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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 185/2020, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 23 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Giovanni di Matola c.f. presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, alla via Figurelle n. 9/r elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. ; p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Erik Furno c.f. giusta mandato CodiceFiscale_3
in calce alla comparsa e determina n. 145 del 18 settembre 2020, presso il cui studio in
Napoli, alla via Cesario Console n. 3 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1748/2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 9 gennaio 2020 e iscritta a ruolo il 16 gennaio 2020
ha impugnato la sentenza n. 1748/2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, con Parte_1
cui il Tribunale di Nola ha respinto la domanda da lei proposta nei confronti del
[...]
per sentirne accertata l'esclusiva responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. del sinistro CP_1
stradale avvenuto il 20 aprile 2014 alle 20,00 circa, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali patite. Con la prefata decisione il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio ed ha posto le spese della
C.T.U. a carico dell'attrice.
1.1. Con i motivi di appello è insorta sia contro le ragioni del rigetto della sua Parte_1 domanda, sia contro la regolamentazione delle spese processuali.
Ha eccepito la nullità della sentenza impugnata protestando error in iudicando; violazione del disposto normativo dell'art. 2051 c.c.; insussistenza della condotta colposa di lei danneggiata integrante caso fortuito;
violazione dell'art. 14 del codice della strada.
Ha evidenziato che l'escussione dei testi avrebbe fornito chiara e precisa dimostrazione della dinamica del sinistro de quo e della ascrivibilità di esso all'esclusiva responsabilità della
P.A. quale custode. In particolare, l'appellante ha precisato che la responsabilità in capo all'ente locale scaturisce non dalla violazione di un generico obbligo di custodia, ma dal fatto che, aperta la strada al traffico veicolare e pedonale, esso è tenuto per legge ad assicurare la sicurezza degli utenti, segnalando le situazioni di pericolo che non siano evitabili o percepibili tramite la normale prudenza.
Ha eccepito la nullità della sentenza appellata anche per malgoverno del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c.. Ha stigmatizzato la mancanza del requisito di imprevedibilità del fatto integrante caso fortuito, segnalando come l'onere della prova liberatoria gravi in capo al custode. Ha negato che dalle sue allegazioni e dalle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio possa ritenersi esistente il caso fortuito.
In limine litis ha osservato come il suo comportamento possa avere concorso causalmente a cagionare il danno, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.
Infine ha eccepito la violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. e l'errato governo delle spese processuali.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza appellata, in quanto ingiusta e inammissibile;
accogliere tutte le istanze istruttorie e le conclusioni
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rassegnate negli atti e nei verbali di causa del primo grado del giudizio e, previo accertamento, ex art. 2051 c.c. della responsabilità esclusiva del Controparte_1
condannarlo al risarcimento di danni da lei sofferti, sia patrimoniali che non patrimoniali, così come quantificati nella valutazione medico-legale redatta dal C.T.U. dott. Persona_1
oltre interessi legali, moratori, compensativi, corrispettivi e svalutazione monetaria
[...]
con decorrenza dall'evento dannoso accaduto fino al soddisfo o subordinatamente dalla domanda, da contenere nella somma di € 26.000,00; gradatamente, condannare, previo accertamento della sussistenza, secondo il combinato disposto normativo degli articoli 2051
e 1227 c.c., la corresponsabilità pari al 50% per il sinistro in questione del Controparte_1
e propria, con riduzione del 50% rispetto all'integrale liquidazione;
in tutti i casi condannare il convenuto al pagamento delle spese, comprese quelle relative alla C.T.U. CP_1 espletata e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il che ha chiesto di rigettare l'appello in quanto inammissibile Controparte_1
e infondato e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2014 ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi il Tribunale di Nola il al fine di sentirlo dichiarare Controparte_1
esclusivo responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c. del sinistro avvenuto in data 20 aprile 2014 alle ore 20,00 circa in all'altezza del civico n. 56 della via De Filippo. Ha riferito che CP_1 mentre camminava a piedi, scendendo dal marciapiede per attraversare la strada, è caduta
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a terra a causa del distacco di una parte del cordolo, riportando “frattura epifisaria distale di radio scomposta e frattura distacco dell'apofisi stiloide ulnare dx” e quindi trasportata al P.S. dell'ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli. Ha precisato che tale pericolo non era segnalato, né visibile, né prevedibile. Ha dunque chiesto di essere ristorata per le lesioni personali patite dalla rovinosa caduta, indicando dovutale la cifra di € 15.301,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
4.2. Il nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la Controparte_1
domanda eccependo il difetto del nesso eziologico. A suo dire l'attrice non avrebbe fornito la prova del rapporto causale tra l'assunta condotta omissiva della P.A. e l'evento dannoso occorsole, stigmatizzando la mancanza degli elementi sia soggettivi che oggettivi necessari a qualificare la pretesa causa del menzionato evento quale “insidia”.
4.3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione dei testi addotti dall'attrice e con l'espletamento della consulenza medico-legale demandata al dott. di Per_1 Per_1
all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Tribunale di Nola ha definito il giudizio rigettando la domanda attorea e compensando le spese, gravando la dei costi della consulenza. Pt_1
5.1. Respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 sollevata dal non rientrando la materia del risarcimento dei danni tra quelle che la necessitano, CP_1 altrettanto infondata è stata dichiarata l'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
5.2. Passando al merito, l'azione è stata ricondotta all'art. 2051 c.c..
Con il conforto della giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto che dalla stessa prospettazione dell'evento descritto dall'attrice e dalle deposizioni dei suoi testi si evinca la ricorrenza del caso fortuito, da intendersi come un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ha evidenziato che il cedimento parziale del cordolo del marciapiede sia avvenuto all'improvviso al passaggio di parte attrice e che alcuna segnalazione del dissesto sarebbe stata possibile, meno che mai la sua eliminazione.
Ha poi osservato che nessuno dei testi abbia riferito anomalie del cordolo del marciapiede prima del suo cedimento, laddove sarebbe stato onere dell'attrice provare l'oggettiva
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pericolosità della cosa in custodia dal dal cui mancato assolvimento sarebbe CP_1
possibile presumere la natura imprevista ed imprevedibile del cedimento in questione. Il
Tribunale di Nola ha ritenuto, per tali motivi, escludersi qualsiasi responsabilità in capo all'ente convenuto, riconducendo l'incidente di causa al caso fortuito.
6. Il gravame è tempestivo ed ammissibile in quanto proposto rispettando l'art. 327 c.p.c. nei tempi e l'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
L'impugnazione è declinata in motivi specifici e contiene, oltre alle censure che attingono le rationes decidendi della motivazione, anche la parte volitiva, prospettata come proposta antagonista di decisione.
L'eccezione che si legge nella comparsa di costituzione del non è per nulla calzante CP_1
rispetto alla citazione in appello.
Altrettanto tempestiva è stata la costituzione dell'appellante.
Il contraddittorio del primo grado del giudizio è stato restituito integro alla Corte distrettuale.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di gravame, ha impugnato sia il capo della sentenza di Parte_1 primo grado relativo al rigetto della domanda di parte attrice sia quello relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Ha precisato che i presupposti su cui il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento risultano essere errati e, per tale motivo, la sentenza ivi impugnata necessita di essere riformata.
8. Con il secondo motivo di gravame, ha eccepito la nullità della sentenza di Parte_1
primo grado per violazione dell'art. 2051 c.c. negando la propria condotta colposa integrante caso fortuito ed evidenziando violazione dell'art. 14 del codice della strada da controparte.
9. Con il terzo motivo di gravame, ha eccepito la nullità della sentenza Parte_1
appellata per la violazione dell'art. 2051 c.c. in combinazione con l'art. 2697 c.c. Ha negato che sia stata provata l'imprevedibilità del fatto oggetto di causa integrante il caso fortuito dal custode onerato a darla.
10. Con il quarto motivo di gravame, ha eccepito la nullità della sentenza di Parte_1
primo grado per la violazione dell'art. 2051 c.c. in combinazione con gli articoli 1227 e 2056
c.c.. Ha evidenziato, in via subordinata, che il suo comportamento possa al più avere
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda concorso causalmente a cagionare il danno, per cui al più potrebbe essere disposta una riduzione proporzionale del risarcimento.
11. I motivi – passibili d'essere trattati congiuntamente – sono fondati.
La Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. la cui interpretazione desta molti problemi agli interpreti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
Che sia proprio l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c. la disposizione da applicare anche in caso di appartenenza del bene custodito e all'origine del danno ad una Pubblica amministrazione è un dato ormai acquisito dalla Corte regolatrice cui anche il Collegio, come già il giudice di prime cure, presta convinta adesione. Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All. F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14 C.d.S.; art. 8 d.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5
R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione. Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono, quindi (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma), provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo, può, tuttavia, concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c..
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n.
21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025) la Cassazione ha offerto i criteri per individuare i casi di esonero dalla responsabilità del custode:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (in materia anche Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 18518 del 8 luglio 2024; Cassazione civile, n. 33074 del 28 novembre 2023;
Cassazione civile, ordinanza n. 2482 del 1° febbraio 2018 e ordinanze n. 2479 e 2480 del 2018).
La giurisprudenza nomofilattica citata in premessa di paragrafo ha licenziato il principio secondo il quale per la quale “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (sul fortuito anche Cassazione civile, sez. III, n. 26142 del 7 settembre 2023).
Tornando al caso di specie, l'attrice ha lamentato l'improvvista e inaspettata rottura di una parte di cordolo di marciapiede al suo passaggio e i due testimoni ascoltati su indicazione della sola parte attrice, non smentiti da alcuna prova contraria, hanno confermato l'evento del quale sono stati spettatori oculari. Costoro hanno anche riconosciuto i luoghi di causa ritratti dalle due fotografie allegate alla produzione di parte.
Entrambi hanno infatti confermato la rottura proprio quando la ha posizionato il Pt_1
piede. Il teste ha dichiarato che la donna “stava scendendo dal marciapiede Testimone_1 per procedere all'attraversamento della strada quando rovinava al suolo per effetto del cedimento e del distacco del cordolo che rivestiva il marciapiede” e di avere osservato la scena in quanto si trovava immediatamente dietro di lei. La teste , che altrettanto ha visto la Testimone_2
cadere mentre scendeva dal marciapiede, ha anche riferito d'avere udito il rumore Pt_1
della rottura e poi avere constatato il cedimento del cordolo, senza che niente ne segnalasse l'instabilità. Nulla - dunque - lasciava presagire quanto stava per accadere con l'ordinaria diligenza in mancanza di una conclamata situazione di rischio.
In questo modo l'attrice ha dato prova sia della dinamica dell'incidente, che spettava a lei dimostrare (Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022), sia del nesso causale nel senso che la sua caduta è stata conseguenza della rottura e non di altra condotta propria o altrui.
Ebbene, il principio di diritto già trascritto, costante nelle pronunce anche a Sezioni Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n.
35429/2022; n. 14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022) – è corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III,
04.03.2024, n. 5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023) in quanto essa si fonda unicamente
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c.
(Cassazione 20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze. Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità e estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
Ritiene il Collegio che il cedimento di una parte del cordolo del marciapiede sotto il passo della donna che, per l'effetto, perdendo l'equilibrio, sia caduta a terra procurandosi lesioni fisiche non sia un evento sottratto alla possibilità dell'ente che ha la gestione dell'arredo urbano e delle pertinenze stradali di evitarlo. Si rimanda alle disposizioni normative sopra citate e in particolare alle lettere a) e b) dell'art. 14 C.d.S.. Per l'effetto, è sterile ragionare del fatto che la , abitando nella prossimità del teatro del suo sinistro, dovesse essere Pt_1 edotta dello stato di manutenzione della strada e degli arredi urbani così evitando l'occorso.
Non è chiaro cosa ella avrebbe dovuto omettere di fare e quale suo comportamento sia connotato da avventatezza o imprudenza tale da ascrivere a lei stessa tutta o parte del danno patito.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. riguarda l'esistenza di un fatto estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Difficile ipotizzarne la ricorrenza senza ascrivere l'accidentale rottura della cosa ad un fatto estraneo ma al cedimento naturale e proprio della cosa (per vetustà, per inefficienza, per errata sua progettazione o posizionamento …). Persuade nel senso opzionato l'osservazione che il fortuito attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno che - dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale - rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, nel senso che ha idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Ebbene, l'Amministrazione che ne sarebbe stata onerata non ha dimostrato né un fatto naturale, né il fatto di un terzo né della stessa danneggiata che siano talmente eccezionali, imprevedibili e straordinari da essere idonei ad elidere il nesso causale altrimenti esistente.
L'avere l'attrice in citazione dichiarato che “mentre scendeva dal marciapiede per procedere all'attraversamento della strada rovinava al suolo per effetto del distacco di una parte del cordolo del marciapiede” non contiene affatto, come creduto dal Tribunale, l'ammissione di un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti stradali tale da escludere la riferibilità dell'evento al custode.
Ne consegue la riforma della statuizione di prime cure e l'accertamento della responsabilità del per quanto occorso all'attrice odierna appellante. Controparte_1
11. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la copiosa Persona_1
documentazione medica in atti e periziato l'attrice, all'epoca del fatto di sessantadue anni
(essendo nata il [...] e l'evento essendosi verificato il 20 aprile 2014), le lesioni strettamente conseguenziali al sinistro in oggetto sono così valutabili: inabilità temporanea totale di 30 giorni;
inabilità temporanea al 75% di 30 giorni e al 50% di 30 giorni;
danno biologico del 6%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 15.751,50, di cui € 7.989,00 per danno biologico 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ed € 7.762,50 per invalidità temporanea (di cui per invalidità temporanea totale € 3.450,00; per invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 e per invalidità temporanea parziale al
50% € 1.725,00).
Nulla è riconoscibile per danno esistenziale e personalizzazione di cui alcuna dimostrazione
12. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (aprile 2014) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
13. Il quinto motivo di gravame con cui ha eccepito l'errata statuizione sulle Parte_1 spese è assorbito dalla riforma della sentenza gravata che ne impone la nuova regolamentazione. Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al CP_1
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale eseguita e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (III). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria che nel grado d'appello non si
è svolta.
Le spese vanno distratte in favore dell'Avvocato Giovanni di Matola che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
1748/2019 pubblicata in data 29 luglio 2019 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a corrisponderle per il risarcimento del danno occorsole la somma attuale, comprensiva di invalidità temporanea e danno biologico di € 15.751,50 oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate a aprile 2014 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo;
⎯ condanna il ai compensi professionali che liquida per il primo grado Controparte_1
del giudizio in € 237,00 per spese ed € 4.552,00 per compensi e per l'appello in € 355,00 per spese ed € 3.950,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avvocato Giovanni di Matola dichiaratosene antistatario;
⎯ pone a carico del i costi della consulenza medico-legale. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 185/2020, assunta in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 23 aprile 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avvocato Giovanni di Matola c.f. presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, alla via Figurelle n. 9/r elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. ; p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocato Erik Furno c.f. giusta mandato CodiceFiscale_3
in calce alla comparsa e determina n. 145 del 18 settembre 2020, presso il cui studio in
Napoli, alla via Cesario Console n. 3 elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1748/2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 9 gennaio 2020 e iscritta a ruolo il 16 gennaio 2020
ha impugnato la sentenza n. 1748/2019, pubblicata in data 29 luglio 2019, con Parte_1
cui il Tribunale di Nola ha respinto la domanda da lei proposta nei confronti del
[...]
per sentirne accertata l'esclusiva responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. del sinistro CP_1
stradale avvenuto il 20 aprile 2014 alle 20,00 circa, con conseguente sua condanna al risarcimento dei danni per le lesioni personali patite. Con la prefata decisione il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio ed ha posto le spese della
C.T.U. a carico dell'attrice.
1.1. Con i motivi di appello è insorta sia contro le ragioni del rigetto della sua Parte_1 domanda, sia contro la regolamentazione delle spese processuali.
Ha eccepito la nullità della sentenza impugnata protestando error in iudicando; violazione del disposto normativo dell'art. 2051 c.c.; insussistenza della condotta colposa di lei danneggiata integrante caso fortuito;
violazione dell'art. 14 del codice della strada.
Ha evidenziato che l'escussione dei testi avrebbe fornito chiara e precisa dimostrazione della dinamica del sinistro de quo e della ascrivibilità di esso all'esclusiva responsabilità della
P.A. quale custode. In particolare, l'appellante ha precisato che la responsabilità in capo all'ente locale scaturisce non dalla violazione di un generico obbligo di custodia, ma dal fatto che, aperta la strada al traffico veicolare e pedonale, esso è tenuto per legge ad assicurare la sicurezza degli utenti, segnalando le situazioni di pericolo che non siano evitabili o percepibili tramite la normale prudenza.
Ha eccepito la nullità della sentenza appellata anche per malgoverno del combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c.. Ha stigmatizzato la mancanza del requisito di imprevedibilità del fatto integrante caso fortuito, segnalando come l'onere della prova liberatoria gravi in capo al custode. Ha negato che dalle sue allegazioni e dalle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio possa ritenersi esistente il caso fortuito.
In limine litis ha osservato come il suo comportamento possa avere concorso causalmente a cagionare il danno, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.
Infine ha eccepito la violazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c. e l'errato governo delle spese processuali.
1.2. All'esito ha rassegnato le seguenti conclusioni: riformare la sentenza appellata, in quanto ingiusta e inammissibile;
accogliere tutte le istanze istruttorie e le conclusioni
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda rassegnate negli atti e nei verbali di causa del primo grado del giudizio e, previo accertamento, ex art. 2051 c.c. della responsabilità esclusiva del Controparte_1
condannarlo al risarcimento di danni da lei sofferti, sia patrimoniali che non patrimoniali, così come quantificati nella valutazione medico-legale redatta dal C.T.U. dott. Persona_1
oltre interessi legali, moratori, compensativi, corrispettivi e svalutazione monetaria
[...]
con decorrenza dall'evento dannoso accaduto fino al soddisfo o subordinatamente dalla domanda, da contenere nella somma di € 26.000,00; gradatamente, condannare, previo accertamento della sussistenza, secondo il combinato disposto normativo degli articoli 2051
e 1227 c.c., la corresponsabilità pari al 50% per il sinistro in questione del Controparte_1
e propria, con riduzione del 50% rispetto all'integrale liquidazione;
in tutti i casi condannare il convenuto al pagamento delle spese, comprese quelle relative alla C.T.U. CP_1 espletata e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il che ha chiesto di rigettare l'appello in quanto inammissibile Controparte_1
e infondato e, per l'effetto, di confermare la sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio e verificata la consultabilità di quello telematico.
Dopo lo scardinamento da altra sezione e ruolo è stata fissata udienza di conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2014 ha convenuto in Parte_1 giudizio dinnanzi il Tribunale di Nola il al fine di sentirlo dichiarare Controparte_1
esclusivo responsabile ex artt. 2051 e 2043 c.c. del sinistro avvenuto in data 20 aprile 2014 alle ore 20,00 circa in all'altezza del civico n. 56 della via De Filippo. Ha riferito che CP_1 mentre camminava a piedi, scendendo dal marciapiede per attraversare la strada, è caduta
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a terra a causa del distacco di una parte del cordolo, riportando “frattura epifisaria distale di radio scomposta e frattura distacco dell'apofisi stiloide ulnare dx” e quindi trasportata al P.S. dell'ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli. Ha precisato che tale pericolo non era segnalato, né visibile, né prevedibile. Ha dunque chiesto di essere ristorata per le lesioni personali patite dalla rovinosa caduta, indicando dovutale la cifra di € 15.301,06, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione.
4.2. Il nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha contestato la Controparte_1
domanda eccependo il difetto del nesso eziologico. A suo dire l'attrice non avrebbe fornito la prova del rapporto causale tra l'assunta condotta omissiva della P.A. e l'evento dannoso occorsole, stigmatizzando la mancanza degli elementi sia soggettivi che oggettivi necessari a qualificare la pretesa causa del menzionato evento quale “insidia”.
4.3. Il giudizio è stato istruito con l'escussione dei testi addotti dall'attrice e con l'espletamento della consulenza medico-legale demandata al dott. di Per_1 Per_1
all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Tribunale di Nola ha definito il giudizio rigettando la domanda attorea e compensando le spese, gravando la dei costi della consulenza. Pt_1
5.1. Respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 sollevata dal non rientrando la materia del risarcimento dei danni tra quelle che la necessitano, CP_1 altrettanto infondata è stata dichiarata l'eccezione di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c..
5.2. Passando al merito, l'azione è stata ricondotta all'art. 2051 c.c..
Con il conforto della giurisprudenza in materia, il giudice di prime cure ha ritenuto che dalla stessa prospettazione dell'evento descritto dall'attrice e dalle deposizioni dei suoi testi si evinca la ricorrenza del caso fortuito, da intendersi come un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ha evidenziato che il cedimento parziale del cordolo del marciapiede sia avvenuto all'improvviso al passaggio di parte attrice e che alcuna segnalazione del dissesto sarebbe stata possibile, meno che mai la sua eliminazione.
Ha poi osservato che nessuno dei testi abbia riferito anomalie del cordolo del marciapiede prima del suo cedimento, laddove sarebbe stato onere dell'attrice provare l'oggettiva
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pericolosità della cosa in custodia dal dal cui mancato assolvimento sarebbe CP_1
possibile presumere la natura imprevista ed imprevedibile del cedimento in questione. Il
Tribunale di Nola ha ritenuto, per tali motivi, escludersi qualsiasi responsabilità in capo all'ente convenuto, riconducendo l'incidente di causa al caso fortuito.
6. Il gravame è tempestivo ed ammissibile in quanto proposto rispettando l'art. 327 c.p.c. nei tempi e l'art. 342 c.p.c. nella forma e tecnica redazionale.
L'impugnazione è declinata in motivi specifici e contiene, oltre alle censure che attingono le rationes decidendi della motivazione, anche la parte volitiva, prospettata come proposta antagonista di decisione.
L'eccezione che si legge nella comparsa di costituzione del non è per nulla calzante CP_1
rispetto alla citazione in appello.
Altrettanto tempestiva è stata la costituzione dell'appellante.
Il contraddittorio del primo grado del giudizio è stato restituito integro alla Corte distrettuale.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
7. Con il primo motivo di gravame, ha impugnato sia il capo della sentenza di Parte_1 primo grado relativo al rigetto della domanda di parte attrice sia quello relativo alla regolamentazione delle spese processuali. Ha precisato che i presupposti su cui il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento risultano essere errati e, per tale motivo, la sentenza ivi impugnata necessita di essere riformata.
8. Con il secondo motivo di gravame, ha eccepito la nullità della sentenza di Parte_1
primo grado per violazione dell'art. 2051 c.c. negando la propria condotta colposa integrante caso fortuito ed evidenziando violazione dell'art. 14 del codice della strada da controparte.
9. Con il terzo motivo di gravame, ha eccepito la nullità della sentenza Parte_1
appellata per la violazione dell'art. 2051 c.c. in combinazione con l'art. 2697 c.c. Ha negato che sia stata provata l'imprevedibilità del fatto oggetto di causa integrante il caso fortuito dal custode onerato a darla.
10. Con il quarto motivo di gravame, ha eccepito la nullità della sentenza di Parte_1
primo grado per la violazione dell'art. 2051 c.c. in combinazione con gli articoli 1227 e 2056
c.c.. Ha evidenziato, in via subordinata, che il suo comportamento possa al più avere
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda concorso causalmente a cagionare il danno, per cui al più potrebbe essere disposta una riduzione proporzionale del risarcimento.
11. I motivi – passibili d'essere trattati congiuntamente – sono fondati.
La Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c. la cui interpretazione desta molti problemi agli interpreti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
Che sia proprio l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c. la disposizione da applicare anche in caso di appartenenza del bene custodito e all'origine del danno ad una Pubblica amministrazione è un dato ormai acquisito dalla Corte regolatrice cui anche il Collegio, come già il giudice di prime cure, presta convinta adesione. Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All. F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14 C.d.S.; art. 8 d.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5
R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione. Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono, quindi (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma), provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo, può, tuttavia, concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c..
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
In recenti arresti tutti della III sezione (ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n.
21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025) la Cassazione ha offerto i criteri per individuare i casi di esonero dalla responsabilità del custode:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (in materia anche Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 18518 del 8 luglio 2024; Cassazione civile, n. 33074 del 28 novembre 2023;
Cassazione civile, ordinanza n. 2482 del 1° febbraio 2018 e ordinanze n. 2479 e 2480 del 2018).
La giurisprudenza nomofilattica citata in premessa di paragrafo ha licenziato il principio secondo il quale per la quale “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (sul fortuito anche Cassazione civile, sez. III, n. 26142 del 7 settembre 2023).
Tornando al caso di specie, l'attrice ha lamentato l'improvvista e inaspettata rottura di una parte di cordolo di marciapiede al suo passaggio e i due testimoni ascoltati su indicazione della sola parte attrice, non smentiti da alcuna prova contraria, hanno confermato l'evento del quale sono stati spettatori oculari. Costoro hanno anche riconosciuto i luoghi di causa ritratti dalle due fotografie allegate alla produzione di parte.
Entrambi hanno infatti confermato la rottura proprio quando la ha posizionato il Pt_1
piede. Il teste ha dichiarato che la donna “stava scendendo dal marciapiede Testimone_1 per procedere all'attraversamento della strada quando rovinava al suolo per effetto del cedimento e del distacco del cordolo che rivestiva il marciapiede” e di avere osservato la scena in quanto si trovava immediatamente dietro di lei. La teste , che altrettanto ha visto la Testimone_2
cadere mentre scendeva dal marciapiede, ha anche riferito d'avere udito il rumore Pt_1
della rottura e poi avere constatato il cedimento del cordolo, senza che niente ne segnalasse l'instabilità. Nulla - dunque - lasciava presagire quanto stava per accadere con l'ordinaria diligenza in mancanza di una conclamata situazione di rischio.
In questo modo l'attrice ha dato prova sia della dinamica dell'incidente, che spettava a lei dimostrare (Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022), sia del nesso causale nel senso che la sua caduta è stata conseguenza della rottura e non di altra condotta propria o altrui.
Ebbene, il principio di diritto già trascritto, costante nelle pronunce anche a Sezioni Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n.
35429/2022; n. 14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022) – è corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III,
04.03.2024, n. 5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023) in quanto essa si fonda unicamente
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c.
(Cassazione 20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze. Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità e estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
Ritiene il Collegio che il cedimento di una parte del cordolo del marciapiede sotto il passo della donna che, per l'effetto, perdendo l'equilibrio, sia caduta a terra procurandosi lesioni fisiche non sia un evento sottratto alla possibilità dell'ente che ha la gestione dell'arredo urbano e delle pertinenze stradali di evitarlo. Si rimanda alle disposizioni normative sopra citate e in particolare alle lettere a) e b) dell'art. 14 C.d.S.. Per l'effetto, è sterile ragionare del fatto che la , abitando nella prossimità del teatro del suo sinistro, dovesse essere Pt_1 edotta dello stato di manutenzione della strada e degli arredi urbani così evitando l'occorso.
Non è chiaro cosa ella avrebbe dovuto omettere di fare e quale suo comportamento sia connotato da avventatezza o imprudenza tale da ascrivere a lei stessa tutta o parte del danno patito.
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. riguarda l'esistenza di un fatto estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Difficile ipotizzarne la ricorrenza senza ascrivere l'accidentale rottura della cosa ad un fatto estraneo ma al cedimento naturale e proprio della cosa (per vetustà, per inefficienza, per errata sua progettazione o posizionamento …). Persuade nel senso opzionato l'osservazione che il fortuito attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno che - dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale - rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, nel senso che ha idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
Ebbene, l'Amministrazione che ne sarebbe stata onerata non ha dimostrato né un fatto naturale, né il fatto di un terzo né della stessa danneggiata che siano talmente eccezionali, imprevedibili e straordinari da essere idonei ad elidere il nesso causale altrimenti esistente.
L'avere l'attrice in citazione dichiarato che “mentre scendeva dal marciapiede per procedere all'attraversamento della strada rovinava al suolo per effetto del distacco di una parte del cordolo del marciapiede” non contiene affatto, come creduto dal Tribunale, l'ammissione di un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti stradali tale da escludere la riferibilità dell'evento al custode.
Ne consegue la riforma della statuizione di prime cure e l'accertamento della responsabilità del per quanto occorso all'attrice odierna appellante. Controparte_1
11. Bisogna dunque accedere alla liquidazione del danno.
Secondo il condivisibile parere del dott. che ha esaminato la copiosa Persona_1
documentazione medica in atti e periziato l'attrice, all'epoca del fatto di sessantadue anni
(essendo nata il [...] e l'evento essendosi verificato il 20 aprile 2014), le lesioni strettamente conseguenziali al sinistro in oggetto sono così valutabili: inabilità temporanea totale di 30 giorni;
inabilità temporanea al 75% di 30 giorni e al 50% di 30 giorni;
danno biologico del 6%.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano nell'ultima versione edita, la somma complessivamente riconoscibile è pari ad € 15.751,50, di cui € 7.989,00 per danno biologico 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ed € 7.762,50 per invalidità temporanea (di cui per invalidità temporanea totale € 3.450,00; per invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50 e per invalidità temporanea parziale al
50% € 1.725,00).
Nulla è riconoscibile per danno esistenziale e personalizzazione di cui alcuna dimostrazione
12. La cifra dev'essere maggiorata degli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino a quella della decisione, prendendo a base di calcolo la somma liquidata, prima devalutata alla data dell'evento dannoso (aprile 2014) e poi anno per anno rivalutata fino alla data della sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT.
Per conseguenza, il va condannato al risarcimento nei termini suddetti. CP_1
13. Il quinto motivo di gravame con cui ha eccepito l'errata statuizione sulle Parte_1 spese è assorbito dalla riforma della sentenza gravata che ne impone la nuova regolamentazione. Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al CP_1
Lo stesso dicasi del costo della consulenza medico-legale eseguita e liquidata dal Tribunale.
La liquidazione delle prime è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (III). Nulla è riconoscibile per l'attività istruttoria che nel grado d'appello non si
è svolta.
Le spese vanno distratte in favore dell'Avvocato Giovanni di Matola che se ne è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Nola n. Parte_1
1748/2019 pubblicata in data 29 luglio 2019 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a corrisponderle per il risarcimento del danno occorsole la somma attuale, comprensiva di invalidità temporanea e danno biologico di € 15.751,50 oltre interessi al tasso di legge sulle somme devalutate a aprile 2014 ed indi rivalutate di anno in anno, come da parte motiva, dal fatto alla presente e con gli ulteriori interessi fino al soddisfo;
⎯ condanna il ai compensi professionali che liquida per il primo grado Controparte_1
del giudizio in € 237,00 per spese ed € 4.552,00 per compensi e per l'appello in € 355,00 per spese ed € 3.950,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Avvocato Giovanni di Matola dichiaratosene antistatario;
⎯ pone a carico del i costi della consulenza medico-legale. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 23 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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