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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 419 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il 06.06.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Diego Senter ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovereto, via Paoli 20/C;
PARTE ATTRICE contro
), nato a [...] il CP C.F._2
22.01.1947 e residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Alessandro Olivi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN), via Roma n. 2;
PARTE CONVENUTA
In punto di: responsabilità dell'amministratore di sostegno ex art. 382 c.c.
Conclusioni
Parte attrice: “come in memoria integrativa dd 21.11.2024”.
Parte convenuta: “come in comparsa di costituzione e risposta”.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 06.06.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP
- che con decreto n. 21/2009, pubblicato il 23.03.2009, è stato CP nominato amministratore di sostegno di padre dell'attrice, Controparte_2
nonché di e (sorelle dell'attrice); Per_1 Persona_2
1 - che in data 31.03.2020 è deceduto ed eredi sono le tre figlie Controparte_2
sopra menzionate;
- che in data 15.02.2021 è stato chiuso il procedimento di amministrazione di sostegno per morte del beneficiario;
- che l'amministratore di sostegno, nonostante la richiesta di non Parte_1
avrebbe fornito chiarimenti in ordine al proprio operato, né avrebbe prodotto documentazione a sostegno;
- che il convenuto sarebbe responsabile dei danni cagionati al patrimonio del de cuius
a causa della propria mala gestio. In particolare, sarebbe CP
responsabile per i seguenti danni:
a) per il mancato introito (ammontante ad € 39.600,00) dei canoni relativi all'appartamento del padre che nel 2009 avrebbe richiesto di Parte_1
condurre in locazione;
b) per l'importo in eccesso (pari ad € 11.280,00) versato, nel corso degli anni, a a quest'ultima, infatti, a fronte dell'impegno di tenere il Parte_2
padre presso di sé, era stato riconosciuto dal giudice tutelare un importo di €
1.300,00 mensili, mentre per dieci anni le avrebbe CP riconosciuto il maggior importo di € 1.394,00 mensili;
c) per l'importo di € 10.000,00 che in data 30.03.2020 avrebbe CP bonificato a a titolo di compenso per l'assistente del padre;
Parte_2
d) per l'importo di € 15.200,00 a titolo di prelievi non giustificati dal conto corrente del padre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di Parte_1
ordinare a di rendicontare in ordine alla gestione quale CP
amministratore di sostegno del defunto e di condannare Controparte_2
l'amministratore di sostegno al risarcimento dei danni sopra esposti, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.11.2024, si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle CP
domande attoree.
2.1. In particolare, secondo il convenuto:
2 - la domanda di rendicontazione sarebbe inammissibile in quanto egli avrebbe già rendicontato al giudice tutelare, il quale avrebbe approvato i singoli rendiconti senza rilievi ed avrebbe approvato anche il rendiconto finale al momento della chiusura della procedura di amministrazione di sostegno;
- la domanda di risarcimento danni sarebbe ugualmente inammissibile e in ogni caso infondata dal momento che:
a) quanto alla mancata locazione dell'appartamento di proprietà del padre, la scelta sarebbe stata giustificata, da un lato, dall'esigenza di evitare le spese necessarie per la realizzazione degli interventi indispensabili e, dall'altro, dall'opportunità di mantenere la disponibilità dell'immobile per un possibile rientro a casa del padre;
in ogni caso nessuna domanda sarebbe stata formulata da al giudice tutelare;
Parte_1
b) rispetto alla somma erogata mensilmente a l'importo di € Parte_2
1.300,00 mensili, originariamente autorizzato dal giudice tutelare, sarebbe stato nel tempo incrementato coerentemente all'aumento della retta della casa di riposo a cui era parametrato;
c) quanto alle somme corrisposte da per la persona che Parte_2
prestava assistenza al padre nel proprio giorno di riposo, l'accordo era nel senso che ella avrebbe anticipato la spesa a fronte di successivo rimborso da parte dell'amministratore; in ogni caso l'importo versato a Parte_2
in data 30.03.2020, pari ad € 10.000,00, sarebbe di gran lunga inferiore all'effettiva spesa anticipata nel corso degli anni ammontante ad € 18.400,00
(oltre alle spese per l'acquisto di medicinali, vestiario, presidi, ecc…, per complessivi € 5.700,00);
d) i prelievi di contante sarebbero in parte riferibili a spese sostenute per Per_3
moglie di anch'essa assistita da
[...] Controparte_2 CP
quale suo amministratore di sostegno: e , infatti, avevano CP_2 Per_3
un conto corrente cointestato;
i giustificativi di tali prelievi sarebbero pertanto stati depositati nel fascicolo relativo al procedimenti di amministrazione di sostegno aperto a favore di Per_3
3 2.2. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di CP dichiarare l'incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda di rendiconto, nonché di rigettare, in rito o in merito, la domanda di risarcimento danni, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di causa.
3. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, preliminarmente va chiarito che nessun dubbio si pone in ordine alla legittimazione attiva di
[...]
la cui qualità di erede del defunto non è contestata e Pt_1 Controparte_2
risulta confermata dalla lettura della documentazione depositata dalle parti, dalla quale risulta inequivocabilmente che l'attrice era figlia del de cuius.
3.1. Nessun dubbio si pone neppure in ordine all'integrità del contradittorio: con sentenza n. 24657 del 2007 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente fra gli eredi pro quota e ciascuno di questi può agire in giudizio per pretendere (non solo la propria quota ma anche) l'intero credito.
4. Ciò precisato va esaminata la domanda di rendiconto formulata da parte attrice.
4.1. Parte resistente eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tale domanda, che rientrerebbe invece nella competenza del giudice tutelare.
4.1.1. L'eccezione è infondata dal momento che fra giudice tutelare e giudice ordinario non viene in gioco una questione di competenza, trattandosi di semplice riparto di funzioni all'interno del Tribunale Ordinario di cui fa parte anche il giudice tutelare.
4.2. In ogni caso la domanda di rendiconto è inammissibile, in primo luogo, perché
l'obbligo di rendiconto è stabilito dagli artt. 380 e 385 c.c. (applicabili ex art. 411 c.c. anche all'amministratore di sostegno) nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno con la conseguenza che, al di fuori di detto procedimento, non è ravvisabile in capo all'ex-amministratore alcun obbligo di rendicontazione a cui possa essere condannato. In secondo luogo, nel caso in esame tanto i rendiconti annuali quanto quello finale al momento della chiusura dell'amministrazione di sostegno sono stati effettuati (ed approvati dal giudice
4 tutelare), pertanto l'obbligo di rendicontazione gravante sull'amministratore di sostegno è già stato assolto.
5. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
nei confronti del convenuto. Pt_1
5.1. La responsabilità dell'amministratore di sostegno si fonda sull'art. 382 c.c.
(applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c.).
5.1.1. A tenore di tale disposizione: “Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri”.
5.1.2. La responsabilità dell'amministratore di sostegno ha natura contrattuale o, meglio, da inadempimento di obbligazioni nascenti in parte dalla legge ed in parte dal decreto di nomina del giudice tutelare (e dagli eventuali successivi provvedimenti modificativi). La qualificazione della responsabilità dell'amministratore di sostegno come responsabilità da inadempimento ha importanti conseguenze in punto di onere della prova, posto che a fronte della allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, graverà sul debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto;
sarà invece onere del creditore dimostrare la sussistenza del danno conseguenza e il nesso di causalità giuridica fra quest'ultimo e il danno evento (l'inadempimento).
5.2. Rispetto alla prova dell'esatto adempimento da parte dell'amministratore di sostegno ci si deve interrogare su quale sia il rilievo dell'approvazione da parte del giudice tutelare del rendiconto finale effettuato dall'amministratore di sostegno al momento della chiusura della procedura ai sensi dell'art. 385 c.c..
5.2.1. Si ritiene che l'approvazione o meno del rendiconto finale da parte del giudice tutelare non sia vincolante nel giudizio risarcitorio, fintantoché su tale questione non sia intervenuta sentenza passata in giudicato all'esito del procedimento contenzioso instaurato ai sensi dell'art. 386 c.c. (applicabile anche all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c.). Il giudizio risarcitorio ex art. 382 c.c., infatti, è un giudizio autonomo che, come tale, presuppone un'autonoma valutazione, svincolata dalle decisioni del giudice tutelare.
5 La pronuncia del giudice tutelare (di approvazione o meno del rendiconto finale), per quanto non vincolante, non è tuttavia irrilevante, costituendo, al contrario, prova atipica liberamente valutabile dal giudice del risarcimento.
5.3. Fatte tali doverose premesse, si ritiene che, nel caso di specie, l'amministratore di sostegno abbia dimostrato il proprio esatto adempimento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità ex art. 382 c.c..
5.3.1. A tale conclusione si perviene anzitutto osservando che il giudice tutelare ha approvato tanto i rendiconti annuali di quanto il rendiconto finale, CP evidentemente non ravvisando “irregolarità o lacune” (cfr. art. 386, comma 2 c.c.).
5.3.2. In secondo luogo, la prova dell'esatto adempimento dell'amministratore di sostegno si ricava dall'esame della documentazione in atti.
5.3.2.1. Quanto alla omessa locazione dell'immobile della ex-casa coniugale di proprietà di la decisione di non locare tale immobile, Controparte_2
certamente rientrante nell'ambito della discrezionalità rimessa all'amministratore di sostegno, appare motivata e ragionevole, dal momento che:
- è incontestato che l'immobile necessitasse di lavori prima di essere locato il cui costo avrebbe ridotto il vantaggio economico ricavabile dalla locazione;
- la locazione dell'immobile avrebbe reso più complessa la vendita dello stesso allorché vi fosse stato bisogno di reperire risorse per la cura dei coniugi Pt_3
[...]
- aveva manifestato (attraverso il pianto) la propria riluttanza Controparte_2
rispetto alla possibile locazione della ex-casa familiare (cfr. doc. ) e il giudice tutelare, con provvedimento a verbale del 27.08.2009, aveva raccomandato all'amministratore di sostegno di amministrare i beni del proprio assistito tenendo conto dei suoi desiderata: appare quindi del tutto comprensibile e ragionevole la scelta di di non provvedere alla locazione della ex-casa familiare di CP
almeno fino a quando non fosse risultata scelta assolutamente Controparte_2
necessaria;
- l'amministratore di sostegno si era premurato di sentire le figlie sulla questione, due delle quali, e avevano espresso il loro dissenso rispetto Per_1 Persona_2
all'eventualità di locare l'immobile alla sorella in quanto le stesse Parte_1
6 ritenevano che la sua posizione economica non fosse sufficientemente solida da garantire il regolare pagamento del canone di locazione.
5.3.2.2. Quanto all'importo di € 1.394,00 erogato mensilmente a Parte_2 per la cura e l'assistenza al padre completamente invalido (tanto da essere incapace di parlare e di compiere qualsiasi movimento in autonoma), sei giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, si ritiene sia perfettamente congrua e ciò a prescindere che tale somma fosse o meno stata autorizzata dal giudice tutelare.
Peraltro, sotto tale ultimo profilo, preme precisare che l'importo di € 1.394,00 è stato indicato da in tutti i rendiconti depositati e questi sono sempre stati CP
vistati/approvati dal giudice tutelare.
5.3.2.3. Passando all'importo di € 10.000,00 bonificati dall'amministratore di sostegno a il 30.03.2020 a titolo di rimborso per l'assistenza Parte_2
prestata al padre da terza persona, per un giorno alla settimana, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Anzitutto la circostanza che fosse ad anticipare la spesa Parte_2
rappresentava un vantaggio per dal momento che, dalla lettura Controparte_2
dei rendiconti annuali, si evince come spesso non vi fossero le risorse necessarie per soddisfare adeguatamente ai bisogni di cura dei due coniugi con la conseguenza che, laddove la figlia non avesse anticipato la spesa per il personale esterno, Pt_1
verosimilmente il servizio non avrebbe potuto essere garantito.
In secondo luogo, l'importo di € 10.000,00 versato da appare CP
congruo e giustificato: esso, infatti, copre il lasso temporale che va dal gennaio 2015 fino alla morte di avvenuta il 31.03.2020, ossia cinque anni e Controparte_2 tre mesi, ed equivale quindi ad una spesa mensile di circa € 158,80 (= € 10.000,00/63 mesi), pari, approssimativamente, a € 38/39 settimanali. pare ventilare l'ipotesi che fosse la figlia di Parte_1 Parte_2 Per_4
nipote di la quale aveva ottenuto il riconoscimento dei
[...] Controparte_2 benefici di cui alla legge 104/1992, ad occuparsi dell'assistenza del nonno invalido durante il giorno libero della madre: ebbene quand'anche ciò fosse, il compenso sarebbe comunque dovuto e congruo.
7 Lo stesso dicasi allorché sia stata la stessa ad occuparsi del padre Parte_2
rinunciando al proprio giorno libero senza avvalersi di personale ulteriore: quand'anche infatti ciò fosse, l'importo di € 1.394,00 mensili corrisposto a Per_1
sarebbe all'evidenza insufficiente a coprire un impegno di cura ed assistenza sette giorni su sette, pertanto, l'integrazione di € 38/39 settimanali sarebbe in ogni caso dovuta.
In base a tali considerazioni, quindi, anche l'esborso di € 10.000,00 appare giustificato e va pertanto esclusa la responsabilità dell'amministratore anche in relazione a tale voce di spesa.
5.3.2.4. Infine, quanto ai prelievi effettuati dall'amministratore di sostegno nel corso degli anni, pari a complessivi € 15.200,00, va premesso che era Controparte_2
titolare di un unico conto corrente cointestato con la moglie Persona_3
ricoverata presso RSA;
amministratore di sostegno di entrambi i coniugi era CP
(fratello di e cognato di , il quale
[...] Controparte_2 Persona_3 quindi operava dall'unico conto corrente per gestire entrambe le posizioni.
Sono in atti le quietanze di pagamento nei confronti di tale per Persona_5
l'assistenza supplementare prestata a durante i pasti (e necessaria in Persona_3
quanto la donna rifiutava i cibo): ebbene le quietanze di pagamento recano gli stessi importi dei prelievi oggetto di contestazione (salva una minima discrepanza di €
200,00). La circostanza che i pagamenti non fossero mensili si spiega alla luce del fatto che, come risulta dai rendiconti annuali, le entrate dei due coniugi non erano sufficienti a coprire tutte le uscite e pertanto alcune spese venivano pagate solo in occasione di operazioni straordinarie che generavano liquidità (es. vendita terreni).
5.4. Alla luce di quanto argomentato nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'amministratore di sostegno che ha dimostrato di aver svolto il CP
proprio ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia ed ha offerto adeguata prova di ogni esborso contestato: si rigetta pertanto la domanda di risarcimento danni formulata da Parte_1
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (secondo i valori minimi dello scaglione da € 52.000 ad € 260.000, essendo richiesto un risarcimento
8 del danno pari ad € 76.080 e trattandosi di causa di bassa complessità), seguono la soccombenza, ravvisabile integralmente in capo a parte attrice.
6.1. Non appare invece meritevole di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta: è vero, infatti, che le pretese attoree sono risultate infondate, ma va considerato che gran parte della documentazione a giustificazione delle spese sostenute è stata prodotta dall'amministratore di sostegno solo in occasione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di rendimento del conto formulata da parte attrice nei confronti dell'amministratore di sostegno CP
2. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti dell'amministratore di sostegno CP
3. CONDANNA al pagamento a favore di delle Parte_1 CP spese del giudizio liquiate in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto il 24.01.2025.
La giudice
Giulia Paoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 419 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con atto di citazione notificato il 06.06.2024 da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Diego Senter ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovereto, via Paoli 20/C;
PARTE ATTRICE contro
), nato a [...] il CP C.F._2
22.01.1947 e residente in [...]; rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Alessandro Olivi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN), via Roma n. 2;
PARTE CONVENUTA
In punto di: responsabilità dell'amministratore di sostegno ex art. 382 c.c.
Conclusioni
Parte attrice: “come in memoria integrativa dd 21.11.2024”.
Parte convenuta: “come in comparsa di costituzione e risposta”.
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione notificato il 06.06.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP
- che con decreto n. 21/2009, pubblicato il 23.03.2009, è stato CP nominato amministratore di sostegno di padre dell'attrice, Controparte_2
nonché di e (sorelle dell'attrice); Per_1 Persona_2
1 - che in data 31.03.2020 è deceduto ed eredi sono le tre figlie Controparte_2
sopra menzionate;
- che in data 15.02.2021 è stato chiuso il procedimento di amministrazione di sostegno per morte del beneficiario;
- che l'amministratore di sostegno, nonostante la richiesta di non Parte_1
avrebbe fornito chiarimenti in ordine al proprio operato, né avrebbe prodotto documentazione a sostegno;
- che il convenuto sarebbe responsabile dei danni cagionati al patrimonio del de cuius
a causa della propria mala gestio. In particolare, sarebbe CP
responsabile per i seguenti danni:
a) per il mancato introito (ammontante ad € 39.600,00) dei canoni relativi all'appartamento del padre che nel 2009 avrebbe richiesto di Parte_1
condurre in locazione;
b) per l'importo in eccesso (pari ad € 11.280,00) versato, nel corso degli anni, a a quest'ultima, infatti, a fronte dell'impegno di tenere il Parte_2
padre presso di sé, era stato riconosciuto dal giudice tutelare un importo di €
1.300,00 mensili, mentre per dieci anni le avrebbe CP riconosciuto il maggior importo di € 1.394,00 mensili;
c) per l'importo di € 10.000,00 che in data 30.03.2020 avrebbe CP bonificato a a titolo di compenso per l'assistente del padre;
Parte_2
d) per l'importo di € 15.200,00 a titolo di prelievi non giustificati dal conto corrente del padre.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di Parte_1
ordinare a di rendicontare in ordine alla gestione quale CP
amministratore di sostegno del defunto e di condannare Controparte_2
l'amministratore di sostegno al risarcimento dei danni sopra esposti, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.11.2024, si è costituito tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle CP
domande attoree.
2.1. In particolare, secondo il convenuto:
2 - la domanda di rendicontazione sarebbe inammissibile in quanto egli avrebbe già rendicontato al giudice tutelare, il quale avrebbe approvato i singoli rendiconti senza rilievi ed avrebbe approvato anche il rendiconto finale al momento della chiusura della procedura di amministrazione di sostegno;
- la domanda di risarcimento danni sarebbe ugualmente inammissibile e in ogni caso infondata dal momento che:
a) quanto alla mancata locazione dell'appartamento di proprietà del padre, la scelta sarebbe stata giustificata, da un lato, dall'esigenza di evitare le spese necessarie per la realizzazione degli interventi indispensabili e, dall'altro, dall'opportunità di mantenere la disponibilità dell'immobile per un possibile rientro a casa del padre;
in ogni caso nessuna domanda sarebbe stata formulata da al giudice tutelare;
Parte_1
b) rispetto alla somma erogata mensilmente a l'importo di € Parte_2
1.300,00 mensili, originariamente autorizzato dal giudice tutelare, sarebbe stato nel tempo incrementato coerentemente all'aumento della retta della casa di riposo a cui era parametrato;
c) quanto alle somme corrisposte da per la persona che Parte_2
prestava assistenza al padre nel proprio giorno di riposo, l'accordo era nel senso che ella avrebbe anticipato la spesa a fronte di successivo rimborso da parte dell'amministratore; in ogni caso l'importo versato a Parte_2
in data 30.03.2020, pari ad € 10.000,00, sarebbe di gran lunga inferiore all'effettiva spesa anticipata nel corso degli anni ammontante ad € 18.400,00
(oltre alle spese per l'acquisto di medicinali, vestiario, presidi, ecc…, per complessivi € 5.700,00);
d) i prelievi di contante sarebbero in parte riferibili a spese sostenute per Per_3
moglie di anch'essa assistita da
[...] Controparte_2 CP
quale suo amministratore di sostegno: e , infatti, avevano CP_2 Per_3
un conto corrente cointestato;
i giustificativi di tali prelievi sarebbero pertanto stati depositati nel fascicolo relativo al procedimenti di amministrazione di sostegno aperto a favore di Per_3
3 2.2. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di CP dichiarare l'incompetenza del Tribunale in ordine alla domanda di rendiconto, nonché di rigettare, in rito o in merito, la domanda di risarcimento danni, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alla rifusione delle spese di causa.
3. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, preliminarmente va chiarito che nessun dubbio si pone in ordine alla legittimazione attiva di
[...]
la cui qualità di erede del defunto non è contestata e Pt_1 Controparte_2
risulta confermata dalla lettura della documentazione depositata dalle parti, dalla quale risulta inequivocabilmente che l'attrice era figlia del de cuius.
3.1. Nessun dubbio si pone neppure in ordine all'integrità del contradittorio: con sentenza n. 24657 del 2007 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i crediti del de cuius non si dividono automaticamente fra gli eredi pro quota e ciascuno di questi può agire in giudizio per pretendere (non solo la propria quota ma anche) l'intero credito.
4. Ciò precisato va esaminata la domanda di rendiconto formulata da parte attrice.
4.1. Parte resistente eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tale domanda, che rientrerebbe invece nella competenza del giudice tutelare.
4.1.1. L'eccezione è infondata dal momento che fra giudice tutelare e giudice ordinario non viene in gioco una questione di competenza, trattandosi di semplice riparto di funzioni all'interno del Tribunale Ordinario di cui fa parte anche il giudice tutelare.
4.2. In ogni caso la domanda di rendiconto è inammissibile, in primo luogo, perché
l'obbligo di rendiconto è stabilito dagli artt. 380 e 385 c.c. (applicabili ex art. 411 c.c. anche all'amministratore di sostegno) nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno con la conseguenza che, al di fuori di detto procedimento, non è ravvisabile in capo all'ex-amministratore alcun obbligo di rendicontazione a cui possa essere condannato. In secondo luogo, nel caso in esame tanto i rendiconti annuali quanto quello finale al momento della chiusura dell'amministrazione di sostegno sono stati effettuati (ed approvati dal giudice
4 tutelare), pertanto l'obbligo di rendicontazione gravante sull'amministratore di sostegno è già stato assolto.
5. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno formulata da
[...]
nei confronti del convenuto. Pt_1
5.1. La responsabilità dell'amministratore di sostegno si fonda sull'art. 382 c.c.
(applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c.).
5.1.1. A tenore di tale disposizione: “Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri”.
5.1.2. La responsabilità dell'amministratore di sostegno ha natura contrattuale o, meglio, da inadempimento di obbligazioni nascenti in parte dalla legge ed in parte dal decreto di nomina del giudice tutelare (e dagli eventuali successivi provvedimenti modificativi). La qualificazione della responsabilità dell'amministratore di sostegno come responsabilità da inadempimento ha importanti conseguenze in punto di onere della prova, posto che a fronte della allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, graverà sul debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto;
sarà invece onere del creditore dimostrare la sussistenza del danno conseguenza e il nesso di causalità giuridica fra quest'ultimo e il danno evento (l'inadempimento).
5.2. Rispetto alla prova dell'esatto adempimento da parte dell'amministratore di sostegno ci si deve interrogare su quale sia il rilievo dell'approvazione da parte del giudice tutelare del rendiconto finale effettuato dall'amministratore di sostegno al momento della chiusura della procedura ai sensi dell'art. 385 c.c..
5.2.1. Si ritiene che l'approvazione o meno del rendiconto finale da parte del giudice tutelare non sia vincolante nel giudizio risarcitorio, fintantoché su tale questione non sia intervenuta sentenza passata in giudicato all'esito del procedimento contenzioso instaurato ai sensi dell'art. 386 c.c. (applicabile anche all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c.). Il giudizio risarcitorio ex art. 382 c.c., infatti, è un giudizio autonomo che, come tale, presuppone un'autonoma valutazione, svincolata dalle decisioni del giudice tutelare.
5 La pronuncia del giudice tutelare (di approvazione o meno del rendiconto finale), per quanto non vincolante, non è tuttavia irrilevante, costituendo, al contrario, prova atipica liberamente valutabile dal giudice del risarcimento.
5.3. Fatte tali doverose premesse, si ritiene che, nel caso di specie, l'amministratore di sostegno abbia dimostrato il proprio esatto adempimento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità ex art. 382 c.c..
5.3.1. A tale conclusione si perviene anzitutto osservando che il giudice tutelare ha approvato tanto i rendiconti annuali di quanto il rendiconto finale, CP evidentemente non ravvisando “irregolarità o lacune” (cfr. art. 386, comma 2 c.c.).
5.3.2. In secondo luogo, la prova dell'esatto adempimento dell'amministratore di sostegno si ricava dall'esame della documentazione in atti.
5.3.2.1. Quanto alla omessa locazione dell'immobile della ex-casa coniugale di proprietà di la decisione di non locare tale immobile, Controparte_2
certamente rientrante nell'ambito della discrezionalità rimessa all'amministratore di sostegno, appare motivata e ragionevole, dal momento che:
- è incontestato che l'immobile necessitasse di lavori prima di essere locato il cui costo avrebbe ridotto il vantaggio economico ricavabile dalla locazione;
- la locazione dell'immobile avrebbe reso più complessa la vendita dello stesso allorché vi fosse stato bisogno di reperire risorse per la cura dei coniugi Pt_3
[...]
- aveva manifestato (attraverso il pianto) la propria riluttanza Controparte_2
rispetto alla possibile locazione della ex-casa familiare (cfr. doc. ) e il giudice tutelare, con provvedimento a verbale del 27.08.2009, aveva raccomandato all'amministratore di sostegno di amministrare i beni del proprio assistito tenendo conto dei suoi desiderata: appare quindi del tutto comprensibile e ragionevole la scelta di di non provvedere alla locazione della ex-casa familiare di CP
almeno fino a quando non fosse risultata scelta assolutamente Controparte_2
necessaria;
- l'amministratore di sostegno si era premurato di sentire le figlie sulla questione, due delle quali, e avevano espresso il loro dissenso rispetto Per_1 Persona_2
all'eventualità di locare l'immobile alla sorella in quanto le stesse Parte_1
6 ritenevano che la sua posizione economica non fosse sufficientemente solida da garantire il regolare pagamento del canone di locazione.
5.3.2.2. Quanto all'importo di € 1.394,00 erogato mensilmente a Parte_2 per la cura e l'assistenza al padre completamente invalido (tanto da essere incapace di parlare e di compiere qualsiasi movimento in autonoma), sei giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, si ritiene sia perfettamente congrua e ciò a prescindere che tale somma fosse o meno stata autorizzata dal giudice tutelare.
Peraltro, sotto tale ultimo profilo, preme precisare che l'importo di € 1.394,00 è stato indicato da in tutti i rendiconti depositati e questi sono sempre stati CP
vistati/approvati dal giudice tutelare.
5.3.2.3. Passando all'importo di € 10.000,00 bonificati dall'amministratore di sostegno a il 30.03.2020 a titolo di rimborso per l'assistenza Parte_2
prestata al padre da terza persona, per un giorno alla settimana, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Anzitutto la circostanza che fosse ad anticipare la spesa Parte_2
rappresentava un vantaggio per dal momento che, dalla lettura Controparte_2
dei rendiconti annuali, si evince come spesso non vi fossero le risorse necessarie per soddisfare adeguatamente ai bisogni di cura dei due coniugi con la conseguenza che, laddove la figlia non avesse anticipato la spesa per il personale esterno, Pt_1
verosimilmente il servizio non avrebbe potuto essere garantito.
In secondo luogo, l'importo di € 10.000,00 versato da appare CP
congruo e giustificato: esso, infatti, copre il lasso temporale che va dal gennaio 2015 fino alla morte di avvenuta il 31.03.2020, ossia cinque anni e Controparte_2 tre mesi, ed equivale quindi ad una spesa mensile di circa € 158,80 (= € 10.000,00/63 mesi), pari, approssimativamente, a € 38/39 settimanali. pare ventilare l'ipotesi che fosse la figlia di Parte_1 Parte_2 Per_4
nipote di la quale aveva ottenuto il riconoscimento dei
[...] Controparte_2 benefici di cui alla legge 104/1992, ad occuparsi dell'assistenza del nonno invalido durante il giorno libero della madre: ebbene quand'anche ciò fosse, il compenso sarebbe comunque dovuto e congruo.
7 Lo stesso dicasi allorché sia stata la stessa ad occuparsi del padre Parte_2
rinunciando al proprio giorno libero senza avvalersi di personale ulteriore: quand'anche infatti ciò fosse, l'importo di € 1.394,00 mensili corrisposto a Per_1
sarebbe all'evidenza insufficiente a coprire un impegno di cura ed assistenza sette giorni su sette, pertanto, l'integrazione di € 38/39 settimanali sarebbe in ogni caso dovuta.
In base a tali considerazioni, quindi, anche l'esborso di € 10.000,00 appare giustificato e va pertanto esclusa la responsabilità dell'amministratore anche in relazione a tale voce di spesa.
5.3.2.4. Infine, quanto ai prelievi effettuati dall'amministratore di sostegno nel corso degli anni, pari a complessivi € 15.200,00, va premesso che era Controparte_2
titolare di un unico conto corrente cointestato con la moglie Persona_3
ricoverata presso RSA;
amministratore di sostegno di entrambi i coniugi era CP
(fratello di e cognato di , il quale
[...] Controparte_2 Persona_3 quindi operava dall'unico conto corrente per gestire entrambe le posizioni.
Sono in atti le quietanze di pagamento nei confronti di tale per Persona_5
l'assistenza supplementare prestata a durante i pasti (e necessaria in Persona_3
quanto la donna rifiutava i cibo): ebbene le quietanze di pagamento recano gli stessi importi dei prelievi oggetto di contestazione (salva una minima discrepanza di €
200,00). La circostanza che i pagamenti non fossero mensili si spiega alla luce del fatto che, come risulta dai rendiconti annuali, le entrate dei due coniugi non erano sufficienti a coprire tutte le uscite e pertanto alcune spese venivano pagate solo in occasione di operazioni straordinarie che generavano liquidità (es. vendita terreni).
5.4. Alla luce di quanto argomentato nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'amministratore di sostegno che ha dimostrato di aver svolto il CP
proprio ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia ed ha offerto adeguata prova di ogni esborso contestato: si rigetta pertanto la domanda di risarcimento danni formulata da Parte_1
6. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (secondo i valori minimi dello scaglione da € 52.000 ad € 260.000, essendo richiesto un risarcimento
8 del danno pari ad € 76.080 e trattandosi di causa di bassa complessità), seguono la soccombenza, ravvisabile integralmente in capo a parte attrice.
6.1. Non appare invece meritevole di accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta: è vero, infatti, che le pretese attoree sono risultate infondate, ma va considerato che gran parte della documentazione a giustificazione delle spese sostenute è stata prodotta dall'amministratore di sostegno solo in occasione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la domanda di rendimento del conto formulata da parte attrice nei confronti dell'amministratore di sostegno CP
2. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice nei confronti dell'amministratore di sostegno CP
3. CONDANNA al pagamento a favore di delle Parte_1 CP spese del giudizio liquiate in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto il 24.01.2025.
La giudice
Giulia Paoli
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