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Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/08/2024, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
n. 389/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 389/2023 r.g.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo de Bellis, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28;
ATTORE OPPONENTE nei confronti di
(codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. ), e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (nuova denominazione assunta da - codice fiscale , p.IVA CP_2 CP_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa - in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio P.IVA_3 Persona_1
del 18.1.2017 rep. n.73458 racc. 22390 – doc.
3 - dall'Avv. Giulia Migliorini;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni di parte attrice: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare che non è titolare del credito azionato e/o che, in ogni P_
caso, per essa, non riveste la qualità di mandatario difettando la relativa legittimazione attiva;
CP_2
pagina 1 di 6 - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga titolare del credito (i) accertare e dichiarare P_
l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2946 cc;
in subordine: (i) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme intimate a titolo di interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 cc, (ii) determinare la minor somma che verrà ritenuta di giustizia rispetto al quantum intimato tenendo conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale sopra indicata, nonché dell'incidenza della transazione del condebitore solidale sul credito residuo, alla luce dei criteri di cui alla pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte richiamata in narrativa, e dell'incidenza dei pagamenti, comunque intervenuti, ai fini del corretto conteggio degli interessi maturati e non prescritti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di parte convenuta: “Affinché l'On.le Tribunale adito, contratiis reiectis, voglia respingere tutte le domande avversarie poiché inammissibili ed infondate, oltre che strumentali e pretestuose, per le motivazioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione del 10/02/2023, ritualmente notificato, ha impugnato il Parte_1
precetto notificatole dalla (e per essa, quale mandataria, dalla per la Controparte_1 CP_2
somma di euro 447.119,28, oltre interessi al tasso legale dal 27/01/2022 sino al saldo e spese successive occorrende, in forza della sentenza n. 1283/2002 emessa dal Tribunale di Perugia e della sentenza n.
172/2005 emessa dalla Corte d'Appello di Perugia.
Tale somma veniva precettata quale credito residuo asseritamente vantato dalla sulla base Controparte_1
di contratti di conto corrente n. 650125 e n. 1698, con l'allora Banco di Roma, che aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo alla base del procedimento esitato con le sentenze sopra richiamate. Sulla base di tali titoli, l'istituto di credito oggi convenuto, asserendo di essere cessionario del suddetto credito, ha notificato il precetto opposto.
Ebbene, l'attore opponente ha eccepito, preliminarmente, la mancata allegazione della procura generale alle liti in favore dell'Avv. Giulia Migliorini nonché il difetto di titolarità del diritto di credito in capo a P_
pagina 2 di 6 e la mancanza del potere gestorio in capo a Nel merito, invece, ha rilevato la P_ Controparte_2
prescrizione del credito azionato nonché, in subordine, l'errata determinazione del credito, vista l'incidenza della transazione intervenuta con un condebitore solidale dell'opponente. Ha, infine, contestato la quantificazione degli interessi, non essendo determinate le modalità di calcolo.
L'attrice opponente ha istato, pertanto, per la dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del titolo e per la sospensione della sua efficacia esecutiva ex artt. 615 e 624 c.p.c..
Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, contestando l'avversa domanda e producendo in giudizio documenti a sostegno della validità della cessione e della legittimità del suo operato, sia con riferimento alla decurtazione delle somme già percepite in virtù della transazione, sia con riferimento agli interessi richiesti.
Con ordinanza del 23/06/2023, il precedente Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, per carenza del periculum.
Concessi poi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di prove costituende, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, da tenersi ex art. 127ter c.p.c., del 16/05/2024, all'esito della quale la medesima è stara trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle note conclusive ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
In via assolutamente preliminare, occorre evidenziare che al procedimento in questione, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non è applicabile la disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini;
ex multis Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 21-07-2020, n. 15439, la quale richiama il “consolidato orientamento per cui ai giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi inclusa l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c., non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv.
633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del
pagina 3 di 6 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Non vi sono dubbi, in definitiva, che il regime della sospensione feriale dei termini processuali, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte […] non sia applicabile alla fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, proposti ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c., e/o art. 619
c.p.c., e, in particolare, non sia applicabile ai termini per le impugnazioni.”.
Dunque, a fronte della comunicazione del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21/05/2024, il termine per il deposito della comparsa conclusionale era da individuare nella data del
22/07/2024 e il termine per le repliche il 12/08/2024.
1. Quanto alla censura inerente all'asserita legittimazione ad agire (che si sovrappone quanto al contenuto a quella del difetto di titolarità del credito), occorre preliminarmente evidenziare come la medesima non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Infatti, si deve ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Dunque, nel caso di specie, la convenuta opposta ha notificato il precetto asserendo di essere titolare del diritto di credito azionato in virtù di atto di cessione del credito;
in particolare, la convenuta ha allegato, e in parte documentato, che il credito in origine era di titolarità di Banca di Roma, poi ceduto ad CP_4
poi ad Aspra Finance, la quale poi si è fusa per incorporazione con Successivamente,
[...] CP_4
ha assunto la denominazione di e ha infine ceduto il credito a Controparte_4 CP_3 CP_3
poi, ha conferito a il mandato per la gestione dei propri Controparte_1 Controparte_1 CP_2
crediti in sofferenza.
pagina 4 di 6 Ebbene, a prescindere dalla sufficienza della prova dei suddetti passaggi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di onere probatorio della cessione in blocco dei crediti in ambito bancario, ciò che merita assoluta evidenza è che, dinanzi ai sopra richiamati passaggi, l'attore ha puntualmente allegato alla prima udienza “Si è rilevato, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva per avere ceduto il proprio P_
credito a nell'anno 2017. L'intimante nulla argomenta in merito al richiamato atto di cessione Controparte_5
limitandosi a dare la prova del credito in capo a per effetto dell'acquisto effettuato nel precedente anno 2016 da P_
. Il punto, dunque, non è solo la prova dell'acquisto in capo a , ma se quest'ultima ha mantenuto, sino CP_3 P_
ad oggi, la titolarità del credito che, sulla base dei criteri enucleati e pubblicati sulla G.U. oggi appare in titolarità di soggetti terzi cessionari. Ed invero, alle pagine 3 e 4 della comparsa, la banca si limita a riprodurre i passaggi che la posizione creditoria ha subito dall'originaria Banca di Roma fino a ed al gestore senza nulla dedurre in ordine CP_3 P_
alla cessione tra e dedotta da (cfr. doc. 3 atto di opposizione). Non vi è P_ Controparte_5 Pt_1
smentita alcuna della circostanza che il credito azionato, nel 2017, avendone tutte le caratteristiche, è stato ceduto nuovamente
a diverso soggetto con conseguente difetto di titolarità di Parimenti del tutto irrilevante a tal fine il documento sub P_
doc. 9 allegato da controparte trattandosi dell'estratto del contratto di cessione datato 30.09.2016, ovvero precedente al passaggio a del 2017”. CP_5
Ebbene, parte attrice ha sostenuto come il credito, anche asseritamente nella titolarità dell'attuale opposta nel 2016 (cessione da del 30/09/2016, cfr all. 5 parte convenuta), sarebbe stato poi ceduto CP_3
ad una terza società, la In proposito, l'attrice ha allegato, fin dall'atto in Controparte_5
opposizione, estratto della Gazzetta Ufficiale, che costituisce indizio della detta cessione e della ricomprensione, all'interno di tale cessione, anche del credito per cui è causa. Ebbene, dinanzi a tale allegazione, parte convenuta non ha in alcun modo preso posizione né contestato l'opposta ricostruzione;
né alle successive udienze, né nelle comparse conclusionali.
Dunque, ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 115 c.p.c., dovrà considerarsi quale fatto non necessitante di prova, in quanto non contestato fra le parti, quello per cui nel 2017 il credito in questione sia stato ceduto a un terzo soggetto, che non è quello precettante.
pagina 5 di 6 Pertanto, l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dall'opponente pare meritevole di accoglimento.
Le altre censure, dunque, sono integralmente assorbite.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e della complessità delle questioni sottoposte al Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore della attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 1,214,00 per spese vive ed euro 6.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Spoleto, 20/08/2024
Il giudice
Federico Falfari
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 389/2023 r.g.
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo de Bellis, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale posta in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Perugia, via Cacciatori delle Alpi 28;
ATTORE OPPONENTE nei confronti di
(codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Verona n. ), e per Controparte_1 P.IVA_1
essa (nuova denominazione assunta da - codice fiscale , p.IVA CP_2 CP_3 P.IVA_2
), rappresentata e difesa - in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio P.IVA_3 Persona_1
del 18.1.2017 rep. n.73458 racc. 22390 – doc.
3 - dall'Avv. Giulia Migliorini;
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni di parte attrice: “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare nel merito: accertare e dichiarare che non è titolare del credito azionato e/o che, in ogni P_
caso, per essa, non riveste la qualità di mandatario difettando la relativa legittimazione attiva;
CP_2
pagina 1 di 6 - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenga titolare del credito (i) accertare e dichiarare P_
l'intervenuta prescrizione decennale del credito azionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2946 cc;
in subordine: (i) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme intimate a titolo di interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948 cc, (ii) determinare la minor somma che verrà ritenuta di giustizia rispetto al quantum intimato tenendo conto dell'intervenuta prescrizione quinquennale sopra indicata, nonché dell'incidenza della transazione del condebitore solidale sul credito residuo, alla luce dei criteri di cui alla pronuncia a Sezioni Unite della
Suprema Corte richiamata in narrativa, e dell'incidenza dei pagamenti, comunque intervenuti, ai fini del corretto conteggio degli interessi maturati e non prescritti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Conclusioni di parte convenuta: “Affinché l'On.le Tribunale adito, contratiis reiectis, voglia respingere tutte le domande avversarie poiché inammissibili ed infondate, oltre che strumentali e pretestuose, per le motivazioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio e, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione del 10/02/2023, ritualmente notificato, ha impugnato il Parte_1
precetto notificatole dalla (e per essa, quale mandataria, dalla per la Controparte_1 CP_2
somma di euro 447.119,28, oltre interessi al tasso legale dal 27/01/2022 sino al saldo e spese successive occorrende, in forza della sentenza n. 1283/2002 emessa dal Tribunale di Perugia e della sentenza n.
172/2005 emessa dalla Corte d'Appello di Perugia.
Tale somma veniva precettata quale credito residuo asseritamente vantato dalla sulla base Controparte_1
di contratti di conto corrente n. 650125 e n. 1698, con l'allora Banco di Roma, che aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo alla base del procedimento esitato con le sentenze sopra richiamate. Sulla base di tali titoli, l'istituto di credito oggi convenuto, asserendo di essere cessionario del suddetto credito, ha notificato il precetto opposto.
Ebbene, l'attore opponente ha eccepito, preliminarmente, la mancata allegazione della procura generale alle liti in favore dell'Avv. Giulia Migliorini nonché il difetto di titolarità del diritto di credito in capo a P_
pagina 2 di 6 e la mancanza del potere gestorio in capo a Nel merito, invece, ha rilevato la P_ Controparte_2
prescrizione del credito azionato nonché, in subordine, l'errata determinazione del credito, vista l'incidenza della transazione intervenuta con un condebitore solidale dell'opponente. Ha, infine, contestato la quantificazione degli interessi, non essendo determinate le modalità di calcolo.
L'attrice opponente ha istato, pertanto, per la dichiarazione di illegittimità ed inefficacia del titolo e per la sospensione della sua efficacia esecutiva ex artt. 615 e 624 c.p.c..
Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, contestando l'avversa domanda e producendo in giudizio documenti a sostegno della validità della cessione e della legittimità del suo operato, sia con riferimento alla decurtazione delle somme già percepite in virtù della transazione, sia con riferimento agli interessi richiesti.
Con ordinanza del 23/06/2023, il precedente Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, per carenza del periculum.
Concessi poi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di prove costituende, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza, da tenersi ex art. 127ter c.p.c., del 16/05/2024, all'esito della quale la medesima è stara trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle note conclusive ex art. 190 c.p.c..
* * * * *
In via assolutamente preliminare, occorre evidenziare che al procedimento in questione, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non è applicabile la disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini;
ex multis Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 21-07-2020, n. 15439, la quale richiama il “consolidato orientamento per cui ai giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi inclusa l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c., non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 - 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv.
633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del
pagina 3 di 6 11/01/2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 - 01). Non vi sono dubbi, in definitiva, che il regime della sospensione feriale dei termini processuali, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte […] non sia applicabile alla fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, proposti ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c., e/o art. 619
c.p.c., e, in particolare, non sia applicabile ai termini per le impugnazioni.”.
Dunque, a fronte della comunicazione del verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
21/05/2024, il termine per il deposito della comparsa conclusionale era da individuare nella data del
22/07/2024 e il termine per le repliche il 12/08/2024.
1. Quanto alla censura inerente all'asserita legittimazione ad agire (che si sovrappone quanto al contenuto a quella del difetto di titolarità del credito), occorre preliminarmente evidenziare come la medesima non è tecnicamente un'eccezione pregiudiziale riguardante il rito (difetto di legittimazione) bensì una difesa riguardante il merito della pretesa azionata.
Infatti, si deve ricordare che il difetto di legittimazione attiva sussiste laddove l'attore in senso sostanziale agisca per la tutela di un diritto del quale non risulta titolare sulla base della sua stessa prospettazione in astratto;
diverso il caso, come quello in questione, in cui lo stesso, a seguito dell'analisi degli atti di causa, non risulti concretamente titolare del diritto azionato in giudizio.
Dunque, nel caso di specie, la convenuta opposta ha notificato il precetto asserendo di essere titolare del diritto di credito azionato in virtù di atto di cessione del credito;
in particolare, la convenuta ha allegato, e in parte documentato, che il credito in origine era di titolarità di Banca di Roma, poi ceduto ad CP_4
poi ad Aspra Finance, la quale poi si è fusa per incorporazione con Successivamente,
[...] CP_4
ha assunto la denominazione di e ha infine ceduto il credito a Controparte_4 CP_3 CP_3
poi, ha conferito a il mandato per la gestione dei propri Controparte_1 Controparte_1 CP_2
crediti in sofferenza.
pagina 4 di 6 Ebbene, a prescindere dalla sufficienza della prova dei suddetti passaggi e degli orientamenti giurisprudenziali in materia di onere probatorio della cessione in blocco dei crediti in ambito bancario, ciò che merita assoluta evidenza è che, dinanzi ai sopra richiamati passaggi, l'attore ha puntualmente allegato alla prima udienza “Si è rilevato, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva per avere ceduto il proprio P_
credito a nell'anno 2017. L'intimante nulla argomenta in merito al richiamato atto di cessione Controparte_5
limitandosi a dare la prova del credito in capo a per effetto dell'acquisto effettuato nel precedente anno 2016 da P_
. Il punto, dunque, non è solo la prova dell'acquisto in capo a , ma se quest'ultima ha mantenuto, sino CP_3 P_
ad oggi, la titolarità del credito che, sulla base dei criteri enucleati e pubblicati sulla G.U. oggi appare in titolarità di soggetti terzi cessionari. Ed invero, alle pagine 3 e 4 della comparsa, la banca si limita a riprodurre i passaggi che la posizione creditoria ha subito dall'originaria Banca di Roma fino a ed al gestore senza nulla dedurre in ordine CP_3 P_
alla cessione tra e dedotta da (cfr. doc. 3 atto di opposizione). Non vi è P_ Controparte_5 Pt_1
smentita alcuna della circostanza che il credito azionato, nel 2017, avendone tutte le caratteristiche, è stato ceduto nuovamente
a diverso soggetto con conseguente difetto di titolarità di Parimenti del tutto irrilevante a tal fine il documento sub P_
doc. 9 allegato da controparte trattandosi dell'estratto del contratto di cessione datato 30.09.2016, ovvero precedente al passaggio a del 2017”. CP_5
Ebbene, parte attrice ha sostenuto come il credito, anche asseritamente nella titolarità dell'attuale opposta nel 2016 (cessione da del 30/09/2016, cfr all. 5 parte convenuta), sarebbe stato poi ceduto CP_3
ad una terza società, la In proposito, l'attrice ha allegato, fin dall'atto in Controparte_5
opposizione, estratto della Gazzetta Ufficiale, che costituisce indizio della detta cessione e della ricomprensione, all'interno di tale cessione, anche del credito per cui è causa. Ebbene, dinanzi a tale allegazione, parte convenuta non ha in alcun modo preso posizione né contestato l'opposta ricostruzione;
né alle successive udienze, né nelle comparse conclusionali.
Dunque, ai sensi del chiaro disposto di cui all'art. 115 c.p.c., dovrà considerarsi quale fatto non necessitante di prova, in quanto non contestato fra le parti, quello per cui nel 2017 il credito in questione sia stato ceduto a un terzo soggetto, che non è quello precettante.
pagina 5 di 6 Pertanto, l'eccezione di difetto di titolarità attiva sollevata dall'opponente pare meritevole di accoglimento.
Le altre censure, dunque, sono integralmente assorbite.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) e della complessità delle questioni sottoposte al Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore della attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 1,214,00 per spese vive ed euro 6.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Spoleto, 20/08/2024
Il giudice
Federico Falfari
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