Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 17/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Daniela ACANFORA Presidente LU d’AMBROSIO Consigliere Nicola RUGGIERO Consigliere relatore Maria Cristina RAZZANO Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 62235 del Registro di Segreteria, proposto dal sig.:
-OM, nato a [...] il OM (C.F.: OM),
rappresentato e difeso - giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato da intendersi parte integrante dell’atto d’appello depositato il 26 maggio 2025 - dagli Avv.ti Mario D’SO e Fabio Pisani, con gli stessi elettivamente domiciliato ai seguenti indirizzi p.e.c.: studioavvdurso@pec.it e fabiopisani@ordineavvocatiroma.org -appellante;
contro
-INPS (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro SENT. 17/2026 il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Preden (pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), ON TT (pec:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), IU AN
(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e DI VA (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), giusta procura speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta il 1°
dicembre 2025, e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax n. 06 59058908) - appellato;
per l’annullamento
-della sentenza n. 45/2024 della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, depositata in data 16 dicembre 2024 e non notificata;
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott. Luca Fruscione, dopo che il Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero, ha riferito brevemente sullo stato degli atti, sono stati uditi gli Avv.ti Antonio D’SO (in sostituzione dell’Avv. Mario D’SO) e l’Avv. Fabio Pisani per l’appellante, nonché l’Avv. DI VA per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione SENT. 17/2026 Friuli-Venezia Giulia, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso, compensando le spese, presentato dal sig. OM, Generale di Corpo d’Armata del Ruolo d’Onore, vittima di atto terroristico, collocato in congedo assoluto dal 6 febbraio 1996 per inidoneità al servizio militare incondizionato a causa della perdita della gamba destra a seguito dello scoppio di una mina anti-uomo durante una missione all’estero, richiamato in servizio nel Ruolo d’Onore dal 13 gennaio 1998 al 25 novembre 2016 (secondo il ricorrente; sino al 24 novembre 2016 per l’INPS), nonché titolare, da ultimo, di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema di contributivo, a decorrere dal 26 novembre 2020 (e contestata dal ricorrente).
Il ricorso era stato proposto in riassunzione dopo che una prima decisione negativa della Sezione friulana (sentenza n. 180/2021)
era stata annullata dalla Sezione III centrale d’appello (sentenza n.
416/2023).
Il medesimo ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto del Gen. OM ai benefici di cui all’art. 4, comma 2-bis, legge n. 206/2004 e comunque di tutti benefici previsti dalla stessa legge per le vittime del terrorismo in relazione al periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa, successivamente al richiamo in servizio nel Ruolo d’Onore, dal 13 gennaio 1988 al 25 novembre 2016, oltre accessori di legge.
Nello specifico, con la decisione qui gravata (pag. 3), il I giudice ha, in primo luogo, sottolineato che il giudizio riassunto, a seguito della SENT. 17/2026 sentenza d’appello, avesse ad oggetto unicamente l’accertamento dei presupposti di fatto del diritto riconosciuto dal citato art. 4, comma 2-bis, legge n.206/2004 (parametrazione della misura della pensione spettante ai soggetti ivi espressamente previsti all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, con rideterminazione secondo le previsioni di legge).
Ha, dunque, ritenuto che, pur risultando pacifica la sussistenza del requisito relativo al grado d’invalidità permanente richiesto dalla legge, mancasse, al momento della cessazione del secondo periodo di servizio, l’altro, indispensabile requisito, ovvero il raggiungimento del “periodo massimo pensionabile”.
Tale periodo, per il OM, corrisponderebbe al raggiungimento di 63 anni e 7 mesi d’età (ovvero il limite massimo ordinamentale di 63 anni ex art. 925 d.lgs. n. 66/2010 + 7 mesi di aumento per la cd “speranza di vita”, in base al d.m. del 16 dicembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 12, comma 12 bis, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010).
Tale limite non sarebbe stato raggiunto dall’appellante né al 24 novembre 2016 né al 25 novembre 2026, risultando, sotto questo profilo, irrilevante la questione, ritenuta assorbita, concernente la data del collocamento in congedo (pagg. 4 e 6).
Nei confronti del OM, infatti, non potrebbe trovare spazio la deroga di cui all’art. 1, comma 8, legge n. 503/92 (escludente l’elevazione del limite d’età per gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento), trattandosi di deroga destinata ad operare, SENT. 17/2026 secondo la Sezione territoriale, solo nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.).
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il Gen.
OM, con atto ritualmente notificato e depositato, con il patrocinio degli Avv.ti Mario D’SO e Fabio Pisani.
Con tale atto, l’appellante, dopo aver diffusamente argomentato in ordine all’ammissibilità del gravame, ha formulato i seguenti motivi di doglianza:
A) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione della L.
3/08/2004, n. 206, che è lex specialis in materia pensionistica, emanata a seguito della Direttiva Europea n.
2004/80/CE del 29/04/2004. Circolare applicativa INPS n.
122 del 24/10/2007.
L’appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione della legge n. 206/2004, quale normativa speciale emanata in favore delle vittime del terrorismo, come tale idonea a derogare alla normale normativa pensionistica, con la previsione di vari “benefici eccezionali” in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari, per indennizzare persone innocenti e per motivi di solidarietà sociale;
B) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 della L. 3/08/2004, n. 206, modificati dall’art. 1, commi 163, 164, 165 della L. n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).
L’appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli SENT. 17/2026 artt. 2, 3, 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, modificati dall’art.
1, commi 163, 164, 165 della legge n. 190/2014 (c.d. legge di Stabilità 2015), in quanto egli avrebbe realizzato sia il limite ordinamentale dei 63 anni, avendo cessato la seconda attività lavorativa il 25 novembre 2016, sia il requisito del periodo massimo pensionabile, sul presupposto che non sarebbe stato obbligato a restare in servizio per l’ulteriore periodo di 7 mesi per l’aspettativa di vita.
A tale ultimo riguardo, il OM ha evidenziato di essere stato richiamato in servizio, con decreto del Ministero della Difesa assunto di concerto con il Ministero del Tesoro n. 4781 del 13 gennaio 1998, con la precisa indicazione “sino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79”, senza possibilità, dunque, di una ulteriore permanenza in servizio, compresi gli incrementi della speranza di vita.
Ha aggiunto che:
-la norma sulla permanenza in servizio per l’aspettativa di vita si applicherebbe solo nei confronti dei militari in servizio attivo, ma non a quelli collocati nel Ruolo d’Onore, come previsto e disciplinato dagli artt. 804 e ss. del d.lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare);
-il personale militare godrebbe di requisiti di pensionamento inferiori rispetto alle generalità degli altri lavoratori pubblici, ovvero 63 anni per i Generali di Corpo d’Armata (come il OM), ex art.
SENT. 17/2026 925 del d.lgs. n. 66/2010;
-il personale militare potrebbe derogare eccezionalmente all’ulteriore periodo di sette mesi per l’aspettativa di vita, quando al compimento dell’età ordinamentale risultino soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione, cioè 35 anni di servizio, come asseritamente confermato anche dall’INPS con circolare n. 63 del 23 marzo 2015.Tali requisiti sarebbero stati posseduti dal Generale OM, secondo il computo puntualmente riportato nell’atto di gravame (pagg. 19 e ss);
-nei confronti dell’appellante, con riguardo al periodo 13/01/199824/11/2016, dovrebbe applicarsi l’art. 1, co. 8, della legge. n. 503 del 1992, alla luce del requisito di invalidità posseduto e della
(affermata) iscrizione dello stesso all’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.);
-la legge n. 206/2004 sulle vittime del terrorismo, quale norma speciale derogatoria rispetto a quella generale in materia pensionistica, perseguirebbe finalità indennitarie, umanitarie e di solidarietà riparatoria (in favore di cittadini innocenti, vittime di una cieca ed ingiustificata aggressione, con danni gravissimi e riflessi negativi sul piano personale, familiare e sociale), del tutto incompatibili con i limiti temporali di cui agli incrementi della speranza di vita;
C) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 4, co. 2-bis. della L. 3/08/2004, n. 206. Diritto del Generale OM a fruire della pensione quale vittima del SENT. 17/2026 terrorismo.
L’appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art 4, co. 2-bis. della legge n. 206/2004, in quanto avrebbe raggiunto, alla data di cessazione del servizio (individuata nel 25 novembre 2016), il limite/requisito del periodo massimo pensionabile.
Al suo trattamento pensionistico andrebbero allora aggiunti, come previsto dal citato art. 3, co. 1, della predetta legge, “i dieci anni di anzianità contributiva”, utili ai fini sia del “diritto”, sia della “misura”
della pensione, come asseritamente confermato dalla Circolare INPS n. 122 del 24 ottobre 2007;
D) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 4, co. 2-bis. della L. 3/08/2004, n. 206. Lettura corretta dei decreti n. 372 del 30/07/1999, n. 161 del 30/03/2010 del Ministero della Difesa e del provvedimento INPS n.
RM032020928475 del 23/02/2021 e loro esatta applicazione.
L’appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art 4, co. 2-bis. della legge n. 206/2004.
Tale violazione sarebbe dimostrata dagli errori nella posizione pensionistica, indicati nell’atto di gravame (artt. 25 e ss) ed asseritamente emergenti dalla lettura corretta dei decreti n. 372 del 30/07/1999, n. 161 del 30/03/2010 del Ministero della Difesa e del provvedimento INPS n. RM032020928475 del 23/02/2021;
E) Error in judicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 4, co. 2-bis della L. 3/08/2004, n. 206. Applicazione di SENT. 17/2026 ulteriori benefici, negati dall’INPS.
L’appellante ha, infine, sostenuto che al trattamento di pensione di cui all’art. 4, co. 2-bis, della legge n. 206/2004, asseritamente spettante quale vittima del terrorismo, con una invalidità del 100 %
della capacità lavorativa, dovrebbero applicarsi anche i seguenti, ulteriori benefici:
1) art. 80, co. 3, legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001),
in materia di attribuzione, a decorrere dall’anno 2002, ai dipendenti pubblici, civili e militari, invalidi per qualsiasi causa, a richiesta degli interessati con una invalidità superiore al 74%, del “beneficio economico di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile”;
2) art. 1, co. 113, legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
in materia di non applicazione, per le pensioni decorrenti dal 1°
gennaio 2015, delle disposizioni di cui all’art. 24, comma 10, della legge n. 214/ 2011 di conversione del d.l. n. 201/2011 (c.d.
“decreto salva Italia” o “decreto crescita”), la quale, tra le altre modifiche apportate, ha innovato le disposizioni in materia di pensioni previlegiate, abolendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per determinati soggetti, come riferito all’art. 6 di detta legge.
Il Gen. OM ha, dunque, ribadito di avere diritto a fruire della pensione di cui all’art. 4, co. 2-bis, della legge n. 206/2004, in quanto, alla data di conclusione dell’attività lavorativa SENT. 17/2026
(25/11/2016) svolta presso il Ministero della Difesa (1/01/199825/11/2016), avrebbe completato l’età ordinamentale (63 anni)
prevista per i generali di Corpo d’Armata (grado rivestito all’atto del pensionamento), e, nel contempo, non sarebbe stato tenuto all’ulteriore permanenza in servizio per altri 7 (sette) mesi di adeguamento alla speranza di vita.
In conclusione, il Gen. OM ha chiesto di annullare la sentenza gravata e, per l’effetto, di:
“1) riconoscere e dichiarare il proprio diritto a fruire della pensione ordinaria diretta di cui all’art 4, co. 2-bis della L. n. 206/2004, quale vittima del terrorismo, con fruizione della stessa a decorrere dal 26/11/2016, con tutti i benefici e le agevolazioni previste dalla citata L. n. 206/2004 e s.m.i., oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e quanto altro dovuto come per legge;
2) revocare il provvedimento n. RM032020928475 dell’INPS Direzione Provinciale Roma 3 concessivo di pensione di vecchiaia, liquidata con il sistema contributivo, a decorrere dal 26/11/2020, mai richiesta dal Gen.le OM ed emanata sulla base di presupposti errati e non veritieri, e da sostituire contestualmente con la concessione della pensione di cui all’art. 4, co. 2-bis, L. n.
204/2006, a decorrere dal 26/11/2016, con gli accessori di legge, considerando le somme erogate con detta pensione di inabilità come acconto sul quantum dovuto”.
Tutto ciò con vittoria delle spese di giustizia, da liquidarsi secondo il D.M. n. 147/2022, con attribuzione in favore dei difensori SENT. 17/2026 dichiaratisi antistatari, ai sensi di legge.
3. Con articolata memoria difensiva pervenuta il 26 novembre 2025, l’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione, con argomentazioni ampiamente sovrapponibili a quelle contenute nell’atto di gravame, come sopra diffusamente riportate.
4. Con articolata memoria difensiva pervenuta il 1° dicembre 2025, l’INPS ha, in primo luogo, evidenziato l’utilità di circoscrivere il thema decidendum.
A tal riguardo, ha sottolineato che il I giudice, chiamato in sede di rinvio ad accertare la sussistenza, o meno, in capo al OM, dei requisiti fondanti il trattamento pensionistico di cui all’art. 4, comma 2 bis, della legge n. 206/2004 (in relazione alla nuova posizione assicurativa instaurata, nel periodo 1998 - 2016, a seguito del richiamo nel Ruolo d’Onore), abbia ritenuto in diritto che la locuzione «raggiungimento del periodo massimo pensionabile», ivi prevista, dovesse essere intesa nel senso di condizionare il riconoscimento del beneficio al collocamento a riposo per compimento dell’età pensionabile.
Sulla base di tali presupposti, il medesimo giudice ha, dunque, rilevato l’assenza del predetto requisito, ritenendo applicabili, nei confronti del Gen. OM, gli aumenti (di 7 mesi) connessi all’incremento dell’aspettativa di vita di cui all’art. 22 ter del d.l. n.
78/2009, in combinato disposto con l’art. 12, comma 12 bis, del d.l.
n. 78/2010.
L’Istituto previdenziale si è, dunque, soffermato sui motivi SENT. 17/2026 d’appello, affermandone l’infondatezza, alla luce, in primo luogo, del fatto che l’appellante non chiarirebbe in quali termini la specialità della disciplina di cui alla legge n. 206/2004 consentirebbe di prescindere dall’applicazione degli aumenti connessi all’incremento dell’aspettativa di vita.
Ed invero, secondo l’INPS, l’art. 4, comma 2 bis, della predetta legge appresterebbe e tipizzerebbe solo una speciale modalità di calcolo della pensione (in misura pari all’ultima retribuzione annua percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, della ripetuta legge n. 206/2004), senza prevedere nessuna deroga agli ordinari requisiti di accesso al trattamento.
Ciò, a differenza di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, della medesima legge n. 206/2004, in virtù del quale l’accesso a pensione è «immediato» e prescinde, dunque, dall’integrazione di requisiti anagrafici e/o contributivi.
Allo stesso modo, risulterebbe priva di supporto normativo la deduzione difensiva circa la non applicabilità al personale militare degli aumenti in discorso, allorquando al compimento dell’età ordinamentale risultino soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione
(35 anni di servizio).
Tale deduzione, infatti, riposerebbe sulla non corretta lettura di una circolare INPS, asseritamente relativa ad una ipotesi diversa dalla fattispecie all’esame (maturazione del diritto a pensione con il residuale sistema delle c.d. “quote”).
SENT. 17/2026 In ogni caso, l’anzianità contributiva del OM non sarebbe pari ad anni 37 e 4 giorni (come sostenuto in gravame), ma bensì a 22 anni e 4 giorni, così come sarebbe evincibile dal foglio di calcolo della pensione depositato dalla difesa dell’INPS dinanzi alla Sezione regionale.
L’Istituto previdenziale ha, inoltre, sostenuto la non applicabilità, nei confronti del OM, della deroga di cui all’art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, atteso che:
-il tenore letterale della disposizione ne confermerebbe l’applicabilità solo nel contesto dell’Assicurazione generale obbligatoria e non anche in quello della gestione esclusiva pubblica;
-l’assunto circa l’iscrizione del OM all’A.G.O. sarebbe destituito di prova e persuasività;
-alla luce della giurisprudenza all’uopo richiamata, la generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui all’art. 22-10 ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, si applicherebbe pure nei confronti degli invalidi all’80% che accedono alla pensione a norma dell’art.
1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992.
L’Amministrazione ha poi affermato l’inammissibilità, per assenza di pertinenza con il thema decidendum, delle deduzioni difensive concernenti gli «errori» che inficerebbero la liquidazione della pensione del OM, così come delle censure, con le quali è stata rivendicata la «applicazione di ulteriori benefici, negati dall’INPS»
(iniziativa, quest’ultima, che non sarebbe compatibile con i limiti SENT. 17/2026 propri del giudizio di rinvio definito dalla sentenza impugnata).
Infine, l’INPS ha sostenuto, per “mero scrupolo difensivo”, che la domanda giudiziaria dell’appellante sarebbe infondata anche ove si volesse interpretare l’art. 4, comma 2 bis, della legge n. 206/2004 nel senso che la locuzione «periodo massimo pensionabile» debba essere intesa come massima anzianità contributiva utilmente valutabile.
Ciò in quanto lo stesso appellante prospetterebbe, nel gravame, pure a seguito dell’applicazione di tutti i possibili benefici da lui rivendicati (secondo l’INPS, comunque non spettanti), un’anzianità contributiva in astratto maturata pari a 37 anni e 4 giorni, senza il raggiungimento, dunque, dell’anzianità massima, utilmente valutabile, di 40 anni.
In conclusione, l’INPS ha chiesto a questa Sezione di dichiarare l’inammissibilità e/o infondatezza dell’appello.
4. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, l’Avv. Antonio D’SO ha insistito, con articolate argomentazioni, per l’accoglimento dell’appello.
Ha sottolineato, tra l’altro, che il Gen. OM, in relazione alla seconda attività lavorativa, sarebbe andato in pensione (nel novembre 2016) non per sua richiesta, ma per essere stato collocato forzatamente in quiescenza dall’Amministrazione, ribadendo, dunque, l’inapplicabilità degli incrementi per l’aspettativa di vita, in ragione del quadro normativo di riferimento.
L’Avv. D’SO ha, inoltre, eccepito la violazione del giudicato recato SENT. 17/2026 dalla decisione n. 416/2023 della Sez. III d’appello, in cui sarebbe incorso il primo giudice, in relazione ai seguenti profili: data di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età pensionabile (25 novembre 2016); natura degli accertamenti demandati al giudice del rinvio (asseritamente circoscritti alla data del pensionamento, 24 o 25 novembre 2016), che il medesimo giudice avrebbe però ritenuto irrilevanti, aderendo all’impostazione dell’INPS sull’applicabilità degli aumenti per l’aspettativa di vita.
L’Avv. Fabio Pisani, per l’appellante, ha ribadito l’inserimento del Gen. OM, a seguito di richiamo da parte dell’Amministrazione militare, in un regime speciale della stessa Amministrazione, nonché la natura del collocamento a riposo (d’ufficio e non a domanda), per raggiungimento del limite d’età ordinamentale. Ha reiterato le argomentazioni sulla violazione del giudicato, insistendo per l’accoglimento del gravame.
L’Avv. DI VA, per l’INPS, nel riportarsi alla memoria, ha ribadito, con articolate argomentazioni, la richiesta di rigetto del gravame. Ha sottolineato, tra l’altro, la specialità del beneficio invocato, richiedente il raggiungimento del periodo massimo pensionabile, diverso rispetto all’età ordinamentale evocata dalla difesa dell’appellante. L’Avv. Pisani ha chiesto lo stralcio della memoria di costituzione dell’INPS, in quanto depositata oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza, quale stabilito dal DFU.
L’Avv. VA ha fatto presente che, trattandosi di difese di mero diritto, non opererebbe alcuna decadenza, manifestando SENT. 17/2026 l’intenzione di leggere integralmente la citata memoria, per l’ipotesi in cui il Collegio ne avesse deciso lo stralcio.
L’udienza è stata sospesa.
Alla riapertura della stessa, il Presidente ha dato lettura dell’ordinanza, con la quale, richiamati gli artt. 156 e 191 c.g.c., è stata rigettata la richiesta di stralcio della memoria di costituzione dell’INPS, per tardività della stessa, “..con riserva di valutare l’eventuale decadenza dalla proposizione di eccezioni in senso stretto”.
Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio, a scioglimento della riserva di cui all’ordinanza letta all’udienza del 16 dicembre 2025, come sopra richiamata, pone in luce l’assenza, nella memoria di costituzione dell’INPS, di eccezioni in senso stretto.
2. Va ora affrontata l’eccezione, formulata oralmente dall’appellante nel corso dell’udienza di discussione ma comunque rilevabile anche d’ufficio, di violazione del giudicato interno recato dalla sentenza n. 416/2023 della Sezione III d’appello, in cui sarebbe incorsa la sentenza oggi impugnata.
La predetta eccezione non riveste pregio.
Sul punto, va rimarcato che la menzionata decisione n. 416/2023
(di annullamento della precedente sentenza n. 180/2021 della Sezione friulana) ha espressamente demandato al giudice SENT. 17/2026 territoriale l’accertamento della “..sussistenza del diritto dell’appellante ai benefici previsti dall’art. 4 comma 2-bis L.
206/2004” (pag. 14).
A sua volta, l’art. 4 della legge n.206/2004 (nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015), prevede che:
-“Coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006” (comma 1);
-“A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004. Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e
SENT. 17/2026 del diritto al beneficio che ne consegue” (comma 2, così modificato dall'art. 2, comma 106, lett. a), legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall'art. 1, comma 165, legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1°
gennaio 2015);
“Per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1
(comma 2 bis, come inserito dall'art. 1, comma 792, legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 -
sottolineatura aggiunta);
-“I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge” (comma 3);
SENT. 17/2026
“Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF”
(comma 4).
In base al chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra riportate, la sussistenza del diritto di cui al comma 2-bis dell’art. 4 della legge n.206/2004 è espressamente condizionata al “raggiungimento del periodo massimo pensionabile”.
Deve allora ritenersi che i giudici d’appello, nel demandare a quello del rinvio l’accertamento in ordine a tale sussistenza, abbiano investito la Sezione territoriale della verifica relativa alla ricorrenza del requisito in parola (non essendo in contestazione l’altro requisito, attinente al grado d’invalidità permanente).
A tanto ha provveduto il giudicante nella sentenza qui gravata.
A tal fine, la Sezione territoriale ha ritenuto che l’espressione
“raggiungimento del periodo massimo pensionabile” coincidesse con l’età pensionabile.
Ha conseguentemente rigettato il ricorso, avendo aderito all’impostazione dell’INPS circa la necessità di tener conto anche degli aumenti connessi all’aspettativa di vita (pacificamente pari, nel caso di specie, a 7 mesi).
Quanto sopra esposto fa risaltare l’infondatezza dell’eccezione qui in rilievo.
Ed invero, la sentenza n. 416/2023 ha sì dato atto della circostanza,
(definita) non contestata, per cui il Gen. OM, a seguito del
SENT. 17/2026 richiamo in servizio nel Ruolo d’Onore a decorrere dal 13 gennaio 1998, “..svolgeva continuativamente l’attività di docenza fino al 25 novembre 2016, giorno in cui il gen. OM è cessato definitivamente dal servizio per raggiungimento dell’età pensionabile prevista dall’ordinamento d’appartenenza” (così pag.
13), ma ciò senza prendere posizione sulla questione sull’operatività o meno degli incrementi connessi all’aspettativa di vita e, dunque, se il requisito di accesso al trattamento pensionistico dovesse o meno essere innalzato rispetto al predetto limite ordinamentale, in ragione dei menzionati incrementi.
Trattasi di questione inscindibilmente connessa all’accertamento, espressamente demandato al giudice del giudice del rinvio, in ordine alla sussistenza del diritto agli invocati benefici.
Nel contempo, la sentenza qui gravata, nell’aderire all’impostazione dell’INPS e ritenere comunque non raggiunto il limite di 63 anni e 7 mesi, ha ritenuto “assorbita” la questione relativa alla data di collocamento in congedo, a quel punto privata di ogni rilievo pratico, sì da escludere un effettivo contrasto con le statuizioni rese sul punto dai giudici d’appello.
3. Nel merito, il presente appello va accolto, nei termini e limiti sottoindicati.
Le argomentazioni esposte nei paragrafi precedenti danno chiaramente conto della circostanza per cui l’odierno giudizio d’appello deve ritenersi circoscritto alla soluzione della questione, prettamente giuridica, se, alla data della cessazione dal servizio, il SENT. 17/2026 Gen. OM avesse o meno raggiunto l’età anagrafica richiesta per l’accesso all’invocato trattamento pensionistico e, in particolare, se a tal fine debba farsi riferimento al solo limite ordinamentale ovvero al limite ordinamentale, innalzato in ragione degli incrementi per la speranza di vita.
Sul punto, è sufficiente ribadire che la Sezione territoriale, chiamata ad accertare la sussistenza del requisito del “raggiungimento del periodo massimo pensionabile”, ha ritenuto che tale requisito coincidesse con l’età pensionabile (punto, questo, non oggetto di gravame ad opera delle parti e, dunque, non più contestabile),
incrementata, però, degli aumenti connessi all’aspettativa di vita.
Nondimeno, il Collegio è dell’avviso che i predetti aumenti non possano trovare spazio rispetto ai militari (come il Gen. OM)
iscritti nel cd Ruolo d’Onore e richiamati in servizio, in ragione della normativa, presentante indubbi profili di specialità, specificamente dettata per questa peculiare categoria di militari.
Ed invero, l’art. 804 del d.lgs. n. 66/2010 ( Codice dell’Ordinamento militare, C.O.M.) prevede che “1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare:
a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23
SENT. 17/2026 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all’articolo 1898;
c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.
3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore”.
Il successivo art. 805 del medesimo C.O.M. statuisce che “1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
SENT. 17/2026 che hanno conseguito la nomina di cui all’articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza”.
L’art. 806 aggiunge che “1. Al personale militare iscritto nel ruolo d’onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d’onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente (sottolineatura aggiunta).
2 . Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”.
Tale ultima disposizione riproduce pedissequamente quella già contenuta nell’ormai abrogato art. 1 legge n. 79/1989, espressamente richiamato nel Decreto del Ministero della Difesa, di concerto con quello del Tesoro, del 13 gennaio 1988, con cui il Gen.
OM è stato richiamato in servizio, con la significativa dicitura.
“..sino al raggiungimento del limite d’età già previsto per il grado”.
Quanto al limite d’età previsto per il grado di Generale rivestito dall’appellante, occorre far riferimento all’art. 925 C.O.M., alla cui stregua: “1. I Limiti d’età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno d’età, per gli Ufficiali dell’Esercito Italiano, in SENT. 17/2026 relazione al grado rivestito o al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
(…)
b) 63 anni: generale di corpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni (…
sottolineatura aggiunta)”
Dalla lettura coordinata delle disposizioni sopra richiamate emerge chiaramente, a giudizio del Collegio, che l’età pensionabile (ovvero, il “massimo periodo pensionabile”, necessario per accedere al diritto rivendicato in questa sede) per i militari con il grado di Generale, iscritti nel Servizio d’Onore e richiamati in servizio (come il OM), coincide inderogabilmente con il raggiungimento del 63°
anno d’età, non essendo consentito il permanere in servizio oltre tale limite ineludibile.
Il superamento del richiamato limite comporta inevitabilmente che il militare sia posto “forzatamente” in congedo, come in effetti avvenuto per l’appellante, il quale, in particolare, è stato “..perso”
(in realtà, preso) “di forza e collocato in quiescenza per raggiungimento dei limiti d’età” (così l’atto ministeriale del 23 novembre 2016, riportato quale all. n. 12 all’atto d’appello).
Resta conseguentemente preclusa l’applicazione della normativa
(generale) sugli incrementi dell’età pensionabile per l’aspettativa di vita, quale recata dall’art. 22 ter del d.l. n. 78/2009, in combinato disposto con l’art. 12, comma 12 bis, del d.l. n. 78/2010.
D’altro canto, il particolare regime di favore previsto, quanto all’età SENT. 17/2026 pensionabile, per i militari iscritti nel Ruolo d’Onore trova razionale giustificazione nei peculiari e stringenti richiesti per tale iscrizione, come sopra puntualmente rappresentati.
Aggiungasi che l’adesione all’impostazione, qui avversata, incentrata sull’innalzamento, per effetto dell’aspettativa di vita, dei limiti d’età previsti dall’ordinamento militare, escluderebbe ogni, effettiva possibilità applicativa dell’art. 4, comma 2-bis, della legge n. 206/2004 rispetto ai militari iscritti nel Ruolo d’onore e richiamati in servizio. Costoro, infatti, non potendo permanere in servizio oltre il limite d’età previsto dall’ordinamento militare, non potrebbero mai raggiungere il “periodo massimo pensionabile”, inteso quale sommatoria tra limite ordinamentale ed incrementi per l’aspettativa di vita.
Orbene, nella fattispecie all’esame, il Gen. OM, nato il OM, al momento della cessazione dal servizio, aveva sicuramente raggiunto l’età anagrafica di 63 anni.
Non risulta, infatti, contestabile che la data corretta di cessazione dal servizio sia il 25 settembre 2023, alla luce delle statuizioni della sentenza n. 416/2023 della Sezione III d’appello e, comunque, della documentazione presente nel fascicolo di causa.
Ci riferisce, in particolare, tra gli altri documenti, alle note del 17 marzo 2021 (all. n. 14 all’atto d’appello) e del 27 marzo 2025
(documento all. 21 al gravame, sopravvenuto al giudizio di I grado e, dunque, utilmente producibile in appello), indirizzate dal Ministero della Difesa all’INPS, con le quali l’Amministrazione SENT. 17/2026 militare ha chiaramente rappresentato/specificato la data del 25 novembre 2016, quale ultimo giorno di servizio.
Il dato del raggiungimento, al momento della cessazione, dell’età di 63 anni, unito alla circostanza, già rappresentata, dell’inoperatività nei confronti del OM degli incrementi connessi alla speranza di vita, giustifica l’accoglimento del presente appello, con il riconoscimento, in favore dell’appellante, del diritto ai benefici recati dall’art. 4, comma 2-bis, legge n. 204/2006.
Non possono, per contro, essere riconosciuti gli ulteriori benefici reclamati con l’atto di gravame, essendo l’oggetto del presente giudizio circoscritto, come già rappresentato, all’accertamento della sussistenza del diritto ai soli benefici di cui al richiamato art. 4, comma 2-bis, legge n. 204/2006.
4. In conclusione, per tutto quanto esposto, il presente appello va accolto, con conseguente riconoscimento, in favore del sig.
OM, del diritto ai benefici recati dall’art. 4, comma 2-bis, legge n.204/2006.
Tutto ciò con decorrenza dal 26 novembre 2016 e revoca della pensione, liquidata con il sistema contributivo, a decorrere dal 26 novembre 2020, da sostituire contestualmente con la concessione della pensione di cui all’art. 4, comma 2-bis, legge n. 204/2006, a decorrere dal 26 novembre 2016, considerando le somme erogate con detta pensione di inabilità come acconto sul quantum dovuto in sede di effettuazione dei conseguenti conguagli.
Sulle differenze pensionistiche arretrate spetta all’appellante, in SENT. 17/2026 applicazione dell’art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all’ effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
-ACCOGLIE l’appello proposto dal sig. OM avverso la sentenza n. 45/2024 della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia-Giulia e, per l’effetto, RICONOSCE al predetto OM il diritto ai benefici recati dall’art. 4, comma 2bis, legge 204/2006.
Tutto ciò con decorrenza dal 26 novembre 2016 e revoca della pensione, liquidata con il sistema contributivo, a decorrere dal 26 novembre 2020, da sostituire contestualmente con la concessione della pensione di cui all’art. 4, co. 2-bis, L. n. 204/2006, a decorrere dal 26 novembre 2016, considerando le somme erogate con detta pensione di inabilità come acconto sul quantum dovuto in sede di effettuazione dei conseguenti conguagli. Sulle differenze pensionistiche arretrate spetta all’appellante, in applicazione dell’art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di SENT. 17/2026 essi, fino all’ effettivo soddisfo;
-CONDANNA l’INPS al pagamento in favore dell’appellante OM delle spese di lite, quantificate per i due gradi di giudizio in complessivi euro 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione del predetto importo in favore degli Avv.ti Mario D’SO e Fabio Pisani, dichiaratasi antistatari.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025.
IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Daniela ACANFORA)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in Segreteria il 20 GENNAIO 2026 Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
D E C R E T O
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, SENT. 17/2026 l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(dott.ssa Daniela ACANFORA)
F.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20 GENNAIO 2026 Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 20 GENNAIO 2026 Il Dirigente
(dott. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
SENT. 17/2026