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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1962/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Costanzo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Benedetta Caruso;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 596 2023 00035845 25 000, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 7 gennaio 2025 l' ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la fondatezza dell'opposizione
1 ed evidenziando di aver già provveduto allo sgravio del provvedimento impugnato (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 gennaio 2025 Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il
[...]
CP_ provvedimento opposto veniva emesso e notificato dall' (cfr. memoria)
All'udienza del 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso CP_ delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale, mentre l' ha insisto per la compensazione delle spese (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti, rilevandosi in ogni caso il difetto di legittimazione passiva del concessionario erroneamente evocato in giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l'ente previdenziale va condannato al pagamento di quelle di controparte perché lo sgravio dell'avviso di addebito è avvenuto soltanto all'esito ed in conseguenza dell'introduzione della causa. Tali spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la condotta del soccombente, il quale ha immediatamente riconosciuto il proprio errore.
Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerato l'esiguo sforzo difensivo richiesto e concretamente profuso da . Controparte_3
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.759,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra Controparte_3
e le altre parti in causa.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1962/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Costanzo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Benedetta Caruso;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 596 2023 00035845 25 000, chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate). CP_ Con la memoria di costituzione depositata il 7 gennaio 2025 l' ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, riconoscendo la fondatezza dell'opposizione
1 ed evidenziando di aver già provveduto allo sgravio del provvedimento impugnato (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 gennaio 2025 Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come il
[...]
CP_ provvedimento opposto veniva emesso e notificato dall' (cfr. memoria)
All'udienza del 31 gennaio 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso CP_ delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale, mentre l' ha insisto per la compensazione delle spese (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti, rilevandosi in ogni caso il difetto di legittimazione passiva del concessionario erroneamente evocato in giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l'ente previdenziale va condannato al pagamento di quelle di controparte perché lo sgravio dell'avviso di addebito è avvenuto soltanto all'esito ed in conseguenza dell'introduzione della causa. Tali spese, tuttavia, meritano di essere liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi valorizzando la condotta del soccombente, il quale ha immediatamente riconosciuto il proprio errore.
Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese di lite possono essere integralmente compensate, considerato l'esiguo sforzo difensivo richiesto e concretamente profuso da . Controparte_3
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
1.759,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra Controparte_3
e le altre parti in causa.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2