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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1825/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. FIORE CARLA Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( , in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti SCARPANTONI CARLO, SCARPANTONI LUCA e SCARPANTONI CLAUDIA giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
spiegava che, fino alla data del 24.8.2016, era residente e dimorante nel Comune di , Controparte_1
Frazione Macchia Da Sole, quale assegnataria di un alloggio ATER, unitamente al proprio figlio
. Specificava come la suddetta abitazione era rimasta danneggiata dall'evento Controparte_2 sismico dell'agosto 2016, con esito di agibilità “B” e non era fornita né di impianto di riscaldamento alimentato a gas-metano collegato alla rete né di energia elettrica – che le veniva sospesa per morosità
a seguito di gravi difficoltà economiche – mentre la fornitura di acqua potabile era regolarmente attiva.
Aggiungeva di aver stretto amicizia con una persona residente e dimorante a Teramo, alla Via
Gasbarrini n. 22, ove si trovava la notte dell'evento sismico del 24.8.2016, ove trascorreva abitualmente i fine settimana e le ferie estive ed ove si era trasferita successivamente al sisma.
Spiegava di aver presentato, in data 23.02.2017, al domanda di Controparte_3
Parte concessione del contributo che le veniva negato con provvedimento n. 2031 del 6.4.2017.
pagina 1 di 6 Impugnava, dunque, il citato diniego avanti al TAR Abruzzo ma il relativo procedimento – rubricato al n. 308/17 di R.G. – si concludeva con la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Pertanto, riassumeva il procedimento avanti al
Tribunale di Teramo che, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza essendo competente il Tribunale di Ascoli Piceno.
Pertanto, riassunto il procedimento avanti all'intestato Tribunale, concludeva chiedendo “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, riconoscere il diritto della signora alla corresponsione del trattamento Parte_1 economico di autonoma sistemazione per sé e per il suo nucleo familiare e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Sindaco in carica, a corrispondere alla medesima Controparte_3
l'importo dovuto a titolo di ratei finora maturati del contributo di autonoma Parte_1
sistemazione dal dì della domanda amministrativa fino ad oggi, somma che in via prudenziale si quantifica in €. 40.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre i successivi ratei a scadere fino al vigore di detta misura di supporto economico riconosciuto alle famiglie colpite dal sisma del Centro Italia del 2016. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto quanto Controparte_3
affermato dalla ricorrente, sottolineando la correttezza del proprio operato in considerazione dell'insussistenza ab origine dei presupposti di legge ai fini dell'erogazione del CAS. In particolare, affermava come la e il figlio non avessero la dimora abituale nel Comune di , Pt_1 Controparte_1
avendo provveduto a spostare il proprio domicilio abituale presso la città di Teramo come dichiarato nella stessa domanda di contributo e che, in ogni caso, la stessa fosse decaduta dal beneficio.
Rilevava, poi, la tardività della riassunzione per superamento del termine fissato dalle disposizioni processuali.
Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare, dichiarare la tardività dell'opposizione o, comunque, la sua inammissibilità. Nel merito, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
In assenza di necessità istruttorie, mutato il giudice istruttore, il procedimento era chiamato all'udienza del 23.05.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Preliminarmente quanto alla tempestività della riassunzione del giudizio va innanzitutto precisato come il presente procedimento è stato correttamente riassunto mediante citazione con la conseguenza che,
pagina 2 di 6 come noto, il termine da considerare ai fini della valutazione della tempestività o meno della riassunzione sarà quello della notifica della citazione (momento a decorrere dal quale si determina la pendenza della lite).
Ciò posto, a norma dell'art. 50 c.p.c., ai fini della translatio iudicii – che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale –, la riassunzione della causa davanti al giudice competente deve avvenire entro il termine perentorio fissato dal giudice nella sentenza che dichiara l'incompetenza o, in mancanza, entro 3 mesi dalla data della comunicazione della stessa.
Nel caso in esame, facendo decorrere il termine per la riassunzione quantomeno dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Teramo (v. all. 1 citazione in riassunzione) – posto che parte ricorrente nulla ha dedotto circa la data della comunicazione della sentenza – ossia dal
25.09.2023, la riassunzione del giudizio che sarebbe dovuta avvenire entro il 27.12.2023, può ritenersi tempestiva. Ciò in quanto, come sopra rilevato, il termine da considerare ai fini della valutazione della tempestività deve essere quello della notifica della citazione, avvenuta il 22.12.2023 (v. prova di notifica in atti all. alla citazione in riassunzione).
Tanto premesso, quanto all'accertamento della sussistenza in capo alla dei requisiti per Parte_1 la concessione del contributo di autonoma sistemazione è bene innanzitutto rilevare come l'art. 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/16 ha previsto che “i comuni interessati curano
l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione […]”.
La disposizione emergenziale è poi chiara nel prevedere che, presupposto imprescindibile per ottenere il CAS è l'esistenza di un “provvedimento delle competenti autorità, adottato a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificato, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale”. E ciò è tanto vero che lo stesso comma 2 del citato art. 3 prevede che “i benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile”.
Come è stato puntualmente specificato, poi, “finalità del C.A.S., infatti, non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto
pagina 3 di 6 a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa” (Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdiz., 13/10/2020, n. 62).
Da quanto sopra può desumersi, quindi, che il diritto al contributo di autonoma sistemazione è riconosciuto ad ogni componente del nucleo familiare "abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione" che, a causa dell'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. Con il richiamo espresso ai concetti di principalità, abitualità, continuatività, stabilità, la normativa in esame rimanda al concetto codicistico di dimora abituale nell'immobile oggetto di effettivo e primario uso abitativo così come da art. 43 c.c.
Quanto alla prova della dimora abituale, questa può essere fornita senza limiti, con qualsiasi indizio, come ad esempio, le bollette per le varie utenze (v. Cass. n. 8627/2019).
Ricostruendo la vicenda che ci occupa, è pacifica la circostanza che il , con Controparte_3
ordinanza n. 217 del 27.10.2016, prot. 5729, preso atto delle risultanze del sopralluogo del 3.10.2016, ordinava all'ATER di Teramo di sgomberare detto edificio sito in località Macchia da Sole, da persone e cose classificandolo con esito di agibilità “B” (v. all. 11 citazione in riassunzione).
Sostiene la contrariamente a quanto affermato dal Comune – il quale rigettava la richiesta di Pt_1 erogazione del contributo sul presupposto che la stessa non occupasse, al momento dell'evento tellurico, l'alloggio sito in frazione Macchia da Sole – di avere diritto all'erogazione del contributo posta la propria dimora abituale nell'immobile in oggetto, nonostante si fosse “temporaneamente" trasferita a Teramo.
Circostanze, queste, oltre che rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio, smentite anche dalla documentazione in atti.
Ed infatti, dalla lettura della documentazione in atti è possibile evincere che già prima del sisma l'attrice ed il figlio si erano allontanati dall'abitazione di per andare a vivere altrove. E Controparte_1
ciò è tanto vero che sia l'attrice che il figlio dichiaravano di avere lasciato l'immobile prima del sisma e di aver interrotto, per tale ragione, le utenze (v. domanda di contributo doc. 1 nonché comunicazione inviata dal figlio al doc. 9 comparsa di costituzione). Controparte_3
In particolare, nella comunicazione del 27.12.2016, inviata dal figlio al di (v. CP_3 Controparte_1 doc. 9 comparsa di costituzione) si legge “dichiara, sotto la propria personale responsabilità che per motivi strettamente familiari, è stato costretto, unitamente a sua madre, ad allontanarsi dalla propria residenza, sicché disdettava le utenze, per cui le stesse, alla data del sisma, risultavano staccate.
Successivamente, dovendo far rientro in , a causa dell'inagibilità dell'alloggio, era Controparte_1
Per_ costretto a chiedere ospitalità presso un conoscente, che peraltro vive a Teramo, tale sig.
pagina 4 di 6 . Attualmente, il sottoscritto, insieme a sua madre, vive nell'abitazione di costui, sita in Per_2
Teramo via Gasbarrini n.22”.
È la stessa documentazione depositata dall'attrice, dunque, a confermare che al momento dell'evento tellurico non aveva la propria dimora abituale in a tal punto da aver chiesto ai Controparte_1
competenti enti erogatori di staccare le utenze. È chiaro, infatti, che se lo spostamento della dimora fosse stato esclusivamente temporaneo, come sostenuto dalla non vi sarebbe stata alcuna Pt_1 necessità di staccare le utenze.
Inoltre, i limitati consumi relativi alle utenze domestiche, già da prima dell'evento tellurico (v. documentazione in atti doc. 5,6,7 citazione in riassunzione nonché doc. 4,5 e 6 comparsa di costituzione), sono certamente incompatibili con il requisito della dimora abituale, dimostrando il mancato utilizzo dell'immobile.
Gli indici relativi al consumo di acqua, energia elettrica e gas costituiscono, infatti, un indizio rilevante ai fini dell'accertamento della continuità e abitualità della occupazione di un immobile.
Pertanto, posto che ciò che rileva per l'erogazione del contributo è il solo dato oggettivo dell'utilizzo costante, continuo ed abituale dell'immobile, che non può essere provato dalla sola residenza anagrafica, non sufficiente a dimostrare il possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto – le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo, salvo prova contraria idonea a dimostrare la mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva (Cass. 8463/2023; Cass. 21873/2020; Cass. 11389/2018) –, andrà confermato il diniego del contributo disposto dal Comune.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della domanda, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1825 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata l'assenza dei requisiti in capo alla per la percezione del Contributo di Pt_1
Autonoma Sistemazione, rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Ascoli Piceno, 11 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1825/2023 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. FIORE CARLA Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
( , in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti SCARPANTONI CARLO, SCARPANTONI LUCA e SCARPANTONI CLAUDIA giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c. depositato dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
spiegava che, fino alla data del 24.8.2016, era residente e dimorante nel Comune di , Controparte_1
Frazione Macchia Da Sole, quale assegnataria di un alloggio ATER, unitamente al proprio figlio
. Specificava come la suddetta abitazione era rimasta danneggiata dall'evento Controparte_2 sismico dell'agosto 2016, con esito di agibilità “B” e non era fornita né di impianto di riscaldamento alimentato a gas-metano collegato alla rete né di energia elettrica – che le veniva sospesa per morosità
a seguito di gravi difficoltà economiche – mentre la fornitura di acqua potabile era regolarmente attiva.
Aggiungeva di aver stretto amicizia con una persona residente e dimorante a Teramo, alla Via
Gasbarrini n. 22, ove si trovava la notte dell'evento sismico del 24.8.2016, ove trascorreva abitualmente i fine settimana e le ferie estive ed ove si era trasferita successivamente al sisma.
Spiegava di aver presentato, in data 23.02.2017, al domanda di Controparte_3
Parte concessione del contributo che le veniva negato con provvedimento n. 2031 del 6.4.2017.
pagina 1 di 6 Impugnava, dunque, il citato diniego avanti al TAR Abruzzo ma il relativo procedimento – rubricato al n. 308/17 di R.G. – si concludeva con la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Pertanto, riassumeva il procedimento avanti al
Tribunale di Teramo che, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza essendo competente il Tribunale di Ascoli Piceno.
Pertanto, riassunto il procedimento avanti all'intestato Tribunale, concludeva chiedendo “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione, riconoscere il diritto della signora alla corresponsione del trattamento Parte_1 economico di autonoma sistemazione per sé e per il suo nucleo familiare e, per l'effetto, condannare il
, in persona del Sindaco in carica, a corrispondere alla medesima Controparte_3
l'importo dovuto a titolo di ratei finora maturati del contributo di autonoma Parte_1
sistemazione dal dì della domanda amministrativa fino ad oggi, somma che in via prudenziale si quantifica in €. 40.000,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre i successivi ratei a scadere fino al vigore di detta misura di supporto economico riconosciuto alle famiglie colpite dal sisma del Centro Italia del 2016. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto ed in diritto quanto Controparte_3
affermato dalla ricorrente, sottolineando la correttezza del proprio operato in considerazione dell'insussistenza ab origine dei presupposti di legge ai fini dell'erogazione del CAS. In particolare, affermava come la e il figlio non avessero la dimora abituale nel Comune di , Pt_1 Controparte_1
avendo provveduto a spostare il proprio domicilio abituale presso la città di Teramo come dichiarato nella stessa domanda di contributo e che, in ogni caso, la stessa fosse decaduta dal beneficio.
Rilevava, poi, la tardività della riassunzione per superamento del termine fissato dalle disposizioni processuali.
Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare, dichiarare la tardività dell'opposizione o, comunque, la sua inammissibilità. Nel merito, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse”.
In assenza di necessità istruttorie, mutato il giudice istruttore, il procedimento era chiamato all'udienza del 23.05.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, era deciso con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Preliminarmente quanto alla tempestività della riassunzione del giudizio va innanzitutto precisato come il presente procedimento è stato correttamente riassunto mediante citazione con la conseguenza che,
pagina 2 di 6 come noto, il termine da considerare ai fini della valutazione della tempestività o meno della riassunzione sarà quello della notifica della citazione (momento a decorrere dal quale si determina la pendenza della lite).
Ciò posto, a norma dell'art. 50 c.p.c., ai fini della translatio iudicii – che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale –, la riassunzione della causa davanti al giudice competente deve avvenire entro il termine perentorio fissato dal giudice nella sentenza che dichiara l'incompetenza o, in mancanza, entro 3 mesi dalla data della comunicazione della stessa.
Nel caso in esame, facendo decorrere il termine per la riassunzione quantomeno dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Teramo (v. all. 1 citazione in riassunzione) – posto che parte ricorrente nulla ha dedotto circa la data della comunicazione della sentenza – ossia dal
25.09.2023, la riassunzione del giudizio che sarebbe dovuta avvenire entro il 27.12.2023, può ritenersi tempestiva. Ciò in quanto, come sopra rilevato, il termine da considerare ai fini della valutazione della tempestività deve essere quello della notifica della citazione, avvenuta il 22.12.2023 (v. prova di notifica in atti all. alla citazione in riassunzione).
Tanto premesso, quanto all'accertamento della sussistenza in capo alla dei requisiti per Parte_1 la concessione del contributo di autonoma sistemazione è bene innanzitutto rilevare come l'art. 3 dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/16 ha previsto che “i comuni interessati curano
l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione […]”.
La disposizione emergenziale è poi chiara nel prevedere che, presupposto imprescindibile per ottenere il CAS è l'esistenza di un “provvedimento delle competenti autorità, adottato a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificato, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale”. E ciò è tanto vero che lo stesso comma 2 del citato art. 3 prevede che “i benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile”.
Come è stato puntualmente specificato, poi, “finalità del C.A.S., infatti, non è quella di assicurare ai soggetti la cui stabile ed abituale abitazione sia stata danneggiata dal sisma, ovvero da un evento notoriamente ascrivibile alla forza maggiore, un risarcimento e/o indennizzo di carattere riparatorio, bensì quella di mitigare l'eventuale disagio arrecato al soggetto che lo richiede e che sia stato costretto
pagina 3 di 6 a trasferirsi al momento del sisma in altro immobile diverso da quello integrante la dimora abituale e continuativa” (Corte dei Conti Umbria Sez. giurisdiz., 13/10/2020, n. 62).
Da quanto sopra può desumersi, quindi, che il diritto al contributo di autonoma sistemazione è riconosciuto ad ogni componente del nucleo familiare "abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione" che, a causa dell'evento sismico, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata. Con il richiamo espresso ai concetti di principalità, abitualità, continuatività, stabilità, la normativa in esame rimanda al concetto codicistico di dimora abituale nell'immobile oggetto di effettivo e primario uso abitativo così come da art. 43 c.c.
Quanto alla prova della dimora abituale, questa può essere fornita senza limiti, con qualsiasi indizio, come ad esempio, le bollette per le varie utenze (v. Cass. n. 8627/2019).
Ricostruendo la vicenda che ci occupa, è pacifica la circostanza che il , con Controparte_3
ordinanza n. 217 del 27.10.2016, prot. 5729, preso atto delle risultanze del sopralluogo del 3.10.2016, ordinava all'ATER di Teramo di sgomberare detto edificio sito in località Macchia da Sole, da persone e cose classificandolo con esito di agibilità “B” (v. all. 11 citazione in riassunzione).
Sostiene la contrariamente a quanto affermato dal Comune – il quale rigettava la richiesta di Pt_1 erogazione del contributo sul presupposto che la stessa non occupasse, al momento dell'evento tellurico, l'alloggio sito in frazione Macchia da Sole – di avere diritto all'erogazione del contributo posta la propria dimora abituale nell'immobile in oggetto, nonostante si fosse “temporaneamente" trasferita a Teramo.
Circostanze, queste, oltre che rimaste prive di qualsivoglia supporto probatorio, smentite anche dalla documentazione in atti.
Ed infatti, dalla lettura della documentazione in atti è possibile evincere che già prima del sisma l'attrice ed il figlio si erano allontanati dall'abitazione di per andare a vivere altrove. E Controparte_1
ciò è tanto vero che sia l'attrice che il figlio dichiaravano di avere lasciato l'immobile prima del sisma e di aver interrotto, per tale ragione, le utenze (v. domanda di contributo doc. 1 nonché comunicazione inviata dal figlio al doc. 9 comparsa di costituzione). Controparte_3
In particolare, nella comunicazione del 27.12.2016, inviata dal figlio al di (v. CP_3 Controparte_1 doc. 9 comparsa di costituzione) si legge “dichiara, sotto la propria personale responsabilità che per motivi strettamente familiari, è stato costretto, unitamente a sua madre, ad allontanarsi dalla propria residenza, sicché disdettava le utenze, per cui le stesse, alla data del sisma, risultavano staccate.
Successivamente, dovendo far rientro in , a causa dell'inagibilità dell'alloggio, era Controparte_1
Per_ costretto a chiedere ospitalità presso un conoscente, che peraltro vive a Teramo, tale sig.
pagina 4 di 6 . Attualmente, il sottoscritto, insieme a sua madre, vive nell'abitazione di costui, sita in Per_2
Teramo via Gasbarrini n.22”.
È la stessa documentazione depositata dall'attrice, dunque, a confermare che al momento dell'evento tellurico non aveva la propria dimora abituale in a tal punto da aver chiesto ai Controparte_1
competenti enti erogatori di staccare le utenze. È chiaro, infatti, che se lo spostamento della dimora fosse stato esclusivamente temporaneo, come sostenuto dalla non vi sarebbe stata alcuna Pt_1 necessità di staccare le utenze.
Inoltre, i limitati consumi relativi alle utenze domestiche, già da prima dell'evento tellurico (v. documentazione in atti doc. 5,6,7 citazione in riassunzione nonché doc. 4,5 e 6 comparsa di costituzione), sono certamente incompatibili con il requisito della dimora abituale, dimostrando il mancato utilizzo dell'immobile.
Gli indici relativi al consumo di acqua, energia elettrica e gas costituiscono, infatti, un indizio rilevante ai fini dell'accertamento della continuità e abitualità della occupazione di un immobile.
Pertanto, posto che ciò che rileva per l'erogazione del contributo è il solo dato oggettivo dell'utilizzo costante, continuo ed abituale dell'immobile, che non può essere provato dalla sola residenza anagrafica, non sufficiente a dimostrare il possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto – le risultanze anagrafiche hanno un valore presuntivo, salvo prova contraria idonea a dimostrare la mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva (Cass. 8463/2023; Cass. 21873/2020; Cass. 11389/2018) –, andrà confermato il diniego del contributo disposto dal Comune.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della domanda, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1825 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata l'assenza dei requisiti in capo alla per la percezione del Contributo di Pt_1
Autonoma Sistemazione, rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
pagina 5 di 6 Ascoli Piceno, 11 giugno 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6