CA
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Gaeta Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 143/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 642/2021 emessa dal Tribunale di Enna il 6 ottobre 2021
PROPOSTO DA
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._1
) ed ivi residente nella via Montenero n. 37 in proprio e quale erede
[...] di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
16.10.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Giusi Maria Rossella
TI, preso il cui studio, in Barrafranca, Via Marconi n. 39, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
1 in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., corrente in Bologna, via Larga n. 8 (c.f.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Azzolina, P.IVA_1 presso il cui studio, in Piazza Armerina, Via Letizia Trigona n. 22, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E, NEI CONFRONTI DI
CONFRATERNITA DELLA , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Barrafranca, via del Cimitero n. 10;
Appellata Contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, contrariis reiectiis, in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 642/2021 emessa dal Tribunale civile di Enna, giudice dottor Pier Maria Carà, nell'ambito del giudizio n. 205/2015 RG, depositata in Cancelleria il
6.10.2021 e pubblicata il 12.10.2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure. Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata Compagnia
“Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello adita, adversiis reiectiis, rigettare l'atto di appello proposto da in quanto inammissibile, improponibile, CP_1 infondato e non provato. Condannare l'appellante alle spese, spese generali e compensi del giudizio.”
Svolgimento del processo
2 Con atto di citazione notificato in data 6.02.2015 e CP_1 [...]
in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano Pt_1 Persona_1 in giudizio, avanti al Tribunale di Enna,
[...]
nonché la al fine Controparte_4 Controparte_5 di chiederne la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti, jure proprio e jure ereditatis, in dipendenza di un sinistro stradale verificatosi il 16.10.2011, danni che, in citazione, quantificavano in €. 244.530,00 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi.
Narravano che quel giorno, alle 04,50 si trovava a bordo Persona_1 dell'autoambulanza Fiat Ducato targata BE 752 VA di proprietà dell'associazione , assicurata per la RCA con Controparte_3 la per essere trasportato presso l'ospedale Controparte_5
Umberto I° di Enna avendo accusato, poco prima, un malore.
A bordo del mezzo di soccorso, oltre al , si trovavano la moglie Per_1 CP_1
e il soccorritore .
[...] CP_6 Persona_2
Lungo il tragitto, in prossimità della frazione di Pergusa, nell'imboccare una curva, il conducente perdeva il controllo del mezzo che andava ad urtare contro il tronco di un albero posto ai margini della carreggiata.
Rappresentavano che, in seguito al violento urto i passeggeri venivano scaraventati lungo le pareti dell'ambulanza riportando lesioni personali.
Il , nel frattempo soccorso da altra ambulanza del 118 Persona_1 prontamente allertata, decedeva poco dopo essere giunto in Ospedale e per tali ragioni gli attori chiedevano al Tribunale di accertare la responsabilità solidale della e Controparte_4 della e condannarli a corrispondere loro, a Controparte_5 titolo di risarcimento per i danni subiti, l'importo sopra indicato.
Si costituiva in giudizio la Compagnia convenuta che contestava la domanda chiedendone l'integrale rigetto deducendo, in particolare, come il decesso del era sopraggiunto per pregresse gravi patologie senza Per_1
3 che sullo stesso avesse avuto influenza causale il sinistro stradale poco prima verificatosi.
Evidenziava, infatti, come dalle indagini preliminari svolte dalla Procura della Repubblica di Enna e dalla consulenza tecnica espletata in tale sede su richiesta del P.M. titolare, non era emersa alcuna responsabilità a carico dei soccorritori.
Restava contumace, benché ritualmente citata, la CP_4
.
[...]
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e, all'udienza del 20.04.2019, assegnati termini ex articolo
190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda attorea compensando, integralmente, tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalla documentazione allegata agli atti del giudizio era emerso, in modo incontestabile, che il decesso del , benché sopraggiunto pochi Per_1 minuti dopo il suo arrivo in Ospedale, era intervenuto per cause non etiologicamente connesse all'incidente subito dalla autoambulanza che lo accompagnava ad Enna.
Più in particolare il Tribunale ha formato il proprio convincimento traendo argomento dagli atti del processo penale allegati dalla Compagnia convenuta e, in particolare, dalla consulenza autoptica disposta dalla
Procura della Repubblica di Enna ed effettuata dal dottor Parte_2 dalla quale era emerso come nessuna responsabilità potesse addebitarsi ai soccorritori e il decesso era da attribuire ad “artimia ventricolare maligna per sindrome coronarica acuta in soggetto con aterosclerosi coronarica ostruttiva multi vasale in comorbilità con polipatologia internistica, diabete complicato IRC in trattamento dialitico, cardiopatia ischemica cronica e stenosi aortica calcificata” così da escludere
4 totalmente un rapporto “di derivazione eziologica tra l'exitus del paziente
e il sinistro stradale del 16.10.2011 non avendo, il , riportato alcuna Per_1 lesione capace di incidere ex se nel complesso morboso preesistente.”
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame , in proprio e nella CP_1 spiegata qualità per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 26 giugno 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza per avere, il Giudice di prime cure, disatteso e totalmente ignorato le emergenze processuali, le prove orali, i documenti prodotti, ossia il complesso degli elementi sulla cui scorta ritenere compiutamente provata la domanda, pervenendo alla sua decisione sulla base di una mera valutazione, tra l'altro alquanto perplessa e lacunosa.
Evidenzia, preliminarmente, come nessun dubbio possa sussistere circa la dinamica del sinistro e la responsabilità del Controparte_7 conducente dell'autoambulanza Fiat Ducato di proprietà della di Barrafranca che, nei Controparte_8 pressi della frazione di Pergusa, perdeva il controllo del mezzo impattando violentemente contro un albero sito sul ciglio della strada, dinamica accertata e dimostrata anche in seguito alle annotazioni redatte da
Agenti della Questura di Enna che, nell'immediatezza dei fatti, avevano assunto informazioni presso il posto di polizia dell'ospedale Umberto I° formando anche un fascicolo fotografico.
5 Nel merito l'appellante deduce come, erroneamente, il Tribunale ha ritenuto insussistente il nesso causale tra l'evento e il danno ovvero il decesso di non valutando come l'evento dannoso sia stato Persona_1 cagionato da una pluralità di azioni ed omissioni succedutesi nel tempo aventi tutte uguale valore causale senza distinzione tra cause mediate e immediate, dirette e indirette, precedenti e successive, dovendo, a ciascuna di esse, riconoscersi un'efficacia causale nella concatenazione degli avvenimenti che hanno portato al decesso del . Per_1
Nel caso specie il Tribunale ha omesso di considerare che lo stato preesistente del soggetto leso e la sua particolare condizione fisica, possono valere come concausa dell'evento dannoso ma non come unica causa determinante quando alla produzione dell'evento finale se ad esso concorra un'ulteriore causa umana ed esterna che faccia da detonatore nell'aggravarsi dello stato morboso preesistente.
Non vi è dubbio che il violento incidente che ha coinvolto l'ambulanza dove era trasportato il ha fatto da detonatore tanto da scatenare e Per_1 determinare l'exitus dallo stesso.
A tal riguardo, precisa l'appellante, non può non considerarsi che il sinistro ha avuto una sicura incidenza nella causazione dell'evento morte anche se solo in termini di anticipazione dello stesso nel senso che l'exitus poteva sopraggiungere ma non in quel modo e in quelle circostanze.
******
Con un secondo profilo di censura l'appellante deduce la erronea valutazione del Tribunale con riferimento alle prove acquisite in giudizio.
In particolare si rileva come la consulenza d'ufficio redatta dal dottor
, che il Tribunale ha ritenuto fonte unica di decisione, è deficitaria Pt_2
e contraddittoria in quanto, per un verso attribuisce rilevanza causale alla crisi coronarica acuta in essere, dall'altro non approfondisce se
6 l'impatto provocato dal sinistro stradale ha esplicato un ruolo concausale, seppur minimo, ma tale da costituire la chiave di innesco di una causa patologica mortale.
Inoltre, continua appellante, la sentenza risulta palesemente inficiata da un errore di valutazione del Tribunale laddove il Giudice, travisando le risultanze istruttorie, richiama le dichiarazioni testimoniali non valutandole adeguatamente.
In particolare, l'appellante stigmatizza quanto affermato dai due soccorritori e i quali, Controparte_9 Controparte_7 escussi all'udienza del 4 luglio 2016, ambiguamente hanno dichiarato di non ricordare la presenza della sull'ambulanza nonostante tale CP_1 dato era stato accertato dagli stessi Agenti della Questura di Enna nonché documentata dalla produzione dei certificati medici attestanti le lesioni riportate dalla stessa in seguito al sinistro. CP_1
******
Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata Controparte_10 nella comparsa di costituzione e risposta.
[...]
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il
7 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
*****
Nel merito l'appello è infondato.
Deve, in primo luogo rilevarsi come non possa trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla Compagnia per essere lo stesso stato iscritto a ruolo senza il rispetto del termine decadenziale di 10 giorni dall'ultima notifica come previsto dall'articolo
347 c.p.c. norma che rimanda “alle forme a ai termini per i procedimenti davanti al Tribunale”.
Si osserva, in proposito, che parte appellante, con memorie depositate in
Cancelleria, ha allegato prova della avvenuta trasmissione della nota di iscrizione a ruolo in data 20 Aprile 2022, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di citazione al procuratore costituito e domiciliatario della Controparte_5
*****
8 Con riferimento al merito della vicenda deve qui ricordarsi che, in seguito al decesso del , presso la Procura di Enna venne incardinato Persona_1 il procedimento penale n. 1965/2011 NR (che vedeva indagati il conducente e il soccorritore) e che nell'ambito delle indagini promosse dal dottor , Sostituto Procuratore della Repubblica presso Persona_3 quella Procura, venne dato incarico al dottor di eseguire Parte_2 consulenza tecnica necroscopica medico legale al fine di accertare: “1)
Sulla base della documentazione sanitaria e di ogni altro elemento acquisito le cause della morte di deceduto in data 16.10.2011; 2) Se il Persona_1 decesso dello stesso sia in qualche misura etiologicamente riconducibile, in via esclusiva o concorrente, ad eventuali omissioni, negligenze, imperizie o altro tipo di colpa riferibile alla condotta delle persone indagate o di terzi procedendo ad esame autoptico della salma.”
Esaminata la documentazione medica relativa alla cartella clinica del,
, acquisite le dichiarazioni delle parti coinvolte e già documentate Per_1 dalle SIT assunte dalla Polizia di Stato, il dottor procedette Parte_2 all'esame autoptico depositando, all'esito dello stesso le sue conclusioni scritte presso la Procura della Repubblica di Enna.
Dopo avere ampiamente descritto le gravi patologie di cui il era Per_1 affetto al momento del ricovero in Ospedale e del suo quasi contemporaneo decesso (intervenuto alle ore 5,07 del mattino) il dottor indica come causa della morte “un'aritmia ventricolare maligna per Pt_2 sindrome coronarica acuta in soggetto con aterosclerosi coronarica ostruttiva multivasale in comorbilità con polipatologia internistica (diabete complicato IRC in trattamento dialitico, cardiopatia ischemica cronica e stenosi aortica calcificata (pag. 31 dell'esame necroscopico).
Continua il consulente affermando che: “dal punto di vista patogenico
l'esame macroscopico del cuore e le indagini istopatologiche effettuate indirizzano in termini indubitabili verso la insorgenza di un'aritmia
9 ventricolare maligna evoluta in una brandicardia e adinamia cardiaca progressiva sino all'arresto cardiaco”.
Per il consulente nel caso del , caratterizzato da una marcata Per_1 sclerosi ostruttiva dell'interstizio “si è favorita la formazione di microtrombi con ostruzione acuta del circolo distale e/o di spasmi con conseguenze decremento dell'ossigenazione miocardica ed insorgenza di gravi aritmie
(pag. 32)”.
Specifica, ancora, il consulente che “sotto il profilo fisiopatologico può essere invocata per il decesso del , con criterio di credibilità Per_1 scientifica, una insufficienza relativa dell'apporto di ossigeno miocardico legata ad una discrepanza tra richieste metaboliche ed effettiva disponibilità di ossigeno, nella fattispecie correlata alla severa coronopatia multi vascolare aterosclerotica caratterizzata da placche ateromasiche lipidiche substruenti soprattutto i tratti distali e il terzo medio dell'interventricolare anteriore (pag.35).”
Pertanto, conclude il consulente, “vi è sufficienza di elementi che di concerto al criterio di esclusione ed altre cause consentono di affermare serenamente che l'exitus del possa essere ricondotto con criterio di Per_1 elevata probabilità logica o credibilità razionale ad un evento di aritmia maligna di cardiopatia ischemica cronica.
*****
Con riferimento al secondo quesito posto dal PM il consulente ha escluso
(pag. 38) “il rapporto di derivazione eziologica causale tra l'exitus del paziente e il sinistro della strada occorso all'ambulanza su cui era trasportato, non avendo riportato il , alcuna lesione capace di incidere Per_1 ex se nel complesso morboso da cui risultava essere affetto con la conseguenza che l'exitus del è da ricondurre, in via unica e diretta, Per_1 ad una causa patologica naturale quale condizione necessaria e sufficiente
10 a determinare l'evento non essendo intervenuti fattori estranei agli effetti della annotata sindrome coronarica acuta già descritta.”
In tale cornice le contestazioni alla relazione di CTU sollevate nell'atto di appello provengono esclusivamente dal difensore, quindi non da un organo tecnico qualificato in grado di muovere censure con carisma di attendibilità
(v. Cass. Sez. Lav. 23/11/1994 n. 9921, - in Cass. Sez. Lav. 21 aprile 2005
n. 8297, Cass. 4 dicembre 2014 n. 25662).
****
Così ricondotti i termini della questione appare evidente che la sentenza del Tribunale debba ritenersi condivisibile quanto alle conclusioni raggiunte dovendosi ritenere, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di gravame, che il Giudice di prime cure ha ampiamente valutato le risultanze processuali (vedasi pagine 5 e seguenti della sentenza) richiamando espressamente gli esiti dell'esame autoptico che ha posto a fondamento della decisione.
A nulla vale rilevare, come fatto nei motivi di appello, la omessa o errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da Controparte_7
e i quali, effettivamente, hanno tentato di celare Controparte_9 il verificarsi dell'evento indicando addirittura una autoambulanza diversa rispetto a quella utilizzata per il trasporto del all'ospedale di Enna Per_1
e negando la presenza della stessa a bordo del mezzo di soccorso CP_1
(per inciso nella CNR trasmessa dal Commissariato della Polizia di Stato alla Procura della Repubblica di Enna per tali fatti si sollecitava l'esercizio dell'azione penale in capo ai due volontari della Controparte_3
) atteso che l'esito dell'esame autoptico, che ha indotto
[...] all'archiviazione del procedimento penale indicato, deve considerarsi dirimente a fronte delle eventuali dichiarazioni mendaci dei testi o della lamentata inesatta valutazione della loro portata.
11 In definitiva poiché le cause del decesso sono state accertate attraverso valutazioni medico legali, le inverosimili dichiarazioni dei testi sulla presenza io meno dell'attrice/appellante sull'ambulanza non incidono in alcun modo sull'accertamento del nesso causale fra incidente e decesso del . Per_1
Per tali ragioni la sentenza deve integralmente confermarsi.
****
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 642/2021 resa dal Tribunale di Enna il 6 ottobre 2021 ed appellata da
, in proprio e nella qualità di erede di;
CP_1 Persona_1
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del CP_2 presente grado del giudizio che liquida complessivamente in €. 8.400,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
12