Sentenza 15 aprile 1985
Massime • 2
Il diritto all'esenzione fiscale venticinquennale per i fabbricati, in base al combinato disposto dell'u.c. Dell'art. 7 del dpr 29/9/73 n. 599 e dell'art. 3 dpr 29/1/58 n. 645, non puo' essere fatto valere indipendentemente dall'apposita istanza ma obbliga il contribuente, che non coltiva la pratica di esenzione in via amministrativa, ad azionare in via giurisdizionale il relativo diritto incontrando il solo limite della definitivita' dell'accertamento, anno per anno, e subendo le conseguenze negative dell'inerzia esclusivamente per le annualita' comprese nel venticinquennio per le quali ha lasciato che l'accertamento divenisse definitivo.
L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per gli edifici di nuova costruzione (nella specie, a destinazione alberghiera), configurando esenzione in senso proprio, e, cioè, implicando non il venir meno "ab origine" del potere impositivo dell'amministrazione, ma la facoltà del contribuente di neutralizzare la pretesa impositiva deducendo il concorso delle circostanze di fatto cui il beneficio si correla, richiede, per il suo godimento, che il contribuente medesimo provveda ad avanzare conforme istanza in Sede amministrativa. La mancata ottemperanza di tale Onere, peraltro, non comporta decadenza, in difetto di espressa sanzione, e non osta, pertanto, a che il contribuente possa far valere il relativo diritto in Sede di opposizione giudiziale avverso la pretesa impositiva, con riguardo a quelle annualità, comprese nel periodo venticinquennale, rispetto alle quali la sua inerzia non abbia determinato la definitività dell'accertamento (con conseguente incontestabilità del relativo credito d'imposta, nonché irripetibilità di quanto pagato a suo soddisfacimento). ( V 3515/82, mass n 421493; ( V 5506/81, mass n 416210).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1985, n. 2482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2482 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1985 |
Testo completo
L'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati per gli edifici di nuova costruzione (nella specie, a destinazione alberghiera), configurando esenzione in senso proprio, e, cioè, implicando non il venir meno "ab origine" del potere impositivo dell'amministrazione, ma la facoltà del contribuente di neutralizzare la pretesa impositiva deducendo il concorso delle circostanze di fatto cui il beneficio si correla, richiede, per il suo godimento, che il contribuente medesimo provveda ad avanzare conforme istanza in Sede amministrativa. La mancata ottemperanza di tale Onere, peraltro, non comporta decadenza, in difetto di espressa sanzione, e non osta, pertanto, a che il contribuente possa far valere il relativo diritto in Sede di opposizione giudiziale avverso la pretesa impositiva, con riguardo a quelle annualità, comprese nel periodo venticinquennale, rispetto alle quali la sua inerzia non abbia determinato la definitività dell'accertamento (con conseguente incontestabilità del relativo credito d'imposta, nonché irripetibilità di quanto pagato a suo soddisfacimento). ( V 3515/82, mass n 421493; ( V 5506/81, mass n 416210).*