Articolo 9 della Legge 13 marzo 1958, n. 250
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 maggio 1958
Art. 9.
Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:
a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048 , e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie;
c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro;
d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138 , e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalita' stabilite per gli operai dell'industria.
Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958
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