presente ricorso, pari ad euro 98,00, quale importo del contributo unificato, ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione
Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso avverso decreto di liquidazione proposto ai sensi degli artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione dei compensi opposto n. cronol. 67/2025, emesso dal Tribunale di Lecce, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea il 2/01/2025, comunicato a mezzo pec il 10/01/2025, liquida in favore dell'Avv. l'importo Parte_1 complessivo di euro 800,00 oltre accessori di legge;
- condanna l'Amministrazione convenuta alla restituzione, in favore dell'avv.
delle spese vive sostenute per la proposizione del presente Parte_1 ricorso, pari ad euro 98,00, quale importo del contributo unificato ed euro 27,00 per anticipazioni forfettarie. Compensa per il resto le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lecce, 9.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE ID
(La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario U.P.P. della sezione, dott.ssa Ilenia Petrelli).
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