TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22201/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
dott. Alfonso Tinto, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi nella causa iscritta al n. 22201/2022 r.g.a.c.
TRA
C.F. , con sede in Pozzuoli via Monterusso n. 70, in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amm.re unico c.f. dell'Avv. Parte_2 C.F._1
Raffaele Leanza (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele C.F._2
Leanza (CF: ), presso lo studio del q elettivamente domicilia in C.F._2
Napoli via Pietro Colletta n. 12 – Pec:: Email_1
-PARTE OPPONENTE-
E
, P.IVA , corrente in San Controparte_1 P.IVA_2
Nicola la Strada (CE), via Leonardo da Vinci, in persona del titolare firmatario, sig.
[...]
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CP_1 C.F._3
Ricciardelli ( ) e dall'avv. Antonio Ricciardelli C.F._4
( ), con i quali elettivamente domicilia in Caserta al Corso CodiceFiscale_5
Trieste n. 146 PEC e Email_2
Email_3
-PARTE OPPOSTA -
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come da comparse conclusionali, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118
disp.att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto,
devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
- 2 -
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con ricorso la ditta individuale , chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli, XII Controparte_1
Sez.Civile, Dr.ssa A. Notaro, il decreto n. 5600/2022 R.G.N. 15352/2022, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma di € 24.400,00 per le Parte_1
causali di cui al ricorso, oltre interessi al tasso di cui al D. lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo nonché le spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione con domanda riconvenzionale, ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1
opposizione avverso detto decreto ingiuntivo chiedendo all'adito Tribunale, di: “
dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 5600/2022 R.G.N. 15352/2022, emesso dal Tribunale di Napoli
XII Sez. Civile Dr.ssa A. Notaro, notificato in data 27.07.2022, previa declaratoria
d'insussistenza del diritto dell'opposto a richiedere le somme così come ingiunte;
dichiarare ammissibile e fondata la domanda riconvenzionale, ed in accoglimento
della stessa condannare , quale titolare della ditta omonima, alla Controparte_1
restituzione in favore della ella complessiva somma di € 50.022,00, oltre Parte_1
interessi dal giorno dei singoli pagamenti, ovvero dal giorno della domanda, anche ai
sensi dell'art. 1284 IV comma c.p.c.; condannare l'opposto al pagamento delle spese
e compensi del giudizio di opposizione con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario”.
- 3 -
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva affinché l'Ill.mo Giudicante volesse: “ a) in
via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
5600/2022, R.G. n. 15352/2022; b) nel merito, rigettare la proposta opposizione per i
motivi sopra esposti, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
c)
rigettare la spiegata domanda riconvenzionale perché anch'essa illegittima, ed
infondata in fatto ed in diritto;
d) condannare parte opponente al pagamento delle
spese, comprese le generali e competenza, con distrazione in favore degli scriventi
procuratori antistatari”.
Chiesti e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., all'esito delle depositate memorie istruttorie la causa veniva ammessa ed espletata prova testimoniale all'esito della quale la causa veniva ritenuta matura per la decisione, per cui all'udienza del 16/01/2025 veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ebbene, tali essendo i fatti così come esposti dalle parti in causa, ritiene questo giudice che l'opposizione così come proposta , debba essere rigettata.
Ancora preliminarmente va evidenziato che la causa è stata sufficientemente istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti nonché la prova testimoniale e che, pertanto, su tali elementi può essere decisa.
- 4 -
Osserva il Tribunale che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione.
Ebbene, nella fattispecie, da un attento esame della documentazione depositata in atti si evince che l'opposizione è infondata in fatto ed in diritto e va pertanto rigettata.
Preliminarmente va ritenuto non contestato e/o disconosciuto il rapporto tra le parti che comunque è emerso sia dalla documentazione in atti che dalla espletata prova
Infondato appare il motivo di opposizione laddove l'opponente disconosce il rapporto con l'opposta affermando di aver intrattenuto rapporti solo ed esclusivamente con . Ebbene la predetta circostanza è stata Persona_1
sconfessata dalla stessa opponente allorquando afferma di aver effettuato dei pagamenti, per oltre cinquantamila euro, in favore della ditta opposta.
Anche i documenti offerti in giudizio confermano le deduzioni della società
opposta. All'uopo va evidenziato che con scrittura privata del 6.9.2021 la Pt_1
ha conferito l'incarico alla ditta opposta di procedere alla realizzazione di parte
[...]
dei lavori di cui alle fatture ingiunte: veniva commissionata la realizzazione di n. 3
- 5 -
platee, con relativo cordolo di cemento armato, per l'installazione di n. 3 campi di padel, la realizzazione della predisposizione dell'impianto elettrico necessario e la ristrutturazione del perimetro esterno dei campi e che in data 5.8.2021 era stato eseguito dall'opponente, in favore della ditta opposta, un bonifico di € 6.500,00 a titolo di acconto, richiamato nella scrittura privata di cui sopra;
A detta documentazione va aggiunta quella costituita dalle pec del 3.12.2021 e del
25.11.2021 con le quali (legale rapp.te p.t. della , Parte_2 Parte_1
contestava le fatture n. 31 del 25.11.2021 (emessa dalla ditta , riferita a CP_1
lavori successivi a quelli di cui alla scrittura privata del 6.9.2021) e n.28
dell'11.11.2021 (emessa dalla ditta , riferita a lavori successivi a quelli di cui CP_1
alla scrittura privata del 6.9.2021).
In relazione alle lavorazioni extra effettuate dalla ditta opposta la stessa, ad ulteriore supporto della propria pretesa creditoria, ha depositato le fatture di acquisto del materiale laddove viene indicato quale luogo di destinazione della merce necessaria in Via Monterusso n. 70, Pozzuoli.
Tali elementi, unitamente all'espletata istruttoria, provano per tabulas l'esecuzione dei lavori svolti dalla ditta e quindi la legittimazione a richiederne il CP_1
pagamento del relativo corrispettivo .
Sempre in riferimento agli elementi probatori offerti dall'opposta va altresì
evidenziato che, nel corso dell'espletata prova testimoniale, il teste CP_1
- 6 -
, escusso all'udienza del 4.3.2024, ha confermato che nel mese di luglio Pt_2
dell'anno 2021 venivano commissionati dalla alla ditta i lavori Parte_1 CP_1
da eseguirsi presso il complesso sportivo sito in Pozzuoli (NA) alla Via Monterusso n.
70, e che ne era a conoscenza in quanto all'epoca dei fatti lavorava per la ditta del fratello ed ha materialmente eseguito i lavori richiamati.
Il testimone ha inoltre dichiarato che “i lavori venivano regolarmente eseguiti” e che “mio nipote , figlio del titolare della impresa , è colui Per_1 Controparte_1
che è addetto alla direzione ed alla gestione del cantiere”.
Tali chiare dichiarazioni confermano il diritto di parte opposta ad ottenere il pagamento di quanto dovuto implicante inoltre la conseguente inammissibilità della spiegata domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate dall'opponente in parziale esecuzione del contratto tra le parti.
In definitiva le somme inevase dall'opponente sono quelle residue portate dalle fatture n. 28 dell'11.11.2021 di € 14.640,00; n. 31 del 25.11.2021 di € 4.880,00 e n.14 del 30.05.2022 di € 4.880,00, per complessivi € 24.400,00.
Per quanto sopra l'opposizione così come proposta andrà rigettata e le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- 7 -
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella causa iscritta al n. 22201/22 R.G., tra in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, contro titolare dell'omonima ditta individuale, respinta Controparte_1
ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5600/2022
R.G.N.15352/2022 emesso dal Tribunale di Napoli, XII Sez.Civile, in data 25/07/2022;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00 per compenso, oltre spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 22 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21
febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
- 8 -