Articolo 10 della Legge 23 febbraio 2001, n. 38
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 marzo 2001
Art. 10. (Insegne pubbliche e toponomastica) 1. Con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le localita' e gli enti in cui l'uso della lingua slovena e' previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonche' nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale. 2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.
Entrata in vigore il 23 marzo 2001
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