Art. 9.
II limite del 20 per cento, previsto dall' articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , modificato dall' articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 , e' elevato al 25 per cento.
II limite del 20 per cento, previsto dall' articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , modificato dall' articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 , e' elevato al 25 per cento.