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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17280 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66023/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 17/07/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Del Monte, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
NTroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
NTroparte_2
pagina 1 di 16 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliata.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 14/07/2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 31/08/2023 e 25/10/2022, ha Parte_2 citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede di , la e la Persona_1 NTroparte_3
Repubblica Italiana, per chiedere l'accoglimento della domanda di NTroparte_4 risarcimento del danno non patrimoniale, iure hereditatis (quest'ultimo per quanto patito dal proprio de cuius), sofferto durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in euro € 1.212.437,00.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , quali civile, aveva subito crimini di Persona_1 guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la tortura e l'omicidio da parte dei militari tedeschi, in particolare: dopo aver partecipato attivamente alla guerra di liberazione italiana, nelle file della Resistenza grossetana, come partigiana nel raggruppamento “Amiata” della 23° brigata Garibaldi, il 22/06/1944 era stata arrestata, seviziata e uccisa, su ordine del tenente , insieme alla madre, dalle truppe tedesche in Per_2 ritirata. I fatti erano provati dai documenti prodotti. In particolare, in sua memoria era stata decretata la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria;
una scuola primaria di Populonia e numerose vie in altre città sono a lei intitolate;
si trovano riferimenti alla sua storia sul sito dell'Anpi (nella sezione
“Donne e Uomini della Resistenza”) e compare tra le onorificenze della Repubblica Italiana sul sito del
Quirinale.
pagina 2 di 16 Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno psicologico, consistente nel trauma psichico subito (“di chi è stato deportato, e di chi è tronato, ma tornato in che condizioni, e soprattutto che cosa ha portato dentro di sé, quali oscuri scheletri dentro la sua anima evocano le sofferenze della morte?” pag. 9 atto introduttivo) e del danno esistenziale. Ha allegato, inoltre, che “ha portato su di se per tutta la vita i segni Parte_1 indelebili della fucilazione della mamma, alla tenera età di 1 anno” (pag. 9). Ha quantificato il danno non patrimoniale in euro €1.212,437, oltre interessi legali, calcolato sulla base delle Tabelle di Milano, (ha allegato di avere subito in proprio un danno biologico, con invalidità permanente dell'85 %, con incremento per la sofferenza soggettiva).
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare sulla controversia e la legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto 2) Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore quale erede della signora
[...] per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi €1.212.437,00 oltre interessi Persona_3 legali maturati 3) Condannare le convenute per la perdita di chance subita dalla signora Persona_3
a causa della barbara fucilazione operata dai nazisti, lasciando così la sua famiglia ed il suo unico
[...] figlio, alla tenera età di 1 anno, e per tutti i danni morali, esistenziale e biologici patiti in conseguenza della fucilazione 4) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 24/11/2022 (per l'udienza di prima comparizione fissata ex art. 168 bis comma V c.p.c. per il
06/06/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la in persona del NTroparte_1
Presidente del Consiglio p.t., ed è intervenuto il . Entrambi hanno NTroparte_2 chiesto il rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal NTroparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
pagina 3 di 16 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del cd. “foro erariale” indicato dall'art. 25 c.p.c., nel Tribunale di Firenze;
sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Hanno eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova e della qualità di erede e del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa. In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché NTroparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla MA e alla CP_1 NTroparte_1
b) dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del Tribunale di Firenze,
[...] ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici
pagina 4 di 16 infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.»
La alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la NTroparte_3 consuetudine internazionale il 31/08/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la NTroparte_5 contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta e dalla intervenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla MA nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
pagina 5 di 16 Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. NT La di MA (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il NTroparte_3 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della MA per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di pagina 6 di 16 comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che ha subìto la tortura e l'omicidio da parte delle truppe Persona_1 tedesche. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta e dalla intervenuta, è infondata, alla luce della recente sentenza Cass. civ. sez. 3 n. 7371 del 19/03/2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del
Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile
2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori. Pertanto,
l'eccezione deve essere respinta.
5. Legittimazione passiva della , della NTroparte_3 NTroparte_1
e del CP_2 NTroparte_2
pagina 7 di 16 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Federale di MA, convenuta in giudizio, CP_3 unitamente alla è infondata. NTroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di MA.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di MA o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la MA- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica di CP_3
MA, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla che è legittimata passiva e unico NTroparte_3 litisconsorte necessario.
pagina 8 di 16 Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della MA verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della MA (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del (peraltro nel NTroparte_1 NTroparte_2 caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice ma intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze).
6. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata. Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la
Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che pagina 9 di 16 venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
7. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine al difetto di legittimazione attiva e alla carenza di prova di qualità di erede di parte attrice, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
ha agito in giudizio quale figlio di , per chiedere l'accoglimento Parte_2 Persona_1 della domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, per quanto patito dal de cuius, e, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con la madre.
Il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda
(cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
pagina 10 di 16 Giova richiamare, in ogni caso, l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c,, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la titolarità del diritto deve essere provata dall'attore e va assolto con mezzi di prova idonei.
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato certificazione anagrafica (all.ti 5 e 6 all'atto introduttivo) risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Massa Marittima - da cui si evince che è figlio di e Il rapporto di parentela, Parte_2 Parte_2 Persona_1 pertanto, risulta provato.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che l'odierno attore abbia un titolo legale che gli conferisce il diritto alla successione ereditaria, ab intestato; del resto, secondo costante giurisprudenza “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (cfr. tra tante e più di recente Cass. civ. n. 390/2025)
7.Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
pagina 11 di 16 Dalla lettura dell'atto introduttivo è possibile ritenere, pure con un certo sforzo (alla luce della difficoltà di individuazione del perimetro soggettivo e oggettivo della domanda, come prospettata e in ragione delle non sempre lineari allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione), che l'attore abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, per la perdita del rapporto parentale con la madre, e quale erede di in ragione del suo omicidio da parte delle truppe tedesche. Persona_1
Parte attrice ha depositato (doc. 1 allegato all'atto introduttivo) la pagina tratta dal sito Wikipedia, dalla quale si evince che era stata arrestata il 22/06/1944, “e dopo essere stata ferocemente seviziata, Persona_1 fu fucilata la sera stessa dalle truppe tedesche in ritirata. Il suo corpo straziato fu Persona_1 rinvenuto il giorno successivo”. Sebbene possa essere attribuito alle fonti depositate solo valore indiziario
(tenuto conto della discutibile attendibilità delle pagine Wikipedia, il cui contenuto è modificabile da una pluralità indistinta di utenti e, pertanto, inidoneo a costituire fonte certa dei fatti allegati, se non quale semplice indicazione di contesto e in concorso con ulteriori elementi probatori), nel caso di specie la vicenda trova riscontro (oltre che su diversi siti internet, cfr. doc. 4 e 5) anche in altre fonti, maggiormente attendibili, quali il sito dell'Anpi (doc. 2, www.anpi.it/donne-e-uomini/1679/norma-parenti-pratelli) e sul sito ufficiale del
Quirinale (www.quirinale.it/onorificenze) dal quale si evince che a è stata conferita la Persona_1
Medaglia d'oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “giovane sposa e madre, fra le stragi e le persecuzioni, mentre nel litorale maremmano infieriva la rabbia tedesca e fascista, non accordò riposo al suo corpo né piegò la sua volontà di soccorritrice, di animatrice, di combattente e di martire. Diede alle vittime la sepoltura vietata, provvide ospitalità ai fuggiaschi, libertà e salvezza ai prigionieri, munizioni e viveri ai partigiani e nei giorni del terrore, quando la paura chiudeva tutte le porte e faceva deserte le strade, con lo esempio di una intrepida pietà donò coraggio ai timorosi e accrebbe la fiducia ai forti. Nella notte del 22 giugno, tratta fuori dalla sua casa, martoriata dalla feroce bestialità dei suoi carnefici, spirò, sublime offerta alla Patria, l'anima generosa. Massa Marittima, giugno 1944”. Pertanto, alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, l'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra
pagina 12 di 16 del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione
“l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio
e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis
L'attore agisce per il risarcimento: i. iure hereditatis, per i danni subiti da ii. iure proprio, per il Persona_1 danno da perdita parentale.
Non è risarcibile, in via ereditaria, il danno da perdita della vita - inteso come valore autonomo della vita perduta in sé e per sé, in quanto non è suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Ad avviso del Tribunale, può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalla sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, dal momento della cattura sino a quella del decesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7923 del 23/03/2024 ha ribadito che: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
pagina 13 di 16 Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno patito da iure Persona_1 hereditatis, che si liquida, in via equitativa, nella somma di euro 30.000, tenuto conto della presumibile sofferenza, turbamento e angoscia provocata nella vittima, della liquidazione operata in casi analoghi dal
Tribunale di Roma, nonché della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti, il risarcimento non può che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di senza indicare la presenza o meno di altri Persona_1 eredi. Nella specie, quindi, l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a
[...]
, iure hereditatis, spetta a tutti gli eventuali eredi di nei limiti delle rispettive Parte_2 Persona_1 quote ereditarie (e all'attore nei limiti della propria quota).
7.4 Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
ha chiesto anche il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del Parte_2 rapporto parentale con la madre, Persona_1
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
È risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita della madre, deceduta il Parte_2
23/06/1944 (cfr. doc. 6, certificato di morte depositato da parte attrice), quando l'attore, nato il [...], non aveva ancora compiuto 1 anno.
Si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come
pagina 14 di 16 peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima,
a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass. 16-03.2025, n. 6981).
Riguardo a tale danno, si reputa equo liquidare, a titolo di danno iure proprio - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2025, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima (23 anni) e di all'epoca del decesso (0-1 anno) - Parte_2
l'importo di euro 334.926,8 (ovvero 11.549,20 € per n. 29 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 4 per l'età della vittima;
n. 5 per l'età del congiunto superstite, odierno attore).
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno.
In conclusione, può essere liquidato all'attore, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con l'importo di euro 111.642,26 (ovvero un terzo di euro 334.926,8). Persona_1
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
pagina 15 di 16 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto del valore della domanda (in considerazione del decisum e non del petitum) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla e, per l'effetto, NTroparte_3 liquida in favore di l'importo di euro 30.000,00, per quanto patito da a Parte_2 Persona_1 titolo di danno non patrimoniale iure hederitatis e l'importo di euro 111.642,26, iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la madre, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente Persona_1 sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_2
- condanna la convenuta e l'intervenuto, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 09.12.2025
Il Giudice
SS CA
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa SS CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 66023 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 17/07/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA in proprio e in qualità di erede di Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Del Monte, presso il cui studio, in via Quintilio Varo n. 112, è domiciliato giusta procura in atti.
ATTORE
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
NTroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliata.
CONVENUTO
NTroparte_2
pagina 1 di 16 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
è ex lege domiciliata.
INTERVENUTO
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 14/07/2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 31/08/2023 e 25/10/2022, ha Parte_2 citato in giudizio, in proprio e in qualità di erede di , la e la Persona_1 NTroparte_3
Repubblica Italiana, per chiedere l'accoglimento della domanda di NTroparte_4 risarcimento del danno non patrimoniale, iure hereditatis (quest'ultimo per quanto patito dal proprio de cuius), sofferto durante la seconda guerra mondiale, a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich, danno quantificato in via indicativa in euro € 1.212.437,00.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che , quali civile, aveva subito crimini di Persona_1 guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la tortura e l'omicidio da parte dei militari tedeschi, in particolare: dopo aver partecipato attivamente alla guerra di liberazione italiana, nelle file della Resistenza grossetana, come partigiana nel raggruppamento “Amiata” della 23° brigata Garibaldi, il 22/06/1944 era stata arrestata, seviziata e uccisa, su ordine del tenente , insieme alla madre, dalle truppe tedesche in Per_2 ritirata. I fatti erano provati dai documenti prodotti. In particolare, in sua memoria era stata decretata la concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria;
una scuola primaria di Populonia e numerose vie in altre città sono a lei intitolate;
si trovano riferimenti alla sua storia sul sito dell'Anpi (nella sezione
“Donne e Uomini della Resistenza”) e compare tra le onorificenze della Repubblica Italiana sul sito del
Quirinale.
pagina 2 di 16 Parte attrice ha chiesto il risarcimento del danno psicologico, consistente nel trauma psichico subito (“di chi è stato deportato, e di chi è tronato, ma tornato in che condizioni, e soprattutto che cosa ha portato dentro di sé, quali oscuri scheletri dentro la sua anima evocano le sofferenze della morte?” pag. 9 atto introduttivo) e del danno esistenziale. Ha allegato, inoltre, che “ha portato su di se per tutta la vita i segni Parte_1 indelebili della fucilazione della mamma, alla tenera età di 1 anno” (pag. 9). Ha quantificato il danno non patrimoniale in euro €1.212,437, oltre interessi legali, calcolato sulla base delle Tabelle di Milano, (ha allegato di avere subito in proprio un danno biologico, con invalidità permanente dell'85 %, con incremento per la sofferenza soggettiva).
In conclusione, ha chiesto: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, 1) In preliminare l'esistenza della giurisdizione del Giudice Italiano a giudicare sulla controversia e la legittimazione passiva della convenuta e per l'effetto 2) Nel merito ed in via principale accertare i fatti sopra esposti e per l'effetto condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del DL 36/2022 le convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno attore quale erede della signora
[...] per tutte le causali di cui in premessa e quantificati in complessivi €1.212.437,00 oltre interessi Persona_3 legali maturati 3) Condannare le convenute per la perdita di chance subita dalla signora Persona_3
a causa della barbara fucilazione operata dai nazisti, lasciando così la sua famiglia ed il suo unico
[...] figlio, alla tenera età di 1 anno, e per tutti i danni morali, esistenziale e biologici patiti in conseguenza della fucilazione 4) Condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.»
In data 24/11/2022 (per l'udienza di prima comparizione fissata ex art. 168 bis comma V c.p.c. per il
06/06/2023) si è costituita la Repubblica Italiana, per la in persona del NTroparte_1
Presidente del Consiglio p.t., ed è intervenuto il . Entrambi hanno NTroparte_2 chiesto il rigetto della domanda. In particolare, hanno eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal NTroparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
pagina 3 di 16 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del cd. “foro erariale” indicato dall'art. 25 c.p.c., nel Tribunale di Firenze;
sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo). Hanno eccepito, inoltre, la prescrizione anche della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto soggetta ai termini di prescrizione civilistici di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
Nel merito, hanno eccepito la mancata allegazione e prova e della qualità di erede e del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur). In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, doveva essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa. In conclusione, hanno chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché NTroparte_2 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla MA e alla CP_1 NTroparte_1
b) dichiarare la propria incompetenza per territorio inderogabile in favore del Tribunale di Firenze,
[...] ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.; c) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne attrici
pagina 4 di 16 infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
d) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno –
l'eccezione di riduzione del quantum debeatur e di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e articolati. Spese vinte.»
La alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la NTroparte_3 consuetudine internazionale il 31/08/2023, per via diplomatica, tramite l' , ha scelto la NTroparte_5 contumacia. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta e dalla intervenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla MA nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
pagina 5 di 16 Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. NT La di MA (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il NTroparte_3 principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della MA per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di pagina 6 di 16 comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che ha subìto la tortura e l'omicidio da parte delle truppe Persona_1 tedesche. La situazione allegata integra in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Competenza
L'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dalla convenuta e dalla intervenuta, è infondata, alla luce della recente sentenza Cass. civ. sez. 3 n. 7371 del 19/03/2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “per le controversie in cui sia parte il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del
Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del D.L. 30 aprile
2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze deputata, in via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori. Pertanto,
l'eccezione deve essere respinta.
5. Legittimazione passiva della , della NTroparte_3 NTroparte_1
e del CP_2 NTroparte_2
pagina 7 di 16 L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Federale di MA, convenuta in giudizio, CP_3 unitamente alla è infondata. NTroparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di MA.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di MA o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la MA- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica di CP_3
MA, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla che è legittimata passiva e unico NTroparte_3 litisconsorte necessario.
pagina 8 di 16 Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della MA verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della MA (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del (peraltro nel NTroparte_1 NTroparte_2 caso di specie non convenuto in giudizio da parte attrice ma intervenuto) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze).
6. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata. Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la
Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che pagina 9 di 16 venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
7. Prova della qualità di erede
Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine al difetto di legittimazione attiva e alla carenza di prova di qualità di erede di parte attrice, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024)
ha agito in giudizio quale figlio di , per chiedere l'accoglimento Parte_2 Persona_1 della domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, per quanto patito dal de cuius, e, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con la madre.
Il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda
(cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
pagina 10 di 16 Giova richiamare, in ogni caso, l'ordinanza della Cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c,, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la titolarità del diritto deve essere provata dall'attore e va assolto con mezzi di prova idonei.
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato certificazione anagrafica (all.ti 5 e 6 all'atto introduttivo) risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di Massa Marittima - da cui si evince che è figlio di e Il rapporto di parentela, Parte_2 Parte_2 Persona_1 pertanto, risulta provato.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che l'odierno attore abbia un titolo legale che gli conferisce il diritto alla successione ereditaria, ab intestato; del resto, secondo costante giurisprudenza “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere
l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (cfr. tra tante e più di recente Cass. civ. n. 390/2025)
7.Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
7.1. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
pagina 11 di 16 Dalla lettura dell'atto introduttivo è possibile ritenere, pure con un certo sforzo (alla luce della difficoltà di individuazione del perimetro soggettivo e oggettivo della domanda, come prospettata e in ragione delle non sempre lineari allegazioni in fatto contenute nell'atto di citazione), che l'attore abbia agito in giudizio per il risarcimento del danno subito, in proprio, per la perdita del rapporto parentale con la madre, e quale erede di in ragione del suo omicidio da parte delle truppe tedesche. Persona_1
Parte attrice ha depositato (doc. 1 allegato all'atto introduttivo) la pagina tratta dal sito Wikipedia, dalla quale si evince che era stata arrestata il 22/06/1944, “e dopo essere stata ferocemente seviziata, Persona_1 fu fucilata la sera stessa dalle truppe tedesche in ritirata. Il suo corpo straziato fu Persona_1 rinvenuto il giorno successivo”. Sebbene possa essere attribuito alle fonti depositate solo valore indiziario
(tenuto conto della discutibile attendibilità delle pagine Wikipedia, il cui contenuto è modificabile da una pluralità indistinta di utenti e, pertanto, inidoneo a costituire fonte certa dei fatti allegati, se non quale semplice indicazione di contesto e in concorso con ulteriori elementi probatori), nel caso di specie la vicenda trova riscontro (oltre che su diversi siti internet, cfr. doc. 4 e 5) anche in altre fonti, maggiormente attendibili, quali il sito dell'Anpi (doc. 2, www.anpi.it/donne-e-uomini/1679/norma-parenti-pratelli) e sul sito ufficiale del
Quirinale (www.quirinale.it/onorificenze) dal quale si evince che a è stata conferita la Persona_1
Medaglia d'oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “giovane sposa e madre, fra le stragi e le persecuzioni, mentre nel litorale maremmano infieriva la rabbia tedesca e fascista, non accordò riposo al suo corpo né piegò la sua volontà di soccorritrice, di animatrice, di combattente e di martire. Diede alle vittime la sepoltura vietata, provvide ospitalità ai fuggiaschi, libertà e salvezza ai prigionieri, munizioni e viveri ai partigiani e nei giorni del terrore, quando la paura chiudeva tutte le porte e faceva deserte le strade, con lo esempio di una intrepida pietà donò coraggio ai timorosi e accrebbe la fiducia ai forti. Nella notte del 22 giugno, tratta fuori dalla sua casa, martoriata dalla feroce bestialità dei suoi carnefici, spirò, sublime offerta alla Patria, l'anima generosa. Massa Marittima, giugno 1944”. Pertanto, alla luce delle allegazioni prodotte, il fatto storico è provato.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero, l'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945. Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra
pagina 12 di 16 del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione
“l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio
e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
7.2. Danno non patrimoniale iure hereditatis
L'attore agisce per il risarcimento: i. iure hereditatis, per i danni subiti da ii. iure proprio, per il Persona_1 danno da perdita parentale.
Non è risarcibile, in via ereditaria, il danno da perdita della vita - inteso come valore autonomo della vita perduta in sé e per sé, in quanto non è suscettibile di trasmissione mortis causa, per difetto di attitudine ad entrare nel patrimonio del de cuius (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33009 del 17/12/2024).
Ad avviso del Tribunale, può essere risarcito il danno non patrimoniale subito dalla vittima e derivante dalla sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, dal momento della cattura sino a quella del decesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7923 del 23/03/2024 ha ribadito che: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”.
pagina 13 di 16 Tale danno può essere riconosciuto, in via presuntiva e con una liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno patito da iure Persona_1 hereditatis, che si liquida, in via equitativa, nella somma di euro 30.000, tenuto conto della presumibile sofferenza, turbamento e angoscia provocata nella vittima, della liquidazione operata in casi analoghi dal
Tribunale di Roma, nonché della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti, il risarcimento non può che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
Deve aggiungersi che l'attore ha agito quale erede di senza indicare la presenza o meno di altri Persona_1 eredi. Nella specie, quindi, l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale a
[...]
, iure hereditatis, spetta a tutti gli eventuali eredi di nei limiti delle rispettive Parte_2 Persona_1 quote ereditarie (e all'attore nei limiti della propria quota).
7.4 Danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale
ha chiesto anche il risarcimento del danno subito, iure proprio, a causa della perdita del Parte_2 rapporto parentale con la madre, Persona_1
La domanda è fondata e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
È risarcibile il danno subito, iure proprio, da per la perdita della madre, deceduta il Parte_2
23/06/1944 (cfr. doc. 6, certificato di morte depositato da parte attrice), quando l'attore, nato il [...], non aveva ancora compiuto 1 anno.
Si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quale congiunto sopravvissuto, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come
pagina 14 di 16 peraltro indicato anche dalle tabelle di Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima,
a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass. 16-03.2025, n. 6981).
Riguardo a tale danno, si reputa equo liquidare, a titolo di danno iure proprio - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2025, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima (23 anni) e di all'epoca del decesso (0-1 anno) - Parte_2
l'importo di euro 334.926,8 (ovvero 11.549,20 € per n. 29 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 4 per l'età della vittima;
n. 5 per l'età del congiunto superstite, odierno attore).
Tali somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno.
In conclusione, può essere liquidato all'attore, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, per la perdita del rapporto parentale con l'importo di euro 111.642,26 (ovvero un terzo di euro 334.926,8). Persona_1
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
pagina 15 di 16 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, tenuto del valore della domanda (in considerazione del decisum e non del petitum) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla e, per l'effetto, NTroparte_3 liquida in favore di l'importo di euro 30.000,00, per quanto patito da a Parte_2 Persona_1 titolo di danno non patrimoniale iure hederitatis e l'importo di euro 111.642,26, iure proprio per la perdita del rapporto parentale con la madre, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente Persona_1 sentenza sino al saldo;
-rigetta ogni altra domanda proposta da;
Parte_2
- condanna la convenuta e l'intervenuto, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 09.12.2025
Il Giudice
SS CA
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