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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt.
127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BINI GIULIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
precisa che, a differenza dell'opzione alla reintegra indicata in ricorso, in via principale insiste per la reintegra ex art. 3, 2° comma D.Lgs. n. 23/2015, oltre all'indennizzo pari a 12 mensilità, essendo a tutt'ora disoccupato;
per il resto si riporta alle conclusioni rassegnate in ricorso;
Per la parte resistente compare l'avvocato ZOLI CARLO e LAURA CASADIO, i quali si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si oppone alla modifica odierna della domanda di controparte;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 11 N. R.G. 74/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BINI GIULIO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso (responsabile acquisti e vendite di alcoli, dunque Parte_1
commerciale, in azienda dal 2017) domandava:
“In via principale: annullare il licenziamento comunicato da al Sig. Controparte_1
pagina 2 di 11 con raccomandata anticipata via PEC in data 27.07.2023, e per Parte_1
l'effetto condannare - al pagamento dell'indennità sostitutiva della Controparte_1
reintegra ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.lgs. 23/2015 in misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggetta a contribuzione previdenziale), in misura di Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 3 comma 2, d.lgs. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per il periodo dal giorno di effetto economico del licenziamento (18 luglio 2023), fino alla pronuncia, in ragione di
Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento del premio personale legato ad obiettivi nella misura di Euro 8.680,00; - al pagamento del premio risultato nella misura di € 1.890,00; in via subordinata, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (27 luglio 2023) e per l'effetto condannare al Controparte_1
pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (in ragione di Euro 5.730,83 per ogni mensilità), o nella diversa entità ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale nella misura di Euro € 27.325,00 per Invalidità permanente, oltre € 396,00 per invalidità temporanea totale, € 5.247,00 per invalidità temporanea parziale, oltre danno morale pari al 20% del complessivo danno, ed Euro 976,00 per spese di perizia medio – legale”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto del lavoratore alla proposta conciliativa giudiziale (“Formula alle parti la seguente proposta conciliativa: pagamento al ricorrente di 10 mensilità, oltre a contributo spese legali di € 4.000,00 oltre accessori di legge. CON CONCILIAZIONE TOMBALE”), proposta al contrario accettata dalla controparte datrice, la causa veniva posta in decisione.
L'impugnativa di licenziamento (in regime di decreto n. 23/2015) è infondata.
pagina 3 di 11 Il ricorrente veniva licenziato per motivo soggettivo in quanto, sulla base della lettera di contestazione, gli veniva addebitato:
“1) Assunzione di impegni vincolanti verso l'azienda oltre i limiti della Sua autonomia operativa. A partire dal 21.10.2022, in assenza di preventiva autorizzazione aziendale e informativa alle funzioni preposte ed a differenza di quanto opportunamente effettuato per analoghe operazioni, ha avviato autonome trattative con la Società Controparte_2
per l'acquisto di due partire di alcol (rispettivamente di 4,000 tons ENA
[...]
e 2,000 tons REN) cui ha fatto seguito la sua comunicazione via mail con la quale formulava una proposta di acquisto, di lì a poco riscontrata dal fornitore con espressa accettazione. 2) Mancato rispetto di espresse direttive fornite dalla Direzione Generale.
L'autonoma e non autorizzata iniziativa di acquisto da Lei Firmato posta in essere non
è stata condivisa né preceduta da un confronto con i Responsabili di Funzione (Dott.
Direttore Amministrazione e Finanza e Avv. Giordano, Responsabile Uff. legale) Per_1
dei quali la Direzione Generale Le aveva espressamente chiesto il coinvolgimento per operazioni di compravendita di tale natura, così come si evince dalla minuta (trasmessa
a mezzo e-mail in data 24.6.2022 dall'Avv. Giordano) dell'incontro interno del
23.6.2022 al quale, oltre a Lei, hanno preso parte il Direttore Generale, il Dott. Per_1
e l'Avv. Giordano. 3) Mancata informativa interna. In merito all'iniziativa non ha mai informato l'azienda e le funzioni preposte, le quali soltanto in data 28.6.2023 (a distanza di oltre 8 mesi) hanno appreso dell'operazione in ragione della comunicazione direttamente dal fornitore IZ Trading Netherlands BV, con la quale quest'ultimo richiedeva l'esecuzione dell'accordo. Postuma parziale informativa in proposito è stata dal Lei fornita verbalmente in data 4.7.2023 e soltanto nei giorni successivi, da ultimo in data 13.7.2023, forniva al Responsabile dell'Ufficio legale ulteriori riscontri circa scambi di comunicazione intervenuti tra Lei e il fornitore. 4) Determinazione di un danno di ingente entità in capo alla Società. A seguito degli approfondimenti effettuati dall'Uff. Legale è emerso che tale condotta e la mancata ottemperanza di quanto previsto dal contratto, il quale si tradurrebbe in una ingente perdita economica stante
pagina 4 di 11 l'attuale andamento di mercato, espone la Società ad una responsabilità risarcitoria per inadempimento di circa 1,7 Milioni di dollari”.
Tali doglianze, complessivamente, sono sussistenti per le seguenti ragioni.
Il ricorrente instaurava una trattativa con un fornitore straniero (tal ), con il CP_2
quale in passato vi era già stato un contratto trattato sempre dal contratto Pt_1
formalizzato dal direttore generale, posto che era pacifico che il on avesse Pt_1
capacità di rappresentanza esterna della società).
Tale seconda trattativa ha visto una serie di e-mail tra il la sua controparte Pt_1
commerciale ( , per ). Controparte_3 CP_2
Si inizia il 21.10.2022 con una proposta del . CP_3
Risponde il 27.10.2022 il on una propria controproposta (4000 ena, 2000 Pt_1
ren,, carico dal Pakistan tra il 15 maggio e il 15 giugno).
Lo stesso 27.10.2022 il dichiara l'accettazione di tale proposta (seppure CP_3
rimettendo ad un successivo invio di documentazione contrattuale la formalizzazione).
Tale invio non vi sarà mai.
Tuttavia, come vedremo, la controparte da questo momento in poi considera espressamente (nella corrispondenza col l'accordo con come Pt_1 CP_1
vincolante per quest'ultima.
Ed il ricorrente non fa nulla per fugare questa presa di posizione della controparte, anzi dà per scontato anch'egli (per lo meno nei rapporti con la controparte;
internamente a parla invece sempre di trattative) che il contratto sia concluso, domandando CP_1
solo di procastinare la consegna della merce (si trattava di alcool); nemmeno, come accennato, rappresenta alle funzioni aziendali competenti, con chiarezza, la problematica che era emersa nella trattativa in questione.
Ma andiamo con ordine.
Il 13.1.2023 il ricorrente scriveva al chiedendogli di prorogare l'invio della CP_3
nave a settembre.
La controparte risponde solo l'8.3.2023 escludendo rinvii e di tenere invece fermi i patti pagina 5 di 11 siglati tra le parti.
In questo si palesa la circostanza che potesse intendere come già intervenuto CP_2
un accordo impegnativo per . CP_1
Il 15.3.2023 il ricorrente chiedeva alla controparte se fosse possibile – a causa di problemi di mercato di – ricevere parzialmente la merce (2000) ma solo in CP_1
agosto.
Sempre il 15.3.2023 chiedeva di rispettare il contratto concluso;
offriva la CP_3
possibilità di una dilazione della spedizione di soli 15 giorni.
inviava una nuova proposta di rimodulazione delle consegne il 22.3.2023: CP_3
2000 a giugno;
4000 ad agosto.
Il giorno dopo chiedeva al ricorrente di farsi vivo. CP_3
criveva al il 24.3.2023 ribadendo che per problemi di mercato Pt_1 CP_3
di non potevano essere ricevuti in agosto. CP_1 Pt_2
lo stesso 24.3.2023 evidenziava l'esistenza del contratto e paventava il CP_3
risarcimento dei danni subiti (e quindi qui era addirittura manifesto che CP_2
intendesse venuta ad esistenza una forma negoziale dalla quale derivare la responsabilità patrimoniale di ). CP_1
Il 28.6.2023 (oltre 3 mesi dopo l'ultimo messaggio scritto del quale si ha traccia) arrivava a una diffida ad adempiere. CP_1
Emerge pertanto evidente che, al di là di ogni questione di mansioni e competenze, il comportamento del ricorrente (che portò avanti la trattativa in questione) violò evidentemente elementari regole di condotta, essendogli chiarissimo sin da marzo che c'era un enorme problema contrattuale con una controparte estera, ma decidendo di tacere tale circostanza ai vertici aziendali ed all'ufficio legale.
Si tratta, francamente di un minimo lavorativo, per il quale non occorre nemmeno a monte un protocollo (che peraltro vi era) o una procedura.
È semplicemente che se la propria controparte vanta l'esistenza di un accordo vincolante in relazione ad una trattativa che il lavoratore ha seguito, quest'ultimo deve pagina 6 di 11 interfacciarsi immediatamente con i vertici aziendali con la massima trasparenza possibile.
Questo il ssolutamente non fece. Pt_1
Assume egli a propria discolpa di averne informato il direttore generale dell'epoca
( , ma quest'ultimo, sentito in questa sede, ha riferito di alcune segnalazioni CP_4
verbali sul punto, ma soprattutto che tali segnalazioni erano parziali (in ciò evidentemente strumentali al tentativo del lavoratore di potere risolvere nel frattempo la cosa da solo) in quanto avevano solo riguardo all'esistenza di una “trattativa” e alle
“tempistiche” di consegna da includere in una trattativa.
Il a invece escluso che il li abbia mai parlato in termini netti CP_4 Pt_1
e schietti del fatto che la controparte pretendesse l'esistenza di un vincolo verso
(“A.D.R. il ricorrente non le aveva mai palato di avere un contratto, ma solo CP_1
di trattative ? esatto;
e di preoccupazioni per il mercato che stava scivolando”).
Che questo non fosse casuale ma rispondesse ad un'esigenza di nascondere il problema pare confermato anche dalla circostanza che quando a fine giugno 2023 (il giorno 28)
l'azienda riceve dalla controparte una diffida ad adempiere inviata da , il CP_2
ricorrente tenta (il 28.6.2023 stesso), con l'ufficio legale, di minimizzare la cosa (“ciao aggiorno sulla cancellazione di un accordo con il trader ”; v. teste Tes_1 CP_2
GIORDANO: a un certo punto mi manda una e-mail per un problema Pt_1
relativo a questa fornitura;
mi chiede una via d'uscita rispetto ad una pretesa di
di ritenere concluso il contratto;
dopo varie e-mail ho ricostruito la vicenda”) CP_2
e consegna solo una parte della documentazione commerciale che aveva prodotto e ricevuto relativamente all'affare.
Solo dietro sollecito dell'ufficio legale del 7.7.2023 (“ma tra la mail del 29 ottobre e la mail del 28 giugno scorso non vi siete più scritti nulla ?”) il ricorrente consegnerà
(anche qui, significativamente, solo diversi giorni dopo: il 13.7.2023) le e-mail dalle quali emerge che sin dal marzo del 2023 egli era a conoscenza del problema sull'esistenza del vincolo contrattuale vantato dalla controparte.
pagina 7 di 11 Del pari, non informa di nulla chi avrebbe dovuto informare, l'avere il ricorrente messo in copia altra dipendente , tal “addetta Back Office e ufficio CP_1 R_
acquisti Alcoli di Caviro Extra” (ma non l'ufficio legale;
ma non il direttore generale) nell'email del 13.1.2023 inviata dal ricorrente al (e nella risposta di CP_3
quest'ultimo dell'8.3.2023) con la quale si chiedeva di provare a spostare l'imbarco a settembre 2023 (ed infatti, teste “A.D.R.: Vero che la sig.ra R_ [...]
era a conoscenza della seconda trattativa di acquisto di alcol con la , Tes_2 CP_2
iniziata a ottobre 2022 ? non ero a conoscenza;
ero in copia conoscenza in una email inviata dal ricorrente al fornitore;
non ricordo la data;
era dopo ottobre;
c'era CP_2
una papabile trattativa;
A.D.R.: lei da questa e-mail ha capito qualcosa ? assolutamente no perché non ne sapevo niente prima, né ne ho saputo qualcosa dopo;
ad eccezione della risposta dell' 8.3.2023 di la cerda di ”). CP_2
Quando arrivano le e-mail più pesanti e pressanti (con paventate richieste risarcitorie) dal è proprio dopo l'e-mail dell'8.3.2023 e da lì in poi il iene CP_3 Pt_1
l'atteggiamento omissivo sopra esposto, senza informare – a differenza di quanto era previsto e logico – del problema contrattuale che si era manifestato, né il direttore generale, né l'ufficio legale.
Analogamente l'avere inviato (nel novembre del 2022) dei campioni di alcool da analizzare al direttore dello stabilimento ( non rappresenta alcuna (e non può Pt_3
colmare quella mancanza di) informativa specifica sul problema del vincolo contrattuale che si era manifestato con chiarezza sin da marzo 2023 (e, non a caso, teste Pt_3
“A.D.R.: lei ha avuto informazioni dal ricorrente circa una seconda trattativa con
per una consegna di alcool via nave ? no, avevamo valutato dei campioni CP_2
preventivi per futuri acquisti”).
L'unico che aveva il quadro nitido e pieno della situazione era quindi il ricorrente (che aveva seguito tutta la trattativa ed aveva tutte le e-mails in suo possesso), non chi aveva ricevuto alcuni campioni di alcool da analizzare, non chi era finito casualmente in conoscenza di un paio di e-mail commerciali con un fornitore straniero.
pagina 8 di 11 La conoscenza, in tali altri soggetti dell'organizzazione aziendale, dell'esistenza di una trattativa con un fornitore straniero non valeva indubbiamente ad esentare il ricorrente dal mantenere una propria condotta diligente ed informare i vertici aziendali, come era previsto e come era anche ovvio, dei problemi che si erano successivamente manifestati.
In tale quadro si capisce benissimo che la questione qui non è se il contratto in questione doveva o meno ritenersi veramente concluso (peraltro, anche l'ordinamento italiano conosce forme di responsabilità pre-contrattuali).
Dal punto di vista dell'adempimento delle obbligazioni del lavoratore, è il fatto in sé di avere celato per molti mesi le gravi circostanze che erano emerse in quella trattativa a rendere lo stesso non meritevole di fiducia circa il futuro adempimento delle proprie obbligazioni lavorative.
Dà solo una ulteriore coloratura di maggiore gravità l'entità del danno subito dal datore di lavoro nell'affare (si trattava di una nave di alcool e, dunque, di molti soldi, diversi milioni di euro), avendo quest'ultimo transatto dietro al pagamento di 1 milione di euro.
Completamente irrilevante, in questa prospettiva, che l'accordo commerciale per cui è causa non poté essere eseguito per calo del prezzo dell'alcool e per difficoltà di stoccaggio del prodotto in (acuite dall'incendio dello stabilimento di maggio CP_1
2023).
Tali elementi, senza i quali forse la storia avrebbe potuto avere un lieto fine (che non ha avuto) per , non incidono sulla gravità degli inadempimenti commessi nel CP_1
frangente dal lavoratore.
Per la stessa ragione, completamente inutile tentare parallelismi con la trattativa precedente con lo stesso fornitore (che era stata formalizzata da accordo sottoscritto, per
, dal D.G.), posto che la violazione che ha causato il licenziamento del CP_1
ricorrente è consistita nel tacere circostanze decisive per una tempestiva difesa del datore di lavoro nei rapporti con il fornitore e nel tenere un comportamento ambiguo se non (da un certo punto in avanti) addirittura “concludente” con la controparte (è ovvio che se a fronte di una controparte che sostiene l'esistenza di un contratto vincolante e pagina 9 di 11 parla di danni, l'unico argomento che gli si oppone è la necessità – per proprie ragioni di difficoltà commerciali – di una posticipazione delle consegne delle merci previste da tale contratto, si finisce per confermare implicitamente che un impegno contrattuale a carico della propria azienda in effetti sussiste;
lo ha bene compreso il teste GIORDANO capo dell'ufficio legale: “mi convinco che abbia ingenerato nella l'affidamento sulla Pt_4
conclusione del contratto perché lui nelle email conferma l'accordo, poi procastina la consegna del prodotto, ma senza dire mai che il prodotto non può più essere ricevuto da
(perché non poteva essere ricevuto fisicamente”). CP_1
Come già anticipato, vi era anche una sorta di protocollo aziendale in tema di acquisto di alcool.
Esso venne formalizzato con l'e-mail del 24.6.2022 (pacificamente ricevuta dal ricorrente, che in questa sede ne riproduce una copia fotostatica) nella quale è previsto a carico degli addetti del commerciale: “
1. Commerciale Alcol, sottoporrà agli uffici
Finanza e Legale un elenco preliminare degli Stati con cui ritiene che si possa instaurare il business.
2. Commerciale Alcol, fornirà agli stessi uffici tutta la documentazione preliminare (compreso il format contrattuale adottato da controparte) che avrà richiesto a controparte nelle more dello svolgimento delle trattative (al fine di accelerare la fase di controllo e monitoraggio)”.
È evidente ed ovvio che tra la documentazione che avrebbe dovuto essere consegnata all'ufficio legale non può mancare quella (tenuta invece nel cassetto anche dopo lo scoppio della problematica a fine giugno e, dunque, celata all'azienda fino al 13 luglio del 2023) nella quale la controparte vantava di avere un vincolo verso l'azienda.
Nel più ci sta certamente il meno e quindi se la ratio era consentire un controllo e monitoraggio dall'ufficio legale su questioni documentali preliminari, le e-mail nelle quali la controparte paventava il proprio diritto al risarcimento dei danni andavano immediatamente e a fortiori comunicate ai vertici aziendali.
Le condotte sono gravissime e hanno giustificato sicuramente sospensione e recesso in tronco.
pagina 10 di 11 L'elemento soggettivo è sicuramente presente ed è stato tracciato nelle pagine che precedono.
La questione dell'impugnativa di licenziamento va quindi respinta.
Seguono le sorti di quest'ultima anche le richieste di premi “personale e di risultato”, che il ricorrente lamenta “maturati entro la fine di agosto 2023, termine dell'esercizio contabile, e che solo il licenziamento ha impedito al Sig. di ricevere”. Pt_1
Come infatti la stessa difesa ricorrente sostiene “Una volta che il licenziamento sarà dichiarato illegittimo, i premi dovranno essere liquidati”; dunque, in difetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, quest'ultimo resta atto pienamente legittimo e soprattutto lecito, con la conseguenza che alcuna pretesa risarcitoria (qui di tipo da perdita di chance) può derivarne in favore del lavoratore.
Idem sui danni non patrimoniali (biologico in misura del 12 %) allegati.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt.
127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato BINI GIULIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
è presente la parte personalmente;
precisa che, a differenza dell'opzione alla reintegra indicata in ricorso, in via principale insiste per la reintegra ex art. 3, 2° comma D.Lgs. n. 23/2015, oltre all'indennizzo pari a 12 mensilità, essendo a tutt'ora disoccupato;
per il resto si riporta alle conclusioni rassegnate in ricorso;
Per la parte resistente compare l'avvocato ZOLI CARLO e LAURA CASADIO, i quali si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
si oppone alla modifica odierna della domanda di controparte;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 11 N. R.G. 74/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BINI GIULIO Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. ZOLI CARLO Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso (responsabile acquisti e vendite di alcoli, dunque Parte_1
commerciale, in azienda dal 2017) domandava:
“In via principale: annullare il licenziamento comunicato da al Sig. Controparte_1
pagina 2 di 11 con raccomandata anticipata via PEC in data 27.07.2023, e per Parte_1
l'effetto condannare - al pagamento dell'indennità sostitutiva della Controparte_1
reintegra ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.lgs. 23/2015 in misura di quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (non assoggetta a contribuzione previdenziale), in misura di Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 3 comma 2, d.lgs. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per il periodo dal giorno di effetto economico del licenziamento (18 luglio 2023), fino alla pronuncia, in ragione di
Euro 5.730,83 per ogni mensilità; - al pagamento del premio personale legato ad obiettivi nella misura di Euro 8.680,00; - al pagamento del premio risultato nella misura di € 1.890,00; in via subordinata, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (27 luglio 2023) e per l'effetto condannare al Controparte_1
pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (in ragione di Euro 5.730,83 per ogni mensilità), o nella diversa entità ritenuta di giustizia;
in ogni caso, condannare al risarcimento del danno non Controparte_1
patrimoniale nella misura di Euro € 27.325,00 per Invalidità permanente, oltre € 396,00 per invalidità temporanea totale, € 5.247,00 per invalidità temporanea parziale, oltre danno morale pari al 20% del complessivo danno, ed Euro 976,00 per spese di perizia medio – legale”.
resisteva al ricorso. Controparte_1
La causa era istruita con prove orali.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto del lavoratore alla proposta conciliativa giudiziale (“Formula alle parti la seguente proposta conciliativa: pagamento al ricorrente di 10 mensilità, oltre a contributo spese legali di € 4.000,00 oltre accessori di legge. CON CONCILIAZIONE TOMBALE”), proposta al contrario accettata dalla controparte datrice, la causa veniva posta in decisione.
L'impugnativa di licenziamento (in regime di decreto n. 23/2015) è infondata.
pagina 3 di 11 Il ricorrente veniva licenziato per motivo soggettivo in quanto, sulla base della lettera di contestazione, gli veniva addebitato:
“1) Assunzione di impegni vincolanti verso l'azienda oltre i limiti della Sua autonomia operativa. A partire dal 21.10.2022, in assenza di preventiva autorizzazione aziendale e informativa alle funzioni preposte ed a differenza di quanto opportunamente effettuato per analoghe operazioni, ha avviato autonome trattative con la Società Controparte_2
per l'acquisto di due partire di alcol (rispettivamente di 4,000 tons ENA
[...]
e 2,000 tons REN) cui ha fatto seguito la sua comunicazione via mail con la quale formulava una proposta di acquisto, di lì a poco riscontrata dal fornitore con espressa accettazione. 2) Mancato rispetto di espresse direttive fornite dalla Direzione Generale.
L'autonoma e non autorizzata iniziativa di acquisto da Lei Firmato posta in essere non
è stata condivisa né preceduta da un confronto con i Responsabili di Funzione (Dott.
Direttore Amministrazione e Finanza e Avv. Giordano, Responsabile Uff. legale) Per_1
dei quali la Direzione Generale Le aveva espressamente chiesto il coinvolgimento per operazioni di compravendita di tale natura, così come si evince dalla minuta (trasmessa
a mezzo e-mail in data 24.6.2022 dall'Avv. Giordano) dell'incontro interno del
23.6.2022 al quale, oltre a Lei, hanno preso parte il Direttore Generale, il Dott. Per_1
e l'Avv. Giordano. 3) Mancata informativa interna. In merito all'iniziativa non ha mai informato l'azienda e le funzioni preposte, le quali soltanto in data 28.6.2023 (a distanza di oltre 8 mesi) hanno appreso dell'operazione in ragione della comunicazione direttamente dal fornitore IZ Trading Netherlands BV, con la quale quest'ultimo richiedeva l'esecuzione dell'accordo. Postuma parziale informativa in proposito è stata dal Lei fornita verbalmente in data 4.7.2023 e soltanto nei giorni successivi, da ultimo in data 13.7.2023, forniva al Responsabile dell'Ufficio legale ulteriori riscontri circa scambi di comunicazione intervenuti tra Lei e il fornitore. 4) Determinazione di un danno di ingente entità in capo alla Società. A seguito degli approfondimenti effettuati dall'Uff. Legale è emerso che tale condotta e la mancata ottemperanza di quanto previsto dal contratto, il quale si tradurrebbe in una ingente perdita economica stante
pagina 4 di 11 l'attuale andamento di mercato, espone la Società ad una responsabilità risarcitoria per inadempimento di circa 1,7 Milioni di dollari”.
Tali doglianze, complessivamente, sono sussistenti per le seguenti ragioni.
Il ricorrente instaurava una trattativa con un fornitore straniero (tal ), con il CP_2
quale in passato vi era già stato un contratto trattato sempre dal contratto Pt_1
formalizzato dal direttore generale, posto che era pacifico che il on avesse Pt_1
capacità di rappresentanza esterna della società).
Tale seconda trattativa ha visto una serie di e-mail tra il la sua controparte Pt_1
commerciale ( , per ). Controparte_3 CP_2
Si inizia il 21.10.2022 con una proposta del . CP_3
Risponde il 27.10.2022 il on una propria controproposta (4000 ena, 2000 Pt_1
ren,, carico dal Pakistan tra il 15 maggio e il 15 giugno).
Lo stesso 27.10.2022 il dichiara l'accettazione di tale proposta (seppure CP_3
rimettendo ad un successivo invio di documentazione contrattuale la formalizzazione).
Tale invio non vi sarà mai.
Tuttavia, come vedremo, la controparte da questo momento in poi considera espressamente (nella corrispondenza col l'accordo con come Pt_1 CP_1
vincolante per quest'ultima.
Ed il ricorrente non fa nulla per fugare questa presa di posizione della controparte, anzi dà per scontato anch'egli (per lo meno nei rapporti con la controparte;
internamente a parla invece sempre di trattative) che il contratto sia concluso, domandando CP_1
solo di procastinare la consegna della merce (si trattava di alcool); nemmeno, come accennato, rappresenta alle funzioni aziendali competenti, con chiarezza, la problematica che era emersa nella trattativa in questione.
Ma andiamo con ordine.
Il 13.1.2023 il ricorrente scriveva al chiedendogli di prorogare l'invio della CP_3
nave a settembre.
La controparte risponde solo l'8.3.2023 escludendo rinvii e di tenere invece fermi i patti pagina 5 di 11 siglati tra le parti.
In questo si palesa la circostanza che potesse intendere come già intervenuto CP_2
un accordo impegnativo per . CP_1
Il 15.3.2023 il ricorrente chiedeva alla controparte se fosse possibile – a causa di problemi di mercato di – ricevere parzialmente la merce (2000) ma solo in CP_1
agosto.
Sempre il 15.3.2023 chiedeva di rispettare il contratto concluso;
offriva la CP_3
possibilità di una dilazione della spedizione di soli 15 giorni.
inviava una nuova proposta di rimodulazione delle consegne il 22.3.2023: CP_3
2000 a giugno;
4000 ad agosto.
Il giorno dopo chiedeva al ricorrente di farsi vivo. CP_3
criveva al il 24.3.2023 ribadendo che per problemi di mercato Pt_1 CP_3
di non potevano essere ricevuti in agosto. CP_1 Pt_2
lo stesso 24.3.2023 evidenziava l'esistenza del contratto e paventava il CP_3
risarcimento dei danni subiti (e quindi qui era addirittura manifesto che CP_2
intendesse venuta ad esistenza una forma negoziale dalla quale derivare la responsabilità patrimoniale di ). CP_1
Il 28.6.2023 (oltre 3 mesi dopo l'ultimo messaggio scritto del quale si ha traccia) arrivava a una diffida ad adempiere. CP_1
Emerge pertanto evidente che, al di là di ogni questione di mansioni e competenze, il comportamento del ricorrente (che portò avanti la trattativa in questione) violò evidentemente elementari regole di condotta, essendogli chiarissimo sin da marzo che c'era un enorme problema contrattuale con una controparte estera, ma decidendo di tacere tale circostanza ai vertici aziendali ed all'ufficio legale.
Si tratta, francamente di un minimo lavorativo, per il quale non occorre nemmeno a monte un protocollo (che peraltro vi era) o una procedura.
È semplicemente che se la propria controparte vanta l'esistenza di un accordo vincolante in relazione ad una trattativa che il lavoratore ha seguito, quest'ultimo deve pagina 6 di 11 interfacciarsi immediatamente con i vertici aziendali con la massima trasparenza possibile.
Questo il ssolutamente non fece. Pt_1
Assume egli a propria discolpa di averne informato il direttore generale dell'epoca
( , ma quest'ultimo, sentito in questa sede, ha riferito di alcune segnalazioni CP_4
verbali sul punto, ma soprattutto che tali segnalazioni erano parziali (in ciò evidentemente strumentali al tentativo del lavoratore di potere risolvere nel frattempo la cosa da solo) in quanto avevano solo riguardo all'esistenza di una “trattativa” e alle
“tempistiche” di consegna da includere in una trattativa.
Il a invece escluso che il li abbia mai parlato in termini netti CP_4 Pt_1
e schietti del fatto che la controparte pretendesse l'esistenza di un vincolo verso
(“A.D.R. il ricorrente non le aveva mai palato di avere un contratto, ma solo CP_1
di trattative ? esatto;
e di preoccupazioni per il mercato che stava scivolando”).
Che questo non fosse casuale ma rispondesse ad un'esigenza di nascondere il problema pare confermato anche dalla circostanza che quando a fine giugno 2023 (il giorno 28)
l'azienda riceve dalla controparte una diffida ad adempiere inviata da , il CP_2
ricorrente tenta (il 28.6.2023 stesso), con l'ufficio legale, di minimizzare la cosa (“ciao aggiorno sulla cancellazione di un accordo con il trader ”; v. teste Tes_1 CP_2
GIORDANO: a un certo punto mi manda una e-mail per un problema Pt_1
relativo a questa fornitura;
mi chiede una via d'uscita rispetto ad una pretesa di
di ritenere concluso il contratto;
dopo varie e-mail ho ricostruito la vicenda”) CP_2
e consegna solo una parte della documentazione commerciale che aveva prodotto e ricevuto relativamente all'affare.
Solo dietro sollecito dell'ufficio legale del 7.7.2023 (“ma tra la mail del 29 ottobre e la mail del 28 giugno scorso non vi siete più scritti nulla ?”) il ricorrente consegnerà
(anche qui, significativamente, solo diversi giorni dopo: il 13.7.2023) le e-mail dalle quali emerge che sin dal marzo del 2023 egli era a conoscenza del problema sull'esistenza del vincolo contrattuale vantato dalla controparte.
pagina 7 di 11 Del pari, non informa di nulla chi avrebbe dovuto informare, l'avere il ricorrente messo in copia altra dipendente , tal “addetta Back Office e ufficio CP_1 R_
acquisti Alcoli di Caviro Extra” (ma non l'ufficio legale;
ma non il direttore generale) nell'email del 13.1.2023 inviata dal ricorrente al (e nella risposta di CP_3
quest'ultimo dell'8.3.2023) con la quale si chiedeva di provare a spostare l'imbarco a settembre 2023 (ed infatti, teste “A.D.R.: Vero che la sig.ra R_ [...]
era a conoscenza della seconda trattativa di acquisto di alcol con la , Tes_2 CP_2
iniziata a ottobre 2022 ? non ero a conoscenza;
ero in copia conoscenza in una email inviata dal ricorrente al fornitore;
non ricordo la data;
era dopo ottobre;
c'era CP_2
una papabile trattativa;
A.D.R.: lei da questa e-mail ha capito qualcosa ? assolutamente no perché non ne sapevo niente prima, né ne ho saputo qualcosa dopo;
ad eccezione della risposta dell' 8.3.2023 di la cerda di ”). CP_2
Quando arrivano le e-mail più pesanti e pressanti (con paventate richieste risarcitorie) dal è proprio dopo l'e-mail dell'8.3.2023 e da lì in poi il iene CP_3 Pt_1
l'atteggiamento omissivo sopra esposto, senza informare – a differenza di quanto era previsto e logico – del problema contrattuale che si era manifestato, né il direttore generale, né l'ufficio legale.
Analogamente l'avere inviato (nel novembre del 2022) dei campioni di alcool da analizzare al direttore dello stabilimento ( non rappresenta alcuna (e non può Pt_3
colmare quella mancanza di) informativa specifica sul problema del vincolo contrattuale che si era manifestato con chiarezza sin da marzo 2023 (e, non a caso, teste Pt_3
“A.D.R.: lei ha avuto informazioni dal ricorrente circa una seconda trattativa con
per una consegna di alcool via nave ? no, avevamo valutato dei campioni CP_2
preventivi per futuri acquisti”).
L'unico che aveva il quadro nitido e pieno della situazione era quindi il ricorrente (che aveva seguito tutta la trattativa ed aveva tutte le e-mails in suo possesso), non chi aveva ricevuto alcuni campioni di alcool da analizzare, non chi era finito casualmente in conoscenza di un paio di e-mail commerciali con un fornitore straniero.
pagina 8 di 11 La conoscenza, in tali altri soggetti dell'organizzazione aziendale, dell'esistenza di una trattativa con un fornitore straniero non valeva indubbiamente ad esentare il ricorrente dal mantenere una propria condotta diligente ed informare i vertici aziendali, come era previsto e come era anche ovvio, dei problemi che si erano successivamente manifestati.
In tale quadro si capisce benissimo che la questione qui non è se il contratto in questione doveva o meno ritenersi veramente concluso (peraltro, anche l'ordinamento italiano conosce forme di responsabilità pre-contrattuali).
Dal punto di vista dell'adempimento delle obbligazioni del lavoratore, è il fatto in sé di avere celato per molti mesi le gravi circostanze che erano emerse in quella trattativa a rendere lo stesso non meritevole di fiducia circa il futuro adempimento delle proprie obbligazioni lavorative.
Dà solo una ulteriore coloratura di maggiore gravità l'entità del danno subito dal datore di lavoro nell'affare (si trattava di una nave di alcool e, dunque, di molti soldi, diversi milioni di euro), avendo quest'ultimo transatto dietro al pagamento di 1 milione di euro.
Completamente irrilevante, in questa prospettiva, che l'accordo commerciale per cui è causa non poté essere eseguito per calo del prezzo dell'alcool e per difficoltà di stoccaggio del prodotto in (acuite dall'incendio dello stabilimento di maggio CP_1
2023).
Tali elementi, senza i quali forse la storia avrebbe potuto avere un lieto fine (che non ha avuto) per , non incidono sulla gravità degli inadempimenti commessi nel CP_1
frangente dal lavoratore.
Per la stessa ragione, completamente inutile tentare parallelismi con la trattativa precedente con lo stesso fornitore (che era stata formalizzata da accordo sottoscritto, per
, dal D.G.), posto che la violazione che ha causato il licenziamento del CP_1
ricorrente è consistita nel tacere circostanze decisive per una tempestiva difesa del datore di lavoro nei rapporti con il fornitore e nel tenere un comportamento ambiguo se non (da un certo punto in avanti) addirittura “concludente” con la controparte (è ovvio che se a fronte di una controparte che sostiene l'esistenza di un contratto vincolante e pagina 9 di 11 parla di danni, l'unico argomento che gli si oppone è la necessità – per proprie ragioni di difficoltà commerciali – di una posticipazione delle consegne delle merci previste da tale contratto, si finisce per confermare implicitamente che un impegno contrattuale a carico della propria azienda in effetti sussiste;
lo ha bene compreso il teste GIORDANO capo dell'ufficio legale: “mi convinco che abbia ingenerato nella l'affidamento sulla Pt_4
conclusione del contratto perché lui nelle email conferma l'accordo, poi procastina la consegna del prodotto, ma senza dire mai che il prodotto non può più essere ricevuto da
(perché non poteva essere ricevuto fisicamente”). CP_1
Come già anticipato, vi era anche una sorta di protocollo aziendale in tema di acquisto di alcool.
Esso venne formalizzato con l'e-mail del 24.6.2022 (pacificamente ricevuta dal ricorrente, che in questa sede ne riproduce una copia fotostatica) nella quale è previsto a carico degli addetti del commerciale: “
1. Commerciale Alcol, sottoporrà agli uffici
Finanza e Legale un elenco preliminare degli Stati con cui ritiene che si possa instaurare il business.
2. Commerciale Alcol, fornirà agli stessi uffici tutta la documentazione preliminare (compreso il format contrattuale adottato da controparte) che avrà richiesto a controparte nelle more dello svolgimento delle trattative (al fine di accelerare la fase di controllo e monitoraggio)”.
È evidente ed ovvio che tra la documentazione che avrebbe dovuto essere consegnata all'ufficio legale non può mancare quella (tenuta invece nel cassetto anche dopo lo scoppio della problematica a fine giugno e, dunque, celata all'azienda fino al 13 luglio del 2023) nella quale la controparte vantava di avere un vincolo verso l'azienda.
Nel più ci sta certamente il meno e quindi se la ratio era consentire un controllo e monitoraggio dall'ufficio legale su questioni documentali preliminari, le e-mail nelle quali la controparte paventava il proprio diritto al risarcimento dei danni andavano immediatamente e a fortiori comunicate ai vertici aziendali.
Le condotte sono gravissime e hanno giustificato sicuramente sospensione e recesso in tronco.
pagina 10 di 11 L'elemento soggettivo è sicuramente presente ed è stato tracciato nelle pagine che precedono.
La questione dell'impugnativa di licenziamento va quindi respinta.
Seguono le sorti di quest'ultima anche le richieste di premi “personale e di risultato”, che il ricorrente lamenta “maturati entro la fine di agosto 2023, termine dell'esercizio contabile, e che solo il licenziamento ha impedito al Sig. di ricevere”. Pt_1
Come infatti la stessa difesa ricorrente sostiene “Una volta che il licenziamento sarà dichiarato illegittimo, i premi dovranno essere liquidati”; dunque, in difetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, quest'ultimo resta atto pienamente legittimo e soprattutto lecito, con la conseguenza che alcuna pretesa risarcitoria (qui di tipo da perdita di chance) può derivarne in favore del lavoratore.
Idem sui danni non patrimoniali (biologico in misura del 12 %) allegati.
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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