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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 274/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AR AR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
[...]
Palermo, via Montegrappa n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Acquisto (codice fiscale , che la rappresenta e difende per mandato in atti CodiceFiscale_2
RICORRENTE
contro
codice fiscale , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Palermo, via Paolo Veronese, 13, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, e, per essa, dell'Ing. Controparte_2
, legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora con ricorso in riassunzione tempestivamente Parte_1 depositato ha esposto:
.- di avere proposto davanti al Giudice di Pace di Palermo un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 18469/2023 emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data
21.11.2023 e notificato il 09.12.2023, avente ad oggetto il pagamento a favore del della somma di € 4.800,45, a titolo di Controparte_4
quote condominiali relative agli anni 2022 e 2023, maggiorata di interessi legali dalle scadenze al saldo e di compensi professionali del procedimento monitorio;
.- di avere contestualmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del , a causa della nullità della delibera di nomina dello CP_1
stesso ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., per non essere stato indicato, né allegato al verbale di assemblea, l'importo del compenso chiesto dal nuovo amministratore.
.- che Il Giudice di Pace di Palermo con il provvedimento emesso il 21/10/2024 ha disposto la separazione del giudizio di impugnazione della delibera condominiale del
30/6/2022 dall'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha trattenuto presso di sé ed ha assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio di impugnazione della delibera suindicata avanti al Tribunale di Palermo.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che sia accertata e dichiarata la nullità della delibera in oggetto, con la condanna del contumace al rimborso delle spese di lite.
Il , ritualmente convenuto, non si Controparte_4
è costituito nel presente giudizio e va pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in forma esclusivamente documentale e, all'udienza del
25/7/2025, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., è stata trattenuta in riserva per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione.
Alla luce delle difese di parte ricorrente e dei documenti depositati, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Pag. 2 di 4 Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., se l'amministratore al momento della nomina non specifica l'importo del suo compenso, la nomina è nulla.
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12927/2022 ha affermato che per essere valida la nomina dell'amministratore debba indicare analiticamente il compenso richiesto.
Dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale tenutasi in data
30/6/2022, depositato agli atti del giudizio, si evince che non è stato indicato nello stesso e nemmeno allegato l'ammontare del compenso per l'attività di amministrazione condominiale, sulla base del quale è stata approvata la scelta del nuovo amministratore.
La suindicata causa di invalidità della delibera di nomina del nuovo amministratore è qualificata dalla stessa norma dell'art. 1129, comma 14, c.c. quale causa di nullità della delibera condominiale.
Come è noto, la nullità è rilevabile d'ufficio o da chiunque vi abbia interesse in ogni stato e grado del giudizio e non soggiace al termine perentorio di decadenza prescritto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere di condominio affette da annullabilità.
Nella fattispecie che ci occupa quindi, non essendosi il condominio resistente costituito e non avendo approntato alcuna difesa contro le domande proposte dalla ricorrente, alla luce della documentazione depositata da quest'ultima, da cui si evince l'assenza di qualsiasi indicazione dell'importo del compenso richiesto dallo studio
, la delibera di nomina dello stesso come amministratore pro Controparte_5
tempore del Condominio contumace va dichiarata nulla.
In ossequio al principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte contumace, come liquidate in dispositivo, nello scaglione più basso del valore indeterminabile, nella fascia media, ai sensi del D.M 147/2022.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- In accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, dichiara nulla la delibera approvata in data 30/6/2022 dall'assemblea del Condominio
[...]
, nella parte concernente l'approvazione della nomina ad Controparte_4
amministratore condominiale dello studio;
Controparte_5
Condanna altresì il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, € 5077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Palermo, 11 novembre 2025.
Il Giudice
IN AR AR G.o.p.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 274/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IN AR AR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 274/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
[...]
Palermo, via Montegrappa n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giovanni D'Acquisto (codice fiscale , che la rappresenta e difende per mandato in atti CodiceFiscale_2
RICORRENTE
contro
codice fiscale , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Palermo, via Paolo Veronese, 13, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, e, per essa, dell'Ing. Controparte_2
, legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora con ricorso in riassunzione tempestivamente Parte_1 depositato ha esposto:
.- di avere proposto davanti al Giudice di Pace di Palermo un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 18469/2023 emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data
21.11.2023 e notificato il 09.12.2023, avente ad oggetto il pagamento a favore del della somma di € 4.800,45, a titolo di Controparte_4
quote condominiali relative agli anni 2022 e 2023, maggiorata di interessi legali dalle scadenze al saldo e di compensi professionali del procedimento monitorio;
.- di avere contestualmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del , a causa della nullità della delibera di nomina dello CP_1
stesso ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., per non essere stato indicato, né allegato al verbale di assemblea, l'importo del compenso chiesto dal nuovo amministratore.
.- che Il Giudice di Pace di Palermo con il provvedimento emesso il 21/10/2024 ha disposto la separazione del giudizio di impugnazione della delibera condominiale del
30/6/2022 dall'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha trattenuto presso di sé ed ha assegnato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio di impugnazione della delibera suindicata avanti al Tribunale di Palermo.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che sia accertata e dichiarata la nullità della delibera in oggetto, con la condanna del contumace al rimborso delle spese di lite.
Il , ritualmente convenuto, non si Controparte_4
è costituito nel presente giudizio e va pertanto dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in forma esclusivamente documentale e, all'udienza del
25/7/2025, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., è stata trattenuta in riserva per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione.
Alla luce delle difese di parte ricorrente e dei documenti depositati, la domanda di parte ricorrente appare fondata e va pertanto accolta.
Pag. 2 di 4 Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c., se l'amministratore al momento della nomina non specifica l'importo del suo compenso, la nomina è nulla.
Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12927/2022 ha affermato che per essere valida la nomina dell'amministratore debba indicare analiticamente il compenso richiesto.
Dalla lettura del verbale dell'assemblea condominiale tenutasi in data
30/6/2022, depositato agli atti del giudizio, si evince che non è stato indicato nello stesso e nemmeno allegato l'ammontare del compenso per l'attività di amministrazione condominiale, sulla base del quale è stata approvata la scelta del nuovo amministratore.
La suindicata causa di invalidità della delibera di nomina del nuovo amministratore è qualificata dalla stessa norma dell'art. 1129, comma 14, c.c. quale causa di nullità della delibera condominiale.
Come è noto, la nullità è rilevabile d'ufficio o da chiunque vi abbia interesse in ogni stato e grado del giudizio e non soggiace al termine perentorio di decadenza prescritto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione delle delibere di condominio affette da annullabilità.
Nella fattispecie che ci occupa quindi, non essendosi il condominio resistente costituito e non avendo approntato alcuna difesa contro le domande proposte dalla ricorrente, alla luce della documentazione depositata da quest'ultima, da cui si evince l'assenza di qualsiasi indicazione dell'importo del compenso richiesto dallo studio
, la delibera di nomina dello stesso come amministratore pro Controparte_5
tempore del Condominio contumace va dichiarata nulla.
In ossequio al principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte contumace, come liquidate in dispositivo, nello scaglione più basso del valore indeterminabile, nella fascia media, ai sensi del D.M 147/2022.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
.- In accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, dichiara nulla la delibera approvata in data 30/6/2022 dall'assemblea del Condominio
[...]
, nella parte concernente l'approvazione della nomina ad Controparte_4
amministratore condominiale dello studio;
Controparte_5
Condanna altresì il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 518,00 per spese, € 5077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Palermo, 11 novembre 2025.
Il Giudice
IN AR AR G.o.p.
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