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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/05/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4077/2021 R.G. promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti Filippo Poggi Longostrevi e Isabella Parte_1
Fontaine Panciatichi come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona della dott.ssa Dirigente ad interim Controparte_1 CP_2 del Settore , con il patrocinio dell'Avv. Gaudenzio Volponi come da Controparte_3 mandato in atti, e in persona del legale Controparte_4 rappresentante , con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Giani come da Controparte_5 mandato in atti, CONVENUTI con
in persona del legale rappresentante Controparte_6 CP_7
, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Conforti come da mandato in atti,
[...]
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: “Lesione personale. Risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: ACCERTATO E pagina 1 di 11 DICHIARATO che la Sig.ra il giorno 17/2/2018, ore 23:00 circa, in nel Parte_1 CP_1 parcheggio esterno del Centro Commerciale “La Galleria” (ex Barilla Center), posto tra Largo Paul Harris e Via Arpa, mentre stava attraversando le strisce pedonali, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sulle stesse, non riparata, non visibile perché priva di qualsiasi illuminazione e non segnalata da appositi cartelli di pericolo, conseguentemente, IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, dell'intervenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_6 della in persona del legale rappresentante pro tempore, per le lesioni Controparte_8 personali patite dalla Sig.ra in occasione del sinistro del 17/2/2018; e di conseguenza Parte_1
CONDANNARE, con ogni miglior formula, il la e la Controparte_1 Controparte_6 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici e Controparte_8 morali patiti dalla Sig.ra che si quantificano in Euro 24.204,82, o nella maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà dall'istruttoria calcolata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazioni monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo. ovvero, IN SUBORDINE, qualora non si ravvisasse la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ut supra, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità solidale ex art. 2043 del
in persona del Sindaco pro tempore, dell'intervenuta c.c., in Controparte_1 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, e della soc. in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, per le lesioni personali patite dalla Sig.ra in occasione del Parte_1 sinistro del 17/2/2018. e di conseguenza, CONDANNARE, con ogni miglior formula, il CP_1
la e la in solido tra loro, al
[...] Controparte_6 Controparte_8 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici e morali patiti dalla Sig.ra che si quantificano Parte_1 in Euro 24.204,82, o nella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria calcolata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazioni monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, e della negoziazione assistita, oltre a spese generali, CPA ed Iva come per legge, ivi comprese le spese di CTU e CTP, queste ultime come da fatture depositate con la precisazione delle conclusioni. Inoltre, si richiede espressamente la distrazione di compensi e spese a favore dei sottoscritti difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo, si insiste per l'ammissione di tutte le prove testimoniali richieste con le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. e non ammesse che si devono intendere qui integralmente ritrascritte, con i testi già indicati”. Per il “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Parma, rigettata ogni contraria e diversa Controparte_1 domanda ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: nel merito, respingere le domande formulate dalla Signora nei confronti del così come formulate Parte_1 Controparte_1 siccome improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore, condannare
[...]
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_8 P.IVA_1 pagare direttamente quanto dovuto dal a parte attrice e in ogni caso a tenerlo Controparte_1 manlevato da ogni pretesa avversaria, anche per le spese di causa. Con vittoria di spese di causa, rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”. Per “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare Controparte_8 Parte_2
e provvedere: • rigettare ogni avversa domanda in quanto del tutto infondata, priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà delle pretese avanzate”.
pagina 2 di 11 Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Parma, rigettata ogni contraria e Controparte_6 diversa domanda ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, accertata la legittimità dell'intervento di per i motivi indicati in atto, così giudicare: nel merito, respingere le Controparte_6 domande formulate dalla Signora nei confronti del e di Parte_1 Controparte_1 così come formulate siccome improponibili, inammissibili, infondate, Controparte_6 non provate o come meglio, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore, condannare p.iva Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente quanto dovuto dal P.IVA_1
e da parte attrice e in ogni caso a Controparte_1 Controparte_6 tenerle manlevate da ogni pretesa avversaria, anche per le spese di causa. Con vittoria di spese di causa, rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A seguito di documentato, infruttuoso invito alla procedura di negoziazione assistita, Pt_1 ha promosso azione di natura risarcitoria nei confronti del e della
[...] Controparte_1 società consortile ritenendoli solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. Controparte_8
2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., dei danni derivatile dal sinistro avvenuto il 17.02.2018, alle ore 23,00 circa in nel parcheggio adiacente al Centro Commerciale “La CP_1
Galleria” (ex Barilla Center) allorché, mentre attraversava le strisce pedonali, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale delle stesse, non visibile perché priva di idoneo cartello di segnalazione del pericolo e assente l'illuminazione in quel punto. In conseguenza del fatto così descritto, l'attrice ha rappresentato di avere riportato lesioni personali, in particolare una lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, per cui si rendevano necessari intervento chirurgico, visite specialistiche, artroscopia e cure con infiltrazioni di acido ialuronico. Una volta stabilizzati i postumi, il medico legale le aveva diagnosticato un danno biologico per invalidità permanente in percentuale del 10% e per invalidità temporanea, variamente graduata, della complessiva durata di novanta giorni. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione locale, unitamente a Controparte_6
(società affidataria in house providing del , intervenuta volontariamente per Controparte_1 resistere alla domanda e valorizzare, ai fini del rigetto, l'avvenuta stipula di contratto di appalto per la gestione e amministrazione della manutenzione della rete stradale con la società consortile convenuta, ritenuta unica responsabile dell'accaduto, nei confronti della quale è stata formulata dal e dall'intervenuta domanda riconvenzionale per essere dalla stessa CP_1 manlevate in caso di loro condanna nei confronti della Nella comune comparsa Pt_1 costitutiva, l'Amministrazione locale e hanno altresì contestato la CP_1 Controparte_6 ricostruzione attorea dell'accaduto, che hanno ricondotto al contegno colposo della stessa danneggiata, oltreché il quantum della pretesa perché eccessivo. Anche ha preso parte al giudizio e negato la propria legittimazione Controparte_8 passiva, non avendo il contratto di appalto concluso fatto venire meno la responsabilità custodiale del CP_1
Durante il successivo sviluppo processuale, è stata espletata prova testimoniale e disposta CTU medico-legale. A seguire, questo Giudice, essendo subentrato nella titolarità del fascicolo già
pagina 3 di 11 completamente istruito, ha ritenuto necessario richiedere un chiarimento al legale, con ordinanza del 07.04.2025, sulla finalità dell'intervento di (in modo Controparte_6 specifico, se esso sia da ricondurre a quello dell'art. 105, secondo comma, c.p.c. o se la difesa unica del e affidataria in house sia diretta a far valere un trasferimento della custodia - CP_1
e della conseguente responsabilità – dall'Ente convenuto all'intervenuta, in forza di convenzione del 21.12.2012). Ricevuti tali chiarimenti con nota del 17.04.2025, la causa è pervenuta all'udienza del 21.05.2025 per essere discussa e decisa, senza assegnazione di ulteriori termini, poiché già depositati dalle parti gli scritti difensivi finali.
*** Occorre anzitutto evidenziare che la domanda risarcitoria di è stata estesa, a Parte_1 seguito dell'intervento volontario di a tutte le controparti Controparte_6 processuali, in solido tra loro, e che la causa petendi posta dalla danneggiata alla base del diritto fatto valere è, in principalità, la fattispecie speciale regolata dall'art. 2051 (danno cagionato da cosa in custodia) e, in via subordinata, quella generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. Muovendo dall'esame della prima, si ricava dalla documentazione prodotta dal CP_1
e da che il rapporto tra i due soggetti appena nominati
[...] Controparte_6 corrisponde al modello dell'affidamento diretto (cd. in house providing) di prestazioni dell'Amministrazione locale alla società affidataria, che – come risulta dallo Statuto di
[...]
e dalla convenzione per la valorizzazione dei beni comunali del 21.12.2012 Controparte_6
- è società strumentale all'Ente, pressoché interamente partecipata dal (99,29% delle CP_1 azioni, con residua percentuale di azioni proprie), finanziata dal medesimo affinché possa CP_9 svolgere attività e servizi pubblici istituzionalmente facenti capo al CP_1
E' noto che tale modalità operativa, ossia l'affidamento in house di prestazioni e servizi pubblici, permette all'Amministrazione di non osservare la disciplina dettata dal codice degli appalti e di evitare la gara pubblica, soltanto ove ricorrano specifici requisiti dell'affidamento, rappresentati dall'elemento strutturale del controllo pubblico, da quello funzionale del controllo sull'attività affidata in termini del tutto corrispondenti a quelli del controllo esercitato dall'Ente sui servizi direttamente gestiti e da quello finalistico per il quale l'affidatario in house svolge essenzialmente la propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. Nel caso in esame gli elementi di struttura, funzionale e finalistico sopra indicati sono presenti e risultano dallo Statuto di in cui è scritto che quest'ultima “si Controparte_6 configura quale società strumentale a totale partecipazione del e, in coerenza Controparte_1 con le stesse finalità statutarie, esercita la propria attività in maniera esclusiva a favore del socio”. E ancora gli artt. 2 bis e 2 ter dello Statuto della società intervenuta prevedono che l'Ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si viene a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica tra Ente e Società, con possibilità per il primo di influenzare in concreto, direttamente e senza mediazioni, le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società controllata.
pagina 4 di 11 Ai chiari elementi di valutazione sopra riportati si aggiungono quelli ancor più specifici contenuti nella convenzione di affidamento del 21.12.2012 stipulata tra e Controparte_1 per la valorizzazione dei beni di proprietà comunale, al fine di Controparte_6 ottimizzarne la gestione ordinaria e straordinaria, beni tra i quali figurano anche quelli del patrimonio stradale di cui all'allegato C della convenzione. Ribaditi l'obbligo di vigilanza in capo al la titolarità del capitale sociale e la posizione CP_1 di finanziatore attraverso i contributi a fondo perduto di cui alle lettere K-N, nonché il controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso direttamente svolti, la convenzione di affidamento dà conto della concessione di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale alla società affidataria, e, per il patrimonio stradale affidato in concessione, della facoltà riconosciuta a di assumere la veste di Controparte_6 stazione appaltante nell'ambito di contratti di appalto dalla stessa conclusi (clausola 7.3), di provvedere al monitoraggio costante e al controllo sulla qualità delle prestazioni fornite dagli appaltatori, alla vigilanza sull'operato degli appaltatori, al fine di garantire da parte di questi ultimi il rispetto delle condizioni contrattuali e dei tempi di esecuzione (punto 8.1). Tutto ciò nel permanere, in capo al quale proprietario dei beni, non solo del Controparte_1 controllo sulla società affidataria in house, bensì anche sull'attività svolta della stessa, così come sancito dall'art. 5 della convenzione, che riconosce all'Amministrazione locale la possibilità di impartire direttive e indirizzi a Infrastrutture in corso di rapporto e della necessità per CP_1
l'affidataria di svolgere i servizi affidatile secondo gli indirizzi concordati con il CP_1
Tale assetto di rapporti, a parere di questo Giudice, esclude l'autonomia della società affidataria in house e concessionaria dei beni del demanio e patrimonio stradale comunale nell'espletamento dei compiti affidatile, con la conseguenza che il non si è Controparte_1 spogliato del potere di controllo e di signoria sulle strade del territorio cittadino e della posizione di garanzia su tali beni, che lo qualificano come ente pubblico territoriale e che trovano fondamento normativo negli artt. 16 e 28 della L. n. 2248 all F. del 1865, nell'art. 14 del Codice della Strada e nell'art. 5 del R.D. n. 2506 del 1923, i quali pongono a carico dell'ente proprietario l'obbligo di provvedere alla manutenzione e di prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Quanto sopra deve valere ancor più in ragione del fatto che Controparte_6 poiché dotata di propria personalità e autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, è soggetto di diritto privato, sottoposto allo statuto dell'imprenditore privato e dunque anche al rischio di fallimento, ciò che costituisce, alla luce di quanto sopra evidenziato e del quadro normativo descritto, ulteriore ostacolo alla dismissione totale della responsabilità custodiale del sui propri beni, che si sostanzierebbe in una totale rinuncia alla tutela dei cittadini per CP_1 quanto possa loro accadere transitando sul territorio locale, con esposizione dei medesimi al rischio di non essere ristorati. La complessiva valutazione degli elementi sopra riportati ed afferenti al rapporto strutturale, finanziario, strumentale e funzionale tra il e Controparte_1 Controparte_6 permette di riconoscere la sussistenza di una ipotesi di custodia mediata in capo all'Amministrazione locale, esercitata attraverso la società affidataria dei beni e loro manutenzione, pertanto una responsabilità fondata sulla previsione dell'art. 2051 c.p.c., di tipo pagina 5 di 11 solidale a carico di entrambi i soggetti per coesistenza di poteri di ingerenza e gestione sui beni, connessi alla posizione istituzionale (del e convenzionalmente assunta (per CP_1 [...]
volta al perseguimento dell'interesse pubblico di tutela dell'utente della Controparte_6 strada. Ciò posto, è pacifico che, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada, il possa essere chiamato a rispondere in qualità di ente proprietario e custode delle CP_1 strade del centro abitato aperte alla circolazione pubblica, assumendo – come già evidenziato – gli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza e incolumità dei fruitori. Presupposto della responsabilità è la derivazione del danno dalla cosa in custodia e, ormai pacificamente, esulano dai presupposti della responsabilità custodiale la pericolosità della cosa e la prevedibilità del danno, rilevando piuttosto il fatto che la cosa abbia avuto un'incidenza causale nella produzione dell'evento di danno (v., ex multis, le recenti Cass. civ. n. 37059 del 2022 e Cass. civ. n. 16034 del 2023). Si tratta dunque di responsabilità di tipo oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione di da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (. Cfr. Cass. civ SU 30.06.2022 n. 20943). Nel caso fortuito rientra non solo il fatto naturale o del terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. Venendo così ad esaminare il merito, la domanda di deve ritersi fondata nei Parte_1 confronti del e di ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Controparte_1 Controparte_6 nei termini seguenti. L'attrice ha dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno attraverso le dichiarazioni della testimone oculare, , confermative della caduta nell'ampia crepa esistente Testimone_1 sul manto delle strisce pedonali e raffigurata nelle riproduzioni fotografiche prodotte, dell'assenza di segnaletica di pericolo e mancanza di illuminazione sull'attraversamento pedonale. La chiara valenza dimostrativa di tali affermazioni testimoniali, della cui rispondenza al vero non vi è alcuna ragione valida per dubitare, non è sminuita dalla dichiarazione del testimone incaricato dalla compagnia assicurativa del di effettuare verifica e Testimone_2 CP_1 perizia sullo stato dei luoghi, in quanto riferita a situazione appurata a quasi un anno di distanza dalla caduta di il 24.01.2019 e in orario diurno, con illuminazione spenta. Il testimone Pt_1 non ha ricordato se nelle vicinanze delle strisce pedonali vi fosse un lampione. La descrizione della buca stradale trova riscontro nelle fotografie prodotte, da cui è possibile accertare la presenza di una lunga e ampia crepa in corrispondenza della fascia centrale delle strisce pedonali tale, per caratteristiche, da potersi ritenere, in conformità alla versione attorea, che abbia messo il piede nella crepa di forma irregolare e con profondità significativa, Pt_1 posta sull'attraversamento destinato al passaggio pedonale, e sia perciò caduta battendo la spalla destra sul terreno. La conformità tra i postumi invalidanti e la dinamica del sinistro nei termini proposti da ha trovato conferma anche nella CTU medico-legale. Parte_1
pagina 6 di 11 E' imputabile pertanto al e alla partecipata/concessionaria Controparte_1 [...]
una responsabilità correlata alla violazione degli obblighi di controllo, Controparte_6 custodia e manutenzione delle strade comunali istituzionalmente o convenzionalmente assunti con finalità di tutela della collettività locale, la cui violazione appare particolarmente evidente e grave poiché le strisce pedonali, teatro del sinistro, sono destinate proprio al transito in sicurezza dei pedoni presenti nelle strette adiacenze di un centro commerciale assai frequentato sia di giorno che di notte (stante la presenza di ristoranti, pizzerie e di cinema multisala), ubicato a pochi chilometri dal centro città. Nella condotta di non è certo riconoscibile un "caso fortuito" tale da escludere la Pt_1 responsabilità dei soggetti suindicati, tuttavia, la condotta dell'attrice viene in rilievo per il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,primo comma., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, secondo comma, c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. n. 26524/2020), che nella fattispecie è stata formulata da convenuti e intervenuto. Tornando al caso in esame, come detto, la conformazione, collocazione della crepa, mancata segnalazione della stessa denotano una situazione obiettiva di pericolosità della res tale da comprovare l'evento in linea con la prospettazione difensiva attorea, fondata sulla responsabilità custodiale. Tuttavia, ciò che depone per una non assoluta responsabilità dell'evento in capo a convenuta e intervenuta è dato proprio da alcune circostanze pacifiche e documentate, rappresentate dall'ora tarda e dall'illuminazione mancante, che avrebbero dovuto suggerire massima prudenza all'attrice nel passaggio, e così di mantenere costante attenzione alla strada di fronte a sé e ai propri passi per verificarne l'appoggio sicuro, oppure, stanti la scarsa illuminazione e l'età non più giovane di di prendere a braccetto l'amica per sostenersi, o, ancora, di effettuare Pt_1
l'attraversamento in zona illuminata. In quest'ottica, quindi, la carente diligenza e prudenza del comportamento dell'attrice, giustificano il riconoscimento di un concorso di colpa della stessa, che questo Giudice stima congruo quantificare in percentuale pari al 25%. Prima di passare alla quantificazione del danno, occorre vagliare la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti della società consortile Parte_1 Controparte_8 tale domanda va respinta. Non è in primo luogo configurabile la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. poiché la società convenuta non assume la veste di custode per essere appaltatrice del servizio di manutenzione strade. E' infatti orientamento interpretativo costante e da tempo consolidato quello per il quale l'affidamento in appalto del servizio manutentivo delle strade comunali non vale ad escludere la piena legittimazione passiva del soggetto committente. Invero, in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura e allo stato della strada pubblica, si trasferisce pagina 7 di 11 all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (in tal senso già Cass. civ. 29.03.2007 n. 7755, Cass. civ. 23.07.2012 n. 12811, Cass. civ. 20.09.20122 n. 12811). Ferma dunque la custodia delle strade comunali in capo a Ente proprietario e concessionario in house (committente nel contratto di appalto a favore di , non sono Controparte_8 neppure configurabili, in capo alla società convenuta, i profili della responsabilità aquiliana, poiché non vengono qui in rilievo danni a terzi conseguiti all'esecuzione di lavori/opere affidati all'appaltatore, bensì una responsabilità di tipo omissivo di essa verso il cittadino, per mancata manutenzione del passaggio pedonale esterno al centro commerciale “La Galleria” e mancata eliminazione della crepa/buca presente sull'attraversamento pedonale. Tuttavia, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di protezione o di garanzia nei confronti del danneggiato che, a parere di questo Giudice sussiste soltanto in capo a Ente locale e affidataria in house, non anche all'impresa incaricata della manutenzione, la quale risponde verso terzi per le proprie condotte attive, connotate da dolo o colpa e causative di danno, non anche per quelle omissive, rilevanti soltanto nel rapporto con l'altro contraente, ove esse integrino inadempimento del contratto di appalto da cui siano derivati pregiudizi alla controparte. Su questo aspetto si tornerà esaminando la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di Controparte_10 Controparte_11
Venendo a considerare così le conseguenze del sinistro del 17.02.2018, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al medico legale dott. per verificare le lesioni lamentate da Per_1
Parte_1
La relazione peritale depositata ha riconosciuto, in base alla documentazione sanitaria in atti e l'esame diretto sulla persona dell'infortunata, il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni sussistenti e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITT di gg 1 corrispondenti alla durata del ricovero, una ITP al 75 per cento di 30 gg. e una ITP al 50 per cento di 15 e una ITP al 25 di 30 giorni;
2) una IP al 7-8% correlata al deficit antalgico di spalla destra con limitazione funzionale al carico, in esiti di lesione parziale del tendine del sovraspinato di spalla destra in destrimane, sottoposto a trattamento chirurgico ripartivo con regolare decorso;
3) spese mediche documentate e ritenute congrue per Euro 1.532,32. Orbene, tali esiti peritali vanno condivisi perché corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i pagina 8 di 11 risultati. Del resto, non vi sono neppure contestazioni delle parti al risultato dell'accertamento peritale. Pur trattandosi di lesioni micro-permanenti, non trovano applicazione le tabelle legali di cui agli artt. 138-139 TU Assicurazioni, esulando la fattispecie da quelle della responsabilità da circolazione stradale di veicoli. Né può operare la tabella unica entrata in vigore il 5 marzo scorso, applicabile soltanto a sinistri verificatisi da tale data. Di conseguenza, il danno non patrimoniale stimato dal CTU viene calcolato sulla base delle note e recenti tabelle di MI 20 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto (67anni): si giunge all'importo di Euro 19.596,50, di cui 15.169,00 per danno non patrimoniale risarcibile, incrementato del 25% per sofferenza soggettiva accresciuta dall'intervento chirurgico alla spalla destra eseguito presso l'Ospedale Maggiore di e 4.427,50 Euro a titolo di CP_1 danno biologico temporaneo. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 19.596,50 Euro sono dovuti gli interessi compensativi pari a 2.003,02 Euro secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 17.02.2018, pari a 16.398,33 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. All'importo risultante da tale calcolo, pari a 21.600,00 Euro in moneta attuale, vanno aggiunte le spese mediche riconosciute dal CTU come congrue e quelle documentate di CTP, per giungere così a 23.432,32 Euro, che occorre decurtare del 25% in ragione del concorso colposo ascritto alla stessa ex art. 1227 cod.civ.: la domanda risarcitoria dell'attrice va dunque Parte_1 accolta per l'importo di 17.574,24 Euro, già espresso in moneta attuale. Poiché convertito con la liquidazione in credito risarcitorio in credito di valuta, spettano a gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: il Pt_1 [...] sono dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento in Controparte_10 favore di Parte_1
La domanda di manleva rivolta dal e da alla società CP_1 Controparte_6 appaltatrice va accolta, potendosi riconoscere in capo all'impresa l'inadempimento di obbligazioni discendenti dal contratto di appalto per la gestione e l'amministrazione della rete stradale comunale e relative pertinenze del 2015, successivamente rinnovato, e relativo capitolato, da cui risulta che all'appaltatrice della manutenzione sono stati affidati, oltre che compiti manutentivi della rete stradale cittadina, anche il monitoraggio dello stato manutentivo della rete stradale del obblighi non assolti nell'area esterna al centro Controparte_1 commerciale suindicato, mediante intervento di ripristino e eliminazione della lunga profonda crepa presente sulle strisce pedonali. Tale crepa, per sue caratteristiche dimensionali e di profondità era senz'altro presente da tempo e risulta, purtroppo che lì sia rimasta quanto meno per tutto l'anno successivo alla caduta di come confermano le fotografie allegate alla Pt_1 relazione redatta dall'incaricato del 2019, prodotte dal e da Parma Infrastruttura Tes_3 CP_1 come doc. 5.
pagina 9 di 11 Si reputa giustificato e congruo, in assenza di elementi ulteriori che permettano di meglio ponderare i rispettivi apporti, fare applicazione dell'art. 2055 ultimo comma cod. civ. e porre a carico di una responsabilità paritaria rispetto a quella di Controparte_12
Ente/concessionario: per l'effetto, si dichiara tenuta in ragione Controparte_8 dell'inadempimento accertato, a tenere indenni il Controparte_10 degli effetti della condanna subita nei confronti di in misura pari al 50% e
[...] Parte_1 si condanna la società appaltatrice a rifondere loro la somma di 8.787,12 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza al pagamento effettivo. Le spese di lite e quelle di assistenza stragiudiziale seguono la soccombenza tra attrice e e sono liquidate in dispositivo, sulla base del Controparte_13
DM 55/2014 testo vigente, tenendo a mente il valore dello scaglione di riferimento e quelli medi di ciascuna fase processuale;
la liquidazione è fatta in favore dei difensori di Pt_1
dichiaratisi antistatari.
[...]
La soccombenza rispetto alla domanda attorea giustifica anche la definitiva statuizione dell'obbligo a carico del convenuto e della società intervenuta di sostenere, in solido, CP_1 le spese della CTU liquidate in corso di causa. Si ritiene giustificato, infine, disporre la compensazione integrale delle spese di lite di
[...] poiché la società è risultata vittoriosa rispetto alla domanda attorea e Controparte_14 soccombente per quella di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti del e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, con l'intervento volontario di RO Controparte_6
così decide:
[...]
1. accertata la responsabilità del e Controparte_10 riconosciuta la concorrente responsabilità colposa della danneggiata attrice in percentuale del 25%, dichiara tenuti e condanna in solido il al Controparte_10 pagamento in favore di della somma di Euro 17.574,24, già in moneta attuale, a Parte_1 titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2. rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 RO
;
[...]
3. in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dal
[...] nei confronti di accertato l'inadempimento di Controparte_10 Controparte_8 quest'ultima agli obblighi assunti con il contratto di appalto, dichiara tenuta CP_8
a tenere indenni il in misura pari al 50% della
[...] Controparte_10 condanna subita al punto 1. e la condanna rifondere loro la somma di 8.787,12 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza al pagamento effettivo;
4. condanna il in solido a rifondere a Controparte_10 Pt_1 le spese processuali e di assistenza stragiudiziale sostenute, liquidate in complessivi
[...]
pagina 10 di 11 6.428,80 Euro, di cui 5.877,00 Euro per compenso professionale e 551,80 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
5. pone definitivamente a carico del in solido Controparte_10 Controparte_16 tra loro, le spese di CTU già liquidate.
6. compensa interamente le spese di lite sostenute da Controparte_17
[...
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 11 di 11
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4077/2021 R.G. promossa da
con il patrocinio degli Avv.ti Filippo Poggi Longostrevi e Isabella Parte_1
Fontaine Panciatichi come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona della dott.ssa Dirigente ad interim Controparte_1 CP_2 del Settore , con il patrocinio dell'Avv. Gaudenzio Volponi come da Controparte_3 mandato in atti, e in persona del legale Controparte_4 rappresentante , con il patrocinio dell'Avv. Leonardo Giani come da Controparte_5 mandato in atti, CONVENUTI con
in persona del legale rappresentante Controparte_6 CP_7
, con il patrocinio dell'Avv. Andrea Conforti come da mandato in atti,
[...]
INTERVENIENTE VOLONTARIO
OGGETTO: “Lesione personale. Risarcimento danni”.
CONCLUSIONI: Per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: ACCERTATO E pagina 1 di 11 DICHIARATO che la Sig.ra il giorno 17/2/2018, ore 23:00 circa, in nel Parte_1 CP_1 parcheggio esterno del Centro Commerciale “La Galleria” (ex Barilla Center), posto tra Largo Paul Harris e Via Arpa, mentre stava attraversando le strisce pedonali, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca presente sulle stesse, non riparata, non visibile perché priva di qualsiasi illuminazione e non segnalata da appositi cartelli di pericolo, conseguentemente, IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, dell'intervenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_6 della in persona del legale rappresentante pro tempore, per le lesioni Controparte_8 personali patite dalla Sig.ra in occasione del sinistro del 17/2/2018; e di conseguenza Parte_1
CONDANNARE, con ogni miglior formula, il la e la Controparte_1 Controparte_6 in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici e Controparte_8 morali patiti dalla Sig.ra che si quantificano in Euro 24.204,82, o nella maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà dall'istruttoria calcolata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazioni monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo. ovvero, IN SUBORDINE, qualora non si ravvisasse la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ut supra, ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità solidale ex art. 2043 del
in persona del Sindaco pro tempore, dell'intervenuta c.c., in Controparte_1 Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, e della soc. in persona Controparte_8 del legale rappresentante pro tempore, per le lesioni personali patite dalla Sig.ra in occasione del Parte_1 sinistro del 17/2/2018. e di conseguenza, CONDANNARE, con ogni miglior formula, il CP_1
la e la in solido tra loro, al
[...] Controparte_6 Controparte_8 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, fisici e morali patiti dalla Sig.ra che si quantificano Parte_1 in Euro 24.204,82, o nella maggiore o minore somma che risulterà dall'istruttoria calcolata anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazioni monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo. IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, e della negoziazione assistita, oltre a spese generali, CPA ed Iva come per legge, ivi comprese le spese di CTU e CTP, queste ultime come da fatture depositate con la precisazione delle conclusioni. Inoltre, si richiede espressamente la distrazione di compensi e spese a favore dei sottoscritti difensori ai sensi dell'art. 93 c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA, per mero tuziorismo, si insiste per l'ammissione di tutte le prove testimoniali richieste con le memorie ex art. 183, VI co. c.p.c. e non ammesse che si devono intendere qui integralmente ritrascritte, con i testi già indicati”. Per il “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Parma, rigettata ogni contraria e diversa Controparte_1 domanda ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare: nel merito, respingere le domande formulate dalla Signora nei confronti del così come formulate Parte_1 Controparte_1 siccome improponibili, inammissibili, infondate, non provate o come meglio, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore, condannare
[...]
p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_8 P.IVA_1 pagare direttamente quanto dovuto dal a parte attrice e in ogni caso a tenerlo Controparte_1 manlevato da ogni pretesa avversaria, anche per le spese di causa. Con vittoria di spese di causa, rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”. Per “Voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, così dichiarare Controparte_8 Parte_2
e provvedere: • rigettare ogni avversa domanda in quanto del tutto infondata, priva di idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di causa, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà delle pretese avanzate”.
pagina 2 di 11 Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Parma, rigettata ogni contraria e Controparte_6 diversa domanda ed eccezione, previe le declaratorie del caso e di legge, accertata la legittimità dell'intervento di per i motivi indicati in atto, così giudicare: nel merito, respingere le Controparte_6 domande formulate dalla Signora nei confronti del e di Parte_1 Controparte_1 così come formulate siccome improponibili, inammissibili, infondate, Controparte_6 non provate o come meglio, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dall'attore, condannare p.iva Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente quanto dovuto dal P.IVA_1
e da parte attrice e in ogni caso a Controparte_1 Controparte_6 tenerle manlevate da ogni pretesa avversaria, anche per le spese di causa. Con vittoria di spese di causa, rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A seguito di documentato, infruttuoso invito alla procedura di negoziazione assistita, Pt_1 ha promosso azione di natura risarcitoria nei confronti del e della
[...] Controparte_1 società consortile ritenendoli solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. Controparte_8
2051 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., dei danni derivatile dal sinistro avvenuto il 17.02.2018, alle ore 23,00 circa in nel parcheggio adiacente al Centro Commerciale “La CP_1
Galleria” (ex Barilla Center) allorché, mentre attraversava le strisce pedonali, cadeva a terra a causa di una buca presente sul manto stradale delle stesse, non visibile perché priva di idoneo cartello di segnalazione del pericolo e assente l'illuminazione in quel punto. In conseguenza del fatto così descritto, l'attrice ha rappresentato di avere riportato lesioni personali, in particolare una lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra, per cui si rendevano necessari intervento chirurgico, visite specialistiche, artroscopia e cure con infiltrazioni di acido ialuronico. Una volta stabilizzati i postumi, il medico legale le aveva diagnosticato un danno biologico per invalidità permanente in percentuale del 10% e per invalidità temporanea, variamente graduata, della complessiva durata di novanta giorni. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione locale, unitamente a Controparte_6
(società affidataria in house providing del , intervenuta volontariamente per Controparte_1 resistere alla domanda e valorizzare, ai fini del rigetto, l'avvenuta stipula di contratto di appalto per la gestione e amministrazione della manutenzione della rete stradale con la società consortile convenuta, ritenuta unica responsabile dell'accaduto, nei confronti della quale è stata formulata dal e dall'intervenuta domanda riconvenzionale per essere dalla stessa CP_1 manlevate in caso di loro condanna nei confronti della Nella comune comparsa Pt_1 costitutiva, l'Amministrazione locale e hanno altresì contestato la CP_1 Controparte_6 ricostruzione attorea dell'accaduto, che hanno ricondotto al contegno colposo della stessa danneggiata, oltreché il quantum della pretesa perché eccessivo. Anche ha preso parte al giudizio e negato la propria legittimazione Controparte_8 passiva, non avendo il contratto di appalto concluso fatto venire meno la responsabilità custodiale del CP_1
Durante il successivo sviluppo processuale, è stata espletata prova testimoniale e disposta CTU medico-legale. A seguire, questo Giudice, essendo subentrato nella titolarità del fascicolo già
pagina 3 di 11 completamente istruito, ha ritenuto necessario richiedere un chiarimento al legale, con ordinanza del 07.04.2025, sulla finalità dell'intervento di (in modo Controparte_6 specifico, se esso sia da ricondurre a quello dell'art. 105, secondo comma, c.p.c. o se la difesa unica del e affidataria in house sia diretta a far valere un trasferimento della custodia - CP_1
e della conseguente responsabilità – dall'Ente convenuto all'intervenuta, in forza di convenzione del 21.12.2012). Ricevuti tali chiarimenti con nota del 17.04.2025, la causa è pervenuta all'udienza del 21.05.2025 per essere discussa e decisa, senza assegnazione di ulteriori termini, poiché già depositati dalle parti gli scritti difensivi finali.
*** Occorre anzitutto evidenziare che la domanda risarcitoria di è stata estesa, a Parte_1 seguito dell'intervento volontario di a tutte le controparti Controparte_6 processuali, in solido tra loro, e che la causa petendi posta dalla danneggiata alla base del diritto fatto valere è, in principalità, la fattispecie speciale regolata dall'art. 2051 (danno cagionato da cosa in custodia) e, in via subordinata, quella generale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ. Muovendo dall'esame della prima, si ricava dalla documentazione prodotta dal CP_1
e da che il rapporto tra i due soggetti appena nominati
[...] Controparte_6 corrisponde al modello dell'affidamento diretto (cd. in house providing) di prestazioni dell'Amministrazione locale alla società affidataria, che – come risulta dallo Statuto di
[...]
e dalla convenzione per la valorizzazione dei beni comunali del 21.12.2012 Controparte_6
- è società strumentale all'Ente, pressoché interamente partecipata dal (99,29% delle CP_1 azioni, con residua percentuale di azioni proprie), finanziata dal medesimo affinché possa CP_9 svolgere attività e servizi pubblici istituzionalmente facenti capo al CP_1
E' noto che tale modalità operativa, ossia l'affidamento in house di prestazioni e servizi pubblici, permette all'Amministrazione di non osservare la disciplina dettata dal codice degli appalti e di evitare la gara pubblica, soltanto ove ricorrano specifici requisiti dell'affidamento, rappresentati dall'elemento strutturale del controllo pubblico, da quello funzionale del controllo sull'attività affidata in termini del tutto corrispondenti a quelli del controllo esercitato dall'Ente sui servizi direttamente gestiti e da quello finalistico per il quale l'affidatario in house svolge essenzialmente la propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza. Nel caso in esame gli elementi di struttura, funzionale e finalistico sopra indicati sono presenti e risultano dallo Statuto di in cui è scritto che quest'ultima “si Controparte_6 configura quale società strumentale a totale partecipazione del e, in coerenza Controparte_1 con le stesse finalità statutarie, esercita la propria attività in maniera esclusiva a favore del socio”. E ancora gli artt. 2 bis e 2 ter dello Statuto della società intervenuta prevedono che l'Ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si viene a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica tra Ente e Società, con possibilità per il primo di influenzare in concreto, direttamente e senza mediazioni, le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società controllata.
pagina 4 di 11 Ai chiari elementi di valutazione sopra riportati si aggiungono quelli ancor più specifici contenuti nella convenzione di affidamento del 21.12.2012 stipulata tra e Controparte_1 per la valorizzazione dei beni di proprietà comunale, al fine di Controparte_6 ottimizzarne la gestione ordinaria e straordinaria, beni tra i quali figurano anche quelli del patrimonio stradale di cui all'allegato C della convenzione. Ribaditi l'obbligo di vigilanza in capo al la titolarità del capitale sociale e la posizione CP_1 di finanziatore attraverso i contributi a fondo perduto di cui alle lettere K-N, nonché il controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso direttamente svolti, la convenzione di affidamento dà conto della concessione di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale alla società affidataria, e, per il patrimonio stradale affidato in concessione, della facoltà riconosciuta a di assumere la veste di Controparte_6 stazione appaltante nell'ambito di contratti di appalto dalla stessa conclusi (clausola 7.3), di provvedere al monitoraggio costante e al controllo sulla qualità delle prestazioni fornite dagli appaltatori, alla vigilanza sull'operato degli appaltatori, al fine di garantire da parte di questi ultimi il rispetto delle condizioni contrattuali e dei tempi di esecuzione (punto 8.1). Tutto ciò nel permanere, in capo al quale proprietario dei beni, non solo del Controparte_1 controllo sulla società affidataria in house, bensì anche sull'attività svolta della stessa, così come sancito dall'art. 5 della convenzione, che riconosce all'Amministrazione locale la possibilità di impartire direttive e indirizzi a Infrastrutture in corso di rapporto e della necessità per CP_1
l'affidataria di svolgere i servizi affidatile secondo gli indirizzi concordati con il CP_1
Tale assetto di rapporti, a parere di questo Giudice, esclude l'autonomia della società affidataria in house e concessionaria dei beni del demanio e patrimonio stradale comunale nell'espletamento dei compiti affidatile, con la conseguenza che il non si è Controparte_1 spogliato del potere di controllo e di signoria sulle strade del territorio cittadino e della posizione di garanzia su tali beni, che lo qualificano come ente pubblico territoriale e che trovano fondamento normativo negli artt. 16 e 28 della L. n. 2248 all F. del 1865, nell'art. 14 del Codice della Strada e nell'art. 5 del R.D. n. 2506 del 1923, i quali pongono a carico dell'ente proprietario l'obbligo di provvedere alla manutenzione e di prevenire situazioni di pericolo per gli utenti. Quanto sopra deve valere ancor più in ragione del fatto che Controparte_6 poiché dotata di propria personalità e autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, è soggetto di diritto privato, sottoposto allo statuto dell'imprenditore privato e dunque anche al rischio di fallimento, ciò che costituisce, alla luce di quanto sopra evidenziato e del quadro normativo descritto, ulteriore ostacolo alla dismissione totale della responsabilità custodiale del sui propri beni, che si sostanzierebbe in una totale rinuncia alla tutela dei cittadini per CP_1 quanto possa loro accadere transitando sul territorio locale, con esposizione dei medesimi al rischio di non essere ristorati. La complessiva valutazione degli elementi sopra riportati ed afferenti al rapporto strutturale, finanziario, strumentale e funzionale tra il e Controparte_1 Controparte_6 permette di riconoscere la sussistenza di una ipotesi di custodia mediata in capo all'Amministrazione locale, esercitata attraverso la società affidataria dei beni e loro manutenzione, pertanto una responsabilità fondata sulla previsione dell'art. 2051 c.p.c., di tipo pagina 5 di 11 solidale a carico di entrambi i soggetti per coesistenza di poteri di ingerenza e gestione sui beni, connessi alla posizione istituzionale (del e convenzionalmente assunta (per CP_1 [...]
volta al perseguimento dell'interesse pubblico di tutela dell'utente della Controparte_6 strada. Ciò posto, è pacifico che, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada, il possa essere chiamato a rispondere in qualità di ente proprietario e custode delle CP_1 strade del centro abitato aperte alla circolazione pubblica, assumendo – come già evidenziato – gli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza e incolumità dei fruitori. Presupposto della responsabilità è la derivazione del danno dalla cosa in custodia e, ormai pacificamente, esulano dai presupposti della responsabilità custodiale la pericolosità della cosa e la prevedibilità del danno, rilevando piuttosto il fatto che la cosa abbia avuto un'incidenza causale nella produzione dell'evento di danno (v., ex multis, le recenti Cass. civ. n. 37059 del 2022 e Cass. civ. n. 16034 del 2023). Si tratta dunque di responsabilità di tipo oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione di da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (. Cfr. Cass. civ SU 30.06.2022 n. 20943). Nel caso fortuito rientra non solo il fatto naturale o del terzo, ma anche la condotta dello stesso danneggiato. Venendo così ad esaminare il merito, la domanda di deve ritersi fondata nei Parte_1 confronti del e di ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Controparte_1 Controparte_6 nei termini seguenti. L'attrice ha dimostrato il nesso causale tra la cosa e il danno attraverso le dichiarazioni della testimone oculare, , confermative della caduta nell'ampia crepa esistente Testimone_1 sul manto delle strisce pedonali e raffigurata nelle riproduzioni fotografiche prodotte, dell'assenza di segnaletica di pericolo e mancanza di illuminazione sull'attraversamento pedonale. La chiara valenza dimostrativa di tali affermazioni testimoniali, della cui rispondenza al vero non vi è alcuna ragione valida per dubitare, non è sminuita dalla dichiarazione del testimone incaricato dalla compagnia assicurativa del di effettuare verifica e Testimone_2 CP_1 perizia sullo stato dei luoghi, in quanto riferita a situazione appurata a quasi un anno di distanza dalla caduta di il 24.01.2019 e in orario diurno, con illuminazione spenta. Il testimone Pt_1 non ha ricordato se nelle vicinanze delle strisce pedonali vi fosse un lampione. La descrizione della buca stradale trova riscontro nelle fotografie prodotte, da cui è possibile accertare la presenza di una lunga e ampia crepa in corrispondenza della fascia centrale delle strisce pedonali tale, per caratteristiche, da potersi ritenere, in conformità alla versione attorea, che abbia messo il piede nella crepa di forma irregolare e con profondità significativa, Pt_1 posta sull'attraversamento destinato al passaggio pedonale, e sia perciò caduta battendo la spalla destra sul terreno. La conformità tra i postumi invalidanti e la dinamica del sinistro nei termini proposti da ha trovato conferma anche nella CTU medico-legale. Parte_1
pagina 6 di 11 E' imputabile pertanto al e alla partecipata/concessionaria Controparte_1 [...]
una responsabilità correlata alla violazione degli obblighi di controllo, Controparte_6 custodia e manutenzione delle strade comunali istituzionalmente o convenzionalmente assunti con finalità di tutela della collettività locale, la cui violazione appare particolarmente evidente e grave poiché le strisce pedonali, teatro del sinistro, sono destinate proprio al transito in sicurezza dei pedoni presenti nelle strette adiacenze di un centro commerciale assai frequentato sia di giorno che di notte (stante la presenza di ristoranti, pizzerie e di cinema multisala), ubicato a pochi chilometri dal centro città. Nella condotta di non è certo riconoscibile un "caso fortuito" tale da escludere la Pt_1 responsabilità dei soggetti suindicati, tuttavia, la condotta dell'attrice viene in rilievo per il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227,primo comma., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, secondo comma, c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. n. 26524/2020), che nella fattispecie è stata formulata da convenuti e intervenuto. Tornando al caso in esame, come detto, la conformazione, collocazione della crepa, mancata segnalazione della stessa denotano una situazione obiettiva di pericolosità della res tale da comprovare l'evento in linea con la prospettazione difensiva attorea, fondata sulla responsabilità custodiale. Tuttavia, ciò che depone per una non assoluta responsabilità dell'evento in capo a convenuta e intervenuta è dato proprio da alcune circostanze pacifiche e documentate, rappresentate dall'ora tarda e dall'illuminazione mancante, che avrebbero dovuto suggerire massima prudenza all'attrice nel passaggio, e così di mantenere costante attenzione alla strada di fronte a sé e ai propri passi per verificarne l'appoggio sicuro, oppure, stanti la scarsa illuminazione e l'età non più giovane di di prendere a braccetto l'amica per sostenersi, o, ancora, di effettuare Pt_1
l'attraversamento in zona illuminata. In quest'ottica, quindi, la carente diligenza e prudenza del comportamento dell'attrice, giustificano il riconoscimento di un concorso di colpa della stessa, che questo Giudice stima congruo quantificare in percentuale pari al 25%. Prima di passare alla quantificazione del danno, occorre vagliare la domanda di risarcimento danni avanzata da nei confronti della società consortile Parte_1 Controparte_8 tale domanda va respinta. Non è in primo luogo configurabile la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. poiché la società convenuta non assume la veste di custode per essere appaltatrice del servizio di manutenzione strade. E' infatti orientamento interpretativo costante e da tempo consolidato quello per il quale l'affidamento in appalto del servizio manutentivo delle strade comunali non vale ad escludere la piena legittimazione passiva del soggetto committente. Invero, in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura e allo stato della strada pubblica, si trasferisce pagina 7 di 11 all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo. Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera (in tal senso già Cass. civ. 29.03.2007 n. 7755, Cass. civ. 23.07.2012 n. 12811, Cass. civ. 20.09.20122 n. 12811). Ferma dunque la custodia delle strade comunali in capo a Ente proprietario e concessionario in house (committente nel contratto di appalto a favore di , non sono Controparte_8 neppure configurabili, in capo alla società convenuta, i profili della responsabilità aquiliana, poiché non vengono qui in rilievo danni a terzi conseguiti all'esecuzione di lavori/opere affidati all'appaltatore, bensì una responsabilità di tipo omissivo di essa verso il cittadino, per mancata manutenzione del passaggio pedonale esterno al centro commerciale “La Galleria” e mancata eliminazione della crepa/buca presente sull'attraversamento pedonale. Tuttavia, affinché una condotta omissiva possa essere fonte di responsabilità per danni, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di protezione o di garanzia nei confronti del danneggiato che, a parere di questo Giudice sussiste soltanto in capo a Ente locale e affidataria in house, non anche all'impresa incaricata della manutenzione, la quale risponde verso terzi per le proprie condotte attive, connotate da dolo o colpa e causative di danno, non anche per quelle omissive, rilevanti soltanto nel rapporto con l'altro contraente, ove esse integrino inadempimento del contratto di appalto da cui siano derivati pregiudizi alla controparte. Su questo aspetto si tornerà esaminando la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di Controparte_10 Controparte_11
Venendo a considerare così le conseguenze del sinistro del 17.02.2018, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al medico legale dott. per verificare le lesioni lamentate da Per_1
Parte_1
La relazione peritale depositata ha riconosciuto, in base alla documentazione sanitaria in atti e l'esame diretto sulla persona dell'infortunata, il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni sussistenti e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITT di gg 1 corrispondenti alla durata del ricovero, una ITP al 75 per cento di 30 gg. e una ITP al 50 per cento di 15 e una ITP al 25 di 30 giorni;
2) una IP al 7-8% correlata al deficit antalgico di spalla destra con limitazione funzionale al carico, in esiti di lesione parziale del tendine del sovraspinato di spalla destra in destrimane, sottoposto a trattamento chirurgico ripartivo con regolare decorso;
3) spese mediche documentate e ritenute congrue per Euro 1.532,32. Orbene, tali esiti peritali vanno condivisi perché corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i pagina 8 di 11 risultati. Del resto, non vi sono neppure contestazioni delle parti al risultato dell'accertamento peritale. Pur trattandosi di lesioni micro-permanenti, non trovano applicazione le tabelle legali di cui agli artt. 138-139 TU Assicurazioni, esulando la fattispecie da quelle della responsabilità da circolazione stradale di veicoli. Né può operare la tabella unica entrata in vigore il 5 marzo scorso, applicabile soltanto a sinistri verificatisi da tale data. Di conseguenza, il danno non patrimoniale stimato dal CTU viene calcolato sulla base delle note e recenti tabelle di MI 20 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto (67anni): si giunge all'importo di Euro 19.596,50, di cui 15.169,00 per danno non patrimoniale risarcibile, incrementato del 25% per sofferenza soggettiva accresciuta dall'intervento chirurgico alla spalla destra eseguito presso l'Ospedale Maggiore di e 4.427,50 Euro a titolo di CP_1 danno biologico temporaneo. Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 19.596,50 Euro sono dovuti gli interessi compensativi pari a 2.003,02 Euro secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 17.02.2018, pari a 16.398,33 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. All'importo risultante da tale calcolo, pari a 21.600,00 Euro in moneta attuale, vanno aggiunte le spese mediche riconosciute dal CTU come congrue e quelle documentate di CTP, per giungere così a 23.432,32 Euro, che occorre decurtare del 25% in ragione del concorso colposo ascritto alla stessa ex art. 1227 cod.civ.: la domanda risarcitoria dell'attrice va dunque Parte_1 accolta per l'importo di 17.574,24 Euro, già espresso in moneta attuale. Poiché convertito con la liquidazione in credito risarcitorio in credito di valuta, spettano a gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: il Pt_1 [...] sono dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento in Controparte_10 favore di Parte_1
La domanda di manleva rivolta dal e da alla società CP_1 Controparte_6 appaltatrice va accolta, potendosi riconoscere in capo all'impresa l'inadempimento di obbligazioni discendenti dal contratto di appalto per la gestione e l'amministrazione della rete stradale comunale e relative pertinenze del 2015, successivamente rinnovato, e relativo capitolato, da cui risulta che all'appaltatrice della manutenzione sono stati affidati, oltre che compiti manutentivi della rete stradale cittadina, anche il monitoraggio dello stato manutentivo della rete stradale del obblighi non assolti nell'area esterna al centro Controparte_1 commerciale suindicato, mediante intervento di ripristino e eliminazione della lunga profonda crepa presente sulle strisce pedonali. Tale crepa, per sue caratteristiche dimensionali e di profondità era senz'altro presente da tempo e risulta, purtroppo che lì sia rimasta quanto meno per tutto l'anno successivo alla caduta di come confermano le fotografie allegate alla Pt_1 relazione redatta dall'incaricato del 2019, prodotte dal e da Parma Infrastruttura Tes_3 CP_1 come doc. 5.
pagina 9 di 11 Si reputa giustificato e congruo, in assenza di elementi ulteriori che permettano di meglio ponderare i rispettivi apporti, fare applicazione dell'art. 2055 ultimo comma cod. civ. e porre a carico di una responsabilità paritaria rispetto a quella di Controparte_12
Ente/concessionario: per l'effetto, si dichiara tenuta in ragione Controparte_8 dell'inadempimento accertato, a tenere indenni il Controparte_10 degli effetti della condanna subita nei confronti di in misura pari al 50% e
[...] Parte_1 si condanna la società appaltatrice a rifondere loro la somma di 8.787,12 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza al pagamento effettivo. Le spese di lite e quelle di assistenza stragiudiziale seguono la soccombenza tra attrice e e sono liquidate in dispositivo, sulla base del Controparte_13
DM 55/2014 testo vigente, tenendo a mente il valore dello scaglione di riferimento e quelli medi di ciascuna fase processuale;
la liquidazione è fatta in favore dei difensori di Pt_1
dichiaratisi antistatari.
[...]
La soccombenza rispetto alla domanda attorea giustifica anche la definitiva statuizione dell'obbligo a carico del convenuto e della società intervenuta di sostenere, in solido, CP_1 le spese della CTU liquidate in corso di causa. Si ritiene giustificato, infine, disporre la compensazione integrale delle spese di lite di
[...] poiché la società è risultata vittoriosa rispetto alla domanda attorea e Controparte_14 soccombente per quella di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti del e di Parte_1 Controparte_1 [...]
, con l'intervento volontario di RO Controparte_6
così decide:
[...]
1. accertata la responsabilità del e Controparte_10 riconosciuta la concorrente responsabilità colposa della danneggiata attrice in percentuale del 25%, dichiara tenuti e condanna in solido il al Controparte_10 pagamento in favore di della somma di Euro 17.574,24, già in moneta attuale, a Parte_1 titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
2. rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 RO
;
[...]
3. in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dal
[...] nei confronti di accertato l'inadempimento di Controparte_10 Controparte_8 quest'ultima agli obblighi assunti con il contratto di appalto, dichiara tenuta CP_8
a tenere indenni il in misura pari al 50% della
[...] Controparte_10 condanna subita al punto 1. e la condanna rifondere loro la somma di 8.787,12 Euro, oltre interessi legali dalla sentenza al pagamento effettivo;
4. condanna il in solido a rifondere a Controparte_10 Pt_1 le spese processuali e di assistenza stragiudiziale sostenute, liquidate in complessivi
[...]
pagina 10 di 11 6.428,80 Euro, di cui 5.877,00 Euro per compenso professionale e 551,80 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dell'attrice dichiaratisi antistatari ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
5. pone definitivamente a carico del in solido Controparte_10 Controparte_16 tra loro, le spese di CTU già liquidate.
6. compensa interamente le spese di lite sostenute da Controparte_17
[...
Così deciso in Parma il 23 maggio 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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