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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/12/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott. Aldo De Luca, ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3958 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia Sanframondi (Bn) n.
349/2022, depositata il 18.7.2022, in materia di accertamento di violazioni del C.d.s.
TRA
p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Scala;
APPELLANTE
E
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Vittoria Mobilia, CP_1 C.F._1
che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
decisa all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
p. 1/5 In sintesi, l'odierna appellata proponeva opposizione al g.d.p. di Guardia Sanframondi
(Bn) avverso il verbale di accertamento n. 2383/2021, elevato in via differita il 16.9.2021
e notificato il 7.10.2021, dalla Polizia Municipale del Comune di , con cui Parte_1
le era stata contestata la violazione dell'art. 157, co. 1, a, b, d, 8, C.d.S., per aver arrestato la marcia del veicolo, in data 16.9.2021, creando intralcio alla circolazione.
L'opposizione veniva accolta con la sentenza qui gravata, sulla base dell'assorbente motivo della mancata contestazione immediata dell'infrazione.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il Parte_1
lamentandone l'erroneità in base alla considerazione per cui nel verbale era esplicitato che era stato impossibile contestare l'infrazione in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada, attese le condizioni di traffico: esplicitazione, inoltre,
coperta da fede pubblica, avverso la quale sarebbe stato necessario proporre querela di falso.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione di prime cure e la conferma del verbale opposto.
Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, reiterando anche gli altri motivi avanzati in prime cure.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua l'ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è fondato.
Va rammentato come, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120),
per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si
p. 2/5 procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata,
potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata (Cass. n. 23222/2013).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18023/2018, 36922/2021) ha chiarito che “la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità̀ del
provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso devono essere indicate nel verbale
le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il
limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944,
28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L'art. 384 del
regolamento d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui
la contestazione immediata deve ritenersi impossibile… La contestazione immediata deve,
dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione
del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il
cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la
regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non
essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse
ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata
della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa
riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità, possibili ma la cui
scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del
servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il
p. 3/5 servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un
solo contravventore.”
Nel caso che occupa, il verbale riporta expressis verbis che è stato impossibile contestare l'infrazione in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada, attese le condizioni di traffico, rinviando a foto depositate in atti in cui si evince la colonna di macchine in fila. Evidente è, quindi, che la scelta dei verbalizzanti è stata dettata da esigenze puramente organizzative, non essendovi le condizioni – in virtù dello stato dei luoghi: una corsia sola per ogni senso di marcia senza spazi laterali – per potere procedere ad una contestazione immediata. In tal senso, quindi, errata è la scelta del giudice di prime cure di sindacare, peraltro a mezzo di testimonianza palesemente valutativa, la motivazione contenuta nel verbale.
Quanto, poi, agli altri due motivi di ricorso, riproposti dall'appellata, essi sono infondati. Difatti, in ordine all'erronea identificazione del veicolo, nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato subito e lamentato dall'appellata, la cui macchina, peraltro,
risulta correttamente identificata in punto di intestazione e targa. In relazione, invece,
all'applicabilità dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non sussiste alcuna scriminante (peraltro, invocata, genericamente dall'appellata) che mandi esente,
quantomeno, da colpa il comportamento della parte appellata (non certamente le linee-guida dell'istituto scolastico, non aventi valore giuridico).
In conclusione, l'appello è fondato e va accolto, con riforma integrale della sentenza di prime cure e rigetto dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano ai valori medi
(scaglione fino ad €.1.101) in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per quelle di primo grado e in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 per quelle di secondo grado, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
p. 4/5 Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di prime cure,
rigetta l'opposizione;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore del delle Parte_1
spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in €.330 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. (nella misura del 15%), e, quanto al grado d'appello, in €.64,50 per esborsi ed
€.462 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. (nella misura del 15%), con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Di Scala, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott. Aldo De Luca, ha pronunziato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3958 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del G.d.p. di Guardia Sanframondi (Bn) n.
349/2022, depositata il 18.7.2022, in materia di accertamento di violazioni del C.d.s.
TRA
p.i. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Scala;
APPELLANTE
E
, c.f. , rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Vittoria Mobilia, CP_1 C.F._1
che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
decisa all'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, co. 1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
p. 1/5 In sintesi, l'odierna appellata proponeva opposizione al g.d.p. di Guardia Sanframondi
(Bn) avverso il verbale di accertamento n. 2383/2021, elevato in via differita il 16.9.2021
e notificato il 7.10.2021, dalla Polizia Municipale del Comune di , con cui Parte_1
le era stata contestata la violazione dell'art. 157, co. 1, a, b, d, 8, C.d.S., per aver arrestato la marcia del veicolo, in data 16.9.2021, creando intralcio alla circolazione.
L'opposizione veniva accolta con la sentenza qui gravata, sulla base dell'assorbente motivo della mancata contestazione immediata dell'infrazione.
Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il Parte_1
lamentandone l'erroneità in base alla considerazione per cui nel verbale era esplicitato che era stato impossibile contestare l'infrazione in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada, attese le condizioni di traffico: esplicitazione, inoltre,
coperta da fede pubblica, avverso la quale sarebbe stato necessario proporre querela di falso.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione di prime cure e la conferma del verbale opposto.
Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, reiterando anche gli altri motivi avanzati in prime cure.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua l'ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n. 27119/2017).
Nel merito, l'appello è fondato.
Va rammentato come, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, fuori dalle ipotesi elencate dall'art. 201, comma 1 bis, del d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (come integrato dall'art. 36, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120),
per le quali non è necessaria la contestazione immediata, né l'esplicitazione dei relativi motivi in quanto insiti nella natura stessa delle violazioni, è necessario che, quando si
p. 2/5 procede a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata,
potendosi configurare altre particolari eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all'accertamento. Ne deriva che solo per le ipotesi tipizzate nel citato comma 1 bis non può riconoscersi in sede giudiziaria alcun margine di apprezzamento circa l'eventuale possibilità di effettuare la contestazione in forma immediata (Cass. n. 23222/2013).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18023/2018, 36922/2021) ha chiarito che “la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimità̀ del
provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile;
nel qual caso devono essere indicate nel verbale
le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il
limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944,
28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L'art. 384 del
regolamento d'attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui
la contestazione immediata deve ritenersi impossibile… La contestazione immediata deve,
dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione
del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il
cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la
regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non
essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L'indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che rendesse
ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine
d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata
della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa
riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione. Tra dette modalità, possibili ma la cui
scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all'espletamento del
servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d'interrompere o meno il
p. 3/5 servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione ad un
solo contravventore.”
Nel caso che occupa, il verbale riporta expressis verbis che è stato impossibile contestare l'infrazione in condizioni di sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada, attese le condizioni di traffico, rinviando a foto depositate in atti in cui si evince la colonna di macchine in fila. Evidente è, quindi, che la scelta dei verbalizzanti è stata dettata da esigenze puramente organizzative, non essendovi le condizioni – in virtù dello stato dei luoghi: una corsia sola per ogni senso di marcia senza spazi laterali – per potere procedere ad una contestazione immediata. In tal senso, quindi, errata è la scelta del giudice di prime cure di sindacare, peraltro a mezzo di testimonianza palesemente valutativa, la motivazione contenuta nel verbale.
Quanto, poi, agli altri due motivi di ricorso, riproposti dall'appellata, essi sono infondati. Difatti, in ordine all'erronea identificazione del veicolo, nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato subito e lamentato dall'appellata, la cui macchina, peraltro,
risulta correttamente identificata in punto di intestazione e targa. In relazione, invece,
all'applicabilità dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non sussiste alcuna scriminante (peraltro, invocata, genericamente dall'appellata) che mandi esente,
quantomeno, da colpa il comportamento della parte appellata (non certamente le linee-guida dell'istituto scolastico, non aventi valore giuridico).
In conclusione, l'appello è fondato e va accolto, con riforma integrale della sentenza di prime cure e rigetto dell'opposizione.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano ai valori medi
(scaglione fino ad €.1.101) in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 per quelle di primo grado e in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 per quelle di secondo grado, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
p. 4/5 Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza di prime cure,
rigetta l'opposizione;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore del delle Parte_1
spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in €.330 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. (nella misura del 15%), e, quanto al grado d'appello, in €.64,50 per esborsi ed
€.462 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. (nella misura del 15%), con attribuzione in favore dell'avv. Luigi Di Scala, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).