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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 8640 del ruolo generale dell'anno 2022 e promossa da
Parte_1
-opponente -
con l'avv. Elisabetta Vegezzi, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc;
contro
Controparte_1
- convenuta opposta –
con l'avv. Emilia Maria D'Ascoli, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.2.2025 , da intendersi qui richiamato.
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
pagina 1 di 4 notificatagli in data 31.05.2022 n. 09520229001748135/000 da Controparte_1
sede di Reggio nell'Emilia e avente ad oggetto cartelle di pagamento e avvisi di accertamento analiticamente descritti in citazione.
In citazione concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della
pretesa creditoria vantata dall' a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
per illegittimità dell'intimazione n. 095202290017481354/000 per intervenuta prescrizione della
pretesa creditoria in essa contenuta maturata successivamente alla notifica dei documenti ivi
descritti e, per l'effetto, dichiarare che la pretesa creditoria è inesigibile e che nulla è dovuto
dall'opponente all' per i titoli dedotti nell'intimazione Controparte_1
impugnata”, con vittoria di spese.
In sede di precisazione delle conclusioni, con la nota del 5 febbraio 2025, dava conto di aver aderito con riferimento a tutte le cartelle portate nell'intimazione di pagamento, alla definizione agevolata prevista dalla L. 194/2022 e depositava prova dell'accoglimento della domanda e dei pagamenti e delle rate maturate e come concordate (docc. 6 e 7). Pertanto,
rinunciava al giudizio con riferimento a dette cartelle e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Rispetto invece ai due avvisi di accertamento elencati nella intimazione di pagamento,
precisamente l'avviso n. THS027302565/201 (per € 135.935,83) e l'avviso n. THS017302576/2012
(per € 241.371,51), ribadiva l'originaria domanda formulata, insistendo nell'eccezione di prescrizione già maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.
si è costituita svolgendo numerose eccezioni e solo in via Controparte_2
subordinata nel merito negando che fosse maturata la prescrizione.
La causa è stata istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025.
Tenuto conto delle emergenze sopra esposte, rispetto alle cartelle di pagamento va dichiarata la pagina 2 di 4 cessazione della materia del contendere;
neppure la convenuta ha svolto contestazioni sulle produzioni documentali relative alla definizione agevolata.
Rispetto invece ai due avvisi di accertamento l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, svolta dalla convenuta è fondata e va accolta.
E' pacifico, oltre che documentale, che i due avvisi si riferiscano debiti IVA, IRAP, IRPEF (cfr.
allegato B conv.).
E' dunque sufficiente richiamare l'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo cui
“spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con
la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute
Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla
notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (così, per tutte, Cass. n.
26817/2024).
Le spese di lite vanno regolate guardando l'esito complessivo del giudizio, e dunque tenuto conto della intervenuta adesione alla definizione agevolata si compensano in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno poste a carico dell'opponente.
Si liquidano secondo il D.M. n.55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione compreso tra
€ 260.000 a € 520.000,00 e a valori medi per le fasi introduttive e di studio, e a valori minimi per quelle istruttoria e decisoria, non essendo state assunte prove costituende e non avendo la convenuta depositato note finali;
dette spese dunque ammontano a complessivi € 14.170,00, e si compensano in ragione di un terzo, pari ad €4.723,33;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento agli avvisi di accertamento n. THS027302565/2012 pagina 3 di 4 e THS017302576/2012 portati dall'intimazione di pagamento notificata in data 31.05.2022 n.
09520229001748135/000, a favore del giudice tributario;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le cartelle di pagamento portate all'intimazione di pagamento qui opposta, come elencate in citazione;
2.compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta le spese per i restanti due terzi, pari ad € 9.446,67, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Emilia Maria D'Ascoli, che si è dichiarata antistataria.
Brescia, 25.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE
Il giudice del tribunale di Brescia, Angelina Augusta Baldissera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 8640 del ruolo generale dell'anno 2022 e promossa da
Parte_1
-opponente -
con l'avv. Elisabetta Vegezzi, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc;
contro
Controparte_1
- convenuta opposta –
con l'avv. Emilia Maria D'Ascoli, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.2.2025 , da intendersi qui richiamato.
SINTETICA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione ex art. 615 cpc avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
pagina 1 di 4 notificatagli in data 31.05.2022 n. 09520229001748135/000 da Controparte_1
sede di Reggio nell'Emilia e avente ad oggetto cartelle di pagamento e avvisi di accertamento analiticamente descritti in citazione.
In citazione concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della
pretesa creditoria vantata dall' a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1
per illegittimità dell'intimazione n. 095202290017481354/000 per intervenuta prescrizione della
pretesa creditoria in essa contenuta maturata successivamente alla notifica dei documenti ivi
descritti e, per l'effetto, dichiarare che la pretesa creditoria è inesigibile e che nulla è dovuto
dall'opponente all' per i titoli dedotti nell'intimazione Controparte_1
impugnata”, con vittoria di spese.
In sede di precisazione delle conclusioni, con la nota del 5 febbraio 2025, dava conto di aver aderito con riferimento a tutte le cartelle portate nell'intimazione di pagamento, alla definizione agevolata prevista dalla L. 194/2022 e depositava prova dell'accoglimento della domanda e dei pagamenti e delle rate maturate e come concordate (docc. 6 e 7). Pertanto,
rinunciava al giudizio con riferimento a dette cartelle e chiedeva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Rispetto invece ai due avvisi di accertamento elencati nella intimazione di pagamento,
precisamente l'avviso n. THS027302565/201 (per € 135.935,83) e l'avviso n. THS017302576/2012
(per € 241.371,51), ribadiva l'originaria domanda formulata, insistendo nell'eccezione di prescrizione già maturata prima della notificazione dell'intimazione di pagamento.
si è costituita svolgendo numerose eccezioni e solo in via Controparte_2
subordinata nel merito negando che fosse maturata la prescrizione.
La causa è stata istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025.
Tenuto conto delle emergenze sopra esposte, rispetto alle cartelle di pagamento va dichiarata la pagina 2 di 4 cessazione della materia del contendere;
neppure la convenuta ha svolto contestazioni sulle produzioni documentali relative alla definizione agevolata.
Rispetto invece ai due avvisi di accertamento l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, svolta dalla convenuta è fondata e va accolta.
E' pacifico, oltre che documentale, che i due avvisi si riferiscano debiti IVA, IRAP, IRPEF (cfr.
allegato B conv.).
E' dunque sufficiente richiamare l'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo cui
“spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con
la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute
Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla
notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973
non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (così, per tutte, Cass. n.
26817/2024).
Le spese di lite vanno regolate guardando l'esito complessivo del giudizio, e dunque tenuto conto della intervenuta adesione alla definizione agevolata si compensano in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno poste a carico dell'opponente.
Si liquidano secondo il D.M. n.55/2014 e successive modifiche, secondo lo scaglione compreso tra
€ 260.000 a € 520.000,00 e a valori medi per le fasi introduttive e di studio, e a valori minimi per quelle istruttoria e decisoria, non essendo state assunte prove costituende e non avendo la convenuta depositato note finali;
dette spese dunque ammontano a complessivi € 14.170,00, e si compensano in ragione di un terzo, pari ad €4.723,33;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,
1.dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento agli avvisi di accertamento n. THS027302565/2012 pagina 3 di 4 e THS017302576/2012 portati dall'intimazione di pagamento notificata in data 31.05.2022 n.
09520229001748135/000, a favore del giudice tributario;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le cartelle di pagamento portate all'intimazione di pagamento qui opposta, come elencate in citazione;
2.compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l'opponente a rimborsare alla convenuta le spese per i restanti due terzi, pari ad € 9.446,67, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Emilia Maria D'Ascoli, che si è dichiarata antistataria.
Brescia, 25.3.2025
Il giudice
Angelina Augusta Baldissera
pagina 4 di 4