Art. 2. ((Saranno anche eseguiti a cura e spese dello Stato, entro i limiti dei fondi stanziati annualmente nel bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio, i lavori di rinsaldamento e rimboscamento dei terreni compresi in un bacino montano o in una parte di esso, quando, pur non riscontrandosi i caratteri di cui al precedente art. 1, le condizioni dei terreni siano tali da compromettere, con danno pubblico, la consistenza del suolo, la sicurezza degli abitati o il buon regime delle acque.
Nella erogazione della spesa per tali lavori sara' tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919))
Nella erogazione della spesa per tali lavori sara' tenuto conto, con equa misura distributiva, delle singole e speciali esigenze delle varie regioni di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919))