TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 756/2024 promossa da
• Parte_1
con Avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA, GANCI
FABIO, ROSA DENIS e MANISCALCO MARIA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO e CORTESE RAFFAELE
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della Tribunale di Treviso
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità
di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito
sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione
professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché
dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
Cont 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il . al risarcimento del danno per
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa
somma risultante dovuta.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_1
negli a.s. dal 2018/19 al 2022/23 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del
[...]
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato l'attestazione di servizio, dalla quale emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 01.10.2018 al 31.08.2019; dal 26.09.2019 al 31.08.2020; dal 21.09.2020 al 31.08.2021;
dal 08.09.2021 al 31.08.2022; dal 05.09.2022 al 31.08.2023.
Ha dichiarato di aver “interrotto la prescrizione con atto di diffida (doc. 7) inviato al CP_1
resistente”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.500 relativa agli a.s. dal 2018/19 al 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di
- 3 - Tribunale di Treviso
esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_1
che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore
del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in Controparte_1
quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, Tribunale di Treviso
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che Tribunale di Treviso
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e
per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza”.
*
- 6 - Tribunale di Treviso
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2018/19 al 2022/23,
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_1
Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. dal 2018/19 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_1
Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 700,00=, oltre
- 7 - Tribunale di Treviso
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 12/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 4 - 2 Causa C-450/21
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 756/2024 promossa da
• Parte_1
con Avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA, GANCI
FABIO, ROSA DENIS e MANISCALCO MARIA
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO e CORTESE RAFFAELE
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE
In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della Tribunale di Treviso
carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea),
degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e
dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime
modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente
Cont condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità
di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità
analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito
sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.500,00, quale contributo alla formazione
professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo
sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché
dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
Cont 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 condannarsi il . al risarcimento del danno per
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.500,00 o nella diversa
somma risultante dovuta.
PARTE RESISTENTE
In via principale:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
- Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese
di lite da liquidarsi ex art. 152 – bis disp. att. c.p.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione solo la
richiesta per l'anno in corso o altrimenti la prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo
annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in relazione al servizio effettivamente reso per ogni
contratto a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, oggi docente di ruolo, ha adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del Controparte_1
negli a.s. dal 2018/19 al 2022/23 e di non aver beneficiato della Carta elettronica del
[...]
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato l'attestazione di servizio, dalla quale emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo: dal 01.10.2018 al 31.08.2019; dal 26.09.2019 al 31.08.2020; dal 21.09.2020 al 31.08.2021;
dal 08.09.2021 al 31.08.2022; dal 05.09.2022 al 31.08.2023.
Ha dichiarato di aver “interrotto la prescrizione con atto di diffida (doc. 7) inviato al CP_1
resistente”.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma complessiva di € 2.500 relativa agli a.s. dal 2018/19 al 2022/23.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di
- 3 - Tribunale di Treviso
esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento Controparte_1
che in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore
del Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei
Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in Controparte_1
quanto datore di lavoro della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto,
siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, Tribunale di Treviso
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che Tribunale di Treviso
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti,
conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a
tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile
2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa
indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata
nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo
indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e
per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza”.
*
- 6 - Tribunale di Treviso
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli a.s. dal 2018/19 al 2022/23,
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_1
Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli a.s. dal 2018/19 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di CP_1
Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 700,00=, oltre
- 7 - Tribunale di Treviso
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con
distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 12/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 8 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 4 - 2 Causa C-450/21
- 5 -