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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1704/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: ), in qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] Persona_1
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Peppino Mariano C.F._2
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3
legale, in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro n. 336/2019
r.g.;
-attore-
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._4
dall'Avv. Laura Danieli (c.f.: ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio legale, in Borgia (CZ) alla Via Scylletion n. 50, giusta procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore;
-convenuto –
nonché
(c.f.: ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona de Septis (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._6 studio legale, in Catanzaro alla Via V. Ciaccio n. 12, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Catanzaro, ha Parte_1
convenuto in giudizio , deducendo che, nella mattina del 19 Persona_1
gennaio 2016, mentre si trovava presso l'abitazione del nonno, il proprio figlio minore, , è caduto dalle scale a causa della presenza di un Persona_1
liquido non visibile. A seguito di tale incidente, il minore ha riportato una
“frattura a legno verde dell'epifisi radiale sinistra”, come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Catanzaro, dove è stato trasportato a causa dei forti dolori al braccio sinistro.
Ha evidenziato, altresì, di aver provveduto a richiedere il risarcimento dei danni al convenuto, titolare di polizza assicurativa denominata “Globale abitazione” stipulata con la Compagnia alla quale ha anche Controparte_3
denunciato il sinistro e trasmesso invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nel rispetto della vigente normativa.
Ha, pertanto, dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in alternativa, ex art. 2043 c.c., lamentando il mancato riscontro alle suddette richieste risarcitorie e, di conseguenza, ha promosso l'azione legale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità di T_
Pagina 2 di 14 con la conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Per_1
subiti dal minore, nella misura di € 8.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente, il Persona_1
differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni con la quale ha dedotto di avere Controparte_2
stipulato polizza assicurativa n. 5857222 per la responsabilità civile.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur, chiedendone la reiezione.
Autorizzata la chiamata del terzo, giusta ordinanza del 28/06/2019, si è costituita in giudizio la Compagnia assicurativa opponendosi tanto all'accoglimento della domanda risarcitoria principale, quanto alla domanda di manleva.
In particolare, la parte ha basato la propria contestazione sulla dichiarazione resa dall'attore al Pronto Soccorso, registrata nel relativo verbale, dalla quale risulterebbe che il sinistro si sarebbe verificato presso il proprio domicilio e non presso l'abitazione del convenuto, come invece successivamente affermato nell'atto introduttivo del giudizio. Di conseguenza, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la polizza copre esclusivamente l'abitazione del convenuto.
Infine, dopo aver invocato l'applicazione del principio di auto responsabilità di cui allart.1227 c.c.., ha contestato la domanda anche nel quantum chiedendo, in subordine, il ridimensionamento della pretesa risarcitoria, anche in considerazione delle esclusioni, limitazioni e franchigie previste in polizza.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
– ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattese – dichiarare inammissibile la domanda stessa poiché infondata in fatto, in diritto e priva di calido supporto probatorio;
conseguentemente voglia dichiarare l'inammissibilità della domanda di garanzia/manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della Società Assicuratrice;
con salvezza di spese processuali. In via subordinata,
Pagina 3 di 14 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia comunque contenere le pretese risarcitorie entro giusti limiti, comunque da ridimensionare considerevolmente;
quanto alla posizione di – chiamata Controparte_2 dall'assicurato – si dovrà tener conto delle condizioni di polizza Persona_1
con relative esclusioni, limitazioni e franchigie, con compensazione di spese processuali.”
La causa, istruita a mezzo di prova orale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/10/2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente, va evidenziato che, sebbene il rappresentato
[...]
nelle more del giudizio, abbia raggiunto la maggiore età, in Persona_1
assenza di dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore di T_
, ritualmente il processo è proseguito nei riguardi dell'originario istante.
[...]
All'uopo, giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo
d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata
l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio.” (Cass. Civ.
n. 30701/2018).
Orbene, nel caso in esame, il difensore di non ha dichiarato Persona_1
l'evento interruttivo né lo ha notificato alle altre parti, sicché ritualmente il processo è proseguito nei riguardi degli originari istanti.
3. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata.
3.1. Giova, preliminarmente, chiarire che, quanto al rapporto tra parte attrice e parte convenuta, il titolo di responsabilità è stato correttamente individuato nell'art. 2051 c.c., disciplinante la responsabilità da cose in custodia.
Pagina 4 di 14 Come noto, tale responsabilità, ha il suo fondamento nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa (“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova del caso fortuito” - Cass.
Civ., SS.UU., ord. n. 20943 del 30/06/2022).
D'altra parte, tale norma non richiede necessariamente che la cosa oggetto di custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando ad innescare il processo dannoso intervengano agenti esterni.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. Civ., n. 2660/2013).
In altri termini, per quanto inerte sia la cosa, perché sia fonte di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve pur sempre avere un ruolo nel processo causale, cosa che non può affermarsi ove questa si ponga rispetto ad esso come elemento neutro o passivo o meramente terminale di una sequenza già altrove originatasi ed esauritasi.
L'evento deve, cioè, essere sempre riferibile causalmente alla cosa in custodia, non essendo sufficiente che essa figuri nel complesso dei vari elementi della complessiva sequenza terminata con l'evento stesso, ma è necessario che
Pagina 5 di 14 costituisca momento in concreto dotato di “qualificata capacità eziologica” rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (cfr. Cass. Civ., n. 13392/2018).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata la colpa del danneggiato.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “E vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che
l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (Cass. Civ., ord. 3 febbraio
2015, n. 1896).
Venendo, dunque, al caso in esame, appare in primo luogo chiaro che non sono in discussione il rapporto di custodia con la cosa e la verificazione del danno.
Oggetto di indagine è, piuttosto, la provenienza del danno dalla cosa custodita e, dunque, il nesso causale la cui prova, per quanto sopra esposto, incombe sul danneggiato.
Orbene, dall'istruttoria svolta in corso di causa, può dirsi che parte attrice ha sufficientemente soddisfatto l'onere su di essa gravante.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 12/05/2023, Testimone_1
ha testualmente riferito “mi trovavo a casa di mio padre e, mentre mio PO scendeva le scale, giunto agli ultimi gradini, è caduto” Persona_1
precisando “Mia madre aveva da poco lavato le scale e mio PO è scivolato agli ultimi gradini che erano ancora bagnati” (cfr. verbale udienza 12/05/2023).
Pagina 6 di 14 Anche il teste escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
affermato: “mentre mi trovavo a casa del sig. per prendere un Persona_1
caffè e mentre scendeva dalle scale è caduto. Ho sentito il rumore Persona_2
e mi sono girato e l'ho visto a terra…” (cfr. verbale udienza 12/05/2023).
È pur vero che entrambi i testi di parte attrice hanno riferito di non aver direttamente assistito alla caduta. Il teste , a domanda dell'Avv. Testimone_1
Scarpino (difensore della compagnia assicurativa) ha, infatti, dichiarato “io ero seduto al tavolo e le scale erano dietro di me, ma ho sentito un rumore e quando mi sono girato ho visto mio PO a terra sul pavimento” (cfr. verbale ud.
12/05/2023), mentre il teste escusso alla stessa udienza, ha Testimone_2 riferito “…Ho sentito il rumore e mi sono girato e l'ho visto a terra…” (cfr. verbale ud. 12/05/2023).
Tuttavia, emerge dalla suddetta prova orale che entrambi i testi si trovavano in prossimità delle scale e dopo aver udito un rumore, hanno visto il minore riverso sul pavimento. Inoltre, per come sopra accennato, il teste ha T_
espressamente riconosciuto che le scale erano bagnate perché erano state lavate poco prima che il minore le percorresse.
Alla luce degli elementi emersi può ritenersi provato che Persona_2
sia scivolato per le scale della abitazione del convenuto che erano appena state lavate.
Invero, l'accertata presenza di acqua o altre sostanze scivolose sui gradini, non può certo reputarsi “prevedibile” e pertanto “visibile” con l'ordinaria diligenza tanto più in considerazione che il danneggiato, all'epoca dei fatti, era un ragazzino in età adolescenziale, non assumendo alcun rilievo neppure la circostanza dedotta dalla compagnia assicurativa dell'omesso uso del corrimano da parte del minore atteso che alcuna norma di comune prudenza impone l'uso del corrimano in occasione della discesa di una scala del tipo di quella in argomento, se non in presenza di particolari condizioni personali (es. difficoltà motorie).
In ogni caso, si rileva che in merito alla prova del nesso causale in una causa di risarcimento danni da caduta, la giurisprudenza ha chiarito che, ove alle
Pagina 7 di 14 modalità della caduta non abbiano assistito testimoni (il che dipende esclusivamente dal caso), il giudice deve scrutinare “se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto
(causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio” (Cass. 9140/13). Al riguardo va inoltre precisato che la prova del nesso causale non implica una dimostrazione in termini di certezza del rapporto di derivazione eziologica, ma solo in termini di maggior probabilità relativa. In sostanza, per l'accoglimento della domanda è sufficiente dimostrare che, tra tutte le ipotesi, quella posta a fondamento della decisione risulta fondata su un grado di conferma probatoria relativamente maggiore delle altre ipotesi in campo.
In applicazione dei superiori principi al caso di specie, incontestato che il minore stesse scendendo le scale e provata la presenza a terra del minore e la presenza di sostanze scivolose sui gradini e, dunque la loro pericolosità, e l'assenza di prova in ordine all'esistenza di circostanze alternative, costituisce una presunzione, grave, precisa e concordante del fatto che fu proprio lo stato dei luoghi a determinare l'incidente.
Anche recentissima giurisprudenza di merito ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno (Tribunale Milano, sez. X,
29/09/2023, n. 7404).
Né del resto sono state allegate altre possibili cause della caduta, quali la perdita di equilibrio o la disattenzione dovuta alla fretta nello scendere le scale, che seppure possibili, sono solo mere ipotesi prive di qualunque riscontro presuntivo.
Pagina 8 di 14 Neppure possono essere favorevolmente accolte le contestazioni della terza chiamata circa la pretesa mancanza di obiettività e attendibilità delle testimonianze rese, in virtù del rapporto parentale ed amicale dei testi con la parte attrice.
Con riguardo, in particolare, al legame affettivo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 248 del 1974, ha ritenuto non esistente nel nostro ordinamento un principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela che escluda aprioristicamente la credibilità del teste, in difetto di ulteriori elementi, per il solo fatto di vincoli familiari tra le parti.
E questo giudice ritiene attendibile la testimonianza resa dai testi escussi siccome coerente anche con gli esiti della espletata C.T.U. che, infatti, ha pienamente confermato la sussistenza del nesso causale, come evincibile dalla relazione peritale, rimasta priva di censure.
Il perito ha osservato in particolare che “Dall'esame della documentazione sanitaria, attraverso una attenta valutazione circa la natura del trauma e la sua efficienza lesiva, si può affermare che, per quanto attiene alle lesioni sopra descritte e valutate, sono stati soddisfatti i principali criteri medico legali per affermare l'esistenza del nesso causale e cioè il rapporto cronologico – temporale, di efficienza lesiva e di seriazione degli eventi tra il sinistro in questione ed il danno” (cfr. pag. 6 CTU).
3.2. Accertata la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso al minore, può ora procedersi all'esame del quantum debeatur.
A tal riguardo il nominato CTU, dott. nella propria Persona_3
relazione peritale ha evidenziato che “Alla predetta lesione residuano postumi invalidanti permanenti di lieve entità, ma di interesse clinico e significato medico- legale, caratterizzati da una sindrome algica e disfunzionale del polso di sinistra.
Tali postumi, anche se di lieve entità, incidono negativamente sull'integrità psico- fisica dell'infortunato cioè sulla validità dello stesso, validità che deve essere intesa come l'efficienza psico-somatica, comune ad ogni individuo, che permette
l'espletamento delle proprie attività, sia lavorative che extra-lavorative; inoltre
Pagina 9 di 14 hanno prodotto una modificazione peggiorativa dello stato anteriore che deve essere risarcita come danno biologico” (cfr. pag. 5 CTU).
Ciò posto, deve precisarsi che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale costituisce categoria giuridicamente unitaria comprendente tanto il danno biologico – cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico relazionali e della vita del danneggiato
-, quanto il danno morale – costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico legale (Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 9006 del
23/03/2022).
Nel caso di specie non è stata allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione dell'integrità psico fisica sicché appare doveroso effettuare la liquidazione del danno come di seguito riportato.
In particolare, il C.T.U. ha stimato i postumi permanenti riportati dal minore in seguito al sinistro dedotto in giudizio nella misura dell'1%, oltre a giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene di doversi applicare le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione che per i parametri utilizzati è criterio giudicato condivisibile dalla Suprema Corte – cfr.
Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
E pertanto, con riferimento al danno biologico temporaneo, applicando i parametri desumibili dalle citate tabelle e delle percentuali riconosciute (30 giorni di invalidità al 75%), si reputa equo liquidare l'importo di € 2.587,50.
In relazione, invece, al danno biologico permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti (nato il 23-.11.2001 e dunque di anni 14 all'epoca del fatto risalente al mese di gennaio 2016) applicando i parametri desumibili dalle tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile aggiornata al 2024 e della percentuale riconosciuta (pari all1%), si reputa equo liquidare la somma di € 1.303,00 per danno biologico.
Pagina 10 di 14 Alla luce di quanto esposto, dunque, per i titoli su indicati, spetta a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 3.890,50, al valore attuale.
Su tale somma, determinata all'attualità, non occorre procedere alla rivalutazione monetaria.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (19 gennaio 2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(complessivamente pari ad € 396,35) per un valore finale totale di € 4.286,85.
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
4. Merita, infine, accoglimento anche la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della Compagnia Assicurativa Controparte_1
(già , in virtù della polizza denominata “Globale Abitazione” Controparte_2
avente n. 5857222.
Al riguardo occorre, innanzitutto, evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata,
[...]
sull'assunto che il sinistro si sarebbe verificato nel domicilio del CP_1
danneggiato anziché nell'abitazione del nonno.
La circostanza, invero molto enfatizzata dalla compagnia assicurativa, è però smentita sia dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, dalla quale emerge che il nucleo familiare del danneggiato, distinto da quello del convenuto, risiede allo stesso indirizzo ossia in IA ME (CZ) alla Via NO
TA (cfr. certificato stato di famiglia – all.ti 1 e 2 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte attrice), sia dalla prova orale espletata, che ha consentito di accertare che le due famiglie vivono nello stesso fabbricato, ma in distinti appartamenti.
Pagina 11 di 14 Il teste amico di famiglia, ha dichiarato “So che Testimone_2 [...]
e abitano nello stesso palazzo alla via indicata nella Per_1 Parte_1 circostanza”, mentre il teste , fratello dell'attore, ha confermato che Testimone_3
le abitazioni di e si trovano nello stesso palazzo Parte_1 Persona_1
condominiale, rispettivamente al piano II e al piano terra. Entrambi i testi, inoltre, hanno affermato che il sinistro è avvenuto mentre si trovavano nell'abitazione del sig. (cfr. verbale ud. 12/05/2023). Persona_1
Per tale motivo, si può concludere nel senso che la polizza stipulata ed in questa sede invocata dal convenuto, sia pienamente operante in forza di quanto previsto dall'art.
3.1 delle sue condizioni generali, secondo cui “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato…di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata. L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, è prestata in tutto il mondo e vale per i danni che si verifichino in relazione a: 1) proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria o temporanea del Contraente…” (cfr. all. 2 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte convenuta).
Pertanto, è obbligata a tenere indenne Controparte_1 [...] per l'intero importo oggetto di condanna. Per_1
Ed infatti, la generica domanda avanzata dalla compagnia assicurativa di tenere conto dell'esistenza di esclusioni, limitazioni e franchigie, non coglie nel segno atteso che nella polizza è indicato un massimale pari ad € 500.000,00 per sinistro (cfr. all. 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte convenuta); con riferimento all'art.
3.2 delle condizioni generali, rubricato
Esclusioni e delimitazioni, non si ravvisano ipotesi di inoperatività e vieppiù non risulta in polizza alcun richiamo all'applicazione di franchigie, previste dalle lettere N. P ed O delle condizioni particolari che, dal loro esame, non paiono
Pagina 12 di 14 affatto pertinenti alla fattispecie in esame (cfr. all. 2 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte convenuta).
Conseguentemente è tenuta a tenere indenne Controparte_1
di tutto quanto dallo stesso dovuto a parte attrice a titolo di Persona_1
risarcimento del danno, oltre interessi legali, e spese legali.
5. In considerazione dell'accertamento di responsabilità in capo al convenuto e dell'accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, in applicazione del principio di soccombenza, è tenuto a rimborsare Persona_1
le spese di lite in favore di parte attrice.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
è tenuta al rimborso integrale delle spese di lite Controparte_1
sostenute dal convenuto per la difesa nel presente giudizio. Persona_1
La liquidazione delle spese di lite è fatta in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
In ragione della soccombenza, è tenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , come Persona_1
liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022, in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , in qualità di Persona_1 Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
della somma di € 4.286,85, già comprensiva di interessi e rivalutazione,
Pagina 13 di 14 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in Persona_1
favore di parte attrice, liquidate in € 1.278,00 per compenso, ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di
, come da separato provvedimento;
Persona_1
4. accoglie integralmente la domanda di manleva e per l'effetto condanna a tenere indenne il convenuto Controparte_1
di quanto questo risulta tenuto a pagare alla parte attrice, Persona_1
per effetto delle statuizioni di cui ai precedenti punti e secondo quanto indicato in parte motiva;
5. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite nei confronti di , liquidate in € 1.278,00 per Persona_1
compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, 28 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
Pagina 14 di 14
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1704/2019 R.G.A.C. vertente tra
(c.f.: ), in qualità di genitore esercente Parte_1 C.F._1
la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] Persona_1
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Peppino Mariano C.F._2
(c.f.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._3
legale, in Catanzaro, Piazza Le Pera n. 9, giusta procura a margine dell'atto di citazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Catanzaro n. 336/2019
r.g.;
-attore-
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Persona_1 C.F._4
dall'Avv. Laura Danieli (c.f.: ed elettivamente domiciliato C.F._5
presso il suo studio legale, in Borgia (CZ) alla Via Scylletion n. 50, giusta procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore;
-convenuto –
nonché
(c.f.: ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simona de Septis (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._6 studio legale, in Catanzaro alla Via V. Ciaccio n. 12, giusta procura a margine della comparsa di costituzione.
- terza chiamata -
Oggetto: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11.10.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Catanzaro, ha Parte_1
convenuto in giudizio , deducendo che, nella mattina del 19 Persona_1
gennaio 2016, mentre si trovava presso l'abitazione del nonno, il proprio figlio minore, , è caduto dalle scale a causa della presenza di un Persona_1
liquido non visibile. A seguito di tale incidente, il minore ha riportato una
“frattura a legno verde dell'epifisi radiale sinistra”, come diagnosticato dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Catanzaro, dove è stato trasportato a causa dei forti dolori al braccio sinistro.
Ha evidenziato, altresì, di aver provveduto a richiedere il risarcimento dei danni al convenuto, titolare di polizza assicurativa denominata “Globale abitazione” stipulata con la Compagnia alla quale ha anche Controparte_3
denunciato il sinistro e trasmesso invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, nel rispetto della vigente normativa.
Ha, pertanto, dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051
c.c. o, in alternativa, ex art. 2043 c.c., lamentando il mancato riscontro alle suddette richieste risarcitorie e, di conseguenza, ha promosso l'azione legale al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità di T_
Pagina 2 di 14 con la conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni Per_1
subiti dal minore, nella misura di € 8.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio chiedendo, preliminarmente, il Persona_1
differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni con la quale ha dedotto di avere Controparte_2
stipulato polizza assicurativa n. 5857222 per la responsabilità civile.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea sia in punto di an che di quantum debeatur, chiedendone la reiezione.
Autorizzata la chiamata del terzo, giusta ordinanza del 28/06/2019, si è costituita in giudizio la Compagnia assicurativa opponendosi tanto all'accoglimento della domanda risarcitoria principale, quanto alla domanda di manleva.
In particolare, la parte ha basato la propria contestazione sulla dichiarazione resa dall'attore al Pronto Soccorso, registrata nel relativo verbale, dalla quale risulterebbe che il sinistro si sarebbe verificato presso il proprio domicilio e non presso l'abitazione del convenuto, come invece successivamente affermato nell'atto introduttivo del giudizio. Di conseguenza, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la polizza copre esclusivamente l'abitazione del convenuto.
Infine, dopo aver invocato l'applicazione del principio di auto responsabilità di cui allart.1227 c.c.., ha contestato la domanda anche nel quantum chiedendo, in subordine, il ridimensionamento della pretesa risarcitoria, anche in considerazione delle esclusioni, limitazioni e franchigie previste in polizza.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale
– ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattese – dichiarare inammissibile la domanda stessa poiché infondata in fatto, in diritto e priva di calido supporto probatorio;
conseguentemente voglia dichiarare l'inammissibilità della domanda di garanzia/manleva avanzata da parte convenuta nei confronti della Società Assicuratrice;
con salvezza di spese processuali. In via subordinata,
Pagina 3 di 14 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia comunque contenere le pretese risarcitorie entro giusti limiti, comunque da ridimensionare considerevolmente;
quanto alla posizione di – chiamata Controparte_2 dall'assicurato – si dovrà tener conto delle condizioni di polizza Persona_1
con relative esclusioni, limitazioni e franchigie, con compensazione di spese processuali.”
La causa, istruita a mezzo di prova orale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11/10/2024, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Preliminarmente, va evidenziato che, sebbene il rappresentato
[...]
nelle more del giudizio, abbia raggiunto la maggiore età, in Persona_1
assenza di dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore di T_
, ritualmente il processo è proseguito nei riguardi dell'originario istante.
[...]
All'uopo, giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituito nel processo per mezzo del suo legale rappresentante, se non sia stato formalmente dichiarato o notificato dal difensore ai sensi dell'art. 300 c.p.c., resta privo
d'incidenza nel corso del processo, che prosegue regolarmente nei confronti del suddetto rappresentante legale al quale, pertanto, è regolarmente notificata
l'impugnazione, senza che sia necessario integrare il contraddittorio.” (Cass. Civ.
n. 30701/2018).
Orbene, nel caso in esame, il difensore di non ha dichiarato Persona_1
l'evento interruttivo né lo ha notificato alle altre parti, sicché ritualmente il processo è proseguito nei riguardi degli originari istanti.
3. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata.
3.1. Giova, preliminarmente, chiarire che, quanto al rapporto tra parte attrice e parte convenuta, il titolo di responsabilità è stato correttamente individuato nell'art. 2051 c.c., disciplinante la responsabilità da cose in custodia.
Pagina 4 di 14 Come noto, tale responsabilità, ha il suo fondamento nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa (“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova del caso fortuito” - Cass.
Civ., SS.UU., ord. n. 20943 del 30/06/2022).
D'altra parte, tale norma non richiede necessariamente che la cosa oggetto di custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio sussiste il dovere di custodia e controllo, allorquando ad innescare il processo dannoso intervengano agenti esterni.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. Civ., n. 2660/2013).
In altri termini, per quanto inerte sia la cosa, perché sia fonte di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve pur sempre avere un ruolo nel processo causale, cosa che non può affermarsi ove questa si ponga rispetto ad esso come elemento neutro o passivo o meramente terminale di una sequenza già altrove originatasi ed esauritasi.
L'evento deve, cioè, essere sempre riferibile causalmente alla cosa in custodia, non essendo sufficiente che essa figuri nel complesso dei vari elementi della complessiva sequenza terminata con l'evento stesso, ma è necessario che
Pagina 5 di 14 costituisca momento in concreto dotato di “qualificata capacità eziologica” rispetto all'evento nella sua specificità, secondo l'acquisito principio di causalità adeguata (cfr. Cass. Civ., n. 13392/2018).
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, l'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa – mentre spetta al custode dimostrare il caso fortuito, cui va equiparata la colpa del danneggiato.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “E vero che, in applicazione dell'art. 2051 cod. civ., spetta al custode convenuto, per liberarsi della presunzione di responsabilità la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che
l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia” (Cass. Civ., ord. 3 febbraio
2015, n. 1896).
Venendo, dunque, al caso in esame, appare in primo luogo chiaro che non sono in discussione il rapporto di custodia con la cosa e la verificazione del danno.
Oggetto di indagine è, piuttosto, la provenienza del danno dalla cosa custodita e, dunque, il nesso causale la cui prova, per quanto sopra esposto, incombe sul danneggiato.
Orbene, dall'istruttoria svolta in corso di causa, può dirsi che parte attrice ha sufficientemente soddisfatto l'onere su di essa gravante.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 12/05/2023, Testimone_1
ha testualmente riferito “mi trovavo a casa di mio padre e, mentre mio PO scendeva le scale, giunto agli ultimi gradini, è caduto” Persona_1
precisando “Mia madre aveva da poco lavato le scale e mio PO è scivolato agli ultimi gradini che erano ancora bagnati” (cfr. verbale udienza 12/05/2023).
Pagina 6 di 14 Anche il teste escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
affermato: “mentre mi trovavo a casa del sig. per prendere un Persona_1
caffè e mentre scendeva dalle scale è caduto. Ho sentito il rumore Persona_2
e mi sono girato e l'ho visto a terra…” (cfr. verbale udienza 12/05/2023).
È pur vero che entrambi i testi di parte attrice hanno riferito di non aver direttamente assistito alla caduta. Il teste , a domanda dell'Avv. Testimone_1
Scarpino (difensore della compagnia assicurativa) ha, infatti, dichiarato “io ero seduto al tavolo e le scale erano dietro di me, ma ho sentito un rumore e quando mi sono girato ho visto mio PO a terra sul pavimento” (cfr. verbale ud.
12/05/2023), mentre il teste escusso alla stessa udienza, ha Testimone_2 riferito “…Ho sentito il rumore e mi sono girato e l'ho visto a terra…” (cfr. verbale ud. 12/05/2023).
Tuttavia, emerge dalla suddetta prova orale che entrambi i testi si trovavano in prossimità delle scale e dopo aver udito un rumore, hanno visto il minore riverso sul pavimento. Inoltre, per come sopra accennato, il teste ha T_
espressamente riconosciuto che le scale erano bagnate perché erano state lavate poco prima che il minore le percorresse.
Alla luce degli elementi emersi può ritenersi provato che Persona_2
sia scivolato per le scale della abitazione del convenuto che erano appena state lavate.
Invero, l'accertata presenza di acqua o altre sostanze scivolose sui gradini, non può certo reputarsi “prevedibile” e pertanto “visibile” con l'ordinaria diligenza tanto più in considerazione che il danneggiato, all'epoca dei fatti, era un ragazzino in età adolescenziale, non assumendo alcun rilievo neppure la circostanza dedotta dalla compagnia assicurativa dell'omesso uso del corrimano da parte del minore atteso che alcuna norma di comune prudenza impone l'uso del corrimano in occasione della discesa di una scala del tipo di quella in argomento, se non in presenza di particolari condizioni personali (es. difficoltà motorie).
In ogni caso, si rileva che in merito alla prova del nesso causale in una causa di risarcimento danni da caduta, la giurisprudenza ha chiarito che, ove alle
Pagina 7 di 14 modalità della caduta non abbiano assistito testimoni (il che dipende esclusivamente dal caso), il giudice deve scrutinare “se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto
(causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio” (Cass. 9140/13). Al riguardo va inoltre precisato che la prova del nesso causale non implica una dimostrazione in termini di certezza del rapporto di derivazione eziologica, ma solo in termini di maggior probabilità relativa. In sostanza, per l'accoglimento della domanda è sufficiente dimostrare che, tra tutte le ipotesi, quella posta a fondamento della decisione risulta fondata su un grado di conferma probatoria relativamente maggiore delle altre ipotesi in campo.
In applicazione dei superiori principi al caso di specie, incontestato che il minore stesse scendendo le scale e provata la presenza a terra del minore e la presenza di sostanze scivolose sui gradini e, dunque la loro pericolosità, e l'assenza di prova in ordine all'esistenza di circostanze alternative, costituisce una presunzione, grave, precisa e concordante del fatto che fu proprio lo stato dei luoghi a determinare l'incidente.
Anche recentissima giurisprudenza di merito ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno (Tribunale Milano, sez. X,
29/09/2023, n. 7404).
Né del resto sono state allegate altre possibili cause della caduta, quali la perdita di equilibrio o la disattenzione dovuta alla fretta nello scendere le scale, che seppure possibili, sono solo mere ipotesi prive di qualunque riscontro presuntivo.
Pagina 8 di 14 Neppure possono essere favorevolmente accolte le contestazioni della terza chiamata circa la pretesa mancanza di obiettività e attendibilità delle testimonianze rese, in virtù del rapporto parentale ed amicale dei testi con la parte attrice.
Con riguardo, in particolare, al legame affettivo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 248 del 1974, ha ritenuto non esistente nel nostro ordinamento un principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela che escluda aprioristicamente la credibilità del teste, in difetto di ulteriori elementi, per il solo fatto di vincoli familiari tra le parti.
E questo giudice ritiene attendibile la testimonianza resa dai testi escussi siccome coerente anche con gli esiti della espletata C.T.U. che, infatti, ha pienamente confermato la sussistenza del nesso causale, come evincibile dalla relazione peritale, rimasta priva di censure.
Il perito ha osservato in particolare che “Dall'esame della documentazione sanitaria, attraverso una attenta valutazione circa la natura del trauma e la sua efficienza lesiva, si può affermare che, per quanto attiene alle lesioni sopra descritte e valutate, sono stati soddisfatti i principali criteri medico legali per affermare l'esistenza del nesso causale e cioè il rapporto cronologico – temporale, di efficienza lesiva e di seriazione degli eventi tra il sinistro in questione ed il danno” (cfr. pag. 6 CTU).
3.2. Accertata la responsabilità del convenuto in ordine al sinistro occorso al minore, può ora procedersi all'esame del quantum debeatur.
A tal riguardo il nominato CTU, dott. nella propria Persona_3
relazione peritale ha evidenziato che “Alla predetta lesione residuano postumi invalidanti permanenti di lieve entità, ma di interesse clinico e significato medico- legale, caratterizzati da una sindrome algica e disfunzionale del polso di sinistra.
Tali postumi, anche se di lieve entità, incidono negativamente sull'integrità psico- fisica dell'infortunato cioè sulla validità dello stesso, validità che deve essere intesa come l'efficienza psico-somatica, comune ad ogni individuo, che permette
l'espletamento delle proprie attività, sia lavorative che extra-lavorative; inoltre
Pagina 9 di 14 hanno prodotto una modificazione peggiorativa dello stato anteriore che deve essere risarcita come danno biologico” (cfr. pag. 5 CTU).
Ciò posto, deve precisarsi che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno non patrimoniale costituisce categoria giuridicamente unitaria comprendente tanto il danno biologico – cioè la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico relazionali e della vita del danneggiato
-, quanto il danno morale – costituito dalla sofferenza interiore, dal pregiudizio privo di fondamento medico legale (Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 9006 del
23/03/2022).
Nel caso di specie non è stata allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione dell'integrità psico fisica sicché appare doveroso effettuare la liquidazione del danno come di seguito riportato.
In particolare, il C.T.U. ha stimato i postumi permanenti riportati dal minore in seguito al sinistro dedotto in giudizio nella misura dell'1%, oltre a giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 75%.
Per il ristoro dei suddetti pregiudizi, si ritiene di doversi applicare le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile, comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica (criterio di liquidazione che per i parametri utilizzati è criterio giudicato condivisibile dalla Suprema Corte – cfr.
Cass. 7/6/2011 n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290).
E pertanto, con riferimento al danno biologico temporaneo, applicando i parametri desumibili dalle citate tabelle e delle percentuali riconosciute (30 giorni di invalidità al 75%), si reputa equo liquidare l'importo di € 2.587,50.
In relazione, invece, al danno biologico permanente, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti (nato il 23-.11.2001 e dunque di anni 14 all'epoca del fatto risalente al mese di gennaio 2016) applicando i parametri desumibili dalle tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione disponibile aggiornata al 2024 e della percentuale riconosciuta (pari all1%), si reputa equo liquidare la somma di € 1.303,00 per danno biologico.
Pagina 10 di 14 Alla luce di quanto esposto, dunque, per i titoli su indicati, spetta a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma complessiva di € 3.890,50, al valore attuale.
Su tale somma, determinata all'attualità, non occorre procedere alla rivalutazione monetaria.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro (19 gennaio 2016) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
(complessivamente pari ad € 396,35) per un valore finale totale di € 4.286,85.
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
4. Merita, infine, accoglimento anche la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della Compagnia Assicurativa Controparte_1
(già , in virtù della polizza denominata “Globale Abitazione” Controparte_2
avente n. 5857222.
Al riguardo occorre, innanzitutto, evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata,
[...]
sull'assunto che il sinistro si sarebbe verificato nel domicilio del CP_1
danneggiato anziché nell'abitazione del nonno.
La circostanza, invero molto enfatizzata dalla compagnia assicurativa, è però smentita sia dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice, dalla quale emerge che il nucleo familiare del danneggiato, distinto da quello del convenuto, risiede allo stesso indirizzo ossia in IA ME (CZ) alla Via NO
TA (cfr. certificato stato di famiglia – all.ti 1 e 2 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte attrice), sia dalla prova orale espletata, che ha consentito di accertare che le due famiglie vivono nello stesso fabbricato, ma in distinti appartamenti.
Pagina 11 di 14 Il teste amico di famiglia, ha dichiarato “So che Testimone_2 [...]
e abitano nello stesso palazzo alla via indicata nella Per_1 Parte_1 circostanza”, mentre il teste , fratello dell'attore, ha confermato che Testimone_3
le abitazioni di e si trovano nello stesso palazzo Parte_1 Persona_1
condominiale, rispettivamente al piano II e al piano terra. Entrambi i testi, inoltre, hanno affermato che il sinistro è avvenuto mentre si trovavano nell'abitazione del sig. (cfr. verbale ud. 12/05/2023). Persona_1
Per tale motivo, si può concludere nel senso che la polizza stipulata ed in questa sede invocata dal convenuto, sia pienamente operante in forza di quanto previsto dall'art.
3.1 delle sue condizioni generali, secondo cui “La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato…di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata. L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, è prestata in tutto il mondo e vale per i danni che si verifichino in relazione a: 1) proprietà e/o conduzione di fabbricati (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria o temporanea del Contraente…” (cfr. all. 2 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte convenuta).
Pertanto, è obbligata a tenere indenne Controparte_1 [...] per l'intero importo oggetto di condanna. Per_1
Ed infatti, la generica domanda avanzata dalla compagnia assicurativa di tenere conto dell'esistenza di esclusioni, limitazioni e franchigie, non coglie nel segno atteso che nella polizza è indicato un massimale pari ad € 500.000,00 per sinistro (cfr. all. 1 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte convenuta); con riferimento all'art.
3.2 delle condizioni generali, rubricato
Esclusioni e delimitazioni, non si ravvisano ipotesi di inoperatività e vieppiù non risulta in polizza alcun richiamo all'applicazione di franchigie, previste dalle lettere N. P ed O delle condizioni particolari che, dal loro esame, non paiono
Pagina 12 di 14 affatto pertinenti alla fattispecie in esame (cfr. all. 2 memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c. II termine parte convenuta).
Conseguentemente è tenuta a tenere indenne Controparte_1
di tutto quanto dallo stesso dovuto a parte attrice a titolo di Persona_1
risarcimento del danno, oltre interessi legali, e spese legali.
5. In considerazione dell'accertamento di responsabilità in capo al convenuto e dell'accoglimento della domanda risarcitoria di parte attrice, in applicazione del principio di soccombenza, è tenuto a rimborsare Persona_1
le spese di lite in favore di parte attrice.
Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
è tenuta al rimborso integrale delle spese di lite Controparte_1
sostenute dal convenuto per la difesa nel presente giudizio. Persona_1
La liquidazione delle spese di lite è fatta in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
In ragione della soccombenza, è tenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite in favore del convenuto , come Persona_1
liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM
147/2022, in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , in qualità di Persona_1 Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_1
della somma di € 4.286,85, già comprensiva di interessi e rivalutazione,
Pagina 13 di 14 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in Persona_1
favore di parte attrice, liquidate in € 1.278,00 per compenso, ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di
, come da separato provvedimento;
Persona_1
4. accoglie integralmente la domanda di manleva e per l'effetto condanna a tenere indenne il convenuto Controparte_1
di quanto questo risulta tenuto a pagare alla parte attrice, Persona_1
per effetto delle statuizioni di cui ai precedenti punti e secondo quanto indicato in parte motiva;
5. condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite nei confronti di , liquidate in € 1.278,00 per Persona_1
compenso, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, 28 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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