Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14889/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14889/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a MUGNANO DI NAPOLI (NA) il 30/04/1990 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROCCO DI TORREPADULA PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di NASpI
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/11/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato la domanda amministrativa per la NASpI l'8.10.2021, poi accolta il 19.10.2021 per 637 gg.; di aver ricevuto il pagamento solo fino a gennaio 2022 per un totale di € 1.303,21; di aver presentato ricorso
1
che l' in data CP_1
24.6.2022 ha comunicato l'assenza dei requisiti di legge per l'erogazione dell'indennità segnalando che i pagamenti erogati risultavano non dovuti.
Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo la condanna dell' al CP_1 pagamento dell'indennità di NASpI per il periodo residuo, previo riconoscimento del relativo diritto con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., il Giudicante, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'accertamento dei presupposti per l'erogazione dell'indennità di NASpI in favore di parte ricorrente.
ECCEZIONI PRELIMINARI
Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936;
2 Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
DECADENZA EX ARTT. 10 E 11 D.LGS. 22/2015
L'ente previdenziale, inoltre, nella memoria difensiva non ha disconosciuto il rapporto di lavoro né gli altri presupposti costitutivi della prestazione ma ha eccepito solo ed esclusivamente la decadenza di cui agli artt. 10 ed 11
d.lgs. 22/2015.
Secondo le norme in esame, infatti, in caso di avvio di attività di lavoro autonomo durante la fruizione del trattamento di disoccupazione è onere del lavoratore, a pena di decadenza, di comunicare all' l'avvio di CP_1 tale nuova attività entro un mese dal suo inizio ovvero, in caso di attività preesistente, entro un mese dalla domanda amministrativa.
Come emerge dall'estratto contributivo allegato anche al ricorso, infatti, risulta che parte ricorrente è iscritta alla gestione separata (attività di lavoro autonomo) dal 6.9.2016 e non vi è prova dell'osservanza dell'onere di comunicazione imposto dall'art. 10 d.lgs. 22/2015 a pena di decadenza ex art. 11 d.lgs. cit.
Tali considerazioni sono condivise dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 374/2025) “3. Questa Corte, seppur con riferimento all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015 ha affermato che "dal tenore testuale del citato art. 10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una "nuova attività" successiva all'inizio del periodo di percezione della Naspi. La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale" durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell'intendere, come fa il motivo di ricorso, che l'obbligo di comunicazione riguardi anche
3 l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi. Si tratta piuttosto di una esegesi dell'art. 10, co. 1 che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da "eadem ratio". Del resto, che l'art. 10, co. 1 riguardi pure l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica dell'art. 10, co. 1 alla luce del precedente art. 9, co. 3 D.Lgs. n. 22/15. Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione" (per tutte, Cass. Sez. Lav. 09/01/2024 n. 846).
4. Tale affermazione, seppure riferita come detto alla fattispecie regolata dall'art.10 del D.Lgs. n.22/2015, ben si attaglia anche al caso oggi all'esame del Collegio trattandosi di fattispecie astratte tra loro sostanzialmente sovrapponibili avuto riguardo ai fatti dai quali deriva la decadenza dal trattamento: la mancata comunicazione di una attività di lavoro (a tempo parziale, nel caso in esame) già intrapresa prima della proposizione della domanda per la NASpI.
5. Quanto all'affermazione della
Corte di merito che ritiene che la comunicazione dei redditi oltre al termine previsto dall'art.9 comma 3 D.Lgs. 22/2015 non dia luogo a decadenza dalla prestazione, va qui ribadito quanto già affermato da questa Corte con riguardo al caso dell'assicurato che abbia omesso di comunicare all' , nel termine di trenta giorni dalla data di CP_1 presentazione della domanda di prestazione, il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo (Cass. 18/08/2024 n.22924 con riferimento alla della previsione dell'art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs.
n. 22/2015). Si è sottolineato che "un'interpretazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell'"intenzione del legislatore", di cui all'art. 12 prel. c.c., si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da
4 reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie - com'è
d'uso dire con antica espressione - minus dixit quam voluit (così già Cass.
n. 11543 del 2024); e trattandosi pertanto non già d'interpretazione analogica, bensì estensiva, essa deve reputarsi possibile anche in relazione a norme eccezionali, come sicuramente sono quelle dettate in tema di decadenza (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010)".
6. In buona sostanza, in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) D.Lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza - ex art. 2966 cod. civ. - è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga "entro trenta giorni dalla domanda di prestazione", come prevede la lettera dell'art. 9 comma 3 cit.
7. Si tratta di interpretazione del tutto coerente con la natura stessa della decadenza prevista dalle norme richiamate, la quale mira a rimuovere l'incertezza circa la compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di una concomitante attività lavorativa in un tempo ragionevolmente breve, pari a trenta giorni dalla domanda della prestazione”.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 17/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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