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Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 618/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA Parte_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA
ATTORE contro ol patrocinio dell'avv. DARIO CUSUMANO Controparte_1
col patrocinio dell'avv. MAURO BAROSSO CP_2
CONVENUTE
Oggetto: rapporti bancari- azione di nullità
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
In via principale dichiarare il contratto di finanziamento usurario per superamento del tasso soglia, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cc, dichiarare la totale gratuità del finanziamento e condannare e , in solido tra CP_2 CP_1 loro, alla restituzione a favore di della somma omnia di € 14.929 o veriore Parte_1 accertanda, oltre € 500 per spese di mediazione, e così per un totale di € 15.429. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto;
in via subordinata Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e passive, o comunque denominate, e gli oneri assicurativi, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di Parte_1 giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare e , in solido tra loro, alla restituzione della somma omnia di € 8.141 o veriore CP_2 CP_1 accertanda, oltre interessi al 4,90% (dalla stipula all'estinzione) ed oltre € 500 per spese di mediazione,
e così per un totale di € 8.641 oltre i richiesti interessi;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”. pagina 1 di 6 PER : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_1 eccezione, in via principale, respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indimostrate;
in Controparte_1 ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. PER : “Voglia, Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del CP_2 caso, e previa la rimessione in istruttoria del presente procedimento con ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi come richiesti e formulati nella II memoria ex art. 183/6 c.p.c. (…) -in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o difetto di resistere e/o interesse e/o comunque estraneità ai fatti di causa di con conseguente provvedimento di CP_2 estromissione, di cui alle ragioni e/o motivi precisati in atti e in udienza;
-Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'azione e/o il diritto fatto valere da parte attrice in questa sede sia prescritto quanto meno nei confronti di e /o comunque per tutte le motivazioni esposte in atti e in CP_2 udienza;
Nel merito: in via principale -Rigettare tutte le domande e richieste formulate dal Sig.
[...]
in quanto illegittime, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non Parte_1 provate, ed in ogni ipotesi, per tutti i motivi indicati in atti e in udienza;
- In ogni ipotesi rigettare la richiesta di rimborso formulata da parte attrice per tutti i motivi dedotti in atti e in udienza;
- In ogni ipotesi, rigettare ogni domanda rivolta a relativamente al contratto di finanziamento CP_2 sottoscritto da;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le Parte_1 domande attoree venissero in tutto oppure in parte accolte, si chiede a titolo di domanda riconvenzionale e/o eccezione riconvenzionale, l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, di (..), con condanna della medesima a pagare Controparte_1
e/o rimborsare e/o tenere indenne l'esponente per tutte le somme richieste a (…); In ogni CP_2 ipotesi, con vittoria di compensi avvocato, spese generali nella misura del 15%, ed accessori come per legge” .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 febbraio 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
e chiedendone la condanna a restituirgli quanto indebitamente versato Controparte_1 CP_2 per interessi non dovuti, in quanto usurari, sul capitale rimborsato alla convenuta in seguito all'erogazione di un prestito, previo accertamento della nullità (parziale) del contratto. Esponeva di aver stipulato nel 2009, in qualità di consumatore, con (oggi ) e con Org_1 CP_1 CP_2 quale intermediario, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante “delegazione di pagamento”, con obbligo di restituzione dell'importo lordo di complessivi 29.880 euro in 120 rate di € 249 ciascuna e con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di € 14.951,00.
Assumeva che il tasso d'interesse pattuito ed applicato superava il tasso soglia, sottolineando come il tasso del finanziamento era pari al 17,05%, quindi ampiamente superiore a quello indicato dal decreto ministeriale di riferimento, dato che ai fini dell'accertamento dell'usura genetica doveva computarsi nel TEG anche il costo dell'assicurazione, non considerato invece nel TAN indicato in contratto, del
4.90%. Gli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario erano di € 6.295, mentre le commissioni e spese erano di ben 8.572 euro.
Avendo l'attore corrisposto per la restituzione del mutuo la somma lorda sopra indicata e dovendo invece ritenersi, ai sensi dell'art. 1815, cc, la gratuità del prestito, con obbligo di restituzione a carico pagina 2 di 6 del mutuatario del solo capitale erogatogli, agiva dunque per la ripetizione d'indebito nei confronti di entrambe le società convenute, domandando il rimborso di quanto versato a titolo d'interessi ed assicurazione.
Lamentava inoltre un evidente squilibrio fra le prestazioni contrattuali, reso palese dalla differenza fra il TAN ed il TAEG e derivante dall'applicazione di una serie di commissioni ingiustificate perché abnormi ed estranee alla causa del contratto. Chiedeva quindi, in subordine, il rimborso di quanto versato per commissioni prive di concreta giustificazione causale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva e, non contestando la propria legittimazione passiva, negava il Controparte_1 fondamento della domanda osservando come l'assunto dell'attore muovesse da una identificazione fra e TEG del finanziamento non consentita ed equivoca. Rilevava che, in conformità delle Org_2 istruzioni dettate all'epoca del contratto dalla , cui la mutuante si era attenuta, il costo Org_3 sopportato dall'attore per la copertura assicurativa non doveva essere incluso nel calcolo del TEG né quindi computato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, effettuando parte attrice una non consentita comparazione fra dati non omogenei. Negava poi la ricorrenza di commissioni prive di giustificazione causale e di clausole nulle per violazione della disciplina consumeristica, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva anche e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva. Precisava al riguardo che poi divenuta Org_4 CP_1
era la società erogatrice del finanziamento ed aveva conferito ad essa esponente un mandato con
[...] rappresentanza per la stipulazione del prestito col , oltre ad incaricarla dell'attività Parte_1 di intermediazione. Aggiungeva come il ruolo rivestito da fosse chiaro e ben noto al CP_2 consumatore, siccome ricavabile dai documenti contrattuali.
Nel merito, negava l'usurarietà del tasso concordato, argomentando sulla conformità dell'operato delle società alle vigenti istruzioni della per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge Org_3 antiusura, alle quali essa esponente si era attenuta non potendo agire in modo difforme dalle direttive dell'organo di vigilanza. Ne conseguiva che i costi assicurativi all'epoca non dovessero essere inclusi fra quelli rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, e ciò almeno sino al 1° gennaio 2010. Il tasso concordato rientrava dunque nel tasso soglia stabilito dal DM di riferimento e ne era esclusa la natura usuraria.
Rilevava inoltre che l'assicurazione nel contratto con delegazione del quinto era obbligatoria per legge e il relativo costo non poteva pertanto essere incluso fra quelli rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia, trattandosi peraltro di una remunerazione per l'impresa di assicurazione e non per l'istituto mutuante.
Richiamava infine l'esigenza, fatta propria dalle Sezioni Unite con la sentenza 16303/2018, di far riferimento ai fini dell'equiparazione dei tassi d'interesse a costi omogenei e tali non potevano reputarsi quelli assicurativi.
Contestava anche gli assunti di parte attrice inerenti alla mancanza di causa delle commissioni, i cui costi trovavano giustificazione nell'attività svolta dalla banca e dell'intermediario finanziario e concludeva per il rigetto della domanda.
pagina 3 di 6 La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 4 luglio 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
La domanda è fondata e dev'essere accolta, nei limiti e sulla base delle seguenti considerazioni. Ricorre la legittimazione passiva di che, com'è indiscusso, coincide col soggetto cui si CP_2 era rivolto il consumatore, con cui era stato stipulato il prestito nel maggio del 2009 e nei cui confronti
è stata proposta la domanda diretta alla dichiarazione di nullità (parziale) del contratto, per l'avvenuto superamento del tasso soglia d'usura. E' sufficiente rilevare al riguardo come nel contratto di mutuo versato in atti dichiari solamente di agire “quale mandataria” (senza alcun riferimento CP_2 specifico alla rappresentanza diretta) e, ancora, come sia illeggibile il riferimento testuale alla banca mandante (anche nell'originale della scrittura depositata dalla convenuta). Ancora, il doc 3 invocato da per negare la propria legittimazione passiva, ossia il foglio informativo consegnato al CP_2 mutuatario e da lui sottoscritto, indica espressamente che l'intermediaria agisce “anche” quale mandataria di indicazione che lascia intendere, in difetto di chiare espressioni Org_4 testuali, che l'intermediaria opera anche per conto proprio e non esclusivamente quale rappresentante della mandante, sicché nel dubbio, non ricavandosi al riguardo alcuna indicazione significativa nemmeno nel contratto in difetto di un'inequivoca spendita del nome del rappresentato, l'azione ripetitoria appare correttamente esperita contro la contraente, ben potendo il agire nei confronti Pt_1 della società con cui ha stipulato il prestito.
D'altra parte, anche (già riconosce la propria qualità di mandante, di CP_1 Org_4 erogatrice del prestito e di titolare del rapporto. Nulla eccependo in ordine alla propria legittimazione passiva e rivestendo essa la qualità di mandante nel rapporto con , la sua legittimazione deve CP_2 pertanto reputarsi concorrente con quella di CP_2
Quanto alla determinazione del TEG ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipulazione del contratto, nell'indicatore devono essere inclusi i costi dell'assicurazione che, anche ove obbligatoria per legge, va computata quale onere sostenuto dal mutuatario e incluso fra i costi di erogazione del credito. La parte mutuante, inoltre, ne beneficia direttamente, trattandosi di copertura del rischio derivante dall'eventuale insolvenza del debitore, sicché il costo della polizza rientra sicuramente fra quelli collegati all'erogazione del prestito e va incluso nel calcolo del tasso effettivo.
Invero, appare ormai superato dagli ultimi, univoci, arresti del giudice di legittimità il precedente contrasto giurisprudenziale e, in particolare, l'orientamento invocato dalla difesa della convenuta, secondo cui i costi assicurativi, trattandosi di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto (nella specie non si tratta propriamente di tale categoria di mutui), non vanno inclusi nel calcolo del TEG né vi andrebbero inclusi quelli collegati alle commissioni “comunque denominate” di cui all'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28.01.2009, n. 2, a seguito del quale aveva adottato le nuove disposizioni entrate in vigore solamente nel Org_3 gennaio del 2010 (secondo la convenuta l'adeguamento sarebbe quindi successivo alla stipulazione del prestito in oggetto, risalente al maggio del 2009, quando erano ancora vigenti le precedenti disposizioni della che escludevano detti oneri, anche assicurativi, dal computo del tasso). Org_3
Il giudice di legittimità, proprio muovendo dalla portata generale ed onnicomprensiva della Legge
108/1996 come trasfusa nell'art. 644, co. 4°, c.p., ha ribadito come nella determinazione del TEG pagina 4 di 6 debbano ricomprendersi tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Le rilevazioni della richiamate Org_3 dalla convenuta, come pure ha chiarito la Corte, non determinano il “paniere” dei costi rilevanti al fine di verificare se il tasso praticato sia usurario, avendo in materia solamente la funzione di registrazione periodica della media dei tassi praticati dagli istituti erogatori del credito. E ciò in quanto la disposizione sopra richiamata contiene già al riguardo una compiuta prescrizione di diretta applicazione
(sulla necessaria inclusione dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG: Cass. Civ., ordinanza 22458 del 2018; Cass. Civ., sez. II, n. 17466/2020 e la recente ordinanza n. 3085 del 1° febbraio 2022).
Estremamente chiara al riguardo l'ordinanza Cass. Civ. 37058 del 2021 secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”, come appunto nella specie (v. contratto in atti sui “costi assicurativi”). Richiamando la centralità della definizione di cui all'art. 644 comma 5°, c.p., secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, la Corte ha aggiunto che ad essa devono uniformarsi le altre disposizioni. Ne consegue che “non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la non avesse inserito i Org_3 costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n.
16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa (…) rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”. La mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione periodica dei tassi non comporta pertanto l'esclusione della voce di costo considerata ai fini della “determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli” (così l'ordinanza citata). Quanto all'elemento della necessaria omogeneità dei termini di comparazione, già valorizzato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020, la citata pronuncia chiarisce come esso vada temperato “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato” e come il criterio dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto non escluda che la comparazione debba svolgersi “anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto” (così la citata ordinanza Cass. Civ. 37058 del 2021).
La normativa introdotta dalla legge di conversione e il correlato richiamo alle istruzioni della
[...]
adottate nel 2006 ed ancora “vigenti” all'epoca di stipulazione del prestito, istruzioni che Org_3 espressamente escludevano il costo dell'assicurazione dal predetto “paniere” ai fini del calcolo del pagina 5 di 6 TEG, non valgono dunque a derogare alla normativa primaria dettata dalla legge 108/1996 come modificativa dell'art. 644, co. 4°, c.p.
Poiché il tasso applicato al contratto di finanziamento per cui è causa, determinato secondo i criteri sin qui richiamati, risulta del 17,095 % (v. contratto allegato da entrambe le parti: la misura del tasso è espressamente riconosciuta dalla stessa parte convenuta) e supera ampiamente il tasso soglia vigente riferito all'epoca della sua stipulazione (art. 1, DL 29 dicembre 2000, conv. nella L. 28 febbraio 2001,
n.24 secondo cui devono reputarsi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti), che era del 13,46% per la categoria cessione del quinto (e comunque del 13,55% per i prestiti bancari alle persone e alle famiglie) la relativa pattuizione è nulla e non è dovuto dal mutuatario alcun interesse, come stabilito dall'art. 1815, co. 2°, c.c., sottolineandosi come ai fini del superamento del tasso soglia risulti decisiva proprio l'incidenza dei costi assicurativi. Tanto premesso, è dovuto all'attore l'importo ingiustamente corrisposto per gli interessi, non dovuti per quanto sin qui osservato e, stante l'effetto retroattivo della dichiarazione di nullità della clausola (e non dell'intero contratto, come ormai pacificamente ribadito dal giudice di legittimità), l'obbligo restitutorio a carico della mutuante è determinato in € 6295,41, somma indicata nel contratto e corrisposta appunto a titolo d'interessi dal mutuatario, essendo indiscusso il regolare andamento del rapporto che ha avuto compiuta esecuzione da parte del . Parte_1
La questione inerente alle commissioni ingiustificate non viene esaminata in quanto proposta in via subordinata da parte attrice.
Le spese processuali, ivi comprese quelle sostenute per la mediazione obbligatoria, sono liquidate come in dispositivo e poste a carico delle convenute secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in accoglimento della domanda, condanna in solido le convenute e al pagamento in favore dell'attore CP_1 CP_2
, per il titolo di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 6295,41, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Condanna le società convenute, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che sono liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 28 febbraio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA Parte_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA
ATTORE contro ol patrocinio dell'avv. DARIO CUSUMANO Controparte_1
col patrocinio dell'avv. MAURO BAROSSO CP_2
CONVENUTE
Oggetto: rapporti bancari- azione di nullità
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
In via principale dichiarare il contratto di finanziamento usurario per superamento del tasso soglia, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 cc, dichiarare la totale gratuità del finanziamento e condannare e , in solido tra CP_2 CP_1 loro, alla restituzione a favore di della somma omnia di € 14.929 o veriore Parte_1 accertanda, oltre € 500 per spese di mediazione, e così per un totale di € 15.429. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto;
in via subordinata Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e passive, o comunque denominate, e gli oneri assicurativi, illegittimamente imputati quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per mancanza di Parte_1 giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare e , in solido tra loro, alla restituzione della somma omnia di € 8.141 o veriore CP_2 CP_1 accertanda, oltre interessi al 4,90% (dalla stipula all'estinzione) ed oltre € 500 per spese di mediazione,
e così per un totale di € 8.641 oltre i richiesti interessi;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario ed oltre interessi dalla data di estinzione del rapporto”. pagina 1 di 6 PER : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed Controparte_1 eccezione, in via principale, respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte nei confronti della perché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indimostrate;
in Controparte_1 ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”. PER : “Voglia, Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del CP_2 caso, e previa la rimessione in istruttoria del presente procedimento con ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi come richiesti e formulati nella II memoria ex art. 183/6 c.p.c. (…) -in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o difetto di resistere e/o interesse e/o comunque estraneità ai fatti di causa di con conseguente provvedimento di CP_2 estromissione, di cui alle ragioni e/o motivi precisati in atti e in udienza;
-Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'azione e/o il diritto fatto valere da parte attrice in questa sede sia prescritto quanto meno nei confronti di e /o comunque per tutte le motivazioni esposte in atti e in CP_2 udienza;
Nel merito: in via principale -Rigettare tutte le domande e richieste formulate dal Sig.
[...]
in quanto illegittime, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non Parte_1 provate, ed in ogni ipotesi, per tutti i motivi indicati in atti e in udienza;
- In ogni ipotesi rigettare la richiesta di rimborso formulata da parte attrice per tutti i motivi dedotti in atti e in udienza;
- In ogni ipotesi, rigettare ogni domanda rivolta a relativamente al contratto di finanziamento CP_2 sottoscritto da;
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le Parte_1 domande attoree venissero in tutto oppure in parte accolte, si chiede a titolo di domanda riconvenzionale e/o eccezione riconvenzionale, l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, di (..), con condanna della medesima a pagare Controparte_1
e/o rimborsare e/o tenere indenne l'esponente per tutte le somme richieste a (…); In ogni CP_2 ipotesi, con vittoria di compensi avvocato, spese generali nella misura del 15%, ed accessori come per legge” .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17 febbraio 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1
e chiedendone la condanna a restituirgli quanto indebitamente versato Controparte_1 CP_2 per interessi non dovuti, in quanto usurari, sul capitale rimborsato alla convenuta in seguito all'erogazione di un prestito, previo accertamento della nullità (parziale) del contratto. Esponeva di aver stipulato nel 2009, in qualità di consumatore, con (oggi ) e con Org_1 CP_1 CP_2 quale intermediario, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante “delegazione di pagamento”, con obbligo di restituzione dell'importo lordo di complessivi 29.880 euro in 120 rate di € 249 ciascuna e con erogazione al mutuatario della somma netta finanziata di € 14.951,00.
Assumeva che il tasso d'interesse pattuito ed applicato superava il tasso soglia, sottolineando come il tasso del finanziamento era pari al 17,05%, quindi ampiamente superiore a quello indicato dal decreto ministeriale di riferimento, dato che ai fini dell'accertamento dell'usura genetica doveva computarsi nel TEG anche il costo dell'assicurazione, non considerato invece nel TAN indicato in contratto, del
4.90%. Gli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario erano di € 6.295, mentre le commissioni e spese erano di ben 8.572 euro.
Avendo l'attore corrisposto per la restituzione del mutuo la somma lorda sopra indicata e dovendo invece ritenersi, ai sensi dell'art. 1815, cc, la gratuità del prestito, con obbligo di restituzione a carico pagina 2 di 6 del mutuatario del solo capitale erogatogli, agiva dunque per la ripetizione d'indebito nei confronti di entrambe le società convenute, domandando il rimborso di quanto versato a titolo d'interessi ed assicurazione.
Lamentava inoltre un evidente squilibrio fra le prestazioni contrattuali, reso palese dalla differenza fra il TAN ed il TAEG e derivante dall'applicazione di una serie di commissioni ingiustificate perché abnormi ed estranee alla causa del contratto. Chiedeva quindi, in subordine, il rimborso di quanto versato per commissioni prive di concreta giustificazione causale, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva e, non contestando la propria legittimazione passiva, negava il Controparte_1 fondamento della domanda osservando come l'assunto dell'attore muovesse da una identificazione fra e TEG del finanziamento non consentita ed equivoca. Rilevava che, in conformità delle Org_2 istruzioni dettate all'epoca del contratto dalla , cui la mutuante si era attenuta, il costo Org_3 sopportato dall'attore per la copertura assicurativa non doveva essere incluso nel calcolo del TEG né quindi computato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, effettuando parte attrice una non consentita comparazione fra dati non omogenei. Negava poi la ricorrenza di commissioni prive di giustificazione causale e di clausole nulle per violazione della disciplina consumeristica, concludendo come in epigrafe.
Si costituiva anche e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la propria CP_2 carenza di legittimazione passiva. Precisava al riguardo che poi divenuta Org_4 CP_1
era la società erogatrice del finanziamento ed aveva conferito ad essa esponente un mandato con
[...] rappresentanza per la stipulazione del prestito col , oltre ad incaricarla dell'attività Parte_1 di intermediazione. Aggiungeva come il ruolo rivestito da fosse chiaro e ben noto al CP_2 consumatore, siccome ricavabile dai documenti contrattuali.
Nel merito, negava l'usurarietà del tasso concordato, argomentando sulla conformità dell'operato delle società alle vigenti istruzioni della per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge Org_3 antiusura, alle quali essa esponente si era attenuta non potendo agire in modo difforme dalle direttive dell'organo di vigilanza. Ne conseguiva che i costi assicurativi all'epoca non dovessero essere inclusi fra quelli rilevanti ai fini della determinazione del TAEG, e ciò almeno sino al 1° gennaio 2010. Il tasso concordato rientrava dunque nel tasso soglia stabilito dal DM di riferimento e ne era esclusa la natura usuraria.
Rilevava inoltre che l'assicurazione nel contratto con delegazione del quinto era obbligatoria per legge e il relativo costo non poteva pertanto essere incluso fra quelli rilevanti ai fini del superamento del tasso soglia, trattandosi peraltro di una remunerazione per l'impresa di assicurazione e non per l'istituto mutuante.
Richiamava infine l'esigenza, fatta propria dalle Sezioni Unite con la sentenza 16303/2018, di far riferimento ai fini dell'equiparazione dei tassi d'interesse a costi omogenei e tali non potevano reputarsi quelli assicurativi.
Contestava anche gli assunti di parte attrice inerenti alla mancanza di causa delle commissioni, i cui costi trovavano giustificazione nell'attività svolta dalla banca e dell'intermediario finanziario e concludeva per il rigetto della domanda.
pagina 3 di 6 La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza del 4 luglio 2023 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
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La domanda è fondata e dev'essere accolta, nei limiti e sulla base delle seguenti considerazioni. Ricorre la legittimazione passiva di che, com'è indiscusso, coincide col soggetto cui si CP_2 era rivolto il consumatore, con cui era stato stipulato il prestito nel maggio del 2009 e nei cui confronti
è stata proposta la domanda diretta alla dichiarazione di nullità (parziale) del contratto, per l'avvenuto superamento del tasso soglia d'usura. E' sufficiente rilevare al riguardo come nel contratto di mutuo versato in atti dichiari solamente di agire “quale mandataria” (senza alcun riferimento CP_2 specifico alla rappresentanza diretta) e, ancora, come sia illeggibile il riferimento testuale alla banca mandante (anche nell'originale della scrittura depositata dalla convenuta). Ancora, il doc 3 invocato da per negare la propria legittimazione passiva, ossia il foglio informativo consegnato al CP_2 mutuatario e da lui sottoscritto, indica espressamente che l'intermediaria agisce “anche” quale mandataria di indicazione che lascia intendere, in difetto di chiare espressioni Org_4 testuali, che l'intermediaria opera anche per conto proprio e non esclusivamente quale rappresentante della mandante, sicché nel dubbio, non ricavandosi al riguardo alcuna indicazione significativa nemmeno nel contratto in difetto di un'inequivoca spendita del nome del rappresentato, l'azione ripetitoria appare correttamente esperita contro la contraente, ben potendo il agire nei confronti Pt_1 della società con cui ha stipulato il prestito.
D'altra parte, anche (già riconosce la propria qualità di mandante, di CP_1 Org_4 erogatrice del prestito e di titolare del rapporto. Nulla eccependo in ordine alla propria legittimazione passiva e rivestendo essa la qualità di mandante nel rapporto con , la sua legittimazione deve CP_2 pertanto reputarsi concorrente con quella di CP_2
Quanto alla determinazione del TEG ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia di riferimento al momento della stipulazione del contratto, nell'indicatore devono essere inclusi i costi dell'assicurazione che, anche ove obbligatoria per legge, va computata quale onere sostenuto dal mutuatario e incluso fra i costi di erogazione del credito. La parte mutuante, inoltre, ne beneficia direttamente, trattandosi di copertura del rischio derivante dall'eventuale insolvenza del debitore, sicché il costo della polizza rientra sicuramente fra quelli collegati all'erogazione del prestito e va incluso nel calcolo del tasso effettivo.
Invero, appare ormai superato dagli ultimi, univoci, arresti del giudice di legittimità il precedente contrasto giurisprudenziale e, in particolare, l'orientamento invocato dalla difesa della convenuta, secondo cui i costi assicurativi, trattandosi di oneri obbligatori per legge nei prestiti con cessione del quinto (nella specie non si tratta propriamente di tale categoria di mutui), non vanno inclusi nel calcolo del TEG né vi andrebbero inclusi quelli collegati alle commissioni “comunque denominate” di cui all'art. 2 bis, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella legge 28.01.2009, n. 2, a seguito del quale aveva adottato le nuove disposizioni entrate in vigore solamente nel Org_3 gennaio del 2010 (secondo la convenuta l'adeguamento sarebbe quindi successivo alla stipulazione del prestito in oggetto, risalente al maggio del 2009, quando erano ancora vigenti le precedenti disposizioni della che escludevano detti oneri, anche assicurativi, dal computo del tasso). Org_3
Il giudice di legittimità, proprio muovendo dalla portata generale ed onnicomprensiva della Legge
108/1996 come trasfusa nell'art. 644, co. 4°, c.p., ha ribadito come nella determinazione del TEG pagina 4 di 6 debbano ricomprendersi tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Le rilevazioni della richiamate Org_3 dalla convenuta, come pure ha chiarito la Corte, non determinano il “paniere” dei costi rilevanti al fine di verificare se il tasso praticato sia usurario, avendo in materia solamente la funzione di registrazione periodica della media dei tassi praticati dagli istituti erogatori del credito. E ciò in quanto la disposizione sopra richiamata contiene già al riguardo una compiuta prescrizione di diretta applicazione
(sulla necessaria inclusione dei costi assicurativi ai fini della determinazione del TEG: Cass. Civ., ordinanza 22458 del 2018; Cass. Civ., sez. II, n. 17466/2020 e la recente ordinanza n. 3085 del 1° febbraio 2022).
Estremamente chiara al riguardo l'ordinanza Cass. Civ. 37058 del 2021 secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà, “devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”, come appunto nella specie (v. contratto in atti sui “costi assicurativi”). Richiamando la centralità della definizione di cui all'art. 644 comma 5°, c.p., secondo cui “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, la Corte ha aggiunto che ad essa devono uniformarsi le altre disposizioni. Ne consegue che “non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la non avesse inserito i Org_3 costi assicurativi;
che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n.
16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa (…) rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare”. La mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione periodica dei tassi non comporta pertanto l'esclusione della voce di costo considerata ai fini della “determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli” (così l'ordinanza citata). Quanto all'elemento della necessaria omogeneità dei termini di comparazione, già valorizzato dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 19597/2020, la citata pronuncia chiarisce come esso vada temperato “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato” e come il criterio dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto non escluda che la comparazione debba svolgersi “anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto” (così la citata ordinanza Cass. Civ. 37058 del 2021).
La normativa introdotta dalla legge di conversione e il correlato richiamo alle istruzioni della
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adottate nel 2006 ed ancora “vigenti” all'epoca di stipulazione del prestito, istruzioni che Org_3 espressamente escludevano il costo dell'assicurazione dal predetto “paniere” ai fini del calcolo del pagina 5 di 6 TEG, non valgono dunque a derogare alla normativa primaria dettata dalla legge 108/1996 come modificativa dell'art. 644, co. 4°, c.p.
Poiché il tasso applicato al contratto di finanziamento per cui è causa, determinato secondo i criteri sin qui richiamati, risulta del 17,095 % (v. contratto allegato da entrambe le parti: la misura del tasso è espressamente riconosciuta dalla stessa parte convenuta) e supera ampiamente il tasso soglia vigente riferito all'epoca della sua stipulazione (art. 1, DL 29 dicembre 2000, conv. nella L. 28 febbraio 2001,
n.24 secondo cui devono reputarsi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti), che era del 13,46% per la categoria cessione del quinto (e comunque del 13,55% per i prestiti bancari alle persone e alle famiglie) la relativa pattuizione è nulla e non è dovuto dal mutuatario alcun interesse, come stabilito dall'art. 1815, co. 2°, c.c., sottolineandosi come ai fini del superamento del tasso soglia risulti decisiva proprio l'incidenza dei costi assicurativi. Tanto premesso, è dovuto all'attore l'importo ingiustamente corrisposto per gli interessi, non dovuti per quanto sin qui osservato e, stante l'effetto retroattivo della dichiarazione di nullità della clausola (e non dell'intero contratto, come ormai pacificamente ribadito dal giudice di legittimità), l'obbligo restitutorio a carico della mutuante è determinato in € 6295,41, somma indicata nel contratto e corrisposta appunto a titolo d'interessi dal mutuatario, essendo indiscusso il regolare andamento del rapporto che ha avuto compiuta esecuzione da parte del . Parte_1
La questione inerente alle commissioni ingiustificate non viene esaminata in quanto proposta in via subordinata da parte attrice.
Le spese processuali, ivi comprese quelle sostenute per la mediazione obbligatoria, sono liquidate come in dispositivo e poste a carico delle convenute secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, in accoglimento della domanda, condanna in solido le convenute e al pagamento in favore dell'attore CP_1 CP_2
, per il titolo di cui in parte motiva, della complessiva somma di € 6295,41, oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, co. 4°, c.c., dalla domanda al saldo.
Condanna le società convenute, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese processuali che sono liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 28 febbraio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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