Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
In tema di distanze di fosse e canali dal confine, la regola stabilita dall'art. 891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purchè provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2006, n. 11387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11387 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO LI, in proprio e nella qualità di tutore di OI NI quale erede di OI DO, OI IA CA, OI LE, OI AN, nella qualità di eredi di OI DO, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, difesi dall'avvocato PEREGO ALDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MILANO, in persona del Presidente pro tempore LL TT, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DELLA VALLE, che lo difende unitamente all'avvocato SALVADORI DEL PRATO GUIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CURATORE EREDITÀ GIACENTE TOSCHI ZI in persona del curatore pro tempore SALOMONE ALESSANDRA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1200/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/05 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;
udito l'Avvocato PEREGO Aldo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato DELLA VALLE Giorgio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre 1976 si verificava uno smottamento a valle della strada provinciale che collega Corate a Veduggio, in un punto in cui esisteva una cava di sabbia e ghiaia. La platea della strada provinciale veniva così danneggiata per una lunghezza di 30 metri ed una larghezza di 3. L'amministrazione provinciale citava in giudizio i signori OZ - OI, già titolari della Cava, e il sig. TO, proprietario del terreno, chiedendo il risarcimento dei danni patiti. A fondamento della pretesa, la Provincia assumeva la violazione del disposto di cui all'art. 891 c.c.. I convenuti, costituendosi in giudizio, si opponevano, affermando che la frana sarebbe stata causata da un difettoso sistema di smaltimento delle acque meteoriche di cui la strada provinciale era dotata, nonché deducendo un difetto di legittimazione passiva. Espletate consulenze tecniche, il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di L. 1.206.305.955, oltre agli interessi legali dal 1 gennaio 1982 al saldo. In particolare il Tribunale riteneva che:
- L'attività di escavazione praticata nel terreno a valle della strada danneggiata era stata effettuata in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 891 c.c., sotto il duplice profilo della distanza minima del ciglio dal confine e della mancata sistemazione della "scarpa" secondo l'andamento naturale;
- tale mancata osservanza era stata la causa esclusiva del franamento che aveva danneggiato la strada provinciale;
- in relazione a tali eventi, si dovevano ritenere ugualmente responsabili i convenuti OZ - OI e TO: i primi per aver operato l'escavazione, violando le distanze minime stabilite dalla legge;
l'ultimo per non aver apprestato tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'evento.
La adita Corte d'Appello di Milano, effettuata una nuova consulenza tecnica, respingeva gli appelli principali e l'appello incidentale con sentenza n. 1200 del 2001, confermando la sentenza impugnata, riconoscendo la rivalutazione monetaria dell'importo liquidato, oltre agli interessi, sino al saldo.
La Corte, ritenuta l'applicabilità al caso in questione dell'art. 891 c.c., affermava che le attività poste in essere dai convenuti avrebbero dovuto essere effettuate - oltre che nel rispetto delle indicazioni delle autorità amministrative - anche con l'osservanza delle distanze previste dall'art. 891 c.c. Condividendo le conclusioni raggiunte dal C.T.U., la Corte accertava la violazione delle distanze, poiché la profondità della cava, misurata dal fondo del laghetto creatosi, era di 31,51 metri, mentre la distanza dal ciglio della strada, nel tratto interessato dal movimento franoso, variava dai 18,40 ai 20,50 metri. In punto nesso di causalità, la Corte accertava che la suddetta violazione aveva dato origine al franamento, escludendo l'influenza determinante delle precipitazioni piovose e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche di cui la strada era dotata.
Affermava poi che la responsabilità per i danni patiti dalla Provincia di Milano era riferibile solidalmente ai signori OI - OZ (per aver coltivato la cava in violazione delle distanze legali) ed al signor TO (per non aver posto in essere opere di contenimento a tutela del prevedibile franamento). Confermava la quantificazione dei danni stabilita dal Tribunale, riconoscendo però alla Provincia la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata dalla sentenza di primo grado a quella d'appello.
Contro tale pronuncia la signora OZ e gli eredi del signor OI hanno proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Provinciale di Milano, che ha depositato memoria. Non ha volto attività difensiva il curatore dell'eredità giacente di TO EZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso viene dedotta: "violazione e falsa applicazione dell'art. 891 c.c. rispetto all'articolo 889 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)". Lamentano i ricorrenti che erroneamente la corte di merito avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie in questione la norma contenuta nell'articolo 891 c.c. essendo invece applicabile l'articolo 889 c.c., che prevede distanze diverse tra i confinanti. Rilevano ancora i ricorrenti che, ove pure si volesse ritenere applicabile l'articolo 891 c.c., la norma in esso contenuta è ispirata alla finalità di scongiurare il pericolo di franamento con riguardo al fondo vicino. Così che, poiché la disposizione in questione non prevede una presunzione assoluta di danno, è possibile l'adozione di misure alternative. A giudizio dei ricorrenti, sotto quest'ultimo profilo, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto della "situazione di fatto con le prescrizioni normative in essere", e precisamente: 1) l'esistenza di una stradina che serviva da sostegno per il ciglio della strada sovrastante, da considerarsi quale adozione di quelle misure alternative indicate dalla sentenza appena riportata;
2) l'esistenza di conclusioni non univoche in sede tecnica rappresentate delle varie consulenze in primo grado (tre) e da quella svolta d'appello; 3) un diverso modo di verifica delle distanze dal confine al ciglio della sponda più vicina la quale, per l'esistenza della strada di accesso, era sicuramente munita di opere di sostegno come previsto dalla norma.
Il motivo è infondato e va respinto.
La giurisprudenza costante di questa Corte ha ritenuto applicabile, in materia di distanze dal confine, la normativa di cui all'art. 891 c.c. agli scavi effettuati specificamente nell'attività estrattiva.
In particolare Cass. 1999 n. 5114 ha ritenuto che: "In tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art 891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, purché provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria;
tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino".
La precedente Cass. 1997 n. 8741 aveva affermato lo stesso principio, ritenendo la disciplina codicistica prevalente anche su quella di cui al D.P.R. n. 128 del 1959, abrogativo della L. n. 184 del 1893, che prescriveva una distanza non minore di 20 metri.
La giurisprudenza di questa Corte ha anche affrontato la problematica della differente area di applicazione delle normativa contenuta negli artt. 891 e 889 c.c. Cass. 1995 n. 6928 ha affermato che: "Le disposizioni di cui agli artt. 889 e 891 cod. civ. si riferiscono a fattispecie del tutto diverse tra loro, in considerazione della specificità sia della natura delle opere in esse rispettivamente previste, sia delta ratio cui ciascuna è informata. Infatti, la prescrizione di cui all'art. 889 cod. civ. (distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi) mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino (nei cui confronti prevede una presunzione assoluta di danno), allorché le opere in essa indicate siano eseguite a distanza inferiore di due metri dal confine, mentre la norma di cui all'art. 891 cod. civ. (distanze tra i canali, i fossi ed il confine) è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino".
Tali orientamenti sono pienamente condivisi.
Nel caso in questione la Corte di appello, avvalendosi delle CTU espletate, ha concluso che l'escavazione era stata effettuata in violazione della distanza dal confine, correttamente calcolata, con motivazione esente da censure in questa sede. Gli ulteriori profili di censura avanzati, in quanto relativi al merito della valutazione del giudice del gravame, non sono ammissibili in questa sede. Col secondo motivo di ricorso viene dedotta: "omessa o insufficiente motivazione in relazione alla rilevanza del contratto intercorso tra i convenuti (art. 360 c.p.c., n. 5)". Affermano i ricorrenti che la corte d'appello di Milano non avrebbe in alcun modo motivato in ordine ai rapporti esistenti tra le parti in relazione al contratto di compravendita tra loro intercorso, che, come affermato anche della sentenza definitiva del tribunale di Monza del 1984, doveva considerarsi intervenuta con effetto dal 16 aprile 1975, epoca anteriore ai fatti oggetto del giudizio. Di qui la chiara violazione del disposto di cui all'articolo 1173 c.c. in ordine alla individuazione delle responsabilità.
Anche tale motivo è infondato e va respinto.
Sostanzialmente i ricorrenti, deducendo di avere trasferito la proprietà del terreno in questione dal 16 aprile 1975, ritengono di essere esenti da ogni responsabilità rispetto ad un evento verificatosi oltre un anno dopo (fine ottobre 1976). Sul punto i giudici di merito hanno, invece, concordemente affermato che i lavori di scavo erano stati effettuati esclusivamente dai danti causa del TO. Avevano anche accertato che i lavori di escavazione erano cessati alcuni anni prima del verificarsi della frana, e che, dalla cessazione di tali lavori, nessuno altro scavo aveva interessato il tratto franato con la conseguenza che lo stato dei luoghi era rimasto pressoché immutato fino a prima del vendicarsi dello smottamento. Il Tribunale concludeva quindi che l'avvenuto trasferimento della proprietà, in epoca (1975) immediatamente antecedente lo smottamento, non eliminava gli effetti della condotta colposa già manifestatesi, cui "in via principale e diretta va rapportata eziologicamente la causazione dell'evento". Tale conclusione veniva confermata dalla corte d'appello la quale espressamente sul punto affermava che "i signori e OI e OZ avevano coltivato la cava in maniera colposamente illegale non osservando le distanze di cui all'articolo 891 c.c. e il sig. TO, resosi acquirente del terreno quando la cava non era più coltivata, non aveva eseguito alcuna opera per eliminare la situazione di illegale rispetto delle istanze e per consolidare la scarpata".
La Corte, pronunciandosi in tema di responsabilità per fatto dannoso, ha valutato le condotte colpose che avevano dato luogo alla causazione del danno e ha concluso, con motivazione adeguata, sufficiente ed esente da censure in questa sede, che vi fossero distinte responsabilità tra i diversi proprietari nel tempo del terreno nel quale era stata effettuata l'opera di escavazione, quest'ultima riferibile esclusivamente agli odierni ricorrenti e considerata dalla Corte, sulla base delle CTU espletate, la causa determinante dell'evento.
Il ricorso va, quindi, respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in complessivi Euro 10.100,00 (diecimilacento) di cui 100,00 (cento) per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.